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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/05/2025, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1452/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...], il [...], (c.f. ), Parte_1 C.F._1 assistita e difesa in giudizio dagli Avv. Silvia MARZOT, presso il cui studio a Bologna, via Rizzoli, n. 3, è elettivamente domiciliata,
RICORRENTE e
nato a [...] l'[...] (c.f. ), CP_1 C.F._2 assistito e difeso in giudizio dall'Avv. Carlotta TOSCHI, presso il cui studio, sito in Castel San Pietro (BO), Piazza Garibaldi, n. 8, è elettivamente domiciliato, RESISTENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
***** Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 13 maggio 2025. Il P.M. ha concluso “Visto”.
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione e hanno contratto matrimonio concordatario il 10 CP_1 Parte_1 settembre 2000 a Bologna. Dall'unione è nato, il 29 ottobre 2003, il figlio Per_1
Con sentenza n. 1862/11 pubblicata il 19 luglio 2011 il Tribunale di Bologna ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Quanto alle questioni accessorie ha stabilito che all'epoca minorenne, fosse affidato a entrambi i genitori Per_1 in forma condivisa e fosse collocato presso la madre con regolamentazione del diritto di pagina 1 di 4 visita del padre;
ha inoltre previsto che il signor dovesse versare alla signora CP_1 Parte_ a somma mensile di 450,00 euro oltre al 50% delle spese straordinarie. Con sentenza n. 1182/2024 pubblicata il 18 aprile 2024, il Tribunale di Bologna, a parziale modifica del provvedimento di divorzio, ha ridotto il contributo per il mantenimento ordinario di a euro 200,00 mensili, oltre a confermare il 50% delle Per_1 spese straordinarie in capo a entrambi i genitori.
***** Parte_ Con ricorso depositato il 6 febbraio 2025 la signora dato atto del fatto che Per_1 ha intrapreso gli studi universitari nonchè che non gli è stato rinnovato il contratto di lavoro e che, pertanto, non è più economicamente autosufficiente, ha domandato che: a) sia posto a carico del signor 'obbligo di versarle la somma di 800,00 euro per il CP_1 mantenimento del figlio, oltre al 70% delle spese straordinarie;
b) sia ordinato che gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative a vadano a beneficio di entrambi i genitori al Per_1
50% ciascuno. Si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha integralmente contestato le allegazioni di controparte, chiedendo che le domande ex adverso proposte siano respinte e che sia posto a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio corrispondendo direttamente allo stesso la somma di 300,00 euro mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie. Nell'udienza del 13 maggio 2025 sono comparse entrambe le parti, le quali hanno confermato il contenuto dei rispettivi atti. All'esito la Giudice ha formulato una proposta transattiva che è stata accettata dai litiganti. La Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
***** Il contenuto dell'accordo, intervenuto su proposta della Giudice, può essere recepito, in quanto non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole. Le spese di lite debbono essere compensate, in considerazione della reciproca soccombenza rispetto alle domande iniziali e all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
a parziale modifica della sentenza n. 1182/2024 pubblicata il 18 aprile 2024:
1) con decorso dalla data di presentazione della domanda dispone che il signor CP_1 Parte_ versi alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario di la somma di 650,00 euro, annualmente rivalutabile Per_1 sulla base degli indici ISTAT;
2) con decorso dalla data di presentazione della domanda dispone che il padre e la madre si facciano carico rispettivamente del 70% e del 30% delle spese straordinarie pagina 2 di 4 sostenute nell'interesse del ragazzo secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna siglato il 09 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) Pt_2
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
3) compensa integralmente le spese di lite.
pagina 3 di 4 Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta in data 14 maggio 2025.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...], il [...], (c.f. ), Parte_1 C.F._1 assistita e difesa in giudizio dagli Avv. Silvia MARZOT, presso il cui studio a Bologna, via Rizzoli, n. 3, è elettivamente domiciliata,
RICORRENTE e
nato a [...] l'[...] (c.f. ), CP_1 C.F._2 assistito e difeso in giudizio dall'Avv. Carlotta TOSCHI, presso il cui studio, sito in Castel San Pietro (BO), Piazza Garibaldi, n. 8, è elettivamente domiciliato, RESISTENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
***** Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 13 maggio 2025. Il P.M. ha concluso “Visto”.
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione e hanno contratto matrimonio concordatario il 10 CP_1 Parte_1 settembre 2000 a Bologna. Dall'unione è nato, il 29 ottobre 2003, il figlio Per_1
Con sentenza n. 1862/11 pubblicata il 19 luglio 2011 il Tribunale di Bologna ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Quanto alle questioni accessorie ha stabilito che all'epoca minorenne, fosse affidato a entrambi i genitori Per_1 in forma condivisa e fosse collocato presso la madre con regolamentazione del diritto di pagina 1 di 4 visita del padre;
ha inoltre previsto che il signor dovesse versare alla signora CP_1 Parte_ a somma mensile di 450,00 euro oltre al 50% delle spese straordinarie. Con sentenza n. 1182/2024 pubblicata il 18 aprile 2024, il Tribunale di Bologna, a parziale modifica del provvedimento di divorzio, ha ridotto il contributo per il mantenimento ordinario di a euro 200,00 mensili, oltre a confermare il 50% delle Per_1 spese straordinarie in capo a entrambi i genitori.
***** Parte_ Con ricorso depositato il 6 febbraio 2025 la signora dato atto del fatto che Per_1 ha intrapreso gli studi universitari nonchè che non gli è stato rinnovato il contratto di lavoro e che, pertanto, non è più economicamente autosufficiente, ha domandato che: a) sia posto a carico del signor 'obbligo di versarle la somma di 800,00 euro per il CP_1 mantenimento del figlio, oltre al 70% delle spese straordinarie;
b) sia ordinato che gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative a vadano a beneficio di entrambi i genitori al Per_1
50% ciascuno. Si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha integralmente contestato le allegazioni di controparte, chiedendo che le domande ex adverso proposte siano respinte e che sia posto a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio corrispondendo direttamente allo stesso la somma di 300,00 euro mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie. Nell'udienza del 13 maggio 2025 sono comparse entrambe le parti, le quali hanno confermato il contenuto dei rispettivi atti. All'esito la Giudice ha formulato una proposta transattiva che è stata accettata dai litiganti. La Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
***** Il contenuto dell'accordo, intervenuto su proposta della Giudice, può essere recepito, in quanto non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole. Le spese di lite debbono essere compensate, in considerazione della reciproca soccombenza rispetto alle domande iniziali e all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
a parziale modifica della sentenza n. 1182/2024 pubblicata il 18 aprile 2024:
1) con decorso dalla data di presentazione della domanda dispone che il signor CP_1 Parte_ versi alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario di la somma di 650,00 euro, annualmente rivalutabile Per_1 sulla base degli indici ISTAT;
2) con decorso dalla data di presentazione della domanda dispone che il padre e la madre si facciano carico rispettivamente del 70% e del 30% delle spese straordinarie pagina 2 di 4 sostenute nell'interesse del ragazzo secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna siglato il 09 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) Pt_2
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
3) compensa integralmente le spese di lite.
pagina 3 di 4 Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta in data 14 maggio 2025.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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