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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente relatore
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 827/2023 R.G., promossa da
(C.F.: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentato e difeso, come in atti, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Antonio Sergio Scampoli e dall'Avv. Luca
Scampoli
APPELLANTE contro
(C.F.: ) con sede legale in Roma viale Altiero Spinelli CP_1 P.IVA_1
n. 30, in persona del Legale rappresentante , quale mandataria di Controparte_2
rappresentata e difesa, come in atti, Parte_2
congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Prof. Lucio Ghia e dall'Avv. Enrica Maria
Ghia
APPELLATA per la riforma della sentenza n. 74/2023 resa dal Tribunale di Chieti-sezione distaccata di Ortona, pubblicata in data 15 giugno 2023
L'udienza del 10.12. 2024, fissata per la rimessione della causa a decisione a norma dell'art. 352 c.p.c., veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 10.12.2024.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva Parte_1
opposizione al D. Ing. n. 27/2022 con cui il Tribunale di Chieti-sezione distaccata di
Ortona aveva ingiunto il pagamento in favore di della somma di € CP_1
9.079,59, oltre interessi e spese della procedura, in forza del contratto di finanziamento con cessione del quinto sottoscritto in data 25.07.2011 con BN IN s.p.a. (ora a seguito di cambio di denominazione come da verbale di assemblea del CP_1
01.07.21).
1.1 Eccepiva in via preliminare la carenza di legittimazione attiva dell'opposta non essendoci prova della cessione parziale (atto di cessione parziale del 27.05.21) del credito da parte di BN IN s.p.a in favore di BN s.p.a.
1.2 Nel merito eccepiva la carenza di prova e l'indeterminatezza del credito oggetto di causa sostenendo l' impossibilità, per l' opponente, di prendere posizione in modo chiaro ed analitico sui fatti dedotti dalla controparte essendo la sussistenza del credito basata unicamente sul deposito di un “saldaconto” ex art. 50 TUB che non contiene un completo resoconto delle partite di dare e avere tale da palesare l'esistenza del credito azionato in monitorio, impedendo di effettuare un controllo in ordine alle poste considerate e ai conteggi compiuti.
Contestava l'importo preteso (€ 9.079,59) quale residuo non pagato del finanziamento precisando che, a seguito del proprio pensionamento (essendo stato dichiarato inabile al lavoro), aveva visto ridotto il proprio reddito ad € 818,00 mensili e che l'PS di propria pag. 2/15 iniziativa aveva provveduto a ridurre la trattenuta mensile per il finanziamento ad €
160,00.
Evidenziava che il conteggio riportato dall'opposta era stato effettuato al 31.03.21, mentre l'PS aveva continuato ad effettuare trattenute fino alla scadenza naturale del finanziamento fissato al 31.07.2021, pertanto chiedeva in subordine che il credito di cui al monitorio fosse dichiarato illegittimo almeno per la somma di euro 642,00 ( pari a quattro mensilità) trattenuta dall'PS fino alla scadenza del prestito.
1.3 Si costituiva in giudizio la quale mandataria di BN S.p.a. Controparte_1
sostenendo la propria legittimazione attiva precisando che l'operazione di trasferimento dei crediti assegnati a BN non era avvenuta tramite cessione ma mediante un'operazione di scissione parziale del 27.05.21 tra BN IN e BN, con decorrenza dal 01.07.21, in forza del combinato disposto degli artt. 57 TUB e 2506 e ss c.c. e che all'interno del progetto di scissione( iscritto nel registro dell'imprese in data
14.04.21) tutti i contratti di finanziamento stipulati e distribuiti dalla rete agenti di BN
FINANCE sino al 1° luglio 2021, erano stati trasferiti in capo alla BN compreso il finanziamento n. 72619 oggetto di causa.
Evidenziava che l'estratto certificato ex art. 50 T.U.B. prodotto in sede monitoria possedeva tutti i requisiti previsti dal menzionato articolo e dalla giurisprudenza e che il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto derivava da un finanziamento e non da un'apertura di credito.
Aggiungeva che nel finanziamento con cessione del quinto de quo, per tutta la durata del piano di ammortamento, la rata mensile veniva trattenuta dal datore di lavoro/ente previdenziale e versato all'intermediario, rimanendo tuttavia inalterato l'originario debitore, per cui la riduzione della quota cedibile (rata mensile) per cause estranee al rapporto contrattuale comportava un inadempimento rispetto all'originario obbligo assunto dal debitore legittimando, ex art 1186 c.c e art 16 delle Condizioni Generali del contratto in esame, in tal modo l'opposta ( in caso di omesso o ridotto pagamento di due o più rate) a dichiarare il contraente decaduto dal beneficio del termine, e a richiedere il pagamento del debito residuo.
pag. 3/15 1.4 Il Primo Giudice disponeva il tentativo obbligatorio di mediazione e con ordinanza del 29.12.22 il G.I. rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Nelle note scritte per l'udienza del 01.12.22 l'opponente eccepiva l'improcedibilità dell'azione per mancato espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione
Istruita la causa a mezzo delle produzioni documentali delle parti, il G.I. rinviava per la discussione orale e la decisione della causa ex art 281 sexies c.p.c.all'udienza del
15.06.2023 previa concessione alle parti di un termine per il deposito di note conclusionali.
2) La sentenza di primo grado. Il Tribunale di Chieti sezione distaccata di Ortona con la sentenza n. 74/2023 rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo n. 27/22 con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese processuali in favore di liquidate in € 3.387,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario spese Controparte_1
generali nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge.
2.1 Il Tribunale di primo grado, nel ritenere infondata l'opposizione , preliminarmente rigettava l'eccezione di improcedibilità avanzata dall'opponente (per mancanza di poteri di rappresentanza sostanziale della parte opposta) nel procedimento di mediazione.
Precisava di aver disposto con il provvedimento del 22.09.22 l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione in quanto nessuna delle parti aveva riferito che la procedura si era già svolta anteriormente alla prima udienza di comparizione ex art 183 c.p.c ; pertanto essendo già stato esperito con esito infruttuoso il tentativo di madiazione in data 13.07.22 e non avendo l'opponente eccepito nulla in relazione alla regolarità del procedimento di mediazione già svolto nella prima difesa utile, ne conseguiva che ogni contestazione sul punto era da ritenersi tardiva non essendo stata palesata alla prima udienza di comparizione.
In ogni caso considerava non meritevole di accoglimento l'eccezione di improcedibilità in quanto all'incontro avanti al mediatore aveva partecipato in rappresentanza di
, l'Avv. Toscano su delega del procuratore della opposta come da procura CP_1
generale alle liti del 25.10.2017 ove risulta che gli avv.ti Lucio ed Enrica Ghia erano stati espressamente nominati procuratori e mandatari generali per qualsiasi procedimento di mediazione con potere di nominare avvocati o sostituti;
né, secondo il pag. 4/15 Tribunale di primo grado, poteva ravvisarsi alcuna irregolarità nelle predetta procura rilasciata da BN IN s.p.a ( ora ) a seguito della scissione parziale CP_1
intervenuta, in quanto nella procura speciale rilasciata da BN a in atti Controparte_1
era specificato che quest'ultima poteva promuovere , costituirsi e resistere in tutte le azioni giudiziali ecc. nonché promuovere o intervenire nei processi di mediazione
/negoziazione assistita in nome e per conto della BN.
2.2 Il Primo Giudice rigettava anche l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'opposta precisando innanzitutto che il trasferimento della titolarità del credito oggetto di causa da BN IN a BN era avvenuta a seguito di un'operazione di scissione parziale del 27.05.21 con effetti decorrenti dal 01.07.21 (e non a seguito di un'operazione di cartolarizzazione) e che nel progetto di scissione, iscritto nel registro delle Imprese in data 14.04.21, erano specificamente indicati i criteri di delimitazione del patrimonio oggetto di trasferimento e che quindi erano stati trasferiti tutti i contratti di finanziamento stipulati da BN IN sino al 01.07.21 in favore di BN.
Pertanto, in assenza di contestazioni specifiche al riguardo, ne conseguiva il rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva , rectius di titolarità attiva, dell'opposta.
2.3 Nel merito, il primo giudice riteneva infondate le contestazioni dell'opponente in ordine alla mancanza di prova del credito considerando che per i rapporti di finanziamento la prova del credito restitutorio era rappresentata dal contratto e dal relativo piano di ammortamento, oltre che dalla effettiva erogazione, elementi tutti documentalmente dimostrati.
Derivando il credito da un mutuo ( e non da un'apertura di credito)non vi era l'obbligo per la di produrre a supporto della richiesta di ingiunzione l'estratto conto Pt_2
certificato ex art 50 TUB.
2.4 Quanto alla indeterminatezza del credito, il Primo Giudice rilevava che il fatto che l'opponente avesse usufruito della cessione del quinto dello stipendio per la restituzione del finanziamento non poteva esimere il debitore dalla prestazione dovuta essendo, pertanto, estranea al rapporto negoziale la questione della riduzione della quota cedibile a seguito del pensionamento del Sig. . Secondo il Tribunale tale diminuzione Parte_1
pag. 5/15 della rata comporta un inadempimento dell'opponente e quindi la legittimazione della banca ad agire in giudizio per riscuotere il proprio credito.
Precisava inoltre, che era onere del debitore provare il fatto estintivo del credito e che non era idonea a dimostrare il parziale adempimento dello stesso la produzione, effettuata dallo , dei cedolini della pensione per i mesi da aprile 2021 a luglio Parte_1
2021non rinvenendosi in essi la prova che la trattenuta fosse destinata al pagamento della rata mensile del finanziamento de quo nè del pagamento ( almeno parziale) delle rate precedenti al mese di aprile 2021.
Pertanto l'opposizione era rigettata e le spese di lite seguivano la soccombenza.
3)Appello: avverso la sentenza n. 74/2023 del Tribunale di Chieti-sezione distaccata di
Ortona proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
3.1 Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 e 8 D.lgs 28/10, 115 c.p.c. e 116 c.p.c.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado per non aver fatto buon governo delle risultanze processuali rigettando l'eccezione di improcedibilità .
Evidenzia che secondo le Sezioni Unite della Cassazione l'onere di instaurare il procedimento di mediazione, nell'opposizione a decreto ingiuntivo, spetta all'opposto su cui ricade l'onere di avviare nonchè di provare l'effettivo svolgimento del tentativo di mediazione.
Contesta la statuizione del Tribunale che ha ritenuto tardiva l'eccezione di improcedibilità avanzata dall'opponente ( appellante), avendo già nelle note di trattazione scritta depositate per la prima udienza ex art 183 c.p.c. sollevato l'improcedibilità dell'azione pur in assenza del deposito del verbale di mediazione.
Il mancato deposito del verbale di mediazione comportava secondo l'appellante l'impossibilità di poter contestare validamente l'assolvimento della condizione di procedibilità ricadendo sull'opposto l'onere di provare l'effettuazione del procedimento di mediazione.
Ritiene pertanto di aver correttamente atteso il deposito da parte dell'opposta del verbale di mediazione per sollevare alla prima udienza successiva le proprie eccezione pur avendo rilevato già alla prima udienza la carenza in termini di procedibilità dell'azione pag. 6/15 Contesta la sentenza impugnata per avere il Primo Giudice, entrando nel merito dell'eccezione di improcedibilità, ritenuto regolare la procura rilasciata da BN
IN s.p.a , non avendo secondo l'appellante, la controparte allegato l'accordo del
01.07.21 dal quale evincere le specifiche pratiche per le quali era stata concessa la procura speciale a da parte della BN comportando ciò anche una carenza CP_1
di legittimazione processuale in capo a CP_1
Quanto alla regolarità della procura generale rilasciata dalla agli avv.ti CP_1
Ghia per la partecipazione ai procedimenti di mediazione, evidenzia che seppure secondo la Suprema Corte richiamata vi è la possibilità di delegare un terzo a partecipare alla mediazione, in tal caso la procura conferita dalla parte deve essere speciale e sostanziale ossia rilasciata per una specifica procedura di mediazione e contenente espressamente i poteri di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.
Deduce che, nel caso di specie, prevedendo la procura conferita da BN s.p.a a CP_1
solo la possibilità di promuovere processi di mediazione/negoziazione o di
[...]
intervenire in quelli in essere in nome e per conto di BN senza nulla precisare in ordine ai poteri sostanziali di cui la mandataria può disporre, ne consegue che la non poteva validamente sostituire in mediazione .p.a, dovendosi quindi CP_1 CP_3
concludersi dichiarando l'assenza dell'appellata (opposta ) in mediazione con conseguente declaratoria di improcedibilità dell'azione e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3.2 Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2967 c.c., 115 c.p.c e 116 c.p.c.
Con questo motivo l'appellante contesta la sentenza impugnata che ha ritenuto provato il credito vantato dall'appellata e rigettato l'eccezione di indeterminatezza.
Espone di aver contestato la quantificazione della somma pretesa ( derivante da un contratto di finanziamento con cessione del quinto sottoscritto in data 25.07.11 con scadenza agosto 2021) in quanto basata unicamente su certificato ex art 50 TUB,
La contestazione dell'importo deriva dalla circostanza che in data 24.10.14 il Sig.
era stato messo in quiescenza anticipata in quanto non idoneo al lavoro con Parte_1
conseguente riduzione del salario percepito e che l'PS ,in data non conosciuta, aveva provveduto di sua iniziativa alla rideterminazione dell'importo della trattenuta del pag. 7/15 quinto concordata con la creditrice, ridimensionandola in base a quanto percepito a titolo di pensione
Stante la specifica contestazione sull'importo dovuto, la creditrice avrebbe dovuto allegare il prospetto analitico e la nota con la quale veniva dichiarata la decadenza dal beneficio del termine non potendosi fondare la pretesa solo su una dichiarazione unilaterale priva di risconto.
Denuncia l'appellante che l'opposta (ora appellata) ha depositato il contratto e il piano di ammortamento che però non riporta i versamenti effettuati nelle more e non evidenzia il debito residuo.
Sostiene l'indeterminatezza della pretesa non essendo stati considerati, nel conteggio portato dalla controparte, l'intervenuto versamento di n. 4 rate (aprile 2021-luglio 2021) di € 160,50 ciascuna per un totale di € 642,00 (di cui ai cedolini di pensione depositati in primo grado).
Precisa di non aver contestato l'esistenza del debito ma l'effettiva quantificazione in quanto basata sulla dichiarazione unilaterale della controparte.
Si doleva l'appellante dell'erronea quantificazione del credito per non essere state considerate le somme versate dall'PS e non essendo stati depositati rendiconti analitici fino alla scadenza del finanziamento.
In subordine, nel ribadire che in assenza della decadenza dal beneficio del termine il contratto di finanziamento si è concluso alla sua naturale scadenza (agosto 2021) e che quindi vi è la prova documentale che le trattenute indicate nei cedolini pensione depositati in atti si riferivano al rimborso del finanziamento de quo, l'appellante chiedeva la riforma della sentenza impugnata con rideterminazione della somma dovuta in considerazione dell'intervenuto versamento, non contestato, da parte del Sig.
della somma di € 642,00 successivamente al 31.03.21 (data del conteggio Parte_1
riportato nel certificato ex art 50 TUB)
3.3 Si è costituita in appello rilevando preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ex art. 348 bis c.pc. reiterando le medesime argomentazioni già respinte dal Tribunale di Prime Cure.
Nel merito, ribadiva la tardività dell'eccezione di improcedibilità sollevata in primo grado dall'appellante posto che la contestazione tempestiva della validità del pag. 8/15 procedimento di mediazione obbligatorio va effettuata non oltre il primo scritto o la prima udienza successiva allo svolgimento della medesima, e che la contestazione deve essere specifica ossia attinente a vizi propri del procedimento: nel caso di specie la contestazione ha in realtà riguardato il mancato deposito del verbale di mediazione e non i vizi inerenti la mediazione che essendo stati sollevati con l'atto di appello costituiscono, secondo parte appellata , nuove eccezioni inammissibili.
Sostiene di aver dato prova sia della legittimazione attiva di BN sia di ( CP_1
avendo depositato tutta la documentazione comprovante i poteri sostanziali e processuali conferiti dalla mandante) e ribadendo che quest'ultima agisce nel giudizio de quo in qualità di mandataria della BN in forza di procura notarile del 15.10.21 in atti, che prevede espressamente i poteri sostanziali e processuali conferiti dalla mandante che si riferiscono ai prodotti di finanziamento citati mediante l'utilizzo di sigle nella procura (“CQ/CQP/TFS/DEL”), riportate all'interno dei contratti sottoscritti dai clienti cosicchè in tal modo i terzi sono messi a conoscenza delle pratiche gestite dalla mandataria.
Pur ritenendo che la presenza nella procura notarile delle indicazioni sia del portafoglio di pratiche gestito sia dai poteri processuali e sostanziali conferiti alla mandataria comprovasse la legittimazione processuale dell'appellata, produceva in appello l'Accordo del giorno 01.07.21, chiedendone l'ammissione.
Chiedeva il rigetto di tutte le eccezioni di rito e di merito per infondatezza dell'gravame con vittoria di spese.
4. Motivi della decisione.
4.1In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art 348 bis c.p.c., formulata dall'appellata; il gravame risulta, infatti, pervenuto alla presente fase decisoria atteso che l'atto di appello contiene argomentazioni difensive che introducono nel giudizio questioni esaminabili e di obiettiva controvertibilità a prescindere da ogni valutazione sull'esito e sulla fondatezza dello stesso.
L'appello nel caso de quo ha sufficientemente individuato i punti della sentenza oggetto di impugnazione e argomentato sui motivi in base ai quali tali punti debbano considerarsi errati pag. 9/15 4.2Riguardo il primo motivo di appello la Corte osserva che sulla questione relativa alla parte su cui ricade l'onere di esperire il procedimento di mediazione è intervenuta la
Suprema Corte (SS.UU sent. n. 19596/20) affermando che“ Nelle controversie soggette
a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è
a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” ; con la precisazione (Cass. n. 25155/20) che “In tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma
l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata
d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza;
ove ciò non avvenga, il giudice
d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2.”.
A ciò si aggiunga che per la giurisprudenza di legittimità ( da ultimo Cass. n. 18485/24)
l'onere della parte di dar corso alla mediazione obbligatoria può considerarsi adempiuto “ con l'avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all'esito del quale, ricevute dal mediatore le necessarie informazioni in merito alla funzione e alle modalità di svolgimento della mediazione, può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di utilmente iniziare (rectius proseguire) la procedura di mediazione (così , in motivazione, Cass.
Sez. 3 sent n. 8473 del 2019 cit.).”, richiedendosi dunque ,affinché possa considerarsi avverata la condizione di procedibilità, l'avvio della procedura e la comparizione delle parti al primo incontro anche se conclusosi senza l'accordo.
Nel caso di specie l'eccezione di improcedibilità della domanda in relazione al procedimento di mediazione obbligatoria è inammissibile in quanto tardiva poiché formulata dall'appellante solo con le note di trattazione scritta dell'udienza del 01.12.22,
pag. 10/15 ossia dopo la prima udienza fissata al 22.09.22 ( ove l'appellante si limitava ad eccepire in maniera generica la sussistenza della condizione di procedibilità senza contestare alcunchè in ordine ai vizi del procedimento).
Nessuna rilevanza può essere data alla circostanza che il Giudice di ,non Parte_3
rinvenendo negli atti il verbale della mediazione e ritenendo che non fosse stata già svolta, avesse disposto la mediazione con il provvedimento del 22.09.22, (assumendo l'appellante di avere atteso il deposito della verbale stesso da parte dell'opposta per poi poter articolare l'eccezione), non potendo l'appellante avvalersi di tale circostanza in quanto già a conoscenza dell'avvenuto incontro di mediazione per avervi partecipato e, quindi, in grado di formulare le eccezioni inerenti i vizi della procedura nei termini processuali previsti: di conseguenza l'eccezione di improcedibilità della domanda doveva essere proposta con le note di trattazione scritta per la prima udienza del
22.09.22; pertanto, correttamente, il Primo Giudice ha ritenuto l'eccezione tardiva.
4.3 Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione processuale in capo alla CP_1
per irregolarità della procura rilasciata da BN a ( lamentando
[...] CP_1
l'appellante il mancato deposito dell'accordo del 01.07.21 citato nella procura), deve osservarsi che già in primo grado ha depositato tutto quanto necessario a CP_1
comprovare la propria legittimazione processuale, come la procura notarile del
15/10/2021 (doc. 2 fasc. primo grado appellata ,autenticata nelle firme per atto a rogito
Notar dott. , Rep. n.7913 Racc. n.4428) con cui BN conferiva Persona_1
espressamente all'appellata i poteri sostanziali e processuali di agire in nome e per conto della stessa;
specificando le tipologie dei prodotti di finanziamento indicandoli mediante delle sigle (CQ/COP/TFS/DEL): indicazione rinvenibile nel contratto di finanziamento de quo ove è presente la sigla CQ , cessione del quinto delle stipendio.( doc. n. 9 fasc. primo grado appellata).
Pertanto la mancanza del deposito in primo grado dell'accordo citato in procura non inficia la dimostrazione della legittimazione e della validità della procura alla IN, rendendo pertanto irrilevante e quindi assorbita la questione dell'ammissibilità del deposito in appello del predetto accordo.
La tardività delle eccezioni sollevate in relazione al procedimento di mediazione rende superfluo l'esame dei vizi lamentati dall'appellante ivi compreso quello inerente la pag. 11/15 validità della procura conferita al difensore per la partecipazione all'incontro di mediazione.
4.4 Quanto alle censure sull'indeterminatezza del credito azionato in via monitoria, osserva la Corte che nel caso di specie la richiesta di pagamento dell'appellata non riguarda il saldo debitore di un conto corrente bancario per la prova del quale trova applicazione quanto disposto dall'art. 50 TUB (che consente al creditore di avvalersi di un estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti), bensì trattasi di credito azionato con decreto ingiuntivo che trae origine da un contratto di finanziamento ai fini del quale,
secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n. 21/2023) “non è necessaria la ricostruzione dell'andamento del rapporto, mediante l'individuazione dei movimenti a debito e a credito intervenuti dall'ultimo saldo e delle condizioni attive e passive concretamente praticate dalla banca (cfr. Cass., Sez. I, 21/12/2018, n. 33355;
6/06/2018, n. 14640; Cass., Sez. III, 29/10/2016, n. 21092), ma risulta sufficiente la prova della stipulazione del contratto e della consegna della somma mutuata, nella specie ritenuta desumibile dalla quietanza contenuta nello stesso contratto di mutuo e dalle certificazioni prodotte (cfr. Cass., Sez. II, 29/11/2018, n. 30944; Cass., Sez. III,
22/04/2010, n. 9541; 6/07/2001, n. 9209)”.
Pertanto, nel caso il credito azionato in via monitoria derivi da un contratto di finanziamento, come nel caso di specie, la prova del credito si considera raggiunta con la produzione in giudizio del titolo negoziale e del piano di ammortamento (essendo l'ammontare della rata e la sua periodicità predeterminata nel contratto stesso) e l'allegazione dell'inadempimento del debitore, su cui grava l'onere di provare il fatto estintivo del credito o di una sua parte, considerando che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si seguono le ordinarie regole di riparto dell'onere della prova ex art
2697 c.c.
Pertanto avendo l'appellata assolto al proprio onere probatorio depositando il contratto di finanziamento , il piano di ammortamento ( non essendo necessario nei termini anzidetti l'estratto conto certificato ex art 50 TUB) e l'avvenuta erogazione del finanziamento ( dettaglio pagamento doc. 10 fasc. primo grado appellata) ed in assenza pag. 12/15 di contestazioni specifiche sul punto della controparte, il motivo di gravame va rigettato.
Del resto nel caso di finanziamento con cessione del quinto (ossia di prestito di natura chirografaria concesso a lavoratori e pensionati da banche o intermediari finanziari la cui restituzione è garantita dalla cessione di un quinto dello stipendio o della pensione , al netto delle ritenute, per una durata di massimo dieci anni) come nel caso che ci occupa, il debitore principale ( appellante) non si sottrae alla prestazione dovuta, ossia al rimborso pattuito del finanziamento, a seguito di vicende che possano riguardare il rapporto con il datore di lavoro o l'ente pensionistico. Pertanto qualsiasi mutamento della rata mensile costituisce un inadempimento del finanziato rispetto alle originarie condizioni contrattuali concordate dalle parti, legittimando in tal modo la banca ad agire in giudizio per il recupero del proprio credito. Ciò in quanto tale operazione, in cui il dipendente-debitore dà al datore di lavoro l'incarico di pagare al creditore l'importo mensile pattuito, non comporta alcuna liberazione del debitore originario che quindi resta obbligato nei confronti della banca finanziatrice .
Osserva, inoltre, la Corte che , contrariamente a quanto asserito dall'appellante ,
l'appellata ha fatto valere la decadenza dal beneficio del termine prevista nel contratto
(art. 16 Condizioni generali doc. 12 fasc primo grado appellata) inviando apposita missiva al Sig. ( doc. 6 fasc primo grado appellata) e quindi è giustificata la Parte_1
quantificazione del credito residuo al 31.03.21 e non alla scadenza naturale dello stesso come sostenuto dall'appellante.
L'appellante, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento, non ha fornito alcuna prova su fatti estintivi in grado di paralizzare la richiesta di pagamento della banca.
Le argomentazioni svolte in ordine al pensionamento anticipato ( per inabilità al lavoro) non colgono nel segno ai fini della contestazioni sul quantum richiesto dalla banca non avendo l'appellante fornito la prova dei pagamenti anche solo parziali effettuati non riportando i cedolini della pensione depositati alcun elemento che possano ricondurre i versamenti al finanziamento de quo.
In particolare le trattenute riferite al periodo aprile-agosto 2021 non vi è prova si riferiscano a restituzione rate del finanziamento in oggetto, trattandosi di trattenute pag. 13/15 successive alla decadenza dal beneficio del termine e per somme diverse da quelle oggetto di rata.
Peraltro la comunicazione del Ministero dell'Interno di interruzione dei versamenti appare essere risalente al 20.04.15, doc 5 fasc. primo grado appellata e le rate inoltre risultano insolute a partire dalla n. 5 del 2015, doc 7 fasc. primo grado appellata ).
Non risulta depositata documentazione dei pagamenti effettuati dopo l'interruzione dei versamenti da parte del datore di lavoro a seguito del pensionamento, né del versamento del Trattamento di fine servizio finalizzate a restituzione somme finanziate.
4.5. L'appello risulta pertanto infondato e deve essere rigettato, ritenuta assorbita ogni altra questione con conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite sono regolate secondo i principi della soccombenza mediante la liquidazione indicata in dispositivo con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento ( valore da € 5.201 ad € 26.000), fatta esclusione per la fase istruttoria non svolta in secondo grado.
Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n.
115, che prevede l'obbligo del versamento da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi
Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014); pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro la sentenza n. 74/2023 emessa dal Tribunale di Chieti sezione Distaccata di
Ortona pubblicata in data 15 giugno 2023 nei confronti di in Controparte_1
persona del legale rappr. p.t., così provvede:
1) Rigetta l'appello
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate in € 3.966,00 oltre 15% spese generali, IVA e
Cap come per legge;
pag. 14/15 3) Dichiara l' appellante tenuto al versamento di somma equivalente a quanto già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta da remoto in data 10 gennaio 2025 su relazione della Dott. Barbara Del Bono.
La Presidente est.
Barbara Del Bono
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