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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/01/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Sezione I Civile
Il Giudice dott.ssa Filomena De Sanzo dato atto della rituale comunicazione del decreto di trattazione scritta;
lette le note scritte di discussione della causa ex art. 437 c.p.c.
P.Q.M.
all'esito dell'esame degli atti, pronuncia la sentenza che segue.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Filomena De Sanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ARTT. 437 C.P.C., 22 L. 689/1981
nella causa civile iscritta al n. 537 del R.G.A.C. dell'anno 2023 vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avvocato BARCA FULVIO Parte_1 APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio dell'avvocato Controparte_1
MOLINARO FRANCESCA
APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace - opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L.
689/1981 (violazione codice strada)
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso la sanzione Parte_1 amministrativa di euro 104,30 inflittale con il verbale di accertamento del Comando Polizia
Municipale di n. 61995 Z/2021 del 15/01/2022 per la violazione dell'art. 7, comma 9 e 14 CP_1 del CDS perché, quale “conducente del veicolo tg DM385HV accedeva e transitava, privo di autorizzazione, nel tratto di strada tra Via Trento - Corso Mazzini zona a traffico limitato”.
Il verbale veniva impugnato per i seguenti motivi: nullità per avvenuta notifica oltre i termini di legge e conseguente violazione del disposto di cui all'art. 201 CdS;
nullità per segnaletica mancante e/o insufficiente essendo apposta a ridosso della zona interdetta al traffico in violazione dell'art. 79 CdS;
nullità per mancata indicazione nel verbale di contestazione del provvedimento autorizzatorio all'installazione della ztl;
nullità per illegittimità dei display installati recanti le equivoche epsressioni
“varco attivo” – “varco non attivo”.
Il si costituiva e resisteva al ricorso. Controparte_1
Con la sentenza n. 1523/22 depositata il 21/10/2022 il Giudice di Pace di rigettava il ricorso. CP_1
Avverso la predetta sentenza, proponeva appello, per i seguenti motivi: Parte_1
1- Violazione e falsa applicazione dell'art. 201 CDS – difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia - nullità della sentenza per omessa pronuncia in relazione alla sollevata violazione e falsa applicazione dell'art. 201 CDS, avendo il magistrato di prime cure completamente omesso di pronunciarsi sul primo motivo formulato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ed eccepito in via preliminare, ovvero sulla nullità del verbale di contestazione per essere avvenuta la sua notificazione oltre i termini di legge;
2 Motivazione insufficiente e/o contraddittoria in relazione alla eccepita nullità per segnaletica mancante, per mancata indicazione nel verbale di contestazione del provvedimento autorizzatorio all'installazione della ztl e per nullità per illegittimità dei display installati, non avendo il Giudice di Pace nella sua motivazione, definita scarna dall'appellante, fornito alcuna motivazione circa il rigetto delle eccezioni formulate alla validità del verbale, non avendo correttamente applicato i principi riguardanti la ripartizione dell'onere probatorio in materia di sanzioni amministrative ed avendo ritenuto erroneamente contestata dal comune la dicitura “varco attivo” – “varco non attivo”.
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare: Accertare e dichiarare la nullità del verbale di contestazione n° 61995 Z/ 2021 elevato dalla Polizia Municipale di per nullità CP_1 per avvenuta notifica oltre i termini di legge – violazione art. 201 CDS e/o per violazione e falsa applicazione dell'art. 201 C.d.S.; 2) Nel merito: Accertare e dichiarare la nullità del verbale di contestazione n° 61995 Z/ 2021 elevato dalla Polizia Municipale di per tutti i motivi espressi CP_1 in narrativa;
3) Condannare il alla rifusione delle spese e competenze del Controparte_1 giudizio, anche di primo grado, con distrazione al sottoscritto procuratore quale anticipatario, oltre accessori di legge”.
Costituitosi in giudizio, il ha resistito al gravame deducendone l'infondatezza. Controparte_1
Ha chiesto, pertanto, la conferma della sentenza impugnata.
L'appello è fondato e va accolto per il seguente assorbente profilo.
L'art. 79 reg. CdS., nei commi da 1 a 4, prevede che:
“
1. Per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità. In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e, nel caso di segnali sul posto, di cui al comma 2, attuare il comportamento richiesto.
2. Sono segnali sul posto quelli ubicati all'inizio della zona o del punto in cui è richiesto un determinato comportamento.
3. Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione sono indicativamente le seguenti:
Autostrade e strade extraurbane principale m 150 (segnale di pericolo) e m 250 (segnale di prescrizione);
Strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità superiore a 50 km/h) m 100
(segnale di pericolo) e m 150 (segnale di prescrizione);
Altre strade m 50 (segnale di pericolo) e m 80 (segnale di prescrizione). Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di indicazione sono riportate nei relativi articoli.
4. Nei casi di disponibilità di spazi di avvistamento inferiori di oltre il 20% di quelli minimi previsti dal comma 3, le misure possono ridursi, purchè il segnale sia preceduto da altro identico integrato da apposito pannello modello 1, definito all'articolo 83”.
Atteso il tenore letterale della predetta norma, risulta chiaro, come già ritenuto da questo Tribunale in precedenti pronunce su analoga questione, che la distanza di mt. 80 prevista per i segnali di prescrizione, quale quello qui in oggetto, è prevista quale misura minima.
Il - che nel giudizio di primo grado non ha specificamente contestato la Controparte_1 circostanze relativa al mancato rispetto della distanza minima di 80 metri avendola anzi ammessa, con riferimento alla possibilità di ridurre lo spazio di avvistamento di cui al comma 4 - non ha fornito inoltre la prova di avere collocato precedente segnale 'identico integrato da apposito pannello modello 1, definito all'articolo 83'.
Deve concludersi pertanto, in via assorbente, per la fondatezza dell'opposizione.
In accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza impugnata, deve, pertanto, accogliersi il ricorso ex art. 7 D. Lgs. 150/2011 con annullamento del verbale di contestazione opposto.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza del e vengono Controparte_1 liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
Tuttavia, considerato che ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 91 c.p.c., aggiunto dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 13 del D.L. n. 212/11, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 10/12 “nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda”, la condanna relativa alle spese del primo grado deve essere limitata alla somma di euro 104,30, corrispondente all'importo della sanzione.
Gli onorari de quibus, da porre a favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002 essendo la parte vittoriosa ammessa al beneficio del patrocinio legale a spese dello Stato, vanno dimezzati essendo l'appellante vittorioso ammesso al beneficio del patrocinio legale a spese dello Stato (cfr.
Cass. civ., n. 18167/2016, Corte Cost. n. 270/2012)
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione ed assorbita ogni altra questione, così dispone: 1) accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il verbale di accertamento del Comando Polizia Municipale di Cosenza n. 61995 Z/2021 del
15/01/2022;
2) condanna il alla rifusione, in favore di parte appellata delle spese e Controparte_1 competenze del doppio grado di giudizio, che si liquidano in euro 52,15 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, CAP e IVA per il primo grado ed in euro 231,00 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, disponendone il pagamento in favore dello
Stato.
Cosenza, 27/01/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Filomena De Sanzo