TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 14/07/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. iscritto al n. 2774 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente:
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Eleonora Castagnola, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente
E
nato a [...] il [...] e ivi residente, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Francesco Piazzolla, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04.12.2024, ritualmente e tempestivamente notificato
1 unitamente al decreto di fissazione udienza , premesso che dalla Parte_1 relazione more uxorio con era nata (07.12.2020), riconosciuta Controparte_1 ER da entrambi i genitori, ha chiesto al Tribunale di voler disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento della figlia, disponendo l'affidamento esclusivo della minore con collocamento presso la madre, disciplina del diritto di visita paterno, un assegno di mantenimento mensile per la figlia a carico del padre di € 600,00 oltre al
50% delle spese straordinarie per la minore.
A sostegno delle richieste, la ricorrente ha dedotto:
- di avere intrattenuto una relazione more uxorio con ma di non Controparte_1 avere mai convissuto, in quanto il resistente lavorava e viveva in Svizzera e soltanto nel
2023 era tornato ad Andria;
- che fino al mese di ottobre 2023 il padre aveva contribuito al mantenimento della figlia, salvo poi disinteressarsi completamente di lei;
- che la figlia aveva sempre vissuto con la madre in Fiumicino (RM);
- di essere dipendente del Controparte_2
quale graduato scelto e di percepire una retribuzione annua di euro 21.000,00;
[...]
- che il era operaio specializzato nel settore edile. CP_1
Letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, il
Giudice ha fissato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. onorando parte ricorrente alla notifica alla controparte.
Con memoria difensiva del 03.06.2025 si è costituito in giudizio il resistente che, contestata la ricostruzione dei fatti indicati nel ricorso, ha dedotto:
- di recarsi ogni due mesi presso l'abitazione della ricorrente per trascorrere con la bambina il fine settimana;
- di avere abitato spesso vicino alla , tanto che i nonni paterni spesso Parte_1 si erano occupati della bambina mentre la madre lavorava;
- di essere disoccupato e di non aver più contribuito al mantenimento della minore per problemi economici;
- di vivere in un appartamento condotto in locazione per il quale versava un canone di euro 620,00 mensili comprensivo di condominio, oltre bollette.
Tanto dedotto, il ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso della figlia CP_1 con collocamento presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno, un assegno di mantenimento a carico del padre per la figlia di euro 200,00 mensili oltre al 50%
2 delle spese straordinarie.
All'udienza del 25.06.2025 comparivano le parti personalmente ed il Giudice delegato proponeva alle parti un accordo;
le parti aderivano all'accordo proposto dal
Giudice, il quale rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Ritiene il Tribunale che nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. iscritto al n.
2586/2024 R.G.A.C., così dispone:
1) dispone che la figlia minore è affidata in via esclusiva alla madre ER
, cui spettano tutte le decisioni su questioni di ordinaria e Parte_1 straordinaria amministrazione, incluse quelle afferenti l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale della figlia minore la cui residenza deve essere fissata presso l'attuale abitazione della madre;
2) dispone che la ricorrente comunichi tempestivamente al le decisioni CP_1 prese nell'interesse della figlia e comunque entro 7 giorni;
3) dispone, in difetto di diversi accordi tra le parti, che il padre possa tenere con sé la figlia, sempre nel rispetto della sua volontà e del suo benessere psicofisico per un weekend al mese dal sabato mattina alla domenica sera senza pernottamento;
ad anni alterni durante le vacanze Natalizie dal 23 al 30 dicembre un anno e dal 31 dicembre al
6 gennaio l'anno seguente e per le vacanze di Pasqua la domenica di Pasqua e l'anno seguente il lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive dieci giorni anche non consecutivi da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 maggio;
sempre ad anni alterni la figlia trascorrerà inoltre in modo alternato o con la mamma oppure con il papà ogni altra singola festività, quali a mero titolo di esempio i ponti primaverili, il 2 giugno, i compleanni e onomastici e le altre ricorrenze, invertendo l'anno successivo tale frequentazione per ogni singola festività;
4) attribuisce mensilmente alla un assegno di euro 300,00 per il Parte_1 mantenimento della figlia (considerati i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le presumibili esigenze della prole, la condizione sociale della famiglia, le rispettive
3 condizioni economiche dei genitori e la valenza economica delle incombenze domestiche) da corrispondersi da parte del dal mese di luglio 2025 al domicilio CP_1 dell'avente diritto, entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei pressi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, oltre alla metà delle spese straordinarie (mediche, di istruzione, sportive e ricreative) del figlio secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia da concordarsi in via preventiva tra i genitori e da documentarsi;
5) dispone che il padre corrisponda un assegno una tantum di euro 2.000,00 per il mantenimento arretrato non corrisposto per la figlia, da versare alla entro Parte_1 la fine del mese di luglio 2025;
6) compensate integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Civitavecchia, il 8 luglio 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. iscritto al n. 2774 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente:
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Eleonora Castagnola, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente
E
nato a [...] il [...] e ivi residente, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Francesco Piazzolla, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04.12.2024, ritualmente e tempestivamente notificato
1 unitamente al decreto di fissazione udienza , premesso che dalla Parte_1 relazione more uxorio con era nata (07.12.2020), riconosciuta Controparte_1 ER da entrambi i genitori, ha chiesto al Tribunale di voler disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento della figlia, disponendo l'affidamento esclusivo della minore con collocamento presso la madre, disciplina del diritto di visita paterno, un assegno di mantenimento mensile per la figlia a carico del padre di € 600,00 oltre al
50% delle spese straordinarie per la minore.
A sostegno delle richieste, la ricorrente ha dedotto:
- di avere intrattenuto una relazione more uxorio con ma di non Controparte_1 avere mai convissuto, in quanto il resistente lavorava e viveva in Svizzera e soltanto nel
2023 era tornato ad Andria;
- che fino al mese di ottobre 2023 il padre aveva contribuito al mantenimento della figlia, salvo poi disinteressarsi completamente di lei;
- che la figlia aveva sempre vissuto con la madre in Fiumicino (RM);
- di essere dipendente del Controparte_2
quale graduato scelto e di percepire una retribuzione annua di euro 21.000,00;
[...]
- che il era operaio specializzato nel settore edile. CP_1
Letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, il
Giudice ha fissato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. onorando parte ricorrente alla notifica alla controparte.
Con memoria difensiva del 03.06.2025 si è costituito in giudizio il resistente che, contestata la ricostruzione dei fatti indicati nel ricorso, ha dedotto:
- di recarsi ogni due mesi presso l'abitazione della ricorrente per trascorrere con la bambina il fine settimana;
- di avere abitato spesso vicino alla , tanto che i nonni paterni spesso Parte_1 si erano occupati della bambina mentre la madre lavorava;
- di essere disoccupato e di non aver più contribuito al mantenimento della minore per problemi economici;
- di vivere in un appartamento condotto in locazione per il quale versava un canone di euro 620,00 mensili comprensivo di condominio, oltre bollette.
Tanto dedotto, il ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso della figlia CP_1 con collocamento presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno, un assegno di mantenimento a carico del padre per la figlia di euro 200,00 mensili oltre al 50%
2 delle spese straordinarie.
All'udienza del 25.06.2025 comparivano le parti personalmente ed il Giudice delegato proponeva alle parti un accordo;
le parti aderivano all'accordo proposto dal
Giudice, il quale rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Ritiene il Tribunale che nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. iscritto al n.
2586/2024 R.G.A.C., così dispone:
1) dispone che la figlia minore è affidata in via esclusiva alla madre ER
, cui spettano tutte le decisioni su questioni di ordinaria e Parte_1 straordinaria amministrazione, incluse quelle afferenti l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale della figlia minore la cui residenza deve essere fissata presso l'attuale abitazione della madre;
2) dispone che la ricorrente comunichi tempestivamente al le decisioni CP_1 prese nell'interesse della figlia e comunque entro 7 giorni;
3) dispone, in difetto di diversi accordi tra le parti, che il padre possa tenere con sé la figlia, sempre nel rispetto della sua volontà e del suo benessere psicofisico per un weekend al mese dal sabato mattina alla domenica sera senza pernottamento;
ad anni alterni durante le vacanze Natalizie dal 23 al 30 dicembre un anno e dal 31 dicembre al
6 gennaio l'anno seguente e per le vacanze di Pasqua la domenica di Pasqua e l'anno seguente il lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive dieci giorni anche non consecutivi da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 maggio;
sempre ad anni alterni la figlia trascorrerà inoltre in modo alternato o con la mamma oppure con il papà ogni altra singola festività, quali a mero titolo di esempio i ponti primaverili, il 2 giugno, i compleanni e onomastici e le altre ricorrenze, invertendo l'anno successivo tale frequentazione per ogni singola festività;
4) attribuisce mensilmente alla un assegno di euro 300,00 per il Parte_1 mantenimento della figlia (considerati i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le presumibili esigenze della prole, la condizione sociale della famiglia, le rispettive
3 condizioni economiche dei genitori e la valenza economica delle incombenze domestiche) da corrispondersi da parte del dal mese di luglio 2025 al domicilio CP_1 dell'avente diritto, entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei pressi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, oltre alla metà delle spese straordinarie (mediche, di istruzione, sportive e ricreative) del figlio secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia da concordarsi in via preventiva tra i genitori e da documentarsi;
5) dispone che il padre corrisponda un assegno una tantum di euro 2.000,00 per il mantenimento arretrato non corrisposto per la figlia, da versare alla entro Parte_1 la fine del mese di luglio 2025;
6) compensate integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Civitavecchia, il 8 luglio 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
4