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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/10/2025, n. 3697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3697 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 14.10.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 8221/2025 R.G., con oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. l'8/7/1957 in Catania, c.f. parte Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Napoli Valeria Mariangela;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della Repubblica n.
26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di
ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso: “ Parte_1
, nato a [...] il [...] ed affetto da spondiloartrosi e gonartrosi a
[...] discreta incidenza funzionale, da sindrome del tunnel carpale bilaterale, da obesità grave
(BMI 37) e da ateromasia carotidea bi-laterale, sia da considerare invalido civile in misura del 75% (settanta-cinque per cento) a decorrere dal luglio 2024. Ai sensi della legge n.
104/92, è portatore di handicap in situazione di non gravità (art. 3 comma 1)”.
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare in capo al ricorrente lo status di invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere in autonomia gli elementari della vita quotidiana, per il diritto del ricorrente all'indennità di accompagnamento (L. 18/80) ovvero in subordine confermare lo status di invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e per i benefici collegati alla Legge 104/92 art.3 comma 3 dalla data della domanda (04.07.2024) ovvero, in subordine, dalla diversa data che verrà accertata in corso di causa in esito a CTU”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' oltre ad eccepire l'inammissibilità del ricorso, ne ha chiesto il rigetto.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
In via preliminare, come già statuito in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, va precisato che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione, che non può, pertanto, sfociare in una pronuncia di condanna al pagamento dei relativi benefici economici.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che il procedimento per ATP ha ad oggetto solo l'accertamento del requisito sanitario e, con specifico riferimento all'eventuale fase di opposizione, ha osservato che “[…] Se invece una delle parti contesti le conclusioni del
CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente) […]” (Cass.
6084/2014, in motivazione).
Ciò detto, occorre evidenziare che, ai sensi dell'art. 445 bis co. 6 c.p.c., “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella fattispecie, il CTU ha concluso il suo giudizio affermando che il periziato non possiede il requisito sanitario che costituisce il presupposto della prestazione assistenziale invocata.
Parte ricorrente ha, quindi, contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo, chiedendo disporsi una nuova CTU al fine di accertare la sussistenza del predetto requisito sanitario.
Tuttavia, a fronte delle precise ragioni che hanno indotto il CTU alle conclusioni sopra riportate, parte ricorrente non ha indicato specifici e precisi elementi tali da infirmare le suddette conclusioni, ciò che giustifica il rigetto della richiesta di farsi luogo a un nuovo accertamento.
In particolare, parte ricorrente ha affidato l'opposizione solo ad un generico dissenso rispetto alle risultanze dell'accertamento svolto dal CTU, sicché la richiesta di disporsi un nuovo accertamento appare sorretta da finalità esplorative, specialmente avuto riguardo al dato che non è emersa alcuna precisa e circostanziata presa di posizione in relazione alle patologie valutate dal CTU.
2 Nell'atto introduttivo della presente fase, infatti, parte ricorrente si è limitata genericamente a contestare le conclusioni cui è pervenuto il CTU della precedente fase, senza tuttavia formulare contestazioni specifiche o produrre ulteriore e successiva documentazione medica significativa, deducendo solo che il Consulente ha sottostimato la gravità delle patologie e di avere diritto alle provvidenze richieste in ricorso.
Infatti, il ricorrente si limita genericamente ad affermare che il complesso delle patologie da cui è affetto il periziando implica una invalidità maggiore di quella riconosciuta dal
CTU, non specifica le ragioni per cui sarebbero errate le valutazioni contenute nella relazione di ATP, laddove è precisato: “Nel rispetto applicativo della tabella cui al D.M. del
5 febbraio 1992 può riconoscersi il codice 7010 (31-40%) per quanto attiene alla patologia osteoarticolare, il codice 7314 (1-10%) per la sindrome del tunnel carpale, il codice 7105
(31-40%) per la obesità e, per analogia, il codice 6445 (11-20%) relativamente alla patologia vascolare per cui, applicando il calcolo a scalare, può riconoscersi una invalidità complessiva del 75%”.
Nella propria relazione, il CTU nominato ha sufficientemente descritto i dati anamnestici relativi al periziato e gli esiti dell'esame obiettivo posto in essere, mentre nel ricorso in opposizione ad ATP non risultano formulate specifiche e dettagliate contestazioni sul punto, né specificamente richiamata ed allegata ulteriore e successiva documentazione medica significativa a tal fine.
Pertanto, la domanda di parte ricorrente è inammissibile per genericità e, per l'effetto, vanno confermate le conclusioni contenute nella CTU depositata nella precedente fase di
ATP ex art. 445 bis c.p.c.
Le spese processuali sono irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ Le spese di C.T.U. della fase di ATP vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara l'inammissibilità del ricorso in opposizione ad ATP e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU depositata nel procedimento di ATP;
dichiara le spese irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. depositata da parte ricorrente;
pone le spese di CTU della fase sommaria, come liquidate con separato decreto, a carico CP_ dell'
Catania, 15/10/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 14.10.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 8221/2025 R.G., con oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. l'8/7/1957 in Catania, c.f. parte Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Napoli Valeria Mariangela;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della Repubblica n.
26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di
ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso: “ Parte_1
, nato a [...] il [...] ed affetto da spondiloartrosi e gonartrosi a
[...] discreta incidenza funzionale, da sindrome del tunnel carpale bilaterale, da obesità grave
(BMI 37) e da ateromasia carotidea bi-laterale, sia da considerare invalido civile in misura del 75% (settanta-cinque per cento) a decorrere dal luglio 2024. Ai sensi della legge n.
104/92, è portatore di handicap in situazione di non gravità (art. 3 comma 1)”.
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare in capo al ricorrente lo status di invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere in autonomia gli elementari della vita quotidiana, per il diritto del ricorrente all'indennità di accompagnamento (L. 18/80) ovvero in subordine confermare lo status di invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e per i benefici collegati alla Legge 104/92 art.3 comma 3 dalla data della domanda (04.07.2024) ovvero, in subordine, dalla diversa data che verrà accertata in corso di causa in esito a CTU”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' oltre ad eccepire l'inammissibilità del ricorso, ne ha chiesto il rigetto.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
In via preliminare, come già statuito in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, va precisato che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione, che non può, pertanto, sfociare in una pronuncia di condanna al pagamento dei relativi benefici economici.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che il procedimento per ATP ha ad oggetto solo l'accertamento del requisito sanitario e, con specifico riferimento all'eventuale fase di opposizione, ha osservato che “[…] Se invece una delle parti contesti le conclusioni del
CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente) […]” (Cass.
6084/2014, in motivazione).
Ciò detto, occorre evidenziare che, ai sensi dell'art. 445 bis co. 6 c.p.c., “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella fattispecie, il CTU ha concluso il suo giudizio affermando che il periziato non possiede il requisito sanitario che costituisce il presupposto della prestazione assistenziale invocata.
Parte ricorrente ha, quindi, contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo, chiedendo disporsi una nuova CTU al fine di accertare la sussistenza del predetto requisito sanitario.
Tuttavia, a fronte delle precise ragioni che hanno indotto il CTU alle conclusioni sopra riportate, parte ricorrente non ha indicato specifici e precisi elementi tali da infirmare le suddette conclusioni, ciò che giustifica il rigetto della richiesta di farsi luogo a un nuovo accertamento.
In particolare, parte ricorrente ha affidato l'opposizione solo ad un generico dissenso rispetto alle risultanze dell'accertamento svolto dal CTU, sicché la richiesta di disporsi un nuovo accertamento appare sorretta da finalità esplorative, specialmente avuto riguardo al dato che non è emersa alcuna precisa e circostanziata presa di posizione in relazione alle patologie valutate dal CTU.
2 Nell'atto introduttivo della presente fase, infatti, parte ricorrente si è limitata genericamente a contestare le conclusioni cui è pervenuto il CTU della precedente fase, senza tuttavia formulare contestazioni specifiche o produrre ulteriore e successiva documentazione medica significativa, deducendo solo che il Consulente ha sottostimato la gravità delle patologie e di avere diritto alle provvidenze richieste in ricorso.
Infatti, il ricorrente si limita genericamente ad affermare che il complesso delle patologie da cui è affetto il periziando implica una invalidità maggiore di quella riconosciuta dal
CTU, non specifica le ragioni per cui sarebbero errate le valutazioni contenute nella relazione di ATP, laddove è precisato: “Nel rispetto applicativo della tabella cui al D.M. del
5 febbraio 1992 può riconoscersi il codice 7010 (31-40%) per quanto attiene alla patologia osteoarticolare, il codice 7314 (1-10%) per la sindrome del tunnel carpale, il codice 7105
(31-40%) per la obesità e, per analogia, il codice 6445 (11-20%) relativamente alla patologia vascolare per cui, applicando il calcolo a scalare, può riconoscersi una invalidità complessiva del 75%”.
Nella propria relazione, il CTU nominato ha sufficientemente descritto i dati anamnestici relativi al periziato e gli esiti dell'esame obiettivo posto in essere, mentre nel ricorso in opposizione ad ATP non risultano formulate specifiche e dettagliate contestazioni sul punto, né specificamente richiamata ed allegata ulteriore e successiva documentazione medica significativa a tal fine.
Pertanto, la domanda di parte ricorrente è inammissibile per genericità e, per l'effetto, vanno confermate le conclusioni contenute nella CTU depositata nella precedente fase di
ATP ex art. 445 bis c.p.c.
Le spese processuali sono irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ Le spese di C.T.U. della fase di ATP vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara l'inammissibilità del ricorso in opposizione ad ATP e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU depositata nel procedimento di ATP;
dichiara le spese irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. depositata da parte ricorrente;
pone le spese di CTU della fase sommaria, come liquidate con separato decreto, a carico CP_ dell'
Catania, 15/10/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
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