Sentenza 21 giugno 2024
Accoglimento
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 17/03/2026, n. 2262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2262 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02262/2026REG.PROV.COLL.
N. 09284/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9284 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato NN Pattay, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 12627/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026, il Cons. AN OB ER e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il sig. -OMISSIS-, cittadino -OMISSIS- residente in Italia da oltre 20 anni, con istanza del 25 settembre 2014, ha richiesto la concessione della cittadinanza italiana.
2. – Il Ministero dell’interno, espletata l’istruttoria di rito, ha dapprima notificato il preavviso di rigetto in data 22 ottobre 2018 con cui ha eccepito l’esistenza di una precedente sentenza penale di condanna per furto tentato ex art. 56 e 624 cod. pen. pronunciata dalla Corte di appello di Genova il 10 novembre 2011 e divenuta irrevocabile il 5 gennaio 2012, dipoi ha contestato la falsa dichiarazione resa nell’istanza in ordine all’incensuratezza e l’incapienza reddituale dell’istante.
In replica, l’interessato ha rimarcato la natura risalente del precedente penale i cui fatti risalgono all’anno 2005, unitamente all’intervenuta riabilitazione, disposta con ordinanza n. -OMISSIS- del 9 novembre 2017 del Tribunale di sorveglianza di Genova.
2.1. – All’esito del contraddittorio endoprocedimentale, il Ministero, richiamata l’ampia discrezionalità che contrassegna il potere ministeriale in sede di concessione dello status civitatis e disattese le controdeduzioni circa l’intervenuta riabilitazione dalla sentenza di condanna, ha definitivamente rigettato l’istanza sulla scorta della valutabilità negativa del fatto storico, di per sé indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza.
3. – Lo straniero ha impugnato il decreto di reiezione innanzi al T.A.R. per il Lazio lamentando che l’amministrazione abbia omesso di effettuare una ponderata valutazione della personalità del soggetto, dei suoi trascorsi, della sua condizione di piena e stabile integrazione lavorativa nonché evidenziando che la condanna riportata riguarda il tentato furto di merce dal reparto ortofrutticolo di un supermercato avvenuto nel 2005 e, dunque, una condotta assai risalente e di scarsa offensività, dettata dalla condizione d’indigenza nella quale versava all’epoca il ricorrente.
4. – Il T.A.R., ripercorsi i capisaldi che contrassegnano l’esercizio del potere pubblico in materia di concessione dello status civitatis , ha respinto il gravame opinando che il Ministero abbia legittimamente esercitato il potere discrezionale di cui dispone, assolvendo all’onere di motivazione e senza venir meno ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità nel bilanciamento degli interessi, essendo pervenuta ad un giudizio di inaffidabilità e mancata integrazione del richiedente nella comunità nazionale alla luce di una valutazione globale degli elementi concreti emersi a suo carico che non appare affetta dai vizi di eccesso di potere denunciati, in quanto volta ad assicurare preminente tutela ai principi fondamentali della convivenza sociale e dell’ordine pubblico. Segnatamente, il giudice di prime cure ha rilevato che gli elementi penali risultati ostativi rientrano nel periodo decennale di osservazione costantemente ritenuto adeguato dalla giurisprudenza, che, sul punto, ha da tempo precisato che “ il Ministero ben può rilevare che nell’ultimo decennio vi sono state condotte penalmente rilevanti (e quindi espressive di una non compiuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale), così come può valutare i fatti per periodi ancora maggiori ai dieci anni ” (T.A.R. Lazio, sentenza n. 5615/2015). Infine, non ha valutato utilmente la riabilitazione essendo intervenuta in epoca successiva alla domanda e, segnatamente, con ordinanza n. -OMISSIS- del 9 novembre 2017 del Tribunale di sorveglianza di Genova.
5. – Con rituale ricorso in appello, lo straniero ha impugnato la prefata decisione stigmatizzando l’ error in iudicando per intrinseca illogicità della motivazione nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241: in estrema sintesi, l’appellante si duole della carenza motivazionale della decisione laddove ha valutato congruo e adeguato l’apparato motivazionale del provvedimento imperniato apoditticamente sulla pregnanza sintomatica di un unico precedente penale, di modesta portata, quale fatto espressivo di una personalità pericolosa e, comunque, incline all’inosservanza delle norme penali. Sarebbe mancato segnatamente un ponderato apprezzamento del disvalore del fatto in sé, del grado di inserimento dello straniero e una più globale valutazione della sua personalità.
6. – Il Ministero dell’interno si è costituito con mera comparsa di stile.
7. – La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 29 gennaio 2026 ed è stata successivamente spedita in decisione.
8. – L’appello è fondato per quanto si espone dappresso.
Il provvedimento impugnato sconta il denunciato vizio di difetto istruttorio e motivazionale che la pronuncia di prime cure ha, invece, ritenuto erroneamente di derubricare a mente dell’apprezzamento altamente discrezionale che compete all’Amministrazione in sede di concessione dello status civitatis .
9. – In punto di fatto, costituisce circostanza pacifica e incontestata che l’appellante, di cittadinanza -OMISSIS-, sia stato attinto da una sentenza irrevocabile di condanna pronunciata dalla Corte di appello di Genova il 29 novembre 2011, per il reato di furto tentato ex artt. 56 e 624 cod.pen., commesso nel 2005 quando sottraeva merci dai banchi di vendita di un supermercato.
9.1. – Orbene, nel formulare il proprio apprezzamento negativo sulla meritevolezza dell’istanza, l’Amministrazione si è limitata a valutare la storicità del fatto di reato evidenziandone la sua pregnanza sintomatica sul piano dell’inaffidabilità e dell’incompiuta integrazione nella comunità nazionale, ma ha omesso di contestualizzare la portata di tale precedente penale nel percorso di integrazione socio-economica dello straniero nell’arco della sua permanenza sul territorio nazionale pretermettendo in radice la valutazione degli effetti dell’intervenuta riabilitazione.
Nello specifico, è stata sottovalutata la modesta carica di disvalore del fatto penalmente sanzionato - tentato furto per generi alimentari di prima necessità risalente all’anno 2005, a fronte del quale furono riconosciute plurime attenuanti giungendo alla pressoché simbolica pena della reclusione di un mese e della multa di 54 euro - e del tutto pretermessa la storia di integrazione dello straniero nel territorio nazionale apprezzabile dalla stabile posizione lavorativa, dall’ampio e radicato nucleo familiare, dall’incensuratezza della condotta dopo quel primo isolato episodio.
9.2. – La risalenza nel tempo di siffatto precedente penale, ritenuto recisamente ostativo dall’Amministrazione, assume valore dirimente giacché ha permesso allo straniero di maturare i requisiti per ottenere la riabilitazione in sede penale, intervenuta con ordinanza n. -OMISSIS- del 9 novembre 2017 del Tribunale di sorveglianza di Genova: di tale circostanza l’appellante ha reso edotta l’Amministrazione procedente in sede di riscontro alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10- bis legge n. 241 del 1990.
Senonché, il Ministero dell’interno, nell’emanare il provvedimento conclusivo, non fa alcuna menzione né della ponderazione in concreto del fatto, delle sue modalità, del suo effettivo disvalore e della personalità del soggetto che lo ha commesso, né tantomeno si sofferma sui possibili riflessi della intervenuta riabilitazione penale, ancorché documentalmente acclarata.
10. – Al riguardo, non può essere condivisa la ratio decidendi enunciata in prime cure per cui la valutazione della situazione soggettiva dell’istante deve essere quella in essere al momento della domanda, a nulla rilevando le evenienze successive ad essa: invero, a differenza di fattispecie procedimentali ben dissimili da quella in oggetto nelle quali i principi concorrenti di par condicio e imparzialità dell’azione amministrativa esigono che la decisione dell’Amministrazione sia effettuata con riguardo alle condizioni esistenti al momento della domanda (tale è il caso delle procedure di evidenza pubblica come gare o concorsi), nel caso della concessione dello status civitatis , data la struttura di procedimento individuale ad istanza di parte, campeggia in modo preminente il rapporto amministrativo nel suo dipanarsi diacronico, specie ove si ponga mente al fatto della significativa durata preventivata dallo stesso legislatore per l’espletamento di tali procedure ( cfr . art. 9- ter legge n. 91/1992 “ Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è fissato in ventiquattro mesi prorogabili fino al massimo di trentasei mesi dalla data di presentazione della domanda ”).
Indi, le sopravvenienze fattuali e giuridiche, che siano in melius o in pejus per l’istante, non possono essere pretermesse o sottaciute dall’Amministrazione procedente, a fortiori se sono desumibili per tabulas (come nel caso in esame dell’annotazione della riabilitazione sul certificato del casellario giudiziale) o se sono state portate debitamente alla sua attenzione per mezzo degli apporti partecipativi propri del contraddittorio procedimentale, come la memoria difensiva prevista dall’art. 10- bis della legge n. 241/1990 che onera espressamente l’Amministrazione di motivare le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni ivi veicolate.
10.1. – Nel caso di specie, la riabilitazione è intervenuta pacificamente il 9 novembre 2017 e l’Amministrazione, oltre a poterne prendere cognizione mediante consultazione del certificato del casellario giudiziale, ne ha avuto notizia proprio in sede di contraddittorio endoprocedimentale in riscontro al preavviso di rigetto ex art. 10- bis l. n. 241/1990 notificato il 22 ottobre 2018, senza tuttavia prendere espressamente posizione su di essa nel provvedimento conclusivo se non con formulazione eccessivamente generica e stereotipa.
10.2. – Del resto, che la riabilitazione sia circostanza potenzialmente foriera di esiti assai dissimili dall’impugnata reiezione lo si può ricavare argomentando dall’art. 6, co. 3 legge n. 91 del 1992 che stabilisce espressamente la sua efficacia purgativa rispetto alle preclusioni penali nella parallela fattispecie della concessione di cittadinanza per rapporto di coniugio o unione civile (“ La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna ”).
11. – In definitiva, il Ministero dell’interno è incorso in difetto istruttorio e motivazionale nell’apprezzamento della meritevolezza dell’istanza dello straniero, sia per essersi trincerato dietro la sussistenza di un precedente penale di cui ha fatto valere la carica di disvalore in astratto, sia per aver radicalmente omesso di considerare gli effetti potenzialmente favorevoli della sopravvenuta riabilitazione, evincibile per tabulas : a rigore, l’Amministrazione sarebbe stata tenuta a corredare il diniego di un’ampia motivazione in cui dar conto delle ragioni per le quali quel fatto penalmente rilevante poteva ritenersi comunque ostativo al rilascio della cittadinanza, in quanto tale da far venir meno il requisito dello status illesae dignitatis morale e civile richiesto nel soggetto richiedente, non essendo sufficiente una mera rilevazione acritica delle pendenze nella loro asettica storicità, senza alcun autonomo ed effettivo vaglio critico ( cfr . Cons. Stato, sez. III, 11 luglio 2023, n. 6791; id ., 26 aprile 2022, n. 3185; id ., 3 marzo 2021, n. 1826; id ., 14 maggio 2019, n. 3121; id ., 20 marzo 2019, n. 1837). La giurisprudenza della Sezione ha consacrato, difatti, un giudizio globale e personalizzato, pur nel rispetto dell’ampia discrezionalità che compete all’Amministrazione in subiecta materia , ponendo l’accento sulla considerazione in concreto del fatto, delle sue modalità, del suo effettivo disvalore come anche della personalità del soggetto ( cfr . in termini, Cons. Stato, sez. III, 28 novembre 2024, n. 9565; Cons. Stato, sez. III, 20 marzo 2019, n. 1837 v. punti 6.4 e 7: “ La pubblica amministrazione, nel denegare il riconoscimento della cittadinanza per naturalizzazione richiesto ai sensi dell’art. 9 l. n. 91 del 1992, non può fondare il proprio giudizio di mancato inserimento sociale sull’astratta tipologia del reato la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze psicotrope e sulla sua pericolosità, astratta o presunta, senza apprezzare tutte le circostanze del fatto concreto e, benché la sua valutazione sia finalizzata a scopi autonomi e diversi da quella del giudice penale che ha concesso la riabilitazione del condannato, non per questo essa può esimersi da una considerazione in concreto del fatto, delle sue modalità, del suo effettivo disvalore come anche della personalità del soggetto ”).
12. – Conclusivamente, l’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, deve trovare accoglimento il ricorso introduttivo del giudizio con conseguente caducazione del provvedimento ministeriale impugnato, fatti salvi i tratti successivi di riedizione del potere in sede di riesame dell’istanza nel rispetto degli effetti conformativi della presente pronuncia.
13. – Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento impugnato.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
NN TO, Presidente FF
Nicola D'AN, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
NN Tulumello, Consigliere
AN OB ER, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN OB ER | NN TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.