Sentenza 25 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 25/10/2022, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/10/2022
N. 01697/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00286/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 286 del 2018, proposto da
Jonica Servizi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Triggiani, Anna Valentina Patruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio Portaluri in Lecce, via Imbriani, n. 36;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale per la Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Marasco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Laura Avv. Marasco Presso Arpa P., in Lecce, via A. Miglietta 2;
nei confronti
Ispra, Regione Puglia, Comune di Brindisi, Asl Brindisi, Istituto Superiore di Sanità, non costituiti in giudizio;
Provincia di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato dall'avvocato Teresa Ascesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Inail - Istituto Nazionale per Assicurazione Contro Infortuni sul Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Rosaria Papalato, Diana Anna Rotunno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Diana Anna Rotunno in Lecce, via Don Bosco n. 49;
per l'annullamento
- della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 27079 del 15.12.2017 (comunicata a mezzo pec in data 19.12.2017), ad oggetto “ Sito di bonifica di interesse nazionale di “Brindisi”. Jonica servizi srl “Richiesta di conclusione del procedimento di ADDR e Monitoraggio approvato nella CdS del 10.6.2014”. Riscontro nota ARPA Puglia prot. 74621 del 6/12/2017 ”;
- della nota ARPA Puglia prot. 74621 del 6/12/2017 ad oggetto “ SIN Brindisi – Sito di proprietà Jonica Servizi – “Richiesta di conclusione del procedimento di ADDR e Monitoraggio approvato nella CdS del 10.6.2014”. Riscontro nota MATTM n. 24115/STA del 10/11/2017 ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Provincia di Brindisi e di Inail - Istituto Nazionale per Assicurazione Contro Infortuni sul Lavoro e di Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale per la Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 20 ottobre 2022 il dott. Silvio Giancaspro, presenti gli Avvocati di cui al verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- Jonica Servizi S.r.l. ha agito dinanzi a questo TAR per l’annullamento della nota prot. n. 27079 del 15.12.2017, con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recependo integralmente le indicazioni fornite dall’Arpa con nota prot. n. 26230 del 6.12.2017, ha chiesto alla società - in qualità di proprietaria di un suolo su cui insiste una piattaforma per lo stoccaggio di rifiuti industriali e recupero di rifiuti speciali non pericolosi - di provvedere agli interventi i MISO/Bonifica da attuare sulla matrice del suolo;
- in particolare, la società ha lamentato che “sono del tutto assenti i presupposti che legittimerebbero, secondo il diritto nazionale e quello europeo, l’imposizione in capo alla ricorrente dell’obbligo di effettuare interventi di bonifica sia sul suolo che sulla falda”, dal momento che, in primo luogo, “non vi è e non è stata accertata (e neanche ipotizzata) la responsabilità della Jonica srl per lo stato di contaminazione da arsenico riscontrato a carico del terreno e della falda” e, in secondo luogo, “non vi è alcuna correlazione tra la presenza di arsenico nel terreno e la contaminazione di arsenico della falda”;
Premesso altresì che, con memoria in data 8.9.2022, la difesa erariale ha riferito che:
- con “nota del 23 luglio 2021, prot. 81086, il Ministero deducente ha indetto una Conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona per la chiusura del procedimento di bonifica ai sensi dell’art. 242, d.lgs. n. 152/2006, per la matrice suoli, relativamente al sito di proprietà della società Jonica Servizi”;
- con “nota del 20 ottobre 2021, prot. 113630, il Ministero … ha comunicato alla società, ai sensi dell’art. 14 bis, comma 5, l. n. 241/1990, le condizioni e prescrizioni che si intendevano riportare nel decreto di adozione della determinazione motivata di conclusione della Conferenza di servizi decisoria”;
- con nota del 28 ottobre 2021 “la società ha comunicato di non voler effettuare contestazioni né comunicare osservazioni rispetto agli esiti della Conferenza di servizi decisoria”;
- con il “decreto n. 213 del 10 novembre 2021 … è stato concluso, relativamente alla matrice “suoli” il procedimento di bonifica ai sensi dell’art. 242, d.lgs. n. 152/2006, per l’area in questione” … (omissis) … a condizione del rispetto delle seguenti prescrizioni: “a) deve essere previsto un ulteriore monitoraggio biennale da concordare con gli enti, inclusa la Provincia, per valutare la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell’Analisi di rischio; b) deve essere garantita la manutenzione della pavimentazione esistente al fine dell’interruzione del percorso di lisciviazione in falda”;
Rilevato che, in forza delle predette sopravvenienze, l’Autorità ministeriale ha eccepito che “l’evoluzione degli accertamenti, della situazione e delle determinazioni medio tempore adottate ha” determinato “la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso”;
Rilevato altresì che, con istanza in data 19.09.2022 parte ricorrente ha riferito che, in ottemperanza al decreto n. 213 del 13.11.2021, “si sta attivando per concordare con gli Enti competenti il prescritto monitoraggio biennale” e ha quindi chiesto di “soprassedere, allo stato, dalla trattazione del merito del ricorso”;
Considerato che:
- le sopravvenienze di cui al decreto n. 213 del 13.11.2021 hanno ridefinito compiutamente i termini e le risultanze del procedimento di bonifica, superando le statuizioni di cui ai provvedimenti impugnati in forza di nuove ed ulteriori acquisizioni istruttorie;
- allo stato, pertanto, la posizione della società resta compiutamente definita dalle statuizioni contenute nel predetto decreto, non oggetto di specifica impugnazione, ciò che determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse al suo accoglimento;
Ritenuto che la natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO