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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 26/02/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 745 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(c.f. ), con sede in Palermo, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Aldo Crapitti e
Marcella Badalamenti (pec domiciliazione:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2 con sede in Favignana, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Vito Segio Sciuto (pec domiciliazione:
Email_2
APPELLATO
PER LA RIFORMA
Della sentenza resa inter-partes dal Giudice di Pace di Trapani
n. 175/2023 nel proc. R.G. n. 1916/2019.
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c da ultimo depositate alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
All'udienza dell'11.12.2024, il Giudice, sentite le parti, ha formulato la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: “a
saldo e stralcio di ogni pretesa derivante dai fatti di causa, pagamento a
carico di parte appellante in favore dell'appellato dell'importo di euro
Tribunale di Trapani Sezione Civile
4.640,00 e delle spese di lite del primo grado per un importo di € 1. 450
oltre spese generali e accessori di legge, riparto spese di CTU del primo
grado definitivamente a carico dell'appellante. Contribuzione
onnicomprensiva per le spese di lite del presente grado per € 450,00 a
favore dell'appellato. Restituzione degli importi eventualmente versati in
eccesso”, rinviando il procedimento al 24.02.2025 ed assegnando termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note di udienza.
Con le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. da ultimo depositate, i procuratori delle parti costituite, hanno dichiarato che i propri assistiti hanno aderito alla suddetta proposta conciliativa.
In ragione della composizione bonaria della controversia è
venuto meno l'interesse della parte appellante alla prosecuzione del presente giudizio ed all'accoglimento delle domande proposte con l'atto principale.
Nulla sulle spese in quanto liquidate come da proposta accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
definitivamente pronunciando:
Dichiara cessata la materia del contendere alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata al verbale di udienza dell'11.12.2024 e riportate in parte motiva, che dichiara esecutive;
per l'effetto, revoca la sentenza n. 175/2023 del Giudice di Pace di Trapani.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Trapani, in data 25.02.2025 Il Giudice
Dott. Carlo Maria Bucalo
Tribunale di Trapani Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 745 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(c.f. ), con sede in Palermo, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Aldo Crapitti e
Marcella Badalamenti (pec domiciliazione:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2 con sede in Favignana, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Vito Segio Sciuto (pec domiciliazione:
Email_2
APPELLATO
PER LA RIFORMA
Della sentenza resa inter-partes dal Giudice di Pace di Trapani
n. 175/2023 nel proc. R.G. n. 1916/2019.
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c da ultimo depositate alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
All'udienza dell'11.12.2024, il Giudice, sentite le parti, ha formulato la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: “a
saldo e stralcio di ogni pretesa derivante dai fatti di causa, pagamento a
carico di parte appellante in favore dell'appellato dell'importo di euro
Tribunale di Trapani Sezione Civile
4.640,00 e delle spese di lite del primo grado per un importo di € 1. 450
oltre spese generali e accessori di legge, riparto spese di CTU del primo
grado definitivamente a carico dell'appellante. Contribuzione
onnicomprensiva per le spese di lite del presente grado per € 450,00 a
favore dell'appellato. Restituzione degli importi eventualmente versati in
eccesso”, rinviando il procedimento al 24.02.2025 ed assegnando termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note di udienza.
Con le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. da ultimo depositate, i procuratori delle parti costituite, hanno dichiarato che i propri assistiti hanno aderito alla suddetta proposta conciliativa.
In ragione della composizione bonaria della controversia è
venuto meno l'interesse della parte appellante alla prosecuzione del presente giudizio ed all'accoglimento delle domande proposte con l'atto principale.
Nulla sulle spese in quanto liquidate come da proposta accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
definitivamente pronunciando:
Dichiara cessata la materia del contendere alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata al verbale di udienza dell'11.12.2024 e riportate in parte motiva, che dichiara esecutive;
per l'effetto, revoca la sentenza n. 175/2023 del Giudice di Pace di Trapani.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Trapani, in data 25.02.2025 Il Giudice
Dott. Carlo Maria Bucalo
Tribunale di Trapani Sezione Civile