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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 15/10/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2036/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2036/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ESTER VOCE ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata nel suo studio a Forlì, via Merenda n. 9
- ATTORE - contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÀ GENITORIALE FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza del 29.05.2025, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni rassegnate nella nota depositata telematicamente in data 25.03.2025: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ravenna, per le motivazioni tutte esposte in atti: 1) Affidare in via super esclusiva alla madre i figli nata a [...] il [...] e Persona_1
nato a [...] il [...] con collocazione e residenza presso la stessa, CP_2 tenuto conto delle gravi condotte poste in essere dal padre. Al fine di tutelare il benessere e l'integrità psico-fisica dei minori stessi, disciplinare l'esercizio del diritto di visita del padre in forma protetta, ovvero secondo le modalità che saranno ritenute idonee dal Tribunale di Ravenna, sempre al fine di tutelare il benessere e l'integrità psico-fisica dei minori. pagina 1 di 6 2) Prevedersi in capo al padre l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario Controparte_1 dei figli nella misura di euro 600,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN [...], oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Ravenna. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre RSG e C.P.A. come per legge ed IVA se dovuta”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.47 c.p.c. per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 03.08.2023, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale deducendo di aver intrattenuto Controparte_1 una relazione con convivenza more uxorio con il convenuto per circa otto anni, che, da tale unione, erano nati a Faenza i figli in data 10.01.2017 e in data 20.06.2018, che Persona_1 CP_2 la residenza familiare veniva posta presso l'unità immobiliare sita a Faenza, via San Giorgi n. 2, che, essendo successivamente venuti meno i presupposti a fondamento della convivenza, decidevano di interrompere la loro relazione nel mese di maggio 2022 e che, per l'effetto, si trasferiva con i figli in un'altra abitazione sita a Faenza, via Santa Lucia n. 90, che, a partire dal suo trasferimento, il sig.
iniziava a vedere i figli sporadicamente e a contribuire al loro mantenimento con esigue Per_1 elargizioni economiche e che, dopo la cessazione della convivenza, i minori trascorrevano con il padre non più di qualche ora alla settimana, senza mai pernottare presso il medesimo. L'attrice deduceva altresì che il convenuto era noto alle forze dell'ordine per reati relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti e che si era trasferito in Sicilia nel mese di aprile 2023, ponendo la propria residenza ad Avola, via fratelli Bandiera n. 23, che, dopo essere venuta a conoscenza delle vicende giudiziarie del sig. , aveva monitorato personalmente o tramite persona di fiducia i rari incontri Per_1 avvenuti tra il convenuto ed i minori, che, a partire dal mese di giugno 2023, il sig. disattivava Per_1 la propria utenza telefonica, con la conseguenza che le telefonate con i figli non potevano più avere luogo, e che, a partire da tale momento, il convenuto non contattava più né lei, né i figli. La sig.ra allegava infine che, dopo il trasferimento in Sicilia, il convenuto aveva cessato di Pt_1 corrispondere anche quel minimo contributo al mantenimento che le aveva sino a quel momento versato, di essere in cerca di una stabile occupazione lavorativa, di percepire il reddito di cittadinanza e l'assegno unico per i figli e che sia i genitori che il compagno la aiutavano economicamente. Alla luce delle suddette circostanze e di quanto meglio esposto nel ricorso, l'attrice chiedeva al Tribunale di Ravenna, previa l'adozione di provvedimenti provvisori ed urgenti, di accogliere le seguenti conclusioni: “Nel merito:
- affidare i figli in via esclusiva rafforzata alla madre signora con collocazione e residenza Parte_1 presso la stessa;
- disciplinare il diritto di visita del padre secondo le seguenti modalità: il padre potrà vedere i minori in luogo neutro ed alla presenza della madre o di persone di sua fiducia, oppure ove l'Ecc.mo Tribunale ne ravvisi i presupposti in modalità protetta presso le apposite strutture;
pagina 2 di 6 - prevedersi in capo al padre l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario Controparte_1 dei figli nella misura di euro 600,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN [...], oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Ravenna. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre RSG e C.P.A. come per legge ed IVA se dovuta”. Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 08.08.2023, il Presidente del Collegio fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 11.01.2024. In data 22.09.2023 interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero. Nessuno si costituiva in giudizio per . Controparte_1
All'udienza dell'11.01.2024, il Giudice delegato, previa verifica della ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, dichiarava la contumacia del sig. e procedeva Controparte_1
a sentire personalmente la sig.ra Parte_1
A scioglimento della riserva assunta alla detta udienza, il Giudice delegato, con ordinanza emessa in data 23.01.2024, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti stabilendo il c.d. affidamento super esclusivo dei due figli minori e alla madre, con loro collocazione presso la stessa, Per_1 CP_2 disponendo che l'esercizio del diritto-dovere di visita del padre nei confronti dei figli avvenisse alla presenza della madre o di altro familiare di fiducia della sig.ra e che il sig. contribuisse al Pt_1 Per_1 mantenimento dei figli mediante la corresponsione all'attrice di una somma complessiva mensile di euro 500,00, pari ad euro 250,00 per ogni figlio, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie come individuate sulla base del protocollo del Tribunale di Ravenna in materia familiare del 16.07.2015 e, per quanto concerne la delibazione sulle istanza istruttorie, incaricava la Guardia di Finanza di Ravenna, con facoltà di delega, di compiere indagini riguardanti la misura dei redditi percepiti dal convenuto e da lui dichiarati agli uffici tributari nonché la consistenza del suo patrimonio immobiliare e autorizzava parte attrice ad acquisire i carichi pendenti e il casellario giudiziale del sig. , rigettando tutte le ulteriori istanze. Controparte_1
Il procedimento, istruito mediante prove documentali e l'acquisizione dell'informativa della Guardia di Finanza di Ravenna, previa concessione del termine per il deposito della nota di precisazione delle conclusioni e degli scritti difensivi ai sensi dell'art. 473-bis.28 c.p.c., veniva rinviato per la rimessione della causa al Collegio per la decisione all'udienza del 29.05.2025. A tale udienza, la difesa di parte attrice si riportava agli atti ed insisteva per l'accoglimento delle conclusioni come precisate nella relativa nota depositata telematicamente e il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, per quanto riguarda dapprima la domanda relativa all'affidamento, giova rammentare in punto di diritto che, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., l'affidamento esclusivo può essere disposto a favore di uno solo dei genitori qualora l'affidamento all'altro “sia contrario all'interesse del minore” e che il suddetto articolo prevede al terzo comma che
“(i)l genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salvo diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice” e al comma successivo che “(s)alvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”.
pagina 3 di 6 Ove anche le decisioni di maggiore interesse per i figli siano adottate solo dal genitore affidatario, il regime di affidamento viene definito c.d. super esclusivo o esclusivo rafforzato. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che “in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (Cass. civ., sez. I, 06.07.2022, n. 21425; cfr. anche Cass. civ., sez. I, 06.03.2019, n. 6535 e Cass. civ., sez. VI, 02.12.2010, n. 24526). La Corte di Cassazione ha, allo stesso tempo, statuito reiteratamente che “(i)n materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (Cass. civ., sez. I, 24.04.2024, n. 11122; in tal senso, cfr. Cass. civ., sez. I, 19.09.2022, n. 27348 e Cass. civ., sez. VI, 04.11.2019, n. 28244). È stato altresì condivisibilmente affermato nella giurisprudenza di merito che “il disinteresse mostrato dal padre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile anche dal comportamento processuale dello stesso, rimasto contumace nel procedimento, è indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale. Ciò può giustificare una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale, dando luogo al cosiddetto affido super esclusivo che, in ipotesi del genere, ben può essere disposto anche d'ufficio” (Tribunale di Milano, sez. IX, 20.06.2018, n. 6910; Tribunale di Verona, sez. I, 27.06.2025, n. 1025). Ebbene, nel caso di specie, le allegazioni di parte attrice circa il disinteresse mostrato dal padre nei confronti dei figli sin dall'interruzione della convivenza, l'interruzione di ogni contatto con i minori a partire dal mese di giugno 2024 e l'attività di spaccio di sostanze stupefacenti hanno trovato significativi riscontri probatori nella documentazione agli atti. In primo luogo, si rileva come il trasferimento del sig. in Sicilia risulti dal medesimo referto di Per_1 notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, che si è perfezionata presso il Comune di Avola, in via fratelli Bandiera n. 23. Si evidenzia altresì come, dal certificato dei carichi pendenti prodotto dalla sig.ra emerga che il Pt_1 convenuto sia stato condannato alla pena della reclusione di quattro mesi con sentenza emessa in data 15.05.2023 per il reato previsto e punito dall'art. 73, quinto comma, d.p.r. n. 309/1990 e commesso a Faenza in data 16.12.2022.
pagina 4 di 6 Proprio a tale episodio sembra fare riferimento l'articolo tratto dal sito online de Il Resto del Carlino prodotto da parte attrice, ove si legge quanto segue: “(p)roprio nell'ambito di uno di questi controlli venerdì pomeriggio una pattuglia di Radiomobile ha individuato in via Ravegnana, all'altezza delle ex cantine un uomo in sella a una bici che stava uscendo dall'area. A quel punto i militari hanno CP_3 fermato l'uomo che si è subito mostrato nervoso. Ma soprattutto agli occhi dei carabinieri non è sfuggito che quest'ultimo, poi identificato nel trentenne , manteneva una strana Controparte_1 postura con il braccio sinistro immobile stretto al corpo come a sorreggere qualcosa. Durante la perquisizione i militari hanno allontanato dal corpo il braccio dell'uomo ed è caduto un involucro con 9,62 grammi di cocaina. A quel punto il trentenne ha estratto dalle tasche del giubbotto anche due dosi di hashish e un bilancino. A un controllo più approfondito da una tasca interna del giubbotto è uscita un'ulteriore dose di cocaina oltre a 230 euro e uno smartphone. Visionando il cellulare i carabinieri hanno poi trovato delle chat di whatsapp riconducibili allo . Così è scattato l'arresto, Pt_2 convalidato ieri mattina in Tribunale a Ravenna dal giudice Federica Lipovscek che ha poi rimesso in libertà il trentenne. (..)”. Deve inoltre evidenziarsi come, nell'informativa inviata al Tribunale, la Guardia di Finanza abbia rilevato che il sig. “risulta essere gravato da diversi precedenti di polizia e che nel 2023 è Per_1 stato colpito da misura di prevenzione personale dal Questore di Ravenna”. Alla luce, dunque, delle risultanze processuali, considerando in particolare la distanza tra i rispettivi luoghi di residenza delle parti, la verosimile interruzione da mesi del rapporto di frequentazione padre- figli nonché l'assenza di alcun elemento da cui desumere che il convenuto ha cessato di porre in essere l'attività di , sussistono i presupposti per disporre l'affidamento c.d. super esclusivo o esclusivo Pt_2 rafforzato dei figli minori e alla madre. Per_1 CP_2
I figli rimarranno collocati presso la madre e, per quanto riguarda il diritto-dovere di visita paterno, tenuto conto dei sopra indicati elementi giustificanti l'affidamento super esclusivo, appare opportuno stabilire che lo stesso venga esercitato a Faenza alla presenza della madre o di altra persona di fiducia dalla medesima individuato, previ accordi tra l'attrice ed il convenuto da assumersi in relazione ai periodi in cui il sig. potrà recarsi a far visita ai figli. Per_1
Per quanto concerne il mantenimento, le norme di riferimento sono contenute nell'art. 337 ter, quarto comma, c.c., ove viene stabilito che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Nel caso di specie, con riferimento al criterio delle risorse economiche di entrambi i genitori, con riguardo dapprima alla situazione della sig.ra si rileva come la medesima risulti disoccupata, sia Pt_1 percettrice del reddito di cittadinanza, oltre che dell'assegno unico per i figli, e debba sostenere mensilmente la spesa costituita dal canone di locazione dell'abitazione in cui vive con i figli per un importo di euro 550,00 mentre, per quanto concerne il sig. , dall'informativa inviata dalla Per_1
pagina 5 di 6 Guardia di Finanza di Ravenna, emerge come il medesimo abbia percepito redditi pari nel 2020 ad euro 15.030,99, nel 2021 ad euro 21.505,40, nel 2022 ad euro 14.855,70 e nel 2023 ad euro 8.564,03 e che nulla abbia invece percepito nel 2024 e che sia inoltre proprietario al 50 % di un immobile insistente nel Comune di Avola. Tenuto conto delle condizioni economiche delle parti come sopra esaminate, della circostanza per cui, come emerge altresì dalle risultanze reddituali relative agli anni passati, il sig. è comunque Per_1 capace al lavoro e in grado di percepire un reddito tale da consentigli di assolvere agli oneri di contribuzione al mantenimento dei figli nonché del dato fattuale per cui i minori stanno pressoché integralmente presso la madre, appare equo e proporzionato mantenere la misura del contributo al mantenimento fissata nei provvedimenti provvisori ed urgenti pari alla somma di euro 250,00 per ciascun figlio per un importo complessivo mensile di euro 500,00, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie come determinate sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività difensiva espletata da parte attrice e del livello di complessità delle questioni giuridiche oggetto di causa, ai sensi del d.m. n. 55/2014, nella versione aggiornata dal d.m. n. 147/2022, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori e promossa da nei confronti di , Per_1 CP_2 Parte_1 Controparte_1 così provvede:
- STABILISCE l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre, la quale, ai sensi Per_1 CP_2 dell'art. 337 quater, terzo comma, c.c., potrà adottare in via esclusiva le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'eduzione, all'istruzione, alla salute e alla scelta della residenza abituale;
- STABILISCE la collocazione dei minori presso la madre;
- STABILISCE che il diritto-dovere di visita paterno venga esercitato secondo le modalità indicate in parte motiva;
- STABILISCE che il sig. contribuisca al mantenimento dei due figli minori Controparte_1 Per_1
e , versando alla sig.ra la somma complessiva di euro 500,00, pari all'importo di CP_2 Parte_1 euro 250,00 per ciascun figlio, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie come individuate sulla base del protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna;
- CONDANNA il sig. a rifondere alla sig.ra le spese di lite, liquidate in Controparte_1 Parte_1 euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 14.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Treré
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2036/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ESTER VOCE ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata nel suo studio a Forlì, via Merenda n. 9
- ATTORE - contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÀ GENITORIALE FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza del 29.05.2025, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni rassegnate nella nota depositata telematicamente in data 25.03.2025: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ravenna, per le motivazioni tutte esposte in atti: 1) Affidare in via super esclusiva alla madre i figli nata a [...] il [...] e Persona_1
nato a [...] il [...] con collocazione e residenza presso la stessa, CP_2 tenuto conto delle gravi condotte poste in essere dal padre. Al fine di tutelare il benessere e l'integrità psico-fisica dei minori stessi, disciplinare l'esercizio del diritto di visita del padre in forma protetta, ovvero secondo le modalità che saranno ritenute idonee dal Tribunale di Ravenna, sempre al fine di tutelare il benessere e l'integrità psico-fisica dei minori. pagina 1 di 6 2) Prevedersi in capo al padre l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario Controparte_1 dei figli nella misura di euro 600,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN [...], oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Ravenna. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre RSG e C.P.A. come per legge ed IVA se dovuta”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.47 c.p.c. per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 03.08.2023, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale deducendo di aver intrattenuto Controparte_1 una relazione con convivenza more uxorio con il convenuto per circa otto anni, che, da tale unione, erano nati a Faenza i figli in data 10.01.2017 e in data 20.06.2018, che Persona_1 CP_2 la residenza familiare veniva posta presso l'unità immobiliare sita a Faenza, via San Giorgi n. 2, che, essendo successivamente venuti meno i presupposti a fondamento della convivenza, decidevano di interrompere la loro relazione nel mese di maggio 2022 e che, per l'effetto, si trasferiva con i figli in un'altra abitazione sita a Faenza, via Santa Lucia n. 90, che, a partire dal suo trasferimento, il sig.
iniziava a vedere i figli sporadicamente e a contribuire al loro mantenimento con esigue Per_1 elargizioni economiche e che, dopo la cessazione della convivenza, i minori trascorrevano con il padre non più di qualche ora alla settimana, senza mai pernottare presso il medesimo. L'attrice deduceva altresì che il convenuto era noto alle forze dell'ordine per reati relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti e che si era trasferito in Sicilia nel mese di aprile 2023, ponendo la propria residenza ad Avola, via fratelli Bandiera n. 23, che, dopo essere venuta a conoscenza delle vicende giudiziarie del sig. , aveva monitorato personalmente o tramite persona di fiducia i rari incontri Per_1 avvenuti tra il convenuto ed i minori, che, a partire dal mese di giugno 2023, il sig. disattivava Per_1 la propria utenza telefonica, con la conseguenza che le telefonate con i figli non potevano più avere luogo, e che, a partire da tale momento, il convenuto non contattava più né lei, né i figli. La sig.ra allegava infine che, dopo il trasferimento in Sicilia, il convenuto aveva cessato di Pt_1 corrispondere anche quel minimo contributo al mantenimento che le aveva sino a quel momento versato, di essere in cerca di una stabile occupazione lavorativa, di percepire il reddito di cittadinanza e l'assegno unico per i figli e che sia i genitori che il compagno la aiutavano economicamente. Alla luce delle suddette circostanze e di quanto meglio esposto nel ricorso, l'attrice chiedeva al Tribunale di Ravenna, previa l'adozione di provvedimenti provvisori ed urgenti, di accogliere le seguenti conclusioni: “Nel merito:
- affidare i figli in via esclusiva rafforzata alla madre signora con collocazione e residenza Parte_1 presso la stessa;
- disciplinare il diritto di visita del padre secondo le seguenti modalità: il padre potrà vedere i minori in luogo neutro ed alla presenza della madre o di persone di sua fiducia, oppure ove l'Ecc.mo Tribunale ne ravvisi i presupposti in modalità protetta presso le apposite strutture;
pagina 2 di 6 - prevedersi in capo al padre l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario Controparte_1 dei figli nella misura di euro 600,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN [...], oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Ravenna. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre RSG e C.P.A. come per legge ed IVA se dovuta”. Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 08.08.2023, il Presidente del Collegio fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 11.01.2024. In data 22.09.2023 interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero. Nessuno si costituiva in giudizio per . Controparte_1
All'udienza dell'11.01.2024, il Giudice delegato, previa verifica della ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, dichiarava la contumacia del sig. e procedeva Controparte_1
a sentire personalmente la sig.ra Parte_1
A scioglimento della riserva assunta alla detta udienza, il Giudice delegato, con ordinanza emessa in data 23.01.2024, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti stabilendo il c.d. affidamento super esclusivo dei due figli minori e alla madre, con loro collocazione presso la stessa, Per_1 CP_2 disponendo che l'esercizio del diritto-dovere di visita del padre nei confronti dei figli avvenisse alla presenza della madre o di altro familiare di fiducia della sig.ra e che il sig. contribuisse al Pt_1 Per_1 mantenimento dei figli mediante la corresponsione all'attrice di una somma complessiva mensile di euro 500,00, pari ad euro 250,00 per ogni figlio, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie come individuate sulla base del protocollo del Tribunale di Ravenna in materia familiare del 16.07.2015 e, per quanto concerne la delibazione sulle istanza istruttorie, incaricava la Guardia di Finanza di Ravenna, con facoltà di delega, di compiere indagini riguardanti la misura dei redditi percepiti dal convenuto e da lui dichiarati agli uffici tributari nonché la consistenza del suo patrimonio immobiliare e autorizzava parte attrice ad acquisire i carichi pendenti e il casellario giudiziale del sig. , rigettando tutte le ulteriori istanze. Controparte_1
Il procedimento, istruito mediante prove documentali e l'acquisizione dell'informativa della Guardia di Finanza di Ravenna, previa concessione del termine per il deposito della nota di precisazione delle conclusioni e degli scritti difensivi ai sensi dell'art. 473-bis.28 c.p.c., veniva rinviato per la rimessione della causa al Collegio per la decisione all'udienza del 29.05.2025. A tale udienza, la difesa di parte attrice si riportava agli atti ed insisteva per l'accoglimento delle conclusioni come precisate nella relativa nota depositata telematicamente e il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, per quanto riguarda dapprima la domanda relativa all'affidamento, giova rammentare in punto di diritto che, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., l'affidamento esclusivo può essere disposto a favore di uno solo dei genitori qualora l'affidamento all'altro “sia contrario all'interesse del minore” e che il suddetto articolo prevede al terzo comma che
“(i)l genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salvo diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice” e al comma successivo che “(s)alvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”.
pagina 3 di 6 Ove anche le decisioni di maggiore interesse per i figli siano adottate solo dal genitore affidatario, il regime di affidamento viene definito c.d. super esclusivo o esclusivo rafforzato. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che “in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (Cass. civ., sez. I, 06.07.2022, n. 21425; cfr. anche Cass. civ., sez. I, 06.03.2019, n. 6535 e Cass. civ., sez. VI, 02.12.2010, n. 24526). La Corte di Cassazione ha, allo stesso tempo, statuito reiteratamente che “(i)n materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (Cass. civ., sez. I, 24.04.2024, n. 11122; in tal senso, cfr. Cass. civ., sez. I, 19.09.2022, n. 27348 e Cass. civ., sez. VI, 04.11.2019, n. 28244). È stato altresì condivisibilmente affermato nella giurisprudenza di merito che “il disinteresse mostrato dal padre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile anche dal comportamento processuale dello stesso, rimasto contumace nel procedimento, è indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale. Ciò può giustificare una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale, dando luogo al cosiddetto affido super esclusivo che, in ipotesi del genere, ben può essere disposto anche d'ufficio” (Tribunale di Milano, sez. IX, 20.06.2018, n. 6910; Tribunale di Verona, sez. I, 27.06.2025, n. 1025). Ebbene, nel caso di specie, le allegazioni di parte attrice circa il disinteresse mostrato dal padre nei confronti dei figli sin dall'interruzione della convivenza, l'interruzione di ogni contatto con i minori a partire dal mese di giugno 2024 e l'attività di spaccio di sostanze stupefacenti hanno trovato significativi riscontri probatori nella documentazione agli atti. In primo luogo, si rileva come il trasferimento del sig. in Sicilia risulti dal medesimo referto di Per_1 notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, che si è perfezionata presso il Comune di Avola, in via fratelli Bandiera n. 23. Si evidenzia altresì come, dal certificato dei carichi pendenti prodotto dalla sig.ra emerga che il Pt_1 convenuto sia stato condannato alla pena della reclusione di quattro mesi con sentenza emessa in data 15.05.2023 per il reato previsto e punito dall'art. 73, quinto comma, d.p.r. n. 309/1990 e commesso a Faenza in data 16.12.2022.
pagina 4 di 6 Proprio a tale episodio sembra fare riferimento l'articolo tratto dal sito online de Il Resto del Carlino prodotto da parte attrice, ove si legge quanto segue: “(p)roprio nell'ambito di uno di questi controlli venerdì pomeriggio una pattuglia di Radiomobile ha individuato in via Ravegnana, all'altezza delle ex cantine un uomo in sella a una bici che stava uscendo dall'area. A quel punto i militari hanno CP_3 fermato l'uomo che si è subito mostrato nervoso. Ma soprattutto agli occhi dei carabinieri non è sfuggito che quest'ultimo, poi identificato nel trentenne , manteneva una strana Controparte_1 postura con il braccio sinistro immobile stretto al corpo come a sorreggere qualcosa. Durante la perquisizione i militari hanno allontanato dal corpo il braccio dell'uomo ed è caduto un involucro con 9,62 grammi di cocaina. A quel punto il trentenne ha estratto dalle tasche del giubbotto anche due dosi di hashish e un bilancino. A un controllo più approfondito da una tasca interna del giubbotto è uscita un'ulteriore dose di cocaina oltre a 230 euro e uno smartphone. Visionando il cellulare i carabinieri hanno poi trovato delle chat di whatsapp riconducibili allo . Così è scattato l'arresto, Pt_2 convalidato ieri mattina in Tribunale a Ravenna dal giudice Federica Lipovscek che ha poi rimesso in libertà il trentenne. (..)”. Deve inoltre evidenziarsi come, nell'informativa inviata al Tribunale, la Guardia di Finanza abbia rilevato che il sig. “risulta essere gravato da diversi precedenti di polizia e che nel 2023 è Per_1 stato colpito da misura di prevenzione personale dal Questore di Ravenna”. Alla luce, dunque, delle risultanze processuali, considerando in particolare la distanza tra i rispettivi luoghi di residenza delle parti, la verosimile interruzione da mesi del rapporto di frequentazione padre- figli nonché l'assenza di alcun elemento da cui desumere che il convenuto ha cessato di porre in essere l'attività di , sussistono i presupposti per disporre l'affidamento c.d. super esclusivo o esclusivo Pt_2 rafforzato dei figli minori e alla madre. Per_1 CP_2
I figli rimarranno collocati presso la madre e, per quanto riguarda il diritto-dovere di visita paterno, tenuto conto dei sopra indicati elementi giustificanti l'affidamento super esclusivo, appare opportuno stabilire che lo stesso venga esercitato a Faenza alla presenza della madre o di altra persona di fiducia dalla medesima individuato, previ accordi tra l'attrice ed il convenuto da assumersi in relazione ai periodi in cui il sig. potrà recarsi a far visita ai figli. Per_1
Per quanto concerne il mantenimento, le norme di riferimento sono contenute nell'art. 337 ter, quarto comma, c.c., ove viene stabilito che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Nel caso di specie, con riferimento al criterio delle risorse economiche di entrambi i genitori, con riguardo dapprima alla situazione della sig.ra si rileva come la medesima risulti disoccupata, sia Pt_1 percettrice del reddito di cittadinanza, oltre che dell'assegno unico per i figli, e debba sostenere mensilmente la spesa costituita dal canone di locazione dell'abitazione in cui vive con i figli per un importo di euro 550,00 mentre, per quanto concerne il sig. , dall'informativa inviata dalla Per_1
pagina 5 di 6 Guardia di Finanza di Ravenna, emerge come il medesimo abbia percepito redditi pari nel 2020 ad euro 15.030,99, nel 2021 ad euro 21.505,40, nel 2022 ad euro 14.855,70 e nel 2023 ad euro 8.564,03 e che nulla abbia invece percepito nel 2024 e che sia inoltre proprietario al 50 % di un immobile insistente nel Comune di Avola. Tenuto conto delle condizioni economiche delle parti come sopra esaminate, della circostanza per cui, come emerge altresì dalle risultanze reddituali relative agli anni passati, il sig. è comunque Per_1 capace al lavoro e in grado di percepire un reddito tale da consentigli di assolvere agli oneri di contribuzione al mantenimento dei figli nonché del dato fattuale per cui i minori stanno pressoché integralmente presso la madre, appare equo e proporzionato mantenere la misura del contributo al mantenimento fissata nei provvedimenti provvisori ed urgenti pari alla somma di euro 250,00 per ciascun figlio per un importo complessivo mensile di euro 500,00, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie come determinate sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività difensiva espletata da parte attrice e del livello di complessità delle questioni giuridiche oggetto di causa, ai sensi del d.m. n. 55/2014, nella versione aggiornata dal d.m. n. 147/2022, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori e promossa da nei confronti di , Per_1 CP_2 Parte_1 Controparte_1 così provvede:
- STABILISCE l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre, la quale, ai sensi Per_1 CP_2 dell'art. 337 quater, terzo comma, c.c., potrà adottare in via esclusiva le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'eduzione, all'istruzione, alla salute e alla scelta della residenza abituale;
- STABILISCE la collocazione dei minori presso la madre;
- STABILISCE che il diritto-dovere di visita paterno venga esercitato secondo le modalità indicate in parte motiva;
- STABILISCE che il sig. contribuisca al mantenimento dei due figli minori Controparte_1 Per_1
e , versando alla sig.ra la somma complessiva di euro 500,00, pari all'importo di CP_2 Parte_1 euro 250,00 per ciascun figlio, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie come individuate sulla base del protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna;
- CONDANNA il sig. a rifondere alla sig.ra le spese di lite, liquidate in Controparte_1 Parte_1 euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 14.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Treré
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