Cass. civ., sez. II, sentenza 06/06/1964, n. 1391
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Sentenza 6 giugno 1964

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La Determinazione della misura del compenso spettante ad un professionista non puo farsi, in difetto di particolare convenzione fra le parti, in base alla sola tariffa.-( nella specie, tariffa nazionale relativa alle prestazioni medico-chirurgiche, approvata con decreto 7 agosto 1937, n.2061) - che si limiti a stabilire esclusivamente una remunerazione minima e non contenga ad un tempo indici e criteri di valutazione dell'opera professionale nella sua entita qualitativa e quantitativa e nei risultati conseguiti, qualora il detto minimo risulti inadeguato rispetto al maggiore importo della opera prestata. In tal caso la prestazione del professionista, non essendo piu suscettibile di valutazione secondo la tariffa, postula necessariamente un apprezzamento discrezionale del giudice del merito, il quale, a norma dell'art.2233 cod.civ., deve determinare il compenso, sentito il parere della competente associazione professionale, non solo in relazione al decoro della professione che la tariffa minima tende a salvaguardare, sibbene, anche con riferimento all'importanza dell'opera e al beneficio conseguito dal cliente.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 06/06/1964, n. 1391
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1391
    Data del deposito : 6 giugno 1964

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