Sentenza 9 agosto 2003
Massime • 1
In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, tra le attività protette non rientra quella di agente della Polizia di Stato in servizio di autista, giacché questi non è addetto a macchine "mosse non direttamente dalla persona che ne usa", tra le quali non rientra l'automobile, ne' può essere ritenuto addetto "al trasporto per via terrestre" di cose o di persone ovvero ricompreso fra i soggetti assicurati elencati nell'art. 4 del d.P.R. 1124 del 1965.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2003, n. 12033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12033 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DU RI IS, (in qualità di coniuge superstite di TE UI), elettivamente domiciliata in ROMA VIA FULCIERI P. DE CALBOLI 9, presso lo studio dell'avvocato RODOLFO FRANCO, rappresentata e difesa dagli avvocati ERSILIO INDRACCOLO, UI DE GIORGI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, MINISTERO DELL'INTERNO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 01/01/8262 proposto da:
I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dall'avvocato ADRIANA PIGNATARO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
DU RI IS;
- intimata -
avverso la sentenza n. 356/00 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 03/11/00 R.G.N. 703/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/05/03 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato DE GIORGI UI;
udito l'Avvocato PIGNATARO per delega QUARANTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, inammissibilità in subordine il rigetto dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 16 dicembre 1996 al Pretore di Lecce, RI UI UR chiedeva che l'Inail fosse condannato a pagarle una rendita vitalizia quale vedova di LU RI, agente scelto della Polizia di Stato, morto mentre era in servizio alla guida di un'autovettura appartenente al datore di lavoro.
Costituitosi il convenuto e chiamato in giudizio il Ministero dell'interno, il Giudice unico del Tribunale rigettava la domanda con decisione del 18 novembre 1999, confermata con sentenza 3 novembre 2000 dalla Corte d'appello, la quale escludeva che l'attività di agente di polizia rientrasse fra quelle protette dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e previste nell'art. 1 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124: in particolare l'agente non poteva considerarsi addetto a macchina "mossa non direttamente da persona che ne usa" (art. 1 cit., primo comma).
Nè egli rientrava nell'elenco delle persone assicurate, contenuto nel successivo art. 4.
Infine era ben vero che lo Stato rientrava fra i datori di lavoro assicurati (art. 9, primo comma, d.P.R. cit.) e che l'art. 127 del d.P.R. escludeva eccezionalmente dall'assicurazione i dipendenti delle aziende autonome del Ministero delle poste ed il personale delle Ferrovie dello Stato, ma l'eccezione era correlata ad una regola di protezione assicurativa non già di tutti i dipendenti statali o pubblici bensì degli addetti a lavori ferroviaria (art. 1, n. 5) e di quelli delle imprese di telecomunicazione (art. 1, n. 6).
La Corte aggiungeva che il Tribunale amministrativo regionale aveva escluso che il decesso fosse derivato da causa di servizio. Contro questa sentenza ricorrono per cassazione in via principale la UR ed in via incidentale l'Inail, che è anche controricorrente insieme al Ministero dell'interno. Ad esito della discussione in udienza l'avvocato della ricorrente presentava brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del Pubblico ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, principale e incidentale,, debbono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. Non è fondata l'eccezione, sollevata dal controricorrente Ministero, di radicale nullità della notifica del ricorso principale, effettuata all'Avvocatura dello Stato distrettuale di Lecce invece che all'Avvocatura generale, ai sensi dell'art. 11 r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, modif. dall'art. 1 l. 25 marzo 1958 n. 260.
L'Avvocatura generale, costituendosi e difendendosi nel merito, ha sanato la nullità ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. e il suo controricorso è ammissibile sebbene sia stato notificato il 5 settembre 2001, ossia oltre il termine posto dall'art. 370, primo comma, cod. proc. civ.. Deve con precedenza essere esaminato il ricorso incidentale proposto dall'Inail ed avente per oggetto una questione pregiudiziale. Con esso l'Istituto lamenta la violazione dell'art. 127 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del 10 ottobre 1985, sostenendo che i giudici di merito avrebbero dovuto dichiarare il suo difetto di legittimazione ad causam per estraneità al rapporto assicurativo. Il difetto sarebbe rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in cassazione.
Il motivo non è fondato.
Ai sensi del sopra citato art. 9, primo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965 lo Stato rientra fra i soggetti del rapporto assicurativo di cui è titolare l'Inail quale assicuratore e quest'ultimo, quale titolare del rapporto sostanziale, "è abilitat6o a stare in giudizio in caso di controversia con gli assicurati dipendenti statali", come espressamente stabilisce l'art. 7 d.m. sopra cit.. Attiene poi al merito della controversia stabilire se il dipendente statale rientri fra gli assicurati ai sensi dei più volte richiamati artt. 1 e 4 d.P.R. cit. (cfr. art. 1, secondo comma d.m. cit.:
"l'obbligo dell'assicurazione di cui al presente comma (recte:
articolo) è limitato ai dipendenti statali che vi sono soggetti ai sensi degli artt. 1 e 4 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124"). Diverse, e qui non ricorrenti, sono le ipotesi in cui le amministrazioni statali cumulino la posizione di assicurante e di assicuratore (Cass. 12 settembre 2002 n. 13323). Con l'unico motivo la ricorrente principale lamenta la violazione degli artt. 1, 4, 9 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e vizi di motivazione, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto ritenere come protetta dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro l'attività di agente della Polizia di Stato in servizio di autista, ossia di addetto a macchine "mosse non direttamente dalla persona che ne usa" (art. 1, primo comma, d.P.R. cit.), oppure di addetto al "trasporto per via terrestre" con uso di mezzi meccanici (art. 1, terzo comma, n. 7). Lo stesso agente di polizia rientrava inoltre, secondo la ricorrente, fra le persone assicurate, elencate nel successivo art.
4. Che poi gli agenti di polizia fossero assicurati privatamente contro gli infortuni sul lavoro ai sensi dell'art. 15 d.P.R. n. 147 del 1990 è circostanza insufficiente, secondo la ricorrente, ad escludere l'assicurazione obbligatoria.
Il motivo non è fondato.
Le parti non controvertono sul fatto che fra i datori di lavoro assoggettati all'assicurazione obbligatoria rientri lo Stato, come testualmente dispone l'art. 9, primo comma, d.P.R. cit.. La questione che la ricorrente principale sottopone alla Corte è però se l'attività di autista, svolta dall'agente di polizia, rientri fra quelle protette ed elencate nell'art. 1 dello stesso d.P.R..
Esattamente la Corte d'appello ha dato risposta negativa alla questione giacché fra le macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa non rientra l'automobile, che si muove sotto assiduo comando del conducente;
ne' l'agente di polizia può considerarsi addetto al "trasporto" (art. 1 cit., terzo comma, n. 7) nè di cose ne' di persone. Neppure, infine egli è compreso fra le persone assicurate, di cui al successivo art.
4. Per tali ragioni in favore delle forze di polizia sono previste, oltre alle provvidenze comuni a tutti i dipendenti statali, alcune forme assicurative obbligatorie a carattere privatistico (cfr. art. 15 d.P.R. n. 147 del 1990 e l. 23 dicembre 1993 n. 574).
Quanto alle osservazioni scritte, presentate in udienza dall'avvocato della ricorrente ai sensi dell'art. 379, quarto comma, cod. proc. civ., esse sono, oltreché inammissibili nella parte in cui prospettano fatti nuovi nel giudizio di legittimità, non decisive, poiché l'ammontare asseritamente insufficiente dell'indennizzo versato alla stessa ricorrente dall'assicuratore privato non basta a costituire alcun obbligo a carico dell'Inail. È pertanto legittima la pronuncia di rigetto della domanda, emessa dal Tribunale e confermata dalla Corte d'appello, mentre le considerazioni svolte da quest'ultima circa l'insussistenza della causa di servizio nell'infortunio costituiscono un mero obiter dictum.
Non è infine pertinente il precedente (Cass. 14 aprile 1987 n. 3706) richiamato dalla ricorrente e concernente l'assicurazione a favore di soprintendente a lavori stradali (art. 4, n. 2, d.P.R. cit.) svolti per un consorzio autostradale.
Rigettati entrambi i ricorsi, giusti motivi sussistono per compensare fra tutte le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese tra tutte le parti.
Così deciso in Roma, il 2 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2003