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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 10/03/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 652/2022
T R A
, nata il [...] a [...] residente in [...](Na) alla Parte_1
Via Santa Maria La Bruna 128, rappresentata e difesa dalla avv. Silvana Vespa e con essa elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla Via S. Brigida n°39;
Appellante
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo CP_1
Doni, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S. in Treviso, viale Trento e Trieste, 6;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, Parte_1 CP_ ha convenuto in giudizio l'odierno appellato al fine di accertare l'illegittimità del credito dell' di euro 8214,31, ordinando all'Istituto previdenziale la revoca del provvedimento di richiesta della medesima somma del 12.1.2017 e condannando il medesimo alla restituzione degli importi CP_2 eventualmente trattenuti.
Aveva esposto:
-di essere titolare di pensione cat. AS n. 04011598 dal 1.7.1997 e delle relative maggiorazioni sociali ex art. 70, commi 1 e 5, L. 388/2000 ed ex lege n. 448/2001; CP_
-che con lettera del 12.1.2017 l' le aveva comunicato di averle erogato somme in più per il periodo dal 1.1.2013 al 31.12.2013 pari ad euro 8214,31 in quanto “a seguito della revisione delle operazioni di calcolo è risultato che l'importo della pensione spetta in misura inferiore a quelle corrisposta. E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso dei redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”; CP_
-che nella stessa comunicazione l' aveva affermato di aver comunicato detto indebito alla ricorrente con nota dell'8.8.2016, che la in realtà non ha mai ricevuto;
Pt_1
-di non essere titolare di alcun reddito, al di fuori della prestazione erogata dall' resistente, per CP_2 CP_ l'anno 2013 né per i successivi anni 2014, 2015, 2016 e 2017 e di aver inviato all' in data 26.1.2017 domanda di ricostituzione reddituale con cui ha comunicato all' l'assenza di redditi CP_2 negli anni predetti;
CP_
-che l' non ha mai risposto alla sua domanda di ricostituzione ed anzi, dal mese di marzo 2017, ha iniziato a trattenere il 20% al fine di recuperare l'asserito indebito. sulla prestazione.
. Si è costituito in giudizio l' mediante comparsa, resistendo alla domanda. Controparte_3
Con la sentenza n. 1420/2021 pubblicata il 12.10.2021 il Giudice di prime cure ha rigettato il ricorso, compensando le spese di lite. Ha motivato il rigetto evidenziando come la revoca della prestazione fosse stata determinata dal mancato invio, da parte della ricorrente, della comunicazione relativa ai redditi percepiti nell'anno 2012, prevista dall'art. 35 comma 10-bis del D.L. n. 207 del 2008. Ha esposto come il mancato invio fosse espressamente previsto dalla normativa vigente come causa di revoca della prestazione, indipendentemente dall'effettivo possesso di redditi superiori al limite massimo previsto dalla legge, atteso che la parte inadempiente viene meno al dovere di leale collaborazione con l'Ente previdenziale contemplato dalla legge al fine di consentire il controllo sull'effettiva spettanza dei benefici in godimento.
Avverso detta sentenza, con ricorso depositato il 31.3.2022 ha proposto appello la contribuente, insistendo nelle proprie motivazioni. In particolare, la ha rilevato che il Giudice di prime cure Pt_1 non aveva considerato che la stessa non aveva ricevuto alcuna comunicazione precedente a quella del
12/01/2017 poiché le precedenti comunicazioni del 3.10.2015 e del 5.8.2016 erano state inviate ad un indirizzo sbagliato;
che la tardività della comunicazione del reddito dell'anno 2013 (relativo all'anno 2012) era dovuta all'errore dell' ; che l'appellante, il giorno dopo la ricezione dell'unica CP_1 comunicazione giunta al suo indirizzo, quella del 12/01/2017 ricevuta il 25/01/2017, ha subito presentato in data 26 gennaio 2017 domanda di ricostituzione per gli anni dal 2013 al 2017, tenendo un comportamento di leale collaborazione e buona fede. Ha quindi richiamato il principio di irripetibilità dell'indebito per decadenza ex art. 13 L. 412/1991, la non addebitabilità al recipiente della erogazione non dovuta e la contemporanea sussistenza di una situazione idonea a generare l'affidamento incolpevole.
CP_ Si è costituito l' contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito, impugnando, pertanto, il gravame, in quanto privo di fondamento in fatto e in diritto e chiedendo la conferma della pronuncia.
Disposta la trattazione scritta, sono state depositate le note nei termini e all'odierna udienza, come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c.,, la causa è stata riservata in decisione
Il motivo di gravame è fondato e va accolto per le ragioni che si vanno ad esporre.
Il provvedimento di revoca dell'assegno sociale e della maggiorazione sociale per l'anno 2013, con recupero della prestazione erogata dall'1.1.2013 al 31.12.2013, si fonda sull'art. 35 comma 10 bis del
D.L. 207 del 2008 secondo cui “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione Controparte_4 nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
CP_ L' sostiene che con nota del 3.10.2015, ricevuta il 20.10.2015, ha segnalato alla che non Pt_1 erano stati comunicati i redditi dell'anno 2012 e che per questo avrebbe sospeso la prestazione. Con CP_ successiva nota del 05.08.2016 l' ha poi confermato il mancato ricevimento della dichiarazione dei redditi per l'anno 2012 con conseguente revoca definitiva della prestazione per l'anno 2013. L' ha prodotto a supporto le note del 03 ottobre 2015 e del 05 agosto 2016 con le rispettive CP_2 CP_ cartoline di ricezione (cfr. doc. 3 e 4 della memoria di costituzione dell' .
Il Giudice di prime cure ha accolto la predetta ricostruzione e respinto la domanda della ricorrente di CP_ accertamento della illegittimità dell'indebito e dell'azione di recupero dell'
CP_ Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non si condivide l'impostazione dell'
La parte appellante ha dimostrato mediante idonea documentazione, depositata già nel precedente grado di giudizio, che le comunicazioni del 3.10.2015 e del 5.8.2016, che l' asserisce di averle CP_1 inoltrato, in realtà erano state spedite ad un indirizzo sbagliato e che solo con la comunicazione del gennaio 2017 ha avuto conoscenza della revoca della prestazione in godimento. Le comunicazioni del 2015 e del 2016, infatti, sono state inviate all'indirizzo di via S. Maria La Bruna n. 24, Torre del Greco (NA), mentre la ricorrente dal 2008 risulta essere residente in [...], (cfr. certificato di residenza storico del 2.10.2019, all.
9.1 appello). Inoltre, la comunicazione del 3.10.2015 risulta firmata per la ricezione da una tale che si è dichiarata Per_1 CP_
“suocera” (cfr. doc. 3 della memoria e che tuttavia non lo era, né la vera suocere della Pt_1 ha mai risieduto presso l'abitazione della stessa (cfr. stato di famiglia di e Parte_1 certificato di nascita di , coniuge della ricorrente, allegati 9.2 e 9.3 dell'appello). Persona_2 Dalla cartolina AR della comunicazione dell'agosto 2016, inviata all'indirizzo di via S. Maria CP_1 La Bruna n. 24, Torre del Greco (NA), risulta inoltre che era “sconosciuta” a Parte_1 CP_ quell'indiritto (cfr. doc. 4 memoria .
Quanto sopra conferma che la ricorrente non era a conoscenza della sospensione/revoca della prestazione prima di gennaio 2017 e che, subito dopo aver ricevuto la comunicazione di gennaio CP_ 2017, ha inoltrato all' le informazioni relative alla propria situazione reddituale dal 2013 al 2017, a riprova della sua buona fede e della condotta di leale collaborazione con l'ente convenuto.
Va poi aggiunto che nella annualità in esame (2013) e in quelle successive l'istante non ha percepito ulteriori redditi, oltre all'assegno sociale maggiorato erogato dall'Istituto (cfr. Attestato dell'Agenzia delle Entrate 8.11.2018, allegato 7.5 dell'appello).
In materia di indebito assistenziale la S.C. ha affermato che “In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. nr. 13915 del 2021; Cass. nr. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e
31372 del 2019); in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione la regola propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'CC della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (vd. Cass. Ord. n. 24180 del 04.08.2022).
Con particolare riguardo all'assegno sociale si è espressa la Suprema Corte, con la ordinanza n. 13223/2020, ove è precisato che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali (come nel caso di specie) “abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”. In motivazione la S.C. ha precisato che in materia di indebito assistenziale non si applica la disciplina dell'art.13 1. 412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale e che “non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall . CP_2
Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento)”.
Ribadito – a fronte della regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito - il principio proprio del sottosistema di cui si discute (che “esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”), ha sottolineato che questa eccentricità si giustifica “in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione … non sia ... addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)”.
La Corte ha richiamato proprie precedenti decisioni, sottolineando che “Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale … ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il “dolo comprovato dell'CC" atto a far venir meno l'affidamento dell'CC … ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio, trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme”. La Corte ha poi evidenziato che “nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'CC ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall al CP_1 quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, CP_1 relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in via CP_1 telematica. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122”. Da questo quadro normativo si è tratta la conferma che i titolari di prestazioni assistenziali “… non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e CP_1 conosciuta dall'Amministrazione” (v. anche Cass., sentenza n. 13915 del 20/05/2021).
Ha infine osservato la Corte che “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l' già conosce” CP_1 CP_2
(Cass. Ord. n. 13223/2020 cit.), come appunto nel caso in esame.
La Corte di Cassazione ha pertanto affermato che non si devono restituire le somme indebitamente CP_ percepite e richieste dall' nei casi in cui non si sia in presenza di dolo comprovato da parte del percipiente ed ha altresì escluso che si possano configurare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un reddito costituito da una prestazione erogata proprio dall' . CP_1
Nella specie, come già osservato e come dimostrato documentalmente, la appellante nell'anno 2013 CP_ (e nei successivi anni fino al 2017) non aveva alcun reddito oltre all'assegno sociale erogato dall' L' aveva piena conoscenza della sua situazione reddituale e ciò è sufficiente per escludere il CP_2 dolo dell'CC, presupposto per la ripetibilità dell'eventuale indebito.
Da quanto sopra esposto, che assorbe ogni altro motivo di censura proposto dalla appellante, consegue CP_ l'illegittimità del provvedimento di indebito del 12.1.2017 e della conseguente azione di recupero dell'ente previdenziale.
CP_ In riforma della sentenza di primo grado, va dunque accertata l'illegittimità del credito dell' di euro 8.214,31 nei confronti della e va revocato il provvedimento del 12.1.2017 di richiesta Pt_1 CP_ della medesima somma. L' va inoltre condannato alla restituzione degli importi illegittimamente recuperati sotto forma di trattenute del 20 % operate sulla pensione AS n. 04011598 dal mese di marzo 2017.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico dell' appellato. CP_2
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accerta CP_ l'illegittimità del credito dell' di euro 8.214,31 nei confronti della appellante e revoca il CP_ provvedimento del 12.1.2017 di richiesta della medesima somma;
CP_
-condanna l' alla restituzione, in favore della , degli importi illegittimamente recuperati Pt_1 sotto forma di trattenuta del 20% sulla pensione AS dal mese di marzo 2017; CP_
-condanna l' al pagamento delle spese di entrambi i gradi, che liquida in euro 2886,00 per il primo grado ed in euro 1984,00 per il grado di appello, oltre, per entrambi i gradi, spese generali, IVA e
CPA come per legge, con distrazione.
Napoli, 10/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 10/03/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 652/2022
T R A
, nata il [...] a [...] residente in [...](Na) alla Parte_1
Via Santa Maria La Bruna 128, rappresentata e difesa dalla avv. Silvana Vespa e con essa elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla Via S. Brigida n°39;
Appellante
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo CP_1
Doni, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S. in Treviso, viale Trento e Trieste, 6;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, Parte_1 CP_ ha convenuto in giudizio l'odierno appellato al fine di accertare l'illegittimità del credito dell' di euro 8214,31, ordinando all'Istituto previdenziale la revoca del provvedimento di richiesta della medesima somma del 12.1.2017 e condannando il medesimo alla restituzione degli importi CP_2 eventualmente trattenuti.
Aveva esposto:
-di essere titolare di pensione cat. AS n. 04011598 dal 1.7.1997 e delle relative maggiorazioni sociali ex art. 70, commi 1 e 5, L. 388/2000 ed ex lege n. 448/2001; CP_
-che con lettera del 12.1.2017 l' le aveva comunicato di averle erogato somme in più per il periodo dal 1.1.2013 al 31.12.2013 pari ad euro 8214,31 in quanto “a seguito della revisione delle operazioni di calcolo è risultato che l'importo della pensione spetta in misura inferiore a quelle corrisposta. E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso dei redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”; CP_
-che nella stessa comunicazione l' aveva affermato di aver comunicato detto indebito alla ricorrente con nota dell'8.8.2016, che la in realtà non ha mai ricevuto;
Pt_1
-di non essere titolare di alcun reddito, al di fuori della prestazione erogata dall' resistente, per CP_2 CP_ l'anno 2013 né per i successivi anni 2014, 2015, 2016 e 2017 e di aver inviato all' in data 26.1.2017 domanda di ricostituzione reddituale con cui ha comunicato all' l'assenza di redditi CP_2 negli anni predetti;
CP_
-che l' non ha mai risposto alla sua domanda di ricostituzione ed anzi, dal mese di marzo 2017, ha iniziato a trattenere il 20% al fine di recuperare l'asserito indebito. sulla prestazione.
. Si è costituito in giudizio l' mediante comparsa, resistendo alla domanda. Controparte_3
Con la sentenza n. 1420/2021 pubblicata il 12.10.2021 il Giudice di prime cure ha rigettato il ricorso, compensando le spese di lite. Ha motivato il rigetto evidenziando come la revoca della prestazione fosse stata determinata dal mancato invio, da parte della ricorrente, della comunicazione relativa ai redditi percepiti nell'anno 2012, prevista dall'art. 35 comma 10-bis del D.L. n. 207 del 2008. Ha esposto come il mancato invio fosse espressamente previsto dalla normativa vigente come causa di revoca della prestazione, indipendentemente dall'effettivo possesso di redditi superiori al limite massimo previsto dalla legge, atteso che la parte inadempiente viene meno al dovere di leale collaborazione con l'Ente previdenziale contemplato dalla legge al fine di consentire il controllo sull'effettiva spettanza dei benefici in godimento.
Avverso detta sentenza, con ricorso depositato il 31.3.2022 ha proposto appello la contribuente, insistendo nelle proprie motivazioni. In particolare, la ha rilevato che il Giudice di prime cure Pt_1 non aveva considerato che la stessa non aveva ricevuto alcuna comunicazione precedente a quella del
12/01/2017 poiché le precedenti comunicazioni del 3.10.2015 e del 5.8.2016 erano state inviate ad un indirizzo sbagliato;
che la tardività della comunicazione del reddito dell'anno 2013 (relativo all'anno 2012) era dovuta all'errore dell' ; che l'appellante, il giorno dopo la ricezione dell'unica CP_1 comunicazione giunta al suo indirizzo, quella del 12/01/2017 ricevuta il 25/01/2017, ha subito presentato in data 26 gennaio 2017 domanda di ricostituzione per gli anni dal 2013 al 2017, tenendo un comportamento di leale collaborazione e buona fede. Ha quindi richiamato il principio di irripetibilità dell'indebito per decadenza ex art. 13 L. 412/1991, la non addebitabilità al recipiente della erogazione non dovuta e la contemporanea sussistenza di una situazione idonea a generare l'affidamento incolpevole.
CP_ Si è costituito l' contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito, impugnando, pertanto, il gravame, in quanto privo di fondamento in fatto e in diritto e chiedendo la conferma della pronuncia.
Disposta la trattazione scritta, sono state depositate le note nei termini e all'odierna udienza, come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c.,, la causa è stata riservata in decisione
Il motivo di gravame è fondato e va accolto per le ragioni che si vanno ad esporre.
Il provvedimento di revoca dell'assegno sociale e della maggiorazione sociale per l'anno 2013, con recupero della prestazione erogata dall'1.1.2013 al 31.12.2013, si fonda sull'art. 35 comma 10 bis del
D.L. 207 del 2008 secondo cui “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione Controparte_4 nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
CP_ L' sostiene che con nota del 3.10.2015, ricevuta il 20.10.2015, ha segnalato alla che non Pt_1 erano stati comunicati i redditi dell'anno 2012 e che per questo avrebbe sospeso la prestazione. Con CP_ successiva nota del 05.08.2016 l' ha poi confermato il mancato ricevimento della dichiarazione dei redditi per l'anno 2012 con conseguente revoca definitiva della prestazione per l'anno 2013. L' ha prodotto a supporto le note del 03 ottobre 2015 e del 05 agosto 2016 con le rispettive CP_2 CP_ cartoline di ricezione (cfr. doc. 3 e 4 della memoria di costituzione dell' .
Il Giudice di prime cure ha accolto la predetta ricostruzione e respinto la domanda della ricorrente di CP_ accertamento della illegittimità dell'indebito e dell'azione di recupero dell'
CP_ Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non si condivide l'impostazione dell'
La parte appellante ha dimostrato mediante idonea documentazione, depositata già nel precedente grado di giudizio, che le comunicazioni del 3.10.2015 e del 5.8.2016, che l' asserisce di averle CP_1 inoltrato, in realtà erano state spedite ad un indirizzo sbagliato e che solo con la comunicazione del gennaio 2017 ha avuto conoscenza della revoca della prestazione in godimento. Le comunicazioni del 2015 e del 2016, infatti, sono state inviate all'indirizzo di via S. Maria La Bruna n. 24, Torre del Greco (NA), mentre la ricorrente dal 2008 risulta essere residente in [...], (cfr. certificato di residenza storico del 2.10.2019, all.
9.1 appello). Inoltre, la comunicazione del 3.10.2015 risulta firmata per la ricezione da una tale che si è dichiarata Per_1 CP_
“suocera” (cfr. doc. 3 della memoria e che tuttavia non lo era, né la vera suocere della Pt_1 ha mai risieduto presso l'abitazione della stessa (cfr. stato di famiglia di e Parte_1 certificato di nascita di , coniuge della ricorrente, allegati 9.2 e 9.3 dell'appello). Persona_2 Dalla cartolina AR della comunicazione dell'agosto 2016, inviata all'indirizzo di via S. Maria CP_1 La Bruna n. 24, Torre del Greco (NA), risulta inoltre che era “sconosciuta” a Parte_1 CP_ quell'indiritto (cfr. doc. 4 memoria .
Quanto sopra conferma che la ricorrente non era a conoscenza della sospensione/revoca della prestazione prima di gennaio 2017 e che, subito dopo aver ricevuto la comunicazione di gennaio CP_ 2017, ha inoltrato all' le informazioni relative alla propria situazione reddituale dal 2013 al 2017, a riprova della sua buona fede e della condotta di leale collaborazione con l'ente convenuto.
Va poi aggiunto che nella annualità in esame (2013) e in quelle successive l'istante non ha percepito ulteriori redditi, oltre all'assegno sociale maggiorato erogato dall'Istituto (cfr. Attestato dell'Agenzia delle Entrate 8.11.2018, allegato 7.5 dell'appello).
In materia di indebito assistenziale la S.C. ha affermato che “In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. nr. 13915 del 2021; Cass. nr. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e
31372 del 2019); in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione la regola propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'CC della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (vd. Cass. Ord. n. 24180 del 04.08.2022).
Con particolare riguardo all'assegno sociale si è espressa la Suprema Corte, con la ordinanza n. 13223/2020, ove è precisato che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali (come nel caso di specie) “abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”. In motivazione la S.C. ha precisato che in materia di indebito assistenziale non si applica la disciplina dell'art.13 1. 412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale e che “non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall . CP_2
Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento)”.
Ribadito – a fronte della regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito - il principio proprio del sottosistema di cui si discute (che “esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”), ha sottolineato che questa eccentricità si giustifica “in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione … non sia ... addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)”.
La Corte ha richiamato proprie precedenti decisioni, sottolineando che “Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale … ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il “dolo comprovato dell'CC" atto a far venir meno l'affidamento dell'CC … ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio, trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme”. La Corte ha poi evidenziato che “nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'CC ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall al CP_1 quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, CP_1 relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in via CP_1 telematica. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122”. Da questo quadro normativo si è tratta la conferma che i titolari di prestazioni assistenziali “… non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e CP_1 conosciuta dall'Amministrazione” (v. anche Cass., sentenza n. 13915 del 20/05/2021).
Ha infine osservato la Corte che “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l' già conosce” CP_1 CP_2
(Cass. Ord. n. 13223/2020 cit.), come appunto nel caso in esame.
La Corte di Cassazione ha pertanto affermato che non si devono restituire le somme indebitamente CP_ percepite e richieste dall' nei casi in cui non si sia in presenza di dolo comprovato da parte del percipiente ed ha altresì escluso che si possano configurare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un reddito costituito da una prestazione erogata proprio dall' . CP_1
Nella specie, come già osservato e come dimostrato documentalmente, la appellante nell'anno 2013 CP_ (e nei successivi anni fino al 2017) non aveva alcun reddito oltre all'assegno sociale erogato dall' L' aveva piena conoscenza della sua situazione reddituale e ciò è sufficiente per escludere il CP_2 dolo dell'CC, presupposto per la ripetibilità dell'eventuale indebito.
Da quanto sopra esposto, che assorbe ogni altro motivo di censura proposto dalla appellante, consegue CP_ l'illegittimità del provvedimento di indebito del 12.1.2017 e della conseguente azione di recupero dell'ente previdenziale.
CP_ In riforma della sentenza di primo grado, va dunque accertata l'illegittimità del credito dell' di euro 8.214,31 nei confronti della e va revocato il provvedimento del 12.1.2017 di richiesta Pt_1 CP_ della medesima somma. L' va inoltre condannato alla restituzione degli importi illegittimamente recuperati sotto forma di trattenute del 20 % operate sulla pensione AS n. 04011598 dal mese di marzo 2017.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico dell' appellato. CP_2
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accerta CP_ l'illegittimità del credito dell' di euro 8.214,31 nei confronti della appellante e revoca il CP_ provvedimento del 12.1.2017 di richiesta della medesima somma;
CP_
-condanna l' alla restituzione, in favore della , degli importi illegittimamente recuperati Pt_1 sotto forma di trattenuta del 20% sulla pensione AS dal mese di marzo 2017; CP_
-condanna l' al pagamento delle spese di entrambi i gradi, che liquida in euro 2886,00 per il primo grado ed in euro 1984,00 per il grado di appello, oltre, per entrambi i gradi, spese generali, IVA e
CPA come per legge, con distrazione.
Napoli, 10/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano