Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/02/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE LAVORO
SENTENZA
RG 5713/2024
TRA
(C.F. e P.IVA: ) Ass. Avv.ti CRAMAROSSA FABIO e CASETTA Pt_1 P.IVA_1
PAOLO, elettivamente domiciliata in Torino, via Morgari 31, presso lo studio dei difensori
- PARTE RICORRENTE -
E
( ) Ass. Avv. CIMETTI Controparte_1 P.IVA_2
MAURIZIO, elettivamente domiciliata in Roma, via di Ripetta n. 142, presso lo studio professionale Delfino Willkie Farr & Gallagher
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
Conclusioni: come da verbale
1. con ricorso ex artt. 414, 442 cpc, depositato il 30/6/2024, ha allegato: Pt_1
1
- che tali crediti, in assenza di atti interruttivi della prescrizione sino alla notifica dell'intimazione di pagamento sopra indicata (notifica avvenuta nel 2024), sono estinti
La società ricorrente ha quindi presentato opposizione a tale intimazione di pagamento,
convenendo in giudizio chiedendo che la stessa sia Controparte_1
dichiarata illegittima, ed in subordine chiedendo la riduzione del dovuto ai crediti eventualmente non prescritti.
Si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto del ricorso;
Controparte_1
l'Ente concessionario della riscossione sarebbe anzitutto privo di legittimazione passiva in merito all'oggetto del giudizio, con conseguente richiesta di chiamata in giudizio dell'INPS,
quale ente creditore dei contributi previdenziali;
in ogni caso, ha chiesto rigettarsi CP_2
l'eccezione di prescrizione, in considerazione della notifica, prima dell'intimazione di pagamento, di plurimi atti interruttivi, ed anche della presentazione, da parte della stessa società
ricorrente, di plurime richieste di rateazione e di definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo,
con effetto parimenti interruttivo del termine prescrizionale.
L'efficacia esecutiva dei titoli è stata sospesa con decreto inaudita altera parte, con il quale è
stata anche fissata l'odierna udienza.
2. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da è fondata e deve essere CP_2
accolta.
Deve infatti osservarsi che l'unico motivo di opposizione involge la pretesa estinzione per prescrizione dei crediti dell' , in forza dell'assunto della mancata notifica Controparte_3
di atti interruttivi dopo la notifica di cartelle e di avvisi di addebito presupposti.
2 Ora, in relazione a tale oggetto del contendere, deve osservarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n.
46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188
c.c.” (Cass. SSUU n. 7514/2022).
Nonostante la massimazione della sentenza appena citata, deve prendersi però in esame anche la motivazione della pronuncia, in quanto la Suprema Corte ha, nel proprio ragionamento,
analizzato in modo più ampio la peculiare materia (lo si può definire un sottosistema) delle opposizioni avverso crediti previdenziali, non fermandosi in realtà ad indicare elementi di diritto in relazione alle sole opposizioni “recuperatorie”.
Si legge nella motivazione di Cass. SSUU n. 7514/2022:
“12.2. Con specifico riguardo al processo di opposizione all'iscrizione a ruolo di crediti previdenziali, l'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 - emanato, come l'art. 39
del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 112, in attuazione della legge delega 28 settembre 1998 n. 337 -
disponeva, nel testo originario, che «contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario». L'art. 4, comma
2 - quater del d.l. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con legge n. 265 del 22 novembre 2002,
ha modificato il testo dell'art. 24 comma 5, prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore" ed espungendo, quindi, l'obbligo di notifica al
3 concessionario. Nel testo oggi vigente, e vigente ratione temporis, l'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio
1999 n. 46 dispone, dunque, che nel giudizio contro l'iscrizione a ruolo la legittimazione spetta all'ente impositore. Poiché la disposizione del comma 5 dell'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999
n. 46 non è stata modificata nella parte concernente la legittimazione dell'ente impositore,
anche quando il legislatore ha deciso di mettervi mano espungendo l'obbligo di notifica del ricorso al concessionario, si deve escludere che questa disposizione sia stata implicitamente superata dall'art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112, emanato successivamente all'art. 24 citato.
Ne consegue che, limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione),
concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo,
entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione l'art. 39 d.lgs.
13 aprile 1999 n. 112 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria [i.e., legittimazione passiva dell'Ente concessionario della riscossione, fatto salvo l'onere, per questo, di chiamata in causa dell'Ente creditore;
N.d.R.]
12.3. Ricostruita nei termini che precedono la disciplina peculiare della riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali e delle implicazioni applicative, ne discende che le soluzioni sulla legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione, adottate dalla giurisprudenza tributaria, o quelle sulla legittimazione necessariamente congiunta, fatta propria dal giudice dell'opposizione ad ordinanza-
ingiunzione derivata da illecito amministrativo, risultano non applicabili alle fattispecie in esame. Deve ritersi, invece, per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale
4 declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1,
soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007
n. 16412). La ricorrenza del litisconsorzio necessario, infatti, è funzionale alla tutela dell'integrità del contraddittorio, alla necessità di una decisione unitaria che abbia effetto nei confronti di più soggetti, sicché per il principio del contraddittorio tutti costoro devono essere posti in grado di partecipare al processo. Essa è finalizzata ad attuare la partecipazione di più
parti nel processo, anche attraverso l'impulso del giudice, affinché si eviti che lo stesso si concluda con una sentenza inutile, intendendosi il concetto di utilità non come riferito all'esito
(positivo per il debitore) del giudizio ma all'idoneità della statuizione a definire il rapporto tra le parti in giudizio in termini satisfattivi del petitum. La rappresentata esigenza non ricorre nel caso in esame, in cui (Cass. 26 febbraio 2019 n. 5625) l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti "ultra partes" verso l'esattore (adiectus), senza la necessità della partecipazione dello stesso al processo.
13. Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni Unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato
5 dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito» Cass. 19
giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c.,
determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato alla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15
luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo”.
In buona sostanza, la S.C. ha tratto dalla norma contenuta nell'art. 24 co 5 del dlvo 46/1999 un principio cardine che regola, sul versante della legittimazione passiva, tutte le controversie attinenti al merito della pretesa contributiva, anche con riguardo a vicende successive all'iscrizione a ruolo, ponendosi la norma citata in regime di specialità rispetto a quella,
successiva, contenuta nell'art. 39 del dlvo 112/1999 (“Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi,
deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”).
La Suprema Corte è di recente ancora intervenuta in materia di legittimazione passiva nei giudizi di opposizione esecutiva avverso pretese creditorie iscritte a ruolo, ai sensi del DPR
6 602/1973, e segnatamente laddove sia azionata un'opposizione esecutiva propriamente detta,
non “recuperatoria” (ovvero di recupero di un momento di tutela, vista l'omessa notifica della cartella esattoriale, tutela che non riguarda l'esecuzione forzata ma l'esistenza stessa del credito), con ordinanza n. 3870/2024. Si legge nella massima di tale provvedimento: “In tema di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, la legittimazione passiva rispetto alle opposizione esecutive non "recuperatorie" compete unicamente all'agente della riscossione, con la conseguenza che quelle proposte nei confronti dell'ente titolare del credito devono essere dichiarate inammissibili, senza che possa darsi corso all'integrazione del contraddittorio di cui all'art. 102 c.p.c., non vertendosi in una fattispecie di litisconsorzio necessario cd. sostanziale”.
Nonostante che tale arresto paia revocare in dubbio quanto sinora qui affermato sulla scorta della pronuncia delle Sezioni Unite del 2022, la lettura della motivazione dell'ordinanza pronunciata nel corso di quest'anno, dopo aver distinto, appunto, le opposizioni c.d.
recuperatorie da quelle esecutive in senso stretto, ed aver fornito soluzione sulla scorta delle norme (già citate) del DPR 602/1973 e dell'art. 39 del dlvo 112/1999, fa comunque espressamente salve le diverse regole delle opposizioni esattoriali in materia previdenziale,
“per la specialità della disciplina di settore”, richiamando espressamente Cass. SSUU
7514/2022, sopra citata (v. punto 5. dell'ordinanza 3870/2024).
Dalle considerazioni sopra espresse, deve quindi ritenersi che l'opposizione in trattazione,
laddove ha fatto valere doglianza conseguente alla prescrizione dei crediti previdenziali in ragione del decorso del tempo dalla pretesa notifica delle cartelle esattoriali/degli avvisi di addebito, avrebbe visto quale legittima parte processuale, dal lato passivo, l'Ente previdenziale impositore e creditore, il quale non è però stato convenuto in giudizio.
Ne consegue, oltre alla declaratoria del difetto di legittimazione passiva di , l'inutilità CP_2
della chiamata in giudizio dell'INPS, richiesta dall'Ente incaricato della riscossione, posto che,
7 come si è detto, non si applicano alla presente fattispecie le norme del dlvo 112/1999, né una simile chiamata in giudizio varrebbe a modificare l'individuazione del soggetto convenuto da parte ricorrente.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con pronuncia in rito.
3. Le spese seguono la soccombenza;
esse sono liquidate in dispositivo, tenendo conto del valore di causa (euro 418.989,84) e della relativa semplicità dell'oggetto della controversia.
PQM
Il Giudice, definitivamente decidendo, visti gli artt. 429, 442 cpc:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_1
- visto l'art. 91 cpc, condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Pt_1 [...]
; spese liquidate in complessivi euro 9.000,00, oltre ad accessori di Controparte_1
legge.
Torino, 19/2/2025
IL GIUDICE
Dott. Simone Romito
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