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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/07/2025, n. 2358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2358 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente Rossella Milone Consigliere Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1182/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) - in persona del legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1
Dr. , elettivamente domiciliata in Milano (MI), C.so Garibaldi n. 49, Parte_2 presso lo studio dell'Avv. Calogero Valerio Scimemi, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del sindaco, elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato in Milano (MI), Via Della Guastalla n. 6, presso gli Avv.ti Antonello Mandarano, Maria Rosa Sala e Vincenza Palmieri, dell'Avvocatura Comunale, che lo rappresentano e difendono giusta procura alle liti in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nel merito
- accogliere il presente appello nella forma e nel merito e quindi riformare totalmente, nei capi impugnati e per i motivi tutti spiegati, la sentenza n°1753/2023 (r.g. 37405/2018) dei 5/7 marzo 2023 del Tribunale di Milano, per effetto della superiore riforma, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nel merito
- ritenere e dichiarare ammissibile e fondata e, per l'effetto, accogliere, nella sostanza e nella forma, l'opposizione ex articolo 3 del rd 639/1910 di cui all'atto di citazione r.g. 37405/2018 del Tribunale di Milano notificato dalla il 16 luglio 2018 Parte_1 nei confronti del e avverso l'ingiunzione di pagamento Controparte_1 n°20180430104480000000181, emessa dal il 30 agosto 2018 e Controparte_1 notificata il 28 settembre 2018;
- annullare quindi e, per l'effetto, con qualsivoglia statuizione, ritenere e dichiarare inefficaci l'ingiunzione di pagamento n°20180430094920000000161, emessa dal di Milano il 28 maggio 2018 e notificata il 18 giugno 2018 e tutti i verbali di CP_1 contestazione opposti, nonché tutti gli atti eventualmente successivi esecutivi degli stessi, e conseguente-mente ritenere e dichiarare non dovute le somme ivi azionate;
- emettere ogni altro provvedimento conseguenziale;
- condannare, ai sensi degli articoli 336 e 389 cpc, l'appellato alla riduzione in pristino conseguente alla disposta riforma della sentenza impugnata, nonché alla restituzione di tutte le somme di denaro a qualsiasi titolo e/o ragione da questa percepite e corrisposte dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado, in forza della provvisoria esecutività della stessa, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria correnti dalla data di corresponsione alla data di effettivo soddisfo;
- condannare l'appellato al pagamento delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi del presente giudizio. Salvo ogni altro diritto.
Per il : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, respingere l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1753/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata il 07.03.2023, anche in ordine alla statuizione sulle spese di lite. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali del giudizio, rimborso forfettario nella misura del 15% ed oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Milano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ingiunzione di pagamento (n. 20180430094920000000161) del 28.5.2018, notificata in data 18.6.2018, il ingiungeva a – Controparte_1 Parte_1 società che si occupa di noleggio auto a breve termine – il pagamento dell'importo complessivo di Euro 528.838,00. L'ingiunzione si fondava sul mancato pagamento di duemilauno verbali di contestazione di violazioni del Codice della Strada accertate dalla Polizia Locale di Milano e risultate commesse con veicoli intestati a nel periodo compreso Parte_1 tra l'aprile e il dicembre 2015. Agli importi portati dai verbali di contestazione – tutti regolarmente notificati all'azienda di noleggio auto – venivano altresì applicate, nell'ingiunzione di pagamento, le maggiorazioni previste dall'art. 27 L. 689/81.
2. proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento ai Parte_1 sensi dell'art. 2 R.D. n. 639/1910, “nonché attraverso tutti i verbali di contestazione ivi portati ed azionati”, allegando:
pag. 2/11 - il proprio difetto di legittimazione sostanziale passiva, in quanto, svolgendo la medesima attività imprenditoriale di noleggio a terzi di autovetture senza conducente, non era responsabile in solido, ai sensi dell'art. 196 Cod. Strada, con i locatari dei veicoli con i quali erano state commesse le infrazioni di cui ai verbali elencati nell'ingiunzione;
- che le comunicazioni dei nominativi dei locatari dei veicoli interessati, effettuate da all'organo accertatore, avevano impedito ai predetti verbali di Parte_1 contestazione di diventare titoli esecutivi;
- che sedici dei duemilauno verbali elencati nell'ingiunzione di pagamento non erano mai stati notificati a Parte_1
- che l'ingiunzione di pagamento era nulla per violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000, stante la mancata indicazione dei “fatti” da cui sarebbe scaturito l'obbligo di pagamento e l'assenza dei verbali di contestazione;
- l'infondatezza e la temerarietà della pretesa del , con conseguente Controparte_1 diritto di al risarcimento dei danni patiti in relazione all'ingiunzione di Parte_1 pagamento.
3. Si costituiva in giudizio il , chiedendo il rigetto dell'opposizione, Controparte_1 in quanto infondata. In particolare, l'ente opposto deduceva che:
- aveva ammesso di aver ricevuto la notifica di millenoventottantacinque Parte_1 dei duemilauno verbali di cui all'ingiunzione;
- anche i sedici verbali di cui l'opponente aveva contestato la notificazione erano stati ritualmente notificati a in virtù della sua qualifica di locataria e di Parte_1 sublocatrice dei veicoli;
- le sublocazioni dei veicoli mediante i quali erano state commesse le violazioni e le comunicazioni dei nominativi dei subconduttori non avevano comportato il venir meno della qualità di prima locataria in capo all'opponente, con conferma dei verbali a suo carico;
- i verbali, non opposti e non più contestabili, avevano definitivamente acquisito valore e forza di “titoli esecutivi intangibili”;
- in ogni caso, l'art. 196 Cod. Strada prevede il diritto di regresso del solvente nei confronti dell'autore della violazione.
4. Il Tribunale di Milano, con sentenza pronunciata in data 5.3.2023 (sentenza n. 1753/2023) dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione avverso i verbali in contestazione menzionati nell'ingiunzione di pagamento emessa dal Controparte_1
e respingeva l'opposizione proposta da avverso l'ingiunzione di Parte_1 pagamento, condannandola al pagamento delle spese di lite. In motivazione, il giudice di primo grado:
- escludeva l'ammissibilità dell'opposizione proposta da “avverso tutti i Parte_1 verbali di contestazione” richiamati dall'ingiunzione di pagamento, in quanto proposta ben oltre il termine decadenziale di trenta giorni – decorrente dalla data di notificazione pag. 3/11 dell'atto – previsto dall'art.
7.3 D.Lgs. n. 150/2011 per l'impugnabilità dei verbali di accertamento di violazione del Codice della Strada;
- riteneva infondata l'eccezione relativa alla mancata notificazione dei sedici verbali sollevata da a fronte della prova documentale fornita in atti dal Parte_1 [...]
, che aveva depositato gli avvisi di ricevimento delle raccomandate relative CP_1 alle notificazioni dei singoli verbali, recanti tutte il timbro di ricevuta “ ; Parte_1
- escludeva che le comunicazioni di all'organo accertatore dei nominativi Parte_1 dei sublocatari dei veicoli con cui erano state effettuate le infrazioni potessero impedire ai verbali di acquisire efficacia esecutiva, non potendosi considerare tali comunicazioni equipollenti all'accoglimento dell'opposizione ex artt. 204 bis Cod. Strada e 7 D.Lgs. n. 150/2011;
- escludeva la nullità del provvedimento di ingiunzione di pagamento per omessa motivazione, ai sensi dell'art. 7 L. n. 212/2000, stante la precisa indicazione degli estremi dei verbali notificati, delle targhe dei veicoli con cui erano state commesse le violazioni e le date di notifica dei verbali medesimi, anche in considerazione della validità della motivazione per relationem dell'atto tributario, a fronte dell'allegazione degli atti e dei documenti da cui ricavare gli elementi di fatto cui l'atto fa riferimento (Cass. n. 13110/2012);
- riteneva preclusa e infondata l'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento, a fronte della decadenza dell'opponente dai termini previsti dall'art. 7 D.Lgs. n. 150/2011 per l'opposizione ai verbali di accertamento su cui la stessa era fondata, atteso che l'omessa proposizione dell'opposizione avverso i verbali di accertamento dell'infrazione e il mancato pagamento entro il termine della sanzione in misura ridotta determina l'acquisto, da parte del verbale, della qualità di titolo esecutivo, nei confronti del quale avrebbero potuto essere fatti valere soltanto fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa venuti ad esistenza successivamente alla formazione del titolo stesso.
5. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello Parte_1 chiedendone, previa sospensione della provvisoria esecutività ex art. 283 c.p.c., l'integrale riforma, con annullamento dell'ingiunzione di pagamento opposta in primo grado. La società appellante ha censurato la pronuncia di primo grado con un unico articolato motivo di gravame: violazione e falsa applicazione del R.D. n. 639/1910 e delle disposizioni del codice della strada;
erronea valutazione dei presupposti dell'opposizione all'ingiunzione di pagamento, erronea valutazione delle domande proposte dall'appellante, omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio e insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
6. Si è costituito in giudizio il eccependo l'inammissibilità e Controparte_1
l'infondatezza dell'appello avversario.
pag. 4/11 7. Con ordinanza del 16.11.2023, il Consigliere Istruttore ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado – a fronte della natura dichiarativa e non condannatoria del provvedimento decisorio con cui il Tribunale di Milano aveva accertato l'infondatezza dell'opposizione proposta dall'appellante nei confronti dell'ingiunzione di pagamento del . Controparte_1
All'udienza del 29.11.2023, il Consigliere Istruttore ha fissato udienza al 25.9.2024 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. L'udienza del 25.9.2024 è stata rinviata al 18.6.2025 e, a tale udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico e articolato motivo di appello, l'appellante ha lamentato
Parte_1 la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 639/1910, dell'art. 7 D.Lgs. n. 150/2011 e degli arttt. 201, 203, 204-bis, 205 e 206, 196 e 84 D.Lgs. n. 285/1992. In particolare, ha lamentato l'inadeguata, erronea e ingiusta valutazione
Parte_1 dei presupposti dell'opposizione all'ingiunzione di pagamento per violazioni del Codice della Strada in ipotesi di inesistenza del titolo esecutivo, oltre che l'inadeguata, erronea e ingiusta valutazione delle domande proposte da l'omesso esame di fatti
Parte_1 decisivi per il giudizio e dei motivi della proposta opposizione all'ingiunzione di pagamento ex art. 3 R.D. n. 639/1910. L'appellante ha lamentato l'illegittimità, erroneità e ingiustizia della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto precluso l'esame del motivo di opposizione relativo alla eccepita carenza di legittimazione passiva di ai sensi dell'art.
Parte_1
196 Codice della Strada. A tale riguardo, ha ribadito che la comunicazione all'organo accertatore dei nominativi dei locatari noleggiatori dei veicoli responsabili delle contestate infrazioni aveva impedito ai singoli verbali di accertamento di divenire validi titoli esecutivi. Tali comunicazioni avevano, infatti, esaurito – secondo la prospettazione dell'appellante - ogni attività di competenza della società di noleggio, sulla quale non gravava alcun onere di impugnazione dei verbali di accertamento, che non costituivano titolo di responsabilità, neppure solidale, in capo alla medesima. Sul punto, ha rilevato come soltanto il locatario del veicolo e l'eventuale diverso effettivo trasgressore potessero essere in grado di proporre utilmente l'opposizione al verbale di contestazione, laddove, nell'eventuale giudizio di opposizione ex art. 22 L. n. 689/81, la società di noleggio non sarebbe titolare della posizione dedotta in giudizio e non potrebbe quindi assolvere all'onere deduttivo e probatorio sui fatti contestati, in quanto estranei alla propria sfera di azione. L'appellante ha qualificato l'impugnazione proposta come opposizione all'ingiunzione fiscale, ai sensi dell'art. 3, R.D. 639/1910, nella quale la stessa ha allegato fatti impeditivi ed estintivi dell'obbligazione sanzionatoria – quali le comunicazioni dei nominativi degli autori delle violazioni – e ha dedotto che tale giudizio di opposizione pag. 5/11 all'ingiunzione configura un giudizio di accertamento negativo della pretesa creditoria manifestata nell'ingiunzione impugnata, non circoscritto, quindi, alla verifica della legittimità formale dell'ingiunzione, ma idoneo a investire – nella prospettazione dell'appellante - il merito della pretesa creditoria. L'appellante ha, altresì, reiterato l'eccezione di inesistenza giuridica del titolo esecutivo posto alla base dell'ingiunzione di pagamento opposta relativamente ai sedici verbali di accertamento delle violazioni, la cui mancata contestazione sarebbe derivata dalla omessa notifica degli stessi alla società appellante. L'appellante ha ribadito di aver documentalmente provato di esercitare l'attività industriale di noleggio a terzi di autovetture senza conducente, attività che, alla luce dell'art. 196 Codice della Strada, escluderebbe la possibilità di ritenere la stessa solidalmente responsabile di violazioni perpetrate con veicoli di cui non ha la disponibilità materiale o il controllo durante la circolazione stradale, in quanto noleggiati ai propri clienti. L'esclusione normativa della responsabilità solidale della compagnia di autonoleggio sarebbe confermata, secondo l'appellante, dalla giurisprudenza della Suprema Corte, a mente della quale l'unica forma di responsabilità, nelle ipotesi di noleggio di autovettura senza conducente, sarebbe quella che nasce dalla responsabilità solidale del locatario con l'autore della violazione, non essendovi “altra ragione per ipotizzare una corresponsabilità del proprietario locatore che, pertanto, nell'ipotesi in cui abbia ottemperato al proprio onere di comunicazione delle generalità dei soggetti locatori degli autoveicoli dovrebbe essere ritenuto estraneo a ogni responsabilità, non avendo avuto la materiale disponibilità dei veicoli, in forza della norma speciale contenuta dal combinato disposto tra articolo 196 primo comma e articolo 84 CdS del generale principio di stretta legalità delle sanzioni amministrative che deve ispirare l'interpretazione delle relative disposizioni” (Cass. Civ., ord. n. 10833/2020). Nella prospettazione dell'appellante, la fattispecie oggetto della controversia rientrerebbe nelle ipotesi di cui all'articolo 84 Codice della Strada, secondo cui “un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultima, il veicolo stesso”: da ciò deriverebbe l'applicazione della disposizione di cui all'art. 196 Codice della Strada, nella parte in cui prevede che “nelle ipotesi di cui all'articolo 84 risponde solidalmente il locatario”. In particolare, secondo l'appellante, l'esegesi delle norme renderebbe evidente come il legislatore abbia inteso individuare, nelle ipotesi di noleggio di veicoli, il locatario quale unico ed esclusivo soggetto obbligato in solido con il conducente trasgressore. L'appellante ha, altresì, richiamato la circolare del Ministero dell'Interno del 15.1.1994 (n. 300/A/48507/113/2) che, nel fornire un'interpretazione ricognitiva dell'art. 196 Codice della Strada, ha rilevato che tale disposizione, nel disciplinare il principio di solidarietà, indica il locatario come responsabile in solido con l'autore della violazione nell'ipotesi di infrazioni commesse con i veicoli adibiti a locazione senza conducente di cui all'art. 84 Codice della Strada, escludendo ogni responsabilità per le imprese pag. 6/11 locatrici: di tal che, secondo il Ministero dell'Interno, “in caso di coincidenza tra locatario e conducente non ci sarà nessun obbligato in solido. […] Nel caso di locazione senza conducente per la notifica dei verbali di contravvenzione, l'organo accertatore, una volta verificato che il veicolo è di proprietà di una società di noleggio, dovrà provvedere all'ulteriore notifica del verbale di contestazione al locatario o al conducente del veicolo indicato dalla società stessa. In tal modo si evita di attivare un anomala procedura per la quale i verbali divengono erroneamente dopo 60 giorni dalla notifica alla società titoli esecutivi nei confronti della stessa innestando un contenzioso che, oltre ad aggravare inutilmente il lavoro della comporta un maggiore CP_2 onere per l'amministrazione necessariamente soccombente” (cfr. p. 15 atto di appello). L'appellante ha rilevato, infine, che, in una recente corrispondenza in atti intervenuta fra
[... e il Commissario dell'Unità delle procedure sanzionatorie del Parte_1 CP_1
, quest'ultimo aveva confermato che “l'intestazione temporanea di un veicolo CP_1 così come prevista dall'art. 94, comma 4 bis del vigente Codice della Strada, consente alla società di noleggio regolarmente registrata nella banca dati della Motorizzazione Civile di comunicare i dati del conducente all'organo accertatore in caso di accertamento di infrazione ai fini della notifica del verbale all'effettivo locatario. Nel caso in esame, la nota qui trasmessa dalla […] verrà utilizzata per la Parte_1 dovuta riproposizione ed il procedimento a carico di detta società verrà definito automaticamente […]” (all. 2 atto di citazione in primo grado). Secondo l'appellante, il Comune di Milano avrebbe accolto le istanze di sgravio presentate da , Parte_1 motivando “per auto in locazione come da accertamenti eseguiti dal Comando non le sono richiesti altri adempimenti”.
2. Ritiene la Corte che il motivo di appello non sia fondato e meritevole di accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono. La questione sottoposta al vaglio della Corte impone di qualificare correttamente il rapporto tra noleggiatore e conducente in tema di responsabilità, pagamento e impugnazione del verbale di accertamento dell'infrazione posta in essere con il veicolo noleggiato. Sul punto, deve rilevarsi che l'orientamento maggioritario della Suprema Corte ha superato le precedenti oscillazioni in merito all'interpretazione dell'art. 196 del Codice della Strada derivanti dalla riforma intervenuta con D.L. 121/2021, che, in deroga al principio generale sulla responsabilità solidale previsto dalla L. 689/81, ha introdotto un'espressa eccezione al principio di solidarietà nei casi di noleggio senza conducente di cui all'art. 84 Codice della Strada, prevedendo che, in tali fattispecie, “il locatario, in vece del proprietario, risponda solidalmente con l'autore della violazione”. La nuova formulazione dell'art. 196 Codice della Strada esclude un generale vincolo di solidarietà che lega il proprietario della vettura e il conducente per le infrazioni alle norme del Codice della Strada commesse durante il periodo di noleggio di autovetture senza conducente: in tale ipotesi, infatti, in caso di violazioni punibili con sanzione amministrativa pecuniaria accertata durante il periodo di noleggio del veicolo, il locatore non è più ritenuto responsabile in solido con il cliente-locatario per il pag. 7/11 pagamento delle stesse sanzioni irrogate, ma è onerato, ai fini dell'esclusione della propria responsabilità solidale, di comunicare all'Ente accertatore le generalità del cliente-locatario, presunto trasgressore, affinché il verbale dell'infrazione possa essere rinotificato a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 201 Codice della Strada. Prima della citata riforma – nonostante il tentativo del Ministero dell'Interno di
“orientare” l'applicazione dell'art. 196 del Codice della Strada con una serie di circolari interpretative, tra cui quella citata dall'appellante, pur a fronte della completa irrilevanza e assenza di vincolatività di tali strumenti provvedimentali all'esterno della pubblica amministrazione – la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto pacifica l'esistenza di un vincolo di solidarietà tra il proprietario-locatore e il conducente- locatario presunto trasgressore in caso di violazioni riscontrate durante il periodo di noleggio. In particolare, l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità ha sempre confermato - antecedentemente alla riforma dell'art. 196 Codice della Strada - la solidarietà tra il locatore e il trasgressore, anche in caso di comunicazione dei dati dei locatari. Invero, è stato evidenziato che l'argomento "puramente testuale", sul quale si fonda la tesi che nega la legittimazione passiva del noleggiatore, “non convince, perché privo di una sistematica valutazione della disciplina della solidarietà dettata in via generale dall'art. 196 Codice della Strada". Esso, difatti, non tiene conto "della ratio complessiva della norma in questione, che ha voluto prevedere soggetti diversi dal proprietario del veicolo, quali obbligati in via solidale, solo nelle ipotesi specificamente indicate (…) Questa affermazione, infatti, non tiene in debito conto una circostanza già rilevata – peraltro, solo incidentalmente – da questa Corte, ed alla quale già sopra si accennava. Ovvero, che tale obbligo di comunicazione risulta privo di base normativa, non individuabile nell'art. 386 reg. esec. cod. strada, che non menziona - tra i soggetti tenuti a comunicare alle autorità competenti, in caso di alienazione del veicolo, di non essere proprietario o titolare di uno dei diritti di cui all'art. 196 cod. strada - il "locatore" del veicolo” (così, ex multis, Cass. Civ. n. 32921/2022; Cass. Civ., n. 32920/2022; Cass. Civ., n. 510/2023; Cass. Civ., n. 1382/2023; Cass. Civ., n. 1383/2023; Cass. Civ., n. 3786/2024; Cass. Civ., Sez. II, 21.10.2024, n. 27217). La Suprema Corte ha escluso qualsivoglia valenza giuridica alle Circolari Ministeriali, in quanto le stesse esprimono “esclusivamente un parere non vincolante oltre che per gli uffici a cui sono dirette, per il contribuente, per la stessa autorità che le ha emanate e per il giudice, sicché la cd. interpretazione ministeriale, sia essa contenuta in circolari o risoluzioni, non costituisce fonte di diritto, né è soggetta al controllo di legittimità esercitato dalla Corte di cassazione (ex artt. 111 Cost. e 360 c.p.c.), trattandosi non di manifestazione di attività normativa, ma di attività interna alla medesima pubblica amministrazione, destinata ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti, ma inidonea ad incidere sul rapporto sostanziale” (così, Cass. Civ., n. 20129/2024; v. anche Cass. Civ., Sez. V, 29.11.2022, n. 35098; Cass. Civ., Sez. Un., 2.11.2007, n. 23031).
pag. 8/11 A seguito della riforma intervenuta con D.L. 121/2021, la Suprema Corte ha unanimemente escluso l'applicazione retroattiva della più vantaggiosa disposizione di cui all'attuale art. 196 Codice della Strada, attesa la pacifica inapplicabilità del principio di retroattività della legge più favorevole in materia di sanzioni amministrative (v. Cass. Civ., Sez. II, 21.10.2024, n. 27217). La normativa applicabile va individuata in quella vigente al tempo in cui la parte era gravata dall'onere di proporre opposizione ai sensi del Codice della Strada ai verbali notificati, ovvero, nel caso di specie, nel periodo antecedente alla riforma apportata con D.L. 121/2021. Con riferimento ai verbali di accertamento relativi a violazioni antecedenti alla riforma del 2021, la semplice tempestiva comunicazione del nominativo del trasgressore non vale a recidere il vincolo di solidarietà tra proprietario e locatore, da un lato, e conducente, locatario e presunto trasgressore dall'altro, “non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto “estintivo” della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere esclusivamente mediante tempestiva opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale.” (così Cass. Civ., n. 29015/2024). Ne deriva l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. per la società di noleggio destinataria della notifica dei verbali di violazione del Codice della Strada, che si sia limitata a comunicare tempestivamente agli enti sanzionatori il nominativo del conducente-locatario-presunto trasgressore, sollecitando la rinotifica dei verbali a questi ultimi soggetti, senza proporre tempestivo ricorso alle competenti Prefetture e ai Giudici di Pace ai sensi degli artt. 203 e 204 bis Codice della Strada (cfr. sul punto, Cass. Civ., n. 24111/2024). In altre parole, in caso di noleggio auto senza conducente, l'art. 196 Codice della Strada previgente alla riforma del 2021 - e applicabile al caso di specie - non consente di ritenere sufficiente che la mera comunicazione del nominativo del locatario-conducente- presunto trasgressore possa fare venire meno la responsabilità solidale in capo al proprietario-locatore, anche laddove quest'ultimo abbia tempestivamente comunicato all'amministrazione sanzionatrice il nominativo del conducente-locatario-presunto trasgressore. Invero, nel caso in cui le società di noleggio auto, per le sanzioni inflitte nel periodo antecedente a detta riforma, si siano limitate a comunicare tempestivamente agli Enti accertatori i nominativi dei presunti trasgressori e non anche a proporre tempestivo ricorso avverso i verbali (ex artt. 203 e 204-bis C.d.S., rispettivamente, avanti le competenti Prefetture e ai Giudici di Pace), le stesse società di noleggio non possono più proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso le cartelle riferite ai verbali precedenti la riforma dell'art. 196 C.d.S. del 2021, essendo tale tipologia di azione ormai ritenuta pacificamente inammissibile dalla precitata pressoché unanime giurisprudenza di legittimità.
pag. 9/11 Analizzando il caso di specie alla luce dei principi che precedono, quale Parte_1 società locatrice, destinataria delle notifiche dei verbali di violazione del Codice della Strada, non avrebbe dovuto limitarsi a comunicare tempestivamente agli enti sanzionatori il nominativo del conducente-locatario presunto trasgressore, ma avrebbe dovuto opporre il proprio difetto di legittimazione passiva, sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, alle competenti Prefetture e ai Giudici di Pace, per impedire che gli stessi divenissero definitivi (in tal senso, Cass. Civ., n. 13664/2017; Cass. Civ., n. 1845/2018; Cass. Civ., n. 14552/2018). Soltanto in sede di impugnazione ex artt. 203 e 204 Cod. Strada, infatti, la società di noleggio avrebbe dovuto far valere il dedotto difetto di legittimazione passiva, lamentando l'inapplicabilità, nei suoi confronti, dell'art. 196 Cod. Strada. Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, l'omessa proposizione dell'opposizione avverso i verbali di accertamento delle infrazioni e il mancato pagamento entro il termine della sanzione in misura ridotta hanno determinato l'acquisto, da parte dei duemilauno verbali che fondano l'ingiunzione di pagamento del
, della qualità di titolo esecutivo, nei cui confronti possono essere Controparte_1 fatti valere soltanto fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa che siano venuti a esistenza successivamente alla formazione del titolo stesso. L'ingiunzione di pagamento, infatti, non integra un nuovo atto impositivo, autonomo rispetto al verbale di contestazione non impugnato, già costituente titolo esecutivo. La mancata impugnazione, da parte di dei verbali di accertamento cui Parte_1
l'ingiunzione di pagamento si riferisce, ha così inevitabilmente precluso l'accoglimento della relativa opposizione.
3. In conclusione, l'appello proposto da deve essere rigettato. Parte_1
Sotto il profilo delle spese di lite del grado, l'appellante deve essere condannata, per la soccombenza, alla loro rifusione nei confronti dell'appellato. Tali spese sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, previsti per lo scaglione di riferimento, avuto riguardo al valore della controversia (Euro 528.838,00), tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria nel giudizio di appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata. Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1753/2023 Parte_1 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 5.3.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
pag. 10/11 2) condanna al pagamento delle spese processuali del presente Parte_1 grado in favore del , liquidate in complessivi Euro 14.239,00, Controparte_1 oltre spese generali nella misura del 15% e oneri riflessi come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, 18 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente Cristina Ravera Domenico Bonaretti
pag. 11/11
Domenico Bonaretti Presidente Rossella Milone Consigliere Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1182/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) - in persona del legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1
Dr. , elettivamente domiciliata in Milano (MI), C.so Garibaldi n. 49, Parte_2 presso lo studio dell'Avv. Calogero Valerio Scimemi, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del sindaco, elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato in Milano (MI), Via Della Guastalla n. 6, presso gli Avv.ti Antonello Mandarano, Maria Rosa Sala e Vincenza Palmieri, dell'Avvocatura Comunale, che lo rappresentano e difendono giusta procura alle liti in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nel merito
- accogliere il presente appello nella forma e nel merito e quindi riformare totalmente, nei capi impugnati e per i motivi tutti spiegati, la sentenza n°1753/2023 (r.g. 37405/2018) dei 5/7 marzo 2023 del Tribunale di Milano, per effetto della superiore riforma, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nel merito
- ritenere e dichiarare ammissibile e fondata e, per l'effetto, accogliere, nella sostanza e nella forma, l'opposizione ex articolo 3 del rd 639/1910 di cui all'atto di citazione r.g. 37405/2018 del Tribunale di Milano notificato dalla il 16 luglio 2018 Parte_1 nei confronti del e avverso l'ingiunzione di pagamento Controparte_1 n°20180430104480000000181, emessa dal il 30 agosto 2018 e Controparte_1 notificata il 28 settembre 2018;
- annullare quindi e, per l'effetto, con qualsivoglia statuizione, ritenere e dichiarare inefficaci l'ingiunzione di pagamento n°20180430094920000000161, emessa dal di Milano il 28 maggio 2018 e notificata il 18 giugno 2018 e tutti i verbali di CP_1 contestazione opposti, nonché tutti gli atti eventualmente successivi esecutivi degli stessi, e conseguente-mente ritenere e dichiarare non dovute le somme ivi azionate;
- emettere ogni altro provvedimento conseguenziale;
- condannare, ai sensi degli articoli 336 e 389 cpc, l'appellato alla riduzione in pristino conseguente alla disposta riforma della sentenza impugnata, nonché alla restituzione di tutte le somme di denaro a qualsiasi titolo e/o ragione da questa percepite e corrisposte dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado, in forza della provvisoria esecutività della stessa, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria correnti dalla data di corresponsione alla data di effettivo soddisfo;
- condannare l'appellato al pagamento delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi del presente giudizio. Salvo ogni altro diritto.
Per il : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, respingere l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1753/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata il 07.03.2023, anche in ordine alla statuizione sulle spese di lite. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali del giudizio, rimborso forfettario nella misura del 15% ed oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Milano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ingiunzione di pagamento (n. 20180430094920000000161) del 28.5.2018, notificata in data 18.6.2018, il ingiungeva a – Controparte_1 Parte_1 società che si occupa di noleggio auto a breve termine – il pagamento dell'importo complessivo di Euro 528.838,00. L'ingiunzione si fondava sul mancato pagamento di duemilauno verbali di contestazione di violazioni del Codice della Strada accertate dalla Polizia Locale di Milano e risultate commesse con veicoli intestati a nel periodo compreso Parte_1 tra l'aprile e il dicembre 2015. Agli importi portati dai verbali di contestazione – tutti regolarmente notificati all'azienda di noleggio auto – venivano altresì applicate, nell'ingiunzione di pagamento, le maggiorazioni previste dall'art. 27 L. 689/81.
2. proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento ai Parte_1 sensi dell'art. 2 R.D. n. 639/1910, “nonché attraverso tutti i verbali di contestazione ivi portati ed azionati”, allegando:
pag. 2/11 - il proprio difetto di legittimazione sostanziale passiva, in quanto, svolgendo la medesima attività imprenditoriale di noleggio a terzi di autovetture senza conducente, non era responsabile in solido, ai sensi dell'art. 196 Cod. Strada, con i locatari dei veicoli con i quali erano state commesse le infrazioni di cui ai verbali elencati nell'ingiunzione;
- che le comunicazioni dei nominativi dei locatari dei veicoli interessati, effettuate da all'organo accertatore, avevano impedito ai predetti verbali di Parte_1 contestazione di diventare titoli esecutivi;
- che sedici dei duemilauno verbali elencati nell'ingiunzione di pagamento non erano mai stati notificati a Parte_1
- che l'ingiunzione di pagamento era nulla per violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000, stante la mancata indicazione dei “fatti” da cui sarebbe scaturito l'obbligo di pagamento e l'assenza dei verbali di contestazione;
- l'infondatezza e la temerarietà della pretesa del , con conseguente Controparte_1 diritto di al risarcimento dei danni patiti in relazione all'ingiunzione di Parte_1 pagamento.
3. Si costituiva in giudizio il , chiedendo il rigetto dell'opposizione, Controparte_1 in quanto infondata. In particolare, l'ente opposto deduceva che:
- aveva ammesso di aver ricevuto la notifica di millenoventottantacinque Parte_1 dei duemilauno verbali di cui all'ingiunzione;
- anche i sedici verbali di cui l'opponente aveva contestato la notificazione erano stati ritualmente notificati a in virtù della sua qualifica di locataria e di Parte_1 sublocatrice dei veicoli;
- le sublocazioni dei veicoli mediante i quali erano state commesse le violazioni e le comunicazioni dei nominativi dei subconduttori non avevano comportato il venir meno della qualità di prima locataria in capo all'opponente, con conferma dei verbali a suo carico;
- i verbali, non opposti e non più contestabili, avevano definitivamente acquisito valore e forza di “titoli esecutivi intangibili”;
- in ogni caso, l'art. 196 Cod. Strada prevede il diritto di regresso del solvente nei confronti dell'autore della violazione.
4. Il Tribunale di Milano, con sentenza pronunciata in data 5.3.2023 (sentenza n. 1753/2023) dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione avverso i verbali in contestazione menzionati nell'ingiunzione di pagamento emessa dal Controparte_1
e respingeva l'opposizione proposta da avverso l'ingiunzione di Parte_1 pagamento, condannandola al pagamento delle spese di lite. In motivazione, il giudice di primo grado:
- escludeva l'ammissibilità dell'opposizione proposta da “avverso tutti i Parte_1 verbali di contestazione” richiamati dall'ingiunzione di pagamento, in quanto proposta ben oltre il termine decadenziale di trenta giorni – decorrente dalla data di notificazione pag. 3/11 dell'atto – previsto dall'art.
7.3 D.Lgs. n. 150/2011 per l'impugnabilità dei verbali di accertamento di violazione del Codice della Strada;
- riteneva infondata l'eccezione relativa alla mancata notificazione dei sedici verbali sollevata da a fronte della prova documentale fornita in atti dal Parte_1 [...]
, che aveva depositato gli avvisi di ricevimento delle raccomandate relative CP_1 alle notificazioni dei singoli verbali, recanti tutte il timbro di ricevuta “ ; Parte_1
- escludeva che le comunicazioni di all'organo accertatore dei nominativi Parte_1 dei sublocatari dei veicoli con cui erano state effettuate le infrazioni potessero impedire ai verbali di acquisire efficacia esecutiva, non potendosi considerare tali comunicazioni equipollenti all'accoglimento dell'opposizione ex artt. 204 bis Cod. Strada e 7 D.Lgs. n. 150/2011;
- escludeva la nullità del provvedimento di ingiunzione di pagamento per omessa motivazione, ai sensi dell'art. 7 L. n. 212/2000, stante la precisa indicazione degli estremi dei verbali notificati, delle targhe dei veicoli con cui erano state commesse le violazioni e le date di notifica dei verbali medesimi, anche in considerazione della validità della motivazione per relationem dell'atto tributario, a fronte dell'allegazione degli atti e dei documenti da cui ricavare gli elementi di fatto cui l'atto fa riferimento (Cass. n. 13110/2012);
- riteneva preclusa e infondata l'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento, a fronte della decadenza dell'opponente dai termini previsti dall'art. 7 D.Lgs. n. 150/2011 per l'opposizione ai verbali di accertamento su cui la stessa era fondata, atteso che l'omessa proposizione dell'opposizione avverso i verbali di accertamento dell'infrazione e il mancato pagamento entro il termine della sanzione in misura ridotta determina l'acquisto, da parte del verbale, della qualità di titolo esecutivo, nei confronti del quale avrebbero potuto essere fatti valere soltanto fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa venuti ad esistenza successivamente alla formazione del titolo stesso.
5. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello Parte_1 chiedendone, previa sospensione della provvisoria esecutività ex art. 283 c.p.c., l'integrale riforma, con annullamento dell'ingiunzione di pagamento opposta in primo grado. La società appellante ha censurato la pronuncia di primo grado con un unico articolato motivo di gravame: violazione e falsa applicazione del R.D. n. 639/1910 e delle disposizioni del codice della strada;
erronea valutazione dei presupposti dell'opposizione all'ingiunzione di pagamento, erronea valutazione delle domande proposte dall'appellante, omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio e insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
6. Si è costituito in giudizio il eccependo l'inammissibilità e Controparte_1
l'infondatezza dell'appello avversario.
pag. 4/11 7. Con ordinanza del 16.11.2023, il Consigliere Istruttore ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado – a fronte della natura dichiarativa e non condannatoria del provvedimento decisorio con cui il Tribunale di Milano aveva accertato l'infondatezza dell'opposizione proposta dall'appellante nei confronti dell'ingiunzione di pagamento del . Controparte_1
All'udienza del 29.11.2023, il Consigliere Istruttore ha fissato udienza al 25.9.2024 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. L'udienza del 25.9.2024 è stata rinviata al 18.6.2025 e, a tale udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico e articolato motivo di appello, l'appellante ha lamentato
Parte_1 la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 639/1910, dell'art. 7 D.Lgs. n. 150/2011 e degli arttt. 201, 203, 204-bis, 205 e 206, 196 e 84 D.Lgs. n. 285/1992. In particolare, ha lamentato l'inadeguata, erronea e ingiusta valutazione
Parte_1 dei presupposti dell'opposizione all'ingiunzione di pagamento per violazioni del Codice della Strada in ipotesi di inesistenza del titolo esecutivo, oltre che l'inadeguata, erronea e ingiusta valutazione delle domande proposte da l'omesso esame di fatti
Parte_1 decisivi per il giudizio e dei motivi della proposta opposizione all'ingiunzione di pagamento ex art. 3 R.D. n. 639/1910. L'appellante ha lamentato l'illegittimità, erroneità e ingiustizia della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto precluso l'esame del motivo di opposizione relativo alla eccepita carenza di legittimazione passiva di ai sensi dell'art.
Parte_1
196 Codice della Strada. A tale riguardo, ha ribadito che la comunicazione all'organo accertatore dei nominativi dei locatari noleggiatori dei veicoli responsabili delle contestate infrazioni aveva impedito ai singoli verbali di accertamento di divenire validi titoli esecutivi. Tali comunicazioni avevano, infatti, esaurito – secondo la prospettazione dell'appellante - ogni attività di competenza della società di noleggio, sulla quale non gravava alcun onere di impugnazione dei verbali di accertamento, che non costituivano titolo di responsabilità, neppure solidale, in capo alla medesima. Sul punto, ha rilevato come soltanto il locatario del veicolo e l'eventuale diverso effettivo trasgressore potessero essere in grado di proporre utilmente l'opposizione al verbale di contestazione, laddove, nell'eventuale giudizio di opposizione ex art. 22 L. n. 689/81, la società di noleggio non sarebbe titolare della posizione dedotta in giudizio e non potrebbe quindi assolvere all'onere deduttivo e probatorio sui fatti contestati, in quanto estranei alla propria sfera di azione. L'appellante ha qualificato l'impugnazione proposta come opposizione all'ingiunzione fiscale, ai sensi dell'art. 3, R.D. 639/1910, nella quale la stessa ha allegato fatti impeditivi ed estintivi dell'obbligazione sanzionatoria – quali le comunicazioni dei nominativi degli autori delle violazioni – e ha dedotto che tale giudizio di opposizione pag. 5/11 all'ingiunzione configura un giudizio di accertamento negativo della pretesa creditoria manifestata nell'ingiunzione impugnata, non circoscritto, quindi, alla verifica della legittimità formale dell'ingiunzione, ma idoneo a investire – nella prospettazione dell'appellante - il merito della pretesa creditoria. L'appellante ha, altresì, reiterato l'eccezione di inesistenza giuridica del titolo esecutivo posto alla base dell'ingiunzione di pagamento opposta relativamente ai sedici verbali di accertamento delle violazioni, la cui mancata contestazione sarebbe derivata dalla omessa notifica degli stessi alla società appellante. L'appellante ha ribadito di aver documentalmente provato di esercitare l'attività industriale di noleggio a terzi di autovetture senza conducente, attività che, alla luce dell'art. 196 Codice della Strada, escluderebbe la possibilità di ritenere la stessa solidalmente responsabile di violazioni perpetrate con veicoli di cui non ha la disponibilità materiale o il controllo durante la circolazione stradale, in quanto noleggiati ai propri clienti. L'esclusione normativa della responsabilità solidale della compagnia di autonoleggio sarebbe confermata, secondo l'appellante, dalla giurisprudenza della Suprema Corte, a mente della quale l'unica forma di responsabilità, nelle ipotesi di noleggio di autovettura senza conducente, sarebbe quella che nasce dalla responsabilità solidale del locatario con l'autore della violazione, non essendovi “altra ragione per ipotizzare una corresponsabilità del proprietario locatore che, pertanto, nell'ipotesi in cui abbia ottemperato al proprio onere di comunicazione delle generalità dei soggetti locatori degli autoveicoli dovrebbe essere ritenuto estraneo a ogni responsabilità, non avendo avuto la materiale disponibilità dei veicoli, in forza della norma speciale contenuta dal combinato disposto tra articolo 196 primo comma e articolo 84 CdS del generale principio di stretta legalità delle sanzioni amministrative che deve ispirare l'interpretazione delle relative disposizioni” (Cass. Civ., ord. n. 10833/2020). Nella prospettazione dell'appellante, la fattispecie oggetto della controversia rientrerebbe nelle ipotesi di cui all'articolo 84 Codice della Strada, secondo cui “un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultima, il veicolo stesso”: da ciò deriverebbe l'applicazione della disposizione di cui all'art. 196 Codice della Strada, nella parte in cui prevede che “nelle ipotesi di cui all'articolo 84 risponde solidalmente il locatario”. In particolare, secondo l'appellante, l'esegesi delle norme renderebbe evidente come il legislatore abbia inteso individuare, nelle ipotesi di noleggio di veicoli, il locatario quale unico ed esclusivo soggetto obbligato in solido con il conducente trasgressore. L'appellante ha, altresì, richiamato la circolare del Ministero dell'Interno del 15.1.1994 (n. 300/A/48507/113/2) che, nel fornire un'interpretazione ricognitiva dell'art. 196 Codice della Strada, ha rilevato che tale disposizione, nel disciplinare il principio di solidarietà, indica il locatario come responsabile in solido con l'autore della violazione nell'ipotesi di infrazioni commesse con i veicoli adibiti a locazione senza conducente di cui all'art. 84 Codice della Strada, escludendo ogni responsabilità per le imprese pag. 6/11 locatrici: di tal che, secondo il Ministero dell'Interno, “in caso di coincidenza tra locatario e conducente non ci sarà nessun obbligato in solido. […] Nel caso di locazione senza conducente per la notifica dei verbali di contravvenzione, l'organo accertatore, una volta verificato che il veicolo è di proprietà di una società di noleggio, dovrà provvedere all'ulteriore notifica del verbale di contestazione al locatario o al conducente del veicolo indicato dalla società stessa. In tal modo si evita di attivare un anomala procedura per la quale i verbali divengono erroneamente dopo 60 giorni dalla notifica alla società titoli esecutivi nei confronti della stessa innestando un contenzioso che, oltre ad aggravare inutilmente il lavoro della comporta un maggiore CP_2 onere per l'amministrazione necessariamente soccombente” (cfr. p. 15 atto di appello). L'appellante ha rilevato, infine, che, in una recente corrispondenza in atti intervenuta fra
[... e il Commissario dell'Unità delle procedure sanzionatorie del Parte_1 CP_1
, quest'ultimo aveva confermato che “l'intestazione temporanea di un veicolo CP_1 così come prevista dall'art. 94, comma 4 bis del vigente Codice della Strada, consente alla società di noleggio regolarmente registrata nella banca dati della Motorizzazione Civile di comunicare i dati del conducente all'organo accertatore in caso di accertamento di infrazione ai fini della notifica del verbale all'effettivo locatario. Nel caso in esame, la nota qui trasmessa dalla […] verrà utilizzata per la Parte_1 dovuta riproposizione ed il procedimento a carico di detta società verrà definito automaticamente […]” (all. 2 atto di citazione in primo grado). Secondo l'appellante, il Comune di Milano avrebbe accolto le istanze di sgravio presentate da , Parte_1 motivando “per auto in locazione come da accertamenti eseguiti dal Comando non le sono richiesti altri adempimenti”.
2. Ritiene la Corte che il motivo di appello non sia fondato e meritevole di accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono. La questione sottoposta al vaglio della Corte impone di qualificare correttamente il rapporto tra noleggiatore e conducente in tema di responsabilità, pagamento e impugnazione del verbale di accertamento dell'infrazione posta in essere con il veicolo noleggiato. Sul punto, deve rilevarsi che l'orientamento maggioritario della Suprema Corte ha superato le precedenti oscillazioni in merito all'interpretazione dell'art. 196 del Codice della Strada derivanti dalla riforma intervenuta con D.L. 121/2021, che, in deroga al principio generale sulla responsabilità solidale previsto dalla L. 689/81, ha introdotto un'espressa eccezione al principio di solidarietà nei casi di noleggio senza conducente di cui all'art. 84 Codice della Strada, prevedendo che, in tali fattispecie, “il locatario, in vece del proprietario, risponda solidalmente con l'autore della violazione”. La nuova formulazione dell'art. 196 Codice della Strada esclude un generale vincolo di solidarietà che lega il proprietario della vettura e il conducente per le infrazioni alle norme del Codice della Strada commesse durante il periodo di noleggio di autovetture senza conducente: in tale ipotesi, infatti, in caso di violazioni punibili con sanzione amministrativa pecuniaria accertata durante il periodo di noleggio del veicolo, il locatore non è più ritenuto responsabile in solido con il cliente-locatario per il pag. 7/11 pagamento delle stesse sanzioni irrogate, ma è onerato, ai fini dell'esclusione della propria responsabilità solidale, di comunicare all'Ente accertatore le generalità del cliente-locatario, presunto trasgressore, affinché il verbale dell'infrazione possa essere rinotificato a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 201 Codice della Strada. Prima della citata riforma – nonostante il tentativo del Ministero dell'Interno di
“orientare” l'applicazione dell'art. 196 del Codice della Strada con una serie di circolari interpretative, tra cui quella citata dall'appellante, pur a fronte della completa irrilevanza e assenza di vincolatività di tali strumenti provvedimentali all'esterno della pubblica amministrazione – la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto pacifica l'esistenza di un vincolo di solidarietà tra il proprietario-locatore e il conducente- locatario presunto trasgressore in caso di violazioni riscontrate durante il periodo di noleggio. In particolare, l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità ha sempre confermato - antecedentemente alla riforma dell'art. 196 Codice della Strada - la solidarietà tra il locatore e il trasgressore, anche in caso di comunicazione dei dati dei locatari. Invero, è stato evidenziato che l'argomento "puramente testuale", sul quale si fonda la tesi che nega la legittimazione passiva del noleggiatore, “non convince, perché privo di una sistematica valutazione della disciplina della solidarietà dettata in via generale dall'art. 196 Codice della Strada". Esso, difatti, non tiene conto "della ratio complessiva della norma in questione, che ha voluto prevedere soggetti diversi dal proprietario del veicolo, quali obbligati in via solidale, solo nelle ipotesi specificamente indicate (…) Questa affermazione, infatti, non tiene in debito conto una circostanza già rilevata – peraltro, solo incidentalmente – da questa Corte, ed alla quale già sopra si accennava. Ovvero, che tale obbligo di comunicazione risulta privo di base normativa, non individuabile nell'art. 386 reg. esec. cod. strada, che non menziona - tra i soggetti tenuti a comunicare alle autorità competenti, in caso di alienazione del veicolo, di non essere proprietario o titolare di uno dei diritti di cui all'art. 196 cod. strada - il "locatore" del veicolo” (così, ex multis, Cass. Civ. n. 32921/2022; Cass. Civ., n. 32920/2022; Cass. Civ., n. 510/2023; Cass. Civ., n. 1382/2023; Cass. Civ., n. 1383/2023; Cass. Civ., n. 3786/2024; Cass. Civ., Sez. II, 21.10.2024, n. 27217). La Suprema Corte ha escluso qualsivoglia valenza giuridica alle Circolari Ministeriali, in quanto le stesse esprimono “esclusivamente un parere non vincolante oltre che per gli uffici a cui sono dirette, per il contribuente, per la stessa autorità che le ha emanate e per il giudice, sicché la cd. interpretazione ministeriale, sia essa contenuta in circolari o risoluzioni, non costituisce fonte di diritto, né è soggetta al controllo di legittimità esercitato dalla Corte di cassazione (ex artt. 111 Cost. e 360 c.p.c.), trattandosi non di manifestazione di attività normativa, ma di attività interna alla medesima pubblica amministrazione, destinata ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti, ma inidonea ad incidere sul rapporto sostanziale” (così, Cass. Civ., n. 20129/2024; v. anche Cass. Civ., Sez. V, 29.11.2022, n. 35098; Cass. Civ., Sez. Un., 2.11.2007, n. 23031).
pag. 8/11 A seguito della riforma intervenuta con D.L. 121/2021, la Suprema Corte ha unanimemente escluso l'applicazione retroattiva della più vantaggiosa disposizione di cui all'attuale art. 196 Codice della Strada, attesa la pacifica inapplicabilità del principio di retroattività della legge più favorevole in materia di sanzioni amministrative (v. Cass. Civ., Sez. II, 21.10.2024, n. 27217). La normativa applicabile va individuata in quella vigente al tempo in cui la parte era gravata dall'onere di proporre opposizione ai sensi del Codice della Strada ai verbali notificati, ovvero, nel caso di specie, nel periodo antecedente alla riforma apportata con D.L. 121/2021. Con riferimento ai verbali di accertamento relativi a violazioni antecedenti alla riforma del 2021, la semplice tempestiva comunicazione del nominativo del trasgressore non vale a recidere il vincolo di solidarietà tra proprietario e locatore, da un lato, e conducente, locatario e presunto trasgressore dall'altro, “non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto “estintivo” della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere esclusivamente mediante tempestiva opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale.” (così Cass. Civ., n. 29015/2024). Ne deriva l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. per la società di noleggio destinataria della notifica dei verbali di violazione del Codice della Strada, che si sia limitata a comunicare tempestivamente agli enti sanzionatori il nominativo del conducente-locatario-presunto trasgressore, sollecitando la rinotifica dei verbali a questi ultimi soggetti, senza proporre tempestivo ricorso alle competenti Prefetture e ai Giudici di Pace ai sensi degli artt. 203 e 204 bis Codice della Strada (cfr. sul punto, Cass. Civ., n. 24111/2024). In altre parole, in caso di noleggio auto senza conducente, l'art. 196 Codice della Strada previgente alla riforma del 2021 - e applicabile al caso di specie - non consente di ritenere sufficiente che la mera comunicazione del nominativo del locatario-conducente- presunto trasgressore possa fare venire meno la responsabilità solidale in capo al proprietario-locatore, anche laddove quest'ultimo abbia tempestivamente comunicato all'amministrazione sanzionatrice il nominativo del conducente-locatario-presunto trasgressore. Invero, nel caso in cui le società di noleggio auto, per le sanzioni inflitte nel periodo antecedente a detta riforma, si siano limitate a comunicare tempestivamente agli Enti accertatori i nominativi dei presunti trasgressori e non anche a proporre tempestivo ricorso avverso i verbali (ex artt. 203 e 204-bis C.d.S., rispettivamente, avanti le competenti Prefetture e ai Giudici di Pace), le stesse società di noleggio non possono più proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso le cartelle riferite ai verbali precedenti la riforma dell'art. 196 C.d.S. del 2021, essendo tale tipologia di azione ormai ritenuta pacificamente inammissibile dalla precitata pressoché unanime giurisprudenza di legittimità.
pag. 9/11 Analizzando il caso di specie alla luce dei principi che precedono, quale Parte_1 società locatrice, destinataria delle notifiche dei verbali di violazione del Codice della Strada, non avrebbe dovuto limitarsi a comunicare tempestivamente agli enti sanzionatori il nominativo del conducente-locatario presunto trasgressore, ma avrebbe dovuto opporre il proprio difetto di legittimazione passiva, sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, alle competenti Prefetture e ai Giudici di Pace, per impedire che gli stessi divenissero definitivi (in tal senso, Cass. Civ., n. 13664/2017; Cass. Civ., n. 1845/2018; Cass. Civ., n. 14552/2018). Soltanto in sede di impugnazione ex artt. 203 e 204 Cod. Strada, infatti, la società di noleggio avrebbe dovuto far valere il dedotto difetto di legittimazione passiva, lamentando l'inapplicabilità, nei suoi confronti, dell'art. 196 Cod. Strada. Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, l'omessa proposizione dell'opposizione avverso i verbali di accertamento delle infrazioni e il mancato pagamento entro il termine della sanzione in misura ridotta hanno determinato l'acquisto, da parte dei duemilauno verbali che fondano l'ingiunzione di pagamento del
, della qualità di titolo esecutivo, nei cui confronti possono essere Controparte_1 fatti valere soltanto fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa che siano venuti a esistenza successivamente alla formazione del titolo stesso. L'ingiunzione di pagamento, infatti, non integra un nuovo atto impositivo, autonomo rispetto al verbale di contestazione non impugnato, già costituente titolo esecutivo. La mancata impugnazione, da parte di dei verbali di accertamento cui Parte_1
l'ingiunzione di pagamento si riferisce, ha così inevitabilmente precluso l'accoglimento della relativa opposizione.
3. In conclusione, l'appello proposto da deve essere rigettato. Parte_1
Sotto il profilo delle spese di lite del grado, l'appellante deve essere condannata, per la soccombenza, alla loro rifusione nei confronti dell'appellato. Tali spese sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, previsti per lo scaglione di riferimento, avuto riguardo al valore della controversia (Euro 528.838,00), tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria nel giudizio di appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata. Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1753/2023 Parte_1 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 5.3.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
pag. 10/11 2) condanna al pagamento delle spese processuali del presente Parte_1 grado in favore del , liquidate in complessivi Euro 14.239,00, Controparte_1 oltre spese generali nella misura del 15% e oneri riflessi come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, 18 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente Cristina Ravera Domenico Bonaretti
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