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Sentenza 16 aprile 2024
Sentenza 16 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/04/2024, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I S I R A C U S A
Prima Sezione Civile
La D.ssa P.Fugallo in funzione di Giudice unico ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901
c.c, promossa:
DA
in persona del Parte_1 suo legale rapp.te pro.tempore con l'Avv. Giovanna Cicero ATTRICE
CONTRO
nato a [...] il [...] C.F: Controparte_1
C.F._1
nato a [...] il 5. 3. 1991, C.F: Persona_1 CodiceFiscale_2
nata a [...] il [...] C. F: Parte_2 C.F._3
[...]
Tutti con l'Avv. Corrado Belfiore
nata a [...] il [...] C.F. CP_2 [...]
,quest'ultima in persona del Curatore Speciale, Avv. Marzia C.F._4 Capodieci, difesa e rappresentata dall'avv. Virginia Amenta del Foro di
Siracusa
CONVENUTI.
Breve esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisone
“ Con atto di citazione notificato agli odierni convenuti nei dì 19/03/2018 e 12/04/2018 la per a . Controparte_3 conveniva innanzi all'intestato Tribunale i sig.ri Controparte_1
e quest'ultima in Persona_1 Parte_2 CP_2 persona dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, CP_1
e citandoli a comparire all'udienza del
[...] Controparte_4 30/06/2018, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Si chiede che l'On.le Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia revocare e dichiarare inefficace per tutti i motivi espressi in atti, nei confronti della Banca creditrice il predetto atto di disposizione e precisamente l'atto pubblico di donazione stipulato in data 27 6.2013 repertorio n. 9120 raccolta n. 16740 ai rogiti del Notaio dott. col il quale il sig. Persona_2 CP_1
nato a [...] il 1. 12 1965 donava ai figli
[...] [...]
nato a [...] il [...] nata a [...] il Per_1 Parte_2 18.4.1992 ed alla minore nata a [...] il [...] CP_2 rappresentata dal curatore speciale il diritto di piena proprietà dei seguenti beni immobili:
1. Stacco di terreno sito in tenere di Noto,...;
2. Stacco di terreno sito in tenere di Noto,...; 3. Stacco di terreno sito in tenere di Noto,...; 4. Stacco di terreno sito in tenere di
Noto,...; 5. Quota di piena proprietà pari ad un quarto indiviso dello stacco di terreno sito in tenere di Noto, c.da San Marco,.. - Con espressa riserva di produrre ulteriori documenti ed articolare ulteriori mezzi istruttori nelle forme e nei termini di legge;
- con vittoria di spese e compensi."; - che, a sostegno delle proprie richieste, la
[...] per a. ha dedotto di essere creditrice Controparte_3 del sig. e della sig.ra in virtù del Controparte_1 Controparte_4 decreto ingiuntivo n. 1039/15, reso nel procedimento monitorio annotato al n. 3216/15, emesso dal Tribunale civile di Siracusa, in persona del dott. Alessandro Rizzo, della somma complessiva di € 47.214,16, e specificatamente: della somma di € 15.506,66, comprensiva delle competenze pari ad € 199,26, quale saldo debitore alla data dell'11/02/2015, oltre gli interessi convenzionali al tasso del 13%, dovuti dal 12/02/2015 al soddisfo, sul saldo di conto corrente n. 036-
330-1379188, revocato con raccomandata a/r dell'11/02/2015; della somma di € 19.129,75, quale saldo debitore relativo al prestito chirografario n. 036/643/177601, convenzionato , concesso con contratto del Org_1 9/01/2009, per l'importo complessivo di € 45.000,00. Detto rapporto veniva garantito dalla fideiussione, sino alla concorrenza di €
71.250,00, della sig.ra della somma di € 3.021,10, Controparte_4 concessa con contratto di finanziamento del 7/05/2010, sotto forma di credito Agrario di soccorso quinquennale, n. 036-623-200107, con abbuono del 40%, del capitale, da rimborsare mediante il pagamento di 5 cambiali agrarie, per l'importo complessivo di € 12.047,59; della somma di € 6.959,53, concessa con contratto di finanziamento del 22/06/2010, sotto forma di credito Agrario di soccorso quinquennale, n. 0036/625/0199263, da rimborsare mediante il pagamento di 5 cambiali agrarie, per l'importo complessivo di € 17.035,60; della somma di € 2.597,12, concessa con contratto di finanziamento del 29/12/2010, sotto forma di credito Agrario di soccorso quinquennale, n. 036/323/207585, con abbuono del 40% del capitale, da rimborsare mediante il pagamento di 5 cambiali agrarie, per l'importo complessivo di € 10.450,00. A garanzia dei rapporti di credito agrario si costituiva avallante la sig.ra della Controparte_4 ulteriore somma dovuta a titolo di interessi come da domanda, oltre spese del procedimento monitorio liquidate in € 1.305,00 per compensi, in €
286,00 per esborsi, oltre il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% sull'importo dei compensi, i.v.a. e c.p.a.; - che, avverso la summenzionata ingiunzione i sig.ri e Controparte_1 Controparte_4 proponevano opposizione innanzi al Tribunale di Siracusa, annotata al n.
5684/2015 R.G.; - che, altresì, l'odierna attrice ha dedotto che il sig.
con atto pubblico, rep. n.
9.120 e racc. n. 6.740, Controparte_1 del 27/06/2013, provvedeva a donare ai figli Persona_1 e rappresentata quest'ultima dal Parte_2 CP_2 curatore speciale sig. , quattro stacchi di terreno, siti Persona_3 Co in tenere Noto, nonché la quota di piena proprietà pari ad un quarto Co indiviso dello stacco di terreno, sito in tenere Noto, c.da San Marco,
e meglio identificati dall'attrice nell'atto introduttivo del giudizio;
- che ritenendo, presuntivamente, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., pertanto, la Controparte_5 adiva l'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le conclusioni sopra rese.”
Si costituivano i convenuti :la minore come CP_2 rappresentata in epigrafe, contestando la sussistenza dei requisiti dell'azione ex art. 2901 cc.; i convenuti CP_1 Controparte_6
, contestando la sussistenza del credito e conseguentemente
[...] l'ammissibilità della domanda.
La causa inizialmente incardinata innanzi ad altro ufficio, migrata innanzi a questo ufficio, stante la natura documentale in data
27.12.2023 è stata trattenuta in decisione sulle rassegnate conclusioni delle parti e decisa spirati i termini di legge.
Tanto premesso
Le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria consistono nell'esistenza a)di un valido rapporto di credito tra il creditore e il debitore b)l'effettività del danno inteso come lesione della garanzia patrimoniale derivata dall'atto traslativo posto in essere dal debitore e nella sussistenza in capo al debitore ed eventualmente in capo al terzo, della c)consapevolezza che l'atto di disposizione diminuisca la consistenza delle garanzia assicurata ai creditori dal patrimonio del debitore
-Relativamente alla esistenza del credito l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di “credito”, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali.
Pertanto è sufficiente al creditore procedente l'allegazione d'un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del preteso debitore per dimostrare la titolarità d'un credito meritevole di tutela, in quanto già esaminato e ritenuto provato in sede monitoria.
Parte attrice ha ottenuto il D.I. N°1039/15 dal Tribunale di Siracusa titolo sufficiente a provare l'esistenza del credito
Relativamente poi all'effettività del danno, non è necessario che sussista un danno concreto essendo sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto ma attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno o di un ridimensionamento della garanzia patrimoniale.
L'eventum damni infatti deve essere stimato tenuto conto dell'intero patrimonio del debitore e nel momento in cui viene posto in essere l'atto di disposizione. L'atto infatti deve essere lesivo della garanzia anche quando l'azione viene proposta: non si potrebbe - sull'incapienza manifestata successivamente- sottoporre a critica un atto che al tempo in cui fu posto in essere non si manifestava come pericoloso.
Relativamente poi all'elemento della scientia damni la sua valutazione muta a seconda che l'atto di disposizione sia anteriore o successivo al sorgere del credito.
Nello specifico è agevole rilevare dal compendio documentale che l'atto di cui si chiede la revoca stipulato in data 27.06.2013 è successivo al credito già in essere in data 12.03.2008; 9.01.2009; 7.05.2010 ,22.06.2010, 29.12 2010.
Quanto all'elemento soggettivo in capo al debitore, esso coincide con la sola consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore non essendo necessario l'accertamento della “dolosa preordinazione” prevista dall'ultima parte dell'art. 2901 comma 1 n. 1) c.c., in quanto si tratta, nella fattispecie, di atto di disposizione posteriore al sorgere del credito (pratica amministrativa N° 663/1995).(cfr.Cass. sent. N°
31420/00 su sent. trib pen di Sr del 1.03.2003).
Deve precisarsi poi che l'anteriorità del credito va valutata –come detto
-con riferimento al momento della sua effettiva insorgenza e non a quello del suo accertamento giudiziale (Cass. Civ. sent. n. 8013/1996; Cass.
Civ. sent. n. 12678/2001; Cass. Civ. sent. n. 3981/2003; Cass. Civ. sent. n. 2748/2005; Cass. Civ. sent. n. 17356/2011).
Quanto poi al consilium fraudis, occorre verificare se trattasi di atto a titolo gratuito o meno.
Infatti qualora trattasi di atto a titolo gratuito non è necessario accertare se l'atto pregiudizievole sia stato preordinato a recare nocumento alla pretesa creditoria dell'attore in quanto, come precisato dalla giurisprudenza “in tema di revocatoria ordinaria, ai fini della configurabilità del consilium fraudis, per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, ma è sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni” (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 14727/1999).
Al riguardo è stato ulteriormente puntualizzato in giurisprudenza che
“l'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, il quale ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e quindi, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore” (Cass.
Civ., Sez. 2, Sentenza n. 12045/2010).
La conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie può desumersi in base a presunzioni qualora gravi, precise e concordanti.
Nel caso a mani è agevole ritenere gratuito l'atto pubblico essendo stato trasferito ai figli l'intero proprio patrimonio da parte del debitore che per questo assume i caratteri propri della liberalità.
D'altronde i convenuti nulla hanno provato in ordine alla eventuale residua capienza del patrimonio in capo a Controparte_1
Tuttavia quand'anche si volesse diversamente opinare e ritenere il trasferimento atto a titolo oneroso, sussiste certamente la consapevolezza, da parte dei familiari beneficiati del fatto che la cessione di tutti i beni costituisse pregiudizio per i creditori, visto che non potevano ignorare che l'attività imprenditoriale è rischiosa e perciò espone a debiti.
Pertanto ritenendo sussistere tutti i requisiti dalla norma applicata si accoglie la domanda perché fondata.
In ragione della soccombenza restano a carico dei convenuti le spese di lite che in applicazione del DM 55/14 aggiornato DM.147/2022 scaglione indeterminabile, complessità bassa, valore medio, esclusa la fase istruttoria non tenuta, si liquidano in euro 5.810,00 oltre spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA.; oltre spese vive per euro
545,00.
P.Q.M.
Il G.I D.ssa P.Fugallo definitivamente decidendo
Reictis adversis.
-Accoglie la domanda;
-Conseguentemente dichiara inefficace nei confronti di
[...] in persona del suo Controparte_7 legale rapp.te pro.tempore
-l'atto pubblico di donazione stipulato in data 27 6.2013 repertorio n.
9120 raccolta n. 16740 ai rogiti del Notaio dott. con il Persona_2 quale il sig. Sig.. nato a [...] il 1. 12 Controparte_1 1965 donava ai figli nato a [...] il [...] Persona_1 nata a [...] il [...] ed alla minore Parte_2 CP_2 nata a [...] il [...] rappresentata dal curatore speciale sig.
[...] nato a [...] il [...], tutti residenti Persona_3 attualmente in C.da San Marco sn. Noto il diritto di piena proprietà dei seguenti beni immobili:
1.Stacco di terreno sito in tenere di Noto, c.da
San Marco esteso ettari due, are 58 e centiare 37, confinante con la via vicinale, con proprietà e con proprietà o suoi aventi CP_8 Per_4 causa, censito nel catasto Terreni di detto Comune al foglio 113 particella 172, seminativo classe 5, superficie Ha 02.58.37 R.D. euro
40,03 R.A. euro 13,54; 2 Stacco di terreno sito in tenere di Noto, c.da
San Marco esteso ettari. 5, are 83 e centiare 10 circa confinante con la trazzera, con proprietà e con proprietà o loro Persona_5 CP_1 rispettivi aventi causa. Censito nel catasto terreni del Comune di Noto al foglio113 particelle: - 36, seminativo, classe 4, superficie Ha.
03.63.66 R.D. euro 6574, R.A. euro 28,17 e pascolo arborato, superficie
Ha 00.96.44, R.D. euro 12.37, R.A. euro 9,96; - 201, seminativo, classe
5, superficie Ha. 01.23,00 R.D. euro 19,06 R.A. euro 6,35; 3. Stacco di terreno sito in tenere di Noto, contrada San Marco, esteso ettari sei, are 86 e centiare 62 circa, confinante con proprietà , con Per_6 proprietà e con proprietà o loro rispettivi aventi causa. Per_7 CP_1 Censito ne catasto Terreni del Comune di Noto al foglio 113, particelle:
65, seminativo, classe 5 superficie Ha. 02.27.04, R.D. euro 35,18, R.A. euro 11,73 e pascolo arborato, superficie Ha. 03.60.06, R.D. euro 120,87,
R.A. euro 37,19; 323, seminativo, classe 5, superficie Ha .00.82.19, R.D. euro 2,25, R.A. euro 0,75; 324, seminativo, classe 5, superficie Ha.
00.14.51, R.D. euro 2,25, R.A. euro 0,75; 326, seminativo, classe 4, superficie Ha. 00.03.00, R.D. euro 0,54, R.A. euro 0,23 e pascolo, classe
2, superficie Ha. 00.02.82, R.D. euro 0,44, R.A. euro 0,15; 4. Stacco di terreno sito in tenere di Noto, c.da San Marco, esteso ettari 3, are 12 e centiare 52, oltre la superficie degli entrostanti fabbricati adibiti rispettivamente uno ad uso abitativo composto da tre vani ed accessori a piano terra e l'altro Firmato Da: ER AN Emesso Da: CA Org_2 Firma Qualificata Serial#: - 11 - adibito ad uso C.F._5 lavorazione prodotti agricoli della superficie di metri quadrati 365 circa a piano terra, il tutto confinante con la strada comunale e con proprietà o suoi aventi causa da più lati. Il tutto riportato CP_1 come segue: il terreno è censito nel catasto Terreni del Comune di Noto al foglio 113, particelle: 329, pascolo arborato, superficie Ha.00.09.51,
R.D. euro 3,19, R.A. euro 0,98 e pascolo, classe 2, superficie Ha
01.07.00, R.D. euro 16,58, R.A. euro 5,53; 340, pascolo arborato, superficie Ha. 00.01.50, R.D. euro 0,50, R.A. euro 2,47, R.A. euro 0,82;
367, seminativo irriguo, classe 3, superficie Ha.01.78.55, R.D. euro
147,54, R.A. euro 82,99; mentre i fabbricati sono censiti nel catasto fabbricati del Comune di Noto al foglio 113, particelle: 336, cat. A/$, classe 3, vani 5, R.C. euro 185,92; 368, cat. D/10 R.C. euro 2.892,00. 5.
Quota di piena proprietà pari ad un quarto indiviso dello stacco di terreno sito in tenere di Noto, c.da San Marco, esteso are 10 e centiare
58 circa, confinante con proprietà da più lati. Censito nel C.T. CP_1 del Comune di Noto al foglio 113, particella 331, seminativo, classe 4, superficie Ha . 00.10.59, R.D. euro 1,91, R-A. euro 0,82”.
Condanna i convenuti a pagare solidalmente a
[...] in persona del suo legale rapp.te Parte_1 pro.tempore le spese di lite liquidate in euro 5.810,00 per come in parte motiva, oltre spese generali in misura del 15%; oltre IVA e CPA ed oltre euro 545,00 per spese vive.
Ordina al Sig. Conservatore di Siracusa di trascrivere e annotare la presente sentenza in favore di parte attrice e a danno dei convenuti.
Cosi deciso
Siracusa 15.04.2024
Il G.I.
D.ssa P.Fugallo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I S I R A C U S A
Prima Sezione Civile
La D.ssa P.Fugallo in funzione di Giudice unico ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901
c.c, promossa:
DA
in persona del Parte_1 suo legale rapp.te pro.tempore con l'Avv. Giovanna Cicero ATTRICE
CONTRO
nato a [...] il [...] C.F: Controparte_1
C.F._1
nato a [...] il 5. 3. 1991, C.F: Persona_1 CodiceFiscale_2
nata a [...] il [...] C. F: Parte_2 C.F._3
[...]
Tutti con l'Avv. Corrado Belfiore
nata a [...] il [...] C.F. CP_2 [...]
,quest'ultima in persona del Curatore Speciale, Avv. Marzia C.F._4 Capodieci, difesa e rappresentata dall'avv. Virginia Amenta del Foro di
Siracusa
CONVENUTI.
Breve esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisone
“ Con atto di citazione notificato agli odierni convenuti nei dì 19/03/2018 e 12/04/2018 la per a . Controparte_3 conveniva innanzi all'intestato Tribunale i sig.ri Controparte_1
e quest'ultima in Persona_1 Parte_2 CP_2 persona dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, CP_1
e citandoli a comparire all'udienza del
[...] Controparte_4 30/06/2018, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Si chiede che l'On.le Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia revocare e dichiarare inefficace per tutti i motivi espressi in atti, nei confronti della Banca creditrice il predetto atto di disposizione e precisamente l'atto pubblico di donazione stipulato in data 27 6.2013 repertorio n. 9120 raccolta n. 16740 ai rogiti del Notaio dott. col il quale il sig. Persona_2 CP_1
nato a [...] il 1. 12 1965 donava ai figli
[...] [...]
nato a [...] il [...] nata a [...] il Per_1 Parte_2 18.4.1992 ed alla minore nata a [...] il [...] CP_2 rappresentata dal curatore speciale il diritto di piena proprietà dei seguenti beni immobili:
1. Stacco di terreno sito in tenere di Noto,...;
2. Stacco di terreno sito in tenere di Noto,...; 3. Stacco di terreno sito in tenere di Noto,...; 4. Stacco di terreno sito in tenere di
Noto,...; 5. Quota di piena proprietà pari ad un quarto indiviso dello stacco di terreno sito in tenere di Noto, c.da San Marco,.. - Con espressa riserva di produrre ulteriori documenti ed articolare ulteriori mezzi istruttori nelle forme e nei termini di legge;
- con vittoria di spese e compensi."; - che, a sostegno delle proprie richieste, la
[...] per a. ha dedotto di essere creditrice Controparte_3 del sig. e della sig.ra in virtù del Controparte_1 Controparte_4 decreto ingiuntivo n. 1039/15, reso nel procedimento monitorio annotato al n. 3216/15, emesso dal Tribunale civile di Siracusa, in persona del dott. Alessandro Rizzo, della somma complessiva di € 47.214,16, e specificatamente: della somma di € 15.506,66, comprensiva delle competenze pari ad € 199,26, quale saldo debitore alla data dell'11/02/2015, oltre gli interessi convenzionali al tasso del 13%, dovuti dal 12/02/2015 al soddisfo, sul saldo di conto corrente n. 036-
330-1379188, revocato con raccomandata a/r dell'11/02/2015; della somma di € 19.129,75, quale saldo debitore relativo al prestito chirografario n. 036/643/177601, convenzionato , concesso con contratto del Org_1 9/01/2009, per l'importo complessivo di € 45.000,00. Detto rapporto veniva garantito dalla fideiussione, sino alla concorrenza di €
71.250,00, della sig.ra della somma di € 3.021,10, Controparte_4 concessa con contratto di finanziamento del 7/05/2010, sotto forma di credito Agrario di soccorso quinquennale, n. 036-623-200107, con abbuono del 40%, del capitale, da rimborsare mediante il pagamento di 5 cambiali agrarie, per l'importo complessivo di € 12.047,59; della somma di € 6.959,53, concessa con contratto di finanziamento del 22/06/2010, sotto forma di credito Agrario di soccorso quinquennale, n. 0036/625/0199263, da rimborsare mediante il pagamento di 5 cambiali agrarie, per l'importo complessivo di € 17.035,60; della somma di € 2.597,12, concessa con contratto di finanziamento del 29/12/2010, sotto forma di credito Agrario di soccorso quinquennale, n. 036/323/207585, con abbuono del 40% del capitale, da rimborsare mediante il pagamento di 5 cambiali agrarie, per l'importo complessivo di € 10.450,00. A garanzia dei rapporti di credito agrario si costituiva avallante la sig.ra della Controparte_4 ulteriore somma dovuta a titolo di interessi come da domanda, oltre spese del procedimento monitorio liquidate in € 1.305,00 per compensi, in €
286,00 per esborsi, oltre il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% sull'importo dei compensi, i.v.a. e c.p.a.; - che, avverso la summenzionata ingiunzione i sig.ri e Controparte_1 Controparte_4 proponevano opposizione innanzi al Tribunale di Siracusa, annotata al n.
5684/2015 R.G.; - che, altresì, l'odierna attrice ha dedotto che il sig.
con atto pubblico, rep. n.
9.120 e racc. n. 6.740, Controparte_1 del 27/06/2013, provvedeva a donare ai figli Persona_1 e rappresentata quest'ultima dal Parte_2 CP_2 curatore speciale sig. , quattro stacchi di terreno, siti Persona_3 Co in tenere Noto, nonché la quota di piena proprietà pari ad un quarto Co indiviso dello stacco di terreno, sito in tenere Noto, c.da San Marco,
e meglio identificati dall'attrice nell'atto introduttivo del giudizio;
- che ritenendo, presuntivamente, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., pertanto, la Controparte_5 adiva l'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le conclusioni sopra rese.”
Si costituivano i convenuti :la minore come CP_2 rappresentata in epigrafe, contestando la sussistenza dei requisiti dell'azione ex art. 2901 cc.; i convenuti CP_1 Controparte_6
, contestando la sussistenza del credito e conseguentemente
[...] l'ammissibilità della domanda.
La causa inizialmente incardinata innanzi ad altro ufficio, migrata innanzi a questo ufficio, stante la natura documentale in data
27.12.2023 è stata trattenuta in decisione sulle rassegnate conclusioni delle parti e decisa spirati i termini di legge.
Tanto premesso
Le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria consistono nell'esistenza a)di un valido rapporto di credito tra il creditore e il debitore b)l'effettività del danno inteso come lesione della garanzia patrimoniale derivata dall'atto traslativo posto in essere dal debitore e nella sussistenza in capo al debitore ed eventualmente in capo al terzo, della c)consapevolezza che l'atto di disposizione diminuisca la consistenza delle garanzia assicurata ai creditori dal patrimonio del debitore
-Relativamente alla esistenza del credito l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di “credito”, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali.
Pertanto è sufficiente al creditore procedente l'allegazione d'un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del preteso debitore per dimostrare la titolarità d'un credito meritevole di tutela, in quanto già esaminato e ritenuto provato in sede monitoria.
Parte attrice ha ottenuto il D.I. N°1039/15 dal Tribunale di Siracusa titolo sufficiente a provare l'esistenza del credito
Relativamente poi all'effettività del danno, non è necessario che sussista un danno concreto essendo sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto ma attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno o di un ridimensionamento della garanzia patrimoniale.
L'eventum damni infatti deve essere stimato tenuto conto dell'intero patrimonio del debitore e nel momento in cui viene posto in essere l'atto di disposizione. L'atto infatti deve essere lesivo della garanzia anche quando l'azione viene proposta: non si potrebbe - sull'incapienza manifestata successivamente- sottoporre a critica un atto che al tempo in cui fu posto in essere non si manifestava come pericoloso.
Relativamente poi all'elemento della scientia damni la sua valutazione muta a seconda che l'atto di disposizione sia anteriore o successivo al sorgere del credito.
Nello specifico è agevole rilevare dal compendio documentale che l'atto di cui si chiede la revoca stipulato in data 27.06.2013 è successivo al credito già in essere in data 12.03.2008; 9.01.2009; 7.05.2010 ,22.06.2010, 29.12 2010.
Quanto all'elemento soggettivo in capo al debitore, esso coincide con la sola consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore non essendo necessario l'accertamento della “dolosa preordinazione” prevista dall'ultima parte dell'art. 2901 comma 1 n. 1) c.c., in quanto si tratta, nella fattispecie, di atto di disposizione posteriore al sorgere del credito (pratica amministrativa N° 663/1995).(cfr.Cass. sent. N°
31420/00 su sent. trib pen di Sr del 1.03.2003).
Deve precisarsi poi che l'anteriorità del credito va valutata –come detto
-con riferimento al momento della sua effettiva insorgenza e non a quello del suo accertamento giudiziale (Cass. Civ. sent. n. 8013/1996; Cass.
Civ. sent. n. 12678/2001; Cass. Civ. sent. n. 3981/2003; Cass. Civ. sent. n. 2748/2005; Cass. Civ. sent. n. 17356/2011).
Quanto poi al consilium fraudis, occorre verificare se trattasi di atto a titolo gratuito o meno.
Infatti qualora trattasi di atto a titolo gratuito non è necessario accertare se l'atto pregiudizievole sia stato preordinato a recare nocumento alla pretesa creditoria dell'attore in quanto, come precisato dalla giurisprudenza “in tema di revocatoria ordinaria, ai fini della configurabilità del consilium fraudis, per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, ma è sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni” (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 14727/1999).
Al riguardo è stato ulteriormente puntualizzato in giurisprudenza che
“l'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, il quale ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e quindi, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore” (Cass.
Civ., Sez. 2, Sentenza n. 12045/2010).
La conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie può desumersi in base a presunzioni qualora gravi, precise e concordanti.
Nel caso a mani è agevole ritenere gratuito l'atto pubblico essendo stato trasferito ai figli l'intero proprio patrimonio da parte del debitore che per questo assume i caratteri propri della liberalità.
D'altronde i convenuti nulla hanno provato in ordine alla eventuale residua capienza del patrimonio in capo a Controparte_1
Tuttavia quand'anche si volesse diversamente opinare e ritenere il trasferimento atto a titolo oneroso, sussiste certamente la consapevolezza, da parte dei familiari beneficiati del fatto che la cessione di tutti i beni costituisse pregiudizio per i creditori, visto che non potevano ignorare che l'attività imprenditoriale è rischiosa e perciò espone a debiti.
Pertanto ritenendo sussistere tutti i requisiti dalla norma applicata si accoglie la domanda perché fondata.
In ragione della soccombenza restano a carico dei convenuti le spese di lite che in applicazione del DM 55/14 aggiornato DM.147/2022 scaglione indeterminabile, complessità bassa, valore medio, esclusa la fase istruttoria non tenuta, si liquidano in euro 5.810,00 oltre spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA.; oltre spese vive per euro
545,00.
P.Q.M.
Il G.I D.ssa P.Fugallo definitivamente decidendo
Reictis adversis.
-Accoglie la domanda;
-Conseguentemente dichiara inefficace nei confronti di
[...] in persona del suo Controparte_7 legale rapp.te pro.tempore
-l'atto pubblico di donazione stipulato in data 27 6.2013 repertorio n.
9120 raccolta n. 16740 ai rogiti del Notaio dott. con il Persona_2 quale il sig. Sig.. nato a [...] il 1. 12 Controparte_1 1965 donava ai figli nato a [...] il [...] Persona_1 nata a [...] il [...] ed alla minore Parte_2 CP_2 nata a [...] il [...] rappresentata dal curatore speciale sig.
[...] nato a [...] il [...], tutti residenti Persona_3 attualmente in C.da San Marco sn. Noto il diritto di piena proprietà dei seguenti beni immobili:
1.Stacco di terreno sito in tenere di Noto, c.da
San Marco esteso ettari due, are 58 e centiare 37, confinante con la via vicinale, con proprietà e con proprietà o suoi aventi CP_8 Per_4 causa, censito nel catasto Terreni di detto Comune al foglio 113 particella 172, seminativo classe 5, superficie Ha 02.58.37 R.D. euro
40,03 R.A. euro 13,54; 2 Stacco di terreno sito in tenere di Noto, c.da
San Marco esteso ettari. 5, are 83 e centiare 10 circa confinante con la trazzera, con proprietà e con proprietà o loro Persona_5 CP_1 rispettivi aventi causa. Censito nel catasto terreni del Comune di Noto al foglio113 particelle: - 36, seminativo, classe 4, superficie Ha.
03.63.66 R.D. euro 6574, R.A. euro 28,17 e pascolo arborato, superficie
Ha 00.96.44, R.D. euro 12.37, R.A. euro 9,96; - 201, seminativo, classe
5, superficie Ha. 01.23,00 R.D. euro 19,06 R.A. euro 6,35; 3. Stacco di terreno sito in tenere di Noto, contrada San Marco, esteso ettari sei, are 86 e centiare 62 circa, confinante con proprietà , con Per_6 proprietà e con proprietà o loro rispettivi aventi causa. Per_7 CP_1 Censito ne catasto Terreni del Comune di Noto al foglio 113, particelle:
65, seminativo, classe 5 superficie Ha. 02.27.04, R.D. euro 35,18, R.A. euro 11,73 e pascolo arborato, superficie Ha. 03.60.06, R.D. euro 120,87,
R.A. euro 37,19; 323, seminativo, classe 5, superficie Ha .00.82.19, R.D. euro 2,25, R.A. euro 0,75; 324, seminativo, classe 5, superficie Ha.
00.14.51, R.D. euro 2,25, R.A. euro 0,75; 326, seminativo, classe 4, superficie Ha. 00.03.00, R.D. euro 0,54, R.A. euro 0,23 e pascolo, classe
2, superficie Ha. 00.02.82, R.D. euro 0,44, R.A. euro 0,15; 4. Stacco di terreno sito in tenere di Noto, c.da San Marco, esteso ettari 3, are 12 e centiare 52, oltre la superficie degli entrostanti fabbricati adibiti rispettivamente uno ad uso abitativo composto da tre vani ed accessori a piano terra e l'altro Firmato Da: ER AN Emesso Da: CA Org_2 Firma Qualificata Serial#: - 11 - adibito ad uso C.F._5 lavorazione prodotti agricoli della superficie di metri quadrati 365 circa a piano terra, il tutto confinante con la strada comunale e con proprietà o suoi aventi causa da più lati. Il tutto riportato CP_1 come segue: il terreno è censito nel catasto Terreni del Comune di Noto al foglio 113, particelle: 329, pascolo arborato, superficie Ha.00.09.51,
R.D. euro 3,19, R.A. euro 0,98 e pascolo, classe 2, superficie Ha
01.07.00, R.D. euro 16,58, R.A. euro 5,53; 340, pascolo arborato, superficie Ha. 00.01.50, R.D. euro 0,50, R.A. euro 2,47, R.A. euro 0,82;
367, seminativo irriguo, classe 3, superficie Ha.01.78.55, R.D. euro
147,54, R.A. euro 82,99; mentre i fabbricati sono censiti nel catasto fabbricati del Comune di Noto al foglio 113, particelle: 336, cat. A/$, classe 3, vani 5, R.C. euro 185,92; 368, cat. D/10 R.C. euro 2.892,00. 5.
Quota di piena proprietà pari ad un quarto indiviso dello stacco di terreno sito in tenere di Noto, c.da San Marco, esteso are 10 e centiare
58 circa, confinante con proprietà da più lati. Censito nel C.T. CP_1 del Comune di Noto al foglio 113, particella 331, seminativo, classe 4, superficie Ha . 00.10.59, R.D. euro 1,91, R-A. euro 0,82”.
Condanna i convenuti a pagare solidalmente a
[...] in persona del suo legale rapp.te Parte_1 pro.tempore le spese di lite liquidate in euro 5.810,00 per come in parte motiva, oltre spese generali in misura del 15%; oltre IVA e CPA ed oltre euro 545,00 per spese vive.
Ordina al Sig. Conservatore di Siracusa di trascrivere e annotare la presente sentenza in favore di parte attrice e a danno dei convenuti.
Cosi deciso
Siracusa 15.04.2024
Il G.I.
D.ssa P.Fugallo