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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/10/2025, n. 2618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2618 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa
Maria LEONE ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc
nella causa per controversia di lavoro promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. Brunetti - Ricorrente – Parte_1
Contro
Controparte_1
[...]
», in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. ex art. 417bis cpc. da
[...]
FUNZIONARI - Convenuto –
OGGETTO: “VALUTAZIONE AI FINI GIURIDICI DELL'ANNO 2013 CON CP_2
STIPENDIALE E CONSEGUENTE RICONOSCIMENTO DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE”
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato in data 2.9.24 la parte ricorrente, premesso di lavorare alle dipendenze del
, ha lamentato che l'anno 2013 non era stato valutato, Controparte_1 né ai fini economici né ai fini giuridici, sulla base di una asseritamente errata applicazione del blocco stipendiale previsto dal combinato disposto dell'art. 9 DL 78/2010 e dell'art. 1 DPR 122/2013, in violazione dei limiti tracciati dalla CORTE COSTITUZIONALE: ha quindi richiesto il pieno riconoscimento dell'anno
2013, anche ai fini della maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva, con condanna del MINISTERO all'erogazione delle differenze retributive conseguentemente dovute, nonché a regolarizzare la posizione previdenziale. Si costituiva in giudizio il convenuto eccependo la prescrizione e, nel merito, chiedendo dichiararsi inammissibile o CP_1 comunque rigettarsi la domanda. All'udienza odierna la causa (istruita documentalmente) è stata infine discussa nel merito e viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*****************
Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno
2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione per relationem dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. LAV. 22 MAGGIO 2012 N°
8053 e CASS. LAV. 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367), essendo all'uopo sufficiente (ma anche necessario) un puntuale riferimento al precedente che, anche se non ritrascritto nelle sue parti significative, sia tale da consentire di enucleare, attraverso la sua lettura, il percorso logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione (cfr. CASS. LAV. 3 GIUGNO 2016 N° 11508), sicché il dovere costituzionale di motivazione risulta adempiuto "per relationem", per essere detta motivazione espressa in provvedimenti il cui contenuto sia conoscibile (cfr. CASS. LAV. 3 LUGLIO 2015 N° 13708). Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA
N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.
- per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 MAGGIO Controparte_3
2014 N° 12002).
È appena il caso di rilevare, in via preliminare, che l'anzianità di servizio non è uno "status" o un elemento costitutivo di uno "status" del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto un mero fatto giuridico, cioè la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, sicché essa non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (v. CASS. LAV. 26 APRILE 2018 N° 10131) ed è insuscettibile di prescrizione autonoma (mentre i singoli diritti che su di essa si fondano e dei quali integra il presupposto sono soggetti ai relativi termini prescrizionali: v. CASS. LAV. 23 MAGGIO 2003 N° 8228): essa, pertanto, può sempre costituire oggetto di accertamento giudiziale, purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire, da valutare in riferimento alla azionabilità dei diritti dei quali essa costituisce presupposto, e che, quindi, può essere esclusa soltanto dalla eventuale prescrizione di siffatti diritti (v. CASS. 2 MAGGIO 2004 N° Pt_2
9060). Ciò chiarito, ritiene il TRIBUNALE che la domanda sia accoglibile limitatamente al riconoscimento ai soli fini giuridici dell'anno 2013, ma senza alcuna incidenza ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali previste dalla contrattazione collettiva di comparto. Opina infatti questo giudice di prestare adesione all'orientamento ermeneutico espresso dalla SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE
LAVORO nella SENTENZA N° 13619/25, emessa in data 21 maggio 2025 (stante l'autorevolezza della fonte da cui promana ed in considerazione della funzione nomofilattica propria della giurisprudenza di legittimità), dovendosi qui ritenere richiamate e trascritte tutte le amplissime argomentazioni ivi esposte. In particolare, sono stati ivi enunciati principî di diritto così sintetizzabili: ✓ la “non utilità” dell'anzianità maturata nell'anno 2013 riguarda i soli effetti economici della stessa e, quindi, il meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali, mentre non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie;
✓ pertanto, in sede di ricostruzione della carriera, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” de qua, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici;
✓ l'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
Deve disporsi all'evidenza la compensazione tra le parti delle spese processuali, ex art. 92 co. 2 cpc, stante la parziale reciproca soccombenza e la complessità e controvertibilità della materia e delle questioni implicate, in tutto equiparabili alla “assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Di tale norma, del resto, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale "nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" (CORTE COST., 19 APRILE 2018, N. 77): il giudice delle leggi ha ritenuto, infatti, che "la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa". Si osserva altresì che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione anche totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si verifica - anche in relazione al principio di causalità – non solo nelle ipotesi in cui vi sia una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti ma anche nel caso in cui (come nella fattispecie in esame) sussista un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti (cfr. CASS. SS.UU. 31 OTTOBRE 2022 N° 32061). Ed è appena il caso di precisare che per
“capo di domanda” deve intendersi «… ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto» (sic ex plurimis CASS. SEZ. V, 16 MAGGIO 2012 N° 7653; conf. CASS. SEZ.
VI-V, 27 NOVEMBRE 2017 N° 28308 e CASS. SEZ. VI-I, 16 LUGLIO 2018 N° 18797).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento ai soli fini giuridici dell'anzianità maturata nell'anno 2013, senza alcuna incidenza ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali previste dalla contrattazione collettiva di comparto, rigettando il ricorso per il residuo;
2. spese compensate.
Taranto, 13.10. 2025
Il Gdl
Dott.ssa Maria LEONE
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa
Maria LEONE ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc
nella causa per controversia di lavoro promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. Brunetti - Ricorrente – Parte_1
Contro
Controparte_1
[...]
», in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. ex art. 417bis cpc. da
[...]
FUNZIONARI - Convenuto –
OGGETTO: “VALUTAZIONE AI FINI GIURIDICI DELL'ANNO 2013 CON CP_2
STIPENDIALE E CONSEGUENTE RICONOSCIMENTO DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE”
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato in data 2.9.24 la parte ricorrente, premesso di lavorare alle dipendenze del
, ha lamentato che l'anno 2013 non era stato valutato, Controparte_1 né ai fini economici né ai fini giuridici, sulla base di una asseritamente errata applicazione del blocco stipendiale previsto dal combinato disposto dell'art. 9 DL 78/2010 e dell'art. 1 DPR 122/2013, in violazione dei limiti tracciati dalla CORTE COSTITUZIONALE: ha quindi richiesto il pieno riconoscimento dell'anno
2013, anche ai fini della maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva, con condanna del MINISTERO all'erogazione delle differenze retributive conseguentemente dovute, nonché a regolarizzare la posizione previdenziale. Si costituiva in giudizio il convenuto eccependo la prescrizione e, nel merito, chiedendo dichiararsi inammissibile o CP_1 comunque rigettarsi la domanda. All'udienza odierna la causa (istruita documentalmente) è stata infine discussa nel merito e viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*****************
Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno
2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione per relationem dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. LAV. 22 MAGGIO 2012 N°
8053 e CASS. LAV. 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367), essendo all'uopo sufficiente (ma anche necessario) un puntuale riferimento al precedente che, anche se non ritrascritto nelle sue parti significative, sia tale da consentire di enucleare, attraverso la sua lettura, il percorso logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione (cfr. CASS. LAV. 3 GIUGNO 2016 N° 11508), sicché il dovere costituzionale di motivazione risulta adempiuto "per relationem", per essere detta motivazione espressa in provvedimenti il cui contenuto sia conoscibile (cfr. CASS. LAV. 3 LUGLIO 2015 N° 13708). Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA
N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.
- per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 MAGGIO Controparte_3
2014 N° 12002).
È appena il caso di rilevare, in via preliminare, che l'anzianità di servizio non è uno "status" o un elemento costitutivo di uno "status" del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto un mero fatto giuridico, cioè la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, sicché essa non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (v. CASS. LAV. 26 APRILE 2018 N° 10131) ed è insuscettibile di prescrizione autonoma (mentre i singoli diritti che su di essa si fondano e dei quali integra il presupposto sono soggetti ai relativi termini prescrizionali: v. CASS. LAV. 23 MAGGIO 2003 N° 8228): essa, pertanto, può sempre costituire oggetto di accertamento giudiziale, purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire, da valutare in riferimento alla azionabilità dei diritti dei quali essa costituisce presupposto, e che, quindi, può essere esclusa soltanto dalla eventuale prescrizione di siffatti diritti (v. CASS. 2 MAGGIO 2004 N° Pt_2
9060). Ciò chiarito, ritiene il TRIBUNALE che la domanda sia accoglibile limitatamente al riconoscimento ai soli fini giuridici dell'anno 2013, ma senza alcuna incidenza ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali previste dalla contrattazione collettiva di comparto. Opina infatti questo giudice di prestare adesione all'orientamento ermeneutico espresso dalla SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE
LAVORO nella SENTENZA N° 13619/25, emessa in data 21 maggio 2025 (stante l'autorevolezza della fonte da cui promana ed in considerazione della funzione nomofilattica propria della giurisprudenza di legittimità), dovendosi qui ritenere richiamate e trascritte tutte le amplissime argomentazioni ivi esposte. In particolare, sono stati ivi enunciati principî di diritto così sintetizzabili: ✓ la “non utilità” dell'anzianità maturata nell'anno 2013 riguarda i soli effetti economici della stessa e, quindi, il meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali, mentre non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie;
✓ pertanto, in sede di ricostruzione della carriera, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” de qua, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici;
✓ l'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
Deve disporsi all'evidenza la compensazione tra le parti delle spese processuali, ex art. 92 co. 2 cpc, stante la parziale reciproca soccombenza e la complessità e controvertibilità della materia e delle questioni implicate, in tutto equiparabili alla “assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Di tale norma, del resto, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale "nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" (CORTE COST., 19 APRILE 2018, N. 77): il giudice delle leggi ha ritenuto, infatti, che "la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa". Si osserva altresì che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione anche totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si verifica - anche in relazione al principio di causalità – non solo nelle ipotesi in cui vi sia una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti ma anche nel caso in cui (come nella fattispecie in esame) sussista un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti (cfr. CASS. SS.UU. 31 OTTOBRE 2022 N° 32061). Ed è appena il caso di precisare che per
“capo di domanda” deve intendersi «… ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto» (sic ex plurimis CASS. SEZ. V, 16 MAGGIO 2012 N° 7653; conf. CASS. SEZ.
VI-V, 27 NOVEMBRE 2017 N° 28308 e CASS. SEZ. VI-I, 16 LUGLIO 2018 N° 18797).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento ai soli fini giuridici dell'anzianità maturata nell'anno 2013, senza alcuna incidenza ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali previste dalla contrattazione collettiva di comparto, rigettando il ricorso per il residuo;
2. spese compensate.
Taranto, 13.10. 2025
Il Gdl
Dott.ssa Maria LEONE