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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/11/2025, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE SECONDO COLLEGIO
La Corte di Appello di Ancona composta dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Est.
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 972/22 RG e promossa con atto di citazione
DA
con sede in 61033, Fermignano (PU), Via Provinciale Metaurense Km Parte_1
5,7 snc, p.iva rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Florindi del Foro di P.IVA_1
Chieti ed elettivamente domiciliata in Ortona (CH) alla Via Galileo Galilei n. 10 presso e nello studio del predetto legale
- Appellante - appellata incidentale
CONTRO con sede legale in via Università 1 – 43121 Controparte_1
PA (COD. FISC. – Gruppo IVA P.IVA_2 Controparte_1
), succeduta a per incorporazione della stessa, P.IVA_3 CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Federica De Simone del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso in via Bigli 2 20121 Milano presso lo studio del proprio legale
Appellata-appellante incidentale
Oggetto: Avverso la sentenza n. 228/2022 emessa dal Tribunale di Pesaro pubblicata in data 22/03/2022,
CONCLUSIONI
Come da note telematiche depositate per la precisazione delle conclusioni
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Part Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio
[...]
assumendo di aver stipulato in data 23.12.2004 con la Controparte_3
, il conto corrente con apertura di credito in c/c e SBF Controparte_4
n. 691 dal 4.10.88 al 29.9.2008, data di estinzione del rapporto come specificato nella missiva del 27/9/2016 della , il conto dare anticipi SBF n. 863 fino al CP_5
30.6.95, data di estinzione del rapporto, il conto dare anticipi SBF n. 900039 fino all'11.10.01, data di estinzione del rapporto;
parte attrice deduceva l'illegittimo addebito di interessi ultralegali, l'illegittima capitalizzazione degli interessi, l'illegittimo addebito di commissioni e spese, l'illegittimo esercizio dello ius variandi, l'avvenuto superamento dei tassi soglia tempo per tempo vigenti;
chiedeva pertanto la condanna della convenuta alla ripetizione dell'indebito. CP_3
Si costituiva la contrastando in fatto ed in diritto le pretese della società attrice, CP_3 in particolare eccependo l'intervenuta prescrizione dell'azione.
pag. 2/7 La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e CTU contabile.
All'esito della precisazione delle conclusioni con il deposito delle memorie ex art. 190 cpc il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Con la sentenza n. 228/2022 il Tribunale di Pesaro così statuiva
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla causa proposta da Pt_1 contro così provvede:
[...] Controparte_3
1) dichiara la nullità della clausola di determinazione degli interessi corrispettivi e di capitalizzazione degli interessi di cui al punto 7 del contratto di conto corrente n. 691 concluso tra le parti in data 4.10.1988;
2) determina, di conseguenza, il saldo del conto corrente n. 691 in €. 57.493,06 a credito di alla data del 29.9.2008; Parte_1
3) respinge nel resto le domande proposte da Parte_1
4) compensa per metà le spese di lite e condanna la Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a la
[...] Parte_1 quota restante, che si liquida in € 3.627,00 per compenso professionale, €.132,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
5) pone le spese di consulenza tecnica, liquidate con decreto 13.5.2021, definitivamente
a carico della “ Controparte_3
Il Giudice di prime cure, per quel che è di interesse nel presente giudizio di gravame, ha ritenuto la prescrizione dell'azione di ripetizione con riguardo ai contratti di conto corrente nn. 863 e 900039, chiusi rispettivamente il 30.06.1995 ed il 11.10.2001, “non risultando da alcuna previsione contrattuale l'unità negoziale prospettata dalla difesa attrice tra i predetti conti e quello n. 691”; con riguardo al conto corrente n. 691 ha pag. 3/7 ritenuto la nullità per indeterminatezza dell'art. 7 del contratto, nella parte in cui rinviava per gli interessi debitori alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, disponendo in sostituzione l'applicazione del tasso di interesse legale e poi l'applicazione del tasso di interesse sostitutivo previsto dall'art 117 d.lgs n.
385/1993; ha rigettato la domanda relativa alla illegittimità dello ius variandi;
ha ritenuto l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi prevista nell'art. 7 del contratto, per tutta la durata del rapporto;
ha ritenuto la nullità della commissione di massimo scoperto perché indeterminata;
ha rigettato la domanda relativa all'applicazione di tassi superiori al tasso soglia;
ha infine rideterminato il saldo del conto corrente, rigettando la domanda di ripetizione dell'indebito in carenza di allegazione di pagamenti solutori da parte della società attrice, sia nel corso del rapporto, sia al momento della chiusura del conto.
Con atto di appello ritualmente notificato la società ha impugnato la sentenza Pt_1 di primo grado prospettando i motivi di appello di seguito riportati.
Si è costituita succeduta per incorporazione a Controparte_1
(Cassazione SS.UU. sentenza n. 21970 del 30 luglio 2021), chiedendo il CP_2 rigetto del gravame e proponendo appello incidentale condizionato.
Sulla precisazione delle conclusioni e il deposito delle comparse ex art. 190 cpc la causa veniva trattenuta in decisione;
Con sentenza non definitiva questa Corte territoriale ha accolto parzialmente sia l'appello principale che l'appello incidentale.
In particolare:
è stato ritenuto provato il pagamento solutorio del saldo finale del conto corrente n.
691, al 29.09.2008;
è stato rilevato che le condizioni economiche del rapporto di conto corrente sono state rinegoziate con una serie di pattuizioni intercorse fra la e la società correntista;
in CP_3
pag. 4/7 particolare nell'affidamento per scoperto di conto corrente del 18.01.2000 si stabiliscono una apertura di credito sino a Lire 20.000.000, un tasso per scoperto di conto corrente ordinario del 6,25%, un tasso per scoperto di conto corrente fuori fido dell'8,25%, (doc. n. 5); nell'affidamento per scoperto di conto corrente del 20.05.2000, si stabiliscono una apertura di credito sino a Lire 20.000.000, un tasso per scoperto di conto corrente ordinario del 7%, un tasso per scoperto di conto corrente fuori fido del
9% (doc. n. 6); nell'affidamento per scoperto di conto corrente del 19.09.2001 si stabiliscono una apertura di credito sino a Lire 50.000.000, un tasso per scoperto di conto corrente ordinario del 7,875%, un tasso per scoperto di conto corrente fuori fido del 9%, (doc. n. 7); nell' affidamento per scoperto di conto corrente del 24 gennaio
2002 si stabiliscono una apertura di credito sino a 26.000,00 Euro, un tasso per scoperto di conto corrente ordinario del 7,75%, un tasso per scoperto di conto corrente fuori fido dell'9,75%, (doc. n. 8); nell'affidamento per scoperto di conto corrente del gennaio 2003 si stabiliscono una apertura di credito sino ad Euro 26.000,00, un tasso per scoperto di conto corrente ordinario del 6,75%, un tasso per scoperto di conto corrente fuori fido dell'11,25% (doc. n. 9); nell'affidamento per scoperto di conto corrente del gennaio 2003 si stabiliscono una apertura di credito sino ad Euro
26.000,00, un tasso per scoperto di conto corrente ordinario del 6,75%, un tasso per scoperto di conto corrente fuori fido dell'11,25% (doc. n. 9); nell'affidamento per scoperto di conto corrente del 18.10.2005 si stabiliscono un tasso per scoperto di conto corrente ordinario del 5,%, un tasso per scoperto di conto corrente fuori fido dell'6% (doc. n. 10).
E' stata quindi disposta la rinnovazione della perizia espletata nel corso del giudizio di primo grado.
Il CTU, seguite le istruzioni indicate nel quesito, ha rideterminato il saldo dare/avere del conto corrente n. 691 intercorso fra le parti, stornate le rimesse solutorie prescritte dal saldo ricalcolato, in € 5.069,66 a credito della società correntista.
Prive di pregio le osservazioni delle parti.
pag. 5/7 Con riguardo alla osservazione della Banca, che relativamente ai trimestri IV trimestre
1991, I e III trimestre 1993, II trimestre 1997, IV trimestre 1998, II trimestre 2006 ha rilevato la produzione dei soli prospetti scalari, a suo dire insufficienti a dimostrare il pagamento di poste indebite da restituire, la difesa non si confronta con l'indagine del
CTU; a pgg. 11-12 dell'elaborato viene infatti evidenziato che esiste agli atti prova dell'effettivo addebito di tali competenze, e vengono indicati importi e date.
Quanto alle osservazioni della società correntista, con riguardo all'applicazione delle ritenute fiscali va richiamata Cass. Civile sez. I Ord. Num. 31187/2018); le altre osservazioni si risolvono in critiche al quesito disposto da questa Corte a seguito della sentenza non definitiva, quesito che non può pertanto essere oggetto di modifica;
va del resto osservato che nella sentenza non definitiva viene ampiamente esaminato il corredo documentale ai fini della individuazione dell'affidamento in conto corrente.
In definitiva, va accolta la domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo svolta da con riguardo al conto corrente n. 691 e per l'effetto, Parte_1 [...] va condannata al pagamento in favore della società Controparte_1 correntista della somma di €. 5.069,66 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, ex art. 2033 c.c..
La condanna alle spese di lite del grado segue la soccombenza, secondo l'esito finale della lite e secondo il criterio del decisum per l'individuazione dello scaglione tariffario.
PQM
pag. 6/7 la Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro nonché sull'appello Parte_1 Controparte_1 incidentale condizionato proposto da avverso la Controparte_1 sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, così decide:
- condanna a restituire a la Controparte_1 Parte_1 somma di €. 5.069,66 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in €. 1.165,50
[...] per spese, € 536,00 + € 536,00 + €. 992,00 + € 851,00 rispettivamente per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge;
pone definitivamente a carico di Controparte_1 le spese di CTU come liquidate con separato decreto.
Ancona così deciso nella camera di consiglio telematica del 4.11.2025
Il Presidente Est.
Dr.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE SECONDO COLLEGIO
La Corte di Appello di Ancona composta dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Est.
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 972/22 RG e promossa con atto di citazione
DA
con sede in 61033, Fermignano (PU), Via Provinciale Metaurense Km Parte_1
5,7 snc, p.iva rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Florindi del Foro di P.IVA_1
Chieti ed elettivamente domiciliata in Ortona (CH) alla Via Galileo Galilei n. 10 presso e nello studio del predetto legale
- Appellante - appellata incidentale
CONTRO con sede legale in via Università 1 – 43121 Controparte_1
PA (COD. FISC. – Gruppo IVA P.IVA_2 Controparte_1
), succeduta a per incorporazione della stessa, P.IVA_3 CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Federica De Simone del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso in via Bigli 2 20121 Milano presso lo studio del proprio legale
Appellata-appellante incidentale
Oggetto: Avverso la sentenza n. 228/2022 emessa dal Tribunale di Pesaro pubblicata in data 22/03/2022,
CONCLUSIONI
Come da note telematiche depositate per la precisazione delle conclusioni
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Part Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio
[...]
assumendo di aver stipulato in data 23.12.2004 con la Controparte_3
, il conto corrente con apertura di credito in c/c e SBF Controparte_4
n. 691 dal 4.10.88 al 29.9.2008, data di estinzione del rapporto come specificato nella missiva del 27/9/2016 della , il conto dare anticipi SBF n. 863 fino al CP_5
30.6.95, data di estinzione del rapporto, il conto dare anticipi SBF n. 900039 fino all'11.10.01, data di estinzione del rapporto;
parte attrice deduceva l'illegittimo addebito di interessi ultralegali, l'illegittima capitalizzazione degli interessi, l'illegittimo addebito di commissioni e spese, l'illegittimo esercizio dello ius variandi, l'avvenuto superamento dei tassi soglia tempo per tempo vigenti;
chiedeva pertanto la condanna della convenuta alla ripetizione dell'indebito. CP_3
Si costituiva la contrastando in fatto ed in diritto le pretese della società attrice, CP_3 in particolare eccependo l'intervenuta prescrizione dell'azione.
pag. 2/7 La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e CTU contabile.
All'esito della precisazione delle conclusioni con il deposito delle memorie ex art. 190 cpc il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Con la sentenza n. 228/2022 il Tribunale di Pesaro così statuiva
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla causa proposta da Pt_1 contro così provvede:
[...] Controparte_3
1) dichiara la nullità della clausola di determinazione degli interessi corrispettivi e di capitalizzazione degli interessi di cui al punto 7 del contratto di conto corrente n. 691 concluso tra le parti in data 4.10.1988;
2) determina, di conseguenza, il saldo del conto corrente n. 691 in €. 57.493,06 a credito di alla data del 29.9.2008; Parte_1
3) respinge nel resto le domande proposte da Parte_1
4) compensa per metà le spese di lite e condanna la Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a la
[...] Parte_1 quota restante, che si liquida in € 3.627,00 per compenso professionale, €.132,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
5) pone le spese di consulenza tecnica, liquidate con decreto 13.5.2021, definitivamente
a carico della “ Controparte_3
Il Giudice di prime cure, per quel che è di interesse nel presente giudizio di gravame, ha ritenuto la prescrizione dell'azione di ripetizione con riguardo ai contratti di conto corrente nn. 863 e 900039, chiusi rispettivamente il 30.06.1995 ed il 11.10.2001, “non risultando da alcuna previsione contrattuale l'unità negoziale prospettata dalla difesa attrice tra i predetti conti e quello n. 691”; con riguardo al conto corrente n. 691 ha pag. 3/7 ritenuto la nullità per indeterminatezza dell'art. 7 del contratto, nella parte in cui rinviava per gli interessi debitori alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, disponendo in sostituzione l'applicazione del tasso di interesse legale e poi l'applicazione del tasso di interesse sostitutivo previsto dall'art 117 d.lgs n.
385/1993; ha rigettato la domanda relativa alla illegittimità dello ius variandi;
ha ritenuto l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi prevista nell'art. 7 del contratto, per tutta la durata del rapporto;
ha ritenuto la nullità della commissione di massimo scoperto perché indeterminata;
ha rigettato la domanda relativa all'applicazione di tassi superiori al tasso soglia;
ha infine rideterminato il saldo del conto corrente, rigettando la domanda di ripetizione dell'indebito in carenza di allegazione di pagamenti solutori da parte della società attrice, sia nel corso del rapporto, sia al momento della chiusura del conto.
Con atto di appello ritualmente notificato la società ha impugnato la sentenza Pt_1 di primo grado prospettando i motivi di appello di seguito riportati.
Si è costituita succeduta per incorporazione a Controparte_1
(Cassazione SS.UU. sentenza n. 21970 del 30 luglio 2021), chiedendo il CP_2 rigetto del gravame e proponendo appello incidentale condizionato.
Sulla precisazione delle conclusioni e il deposito delle comparse ex art. 190 cpc la causa veniva trattenuta in decisione;
Con sentenza non definitiva questa Corte territoriale ha accolto parzialmente sia l'appello principale che l'appello incidentale.
In particolare:
è stato ritenuto provato il pagamento solutorio del saldo finale del conto corrente n.
691, al 29.09.2008;
è stato rilevato che le condizioni economiche del rapporto di conto corrente sono state rinegoziate con una serie di pattuizioni intercorse fra la e la società correntista;
in CP_3
pag. 4/7 particolare nell'affidamento per scoperto di conto corrente del 18.01.2000 si stabiliscono una apertura di credito sino a Lire 20.000.000, un tasso per scoperto di conto corrente ordinario del 6,25%, un tasso per scoperto di conto corrente fuori fido dell'8,25%, (doc. n. 5); nell'affidamento per scoperto di conto corrente del 20.05.2000, si stabiliscono una apertura di credito sino a Lire 20.000.000, un tasso per scoperto di conto corrente ordinario del 7%, un tasso per scoperto di conto corrente fuori fido del
9% (doc. n. 6); nell'affidamento per scoperto di conto corrente del 19.09.2001 si stabiliscono una apertura di credito sino a Lire 50.000.000, un tasso per scoperto di conto corrente ordinario del 7,875%, un tasso per scoperto di conto corrente fuori fido del 9%, (doc. n. 7); nell' affidamento per scoperto di conto corrente del 24 gennaio
2002 si stabiliscono una apertura di credito sino a 26.000,00 Euro, un tasso per scoperto di conto corrente ordinario del 7,75%, un tasso per scoperto di conto corrente fuori fido dell'9,75%, (doc. n. 8); nell'affidamento per scoperto di conto corrente del gennaio 2003 si stabiliscono una apertura di credito sino ad Euro 26.000,00, un tasso per scoperto di conto corrente ordinario del 6,75%, un tasso per scoperto di conto corrente fuori fido dell'11,25% (doc. n. 9); nell'affidamento per scoperto di conto corrente del gennaio 2003 si stabiliscono una apertura di credito sino ad Euro
26.000,00, un tasso per scoperto di conto corrente ordinario del 6,75%, un tasso per scoperto di conto corrente fuori fido dell'11,25% (doc. n. 9); nell'affidamento per scoperto di conto corrente del 18.10.2005 si stabiliscono un tasso per scoperto di conto corrente ordinario del 5,%, un tasso per scoperto di conto corrente fuori fido dell'6% (doc. n. 10).
E' stata quindi disposta la rinnovazione della perizia espletata nel corso del giudizio di primo grado.
Il CTU, seguite le istruzioni indicate nel quesito, ha rideterminato il saldo dare/avere del conto corrente n. 691 intercorso fra le parti, stornate le rimesse solutorie prescritte dal saldo ricalcolato, in € 5.069,66 a credito della società correntista.
Prive di pregio le osservazioni delle parti.
pag. 5/7 Con riguardo alla osservazione della Banca, che relativamente ai trimestri IV trimestre
1991, I e III trimestre 1993, II trimestre 1997, IV trimestre 1998, II trimestre 2006 ha rilevato la produzione dei soli prospetti scalari, a suo dire insufficienti a dimostrare il pagamento di poste indebite da restituire, la difesa non si confronta con l'indagine del
CTU; a pgg. 11-12 dell'elaborato viene infatti evidenziato che esiste agli atti prova dell'effettivo addebito di tali competenze, e vengono indicati importi e date.
Quanto alle osservazioni della società correntista, con riguardo all'applicazione delle ritenute fiscali va richiamata Cass. Civile sez. I Ord. Num. 31187/2018); le altre osservazioni si risolvono in critiche al quesito disposto da questa Corte a seguito della sentenza non definitiva, quesito che non può pertanto essere oggetto di modifica;
va del resto osservato che nella sentenza non definitiva viene ampiamente esaminato il corredo documentale ai fini della individuazione dell'affidamento in conto corrente.
In definitiva, va accolta la domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo svolta da con riguardo al conto corrente n. 691 e per l'effetto, Parte_1 [...] va condannata al pagamento in favore della società Controparte_1 correntista della somma di €. 5.069,66 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, ex art. 2033 c.c..
La condanna alle spese di lite del grado segue la soccombenza, secondo l'esito finale della lite e secondo il criterio del decisum per l'individuazione dello scaglione tariffario.
PQM
pag. 6/7 la Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro nonché sull'appello Parte_1 Controparte_1 incidentale condizionato proposto da avverso la Controparte_1 sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, così decide:
- condanna a restituire a la Controparte_1 Parte_1 somma di €. 5.069,66 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in €. 1.165,50
[...] per spese, € 536,00 + € 536,00 + €. 992,00 + € 851,00 rispettivamente per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge;
pone definitivamente a carico di Controparte_1 le spese di CTU come liquidate con separato decreto.
Ancona così deciso nella camera di consiglio telematica del 4.11.2025
Il Presidente Est.
Dr.ssa Annalisa Gianfelice
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