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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 01/04/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 100/2023 R.G. (a cui è stato riunito R.G. n. 335/2023)
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 1° aprile 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 14/06/2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. FANETTI CRISTINA e l'avv. BIANCA FEDERICO hanno Parte_1
concluso come da nota depositata in data 21/03/2025 per l'avv. Controparte_1
FISCARELLI VERONICA ha concluso come da nota depositata in data 31/03/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 09:32 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 100/2023 R.G. (a cui è stato riunito R.G. n. 335/2023)
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 100/2023 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. FANETTI Parte_1 C.F._1
CRISTINA e dall'avv. BIANCA FEDERICO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma (RM), Via Salaria n. 58, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
attrice-opponente contro
(c.f./p.i. Controparte_1
), in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. FISCARELLI VERONICA P.IVA_1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pomezia (RM), Via Metastasio n. 2, nonché presso l'indirizzo digitale in virtù di procura in atti;
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convenuta-opposta
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c.;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c., la signora Parte_1
convenendo in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – l' Controparte_1
, ha formulato istanza di sospensione dell'efficacia
[...]
esecutiva del titolo azionato e del precetto regolarmente notificato dalla parte opposta, a mezzo del quale le era stato ingiunto di pagare la somma di euro 3.146,50 a titolo di spese di lite, oltre interessi legali dal dovuto al saldo e spese della procedura, in forza della sentenza n. 2907/2017 emessa dall'intestato Tribunale in data 5/12/2017 in seno al giudizio recante R.G. n. 4778/2017, avverso la quale aveva interposto appello avanti alla Corte Territoriale di Roma con proc.to iscritto al R.G. n.
3838/2018, eccependo l'assenza del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, stante la conclusione di una scrittura transattiva inter partes del 28/01/2019, registrata presso Agenzia delle
Entrate – Ufficio di Latina il 1/02/2019 n. 419.
Tanto premesso, l'opponente ha così insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, e previa ogni declaratoria necessaria di rito, in accoglimento della presente opposizione - in via preliminare disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo;
- nel merito: accertare e dichiarare l'inesistenza del credito in favore Co dell' semplice in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante p.t., derivante dalla condanna alle spese di lite stabilita nella sentenza n. 2709/2017, siccome oggetto di rinuncia a seguito della transazione novativa fra le parti del 28.01.2019 e di conseguenza, dichiarare l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi sopra esposti;
- condannare ex art. 96 Controparte_3
c.p.c. in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni da lite temeraria che si quantificano in via equitativa in € 3.000,00 ovvero nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.”.
L , costituitasi in Controparte_1
giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17/04/2023, contestando la ricostruzione dell'opponente, ha chiesto, in via preliminare la riunione del presente procedimento a quello iscritto dall'odierna opponente avanti all'intestato Tribunale al R.G. n. 335/2023, avente ad oggetto la stessa vicenda processuale, insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “…• Rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo;
• Rigettare l'opposizione a causa dell'omesso deposito in giudizio del titolo impugnato. In via principale e nel merito: • rigettare
l'opposizione all' atto di precetto poiché infondata in fatto come in diritto per tutte le ragioni esposte;
• Per l'effetto, condannare la signora al pagamento dell'importo di euro 3.146,50 portato Parte_1 dall' atto di precetto notificato il 22.12.2022 o a quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia.
In via subordinata: • rigettare l'opposizione all' atto di precetto per l'intervenuta risoluzione dell' atto di transazione a causa dell' inadempimento della signora • rigettare l' opposizione Parte_1 all' atto di precetto per l' intervenuta cessazione della materia del contendere conseguente alla perenzione del titolo;
• condannare la signora al risarcimento del danno per Parte_1 responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., anche per il rifiuto alla bonaria risoluzione. In ogni caso, condannare parte attrice alla refezione delle spese e competenze professionali difensive, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”.
Con ordinanza datata 3.5.2023 è stata disposta da questo G.I. la predetta riunione al presente procedimento di quello iscritto al n. R.G. 335/2023, tramite cui l'odierna parte opponente aveva formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato e del precetto regolarmente notificatole dalla parte opposta, con cui le era stato ingiunto di rilasciare l'immobile sito in Borgo Hermada, Terracina (LT), Via Guardiola n. 9, in forza della sentenza n. 2272/2022 dell'1/12/2022, emessa dall'intestato Tribunale (RG. n. 1502/2019), avverso la quale era stato interposto appello avanti alla Corte Territoriale di Roma con proc.to iscritto al n. R.G. 141/2023.
Denegate le istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli esecutivi formulate dalla parte opponente, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., il procuratore di parte opposta, in allegato alla prima memoria istruttoria (vd. all. dep. 3.10.2023), ha depositato la sentenza n. 3797/23 del
25/05/2023, - tramite cui la Corte Territoriale di Roma aveva respinto l'appello promosso dall'odierna opponente avverso il giudizio summenzionato e, constatatane la correttezza, aveva ribadito il diritto dell'odierna opposta ad ottenere il proprio diritto alla restituzione del cespite in parola -, nonché il verbale di rilascio dell'immobile da parte dell'attrice nelle mani dell'odierna opposta.
La causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
Orbene, il patrocinio di parte opponente, con note di trattazione scritta depositate il 21/03/2025 in vista della presente udienza, alla luce dell'istruttoria svolta e dell'intervenuta riconsegna da parte di dell'immobile oggetto di controversia già in data 4/7/2023, come documentato in Parte_1
atto, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
Il difensore di parte opposta, a sua volta, riportandosi a tutte le proprie ragioni, eccezioni e conclusioni nei precedenti scritti spiegate e chiedendone l'accoglimento, prendendo altresì atto della pacifica cessazione della materia del contendere, in forza del summenzionato rilascio dell'immobile, ha chiesto, comunque, la condanna dell'opponente alla corresponsione delle spese processuali, rassegnando le seguenti conclusioni: “in via preliminare: - rigettare le spiegate opposizioni agli atti di precetto a causa dell' omesso deposito in giudizio dei titoli impugnati;
nel merito: - dichiararsi la cessazione della materia del contendere relativamente al rilascio dell' immobile;
- rigettare l' opposizione all' atto di precetto per il pagamento delle competenze legali notificato il 22.12.2022 poiché infondata in fatto come in diritto per tutte le ragioni esposte e per l' effetto, condannare la signora al pagamento dell' importo di euro 3.146,50 o a quella maggiore o minor somma Parte_1
ritenuta di giustizia;
- condannare la signora al risarcimento del danno per responsabilità Parte_1 aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., anche per il rifiuto alla bonaria risoluzione. In ogni caso, condannare parte attrice alla refusione delle spese e competenze professionali difensive, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”.
Ciò posto, entrambe le parti dell'odierno giudizio hanno rispettivamente e debitamente documentato la sopravvenuta carenza di interesse alla statuizione in ordine al rilascio del cespite immobiliare oggetto di controversia, emergendo per tabulas l'intervenuta riconsegna dello stesso dall'attrice in favore della convenuta.
Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere relativamente a tale questione, fatta oggetto dell'atto di precetto opposto in seno al proc.to R.G. n. 335/2023 riunito a quello di cui in epigrafe.
Orbene, la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale.
Nel caso di specie, ad avviso di questo Giudice, l'istanza di compensazione delle spese processuali formulata dal patrocinio opponente e avversata dal patrocinio di parte opposta, non merita di essere accolta.
Ed invero, già in via cautelare, la Corte d'Appello di Roma, con provvedimento reso il 9/1/23 nel proc.to Rg. n. 141/23, aveva denegato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, “le ragioni addotte dalla istante a fondamento del suo diritto di abitazione sull'immobile in oggetto non configurano la richiesta apparenza del diritto vantato, poiché riposano essenzialmente su un atto di transazione sottoscritto dalla stessa in data 28.1.2019, con il quale la sua Parte_1
permanenza nell'immobile, a prescindere dalla esatta qualificazione del diritto, era subordinato alla sopravvivenza della madre, che, pertanto, non potendosi valutare l'irreparabilità del Persona_1
pregiudizio in relazione al bene della vita astrattamente considerato, bensì alla concreta prognosi di tutela della pretesa realizzabile con l'azione intrapresa, non sussistono i presupposti per
l'accoglimento dell'invocata inibitoria;
”.
La Corte territoriale, inoltre, con la sentenza prodotta in atti ha precisato che “la transazione .. riconosce il suo diritto ad abitare l'immobile in conseguenza di due presupposti di fatto ovvero la non autosufficienza di e la attività di cura svolta da lei in favore della madre”, sicché Persona_1 ne deriva che l'odierna opposta avesse concesso all'opponente il diritto di vivere presso l'immobile in parola fino (ed esclusivamente) alla morte della madre, unica titolare di un diritto di abitazione.
Alla luce delle superiori argomentazioni, pertanto, parte attrice – opponente è da ritenersi parte virtualmente soccombente rispetto a tale domanda.
Altrettanto destituito di fondamento il motivo di opposizione afferente all'asserita inesistenza del diritto della parte opposta a richiedere, tramite il precetto opposto, il pagamento delle spese legali liquidate nella sentenza n. 2907/2019 per essere le stesse state oggetto di rinuncia in seno all'atto di transazione datato 28.01.2019.
A tale proposito, dalla semplice lettura di predetta pattuizione alcuna menzione veniva fatta, infatti, circa la corresponsione delle spese di lite previste in sentenza da parte della soccombente.
Ne consegue, pertanto, il diritto di credito della parte opposta a vedersi riconosciuta la somma di euro
3.146,50 di cui al precetto notificato il 22.12.2022 e qui opposto.
Va, infine, completamente disattesa la domanda di condanna formulata dalla parte opposta, nei confronti dell'opponente, nella propria comparsa di costituzione e risposta e reiterata nelle note conclusive, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per difetto dei presupposti della stessa.
In linea generale, secondo l'insegnamento di legittimità, il danneggiato deve dare rigorosa prova del danno nell'an e nel quantum, salvo il ricorso a criteri equitativi per la liquidazione, quando i danni, ancorché provati in concreto, non possano essere determinati nel loro preciso ammontare (Cass. n.
1687/1962).
La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui, come nel caso di specie, la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. n.
21798/2015; Cass. S.U., n. 7583/2004).
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite dei due giudizi qui riuniti, ivi compresa la fase cautelare (limitatamente alla fase decisione), seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 1.100,01 ad euro
5.200,00), tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e della non particolare complessità della controversia e delle questioni ivi affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) dichiara cessata la materia del contendere tra le parti relativamente al rilascio dell'immobile oggetto di controversia;
b) rigetta l'opposizione svolta in seno al giudizio di cui in epigrafe dall'attrice-opponente e, per l'effetto, conferma l'efficacia esecutiva del precetto opposto notificato il 22/12/2022, con condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di euro 3.146,50 in favore dell'opposta;
c) rigetta la domanda di condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte opposta;
d) condanna altresì l'attrice-opponente a rimborsare alla convenuta-opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.704,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza dell'1/04/2025 Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 1/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini