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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/11/2025, n. 1629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1629 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3400 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
rappresentata e difesa dall'avvocato Federico MONTAGNA Parte_1
contro rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio PASQUALON CP_1
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza.
1 In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti:
1)Affido e collocamento dei figli minori
Disporsi che e vengano affidati ad entrambi i genitori in modalità CP_3 CP_4
condivisa, con residenza e collocamento prevalente presso la madre, con monitoraggio da parte del Servizio Sociale territorialmente competente (comune di
Costabissara) come da CTU e per la durata di un anno come da verbale di udienza del 16.10.2025.
2) Tempi di permanenza e frequentazione tra il padre ed i figli
2.a) CP_3
Weekend tra genitori:
• Settimana 1: domenica con il padre dalle ore 8.30 con pernotto ed accompagnamento a scuola il lunedì mattina + dall'uscita di scuola del lunedì con rientro dalla madre per l'ora di cena.
• Settimana 2: domenica con la madre + lunedì con il padre (dall'accompagnamento a scuola, ripresa e rientro dalla madre il lunedì sera ore 20.30). Il padre, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei due genitori, potrà recarsi a prendere il figlio, in un pomeriggio infrasettimanale, dall'uscita dal rientro pomeridiano, con rientro a casa della madre per l'orario di cena, per dare stabilità alla frequentazione con lui. Sia in questo pomeriggio, che il lunedì, il padre dovrà occuparsi dello svolgimento di eventuali compiti scolastici.
2 Eventuali modifiche in termini di disponibilità paterne, verranno discusse con il Servizio di riferimento.
2.b) Niccolò:
Considerati gli elementi chiave indicati da CTU, ossia “continuità e gradualità”,
“sostegno alla relazione padre-figlio”, “cooperazione genitoriale”, “flessibilità e monitoraggio”, “tutela della stabilità emotiva” (cfr. pag 109 CTU), e “considerazioni generali” (cfr. pag 112 CTU), disporsi le seguenti modalità:
Fase 1: Consolidamento della relazione padre-figlio
Durata indicativa: 4 settimane
Obiettivo: Rafforzare il legame padre-figlio in modo regolare e prevedibile.
Frequenza e modalità:
• a settimane alternate domenica - inizialmente - per il pranzo dalle ore 11.30 alle ore
14.00;
• tutte le settimane, come già in essere, dal lunedì mattina fino alle ore 15.30 (sarà iniziata la scuola dell'infanzia, lo spazio del lunedì mattina con il padre andrà via via sostituito con la domenica per non far perdere opportunità formative per il minore).
• Senza la presenza della compagna del padre.
• Prediligere luoghi familiari o graditi al bambino: casa del padre (senza ancora pernotto e senza compagna), casa dei nonni paterni, parco, attività ludiche.
• Il padre si occuperà direttamente del bambino (pasti, gioco), per consolidare la sua
3 figura di attaccamento.
Fase 2: Introduzione graduale della compagna del padre
Durata indicativa:
4-6 settimane
Obiettivo: aumentare il tempo padre-figlio e far conoscere la compagna in modo naturale e rispettoso dei tempi del bambino.
Frequenza e modalità:
• Allungamento della domenica (a settimane alterne), dalle ore 8.30 per il pranzo fino alle ore 16.00/fine riposino + (per tutte le settimane) dal lunedì ad una eventuale prima uscita dalla scuola dell'infanzia [di solito dopo il pranzo] fino alle ore 15.30/16.00, a seconda degli orari del padre e delle routine del bambino.
• Prime interazioni brevi (mezz'ora/un'ora), in contesti ludici e neutri (es. parco, merenda insieme - non il pranzo) con la compagna del padre la cui presenza pertanto dovrà esser inizialmente limitata a brevi momenti specifici all'interno della giornata con il padre.
Fase 3: Estensione del tempo e introduzione del pasto serale
Durata indicativa: 4 settimane
Obiettivo: Preparare il bambino a rimanere anche la sera e introdurre la routine pre- nanna.
Frequenza e modalità:
• A settimane alterne, rimane la domenica con il padre dalle ore 8.30 fino alla CP_4
4 cena e preparazione serale (ore 20.00) + a lunedì alternati con la domenica alla prima uscita dalla scuola dell'infanzia fino alla sera (ore 20.30), a seconda degli orari del padre e delle routine del bambino.
• Si ricrea una routine stabile e rassicurante.
• La compagna può essere presente in alcune di queste serate, ma non in modo esclusivo e solo per brevi momenti non immediatamente precedenti al congedo dal padre. Si potrà ipotizzare un progressivo aumento della durata e frequenza della presenza della compagna, se il bambino reagisce positivamente. Monitoraggio di figure terze qualificate (servizi sociali territorialmente competenti).
Fase 4: Introduzione graduale del pernotto
Durata indicativa:
4-6 settimane
Obiettivo: Permettere al bambino di dormire a casa del padre.
Frequenza e modalità:
• Primo pernotto: dalle ore 8.30 del mattino alla notte della domenica, inizialmente presso l'abitazione dei nonni paterni, rientro alla scuola dell'infanzia il lunedì mattina
[la domenica sempre alternata con la madre] + tutti i lunedì alla prima uscita dalla scuola dell'infanzia fino alla sera (20.30), a seconda degli orari del padre e delle routine del bambino. Con monitoraggio dell'adattamento del bambino: sonno, risvegli notturni, eventuale regressione o disagio.
• La compagna non dovrà essere presente nel pernotto.
Fase 5: Stabilizzazione del pernotto
5 • Arrivo a medesime modalità di frequentazione del fratello, con introduzione del secondo pomeriggio infrasettimanale nelle settimane in cui il minore non vede il padre la domenica.
• Introduzione della compagna anche la notte.
Strutturazione un sistema di monitoraggio e regolazione flessibile, supervisionato da figure terze qualificate del Servizio Sociale territorialmente competente, con le finalità indicate a pag. 112 della relazione peritale.
Per i periodi di festività:
Entrambi i minori trascorreranno con ciascuno dei genitori, con sospensione dell'ordinario regime di frequentazione:
a) eventuali ponti, se il padre è libero da impegni di lavoro, saranno alternati (per un momento iniziale, fino alla stabilizzazione delle frequentazioni e dei pernotti dei figli presso il padre) tra i genitori.
b) per il periodo di Natale 2025:
starà con il padre dal 23.12 al giorno di Natale ore 16.00 salvo impegni di lavoro CP_3
del padre.
starà con il dalle ore 11.00 del giorno di Natale alle ore 16.00 salvo impegni di CP_4
lavoro del padre.
Per il rimanente periodo natalizio verrà seguito il calendario routinario con eccezione del 1 gennaio che potrà essere gestito con un pranzo di entrambi i figli con il padre.
Eventuali altre giornate paterne libere da impegni di lavoro dovranno essere gestite
6 con la gradualità come indicate da CTU.
c) per il periodo di Pasqua 2026:
tre giorni, includendo ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì in
Albis con l'altro, alternato con il giorno di Natale
d) per il periodo estivo con il padre:
i. fino a quindici giorni non consecutivi nel periodo estivo, da concordarsi entro CP_3
il mese di maggio di ciascun anno. Con la madre i quindici giorni potranno essere anche consecutivi.
ii. per l'estate 2026 quindici giorni da dividersi in 3-4 giorni consecutivi, ripetuti CP_4
in più turni (es. due weekend lunghi a distanza di 1-2 settimane) come da CTU;
in zone conosciute al bambino.
Videochiamata serale alle ore 18.00 con il padre per entrambi i figli.
3) Tempistiche
Le tempistiche sopra indicate inizieranno a decorrere dall'emanazione della sentenza.
4. Sostegno alla genitorialità
Il signor seguirà un percorso di sostegno alla genitorialità per aiutarlo nella CP_1
comprensione e focalizzazione sui bisogni dei minori presso i Servizi Sociali territorialmente competenti.
5) Contributo al mantenimento ordinario
7 Il signor verserà a titolo di contributo al mantenimento ordinario per i figli euro CP_1
500,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio) soggetti a rivalutazione ISTAT, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese nel conto corrente intestato alla signora
. Pt_1
6) Spese straordinarie
Le spese straordinarie verranno ripartite al 50% tra le parti e corrisposte entro il giorno
10 del mese successivo a quello in cui sono state sostenute. Per la disciplina ed individuazione delle stesse le parti si riportano al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Vicenza.
7)Assegno unico
L'assegno unico e ogni altra eventuale provvidenza spetterà interamente alla signora
. Pt_1
8) Spese
Spese di lite compensate tra le parti e spese di CTU al 50% tra le stesse.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 5.8.2024 adiva l'intestato ufficio chiedendo la Parte_1
regolamentazione del regime di affidamento / mantenimento dei figli minori e CP_3
, nati dalla relazione con . CP_4 CP_1
Con comparsa in data 14.10.2024 si costituiva in giudizio . CP_1
8 All'udienza del 25.10.2024 le parti comparivano personalmente avanti il Giudice
Relatore rendendo le dichiarazioni riportate a verbale e concordando un regime provvisorio di affidamento / collocamento / visite che veniva recepito dal Tribunale con ordinanza in data 28.10.2024.
Con la medesima ordinanza il Giudice disponeva una CTU psicologica, affidata alla dott.ssa , al fine di valutare le capacità genitoriali delle parti ed Persona_1
indicare il regime di affidamento maggiormente rispondente all'interesse dei due minori.
All'esito del deposito della CTU, le parti raggiungevano un accordo e precisavano conformi conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
Le richieste concordemente formulate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
Invero, nulla osta all'affidamento condiviso dei figli minori, al collocamento degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita (differenziati per e ) CP_3 CP_4
da parte del padre.
Tali previsioni sono infatti in linea con le indicazioni della CTU e rispondenti all'interesse dei minori.
Neppure vi è motivo di disattendere l'accordo intercorso tra le parti riguardo al contributo dovuto dal padre per il mantenimento dei due figli che appare adeguato alle condizioni economiche dell'obbligato ed alle esigenze dei figli.
Le spese straordinarie relative ai due minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Come suggerito dalla CTU, si dispone il monitoraggio del nucleo familiare, da parte dei
Servizi Sociali territorialmente competenti per la durata di un anno anche al fine di
9 offrire a un sostegno alla genitorialità. CP_1
Atteso l'esito del giudizio, le spese vanno integralmente compensate tra le parti .
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico delle parti al
50% con vincolo di solidarietà passiva per l'intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
a)dispone che le condizioni di affidamento / mantenimento dei minori Per_2
e siano regolamentate in conformità agli accordi raggiunti
[...] Persona_3
dalle parti in epigrafe riportati;
b)compensa le spese;
c)pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico delle parti al 50% con vincolo di solidarietà passiva per l'intero.
Si comunichi ai Servizi Sociali.
Vicenza, 18.11.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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