Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/06/2025, n. 2127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2127 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 9144/2024.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- Rosella Nocera Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento per la modifica dei provvedimenti riguardanti figli nati fuori dal matrimonio, iscritto al n.
9144/2024 R.G. e pendente tra
( ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa da Avv. Maria Pia Magistro,
-parte attrice-
e
( ), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2
Avv. Oriana Antonacci,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO presso il Tribunale di Bari, CP_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono essere riassunti come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale Parte_1 deducendo di essere madre della minore Persona_1
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 1 di 5
(18.12.2008) nata fuori dal matrimonio a seguito della relazione con la parte convenuta.
Ha dichiarato che gli attuali provvedimenti riguardanti la figlia sono regolati da un accordo stipulato tra le parti in data 20.01.2015.
Ha dichiarato che nelle more ha avuto un altro figlio e che le esigenze di sono aumentate. Per_1
Ha dichiarato di beneficiare di reddito di inclusione in misura pari a circa € 360,00 mensili;
mentre il padre è titolare di reddito da lavoro dipendente per € 1.600,00 mensili.
Ha concluso domandando: l'affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso di sé; un calendario di incontri;
un contributo paterno nella misura di € 400,00 mensili;
l'A.U.U. nella misura del 100%. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 09.09.2024).
I.2.- si è costituito in giudizio contestando Controparte_1 le avverse prospettazioni.
Ha dichiarato di essere titolare di un reddito annuo lordo di
€ 26.000,00 circa.
Ha lamentato di non riuscire ad incontrare la figlia da circa due anni.
Ha concluso domandando: l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre;
un calendario di incontri;
il rigetto della richiesta materna di aumento del contributo ad € 400,00 mensili con conferma dell'attuale misura di € 340,00 così come rivalutata;
l'A.U.U. al 50%. Con vittoria di spese di lite (comparsa di costituzione e risposta depositata il 17.02.2025).
I.3.- All'udienza di prima comparizione del 24.03.2025 il giudice delegato ha rimesso direttamente la causa al Collegio per la decisione ritenendola matura senza necessità di assunzione di provvedimenti temporanei né mezzi di prova.
I.4.- Il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
Preliminarmente è utile osservare che non vi è un provvedimento giurisdizionale che definisce i provvedimenti
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 2 di 5 R.G. 9144/2024.
riguardanti la figlia minore delle parti. E, tuttavia, è incontestato che i genitori si siano spontaneamente adeguati alla regolamentazione pattizia che si sono dati, da ultimo, con scrittura privata del 20.01.2015 (in atti).
III.- I provvedimenti riguardanti la minore Persona_1
(18.12.2008) devono essere adottati come segue.
III.1.- La minore deve continuare ad essere affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre.
III.2.- Gli incontri tra padre e figlia possono ritenersi deregolamentati in ragione del fatto che la ragazza è prossima al compimento dei diciassette anni.
III.3.- I provvedimenti economici devono essere adottati nei termini che seguono con decorrenza dalla mensilità di settembre 2024 corrispondente a quella di deposito del ricorso.
III.3.1.- Il padre, genitore non collocatario, è tenuto a contribuire al mantenimento ordinario della figlia in misura pari ad € 400,00 mensili.
A tale misura si perviene in forza del principio di proporzionalità di cui all'art. 337-ter c.c. avendo riguardo alle esigenze della minore, parametrabili a quelle ordinarie di una ragazza di pari età, alla valorizzazione dei compiti di cura domestica svolti in via pressoché esclusiva dalla madre, nonché alle disponibilità reddituali dei genitori.
A tale ultimo proposito, è emerso che la madre ritrae redditi per circa € 6.500,00 annui come risulta dalle dichiarazioni fiscali in atti. Mentre il padre è lavoratore dipendente e produce redditi annui netti pari a circa € 23.500,00 come risulta dalle dichiarazioni depositate.
Anche in considerazione del fatto che nell'anno 2015 le parti avevano concordemente stabilito la misura della contribuzione paterna in € 300,00 (attualmente divenuta pari ad € 340,00 per effetto delle rivalutazioni annuali), la misura di € 400,00 appare all'attualità del tutto congrua per l'oggettivo aumento delle esigenze della ragazza attualmente studentessa di scuola superiore.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 3 di 5 R.G. 9144/2024.
III.3.2.- Le spese straordinarie per la figlia minore saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno regolate nei modi e nei termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data
16.11.2017 e ss.mm..
III.3.3.- L'assegno unico e universale sarà percepito al 100% dalla madre in quanto genitrice collocataria prevalente e ad integrazione della contribuzione paterna al mantenimento ordinario.
Inoltre, è priva di giustificazione la pretesa paterna di costituzione di un conto corrente sul qual far confluire le somme percepite a titolo di A.U.U., trattandosi piuttosto di emolumenti da rimettersi alla libera spendita e necessari per le esigenze ordinarie della ragazza.
IV.- Spese e compensi di giudizio seguono la soccombenza a carico del convenuto che è tenuto alla integrale rifusione.
La liquidazione viene effettuata come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm..
A norma dell'art. 133 d.p.r. 115/2002, poiché la parte vittoriosa è stata provvisoriamente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il pagamento deve essere eseguito in favore dell'Erario.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio R.G. 9144/2024 introdotto con ricorso del
09.09.2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
con l'intervento del P.M., disattesa ogni altra
[...] questione, così provvede:
1) DISPONE che la minore (18.12.2008) resti Persona_1 affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
2) DISPONE che gli incontri tra padre e figlia resteranno deregolamentati;
3) DISPONE a carico di l'obbligo di pagare Controparte_1 mensilmente, in favore di la somma Parte_1 di € 400,00 a titolo di contributo ordinario al mantenimento della figlia , con decorrenza dalla Per_1
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 4 di 5 R.G. 9144/2024.
mensilità di settembre 2024 (somma da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-
FOI);
4) DISPONE che le spese straordinarie per la figlia saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno regolate nei modi e nei termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data 16.11.2017 e ss.mm.;
5) DISPONE che l'assegno unico e universale sarà percepito al
100% da la quale potrà rivolgersi Parte_1 direttamente e in via esclusiva all'Ente erogatore;
6) CONDANNA alla rifusione di spese e compensi Controparte_1 di giudizio che si liquidano in € 1.698,50 oltre R.S.F. al
15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge;
pagamento da eseguirsi in favore dello Stato.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 03 giugno 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Giuseppe Disabato
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 5 di 5