TRIB
Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 29/03/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di ON, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°6316 /2023 R.G. promossa con ricorso depositato il 28/09/2023
da
( , con l'avv. CREDENDINO Parte_1 C.F._1
ROSANNA
ricorrente nei confronti di
( ) , con l'avv. FLAVIO Controparte_1 C.F._2
TOMMASINI
convenuta con l'intervento di
(C.F. , (C.F. CP_2 C.F._3 CP_3
), (C.F. ) C.F._4 CP_4 C.F._5
terzi intervenuti e con l'intervento del P.M.
oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni di parte ricorrente
“1. relativamente ai figli ed confermare il CP_3 CP_4
provvedimento del 23.06.2024, come corretto con provvedimento del 2
3.07.2024, disponendo quindi che il signor con decorrenza Parte_1
dal 17.04.2024, contribuisca al loro mantenimento corrispondendo mensilmente, entro il 5° giorno di ciascun mese, l'importo complessivo di €
300 (€ 200 per ed € 100 per ), rivalutabile annualmente CP_4 CP_3
secondo gli indici Istat e il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di ON per e delle sole spese mediche CP_4
e di istruzione indicate dal protocollo del Tribunale di ON per CP_3
2. relativamente alla LI , accertato dalla documentazione in atti CP_2
che la stessa ha acquisito autonomia economica sin dal 2022, momento dal quale ha percepito costantemente una retribuzione mensile media di €
1000, confermare il provvedimento del 23.06.2024, come corretto con provvedimento del 3.07.2024 nella sola parte nella quale ha eliso l'obbligo
per il padre di contribuire al suo mantenimento ordinario, Parte_1
con permanenza in capo a quest'ultimo dell'obbligo di rimborsare le sole spese mediche e di istruzione indicate dal protocollo del Tribunale di
ON, rideterminandone tuttavia la decorrenza a far data dal raggiungimento da parte di dell'autonomia economica risalente CP_2
all'1.01.2022 e ciò in ossequio alla uniforme e costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale lo svolgimento di un'attività lavorativa
retribuita, seppur a tempo determinato, può costituire un elemento
rappresentativo della raggiunta autosufficienza economica del figlio per
cui “…una volta raggiunta la capacità lavorativa, e quindi l'indipendenza
economica, la successiva perdita dell'occupazione non comporta la
reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (si veda la recente
sentenza Cass. Civ. sez. I - 16/09/2024, n. 24731, e le precedenti Cass. Civ.
n. 3769/2023; Cass. Civ. n. 40282/2021; Cass. Civ. n. 6509/2017; Cass. Civ. n.
1761/2008, Cass. Civ. n. 26259/2005).
3. In relazione al comportamento omissivo di controparte, che venga
valutato ex artt. 116 cpc e 473-bis.18 cpc.
In ogni caso, spese di lite interamente rifuse
2 3
In subordine, solo relativamente alla LI e solo in relazione CP_2
al termine di decorrenza dell'elisione del suo diritto al mantenimento da
parte del padre, già disposta con il provvedimento del 23.06.2024:
4. nella denegata ipotesi che lo Spettabile Tribunale non ritenga di far
retroagire gli effetti della propria decisione sin dal gennaio 2022, pur in
presenza dell'accordo sottoscritto tra i genitori a gennaio 2022 allegato da
controparte sub doc. 37, che secondo la Suprema Corte rileva a tale scopo
laddove ha sancito che “Non si vede perché un accordo transattivo non
possa produrre effetti obbligatori tra le parti, anche prima e
indipendentemente dal fatto che il suo contenuto sia stato recepito in un
provvedimento dell'autorità giudiziaria” (Cass. civ. n. 5236/2020), disporre
che l'elisione dell'obbligo di contribuire al suo mantenimento da parte
del padre decorra comunque dalla domanda, essendo venuto meno già
allora il diritto di ad essere mantenuta dai genitori, e quindi dal CP_2
29.09.2023.”
Conclusioni di parte convenuta
“Nel merito:
Respingersi ogni domanda del ricorrente poiché destituita di ogni fondamento in fatto ed in diritto.
Nel merito in via riconvenzionale:
Alla luce, da un lato, del minor reddito del signor risultante Parte_1
in corso di causa in conseguenza della accertata incapacità lavorativa specifica e, dall'altro lato, dell'immutata capacità lavorativa del
[...]
(“a ciò si aggiunga che l'invalidità specifica non esclude che egli sia in Pt_1
grado di prestare altre attività lavorative”,ord.17.02.2024), determinare il contributo per il mantenimento di e nell'importo CP_4 CP_3 CP_2
(dimezzato rispetto alla domanda iniziale) di euro 400,00 ciascuno per e , oltre al 50% delle spese straordinarie come da CP_4 CP_3 CP_2
Protocollo del Tribunale di ON.
3 4
Dichiarare in ogni caso sin da ora il signor tenuto al Parte_1
pagamento del 50% della retta Universitaria di , oltre a tasse e spese CP_2
per testi universitari ed oltre alle eventuali spese universitarie relative a ed CP_3 CP_4
Nel merito in via subordinata:
Considerato il rifiuto del signor di corrispondere (a Parte_1
prescindere) spese straordinarie di ogni genere (“L'avv. Credendino
rappresenta che il suo assistito legittimamente non ha prestato il consenso al
pagamento delle spese universitarie secondo le indicazioni del Protocollo, verbale
28.11.2024), tra le quali vanno ricomprese quelle universitarie attualmente sostenute per , determinare il contributo per il mantenimento di CP_2
e nell'importo di euro 400,00 ciascuno per CP_4 CP_3 CP_2 CP_4
e , oltre ad euro 200,00 per ciascuno dei figli a titolo di spese CP_3 CP_2
straordinarie forfettariamente determinate, tenuto conto dell'età e delle esigenze dei figli.
In ogni caso con vittoria di compensi e spese di causa.”
Conclusioni dei terzi intervenuti
“Nel merito:
Respingersi ogni domanda del ricorrente poiché destituita di ogni fondamento in fatto ed in diritto.
Nel merito in via riconvenzionale:
Alla luce, da un lato, del minor reddito del signor risultante Parte_1
in corso di causa in conseguenza della accertata incapacità lavorativa specifica e, dall'altro lato, dell'immutata capacità lavorativa del
[...]
(“a ciò si aggiunga che l'invalidità specifica non esclude che egli sia in Pt_1
grado di prestare altre attività lavorative”,ord.17.02.2024), determinare il contributo per il mantenimento di e nell'importo CP_4 CP_3 CP_2
(dimezzato rispetto alla domanda iniziale) di euro 400,00 ciascuno per e , oltre al 50% delle spese straordinarie come da CP_4 CP_3 CP_2
Protocollo del Tribunale di ON.
4 5
Dichiarare in ogni caso sin da ora il signor tenuto al Parte_1
pagamento del 50% della retta Universitaria di , oltre a tasse e spese CP_2
per testi universitari ed oltre alle eventuali spese universitarie relative a ed CP_3 CP_4
Nel merito in via subordinata:
Considerato il rifiuto del signor di corrispondere (a Parte_1
prescindere) spese straordinarie di ogni genere (“L'avv. Credendino
rappresenta che il suo assistito legittimamente non ha prestato il consenso al
pagamento delle spese universitarie secondo le indicazioni del Protocollo, verbale
28.11.2024), tra le quali vanno ricomprese quelle universitarie attualmente sostenute per , determinare il contributo per il mantenimento di CP_2
e nell'importo di euro 400,00 ciascuno per CP_4 CP_3 CP_2 CP_4
e , oltre ad euro 200,00 per ciascuno dei figli a titolo di spese CP_3 CP_2
straordinarie forfettariamente determinate, tenuto conto dell'età e delle esigenze dei figli.
In ogni caso con vittoria di compensi e spese di causa.”
Conclusioni del pubblico ministero
“Nulla si oppone"
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. PROVVEDIMENTO OGGETTO DELLA RICHIESTA DI
REVISIONE
Dalla relazione matrimoniale tra le parti sono nate le gemelle e in data 1.1.1999 ed in data CP_3 CP_2 CP_4
5.6.2005.
Con sentenza n. 1689/2019 del 19.07.2019 R.G. 8894/2014 il
Tribunale di ON, essendo già stato dichiarato il divorzio tra i sigg. e con precedente sentenza non Parte_1 Controparte_1
definitiva, ha stabilito l'obbligo del padre di contribuire al
5 6
mantenimento dei tre figli nella somma mensile complessiva di €
1.350,00 (€ 450 cadauno da rivalutarsi), oltre al 50% delle spese straordinarie indicate dal Protocollo del Tribunale di ON il
3.12.2018.
2. FATTI SOPRAVVENUTI ALLEGATI DALLE PARTI
Il ricorrente ha allegato: a) che dal successivo matrimonio con la sig. in data 23.7.2019 era nata la LI Controparte_5
b) che la LI nel febbraio 2021 aveva superato il Per_1 CP_2
concorso di ammissione di volontario in ferma prefissata nell'esercito, si era trasferita nelle sedi di servizio, percependo una retribuzione base mensile di € 1.220 fino all'ottobre 2022 quando si era dimessa rientrando a ON dove svolgeva l'attività di istruttrice di arrampicata sportiva;
c) che lo stesso, pilota di Canadair, era stato sospeso dall'attività lavorativa per inabilità totale al lavoro, con conseguente riduzione rilevante della retribuzione;
d) che la rata del mutuo contratto per l'acquisto nel 2021 dell'abitazione in comproprietà con la seconda moglie era aumentata da € 767,34 ad €
1234,09; e) che la seconda moglie era a suo carico in quanto non convocata per l'attività di docente precaria che aveva svolto l'anno precedente.
Nel corso del procedimento il ricorrente ha allegato sopravvenienze consistenti nel licenziamento intervenuto il 2.11.2023
e nel riconoscimento della pensione di invalidità del personale di volo pari ad € 906 netti mensili. Ha inoltre chiarito, a modifica delle allegazioni iniziali, che la seconda moglie dal 2022 lavorava come insegnante precaria con contratti a tempo determinato annuali. Ha
aggiunto che il deposito degli estratti conto e l'acquisizione delle
6 7
informazioni sui redditi dei figli avevano fatto emergere la disponibilità di risorse maggiori di quelle allegate dalla resistente.
La resistente ha allegato che in realtà il padre non aveva mai contribuito in via diretta, che i redditi dello stesso negli anni successivi alla separazione erano stati maggiori rispetto a quanto preso in considerazione dalla sentenza e che aveva dovuto ricorrere a prestiti.
3. DOMANDE DELLE PARTI
Il ricorrente con l'atto introduttivo ha chiesto di ridurre il contributo al mantenimento dei figli e alla minor CP_3 CP_4
somma complessiva di € 600 (€ 300 ciascuno), con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2023 e di elidere il contributo al mantenimento della LI . CP_2
Con la successiva memoria ex art. 473 bis 17 n. 1 c.p.c.,
modificando le domande, ha chiesto l'elisione del contributo anche per la LI , o in subordine la riduzione ad € 100 mensili, e la CP_3
riduzione del contributo al mantenimento del figlio ad € 100 CP_4
mensili.
Con successiva istanza urgente depositata il 17.4.2024 ha chiesto la modifica dei provvedimenti provvisori – che avevano rideterminato l'obbligo complessivo per il mantenimento ordinario in € 750 (€ 200 per ciascuna LI ed € 350 per il figlio ) -, CP_4
riducendo ad € 100 il contributo al mantenimento di e ad € 200 CP_3
quello per . CP_4
Infine, in sede di precisazione delle conclusioni, ha svolto le domande riportate in epigrafe.
La resistente ed i terzi intervenuti con le comparse di costituzione hanno chiesto l'aumento del contributo per ed ad € CP_4 CP_3
7 8
700 ciascuno oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo del Tribunale di ON e per ad € 800 oltre al 50% CP_2
delle spese straordinarie, comprensive della retta universitaria e dei libri.
In sede di precisazione delle conclusioni hanno chiesto in principalità il rigetto delle domande di modifica e in via riconvenzionale un contributo di € 400 per ciascun figlio, oltre al 50%
delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di
ON, o, in via subordinata, l'importo ulteriore di € 200 a titolo di spese straordinarie forfetizzate.
4. DIRITTO
Ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c. – Modificabilità dei provvedimenti “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti
possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione
la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi
economici.”.
Riguardo gli obblighi di mantenimento dei figli maggiorenni,
l'art. 337 septies primo comma prima parte c.c. stabilisce che “Il
giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni
non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico.”
Circa i presupposti per il riconoscimento del diritto, la
Suprema Corte ha statuito che “In tema di mantenimento del figlio
maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle
condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente,
vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile
impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con
pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio
è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o
8 9
universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare
il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del
principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a
suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il
mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (così
Cass. n. 26875 del 20/09/2023);
E' stato altresì affermato che “In materia di mantenimento del figlio
maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione
del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e
della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono
integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di
proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata
dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri
presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e
tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una
occupazione nel mercato del lavoro” (così Cass. n. 38366 del 03/12/2021);
5. PROVVEDIMENTI IN CORSO DI CAUSA
All'esito della prima udienza, con ordinanza riservata 17.2.2024 la
Presidente delegata ha provveduto nel seguente senso:
“letti il ricorso introduttivo, la memoria di costituzione e le successive
ulteriori difese, ex art. 473 bis 17 c.p.c.;
esaminati i documenti prodotti e le istanze istruttorie formulate;
sentiti i genitori ed esperito infruttuosamente il tentativo di
conciliazione;
ritenuto che vadano pronunciati provvedimenti temporanei ed urgenti;
rilevato che il ricorrente ha documentato che, successivamente al
deposito del ricorso, è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo, in
9 10
quanto per ragioni di salute non è più in grado di svolgere l'attività di pilota
di Canadair (si vedano docc. 36 e 38 di parte ricorrente), ha percepito il
trattamento di fine rapporto pari ad € 33.000,00 (che ha bonificato alla
seconda moglie convivente) e ha allegato che il suo trattamento pensionistico
(d'invalidità) ammonterà – probabilmente - ad € 800 mensili;
rilevato che dalle dichiarazioni dei redditi (2022, 2021, 2020) prodotte
dalla resistente risulta un apprezzabile progressivo miglioramento rispetto
alla situazione reddituale considerata in sede di divorzio (€ 2.400 al mese):
nel 2022 reddito complessivo lordo di € 52.588 con un'imposta netta di €
10.437 (e quindi € 3512 calcolato su dodici mensilità), nel 2021 reddito
complessivo lordo di € 46.292 con un'imposta netta di € 11.202 e nel 2020
un reddito complessivo netto di € 44.345 con un'imposta netta di € 10.953;
constano inoltre dall'esame del suo estratto conto considerevoli importi
bonificati dai genitori, evidenziati nelle difese del ricorrente;
ritenuto che il padre risulta aver percepito dal 2020 al 2022 redditi da
lavoro analoghi a quelli presi in considerazione nella sentenza di divorzio e
nel 2023 un po' inferiori, sebbene sia necessario verificare con il modello
C.U.;
rilevato che i tre figli hanno avuto esperienze lavorative, ma sono ancora
studenti: ora venticinquenne, ha allegato di essere iscritta ad un CP_3
corso di marketing a Milano, che completerà il prossimo mese di giugno, e
che intanto svolge un lavoro part time a chiamata;
la gemella , dopo CP_2
un'esperienza lavorativa nell'esercito in ferma prefissata da dicembre 2021 a
ottobre 2022 ha rinunciato a tale opportunità perché non convinta di
intraprendere la carriera militare, ora è iscritta alla facoltà di biologia a
Ferrara e, nel frattempo, lavora a chiamata come istruttrice di arrampicata,
riferendo di percepire circa 250/300 euro al mese nei soli mesi in cui lavora;
diciottenne, frequenta il quarto anno di un istituto professionale, e CP_4
10 11
contemporaneamente ha svolto qualche lavoro con contratti intermittenti e
come tirocinante;
ritenuto che la situazione è in evoluzione, posto che allo stato non è noto
l'ammontare del trattamento di pensione d'invalidità del ricorrente, né se lo
stesso stia percependo altre indennità (es. NASPI); a ciò si aggiunga che
l'invalidità specifica non esclude che egli sia in grado di prestare altre
attività lavorative;
inoltre, la LI entro l'estate dovrebbe terminare CP_3
gli studi;
ritenuto che è necessario inoltre approfondire i reali redditi dei ragazzi,
posto che le loro certificazioni uniche sono state prodotte tardivamente, dopo
l'udienza di comparizione, e gli stessi non hanno prodotto gli estratti conto
degli ultimi tre anni, pur avendo dichiarato di disporre di conti personali;
ritenuto che, in attesa di verificare l'evolversi della situazione e svolgere
gli approfondimenti necessari, in ragione delle sopravvenienze sopra esposte
(licenziamento del padre, apprezzabile aumento del reddito della madre,
svolgimento di attività lavorativa, sebbene non a tempo pieno, da parte dei
figli, quanto all'aumento della rata del mutuo, è sopravvenienza che ha
interessato entrambi i coniugi), gli obblighi di contribuzione al
mantenimento ordinario vanno provvisoriamente rideterminati in € 200
ciascuna per e e in € 350 per CP_3 CP_2 CP_4
valutate l'ammissibilità e la rilevanza dei mezzi di prova orale indicati
dal ricorrente e ritenuto che gli stessi riguardino circostanze irrilevanti in
quanto relative a fatti antecedenti alla sentenza di divorzio (capp. 1-2) o non
specificamente contestate (docc. 3-4-5-6-7);
ritenuto che, parimenti, è irrilevante ordinare l'esibizione della polizza
assicurativa, non essendoci alcun indizio dal quale desumere che il
ricorrente sia titolare di una polizza diversa da quella per le spese mediche
prodotta come doc. 30;
11 12
per questi motivi
visto ed applicato l'art. 473 bis 22 e 23 c.p.c. pronuncia i seguenti
provvedimenti temporanei ed urgenti:
- A parziale e provvisoria modifica delle condizioni di divorzio, dispone
che il sig. con decorrenza dal mese di marzo 2024 Parte_1
contribuisca al mantenimento delle figlie ed e del figlio CP_2 CP_3
corrispondendo mensilmente, entro il 5° giorno di ciascun mese, CP_4
l'importo complessivo di € 750 (€ 200 per ciascuna LI ed € 350 per il
figlio , rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il 50% CP_4
delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di ON.
Respinge le istanze istruttoria presentate da entrambe le parti.
Ordina ai figli intervenuti in giudizio di depositare gli estratti conto
relativi ai rapporti bancari (o postali) intestati relativi agli ultimi tre anni;
Ordina a tutte le parti di depositare entro l'11.11.2024 le certificazioni
uniche/dichiarazioni dei redditi relative all'anno 2023, anche relative a
persone conviventi;
INCARICA la cancelleria di:
- chiedere all'INPS di inviare l'estratto conto contributivo fino alla
prossima mensilità di ottobre 2024 dei sigg.:
1. nato a [...] il [...] residente a [...]di Parte_1
Papa (RM) in via Frascati, 165 C.F. C.F._1
2. nata a [...] il [...] e residente in [...]
ON, via Nino Bixio, 15, C.F. C.F._3
3. nata a [...] il [...] e residente in [...]
ON, via Nino Bixio, 15, C.F. C.F._4
4. nato a [...] il [...] e residente in [...]
ON, via Nino Bixio, 15, C.F. ; C.F._5
12 13
Assegna termine alle parti per il deposito e all'INPS per la trasmissione
fino al 11.11.2024.
Predispone il seguente CALENDARIO del processo, modificabile solo in
caso di sopravvenienze o impedimenti:
- udienza del 28.11.2024 h. 12.00 per esame dei documenti di cui è stata
disposta l'acquisizione
- udienza del 13.2.2025 h.
9.30 per la rimessione della causa al Collegio,
con termine fino a sessanta giorni prima per il deposito di note scritte di
precisazione delle conclusioni, fino a trenta giorni prima per il deposito di
comparse conclusionali e fino a trenta giorni prima per il deposito di
memorie di replica.”
A seguito dell'istanza urgente di modifica dei provvedimenti provvisori, con allegazione di sopravvenienze, con ordinanza riservata 23.6.2025 si provvedeva nel seguente senso:
“letti gli atti e i documenti di causa;
rilevato che gli estratti conto dei figli dimessi e la produzione dei cedolini
INPS che documentano l'importo della pensione d'inabilità del padre
inducono a rideterminare gli importi degli assegni per i figli maggiorenni;
ritenuto che, nella rideterminazione va tenuto conto anche dell'importo
ricevuto dal padre a titolo di TFR e di quanto lo stesso percepisce
frequentemente dalla propria famiglia di origine, nonché dell'assenza di
prova di una piena incapacità lavorativa in relazione ad attività diverse
dall'ultima espletata (le allegazioni contenute in comparsa di costituzione
della resistente sulle precedenti attività lavorative dell'ex marito non sono
state contestate);
ritenuto, in particolare, che , che ha 25 anni e mezzo, negli ultimi CP_2
due anni risulta aver avuto redditi costanti (prima nell'esercito e poi come
istruttrice di arrampicata) fino alla notifica del ricorso superiori alla media
13 14
di € 1000 al mese e solo successivamente si sono ridotti ad € 300 al mese
circa, come dichiarato dalla stessa in udienza;
contemporaneamente, lo
scorso dicembre, si è immatricolata all'Università di Ferrara al corso di
laurea in biologia (allegato 34 alla costituzione dei terzi intervenuti);
ritenuto che, tenuto conto dell'età e delle pregresse esperienze lavorative,
le va riconosciuto il diritto di contribuzione a carico del padre della sola
metà delle spese straordinarie mediche e di studio indicate nel Protocollo del
Tribunale di ON;
ritenuto che, pure di 25 anni e mezzo, sta completando gli studi e CP_3
non consta aver avuto entrate regolari e sufficienti al suo integrale
mantenimento ordinario, che potranno essere eventualmente verificate con
l'esibizione degli estratti conto contributivi ordinata con l'ordinanza
17.2.2024; solo in ragione dell'attuale comprovata riduzione dei redditi del
padre e al fine di consentirle di completare gli studi, il contributo va
rideterminato in € 100 mensili, oltre al 50% delle spese mediche e di studio
indicate nel Protocollo del Tribunale di ON;
ritenuto che è nato il [...], e quindi ha 19 anni, non ha CP_4
ancora completato gli studi superiori, ma ha avuto alcune temporanee
esperienze lavorative;
solo in ragione dell'attuale comprovata riduzione dei
redditi del padre e al fine di consentirgli di completare la propria
formazione, il contributo va rideterminato in € 200 mensili, oltre al 50%
delle spese mediche e di studio indicate nel Protocollo del Tribunale di
ON;
P.Q.M.
A modifica dei provvedimenti provvisori dispone che il sig. Parte_1
on decorrenza dall'istanza di modifica del 17.4.2024 contribuisca al
[...]
mantenimento dei figli e del figlio corrispondendo CP_3 CP_4
mensilmente, entro il 5° giorno di ciascun mese, l'importo complessivo di €
14 15
300 (€ 200 per ed € 100 per [con successivo CP_4 CP_2
provvedimento corretto in ]), rivalutabile annualmente secondo gli CP_3
indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del
Tribunale di ON per e delle sole spese mediche e di istruzione CP_4
indicate dal Protocollo del Tribunale di ON per ed CP_2 CP_3
Conferma l'udienza del 28.11.2024 h. 12.00.”
6. DIRITTO AL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO A
FAVORE DEI FIGLI Parte_2
Va innanzitutto evidenziato che attualmente le gemelle ed CP_2
hanno ventisei anni, mentre ha diciannove anni e CP_3 CP_4
mezzo.
Pertanto, seguendo gli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, per le figlie maggiori, per il principio dell'autoresponsabilità, deve essere valutato con particolare rigore se la mancata collocazione lavorativa stabile sia giustificata.
Diversamente, per , che ha 19 anni mezzo, la valutazione CP_4
potrà essere meno rigorosa.
All'esito dell'istruttoria documentale è stato dimostrato che sono sopravvenute le seguenti sopravvenienze relativamente alla situazione economica del padre: a) licenziamento per inabilità
lavorativa sopravvenuta quale pilota di Canadair, essendo stata accertata sindrome disesecutiva post traumatica con deficit mnesici-
disturbo dell'umore NAS - con tratti di disturbo esplosivo intermittente - OSAS di grado moderato/severo (docc. 14 e 36 di parte ricorrente); b) conseguente riduzione del reddito, essendo stato documentato solo un trattamento pensionistico di € 906 mensili (doc.
74 di parte ricorrente); c) nascita della LI il 23.7.2019, Per_1
pochi giorni dopo la pubblicazione della sentenza definitiva di
15 16
divorzio; d) avvenuto inserimento nel mondo del lavoro di tutti i figli.
Non è stato invece dimostrato che la moglie del ricorrente,
convivente, sia a suo carico, come allegato a pag. 10 del ricorso, posto che è stato viceversa documentato che la stessa negli ultimi anni ha svolto l'attività di insegnante, seppur con rapporti a tempo determinato, che tuttavia sono stati rinnovati.
Quanto all'aumento della rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa in comproprietà con l'attuale moglie, ha riguardato entrambi gli ex coniugi ed in ogni caso il ricorrente, tramite la seconda moglie alla quale ha fornito la provvista, ha parzialmente estinto in via anticipata il debito, dimezzandolo, cosicché deve presumersi che anche la rata sia proporzionalmente diminuita.
Ciò premesso, va rilevato, quanto alla LI , che è pacifico CP_2
che la stessa da gennaio 2022 a settembre 2022 è stata dipendente dell'esercito, con una retribuzione di € 1200 circa, oltre vitto e alloggio, dimessasi, dall'ottobre 2022 è stata assunta con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di tre anni alle dipendenze della società LDR s.r.l. (doc. 35 di parte resistente) ma nel settembre 2023 si dimetteva;
solo per i primi nove mesi del 2023
risulta un reddito di € 12.847,00 (si veda l'estratto conto contributivo trasmesso dall'INPS il 4.11.2024). La ragazza è altresì istruttrice di arrampicata sportiva e dai suoi estratti conto risultano rimesse varie per le lezioni dalla stessa tenuti. Successivamente al deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento, nel dicembre 2023, a quasi 25 anni e dopo due esperienze lavorative, si è immatricolata al primo anno del corso universitario di scienze biologiche dell'università di Ferrara (doc. 34 di parte resistente).
16 17
, sentita alla prima udienza del 30.1.2024, ha dichiarato: CP_3
“frequento un corso di “Wine Marketing” a Milano che terminerà a giugno,
nel frattempo svolgo un'attività a chiamata come cameriera in un ristorante
di ON il venerdì sera e il sabato sera, quando mi chiamano, utilizzo il
compenso per sostenere la spesa del corso. Dopo il corso mi piacerebbe
lavorare nel settore del marketing del vino per il quale mi sto formando.
Spero che ci siano delle buone prospettive. Guadagno sui 200 euro al mese di
media con il lavoretto da cameriera. In gennaio ho lavorato solo due giorni.”
In realtà, alla successiva udienza del 29.11.2024 la madre ha dichiarato che il corso sarebbe terminato nel dicembre 2024, salvo poi negli scritti conclusionali, modificare ulteriormente le allegazioni sostenendo che la fine del corso è prevista nel giugno 2025. Dagli
estratti conto, peraltro prodotti solo a seguito di ordine di esibizione,
risultano frequenti rimesse da titolari di conto in comune, dalle quali va desunta l'esistenza di almeno un ulteriore conto cointestato i cui estratti-conto non sono stati mai prodotti.
ha avuto esperienze lavorative temporanee;
dal suo CP_4
estratto conto contributivo inviato dall'INPS il 4.11.2024 risultano i seguenti rapporti lavorativi, evidentemente a tempo parziale:
dall'01/01/2023 al 31/12/2023 Lavoro dipendente sett. 37 11,000
3.885,00 DITTA IN ER;
dall'01/01/2024 al
31/08/2024 Lavoro dipendente sett. 33 7,000 2.824,00 DITTA
IN ER, dal 10/06/2024 al 31/08/2024 Lavoro
dipendente sett. 12 12,000 5.032,00 ARCESE TRASPORTI S.P.A.
Deve essere sottolineato che né i figli né la resistente hanno fin dalla costituzione depositato tutti i documenti indicati nel decreto di fissazione dell'udienza (estratti conto completi dei figli, dichiarazioni dei redditi e modelli C.U. degli stessi), essendo stato necessario un
17 18
ulteriore ordine di esibizione anche all'INPS per accertare le posizioni contributive. Tale condotta deve essere necessariamente valutata a loro sfavore ai sensi dell'art. 473 bis 18 c.p.c.
Ciò premesso, considerata l'età e i redditi dei ragazzi, il peggioramento della situazione economica del padre, i cui redditi certi sono diminuiti ad € 906 al mese, il venir meno della sua capacità
lavorativa specifica, gli obblighi anche nei confronti della LI
minore reputa il Collegio che, quanto ai figli ed Per_1 CP_4
vadano confermati i contributi al mantenimento ordinario CP_3
stabiliti nei provvedimenti provvisori di cui all'ordinanza 23.6.2024,
come richiesto dal ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni. Tuttavia, posto che deve ritenersi che sia giunta CP_3
oramai al termine dei suoi studi professionalizzanti e che le spese dell'ultimo corso che ha seguito non sono state in alcun modo documentate, va confermato che le spese per gli studi universitari che eventualmente la ragazza volesse intraprendere siano sostenute per metà dal padre, solo se concordate tra i genitori. La modifica va fatta decorrere dal 17.4.2024, ossia dalla data dell'istanza urgente di modifica sulla base di sopravvenienze, e non dalla domanda introduttiva con la quale era chiesta una riduzione ad € 600 del contributo per entrambi i figli.
Per , invece, l'importo fisso di € 200 mensili va integrato CP_4
con la contribuzione nella percentuale del 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo attualmente in vigore, siglato in data 13.12.2024.
Quanto a , benché la stessa abbia iniziato gli studi CP_2
universitari, osta al riconoscimento dell'obbligo contributivo da parte del padre la circostanza che tali studi siano iniziati dopo il deposito
18 19
del ricorso, all'età di quasi 25 anni e, soprattutto, dopo due esperienze lavorative durate complessivamente, senza soluzione di continuità, da gennaio 2022 a settembre 2023, per più di un anno e mezzo, cessate entrambe per dimissioni, con redditi che, sebbene non elevati, comunque garantivano l'autosufficienza economica. A ciò si aggiunga che la ragazza è istruttrice di arrampicata sportiva e può
trarre redditi anche da tale attività, come risulta dagli estratti conto prodotti. Non è rilevante che il padre abbia manifestato comprensione nei confronti della ragazza con i messaggi in occasione delle prime dimissioni (doc. 27 di parte resistente), posto che si riferiscono al primo impiego nell'esercito e si collocano in epoca
(settembre 2022) nella quale non erano ancora conclamate le problematiche che successivamente hanno determinato la perdita del lavoro da parte del medesimo.
Gli obblighi del padre di mantenimento della LI vanno CP_2
pertanto revocati con decorrenza dalla domanda, non essendo consentito far retroagire gli effetti della sentenza a data antecedente come richiesto dal ricorrente, tanto più che pende altro giudizio sugli arretrati non corrisposti e sulla validità dell'accordo intervenuto tra i genitori per la sospensione. Al riguardo, la Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio secondo cui in materia di revisione dell'assegno di mantenimento per i figli, il diritto di un coniuge a percepirlo ed il corrispondente obbligo dell'altro a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti in sede di separazione o di divorzio,
conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui, di fatto, sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che la decisione
19 20
giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell'accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della domanda di modificazione (così Cass. 16173/2015; Cass. n.
3922/2012; Cass. 11913/2009; Cass., n. 28/2008; Cass., n. 19722/2008;
Cass., n. 22941/2006; Cass., n. 6975/2005; Cass., n. 8235/2000).
Anche Cass. 4224/2021 ha chiarito che «la decisione del giudice
relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il
mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente
dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status"
genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non
intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il
momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la
soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione
sempre dalla data della domanda di modificazione».
7. SPESE di LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente e sono liquidate secondo i parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014,
aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto dell'attività
svolta (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), delle questioni di media difficoltà trattate e del valore della controversia,
determinato ai sensi dell'art. 13 c.p.c. (somme dovute per due anni, e quindi € 32.400).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di ON, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) Dispone che il sig. con decorrenza dal 17.4.2024 Parte_1
contribuisca al mantenimento dei figli e del figlio CP_3
corrispondendo mensilmente, entro il 5° giorno di CP_4
20 21
ciascun mese, l'importo complessivo di € 300 (€ 200 per ed € 100 per ), rivalutabile annualmente CP_4 CP_3
secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di ON stilato il
13.12.2024 per e delle sole spese mediche e di CP_4
istruzione indicate dal Protocollo del Tribunale di ON
precedente a quello del 13.12.2024;
2) Revoca l'obbligo di mantenimento ordinario e straordinario della LI con decorrenza dalla domanda;
CP_2
3) Condanna la resistente e i terzi intervenuti in solido alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 7616 per compensi, oltre IVA, CPNA e spese generali.
ON, 25/03/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
21