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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere
dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 4/2/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 3118/2024 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Pica)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.to Simone)
Controparte_2
(avv.to Sciplino)
E Controparte_1
(Avvocatura Generale dello Stato)
PARTI APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di RO n. 10920 del 15/10/2024
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata - per quel che qui ancora rileva - si rigettava l'opposizione, proposta da
, nei confronti dell'intimazione di pagamento n. 097 2023 9012725055 000, notificata Parte_1 dall' il 14/2/2023, relativamente alla cartella n. 097 2011 0291738427 000, Controparte_3 notificata in data 26/7/2012, avente ad oggetto omessi “Contributi IVS proporzionali gestione separata professionisti” per l'anno 2008, somme aggiuntive e diritti di notifica, per complessivi € 5.188,39. CP_ Il interponeva appello, cui resistevano l' , l e l' Pt_1 Controparte_3
[...]
. CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue con dispositivo e motivazione contestuale.
Con un unico (articolato) motivo di gravame, l'appellante - non mettendo, peraltro, mai in discussione, CP_ come nel giudizio di primo grado, la sussistenza del debito previdenziale nei confronti dell - denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto interrotto il termine della prescrizione della cartella n.
097 2011 0291738427 000 con l'intimazione di pagamento n. 097 2016 9053296133 000, la quale non risultava, invece, validamente notificata, rigettando così l'eccezione di prescrizione quinquennale con riferimento alla cartella n. 097 2011 0291738427 000.
La doglianza si rivela infondata, evidenziando, fin d'ora, che risultano oggetto di rinuncia, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le ulteriori eccezioni, sollevate dall'opponente in primo grado, disattese dal Tribunale e non riproposte in questa sede (difetto di motivazione, decadenza dell'iscrizione a ruolo, duplicazione delle partite).
Al riguardo, si osserva che è vero che l'intimazione di pagamento n. 097 2016 9053296133 000, la cui notifica, eseguita a mezzo posta elettronica certificata in data 28/10/2016, non è andata a buon fine, ma è
altrettanto vero che il Concessionario della riscossione ha dato prova di tutti gli ulteriori adempimenti prescritti dalla legge per la valida notifica della stessa.
Invero, il combinato disposto degli artt. 26, comma 2, del d.P.R. 602/1973 e 60-ter del d.P.R. n.
600/1973 (vigenti ratione temporis) prescrivono che qualora, anche a seguito di un ulteriore tentativo, la casella di posta elettronica del destinatario risulti satura o se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulti valido o attivo, la notificazione va eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di 15 giorni, stabilendo che l'Ufficio deve dare, inoltre, notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, “senza ulteriori adempimenti a proprio carico”.
Orbene, una volta inviata la notifica dell'intimazione de qua il 28/10/2016 ma non andata a buon fine, poiché risultato “non attivo” l'indirizzo PEC dalla documentazione versata in atti - Email_1
v., in particolare, allegato n. 20 del fascicolo dell' - emerge la prova degli Controparte_3 adempimenti previsti dalla legge, e segnatamente, da un lato, la comunicazione del deposito telematico dell'atto n. 097 905329613 000 presso gli uffici della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di RO (competente per territorio) e la richiesta di pubblicazione del relativo avviso di deposito sul sito informatico della medesima (atto n. 09797201600989904000 dell'1/11/2016) e, dall'altro, la notizia di tale comunicazione al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento (atto n. AR 67218935823-5 spedita il 10/11/2016 e consegnata a mani dello stesso . Pt_1 Stando così le cose, il Tribunale capitolino ha correttamente concluso nel senso che, tenuto conto della data di notificazione della cartella di pagamento n. 097 2011 0291738427 000 il 26/7/2012, e considerando, come atto interruttivo, dapprima l'intimazione di pagamento n. 097 2016 9053296133 000 notificata 20/11/2016 e poi l'intimazione di pagamento n. 097 2019 9055071566 000 notificata a mezzo PEC il 27/9/2019 - in ordine alla quale l'appellante non muove alcuna eccezione - alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 097 2023 901275055 000 impugnata in questa sede il 14/2/2023, non risulta maturata alcuna prescrizione.
Per quanto fin qui esposto, l'appello non merita accoglimento.
Le spese del grado - determinate considerando i parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi, il valore della causa e l'attività processuale ivi svolta - seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in favore della sola , mentre, in ragione del tipo di censure sollevate con il Controparte_3 presente appello, vanno compensate nei confronti degli altri due appellati.
Sussistono, in capo all'appellante, le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
a - rigetta l'appello;
b - condanna alla refusione delle spese del grado sostenute dall' Parte_1 Controparte_1
, che si liquidano in € 1.921,50 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al
[...] CP_ 15% nonché Cpa e Iva come per legge, e compensa le stesse spese nei confronti dell' e dell'
[...]
; CP_1
c - dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
RO, 4/2/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)