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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/12/2025, n. 2768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2768 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2357/2023 RGVG
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Prima Sezione Civile composto da
IN ON Presidente rel.
AN LO GI
Veronica Zanin GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 27.02.2023 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del
18.12.2025 tra
(c. f. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SI LI presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura allegata al ricorso introduttivo,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. BEGHINI ALESSIA, presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla si oppone.
PER LE PARTI: come da proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis cpc a verbale dell'udienza del 18.12.2025.
1 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, genitori di e di hanno posto fine al loro rapporto affettivo e Per_1 Per_2 intendono nel presente procedimento addivenire ad una regolamentazione della genitorialità.
Accettando la proposta conciliativa formulata dalla GI delegata a verbale dell'udienza del 18.12.2025 hanno raggiunto un accordo complessivo in ordine ad ogni aspetto legato alla fine della loro unione e all'esercizio della genitorialità e stima il Collegio di provvedere in conformità alla proposta formulata e accettata dalle parti non rilevandosi profili di contrarietà e rispondendo all'obiettivo di tutelare i minori in questa delicata fase per il resistente di pieno recupero personale finalizzato all'espletamento consapevole del proprio ruolo genitoriale.
Il collegio prende atto degli ulteriori accordi raggiunti tra le parti.
Le spese di lite, viste le conclusioni congiunte delle parti, vengono integralmente compensate considerata la natura necessaria del giudizio e l'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così dispone:
1. Affido esclusivo rafforzato alla madre dei minori, con il solo obbligo per la stessa di comunicare a posteriori le decisioni assunte al padre.
2. Assegnazione casa famigliare sita in Verona, Via Francesco Perlini n. 1 alla madre.
3. Sospensione allo stato delle visite padre figli con la loro possibile riattivazione esclusivamente in contesto giudiziario in presenza delle condizioni sopravvenute di un'effettiva e stabile ripresa psicofisica paterna con astensione dall'abuso di sostanze e da alcol certificata e un percorso portato a termine di piena rielaborazione dei vissuti personali in modo da poter svolgere con consapevolezza il proprio ruolo educativo paterno.
4. Mantenimento dei figli allo stato in capo alla sola madre in considerazione dell'assenza di svolgimento di attività lavorativa da parte del padre per le sue condizioni di salute.
5. Spese compensate.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 18.12.2025.
La Presidente rel.
IN ON
2
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Prima Sezione Civile composto da
IN ON Presidente rel.
AN LO GI
Veronica Zanin GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 27.02.2023 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del
18.12.2025 tra
(c. f. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SI LI presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura allegata al ricorso introduttivo,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. BEGHINI ALESSIA, presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla si oppone.
PER LE PARTI: come da proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis cpc a verbale dell'udienza del 18.12.2025.
1 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, genitori di e di hanno posto fine al loro rapporto affettivo e Per_1 Per_2 intendono nel presente procedimento addivenire ad una regolamentazione della genitorialità.
Accettando la proposta conciliativa formulata dalla GI delegata a verbale dell'udienza del 18.12.2025 hanno raggiunto un accordo complessivo in ordine ad ogni aspetto legato alla fine della loro unione e all'esercizio della genitorialità e stima il Collegio di provvedere in conformità alla proposta formulata e accettata dalle parti non rilevandosi profili di contrarietà e rispondendo all'obiettivo di tutelare i minori in questa delicata fase per il resistente di pieno recupero personale finalizzato all'espletamento consapevole del proprio ruolo genitoriale.
Il collegio prende atto degli ulteriori accordi raggiunti tra le parti.
Le spese di lite, viste le conclusioni congiunte delle parti, vengono integralmente compensate considerata la natura necessaria del giudizio e l'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così dispone:
1. Affido esclusivo rafforzato alla madre dei minori, con il solo obbligo per la stessa di comunicare a posteriori le decisioni assunte al padre.
2. Assegnazione casa famigliare sita in Verona, Via Francesco Perlini n. 1 alla madre.
3. Sospensione allo stato delle visite padre figli con la loro possibile riattivazione esclusivamente in contesto giudiziario in presenza delle condizioni sopravvenute di un'effettiva e stabile ripresa psicofisica paterna con astensione dall'abuso di sostanze e da alcol certificata e un percorso portato a termine di piena rielaborazione dei vissuti personali in modo da poter svolgere con consapevolezza il proprio ruolo educativo paterno.
4. Mantenimento dei figli allo stato in capo alla sola madre in considerazione dell'assenza di svolgimento di attività lavorativa da parte del padre per le sue condizioni di salute.
5. Spese compensate.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 18.12.2025.
La Presidente rel.
IN ON
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