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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/05/2025, n. 2270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2270 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 21/05/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15722/2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in Vico Pace n. 5 81030 SAt'Arpino (CE) unitamente all'Avv. SPANO' RODOLFO, dal quale è rappresentato e difeso, come in atti RICORRENTE E
P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Via Caduti di Nassiriya Victoria Park 81055 SAta Maria Capua Vetere (CE) unitamente all'Avv. MARTUCCI ANDREA MARIO, dal quale è rappresentata e difesa, come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: mansione e jus variandi;
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/12/2023 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso prestare la propria attività lavorativa in maniera continuativa ed in condizione di subordinazione alle dipendenze della società resistente, ha dedotto quanto segue:
- Di aver lavorato alle dipendenze della dal Controparte_2
17.03.2016 al 30.06.2022, con inquadramento nel livello D di cui al CCNL per i 1 dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e servizi Fiduciari, svolgendo le mansioni di vigilante;
- Di aver svolto, per l'intero periodo di cui sopra, la propria prestazione lavorativa secondo la seguente turnazione: dalle 6,00 alle 14,00, dalle 14,00 alle 22,00 e, infine, dalle 22,00 alle 6,00 e, successivamente, di essere stato esonerato dai turni di notte a seguito di visite mediche effettuate in data 16.06.2020 e 07.09.2020;
- Di essere stato assunto, a seguito di subentro al gruppo societario CP_2 dall in data 1.07.2022 con contratto di lavoro a Controparte_1 tempo pieno e indeterminato, mantenendo la medesima qualifica, livello di inquadramento, mansione e turnazione applicata dalla precedente azienda;
- Di essere stato trasferito, a partire dal 11.01.2023, in via del tutto arbitraria, senza alcun preavviso né giustificazione, in una postazione diversa da quella originariamente a lui destinata, con conseguente mutamento delle mansioni e della turnazione: apertura, su richiesta dei colleghi, degli spogliatoi, effettuare controlli in entrata e in uscita degli operai che hanno accesso nello stabilimento dalle 10,30 alle 18,30;
- Di non disporre di alcun intervallo per la pausa pranzo. Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “in via principale accertare e dichiarare A) che dal 17/03/2016 fino al 30/06/2022 il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della presso Controparte_2 la sede operativa sita in Carinaro (CE) alla via Strada Statale Appia, 7 bis, dapprima con contratto a tempo determinato, trasformato successivamente in contratto a tempo indeterminato ed inquadrato con la qualifica di operaio, livello D del CCNL per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari e con la seguente turnazione: dalle ore 6,00 alle ore 14.00; dalle ore 14,00 alle ore 22,00 e dalle ore 22,00 alle ore 6,00 da cui il veniva Pt_1 esonerato a seguito di visita medica espletata il 07/09/2020; B) che dal 1° luglio 2022 la ovvero la società resistente ha confermato la Controparte_1 qualifica, il livello di inquadramento, la mansione nonchè la seguente turnazione applicata dalla precedente azienda ovvero dalle ore 6,00 alle ore 14.00 e CP_2 dalle ore 14,00 alle ore 22,00 ad eccezione della turnazione che andava dalle ore 22,00 alle ore 6,00, da cui il veniva esonerato a seguito di visita medica Pt_1 espletata il 07/09/2020; C) che la turnazione dalle ore 6,00 alle ore 14.00 e dalle ore 14,00 alle ore 22,00 è stata osservata dal lavoratore fino al 19.12.2022, essendo stato collocato in malattia per motivi di salute legati a complicazioni polmonari e cardiache;
D) che, al suo rientro, avvenuto il giorno 11.01.2023, il ricorrente di fatto ed in via del tutto arbitraria, senza alcun preavviso, né giustificazione alcuna, è stato trasferito in una postazione diversa da quella originariamente a lui destinata fino al 19.12.2022, ovvero non più presso la portineria 1 c.d. centrale, bensì presso la portineria 2 (considerata di secondo ordine) con conseguente mutamento delle mansioni rispetto a quelle precedentemente svolte;
E) che attualmente la mansione del consiste nell'aprire, su richiesta dei colleghi, gli spogliatoi e di Pt_1
2 effettuare attività di controllo in entrata e in uscita degli operai che hanno accesso nello stabilimento dove espleta il servizio, per ben 8 ore di fila senza mai spostarsi;
F) che il dalla data del 11.01.2023 osserva, su disposizioni aziendali, il Pt_1 seguente nuovo orario di lavoro dalle ore 10,30 alle ore 18,30, nonostante abbia formalmente richiesto per iscritto, di avere la turnazione dalle ore 15,30 alle ore 23,30, in virtù del fatto che periodicamente deve sottoporsi alle necessarie visite specialistiche e accertamenti diagnostici per la malattia di cui è affetto;
G) condannare la società resistente, in persona del suo legale rapp.te pt, al ripristino della postazione di lavoro originariamente occupata dal con lo Pt_1 svolgimento delle mansioni originarie, nonché lo stesso orario di lavoro ovvero dalle ore 6,00 alle ore 14.00 e dalle ore 14,00 alle ore 22,00; H) condannare la società resistente, in persona del suo legale rapp.te pt, al risarcimento dei danni in favore del ricorrente della somma di €.5.000,00 o della diversa somma che riterrà il Tribunale dovuta, anche previa nomina di CTU medico legale di cui si fa espressa richiesta, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, morale e biologico subiti per le ragioni innanzi esposte, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
I) condannare la società resistente, in persona del suo legale rapp.te pt, al pagamento delle spese e competenze professionali di avvocato, oltre al rimborso del contributo unificato, oltre al rimborso forfettario, Iva e C.P.A. come per legge, oltre spese di CTU, con distrazione”. Ritualmente citata in giudizio, si costituiva la società resistente che chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese. Esperito il tentativo di conciliazione, istruita documentalmente la causa, la stessa veniva discussa e decisa mediante il deposito delle note di trattazione scritta e la loro lettura, ex art. 127 ter c.p.c.
***
Il ricorso è infondato e non può essere accolto. Il thema decidendum del presente giudizio verte sull'accertamento dell'illegittimità del trasferimento del lavoratore nonché dell'affidamento dello stesso a mansioni inferiori rispetto a quelle di inquadramento. Tanto premesso si ritiene necessario procedere ad un inquadramento delle questioni di diritto inerenti al giudizio. L'art. 2103 c.c. sulla disciplina delle mansioni e sul divieto di declassamento va interpretato alla stregua del bilanciamento del diritto del datore di lavoro a perseguire un'organizzazione aziendale produttiva ed efficiente e quello del lavoratore al mantenimento del posto, con la conseguenza che, nei casi di sopravvenute e legittime scelte imprenditoriali, comportanti, tra l'altro, interventi di ristrutturazione aziendale, l'adibizione del lavoratore a mansioni diverse, anche inferiori, a quelle precedentemente svolte senza modifica del livello retributivo, non si pone in contrasto con il dettato del codice civile. (Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 29626 del 14 novembre 2019).
3 Ed invero ai sensi dell'art. 2103 c.c. come modificato dal D. Lgs. 81/2015 (c.d. Jobs Act), “il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”. Tale disposizione al fine di garantire una flessibilità interna all'impresa nella gestione della forza lavoro consente al datore di lavoro di assegnare il proprio dipendente a tutte le mansioni, anche diverse dalle ultime effettivamente svolte, purché rientranti nello stesso livello di inquadramento e/o categoria legale. A seguito della novella legislativa, il controllo di legittimità sulla mobilità orizzontale va condotto assumendo come parametro non più il contenuto delle mansioni svolte in precedenza dal dipendente bensì solamente le astratte previsioni del sistema di classificazione adottato dal contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro. Inoltre, uniforme giurisprudenza di legittimità si è altresì espressa affermando che:
“Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 1575 del 2010), non vi è alcun obbligo per il datore di lavoro di tener ferme le mansioni di assunzione, ma in caso spostamento ad altre mansioni, vi è obbligo di adibire il dipendente a mansioni equivalenti. Quindi, quali che siano le ragioni della modifica delle mansioni (tanto nel caso in cui le mansioni originarie siano assegnate ad altro dipendente, che nel caso in cui le stesse si siano esaurite), lo spostamento del lavoratore ad altre mansioni deve attenersi alla regola della equivalenza. Ai fini della verifica del legittimo esercizio dello “ius variandi” da parte del datore di lavoro deve essere valutata dal giudice di merito – con giudizio di fatto incensurabile in cassazione ove adeguatamente motivato – la omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, sotto il profilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto ed alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente nella pregressa fase del rapporto e nella precedente attività svolta (Cass. n. 425 del 2006)” (Corte di Cassazione sentenza n. 17087 del 8 ottobre 2012).
Inoltre, con particolare riferimento al presunto trasferimento paventato dal lavoratore, la Suprema Corte si esprimeva affermando che: “[…]secondo i principi invalsi nella giurisprudenza di legittimità con riferimento ai contratti a tempo pieno, la collocazione ed il successivo spostamento del personale nei vari reparti dell'azienda è un momento essenziale del potere autorganizzativo del datore di lavoro, di per sé sottratto ai limiti dei trasferimenti e, quindi, non sindacabile in mancanza di specifici elementi che evidenzino una discriminazione o una mera vessazione del prestatore di lavoro; nello specifico, l'assegnazione ad un diverso reparto era stata motivata non dall'avvenuto trasferimento del macchinario al sito Parte_2 produttivo in (OMISSIS), ma nella prospettiva di detto trasferimento (che sarebbe stato effettivamente attuato dopo sei mesi); nell'ottica descritta il sindacato posto in essere dai giudici del gravame andava ad incidere sulle scelte organizzative,
4 informate ad oggettive esigenze aziendali, riservate al datore di lavoro e tutelate anche dalla norma fondamentale;” ed ancora “mentre il lavoratore ha diritto al mantenimento del posto di lavoro, salvo che ricorrano determinati inderogabili presupposti, quello di variare mansioni ed orario del lavoratore è un diritto del datore di lavoro al quale il lavoratore può solo opporre l'inesistenza delle ragioni addotte o l'abuso del diritto; da tanto discende che la parte datoriale deve provare esclusivamente l'effettività delle ragioni addotte, mentre il lavoratore è tenuto a dimostrare l'abuso del diritto o la violazione dei principi di correttezza e buona fede;” (Cassazione civile sez. lav., 03/11/2021, (ud. 27/05/2021, dep. 03/11/2021), n.31349).
Tanto assodato in termini di inquadramento generale in diritto dell'esercizio del potere datoriale alla libera organizzazione interna del lavoro svolto dai dipendenti, è altresì da rilevare che la nozione di trasferimento così come assodata da consolidata giurisprudenza presuppone quanto meno lo spostamento del lavoratore ad una differente unità produttiva. Una mera mobilitazione o riorganizzazione della postazione fisica di lavoro all'interno della medesima unità produttiva non può ipso facto dare luogo ad un trasferimento stante l'identità tra la situazione precedente e quella successiva nello svolgimento delle attività lavorative in termini di ingerenza all'interno del processo produttivo. Sul punto si ritiene di dover dare seguito al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, espressi in giudizio di legittimità inerente al più ampio ambito di analisi circa l'impugnativa di licenziamento irrogato per giustificato motivo oggettivo (Cass. sez. Lavoro sentenza n. 15211 depositata il 22 luglio 2016), secondo la quale: “per unità produttiva deve intendersi non ogni sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto dell'impresa, ma soltanto la più consistente e vasta entità aziendale che eventualmente articolata in organismi minori, anche non ubicati tutti nel territorio del medesimo comune, si caratterizzi per condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica e amministrativa tali che in essa si esaurisca per intero il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale. Ne consegue che deve escludersi la configurabilità di un'unità produttiva in relazione alle articolazioni aziendali che, sebbene dotate di una certa autonomia amministrativa, siano destinate a scopi interamente strumentali
o a funzioni ausiliarie sia rispetto ai generali fini dell'impresa, sia rispetto ad una frazione dell'attività produttiva della stessa (v. in tal senso Cass. sez. lav. n. 19837 del 4/10/2004 e Cass. sez. lav. n. 19614 del 26/9/2011)”.
Dagli atti di causa, così come allegato anche da parte ricorrente, il lavoratore non è stato soggetto ad una mutazione del luogo di lavoro, intesta come integrante un trasferimento verso una diversa ed autonoma unità produttiva;
al contrario è stato semplicemente spostato, all'interno dello stesso stabilimento dalla portineria n. 1 alla postazione della portineria n.2.
Si osserva, inoltre che per le guardie giurate, il contratto individuale di lavoro può prevedere la sede lavorativa specifica, ma può anche prevedere in via generica l'assegnazione ad un ambito territoriale, con la precisazione che l'assegnazione specifica viene di volta in volta effettuata dalla parte datoriale, in base alle esigenze 5 di servizio, presso un determinato cantiere in appalto, che non è un'unità produttiva. Risulta agli atti, peraltro, che dalla lettera di assunzione proposta dalla società convenuta, risulta “LUOGO DI LAVORO: La sua attività lavorativa verrà espletata a Caserta e provincia” (cfr. produzione parte ricorrente). Per tale ragione, in continuità con i principi di diritto esposti, la domanda circa l'avvenuto illegittimo trasferimento del ricorrente deve essere rigettata.
Con riferimento alla successiva doglianza di parte istante circa l'avvenuto demansionamento dello stesso si osserva, in primo luogo, che parte ricorrente non ha allegato le mansioni concretamente svolte presso c.d. la portineria 1, per poi limitarsi, sinteticamente, a descrivere le mansioni svolte presso la portineria 2 (effettuare attività di controllo in entrata e in uscita dei colleghi, aprire, su richiesta gli spogliatoi). Dunque, in assenza di una descrizione precisa delle mansioni svolte in precedenza e delle mansioni svolte successivamente al 11.1.2023, è ontologicamente impossibile provare il paventato demansionamento, non essendo stato articolato alcun capo di prova sul punto. L'assenza totale di allegazioni non può che ripercuotersi sulla carenza probatoria dei fatti costitutivi e al rigetto della domanda di demansionamento. Si osserva, inoltre, che le mansioni quali effettuare attività di controllo in entrata e in uscita dei colleghi, e aprire, su richiesta gli spogliatoi ai colleghi, possono essere sussunte nella declaratoria contrattuale di inquadramento, quali tipiche mansioni di vigilante. In tema di riparto dell'onere probatorio, infatti, la Corte di Legittimità (cfr. Sez. L, Sentenza n. 4766 del 06/03/2006) afferma che allorquando da parte di un lavoratore sia allegata una dequalificazione o venga dedotto un demansionamento riconducibili ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 cod. civ. è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto di qualsiasi dequalificazione o demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'una o l'altro siano stati giustificati dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari o, comunque, in base al principio generale risultante dall'art. 1218 cod. civ., da un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Tuttavia, è desunto dalle medesime allegazioni che quanto riferito a proposito della modifica delle mansioni, in termini di demansionamento, è pur tuttavia sorretto da allegazioni di stessa parte istante che rimarcano l'appartenenza al medesimo inquadramento di assunzione. In breve, il datore di lavoro pur non contestando la materiale ricorsività e semplicità di quanto svolto nella portineria 2 di destinazione a seguito della riorganizzazione delle postazioni, non per tale ragione alla luce di quanto allegato in ricorso da stessa parte ricorrente, risulta inadempiente circa l'onere probatorio di assegnazione a mansioni inferiori. Nell'atto di costituzione di parte convenuta infatti si prende posizione sul punto riferendo che “ Controparte_1
al fine di agevolare il ricorrente, gravato dal suo stato di salute,
[...]
6 nonché ridurre i disservizi presenti nella portineria n. 1, variava la postazione del medesimo lavoratore presso la portineria n. 2, collocazione sicuramente meno impegnativa rispetto alla portineria n. 1 come dal medesimo ricorrente affermato in ricorso, garantendo le stesse mansioni, livello e retribuzione, viepiù fornendo al lavoratore una turnazione più comoda ovvero dalle ore 10,30 alle ore 18,30. Deve rilevarsi che il lavoro svolto dal sig. nella portineria n. 2, è un lavoro Pt_1 discontinuo e di semplice attesa e, pertanto, nel corso delle ore di lavoro, il medesimo ricorrente può, contrariamente da quanto argomentato nel ricorso introduttivo, agevolmente consumare un pasto e soddisfare i suoi bisogni fisiologici”. La medesima circostanza è concorde con quanto da parte ricorrente riferito in ricorso ove si definisce la nuova attività in concreto svolta come “si limita ad aprire, su richiesta dei colleghi, gli spogliatoi e ad effettuare attività di controllo in entrata e in uscita degli operai che hanno accesso nello stabilimento dove espleta il servizio, per ben 8 ore di fila senza mai spostarsi”. Alla luce di ciò, la declaratoria del contratto collettivo di riferimento da entrambe le parti dedotto e non oggetto di contestazione all'inquadramento D di assunzione riferisce che: “Appartengono a questo livello i lavoratori, adibiti ad operazioni di media complessità, anche l'utilizzo di mezzi informatici per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite;
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
1) Addetto all'attività per la custodia, la sorveglianza e la fruizione di siti ed immobili;
2) Addetto all'attività di gestione degli incassi e di riscossione delle contravvenzioni in genere e bollette;
3) Addetto all'attività di controllo degli accessi, regolazione del flusso di persone e merci;
4) Addetto all'assistenza, al controllo ed alle attività di safety in occasione di manifestazioni ed eventi;
5) Addetto ad attività ausiliarie alla viabilità e fruizione dei parcheggi;
6) Addetto all'attività di prevenzione e di primo intervento antincendio;
7) Addetto alle attività tecnico-organizzative per la custodia, la sorveglianza e la regolazione della fruizione dei siti ed immobili;
8) Addetto all'attività di reception, attività di gestione centralini/telefonici, attività di front desk, gestione della corrispondenza, immissione dati;
9) Referente tecnico-operativo per i rapporti con il committente;
10) Ausiliario alle attività di contazione”. Quanto dedotto da parte istante, così come non contestato da parte convenuta, ricostruisce un quadro pacifico dello svolgimento di mansioni che rientrino nel medesimo inquadramento al livello D di CCNL di riferimento. Per tale ragione la domanda circa il demansionamento del lavoratore non può che essere rigettata con assorbimento di tutte le successive domande ed eccezioni connesse.
7 Per quanto riguarda, infine, la domanda volta ad ottenere un ripristino dell'orario di lavoro precedentemente svolto, si osserva quanto segue. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito variare mansioni ed orario del lavoratore è un diritto del datore di lavoro al quale il lavoratore può solo opporre l'inesistenza delle ragioni addotte o l'abuso del diritto;
da tanto discende che la parte datoriale deve provare esclusivamente l'effettività delle ragioni addotte, mentre il lavoratore è tenuto a dimostrare l'abuso del diritto o la violazione dei principi di correttezza e buona fede. Dunque, parte ricorrente chiede espressamente di essere assegnato ai turni precedentemente osservati presso la portineria 1 e cioè, alternativamente, dalle 6,00 alle 14,00 o dalle 14,00 alle 22,00 (mentre era stato già esonerato dal turno notturno dalle 22,00 alle 6,00, per motivi di salute).
Allega che il nuovo turno di lavoro, dalle 10,30 alle 18,30 (tranne che per una settimana dalle 15,30 alle 23.30) gli precluderebbe di sottoporsi alle visite specialistiche necessarie o agli accertamenti diagnostici, posto che gli orari non sono liberamente stabiliti dal paziente;
la modifica dell'orario avrebbe anche evitato di dover usufruire per le predette visite dei permessi previsti per tale scopo. Osserva il Tribunale, in primo luogo, che il datore ha dato atto della razionalità delle ragioni addotte alla modifica della postazione e del conseguente orario di lavoro;
la società ha spiegato che la turnazione prevista per la portineria n. 1 si articolava in tre turni ( mattina, pomeriggio e notte); che l'esonero del ricorrente dal turno notturno determinava maggiori turni notturni e straordinari per i colleghi del ricorrente che prestavano servizio presso la portineria n.1, per coprire le assenze del lavoratore esonerato. Pertanto la convenuta, al fine di ridurre il disservizio descritto presso la portineria 1, variava la postazione del ricorrente assegnandolo presso la portineria n. 2, presso la quale si osservavano diversi turni di lavoro, legati alle diverse esigenze di vigilanza dell'accesso dei dipendenti. Parte datoriale ha, pertanto, provato l'effettività delle ragioni addotte. Al contrario, il lavoratore non ha dimostrato l'abuso del diritto o la violazione dei principi di correttezza e buona fede. Parte ricorrente sostiene che il turno 10.30/18,30 gli inibirebbe l'accesso alle visite specialistiche;
tuttavia il turno precedentemente osservato e agognato prevede l'orario 6,00/14,00 o 14;00/22,00; dunque, non si comprende perché il diverso orario sarebbe maggiormente compatibile con l'esigenza allegata. Si osserva, inoltre, che le visite specialistiche - la cui frequenza, provata dai referti ASL di Caserta, si attesta ogni due o tre mesi – sono sempre garantite dalla possibilità di usufruire permessi a ciò dedicati. Non si ritiene provata una condotta abusiva del datore nella modifica dell'orario lavorativo. Si osserva, infine, che il Tribunale non ammetteva la prova sulla circostanza di cui al capo 10) del ricorso, avente ad oggetto la mancata fruizione della pausa pranzo;
la circostanza risultava irrilevante ai fini della decisione, posto che non influiva né sulla
8 domanda volta ad ottenere la condanna al ripristino della postazione di lavoro e dunque sul presunto illegittimo trasferimento né su quella di riprestino dell'orario di lavoro precedentemente osservato.
La domanda volta ad ottenere euro 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, morale e biologico, infine, va respinta. Parte ricorrente non allega né prova alcuna che possa provare la sussistenza di un danno patrimoniale. Considerazioni analoghe si impongono per il danno morale ed biologico. Inteso tale pregiudizio come sofferenza morale in sé e per sé considerata, in ricorso è omessa qualsiasi circostanza che dia conto di una sofferenza d'animo, diversa ed ulteriore rispetto alla lesione dell'integrità psico-fisica, conseguente alle condotte datoriali inadempienti. E' noto l'insegnamento delle sezioni unite, con la famosa pronuncia di SA RT ( 11.11.2008 n. 26972), che sebbene non abbiano mai affermato un principio di diritto funzionale alla scomparsa per assorbimento ipso facto del danno morale nel danno biologico, hanno tuttavia indicato al giudice del merito la necessità di evitare, da un lato, duplicazioni risarcitorie e, dall'altro, attribuzioni patrimoniali in assenza della prova rigorosa di una conseguenza dannosa. La domanda pertanto non può essere accolta.
Le spese sono compensate alla luce della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Rigetta il ricorso b) Compensa le spese di lite.
Si comunichi Aversa, 21/05/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 21/05/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15722/2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in Vico Pace n. 5 81030 SAt'Arpino (CE) unitamente all'Avv. SPANO' RODOLFO, dal quale è rappresentato e difeso, come in atti RICORRENTE E
P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Via Caduti di Nassiriya Victoria Park 81055 SAta Maria Capua Vetere (CE) unitamente all'Avv. MARTUCCI ANDREA MARIO, dal quale è rappresentata e difesa, come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: mansione e jus variandi;
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/12/2023 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso prestare la propria attività lavorativa in maniera continuativa ed in condizione di subordinazione alle dipendenze della società resistente, ha dedotto quanto segue:
- Di aver lavorato alle dipendenze della dal Controparte_2
17.03.2016 al 30.06.2022, con inquadramento nel livello D di cui al CCNL per i 1 dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e servizi Fiduciari, svolgendo le mansioni di vigilante;
- Di aver svolto, per l'intero periodo di cui sopra, la propria prestazione lavorativa secondo la seguente turnazione: dalle 6,00 alle 14,00, dalle 14,00 alle 22,00 e, infine, dalle 22,00 alle 6,00 e, successivamente, di essere stato esonerato dai turni di notte a seguito di visite mediche effettuate in data 16.06.2020 e 07.09.2020;
- Di essere stato assunto, a seguito di subentro al gruppo societario CP_2 dall in data 1.07.2022 con contratto di lavoro a Controparte_1 tempo pieno e indeterminato, mantenendo la medesima qualifica, livello di inquadramento, mansione e turnazione applicata dalla precedente azienda;
- Di essere stato trasferito, a partire dal 11.01.2023, in via del tutto arbitraria, senza alcun preavviso né giustificazione, in una postazione diversa da quella originariamente a lui destinata, con conseguente mutamento delle mansioni e della turnazione: apertura, su richiesta dei colleghi, degli spogliatoi, effettuare controlli in entrata e in uscita degli operai che hanno accesso nello stabilimento dalle 10,30 alle 18,30;
- Di non disporre di alcun intervallo per la pausa pranzo. Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “in via principale accertare e dichiarare A) che dal 17/03/2016 fino al 30/06/2022 il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della presso Controparte_2 la sede operativa sita in Carinaro (CE) alla via Strada Statale Appia, 7 bis, dapprima con contratto a tempo determinato, trasformato successivamente in contratto a tempo indeterminato ed inquadrato con la qualifica di operaio, livello D del CCNL per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari e con la seguente turnazione: dalle ore 6,00 alle ore 14.00; dalle ore 14,00 alle ore 22,00 e dalle ore 22,00 alle ore 6,00 da cui il veniva Pt_1 esonerato a seguito di visita medica espletata il 07/09/2020; B) che dal 1° luglio 2022 la ovvero la società resistente ha confermato la Controparte_1 qualifica, il livello di inquadramento, la mansione nonchè la seguente turnazione applicata dalla precedente azienda ovvero dalle ore 6,00 alle ore 14.00 e CP_2 dalle ore 14,00 alle ore 22,00 ad eccezione della turnazione che andava dalle ore 22,00 alle ore 6,00, da cui il veniva esonerato a seguito di visita medica Pt_1 espletata il 07/09/2020; C) che la turnazione dalle ore 6,00 alle ore 14.00 e dalle ore 14,00 alle ore 22,00 è stata osservata dal lavoratore fino al 19.12.2022, essendo stato collocato in malattia per motivi di salute legati a complicazioni polmonari e cardiache;
D) che, al suo rientro, avvenuto il giorno 11.01.2023, il ricorrente di fatto ed in via del tutto arbitraria, senza alcun preavviso, né giustificazione alcuna, è stato trasferito in una postazione diversa da quella originariamente a lui destinata fino al 19.12.2022, ovvero non più presso la portineria 1 c.d. centrale, bensì presso la portineria 2 (considerata di secondo ordine) con conseguente mutamento delle mansioni rispetto a quelle precedentemente svolte;
E) che attualmente la mansione del consiste nell'aprire, su richiesta dei colleghi, gli spogliatoi e di Pt_1
2 effettuare attività di controllo in entrata e in uscita degli operai che hanno accesso nello stabilimento dove espleta il servizio, per ben 8 ore di fila senza mai spostarsi;
F) che il dalla data del 11.01.2023 osserva, su disposizioni aziendali, il Pt_1 seguente nuovo orario di lavoro dalle ore 10,30 alle ore 18,30, nonostante abbia formalmente richiesto per iscritto, di avere la turnazione dalle ore 15,30 alle ore 23,30, in virtù del fatto che periodicamente deve sottoporsi alle necessarie visite specialistiche e accertamenti diagnostici per la malattia di cui è affetto;
G) condannare la società resistente, in persona del suo legale rapp.te pt, al ripristino della postazione di lavoro originariamente occupata dal con lo Pt_1 svolgimento delle mansioni originarie, nonché lo stesso orario di lavoro ovvero dalle ore 6,00 alle ore 14.00 e dalle ore 14,00 alle ore 22,00; H) condannare la società resistente, in persona del suo legale rapp.te pt, al risarcimento dei danni in favore del ricorrente della somma di €.5.000,00 o della diversa somma che riterrà il Tribunale dovuta, anche previa nomina di CTU medico legale di cui si fa espressa richiesta, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, morale e biologico subiti per le ragioni innanzi esposte, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
I) condannare la società resistente, in persona del suo legale rapp.te pt, al pagamento delle spese e competenze professionali di avvocato, oltre al rimborso del contributo unificato, oltre al rimborso forfettario, Iva e C.P.A. come per legge, oltre spese di CTU, con distrazione”. Ritualmente citata in giudizio, si costituiva la società resistente che chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese. Esperito il tentativo di conciliazione, istruita documentalmente la causa, la stessa veniva discussa e decisa mediante il deposito delle note di trattazione scritta e la loro lettura, ex art. 127 ter c.p.c.
***
Il ricorso è infondato e non può essere accolto. Il thema decidendum del presente giudizio verte sull'accertamento dell'illegittimità del trasferimento del lavoratore nonché dell'affidamento dello stesso a mansioni inferiori rispetto a quelle di inquadramento. Tanto premesso si ritiene necessario procedere ad un inquadramento delle questioni di diritto inerenti al giudizio. L'art. 2103 c.c. sulla disciplina delle mansioni e sul divieto di declassamento va interpretato alla stregua del bilanciamento del diritto del datore di lavoro a perseguire un'organizzazione aziendale produttiva ed efficiente e quello del lavoratore al mantenimento del posto, con la conseguenza che, nei casi di sopravvenute e legittime scelte imprenditoriali, comportanti, tra l'altro, interventi di ristrutturazione aziendale, l'adibizione del lavoratore a mansioni diverse, anche inferiori, a quelle precedentemente svolte senza modifica del livello retributivo, non si pone in contrasto con il dettato del codice civile. (Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 29626 del 14 novembre 2019).
3 Ed invero ai sensi dell'art. 2103 c.c. come modificato dal D. Lgs. 81/2015 (c.d. Jobs Act), “il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”. Tale disposizione al fine di garantire una flessibilità interna all'impresa nella gestione della forza lavoro consente al datore di lavoro di assegnare il proprio dipendente a tutte le mansioni, anche diverse dalle ultime effettivamente svolte, purché rientranti nello stesso livello di inquadramento e/o categoria legale. A seguito della novella legislativa, il controllo di legittimità sulla mobilità orizzontale va condotto assumendo come parametro non più il contenuto delle mansioni svolte in precedenza dal dipendente bensì solamente le astratte previsioni del sistema di classificazione adottato dal contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro. Inoltre, uniforme giurisprudenza di legittimità si è altresì espressa affermando che:
“Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 1575 del 2010), non vi è alcun obbligo per il datore di lavoro di tener ferme le mansioni di assunzione, ma in caso spostamento ad altre mansioni, vi è obbligo di adibire il dipendente a mansioni equivalenti. Quindi, quali che siano le ragioni della modifica delle mansioni (tanto nel caso in cui le mansioni originarie siano assegnate ad altro dipendente, che nel caso in cui le stesse si siano esaurite), lo spostamento del lavoratore ad altre mansioni deve attenersi alla regola della equivalenza. Ai fini della verifica del legittimo esercizio dello “ius variandi” da parte del datore di lavoro deve essere valutata dal giudice di merito – con giudizio di fatto incensurabile in cassazione ove adeguatamente motivato – la omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, sotto il profilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto ed alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente nella pregressa fase del rapporto e nella precedente attività svolta (Cass. n. 425 del 2006)” (Corte di Cassazione sentenza n. 17087 del 8 ottobre 2012).
Inoltre, con particolare riferimento al presunto trasferimento paventato dal lavoratore, la Suprema Corte si esprimeva affermando che: “[…]secondo i principi invalsi nella giurisprudenza di legittimità con riferimento ai contratti a tempo pieno, la collocazione ed il successivo spostamento del personale nei vari reparti dell'azienda è un momento essenziale del potere autorganizzativo del datore di lavoro, di per sé sottratto ai limiti dei trasferimenti e, quindi, non sindacabile in mancanza di specifici elementi che evidenzino una discriminazione o una mera vessazione del prestatore di lavoro; nello specifico, l'assegnazione ad un diverso reparto era stata motivata non dall'avvenuto trasferimento del macchinario al sito Parte_2 produttivo in (OMISSIS), ma nella prospettiva di detto trasferimento (che sarebbe stato effettivamente attuato dopo sei mesi); nell'ottica descritta il sindacato posto in essere dai giudici del gravame andava ad incidere sulle scelte organizzative,
4 informate ad oggettive esigenze aziendali, riservate al datore di lavoro e tutelate anche dalla norma fondamentale;” ed ancora “mentre il lavoratore ha diritto al mantenimento del posto di lavoro, salvo che ricorrano determinati inderogabili presupposti, quello di variare mansioni ed orario del lavoratore è un diritto del datore di lavoro al quale il lavoratore può solo opporre l'inesistenza delle ragioni addotte o l'abuso del diritto; da tanto discende che la parte datoriale deve provare esclusivamente l'effettività delle ragioni addotte, mentre il lavoratore è tenuto a dimostrare l'abuso del diritto o la violazione dei principi di correttezza e buona fede;” (Cassazione civile sez. lav., 03/11/2021, (ud. 27/05/2021, dep. 03/11/2021), n.31349).
Tanto assodato in termini di inquadramento generale in diritto dell'esercizio del potere datoriale alla libera organizzazione interna del lavoro svolto dai dipendenti, è altresì da rilevare che la nozione di trasferimento così come assodata da consolidata giurisprudenza presuppone quanto meno lo spostamento del lavoratore ad una differente unità produttiva. Una mera mobilitazione o riorganizzazione della postazione fisica di lavoro all'interno della medesima unità produttiva non può ipso facto dare luogo ad un trasferimento stante l'identità tra la situazione precedente e quella successiva nello svolgimento delle attività lavorative in termini di ingerenza all'interno del processo produttivo. Sul punto si ritiene di dover dare seguito al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, espressi in giudizio di legittimità inerente al più ampio ambito di analisi circa l'impugnativa di licenziamento irrogato per giustificato motivo oggettivo (Cass. sez. Lavoro sentenza n. 15211 depositata il 22 luglio 2016), secondo la quale: “per unità produttiva deve intendersi non ogni sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto dell'impresa, ma soltanto la più consistente e vasta entità aziendale che eventualmente articolata in organismi minori, anche non ubicati tutti nel territorio del medesimo comune, si caratterizzi per condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica e amministrativa tali che in essa si esaurisca per intero il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale. Ne consegue che deve escludersi la configurabilità di un'unità produttiva in relazione alle articolazioni aziendali che, sebbene dotate di una certa autonomia amministrativa, siano destinate a scopi interamente strumentali
o a funzioni ausiliarie sia rispetto ai generali fini dell'impresa, sia rispetto ad una frazione dell'attività produttiva della stessa (v. in tal senso Cass. sez. lav. n. 19837 del 4/10/2004 e Cass. sez. lav. n. 19614 del 26/9/2011)”.
Dagli atti di causa, così come allegato anche da parte ricorrente, il lavoratore non è stato soggetto ad una mutazione del luogo di lavoro, intesta come integrante un trasferimento verso una diversa ed autonoma unità produttiva;
al contrario è stato semplicemente spostato, all'interno dello stesso stabilimento dalla portineria n. 1 alla postazione della portineria n.2.
Si osserva, inoltre che per le guardie giurate, il contratto individuale di lavoro può prevedere la sede lavorativa specifica, ma può anche prevedere in via generica l'assegnazione ad un ambito territoriale, con la precisazione che l'assegnazione specifica viene di volta in volta effettuata dalla parte datoriale, in base alle esigenze 5 di servizio, presso un determinato cantiere in appalto, che non è un'unità produttiva. Risulta agli atti, peraltro, che dalla lettera di assunzione proposta dalla società convenuta, risulta “LUOGO DI LAVORO: La sua attività lavorativa verrà espletata a Caserta e provincia” (cfr. produzione parte ricorrente). Per tale ragione, in continuità con i principi di diritto esposti, la domanda circa l'avvenuto illegittimo trasferimento del ricorrente deve essere rigettata.
Con riferimento alla successiva doglianza di parte istante circa l'avvenuto demansionamento dello stesso si osserva, in primo luogo, che parte ricorrente non ha allegato le mansioni concretamente svolte presso c.d. la portineria 1, per poi limitarsi, sinteticamente, a descrivere le mansioni svolte presso la portineria 2 (effettuare attività di controllo in entrata e in uscita dei colleghi, aprire, su richiesta gli spogliatoi). Dunque, in assenza di una descrizione precisa delle mansioni svolte in precedenza e delle mansioni svolte successivamente al 11.1.2023, è ontologicamente impossibile provare il paventato demansionamento, non essendo stato articolato alcun capo di prova sul punto. L'assenza totale di allegazioni non può che ripercuotersi sulla carenza probatoria dei fatti costitutivi e al rigetto della domanda di demansionamento. Si osserva, inoltre, che le mansioni quali effettuare attività di controllo in entrata e in uscita dei colleghi, e aprire, su richiesta gli spogliatoi ai colleghi, possono essere sussunte nella declaratoria contrattuale di inquadramento, quali tipiche mansioni di vigilante. In tema di riparto dell'onere probatorio, infatti, la Corte di Legittimità (cfr. Sez. L, Sentenza n. 4766 del 06/03/2006) afferma che allorquando da parte di un lavoratore sia allegata una dequalificazione o venga dedotto un demansionamento riconducibili ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 cod. civ. è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto di qualsiasi dequalificazione o demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'una o l'altro siano stati giustificati dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari o, comunque, in base al principio generale risultante dall'art. 1218 cod. civ., da un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Tuttavia, è desunto dalle medesime allegazioni che quanto riferito a proposito della modifica delle mansioni, in termini di demansionamento, è pur tuttavia sorretto da allegazioni di stessa parte istante che rimarcano l'appartenenza al medesimo inquadramento di assunzione. In breve, il datore di lavoro pur non contestando la materiale ricorsività e semplicità di quanto svolto nella portineria 2 di destinazione a seguito della riorganizzazione delle postazioni, non per tale ragione alla luce di quanto allegato in ricorso da stessa parte ricorrente, risulta inadempiente circa l'onere probatorio di assegnazione a mansioni inferiori. Nell'atto di costituzione di parte convenuta infatti si prende posizione sul punto riferendo che “ Controparte_1
al fine di agevolare il ricorrente, gravato dal suo stato di salute,
[...]
6 nonché ridurre i disservizi presenti nella portineria n. 1, variava la postazione del medesimo lavoratore presso la portineria n. 2, collocazione sicuramente meno impegnativa rispetto alla portineria n. 1 come dal medesimo ricorrente affermato in ricorso, garantendo le stesse mansioni, livello e retribuzione, viepiù fornendo al lavoratore una turnazione più comoda ovvero dalle ore 10,30 alle ore 18,30. Deve rilevarsi che il lavoro svolto dal sig. nella portineria n. 2, è un lavoro Pt_1 discontinuo e di semplice attesa e, pertanto, nel corso delle ore di lavoro, il medesimo ricorrente può, contrariamente da quanto argomentato nel ricorso introduttivo, agevolmente consumare un pasto e soddisfare i suoi bisogni fisiologici”. La medesima circostanza è concorde con quanto da parte ricorrente riferito in ricorso ove si definisce la nuova attività in concreto svolta come “si limita ad aprire, su richiesta dei colleghi, gli spogliatoi e ad effettuare attività di controllo in entrata e in uscita degli operai che hanno accesso nello stabilimento dove espleta il servizio, per ben 8 ore di fila senza mai spostarsi”. Alla luce di ciò, la declaratoria del contratto collettivo di riferimento da entrambe le parti dedotto e non oggetto di contestazione all'inquadramento D di assunzione riferisce che: “Appartengono a questo livello i lavoratori, adibiti ad operazioni di media complessità, anche l'utilizzo di mezzi informatici per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite;
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
1) Addetto all'attività per la custodia, la sorveglianza e la fruizione di siti ed immobili;
2) Addetto all'attività di gestione degli incassi e di riscossione delle contravvenzioni in genere e bollette;
3) Addetto all'attività di controllo degli accessi, regolazione del flusso di persone e merci;
4) Addetto all'assistenza, al controllo ed alle attività di safety in occasione di manifestazioni ed eventi;
5) Addetto ad attività ausiliarie alla viabilità e fruizione dei parcheggi;
6) Addetto all'attività di prevenzione e di primo intervento antincendio;
7) Addetto alle attività tecnico-organizzative per la custodia, la sorveglianza e la regolazione della fruizione dei siti ed immobili;
8) Addetto all'attività di reception, attività di gestione centralini/telefonici, attività di front desk, gestione della corrispondenza, immissione dati;
9) Referente tecnico-operativo per i rapporti con il committente;
10) Ausiliario alle attività di contazione”. Quanto dedotto da parte istante, così come non contestato da parte convenuta, ricostruisce un quadro pacifico dello svolgimento di mansioni che rientrino nel medesimo inquadramento al livello D di CCNL di riferimento. Per tale ragione la domanda circa il demansionamento del lavoratore non può che essere rigettata con assorbimento di tutte le successive domande ed eccezioni connesse.
7 Per quanto riguarda, infine, la domanda volta ad ottenere un ripristino dell'orario di lavoro precedentemente svolto, si osserva quanto segue. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito variare mansioni ed orario del lavoratore è un diritto del datore di lavoro al quale il lavoratore può solo opporre l'inesistenza delle ragioni addotte o l'abuso del diritto;
da tanto discende che la parte datoriale deve provare esclusivamente l'effettività delle ragioni addotte, mentre il lavoratore è tenuto a dimostrare l'abuso del diritto o la violazione dei principi di correttezza e buona fede. Dunque, parte ricorrente chiede espressamente di essere assegnato ai turni precedentemente osservati presso la portineria 1 e cioè, alternativamente, dalle 6,00 alle 14,00 o dalle 14,00 alle 22,00 (mentre era stato già esonerato dal turno notturno dalle 22,00 alle 6,00, per motivi di salute).
Allega che il nuovo turno di lavoro, dalle 10,30 alle 18,30 (tranne che per una settimana dalle 15,30 alle 23.30) gli precluderebbe di sottoporsi alle visite specialistiche necessarie o agli accertamenti diagnostici, posto che gli orari non sono liberamente stabiliti dal paziente;
la modifica dell'orario avrebbe anche evitato di dover usufruire per le predette visite dei permessi previsti per tale scopo. Osserva il Tribunale, in primo luogo, che il datore ha dato atto della razionalità delle ragioni addotte alla modifica della postazione e del conseguente orario di lavoro;
la società ha spiegato che la turnazione prevista per la portineria n. 1 si articolava in tre turni ( mattina, pomeriggio e notte); che l'esonero del ricorrente dal turno notturno determinava maggiori turni notturni e straordinari per i colleghi del ricorrente che prestavano servizio presso la portineria n.1, per coprire le assenze del lavoratore esonerato. Pertanto la convenuta, al fine di ridurre il disservizio descritto presso la portineria 1, variava la postazione del ricorrente assegnandolo presso la portineria n. 2, presso la quale si osservavano diversi turni di lavoro, legati alle diverse esigenze di vigilanza dell'accesso dei dipendenti. Parte datoriale ha, pertanto, provato l'effettività delle ragioni addotte. Al contrario, il lavoratore non ha dimostrato l'abuso del diritto o la violazione dei principi di correttezza e buona fede. Parte ricorrente sostiene che il turno 10.30/18,30 gli inibirebbe l'accesso alle visite specialistiche;
tuttavia il turno precedentemente osservato e agognato prevede l'orario 6,00/14,00 o 14;00/22,00; dunque, non si comprende perché il diverso orario sarebbe maggiormente compatibile con l'esigenza allegata. Si osserva, inoltre, che le visite specialistiche - la cui frequenza, provata dai referti ASL di Caserta, si attesta ogni due o tre mesi – sono sempre garantite dalla possibilità di usufruire permessi a ciò dedicati. Non si ritiene provata una condotta abusiva del datore nella modifica dell'orario lavorativo. Si osserva, infine, che il Tribunale non ammetteva la prova sulla circostanza di cui al capo 10) del ricorso, avente ad oggetto la mancata fruizione della pausa pranzo;
la circostanza risultava irrilevante ai fini della decisione, posto che non influiva né sulla
8 domanda volta ad ottenere la condanna al ripristino della postazione di lavoro e dunque sul presunto illegittimo trasferimento né su quella di riprestino dell'orario di lavoro precedentemente osservato.
La domanda volta ad ottenere euro 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, morale e biologico, infine, va respinta. Parte ricorrente non allega né prova alcuna che possa provare la sussistenza di un danno patrimoniale. Considerazioni analoghe si impongono per il danno morale ed biologico. Inteso tale pregiudizio come sofferenza morale in sé e per sé considerata, in ricorso è omessa qualsiasi circostanza che dia conto di una sofferenza d'animo, diversa ed ulteriore rispetto alla lesione dell'integrità psico-fisica, conseguente alle condotte datoriali inadempienti. E' noto l'insegnamento delle sezioni unite, con la famosa pronuncia di SA RT ( 11.11.2008 n. 26972), che sebbene non abbiano mai affermato un principio di diritto funzionale alla scomparsa per assorbimento ipso facto del danno morale nel danno biologico, hanno tuttavia indicato al giudice del merito la necessità di evitare, da un lato, duplicazioni risarcitorie e, dall'altro, attribuzioni patrimoniali in assenza della prova rigorosa di una conseguenza dannosa. La domanda pertanto non può essere accolta.
Le spese sono compensate alla luce della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Rigetta il ricorso b) Compensa le spese di lite.
Si comunichi Aversa, 21/05/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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