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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/09/2025, n. 5364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5364 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
Così composta:
Dott. G. CASABURI Presidente rel.
Dott. A.M. STERLICCHIO Consigliere,
Dott. B.R. CIMINI Consigliere. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al N. 774\19 del Ruolo Generale degli Affari Civili COenziosi, cui è riunito il proc. n.r.g. 894\19 riservata in decisione con ordinanza del 29 maggio 2025, all'esito della udienza del 27 maggio 2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c, avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Roma del n. 13685\18 del 4 luglio 2025 e vertente
TRA
COr
(di seguito “ ”, quale successore a titolo particolare di Fallimento Costruzioni CP_1
LE S.r.l., di seguito “ ”) -avv. F. Saltelli;
COroparte_2
– appellante –
E CO
(di seguito “ - avv. F. Albertelli;
COroparte_3
– appellata\ appellante incidentale
E
(di seguito “ ) -avv. G. Sartorio COroparte_4 CP_4
-appellante e appellata
E 2
(di seguito: COroparte_5 CP_6
e (di seguito: ), -avv. COroparte_7 CP_7 [...]
e CP_8 CP_9
E
(contumace) CP_10
- appellati
IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1)
Rilevato che:
-il Tribunale di Roma , con la sentenza di cui in epigrafe, decidendo sulle cause riunite n.r.g.
13506\10 e 61028\10, ha così disposto:
“- dichiara l'avvenuta risoluzione di diritto della Convenzione n. 58/2003 di Rubrica stipulata il
31.10.2003 da in nome e per conto di e CP_10 COroparte_3 dall Temporanea di Imprese costituita da (poi CP_11 COroparte_12
Costruzioni LE s.r.l.) e (poi , in forza della dichiarazione di COroparte_13 CP_4 CO i volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui alla delibera del Referente di Progetto
n. 4 dell'11.2.2010;
- dichiara improcedibile la domanda di risarcimento danni avanzata da CP_3
- condanna al pagamento della somma di € 1.281.796,38 in favore del CP_3 [...]
e della somma di € 549.341,31 in favore di Parte_1 [...]
, a titolo di compenso spettante per i lavori eseguiti e i COroparte_4 CO materiali a piè d'opera trattenuti da oltre interessi legali dal 16.7.2010 al saldo;
- rigetta ogni altra domanda;
- compensa interamente tra le parti costituite le spese di lite;
- pone definitivamente la spesa della consulenza tecnica d'ufficio a carico di tutte le parti costituite in uguale misura;
- nulla per le spese in relazione a contumace”; CP_10
-le vicende per cui è causa, per quanto qui interessa, saranno infra ricostruite;
§ 2)
-proposero appello: C
.a) soc. (già parte attrice nel proc. n.r.g. 13506\10; appello n. r.g. 894\19), articolando i CP_4 seguenti motivi: a) error in iudicando- travisamento dei fatti;
erronea imputazione a titolo di colpa degli inadempimenti degli ATI dedotti come causa di risoluzione unilaterale dell'appalto- contraddittorietà della motivazione – omesso esame del precedente giur. In atti (pag. 7 ss atto di 3
appello); b) error in iudicando- vizio di omessa pronuncia- violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (p. 13 appello); c) error in iudicando- inammissibilità e infondatezza delle riserve n. 65, 66, 67 (p. 13 ss atto di appello);
- il (la società in bonis fu parte attrice del giudizio n.r.g. 61028\10; appello n.r.g. COroparte_2
774\19), articolando i seguenti motivi: a) erronea dichiarazione di procedibilità della domanda di CO risoluzione contrattuale proposta da in violazione degli artt. 93 ss legge fall. (p. 14 ss atto di appello); b) comunque erroneità della pronuncia di risoluzione per colpa delle imprese della dissolta
ATI, con violazione dell'art. 1456 c.c. (pag. 19 ss appello); c) erroneo rigetto della riserva n. 66 (p.
29 ss); d) erroneo rigetto della riserva n. 67 (p. 31 ss appello); CO
-in entrambi i giudizi, poi riuniti, si costituì chiedendo disattendere gli appelli principali e formulando i seguenti motivi di appello incidentale: a) mancata partecipazione dell
[...]
nel giudizio n. r.g. 13506/2010; b) validità e rilevanza dello stato finale dei COroparte_15 lavori e del collaudo;
c) eccezione di compensazione, disattesa dal Tribunale;
-si sono costituiti, in appello, anche le società assicurative di cui in epigrafe (le stesse avevano CO rilasciato polizze fideiussorie, escusse poi da n forza di decreti ingiuntivi del tribunale di Milano, poi revocati in sede di giudizio di opposizione, in punto di determinazione degli interessi), aderendo all'appello del Fallimento cit.;
-in corso di causa ha spiegato intervento quale successore a titolo particolare CP_1 dell'appellante principale (v. infra);
§ 3)
-le parti hanno reso le conclusioni con note scritte, sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., che qui di seguito è opportuno riportare integralmente;
-queste le conclusioni di : CP_1
“Voglia l'On.le Corte di Appello adita cosi provvedere:
1. in accoglimento del presente gravame, riformare parzialmente la sentenza n. 13685/2018 nella parte in cui il Tribunale di Roma ha:
i) dichiarato l'avvenuta risoluzione di diritto della Convenzione n. 58/2003 stipulata in data
31.10.2003 da in nome e per conto di e dall' CP_10 CP_3 COroparte_16
costituita da (poi Costruzioni LE S.r.l.) e
[...] COroparte_12
(poi , in forza della dichiarazione di di volersi avvalere della COroparte_13 CP_4 CP_3 clausola risolutiva espressa di cui alla delibera del Referente di Progetto n. 4 dell'11.2.2010, previa affermazione della propria competenza funzionale a decidere della domanda di risoluzione contrattuale, affermando la sola competenza del Tribunale fallimentare a pronunziarsi sulle 4
domande risarcitorie avanzate da in ragione del supposto ed inadempimento contrattuale delle CP_3 CP_1 imprese componenti l'
ii) accolto solo parzialmente le domande proposte, rispettivamente dalle imprese componenti la disciolta condannando al pagamento del solo importo di € 1.281.796,38 a titolo CP_17 CP_3 di compenso spettante per i lavori eseguiti e i materiali a piè d'opera trattenuti da oltre interessi CP_3 legali dal 16.07.2010 al saldo;
rigettando, per il resto ogni ulteriore domanda avanzata dal
[...]
nel giudizio R.G. 61028/2010, successivamente riunito Parte_1 al giudizio R.G. 13506/2010; e, per l'effetto:
2. accerti e dichiari l'adita Corte se il comportamento tenuto dalla committente integri gli estremi di un grave inadempimento agli obblighi contrattuali e, conseguentemente, dichiari la risoluzione della convenzione rep. n. 58 del 31.10.2003 per colpa e in danno del committente medesimo, previa eventuale disapplicazione del provvedimento risolutorio adottato da R.F.I. del 10.03.2010;
3. accerti e dichiari l'adita Corte che spetta all'istante, in conseguenza della risoluzione del contratto di appalto per colpa e in danno del committente, il risarcimento di tutti i danni patiti, sia sotto il profilo emergente (oneri a qualsiasi titolo sostenuti e a sostenersi), sia sotto il profilo del lucro cessante
(mancato utile) oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
ne determini, pertanto, l'importo nella misura che risulterà in corso di giudizio e condanni, pertanto, la committente al relativo pagamento;
4. accerti e dichiari l'adita Corte che, in ogni caso, spettano al fallimento gli importi richiesti con le riserve, iscritte successivamente alla sottoscrizione del secondo accordo bonario e del 4^ A.I.M. entrambi del 10.03.2009, da essa formulate ed indipendentemente dalla risoluzione in danno e per colpa della committente della convenzione rep. n. 58 del 31.10.2003;
5. accerti e dichiari l'adita Corte che, alla luce della domanda che precede, spetta al fallimento, in relazione alla riserva n. 65, il complessivo importo di € 3.314.290,00 (importo ricalcolato limitatamente alla quota di partecipazione della società in bonis alla disciolta A.T.I. ovvero 70% sulla riserva azionata nell'atto introduttivo del giudizio quantificata nella misura di € 4.734.700,00) oltre interessi e rivalutazione monetaria per l'anomalo andamento dei lavori verificatosi successivamente al 10.03.2009, ovvero la diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
condanni, pertanto, in tal senso, la committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
6. accerti e dichiari l'adita Corte, che, spetta altresì al Fallimento, in relazione alla riserva n. 66, il complessivo importo di € 98.700,00 (importo ricalcolato limitatamente alla quota di partecipazione della società in bonis alla disciolta A.T.I. ovvero 70% sulla riserva azionata nell'atto introduttivo del giudizio quantificata nella misura di € 141,000,00) oltre interessi e rivalutazione monetaria, quale addebito per saldature difettose, ovvero la diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
condanni, pertanto, in tal senso la committente al relativo pagamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
5
7. accerti e dichiari l'adita Corte, che spetta al fallimento, in relazione alla riserva n. 67, l'importo di
€ 398.001,99 (importo ricalcolato limitatamente alla quota di partecipazione della società in bonis alla disciolta A.T.I. ovvero 70% sulla riserva azionata nell'atto introduttivo del giudizio quantificata nella misura di €
568.574,27) oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di mancata corresponsione del compenso di cui al D.M. del 30.04.1999, ovvero la diversa maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali e condanni, pertanto, in tal senso, la committente, al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
8. accerti e dichiari, l'adita Corte, che spetta al Fallimento la corresponsione degli interessi legali e moratori, maturati per la ritardata contabilizzazione ed il ritardato pagamento degli acconti dei lavori, secondo i tassi e le decorrenze di cui agli artt.li 35 e 36 del D.P.R. n. 1063/1962 e successive modifiche ed integrazioni, calcolati con i criteri di contabilizzazione di cui all'art. 4 della legge n.
741/1981, ovvero secondo tassi e decorrenze eventualmente applicabili, e condanni, pertanto, la stazione appaltante, al pagamento dell'importo di € 21.564,53, oltre ulteriori interessi moratori che andranno a maturare sino al saldo, in ragione del ritardato pagamento delle rate di acconto e/o ritardata contabilizzazione dei lavori eseguiti;
9. accerti e dichiari l'adita Corte che spetta al il risarcimento dei maggiori oneri e danni CP_2 derivanti dall'anomalo e frammentario andamento dei lavori a far data dall'ultimo aggiornamento della riserva n. 65, sino alla data di consegna delle aree, nella misura che risulterà in corso di giudizio;
condanni, pertanto, in tal senso, la committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
10. accerti e dichiari l'adita Corte che spetta al il risarcimento del danno derivante dal CP_2 controvalore dei macchinari e delle attrezzature di cantiere, determinandone il relativo importo;
condanni, pertanto, in tal senso, la committente, al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
11. accerti e dichiari l'adita Corte, che spetta al fallimento il risarcimento del danno derivante dalla mancata tempestiva emissione del provvedimento di entrata merci, nella misura che risulterà in corso di giudizio;
condanni, pertanto, in tal senso la committente, al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
12. l'adita Corte condanni, pertanto, la convenuta stazione appaltante, al pagamento di tutte le somme di cui ai quesiti che precedono, in favore dell'impresa, riconoscendole, ove ne ravvisi i presupposti, in via subordinata, anche a titolo di responsabilità extracontrattuale, ovvero a titolo di indebito arricchimento;
condanni, pertanto, in tal senso, la committente, al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
13. confermi, per il resto, l'adita Corte, l'impugnata sentenza;
6
14. condanni, infine, l'adita Corte, in persona del legale COroparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze professionali, oltre spese generali, ex D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.p.a. come per legge.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c, si richiamano tutte le domande, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate in primo grado, qui da intendersi per integralmente ripetute e trascritte”.
-queste le conclusioni di Impresa:
“ - accertare e dichiarare che il comportamento tenuto dalla Committente ha integrato gli estremi del grave inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti, contestualmente dichiarando la CO risoluzione della convenzione rep.58/03 per colpa e in danno di previa disapplicazione del provvedimento risolutorio unilaterale da quest'ultima adottato con delibera di Referente di Progetto
n. 4 del 10.03.2010;
- accertare e dichiarare che, a fronte della perdita dei requisiti tecnici da parte della mandataria,
nella sua qualità di mandante, avrebbe avuto titolo alla prosecuzione in autonomia Parte_2 della parte residua dei lavori;
- accertare e dichiarare che spetta ad Impresa in a.s., in conseguenza della risoluzione del contratto di appalto per colpa e in danno della committente, il risarcimento di tutti i danni patiti, sia sotto il profilo del danno emergente, sia sotto il profilo del lucro cessante (mancato utile), oltre rivalutazione ed interessi, nella misura del 30% in ragione della quota di partecipazione di Impresa in a.s. nell'ATI, con condanna della Committente al relativo pagamento;
- accertare e dichiarare che, in ogni caso, spetta all'ATI, in relazione alla riserva n.65, il complessivo importo di Euro 4.734.700,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per l'anomalo andamento dei CO lavori verificatosi successivamente al 10.03.2009, con condanna di l relativo pagamento;
- accertare e dichiarare che, in relazione alla riserva n.66, spetta all'ATI il complessivo importo di
Euro 141.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, quale addebito per saldature difettose, CO con condanna di l relativo pagamento;
- accertare e dichiarare che, in relazione alla riserva n.67, spetta all'ATI il complessivo importo di
Euro 568.574,27, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di mancata corresponsione del CO compenso di cui al DM del 30.04.2009, con condanna di l relativo pagamento.
Con vittoria di spese e compensi con gli accessori fiscali e contributivi”:
-queste le conclusioni di Impresa:
- accertare e dichiarare che il comportamento tenuto dalla Committente ha integrato gli estremi del grave inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti, contestualmente dichiarando la CO risoluzione della convenzione rep.58/03 per colpa e in danno di previa disapplicazione del provvedimento risolutorio unilaterale da quest'ultima adottato con delibera di Referente di Progetto
n. 4 del
10.03.2010; 7
- accertare e dichiarare che, a fronte della perdita dei requisiti tecnici da parte della mandataria,
Impresa in a.s., nella sua qualità di mandante, avrebbe avuto titolo alla prosecuzione in autonomia della parte residua dei lavori;
- accertare e dichiarare che spetta ad Impresa in a.s., in conseguenza della risoluzione del contratto di appalto per colpa e in danno della committente, il risarcimento di tutti i danni patiti, sia sotto il profilo del danno emergente, sia sotto il profilo del lucro cessante (mancato utile), oltre rivalutazione ed interessi, nella misura del 30% in ragione della quota di partecipazione di Impresa in a.s. nell'ATI, con condanna della Committente al relativo pagamento;
- accertare e dichiarare che, in ogni caso, spetta all'ATI, in relazione alla riserva n.65, il complessivo importo di Euro 4.734.700,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per l'anomalo andamento dei CO lavori verificatosi successivamente al 10.03.2009, con condanna di l relativo pagamento;
- accertare e dichiarare che, in relazione alla riserva n.66, spetta all'ATI il complessivo importo di
Euro 141.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, quale addebito per saldature difettose, CO con condanna di l relativo pagamento;
- accertare e dichiarare che, in relazione alla riserva n.67, spetta all'ATI il complessivo importo di
Euro 568.574,27, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di mancata corresponsione del CO compenso di cui al DM del 30.04.2009, con condanna di l relativo pagamento.
Con vittoria di spese e compensi con gli accessori fiscali e contributivi.
CO
-queste le conclusioni di
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, nell'ipotesi in cui non ritenga di rinviare la causa in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel procedimento r.g. 28928/2016 tra CO
Fallimento Costruzioni LE: nel giudizio r.g. 774/2019 in via preliminare CO
- dichiarare la nullità/tardività della notifica dell'appello a disponendo il rinnovo della notifica CO ovvero la rimessione in termini della stessa er quanto sub I della comparsa di risposta;
- dichiarare parzialmente nullo e/o inammissibile l'appello proposto dal e fatto COroparte_18 proprio dalla per le ragioni esposte ai paragrafi IV lettera d) e V della comparsa di CP_1 risposta;
- dichiarare inammissibili/improponibili sia le domande svolte dalla
[...]
FA) che quelle proposte da per le ragioni COroparte_5 CP_7 spiegate nel paragrafo VIII della comparsa di risposta e dichiarare la nullità/inammissibilità delle conclusioni sub 2g di e CFA per quanto eccepito nella nota 10.06.2019; CP_7
- accertare se la costituzione della sia ammissibile e legittima e, all'esito, adottare gli CP_1 opportuni provvedimenti;
8
- respingere l'appello svolto dal e fatto proprio da in quanto COroparte_18 CP_1 infondato in fatto e in diritto per quanto dedotto sub paragrafi da II a VI della comparsa di risposta;
- respingere le domande svolte dalla COroparte_5
e da perché infondate in fatto e in diritto;
[...] CP_7 il tutto con vittoria di spese e compensi delle due fasi di giudizio e di quelle della ctu resa in I grado;
nel giudizio r.g. 894/2019
- in via preliminare, dichiarare parzialmente nullo e/o inammissibile l'appello di
[...]
per le ragioni esposte ai paragrafi II e III della comparsa di risposta;
COroparte_4
- sempre in via preliminare, dichiarare inammissibili le nuove domande riproposte in appello dalla stessa in sede di conclusioni, per le ragioni spiegate nel paragrafo IV della comparsa CP_4 di risposta;
- in via principale, respingere l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto per quanto dedotto sub paragrafi da I a III della comparsa di risposta;
- in via incidentale, riformare parzialmente la sentenza impugnata nelle parti e per le ragioni indicate nel paragrafo V nn. 1 e 2 della comparsa di risposta e, per l'effetto, rigettare ogni domanda di CO condanna nei confronti di titolo di saldo dei lavori eseguiti e per qualsiasi altro titolo o ragione;
- sempre in via incidentale, ma in subordine, per quanto sub paragrafo V n. 3 della comparsa di risposta, nella denegata ipotesi in cui fosse accolto l'appello, in tutto o in parte, ovvero confermata la sentenza sul punto dell'accertamento del credito dell'a.t.i. per lavori eseguiti e materiali e mezzi a CO piè d'opera, dichiarare il diritto di lla compensazione tra i crediti accertati in capo controparti e CO quelli di mmessi al passivo delle stesse procedure concorsuali;
- il tutto con vittoria di spese e compensi delle due fasi di giudizio e di quelle della ctu resa in I grado”;
-queste le conclusioni di : CP_7
“1. nel giudizio n.r.g. 774/2019
Si chiede che la Corte d'Appello Ecc.ma,
−respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
−previi gli accertamenti pronunce e declaratorie del caso;
.1) accolga l'appello proposto dal nella specie e, previa Parte_3 occorrendo la relativa istruttoria, per l'effetto:
1a) accerti e dichiari il grave inadempimento della committente agli obblighi contrattuali e CP_3 conseguentemente dichiari la risoluzione della convenzione n. 58 di rep. del 31 ottobre 2003 per colpa ed in danno del Committente medesimo, previa eventuale disapplicazione del provvedimento CO risolutorio adottato da el 10 marzo 2010;
1b) accerti e dichiari che spetta all'ATI appaltatrice, in conseguenza della risoluzione del contratto di appalto per colpa ed in danno del Committente, il risarcimento di tutti i danni patiti, sia sotto il profilo del danno emergente (oneri a qualsiasi titolo sostenuti e a sostenersi), sia sotto il profilo del 9
lucro cessante (mancati utili), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, determinandone l'importo nella misura che risulterà in corso di giudizio e condanni, pertanto, in tal senso, la
Committente al relativo pagamento;
1c) accerti e dichiari che spetta all'ATI, in conseguenza della risoluzione del contratto, il controvalore attualizzato di tutti i lavori eseguiti, contabilizzati e non, al lordo del ribasso d'asta, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi e conseguentemente condanni la Stazione
Appaltante al pagamento dell'importo che risulterà in corso di giudizio;
1d) accerti e dichiari che, in ogni caso, spettano all'ATI gli importi richiesti con le riserve (oggetto dei quesiti che seguono) iscritte successivamente alla sottoscrizione del secondo AC e del Pt_4
4° entrambi del 10 marzo 2009, da essa formulate ed indipendentemente dalla risoluzione in CP_19 danno e per colpa della Committente della convenzione n. 58 rep. del 31 ottobre 2003;
1e) accerti e dichiari che, alla luce del quesito che precede, spetta all'ATI, in relazione alla riserva n.
65, il complessivo importo di €. 4.734.700,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per l'anomalo andamento dei lavori verificatosi successivamente al 10 marzo 2009, ovvero, la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia;
condanni, pertanto, in tal senso, la Committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
1f) accerti e dichiari che, alla luce del quesito n. 4, spetta all'ATI, in relazione alla riserva n. 66, il complessivo importo di €. 141.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, quale addebito per saldature difettose, ovvero, la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia;
condanni, pertanto, in tal senso, la Committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
1g) accerti e dichiari che, alla luce del quesito n. 4, spetta all'ATI, in relazione alla riserva n. 67, il complessivo importo di €. 568.574,27, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di mancata corresponsione del compenso di cui al D.M. del 30 aprile 2009, ovvero, la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi e condanni, pertanto, in tal senso, la Committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
1h) accerti e dichiari che spetta all'ATI appaltatrice la corresponsione degli interessi legali e moratori maturati per la ritardata contabilizzazione ed il ritardato pagamento degli acconti dei lavori, secondo i tassi e le decorrenze di cui agli artt. 35 e 36 del DPR. n. 1063/62 e successive modifiche ed integrazioni, calcolati con i criteri di contabilizzazione di cui all'art. 4 della legge n. 741/81, ovvero secondo diversi tassi e decorrenze eventualmente applicabili e condanni, pertanto, la Stazione
Appaltante al pagamento dell'importo che risulterà dovuto in corso di giudizio sino al soddisfo;
1i) accerti e dichiari che spetta all'Impresa la corresponsione del saldo dei lavori, determinandone il relativo importo, determinato includendo gli importi di cui ai lavori eseguiti e non contabilizzati, nonché quelli contabilizzati ma non ancora pagati, il tutto oltre gli interessi legali e moratori maturati CO per la ritardata contabilizzazione ed il ritardato pagamento dei citati lavori, condannando al relativo pagamento nella misura che risulterà in corso di giudizio;
10
1l) accerti e dichiari che spetta all'ATI il risarcimento dei maggiori oneri e danni derivanti dall'anomalo e frammentario andamento dei lavori a far data dal momento dell'ultimo aggiornamento della riserva n. 65, sino alla definitiva consegna delle aree, nella misura che risulterà in corso di giudizio;
condanni, pertanto, in tal senso, la Committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
1m) accerti e dichiari che spetta all'Impresa il risarcimento del danno derivante dal controvalore dei macchinari e delle attrezzature di cantiere, determinandone il relativo importo, nella misura che risulterà in corso di giudizio;
condanni, pertanto, in tal senso, la Committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
1n) accerti e dichiari che spetta all'Impresa il risarcimento del danno derivante dalla mancata tempestiva emissione del provvedimento di Entrata Merci, nella misura che risulterà in corso di giudizio;
condanni, pertanto, in tal senso, la Committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
1o) condanni, pertanto, la Stazione Appaltante al pagamento di tutte le somme di cui ai quesiti che precedono in favore dell , riconoscendole, ove ne ravvisi i presupposti, in via COroparte_20 subordinata, anche a titolo di responsabilità extracontrattuale ovvero a titolo di indebito arricchimento;
condanni, pertanto, in tal senso, la Committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
CO
.2) accolga le domande e le conclusioni rassegnate da contro el giudizio RG n. CP_4
13506/10 del Tribunale di Roma e, previa la relativa istruttoria, per l'effetto:
2 a) accerti il completamento essenziale delle opere di cui al contratto sin dall'agosto 2009;
2b) accerti la eventuale sussistenza di lavorazioni non eseguite e verifichi l'incidenza sul contratto come non gravi né pregiudiziali all'opera;
2c) accerti la funzionalità dell'opera anche in assenza di eventuali marginali lavorazioni;
2d) accerti i requisiti tecnico giuridico di al completamento dell'opera; CP_4
2e) verifichi nella esecuzione e nella contabilità la corrispondenza degli Stati di avanzamento all'esecuzione dell'opera e la corrispondenza tra l'emissione dei certificati di pagamento successivi e la quietanza dei subappaltatori del certificato precedente;
CO 2f) accerti la responsabilità di e ciascuno per il proprio ruolo e in solido tra loro CP_10 nell'eventuale discrasia tra i certificati di pagamento e i debiti sussistenti tutt'ora con i subappaltatori riferenti ai certificati precedenti ritenendoli esclusivi responsabili degli omessi pagamenti ai subappaltatori;
CO 2g) accerti la responsabilità di o iascuno per il proprio ruolo e in solido tra loro per CP_10
l'omessa prosecuzione del cantiere così determinando la risoluzione del contratto in loro danno con conseguente accertamento del maggior danno subito dalla scrivente rappr. COroparte_7
Generale per l'Italia; 11
2h) per codesti comportamenti dichiari risolto il contratto per grave inadempimento per colpa e dolo CO della e CP_10
2i) per l'effetto accerti lo stato di consistenza finale per quanto di ragione della mandante CO condannando e individualmente o in solido tra loro, al pagamento del quantum debeatur CP_10 comprensivi di riserve accertande (riportate in citazione e che abbiansi per ripetuti e trascritti)
(€4.734.700,00 pro quota;
€ 141.000,00 pro quota;
€ 568.574,27 pro quota) e nella misura massima richiesta in citazione ed in proporzione e di maggiorazioni da danno subito per interruzione cantiere anch'esso precisando nei termini concedendi e comunque da riscontrarsi con chiedenda CTU;
2l) in via gradata accerti il recesso di dal contratto con conseguente accertamento del CP_10 CO maggior danno subito dalla scrivente e relativa condanna di e individualmente o in solido CP_10 tra loro, al pagamento del quantum debeatur come sopra precisato in favore dell'attore
2m) il tutto con interessi di mora e legali a maturarsi.
Ci si rimette alle valutazioni della Corte Ecc.ma in ordine alle spese atteso il carattere adesivo dipendente dell'atto di intervento dispiegato da COroparte_7
nella specie in primo grado di giudizio.
[...]
2. nel giudizio n.r.g. 894/2019
Si chiede che la Corte d'Appello Ecc.ma,
−respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
−previi gli accertamenti pronunce e declaratorie del caso;
.1) accolga le domande e conclusioni del nel giudizio n.r.g. Parte_3
61028/2010 e, previa occorrendo la relativa istruttoria, per l'effetto:
1a) accerti e dichiari il grave inadempimento della committente agli obblighi contrattuali e CP_3 conseguentemente dichiari la risoluzione della convenzione n. 58 di rep. del 31 ottobre 2003 per colpa ed in danno del Committente medesimo, previa eventuale disapplicazione del provvedimento CO risolutorio adottato da el 10 marzo 2010;
1b) accerti e dichiari che spetta all'ATI appaltatrice, in conseguenza della risoluzione del contratto di appalto per colpa ed in danno del Committente, il risarcimento di tutti i danni patiti, sia sotto il profilo del danno emergente (oneri a qualsiasi titolo sostenuti e a sostenersi), sia sotto il profilo del lucro cessante (mancati utili), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, determinandone l'importo nella misura che risulterà in corso di giudizio e condanni, pertanto, in tal senso, la Committente al relativo pagamento;
1c) accerti e dichiari che spetta all'ATI, in conseguenza della risoluzione del contratto, il controvalore attualizzato di tutti i lavori eseguiti, contabilizzati e non, al lordo del ribasso d'asta, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi e conseguentemente condanni la Stazione
Appaltante al pagamento dell'importo che risulterà in corso di giudizio;
1d) accerti e dichiari che, in ogni caso, spettano all'ATI gli importi richiesti con le riserve (oggetto dei quesiti che seguono) iscritte successivamente alla sottoscrizione del secondo AC NA e del 12
4° entrambi del 10 marzo 2009, da essa formulate ed indipendentemente dalla risoluzione in CP_19 danno e per colpa della Committente della convenzione n. 58 rep. del 31 ottobre 2003;
1e) accerti e dichiari che, alla luce del quesito che precede, spetta all'ATI, in relazione alla riserva n.
65, il complessivo importo di €. 4.734.700,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per l'anomalo andamento dei lavori verificatosi successivamente al 10 marzo 2009, ovvero, la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia;
condanni, pertanto, in tal senso, la Committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
1f) accerti e dichiari che, alla luce del quesito n. 4, spetta all'ATI, in relazione alla riserva n. 66, il complessivo importo di €. 141.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, quale addebito per saldature difettose, ovvero, la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia;
condanni, pertanto, in tal senso, la Committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
1g) accerti e dichiari che, alla luce del quesito n. 4, spetta all'ATI, in relazione alla riserva n. 67, il complessivo importo di €. 568.574,27, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di mancata corresponsione del compenso di cui al D.M. del 30 aprile 2009, ovvero, la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi e condanni, pertanto, in tal senso, la Committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
1h) accerti e dichiari che spetta all'ATI appaltatrice la corresponsione degli interessi legali e moratori maturati per la ritardata contabilizzazione ed il ritardato pagamento degli acconti dei lavori, secondo i tassi e le decorrenze di cui agli artt. 35 e 36 del DPR. n. 1063/62 e successive modifiche ed integrazioni, calcolati con i criteri di contabilizzazione di cui all'art. 4 della legge n. 741/81, ovvero secondo diversi tassi e decorrenze eventualmente applicabili e condanni, pertanto, la Stazione Appaltante al pagamento dell'importo che risulterà dovuto in corso di giudizio sino al soddisfo;
1i) accerti e dichiari che spetta all'Impresa la corresponsione del saldo dei lavori, determinandone il relativo importo, determinato includendo gli importi di cui ai lavori eseguiti e non contabilizzati, nonché quelli contabilizzati ma non ancora pagati, il tutto oltre gli interessi legali e moratori maturati CO per la ritardata contabilizzazione ed il ritardato pagamento dei citati lavori, condannando al relativo pagamento nella misura che risulterà in corso di giudizio;
1l) accerti e dichiari che spetta all'ATI il risarcimento dei maggiori oneri e danni derivanti dall'anomalo e frammentario andamento dei lavori a far data dal momento dell'ultimo aggiornamento della riserva n. 65, sino alla definitiva consegna delle aree, nella misura che risulterà in corso di giudizio;
condanni, pertanto, in tal senso, la Committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
1m) accerti e dichiari che spetta all'Impresa il risarcimento del danno derivante dal controvalore dei macchinari e delle attrezzature di cantiere, determinandone il relativo importo, nella misura che 13
risulterà in corso di giudizio;
condanni, pertanto, in tal senso, la Committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
1n) accerti e dichiari che spetta all'Impresa il risarcimento del danno derivante dalla mancata tempestiva emissione del provvedimento di Entrata Merci, nella misura che risulterà in corso di giudizio;
condanni, pertanto, in tal senso, la Committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
1o) condanni, pertanto, la Stazione Appaltante al pagamento di tutte le somme di cui ai quesiti che precedono in favore dell , riconoscendole, ove ne ravvisi i presupposti, in via COroparte_20 subordinata, anche a titolo di responsabilità extracontrattuale ovvero a titolo di indebito arricchimento;
condanni, pertanto, in tal senso, la Committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
CO
.2) accolga l'appello proposto da contro nella specie e, previa la relativa CP_4 istruttoria, per l'effetto:
2 a) accerti il completamento essenziale delle opere di cui al contratto sin dall'agosto 2009;
2b) accerti la eventuale sussistenza di lavorazioni non eseguite e verifichi l'incidenza sul contratto come non gravi né pregiudiziali all'opera;
2c) accerti la funzionalità dell'opera anche in assenza di eventuali marginali lavorazioni;
2d) accerti i requisiti tecnico giuridico di al completamento dell'opera; CP_4
2e) verifichi nella esecuzione e nella contabilità la corrispondenza degli Stati di avanzamento all'esecuzione dell'opera e la corrispondenza tra l'emissione dei certificati di pagamento successivi e la quietanza dei subappaltatori del certificato precedente;
CO 2f) accerti la responsabilità di e ciascuno per il proprio ruolo e in solido tra loro CP_10 nell'eventuale discrasia tra i certificati di pagamento e i debiti sussistenti tutt'ora con i subappaltatori riferenti ai certificati precedenti ritenendoli esclusivi responsabili degli omessi pagamenti ai subappaltatori;
CO 2g) accerti la responsabilità di o iascuno per il proprio ruolo e in solido tra loro per CP_10
l'omessa prosecuzione del cantiere così determinando la risoluzione del contratto in loro danno con conseguente accertamento del maggior danno subito dalla scrivente rappr. COroparte_7
Generale per l'Italia;
2h) per codesti comportamenti dichiari risolto il contratto per grave inadempimento per colpa e dolo CO della e CP_10
2i) per l'effetto accerti lo stato di consistenza finale per quanto di ragione della mandante CO condannando e individualmente o in solido tra loro, al pagamento del quantum debeatur CP_10 comprensivi di riserve accertande (riportate in citazione e che abbiansi per ripetuti e trascritti)
(€4.734.700,00 pro quota;
€ 141.000,00 pro quota;
€ 568.574,27 pro quota) e nella misura massima richiesta in citazione ed in proporzione e di maggiorazioni da danno subito per interruzione cantiere anch'esso precisando nei termini concedendi e comunque da riscontrarsi con chiedenda CTU;
14
2l) in via gradata accerti il recesso di dal contratto con conseguente accertamento del CP_10 CO maggior danno subito dalla scrivente e relativa condanna di e individualmente o in solido CP_10 tra loro, al pagamento del quantum debeatur come sopra precisato in favore dell'attore
2m) il tutto con interessi di mora e legali a maturarsi.
Ci si rimette alle valutazioni della Corte Ecc.ma in ordine alle spese atteso il carattere adesivo dipendente dell'atto di intervento dispiegato da COroparte_7
nella specie in primo grado di giudizio”.
[...]
Queste le conclusioni di CFACE:
“1. nel giudizio n.r.g. 774/2019
Si chiede che la Corte d'Appello Ecc.ma,
−respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
−previi gli accertamenti pronunce e declaratorie del caso;
.1) accolga l'appello proposto dal nella specie e, previa Parte_3 occorrendo la relativa istruttoria, per l'effetto:
1a) accerti e dichiari il grave inadempimento della committente agli obblighi contrattuali e CP_3 conseguentemente dichiari la risoluzione della convenzione n. 58 di rep. del 31 ottobre 2003 per colpa ed in danno del Committente medesimo, previa eventuale disapplicazione del provvedimento CO risolutorio adottato da el 10 marzo 2010;
1b) accerti e dichiari che spetta all'ATI appaltatrice, in conseguenza della risoluzione del contratto di appalto per colpa ed in danno del Committente, il risarcimento di tutti i danni patiti, sia sotto il profilo del danno emergente (oneri a qualsiasi titolo sostenuti e a sostenersi), sia sotto il profilo del lucro cessante (mancati utili), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, determinandone l'importo nella misura che risulterà in corso di giudizio e condanni, pertanto, in tal senso, la
Committente al relativo pagamento;
1c) accerti e dichiari che spetta all'ATI, in conseguenza della risoluzione del contratto, il controvalore attualizzato di tutti i lavori eseguiti, contabilizzati e non, al lordo del ribasso d'asta, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi e conseguentemente condanni la Stazione
Appaltante al pagamento dell'importo che risulterà in corso di giudizio;
1d) accerti e dichiari l'adito Tribunale che, in ogni caso, spettano all'ATI gli importi richiesti con le riserve (oggetto dei quesiti che seguono) iscritte successivamente alla sottoscrizione del secondo
AC e del 4° A.I.M., entrambi del 10 marzo 2009, da essa formulate ed Pt_4 indipendentemente dalla risoluzione in danno e per colpa della Committente della convenzione n.
58 rep. del 31 ottobre 2003;
1e) accerti e dichiari che, alla luce del quesito che precede, spetta all'ATI, in relazione alla riserva n.
65, il complessivo importo di €. 4.734.700,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per l'anomalo andamento dei lavori verificatosi successivamente al 10 marzo 2009, ovvero, la diversa somma, 15
maggiore o minore, che risulterà di giustizia;
condanni, pertanto, in tal senso, la Committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
1f) accerti e dichiari che, alla luce del quesito n. 4, spetta all'ATI, in relazione alla riserva n. 66, il complessivo importo di €. 141.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, quale addebito per saldature difettose, ovvero, la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia;
condanni, pertanto, in tal senso, la Committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
1g) accerti e dichiari che, alla luce del quesito n. 4, spetta all'ATI, in relazione alla riserva n. 67, il complessivo importo di €. 568.574,27, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di mancata corresponsione del compenso di cui al D.M. del 30 aprile 2009, ovvero, la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi e condanni, pertanto, in tal senso, la Committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
1h) accerti e dichiari che spetta all'ATI appaltatrice la corresponsione degli interessi legali e moratori maturati per la ritardata contabilizzazione ed il ritardato pagamento degli acconti dei lavori, secondo i tassi e le decorrenze di cui agli artt. 35 e 36 del DPR. n. 1063/62 e successive modifiche ed integrazioni, calcolati con i criteri di contabilizzazione di cui all'art. 4 della legge n. 741/81, ovvero secondo diversi tassi e decorrenze eventualmente applicabili e condanni, pertanto, la Stazione
Appaltante al pagamento dell'importo che risulterà dovuto in corso di giudizio sino al soddisfo;
1i) accerti e dichiari che spetta all'Impresa la corresponsione del saldo dei lavori, determinandone il relativo importo, determinato includendo gli importi di cui ai lavori eseguiti e non contabilizzati, nonché quelli contabilizzati ma non ancora pagati, il tutto oltre gli interessi legali e moratori maturati CO per la ritardata contabilizzazione ed il ritardato pagamento dei citati lavori, condannando al relativo pagamento nella misura che risulterà in corso di giudizio;
1l) accerti e dichiari che spetta all'ATI il risarcimento dei maggiori oneri e danni derivanti dall'anomalo e frammentario andamento dei lavori a far data dal momento dell'ultimo aggiornamento della riserva n. 65, sino alla definitiva consegna delle aree, nella misura che risulterà in corso di giudizio;
condanni, pertanto, in tal senso, la Committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
1m) accerti e dichiari che spetta all'Impresa il risarcimento del danno derivante dal controvalore dei macchinari e delle attrezzature di cantiere, determinandone il relativo importo, nella misura che risulterà in corso di giudizio;
condanni, pertanto, in tal senso, la Committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
1n) accerti e dichiari che spetta all'Impresa il risarcimento del danno derivante dalla mancata tempestiva emissione del provvedimento di Entrata Merci, nella misura che risulterà in corso di giudizio;
condanni, pertanto, in tal senso, la Committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
16
1o) condanni, pertanto, la convenuta Stazione Appaltante al pagamento di tutte le somme di cui ai CP_2 quesiti che precedono in favore dell appaltatrice, riconoscendole, ove ne ravvisi i presupposti, in via subordinata, anche a titolo di responsabilità extracontrattuale ovvero a titolo di indebito arricchimento;
condanni, pertanto, in tal senso, la Committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
CO
.2) accolga le domande e le conclusioni rassegnate da contro el giudizio RG n. CP_4
13506/10 del Tribunale di Roma e, previa la relativa istruttoria, per l'effetto:
2 a) accerti il completamento essenziale delle opere di cui al contratto sin dall'agosto 2009;
2b) accerti l'eventuale sussistenza di lavorazioni non eseguite e ne verifichi l'incidenza sul contratto come non gravi né pregiudiziali all'opera;
2c) accerti la funzionalità dell'opera anche in assenza di eventuali marginali lavorazioni;
2d) accerti i requisiti tecnico giuridico di al completamento dell'opera; CP_4
2e) verifichi nella esecuzione e nella contabilità la corrispondenza degli Stati di avanzamento all'esecuzione dell'opera e la corrispondenza tra l'emissione dei certificati di pagamento successivi e la quietanza dei subappaltatori del certificato precedente;
CO 2f) accerti la responsabilità di e ciascuno per il proprio ruolo e in solido tra loro CP_10 nell'eventuale discrasia tra i certificati di pagamento e i debiti sussistenti tutt'ora con i subappaltatori riferenti ai certificati precedenti ritenendoli esclusivi responsabili degli omessi pagamenti ai subappaltatori;
CO 2g) accerti la responsabilità di o iascuno per il proprio ruolo e in solido tra loro per CP_10
l'omessa prosecuzione del cantiere così determinando la risoluzione del contratto in loro danno con conseguente accertamento del maggior danno subito dalla scrivente Compagnie
[...]
COroparte_5
2h) per codesti comportamenti dichiari risolto il contratto per grave inadempimento per colpa e dolo CO della e CP_10
2i) per l'effetto accerti lo stato di consistenza finale per quanto di ragione della mandante CO condannando e individualmente o in solido tra loro, al pagamento del quantum debeatur CP_10 comprensivi di riserve accertande (€ 4.734.700,00 pro quota;
€ 141.000,00 pro quota;
€ 568.574,27 pro quota) e nella misura massima richiesta in citazione in primo grado di giudizio ed in proporzione e di maggiorazioni da danno subito per interruzione cantiere anch'esso precisando nei termini concedendi e comunque da riscontrarsi con chiedenda CTU;
2l) in via gradata accerti il recesso di dal contratto con conseguente accertamento del CP_10 maggior danno subito dalla scrivente e relativa condanna dei convenuti individualmente o in solido tra loro al pagamento del quantum debeatur come sopra precisato in favore dell'attore
2m) il tutto con interessi di mora e legali a maturarsi. 17
Ci si rimette alle valutazioni della Corte Ecc.ma in ordine alle spese atteso il carattere adesivo dipendente dell'atto di intervento dispiegato da COroparte_5 nella specie in primo grado di giudizio.
[...]
2. nel giudizio n.r.g. 894/2019
Si chiede che la Corte d'Appello Ecc.ma,
−respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
−previi gli accertamenti pronunce e declaratorie del caso;
.1) accolga le domande e conclusioni rassegnate dal nel giudizio Parte_3
n.r.g. 61028/2010 del Tribunale di Roma e, previa occorrendo la relativa istruttoria, per l'effetto:
1a) accerti e dichiari il grave inadempimento della committente agli obblighi contrattuali e CP_3 conseguentemente dichiari la risoluzione della convenzione n. 58 di rep. del 31 ottobre 2003 per colpa ed in danno del Committente medesimo, previa eventuale disapplicazione del provvedimento CO risolutorio adottato da el 10 marzo 2010;
1b) accerti e dichiari che spetta all'ATI appaltatrice, in conseguenza della risoluzione del contratto di appalto per colpa ed in danno del Committente, il risarcimento di tutti i danni patiti, sia sotto il profilo del danno emergente (oneri a qualsiasi titolo sostenuti e a sostenersi), sia sotto il profilo del lucro cessante (mancati utili), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, determinandone l'importo nella misura che risulterà in corso di giudizio e condanni, pertanto, in tal senso, la
Committente al relativo pagamento;
1c) accerti e dichiari che spetta all'ATI, in conseguenza della risoluzione del contratto, il controvalore attualizzato di tutti i lavori eseguiti, contabilizzati e non, al lordo del ribasso d'asta, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi e conseguentemente condanni la Stazione
Appaltante al pagamento dell'importo che risulterà in corso di giudizio;
1d) accerti e dichiari l'adito Tribunale che, in ogni caso, spettano all'ATI gli importi richiesti con le riserve (oggetto dei quesiti che seguono) iscritte successivamente alla sottoscrizione del secondo
AC e del 4° A.I.M., entrambi del 10 marzo 2009, da essa formulate ed Pt_4 indipendentemente dalla risoluzione in danno e per colpa della Committente della convenzione n.
58 rep. del 31 ottobre 2003;
1e) accerti e dichiari che, alla luce del quesito che precede, spetta all'ATI, in relazione alla riserva n.
65, il complessivo importo di €. 4.734.700,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per l'anomalo andamento dei lavori verificatosi successivamente al 10 marzo 2009, ovvero, la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia;
condanni, pertanto, in tal senso, la Committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
1f) accerti e dichiari che, alla luce del quesito n. 4, spetta all'ATI, in relazione alla riserva n. 66, il complessivo importo di €. 141.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, quale addebito per saldature difettose, ovvero, la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia;
18
condanni, pertanto, in tal senso, la Committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
1g) accerti e dichiari che, alla luce del quesito n. 4, spetta all'ATI, in relazione alla riserva n. 67, il complessivo importo di €. 568.574,27, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di mancata corresponsione del compenso di cui al D.M. del 30 aprile 2009, ovvero, la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi e condanni, pertanto, in tal senso, la Committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
1h) accerti e dichiari che spetta all'ATI appaltatrice la corresponsione degli interessi legali e moratori maturati per la ritardata contabilizzazione ed il ritardato pagamento degli acconti dei lavori, secondo i tassi e le decorrenze di cui agli artt. 35 e 36 del DPR. n. 1063/62 e successive modifiche ed integrazioni, calcolati con i criteri di contabilizzazione di cui all'art. 4 della legge n. 741/81, ovvero secondo diversi tassi e decorrenze eventualmente applicabili e condanni, pertanto, la Stazione
Appaltante al pagamento dell'importo che risulterà dovuto in corso di giudizio sino al soddisfo;
1i) accerti e dichiari che spetta all'Impresa la corresponsione del saldo dei lavori, determinandone il relativo importo, determinato includendo gli importi di cui ai lavori eseguiti e non contabilizzati, nonché quelli contabilizzati ma non ancora pagati, il tutto oltre gli interessi legali e moratori maturati CO per la ritardata contabilizzazione ed il ritardato pagamento dei citati lavori, condannando al relativo pagamento nella misura che risulterà in corso di giudizio;
1l) accerti e dichiari che spetta all'ATI il risarcimento dei maggiori oneri e danni derivanti dall'anomalo e frammentario andamento dei lavori a far data dal momento dell'ultimo aggiornamento della riserva n. 65, sino alla definitiva consegna delle aree, nella misura che risulterà in corso di giudizio;
condanni, pertanto, in tal senso, la Committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
1m) accerti e dichiari che spetta all'Impresa il risarcimento del danno derivante dal controvalore dei macchinari e delle attrezzature di cantiere, determinandone il relativo importo, nella misura che risulterà in corso di giudizio;
condanni, pertanto, in tal senso, la Committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
1n) accerti e dichiari che spetta all'Impresa il risarcimento del danno derivante dalla mancata tempestiva emissione del provvedimento di Entrata Merci, nella misura che risulterà in corso di giudizio;
condanni, pertanto, in tal senso, la Committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
1o) condanni, pertanto, la convenuta Stazione Appaltante al pagamento di tutte le somme di cui ai CP_2 quesiti che precedono in favore dell appaltatrice, riconoscendole, ove ne ravvisi i presupposti, in via subordinata, anche a titolo di responsabilità extracontrattuale ovvero a titolo di indebito arricchimento;
condanni, pertanto, in tal senso, la Committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
.2) accolga l'appello proposto da e, previa la relativa istruttoria, per l'effetto: CP_4 19
2a) accerti il completamento essenziale delle opere di cui al contratto sin dall'agosto 2009;
2b) accerti l'eventuale sussistenza di lavorazioni non eseguite e ne verifichi l'incidenza sul contratto come non gravi né pregiudiziali all'opera;
2c) accerti la funzionalità dell'opera anche in assenza di eventuali marginali lavorazioni;
2d) accerti i requisiti tecnico giuridico di al completamento dell'opera; CP_4
2e) verifichi nella esecuzione e nella contabilità la corrispondenza degli Stati di avanzamento all'esecuzione dell'opera e la corrispondenza tra l'emissione dei certificati di pagamento successivi e la quietanza dei subappaltatori del certificato precedente;
CO 2f) accerti la responsabilità di e ciascuno per il proprio ruolo e in solido tra loro CP_10 nell'eventuale discrasia tra i certificati di pagamento e i debiti sussistenti tutt'ora con i subappaltatori riferenti ai certificati precedenti ritenendoli esclusivi responsabili degli omessi pagamenti ai subappaltatori;
CO 2g) accerti la responsabilità di o iascuno per il proprio ruolo e in solido tra loro per CP_10
l'omessa prosecuzione del cantiere così determinando la risoluzione del contratto in loro danno con conseguente accertamento del maggior danno subito dalla scrivente Compagnie
[...]
COroparte_5
2h) per codesti comportamenti dichiari risolto il contratto per grave inadempimento per colpa e dolo CO della e CP_10
2i) per l'effetto accerti lo stato di consistenza finale per quanto di ragione della mandante CO condannando e individualmente o in solido tra loro, al pagamento del quantum debeatur CP_10 comprensivi di riserve accertande (€ 4.734.700,00 pro quota;
€ 141.000,00 pro quota;
€ 568.574,27 pro quota) e nella misura massima richiesta in citazione in primo grado di giudizio ed in proporzione e di maggiorazioni da danno subito per interruzione cantiere anch'esso precisando nei termini concedendi e comunque da riscontrarsi con chiedenda CTU;
2l) in via gradata accerti il recesso di dal contratto con conseguente accertamento del CP_10 maggior danno subito dalla scrivente e relativa condanna dei convenuti individualmente o in solido tra loro al pagamento del quantum debeatur come sopra precisato in favore dell'attore
2m) il tutto con interessi di mora e legali a maturarsi
Ci si rimette alle valutazioni del Tribunale in ordine alle spese atteso il carattere adesivo dipendente dell'atto di intervento dispiegato da COroparte_5 nella specie in primo grado di giudizio”.
[...]
-all'esito questa Corte ha assegnato la causa a decisione, con i termini ex 190 c.p.c.;
§ 4)
Ritenuto che: 20
-va in primo luogo rimarcata l'eccessiva ampiezza degli scritti difensivi , soprattutto di quelli CO conclusionali ma si veda anche l'ampiezza delle stesse conclusioni, in particolare quelle delle due società assicurative), pur tenuto conto della complessità e rilevanza del giudizio, tanto in contrasto con i principi di chiarezza e sinteticità ormai normativamente sanciti;
§ 5)
-in rito, va quindi ribadito che in appello non vi è alcuno spazio per domande nuove e per nuove produzioni documentali, ex art. 353 c.p.c., v. infra per le ricadute nel presente giudizio;
-la Corte è chiamata a pronunciarsi sugli appelli sia del che di , nonché COroparte_2 CP_4 CO su quello incidentale di tenuto anche conto della interferenza di taluni dei motivi di impugnazione;
- in rito, occorre delibare in primo luogo la legittimazione attiva delle parti appellanti;
§ 6)
-in questo grado di appello va specificamente accertata quella del (appello COroparte_2 originariamente n.r.g. 774\19, in primo grado n.r.g. 61028\10);
-il giudizio di primo grado fu introdotto da Costruzioni LE S.r.l. (già COroparte_12 CO
, in proprio e quale capogruppo mandataria dell in corso di causa intervenne il
[...] fallimento di tale società (già in liquidazione), pronunciato dal Tribunale di Napoli- sentenza 9 luglio
2013- con apertura del proc. fall. n. 214/2013;
-fu quindi la Curatela fallimentare a proporre l' appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma
n. 13685\18 (giudizio in questa Corte, come accennato, n.r.g.774\19 ), poi riunito con quello proposto, avverso la stessa sentenza, dalla soc. Impresa;
-quanto al fallimento, il Tribunale di Napoli, con decreto del 17 febbraio 2021, ormai definitivo, ha omologato la proposta di concordato, ex art. 124 l. fall., di GU CA S.p.A. (di seguito: GU), quale terzo assuntore;
da qui il trasferimento a quest'ultima di tutti gli attivi concorsuali già in capo al fallimento, tra cui rientra il credito litigioso di cui al presente giudizio;
a sua volta , in CP_1 forza di contratto intercorso con l'istituto bancario surrichiamato, “ di cessione di crediti litigiosi” del
31 marzo 2022, ha acquistato (pro soluto) “tutti i crediti sorti e /o derivanti da procedimenti giudiziali e vantati nei confronti di Rete Ferroviarie Italiane S.p.a., unitamente ai relativi diritti ad essi connessi e/o accessori, ivi incluse le posizioni giuridiche soggettive vantate da GU ancora oggetto di accertamento e/o oggetto di accertamento futuro in relazione alle vicende per cui sono attualmente pendenti i relativi giudizi”, tra cui quello per cui è causa;
quanto sopra è documentato esaustivamente
(v. anche G.U. del 16 aprile 2022, Parte II, Foglio Inserzioni, n.44, ma anche l'attestazione in atti di
GU specificamente riferita ai crediti litigiosi di cui al presente giudizio di appello); 21
-ACO VP si è quindi costituita in questo giudizio di appello con memoria del 21 maggio 2025, facendo proprio l'appello originario, e dando prova documentale (assolvendo così il relativo onere) della propria legittimazione attiva;
CO
-si noti , del resto, che siffatta legittimazione di non è realmente contestata: ancora CP_1 in conclusionale, manifesta al riguardo “dubbi”, senza ulteriori specificazioni, sicchè non occorre argomentare ulteriormente al riguardo;
-ne segue che , quale successore a titolo particolare nel diritto (controverso), ex art. 111 CP_1
c.p.c., è subentrato all'originario appellante ed è l'unico legittimato attivo nel presente giudizio, mentre è del tutto venuta meno la legittimazione del originario appellante (delle cui CP_2 vicende si è detto ampiamente);
§ 7)
-è invece tuttora controversa la legittimazione attiva dell'altro appellante principale (giudizio originariamente n.r.g. 894\19), la soc. Impresa: deve così delibarsi , sempre in via preliminare, il CO motivo di appello incidentale sub a) di v. ancora pag. 48 ss conclusionale), che – nella sostanza
– conferma quanto già eccepito in primo grado, e disatteso dal Tribunale;
-così infatti la sentenza appellata: CO
“Va preliminarmente disattesa l'eccezione preliminare, sollevata da nella comparsa conclusionale, di avvenuta estinzione del giudizio n. 13506/2010 R.G. in conseguenza dell'interruzione determinata dall'ammissione di alla procedura di amministrazione CP_4 straordinaria e della sua mancata riassunzione.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10.7.2013, è stata ammessa CP_4 ad amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.L. n. 347/2003 (“Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza”), convertito nella L. n. 39/2004
e s.m.i., ed è stato nominato il commissario straordinario.
Il comma 2-bis dell'art. 2 del D.L. n. 347/2003 stabilisce che ciò determina “lo spossessamento del debitore e l'affidamento al commissario straordinario della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente. Determina altresì gli effetti di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 270 e agli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario straordinario”.
Alla stregua di tale disposizione, dunque, l'ammissione di un'impresa all'amministrazione straordinaria comporta non già la perdita della capacità di stare in giudizio, bensì lo spostamento dei poteri decisionali e di rappresentanza in capo al nominato commissario straordinario. Effetto che è perfettamente in linea con la finalità propria della procedura in oggetto, che non è liquidatoria, ma conservativa del patrimonio aziendale, in vista della possibile prosecuzione dell'attività, come tale 22
non assimilabile ad una delle ipotesi tipiche che, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., causano l'interruzione del giudizio (cfr. tra le molte, Cons. Stato, 9.12.2010 n. 8687; Cons. Stato, 26.10.2009 n. 6544; Tar
Cagliari, 15.6.2017 n. 406; Tar Brescia, 29.12.2016 n. 1786; Tar Milano, 12.7.2012 n. 1973; Tar
Napoli, 3.5.2012 n. 2021).
E ciò diversamente da quanto previsto dall'art. 43, comma 3, L.Fall., nel testo vigente (a tenore del quale l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo), non richiamato dal citato art. 2, comma 2-bis, D.L. n. 347/2003, ma richiamato invece dall'art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 270/1999 sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, fuori dall'ambito applicativo della disciplina del 2003.
Nel caso in esame, pertanto, appare sufficiente la semplice costituzione, effettuata con comparsa del 9.12.2013, del , soggetto in capo al quale si radica la legittimazione Parte_5 processuale (attiva e passiva) e la rappresentanza legale della società sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria” ; nonostante la già rimarcata ampiezza delle difese, non si confronta realmente con tale ampia CP_3
e chiara motivazione il che incide negativamente sulla stessa ammissibilità del motivo, ex art. 342
c.p.c.; il motivo di gravame in parola, infatti, si attarda sulla costituzione del commissario nel solo giudizio promosso dal Fallimento cit., non anche in quello promosso da , con conseguente CP_4 estinzione del giudizio in parola;
-di contro la Corte reputa che l'ammissione alla amministrazione straordinaria, funzionale alla conservazione dell'impresa, non comporti l'interruzione automatica dei giudizi in corso, in cui è parte l'impresa in questione;
l'art. 2 bis, in fine, del d.l. 347\03 conv. In l. 39\04 , secondo cui “nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il
”, costituisce sicura conferma della continuità, anche processuale- sia Parte_5 pure con la legittimazione (attiva e passiva) spostata in capo al commissario, di tutti i giudizi pendenti;
nella specie, oltretutto, il commissario spiegò il suo intervento allorchè i due giudizi erano ormai riuniti (sin dall'udienza del 19 luglio 2011);
-in ogni caso (lo si osserva per completezza), anche a voler ritenere- con parte della giurisprudenza- che l'ammissione alla amministrazione straordinaria comporti, al pari della dichiarazione di fallimento
(art. 43 l. fall.) , l'interruzione di diritto (quindi automatica) del giudizio pendente, i tre mesi per la riassunzione non possono che decorrere, come correttamente osservato da , dal giorno in CP_4 cui il commissario acquisti legale conoscenza della pendenza del giudizio di cui si tratta ovvero dalla pronuncia giudiziale di estinzione, se adottata;
v., per il fallimento, Cass. 22714 del 06/08/2025: “In seguito all'apertura di una procedura concorsuale liquidatoria a carico di una delle parti, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, del R.D. n. 267 del 1942, ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte, dovendosi aver riguardo alla conoscenza legale non dell'evento interruttivo, ma dell'ordinanza del giudice che dichiara 23
l'interruzione”; con riferimento alla liquidazione coatta amministrativa v. Cass. 34785 del 28/12/2024;
Cass. 18285 del 04/07/2024 sottolinea in particolare l'irrilevanza delle altre forme di conoscenza che le parti possano avere avuto dell'evento interruttivo);
-comunque è dirimente, anche con riferimento al caso di specie, un ancora recente arresto, Cass.
15 marzo 2025, n. 6955; nella specie, in corso di causa, una impresa era stata ammessa alla amministrazione straordinaria, senza però che il commissario straordinario intervenisse;
nonostante ciò il giudizio non era stato interrotto, e la sentenza era stata pronunciata nei confronti della parte originaria;
la S.C. ha ritenuto che “in virtù del combinato disposto degli artt. 43, l. fall. e
19 d.lgs. n. 270 del 1999… anche l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, come la dichiarazione di fallimento, comporta l'automatica interruzione del processo. Ove la dichiarazione giudiziale di interruzione del processo manchi, e il processo prosegua, si determina la nullità di tutti gli atti successivi all'evento interruttivo, compresa la sentenza di primo grado, ai sensi degli artt. 298 e 304 c.p.c. … Si tratta, tuttavia, di nullità relativa, soggetta alla disciplina dell'art. 157 c.p.c., e dunque non rilevabile d'ufficio, ed eccepibile solo dalla parte colpita dall'evento (Cass. Sez. U., sentenza n. 12154 del 07/05/2021; conf. da ultimo Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 27688 del 02/10/2023), e non anche dalle altre parti che, non risentendo di alcun pregiudizio dall'evento interruttivo, non sono legittimati a far valere, come motivo di nullità della sentenza pronunciata, la violazione delle norme che disciplinano l'interruzione del processo, le quali sono dirette a tutelare solo la parte nei cui confronti si verifica l'evento interruttivo e che da esso può essere pregiudicata (v., in generale, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 34867 del 25/11/2022; Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 18804 del 02/07/2021). Non assume, infatti, rilievo la circostanza che, ai sensi dell'art. 43, comma 3, l.fall., l'apertura del fallimento determina l'interruzione automatica del processo pendente, poiché la disciplina della nullità conseguente alla mancata interruzione è diversa dalla disciplina dell'interruzione, dovendosi applicare il disposto dell'art. 157, comma 1, c.p.c., secondo il quale non può pronunciarsi una nullità senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia denunciata d'ufficio”;
-nella specie (a differenza che nella fattispecie esaminata dalla S.C.) il si Parte_5
è tempestivamente costituito, sanando in radice ogni possibile vizio;
CO
-ne segue che l'eccezione di in quanto parte non legittimata a proporla, è del tutto infondata, e così il relativo motivo di appello;
§ 8)
CO
-di contro sono parzialmente fondate le eccezioni di n relazione alle società assicuratrici già intervenute in primo grado (si tratta, peraltro, di profili rilevabili d'ufficio); già la sentenza appellata, del tutto correttamente (e sul punto incontestata) osservò che resta “estraneo dall'oggetto del 24
presente giudizio l'accertamento della natura abusiva dell'escussione delle garanzie dalle medesime CO Co prestate a favore di e nell'interesse dell a seguito dell'incameramento della cauzione definitiva disposto con la Delibera n. 4/2010, e il conseguente regresso nei confronti delle società contraenti, già oggetto dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo decisi dal Tribunale e dalla
Corte di Appello di Milano”;
-va qui ribadito che entrambe le società (le cui difese convergono: i difensori del resto sono i medesimi) hanno articolato conclusioni di eccessiva ampiezza, e soprattutto di inutile analiticità (oltre i limiti della opacità, e in palese contrasto con i principi di chiarezza e di sinteticità di cui pure si è detto) e – soprattutto- ben oltre- si noti (anche nel petitum) – quelle rese dagli appellanti principali, alla cui posizione prestano piena adesione;
-entrambe le parti, inoltre (sub 2 g) articolano conclusioni (la Corte “accerti la responsabilità di CO
o iascuno per il proprio ruolo e in solido tra loro per l'omessa prosecuzione del CP_10 cantiere così determinando la risoluzione del contratto in loro danno con conseguente accertamento del maggior danno” subito dall'uno e dall'altro istituto) che si risolvono, palesemente, in veri e propri appelli incidentali autonomi (in quanto del tutto estranei ai motivi di appello principale sia del che di che avrebbero dovuto essere non solo evidenziati come tali, a COroparte_2 CP_4 tutela del contraddittorio (sicchè tali parti sono incorse anche in una violazione del principio di lealtà processuale, ex art. 88 c.p.c.), ma anche notificati a tutte le parti, compresa la contumace CP_10
(nei cui confronti, oltretutto, è volta la domanda), v. l'art. 333 c.p.c.; CO
- ssume che, in realtà, le domande delle due società – risolvendosi in appelli adesivi a quelli degli appellanti principali, sono inammissibili perché tardive (entrambe le società si sono costituite con comparse del 2 maggio 2019, mentre la sentenza appellata, come detto, è stata pubblicata il 4 luglio 2018), non trovando applicazione l'art . 334 c.p.c.;
-RFI richiama precedenti giurisprudenziali non pertinenti, tenuto poi conto che nella specie non si verte in tema di appello incidentale (e ferma l'inammissibilità di tutto quanto chiesto eccedente la mera adesione ai gravami degli appellanti principali); v. Cass. 24 agosto 2020, n. 17614, secondo cui “le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., si applicano esclusivamente a quella incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione, mentre per il ricorso di una parte che abbia contenuto adesivo a quello principale si deve osservare la disciplina dell'art. 325 c.p.c., cui è altrettanto soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia valenza d'impugnazione incidentale qualora investa un capo della sentenza non impugnato o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale”;
-la questione, comunque, è assorbita (principio della ragione più liquida), come si dirà, dall'esito del giudizio sugli appelli principali;
§ 9) 25
CO
-ancora in rito, merita rilevare che ha dichiarato (v. pag. 19 conclusionale) di non aver più interesse (in forza della riunione dei giudizi) alla declaratoria di nullità e\o tardività dell'appello del
(e ora, come detto, ); solo per completezza la Corte rimarca che siffatto COroparte_2 CP_1 CO motivo è comunque infondata: la costituzione di che spiegò (e ampiamente, come detto) le proprie difese nel merito ha sanato ogni vizio della vocatio in ius(raggiungimento dello scopo) ; la CO sostanziale adesione di a tale prospettazione esonera la Corte da ogni ulteriore approfondimento;
§ 10 a )
CO
-sempre in rito, è del tutto generica, e quindi inammissibile, la doglianza di ulla proposizione, da parte di , di domande tardive (stravolgendo le conclusioni rese in primo grado, v. ancora CP_4 CO p. 44 ss conclusionale possono però fin d'ora disattendersi i motivi di appello di relativi : CP_4
.a) all'omesso esame di Trib. Roma 11932\17 (motivo sub a), in fine); del tutto correttamente il primo giudice ha rimarcato la tardività della relativa produzione documentale, e sul punto nulla deduce l'appellante in questione (con conseguente inammissibilità della doglianza, ex art 342 c.p.c.); peraltro
– lo si osserva per completezza- il “precedente” in parola non solo non è pregiudiziale a quello per cui è causa (il che, del resto, neppure è stato dedotto) , ma – riguardando comunque diversa vicenda- non potrebbe mai avere rilevanza probatoria nel procedimento per cui è causa;
nelle difese successive (e quindi inammissibilmente) Impresa lamenta che il Tribunale “avrebbe dovuto tener conto di tale sentenza nel suo valore di precedente giurisprudenziale”, attenendo a fattispecie corrispondente a quella per cui è causa;
sotto tale profilo il motivo è giuridicamente (anche) inconsistente: l'omesso esame di un precedente giurisprudenziale, fosse pure di legittimità, non può mai costituire vizio di una pronuncia, attesa la soggezione del giudice solo alla legge (art. 101 cpv
Cost.); e certamente alcuna rilevanza nomofilattica può essere attribuita, come nella specie, a una pronuncia di merito;
.b) alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (motivo sub b) per non essersi il primo giudice pronunciato sulle domande relative all'accertamento della perdita dei requisiti della per l'esecuzione dei lavori e al Parte_1 conseguente accertamento della sussistenza dei requisiti previsti per il completamento dell'opera in capo ad essa Impresa;
il Tribunale ha ritenuto l'esame di tale domande assorbito dall'esito del giudizio, argomentando specificamente in tema di scioglimento del rapporto di mandato (p. 10) e, comunque, sull'inadempimento di allorchè erano in bonis;
l'esito del giudizio (qui CP_21 CP_4 confermato) comporta comunque l'assorbimento delle domande in oggetto;
neppure va trascurato- 26
sotto altro profilo- che la circostanza di fatto sottesa alla domanda in parola costituisce conferma CO (ulteriore) della gravissima crisi dell'ATI (e quindi della correttezza della condotta di v. infra);
§ 10 b)
-infine, in rito, ma con evidenti ricadute di merito, la Corte prende atto delle vicende giudiziarie che CO hanno riguardato talune delle parti, e su cui si dilunga inammissibilmente nelle note ex art. 127 ter c.p.c., che avrebbero dovuto limitarsi alle sole conclusioni) e poi nelle difese conclusionali;
va però rimarcato che siffatti procedimenti, adottati in sede fallimentare, definiti o meno (v. infra, con riferimento a quello di cui a Cass. 2931\25) non hanno rilevanza giuridicamente rilevante con riferimento a quello per cui è causa;
§ 11 a)
Ancora ritenuto che:
-centrale, ai fini della decisione (e con riferimento a entrambe le cause poi riunite dal Tribunale), è la delibazione del primo motivo di appello già del , e ora del successore a titolo COroparte_2 CO particolare, in relazione al capo della sentenza che ha ritenuto procedibile la domanda di relativa alla risoluzione del contratto inter partes;
ad avviso della Curatela – ora di tale domanda CP_1 avrebbe dovuto essere rimessa alla cognizione esclusiva del giudice fallimentare;
CO
-così la sentenza appellata: “Bisogna a questo punto valutare se le domande riconvenzionali di di risoluzione contrattuale (di diritto, in via principale, e giudiziale, in via subordinata) e risarcimento del danno siano procedibili a seguito della sopravvenienza del fallimento e dell'amministrazione straordinaria cui sono state sottoposte le società costituenti l'Ati o rientrino nella competenza funzionale, esclusiva e inderogabile del tribunale che ha dichiarato il fallimento (art. 24 L. Fall.) e lo stato di insolvenza (art. 13 D.Lgs. n. 270/1999, modellato sull'omologo art. 24 L.Fall., applicabile alle imprese ammesse ad amministrazione straordinaria ex D.L. n. 347/2003, in forza del richiamo di cui all'art. 8 del medesimo decreto legge). Trattasi di questione da esaminare a prescindere dall'eccezione di parte, essendo rilevabile di ufficio. Sul punto è stato affermato, invero, che tutti i crediti verso l'imprenditore insolvente vanno fatti valere e devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso (art. 93 e ss. L.Fall.), sicché il creditore non può più agire giudizialmente in via ordinaria dovendo azionare nella sede propria della verifica del passivo davanti agli organi della procedura il suo credito, poi tutelabile davanti al giudice in via di opposizione avverso lo stato passivo. Ne consegue che la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile. Tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, non sussistendo la preclusione prevista dall'art. 38, comma 4, c.p.c., poiché discende dall'art. 52 L.Fall., cui rinvia anche l'art. 18 D.Lgs. n. 270/1999, 27
inderogabilmente dettata a tutela del principio della par condicio creditorum (così Cass. 21.1.2014
n. 1115; Cass. 15.5.2001 n. 6659). Ciò premesso, con riferimento alla posizione dell'impresa fallita, occorre partire dall'art. 72, comma 5, L.Fall. (nel testo novellato dal D.Lgs. n. 5/2006, applicabile ratione temporis) … La disposizione è stata interpretata dalla dottrina maggioritaria e da parte della giurisprudenza di merito nel senso che l'azione di risoluzione contrattuale può essere esperita nei confronti della curatela fallimentare avanti al tribunale ordinario ovvero proseguita avanti al medesimo, nell'ipotesi in cui sia stata iniziata prima del fallimento del convenuto, soltanto quando alla richiesta di risoluzione del contratto non si accompagni la contestuale domanda di restituzione del prezzo e di risarcimento dei danni conseguenti. Laddove invece vengano chieste contemporaneamente l'azione di risoluzione e la conseguente azione di ripetizione e condanna, entrambe le domande devono essere trasferite in sede fallimentare, in quanto legate da un vincolo di connessione e dipendenza tale da rendere indispensabile una loro trattazione unitaria, posto che la regola dell'unicità del concorso impone la concentrazione processuale davanti al giudice fallimentare di tutte le controversie che possono incidere nella esatta individuazione del passivo fallimentare. Secondo diverso orientamento, prevalente in giurisprudenza, invece, la domanda di risoluzione può proseguire dinanzi al giudice che ne è stato investito prima del fallimento, mentre al tribunale fallimentare, in sede di insinuazione al passivo deve essere rivolta solo la domanda diretta al riconoscimento del credito di restituzione e/o per danni spettante al contraente in bonis: credito che dovrebbe essere ammesso con riserva, condizionatamente all'esito favorevole del giudizio di risoluzione. Reputa il Giudicante di condividere il secondo orientamento, al quale ha aderito di recente anche la Suprema Corte, affermando (in una fattispecie nella quale era prevista la trascrizione della domanda giudiziale) la proseguibilità nella sede ordinaria delle domande principali di simulazione e risoluzione del contratto e l'attrazione nel rito speciale di verifica dei crediti delle sole domande accessorie di restituzione e risarcimento (Cass. 29.2.2016 n. 3953). Alla luce dei suesposti principi deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, mentre la domanda di risoluzione va decisa in questo giudizio, essendo assoggettata al rito ordinario”;
, e ora il successore, contesta appunto tale statuizione, a suo dire in contrasto con la CP_22 prevalente giurisprudenza;
§ 11 b)
-la Corte è ben consapevole che, sulla questione giuridica in oggetto vi è contrasto nella giurisprudenza di legittimità, e che – proprio al fine di pervenire ad una composizione- dovranno pronunciarsi le SSUU della S.C., in forza di remissione disposta dal Primo Presidente (art. 374 c.p.c.)
a seguito delle ordinanze interlocutorie n. 1679/2025, 1702/2025 , 1703/2025, nonché 2931\25, CO quest'ultima relativa a giudizio pendente proprio tra il e e che ha posto, tra gli altri, il CP_2 28
seguente quesito, su cui le SSUU dovranno pronunciarsi: “se la domanda di risoluzione del contratto proposta nei confronti del contraente poi fallito debba o meno essere trasferita in sede fallimentare unitamente alle domande risarcitorie o restitutorie conseguenti alla risoluzione”; le SSUU saranno chiamate a pronunciarsi anche sulla esatta portata dei “crediti condizionati” di cui al n. 1 art. 96 CO l.fall.); nelle difese conclusionali educe che l'udienza innanzi alle SSUU è prevista il prossimo
11 novembre 2025;
-beninteso, e come già accennato, non solo non sussiste alcuna pregiudizialità giuridica tra la pronuncia per cui è causa e quest'ultimo procedimento, ma neppure appare opportuno differire la presente statuizione (come pure richiesto) in attesa della pronuncia delle SSUU, tanto sia perché la cognizione di questa Corte è e resta piena, sia perché deve darsi attuazione al principio della ragionevole durata del processo (essendo poi del tutto astratto il “rischio” di un conflitto di giudicati, tenuto anche conto dei limiti della efficacia delle pronunce del giudice fallimentare); né d'altronde CO spiega efficacia nel presente giudizio Cass. 20576\14, che ha rigettato il ricorso di vverso il decreto del giudice fallimentare di Roma n. 2514\19, di solo parziale accoglimento dell'opposizione CO ex art. 98 l. fall. della stessa llo stato passivo di (quanto ala mancata ammissione di CP_4 taluni crediti, alcuni dei quali attinenti al giudizio per cui è causa);
-viene qui in rilievo- così già il Tribunale- l'interpretazione dell'art. 72, 5° comma l. fall. (applicabile ratione temporis, v. ora l'art. 172, 5° comma, cod. crisi d'impresa; beninteso, le disposizioni della legge fall. non possono essere interpretate e “rilette” alla stregua delle norme innovative del Codice della crisi, v Cass. 27 marzo 2023, n. 8557):
“L'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda;
se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V”;
-al riguardo la giurisprudenza ha formulato due letture divergenti, quella della “divaricazione processuale”, fatta propria dalla sentenza appellata, e quella della “trasmigrazione integrale (o della concentrazione processuale)” invocata dall'appellante;
-la prima opta per una lettura restrittiva della disposizione che, pertanto, laddove richiama le modalità processuali del capo V, farebbe riferimento alle alle sole domande restitutorie e risarcitorie conseguenziali alla domanda di risoluzione contrattuale anteriore al fallimento che, invece, prosegue davanti al giudice ordinario;
v. al riguardo Cass. 29 febbraio 2016, n. 3953, richiamata dalla sentenza ora appellata (nonché Cass. 7547/2018, con riferimento a domanda ex art. 2932 c.c.);
-la seconda interpretazione muove invece dal rilievo che la domanda da proporre secondo le disposizioni del capo V sarebbe proprio quella di risoluzione (evocata dalla norma sin dalla parte iniziale); tale domanda pertanto dovrà essere sempre “traslata” in sede fallimentare unitamente alle richieste restitutorie e risarcitorie di cui costituisce presupposto necessario;
il giudice delegato 29
potrebbe perciò trattare e decidere tutte le domande fra loro connesse secondo rapporto di pregiudizialità-dipendenza ex art. 34 c.p.c. o legate da vincolo di accessorietà ex art. 31 c.p.c., consentendo in tal modo un contraddittorio allargato a tutti i creditori concorsuali anche in ordine alla domanda pregiudiziale/principale intesa ad ottenere lo scioglimento del vincolo contrattuale;
in termini Cass. 7 febbraio 2020, n. 2990 e 2991 (richiamate dall'appellante);
-la giurisprudenza (v. in particolare l'argomentatissima ordinanza n. 1679\25 e i provvedimenti ivi indicati) richiama un ulteriore e connesso profilo problematico, quanto alla qualificazione dei crediti come “condizionati” ai fini della loro ammissione con riserva o meno;
è anche emersa una soluzione
“intermedia”, v. Cass. n. 5368/2022 (nonché n. 25393/2023) , che muove dall'assunto (comune ai due indirizzi) alla stregua del quale la domanda di risoluzione non trascritta antecedentemente all'apertura della procedura concorsuale dovrebbe essere esaminata incidentalmente dal giudice delegato prima di passare all'accertamento (o meno) dei crediti insinuati allo stato passivo;
alla stregua di tale indirizzo intermedio anche la domanda di risoluzione non autonoma ma unicamente posta quale antecedente logico/giuridico delle domande di risarcimento o restitutorie andrebbe esaminata in sede concorsuale, ove andrebbe altresì trasferita ove non trascritta antecedentemente al fallimento;
-tanto premesso, la Corte reputa che appaia preferibile, tenuto conto delle peculiarità giuridiche del giudizio per cui è causa (v. infra) la prima opzione, quella della “divaricazione processuale” prescelta già dal Tribunale;
-si tratta di un insegnamento più volte espresso dalla giurisprudenza;
è sicuramente rilevante, come riconosciuto dal Tribunale, Cass. 29 febbraio 2016, n. 3953: “Le domande principali (prodromiche) di simulazione e risoluzione contrattuale, trascritte anteriormente alla dichiarazione di fallimento della parte convenuta in giudizio, proseguono legittimamente con il rito ordinario attesa l'opponibilità della relativa sentenza alla massa dei creditori in ragione dell'effetto prenotativo della trascrizione, mentre le pretese, accessorie, di restituzione e risarcimento del danno devono necessariamente procedere, previa separazione dalle prime, nelle forme degli art. 93 e ss. l.fall., in quanto assoggettate alla regola del concorso e non suscettibili di sopravvivere in sede ordinaria”;
-in motivazione la S.C. osserva che “quando la domanda è stata trascritta prima della dichiarazione di fallimento, la sentenza che l'accoglie, anche se trascritta successivamente, è opponibile alla massa dei creditori e impedisce l'apprensione del bene da parte alla procedura;
tanto che, in generale, il curatore del fallimento non può avvalersi del potere di scioglimento accordatogli, in via generale, dall'art. 72 della legge fall. quanto al preliminare...” Pertanto, “l'istanza di risoluzione di un contratto (di compravendita o di permuta) per inadempimento dell'acquirente non trova ostacolo nella sopravvenienza del fallimento del convenuto qualora la risoluzione risulti "quesita" prima della sentenza dichiarativa del fallimento stesso attraverso la trascrizione della relativa domanda giudiziale” mentre “solo la pretesa accessoria di restituzione o di risarcimento doveva 30
necessariamente esser fatta valere nelle forme degli artt. 93 e seg. legge fall. Sicché il giudizio di cognizione poteva proseguire nella sede sua propria salvo che per tali domande accessorie”;
-tale pronuncia è espressiva di un principio generale, circa la procedibilità del giudizio relativo alla risoluzione in sede ordinaria, non limitato solo alla fattispecie della trascrizione della domanda in parola anteriormente al fallimento (e a questo opponibile in forza dell'effetto prenotativo della trascrizione e della sua opponibilità al fallimento ex art. 45 l. fall.); e infatti la stessa S.C. aggiunge che la soluzione accolta è quella più coerente con la CEDU e l'art. 111 cost. che annoverano, fra i diritti fondamentali, quello alla ragionevole durata del processo che sarebbe, all'opposto, frustrato, ove la parte sia tenuta a ricominciare da capo il giudizio avanti al Giudice Delegato invece che proseguire quello ordinario di cognizione fondato su una domanda trascritta anteriormente all'apertura del fallimento;
-si veda in termini la più recente Cass. 2 settembre 2024, n. 23462, relativa proprio a un contratto di appalto (e quindi a un ambito in cui non vi è necessità di trascrizione della domanda giudiziale), così massimata:
“Il fallimento del contraente inadempiente preclude alla controparte l'esperibilità dell'azione di risoluzione del contratto, i cui effetti restitutori e risarcitori sarebbero lesivi della "par condicio creditorum", ma non la proseguibilità nei confronti del curatore della domanda di risoluzione intentata dal contraente "in bonis" prima della dichiarazione del fallimento della controparte, come pure nel caso in cui la parte non inadempiente abbia dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contrattualmente pattuita prima dell'apertura del concorso”;
-qui di seguito è opportuno riportare gli snodi principali della motivazione, che muove proprio dalla conferma dell'orientamento qui sostenuto, richiamando la propria giurisprudenza, in particolare: “ per un verso, l'insegnamento a tenor del quale, nei contratti con prestazioni corrispettive, intervenuto il fallimento del contraente inadempiente, l'altro non può proporre l'azione di risoluzione contro la curatela, con effetti, cioè, nei confronti della massa, perché il fallimento determina la destinazione del patrimonio del fallito al soddisfacimento paritario di tutti i creditori e la cristallizzazione delle loro posizioni giuridiche, cosicché la pronunzia di risoluzione non può produrre gli effetti restitutori e risarcitori suoi propri, che sarebbero lesivi della par condicio (cfr. Cass. 30.5.1983, n. 3708, ove si precisa che tale principio opera, per i fatti di inadempimento anteriori al fallimento, anche quando il curatore sia subentrato nel contratto ex art. 72 l.fall.)…per altro verso, l'insegnamento a tenor del quale il contraente in bonis non solo può proseguire l'azione di risoluzione dapprima intrapresa nei confronti del contraente asseritamente inadempiente successivamente fallito (cfr. Cass. 18.9.2013,
n. 21388; Cass. (ord.) 16.1.2018, n. 826), ma può esperire l'azione di risoluzione pur successivamente alla dichiarazione di fallimento del contraente asseritamente inadempiente, allorché abbia (il contraente in bonis che si assuma adempiente) dichiarato antecedentemente al fallimento di controparte che intende valersi della clausola risolutiva espressa (cfr. Cass. 18.11.1961,
n. 2684; con tale pronuncia questa Corte, con riferimento ad un contratto d'appalto, dopo aver 31
puntualizzato che l'art. 81 l.fall. riguarda lo scioglimento e non già la risoluzione del medesimo contratto, siccome attribuisce al fallimento l'attitudine a farne cessare soltanto ex nunc l'efficacia e quindi l'ulteriore esecuzione, ferma restando l'efficacia del contratto d'appalto per il tempo anteriore al verificarsi della causa di scioglimento, ha ulteriormente specificato che la dichiarazione di fallimento, sciogliendo il contratto d'appalto con efficacia ex nunc, impedisce, di regola, che possa successivamente dichiararsene la risoluzione;
e che l'acquisizione del diritto alla risoluzione ex art. 1453 cod. civ. ovvero ex art. 1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa) si ha soltanto quando la proposizione della domanda giudiziale di risoluzione o, rispettivamente, la dichiarazione della parte adempiente di volersi avvalere della clausola, siano anteriori alla sentenza dichiarativa di fallimento.
Cfr. Cass. (ord.) 18.9.2013, n. 21411, e Cass. (ord.) 25.8.2017, n. 20398. Cfr. Cass. (ord.) 8.4.2024,
n. 9369, secondo cui la risoluzione di diritto di un contratto, prevista dalle parti con apposita pattuizione quale conseguenza dell'inadempimento di una determinata obbligazione, non opera automaticamente, bensì produce effetti solo dal momento in cui il contraente, nel cui interesse è stata pattuita, comunica all'altro inadempiente l'intenzione di avvalersene. Cfr. Cass. 4.5.2005, n.
9275, secondo cui, in tema di clausola risolutiva espressa, la dichiarazione del creditore della prestazione inadempiuta di volersi avvalere dell'effetto risolutivo di diritto di cui all'art. 1456 cod. civ. non deve essere necessariamente contenuta in un atto stragiudiziale precedente alla lite, potendo essa per converso manifestarsi, del tutto legittimamente, con lo stesso atto di citazione o con altro atto processuale ad esso equiparato)” ;
-sostanzialmente in termini , per la separazione della domanda di risoluzione dalle pretese conseguenziali, v. – Cass. 19025\13; per l'assetto normativo preriforma Cass. 25984\08; 2439\06
(secondo cui, sostanzialmente, il contraente adempiente, proponendo la relativa domanda, prima del fallimento, ha ormai acquisito il relativo diritto);
- può allora affermarsi che quel che rileva ai fini della (perdurante) cognizione del giudice ordinario, per le domande di risoluzione anteriori al fallimento, e relativo a contratti non soggetti a trascrizione,
è che gli atti e le formalità determinanti la pendenza del relativo giudizio siano stati effettuati anteriormente all'apertura del concorso;
d'altronde, come segnalato in dottrina (a confutazione della tesi della “concentrazione”) da un lato è giuridicamente estremamente dubbia la stessa configurazione di un atto di riassunzione della domanda di risoluzione innanzi al giudice fallimentare, dall'altro il giudizio di verifica dello stato passivo ha un oggetto tipico, sicchè in esso non sembra possano essere azionate situazioni giuridiche diverse da quelle indicate, quali appunto quella qui in esame, né del resto possono essere proposte, da alcuna delle parti del giudizio (ricorrente, curatore e creditori concorrenti), domande di mero accertamento o di carattere costitutivo (altro è il possibile accertamento incidentale anche della risoluzione da parte del giudice fallimentare, nell'ambito delle questioni presupposto concernenti la validità o l'efficacia del titolo su cui si fonda la richiesta di ammissione del credito), merita poi attenzione la riflessione dottrinale (sempre a suffragio della “divaricazione”) alla stregua del quale 32
l'art. 72 , 5°comma l . fall. non consente autorizzi (neppure implicitamente) la “trasmigrazione”
(translatio judicii) dal giudizio di cognizione ordinaria sulla domanda di risoluzione (e sulle consequenziali domande di restituzione e/o di condanna) al giudizio sommario di verifica del passivo;
e tanto in ragione della diversa attitudine alla stabilità del provvedimento finale del giudizio di cognizione ordinaria e del giudizio di verifica del passivo: il primo attinge all'autorità del giudicato ex art. 2909 c.c.; il secondo può, al massimo, aspirare alla stabilizzazione endoconcorsuale, alla luce della previsione di cui all'art. 96, ult. comma, l.fall . (d'altronde- va aggiunto- ogni decisione adottata in sede di ammissione al passivo o nelle sedi di impugnazione dello stesso ha un valore puramente endo-concorsuale);
-quanto sopra ha particolare rilevanza proprio allorchè- come nella specie “le domande di risoluzione avanzate prima della dichiarazione di fallimento innanzi al tribunale sono “incrociate” (così proprio Cass. CO 2831\25, correttamente richiamata sul punto da il giudizio su siffatte domande contrapposte non può che essere unitario, come costantemente affermato dalla S.C.; v. la motivazione di Cass. 10 ottobre 2023, n. 28325: “nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di entrambe le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma (cfr., ex plurimus, Cass. n. 3273/2020) e che, in questo tipo di contratti, “qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza,
l'inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico - sociale del contratto” (Cass. n. 6564/2004;
Cass. n. 6656/2005; Cass. n. 13969/2006)”; paradossalmente proprio l'opzione interpretativa qui non accolta (ma v. Cass. 2931\25 cit.) osterebbe a una tale cognizione unitaria ( tenuto conto dei limiti della cognizione del giudice fallimentare);
-in definitiva deve ritenersi che la domanda di risoluzione del contratto avanzata in sede ordinaria prima del fallimento, è “quesita”, e pertanto può proseguire in quella stessa sede, sia se (beninteso, anteriormente al fallimento) sia stata trascritta ex art. 2652 c.c. ove relativa a beni immobili, sia se sia stata semplicemente proposta (nelle forme di legge), , qualora relativa ad altri diritti o contratti non immobiliari;
ogni altra questione o implicazione (su cui si pronunceranno le SSUU in questa sede non rileva;
-nella specie gli eventi a fondamento della risoluzione (pur nell'opposta prospettiva delle parti) risalgono al 2010, allorchè furono introdotti i giudizi (poi riuniti) di primo grado, mentre sia il fallimento di che l'ammissione di mministrazione risalgono al 2013; le CP_2 Parte_6 CP_4 33
CO domande di risoluzione, proposte a diverso titolo dal Fallimento cit., da , da on possono CP_4 che essere valutate unitariamente: anche da qui la correttezza della statuizione, già richiamata, del primo giudice, in punto di procedibilità della domanda in oggetto;
-ne segue il rigetto del primo motivo di appello (già) del , e l'assorbimento delle COroparte_2 domande adesive delle assicurazioni (non occorrendo pertanto necessario valutarne la CO ammissibilità, contestata da
-il Tribunale era quindi sicuramente competente a decidere nel merito sulle domande di risoluzione contrattuale;
come detto, il primo giudice, accogliendo la domanda riconvenzionale di RTI, ha dichiarato risolto di diritto, in forza della clausola risolutiva espressa, la convenzione n. 58\23;
§ 12 a)
-possono allora scrutinarsi gli ulteriori motivi di appello attinenti al merito della decisione, sia quelli di (già) di (sub b, ma anche c) e d) che- per l'evidente connessione- di Impresa COroparte_2
(sub a);
-entrambe le parti lamentano che l'inadempimento (sicuramente prevalente, in una ottica CO comparativa estesa al rapporto contrattuale nel suo complesso) sarebbe quello determinato da
(e per essa da;
CP_10
-entrambe le parti pongono l'accento . nell'ambito di una valutazione comparativa delle condotte CO delle parti- sul ritardo, di nell'emissione delle Entrate Merci (E.M.) e quindi sulla mancata liquidazione del credito di parte appaltatrice;
da tale omissione sarebbe scaturito il mancato pagamento dei subappaltatori (con conseguente mancata ultimazione dei lavori);
-Impresa, in particolare, pone l'accento sulla rilevanza di tale credito (cinque milioni di euro) che, rapportato all'entità dei lavori residui, avrebbe consentito l'esecuzione dei lavori residui;
oltretutto, CO secondo tale parte, en conosceva le gravi difficoltà economiche della mandataria sicchè, con l'omissione di cui si è detto, sarebbe incorsa nella violazione dei generali principi di correttezza e di CO buona fede;
l'inadempimento di continua l'appellante in esame, sarebbe stato aggravato anche dal fatto che, con l'emissione del SAL n. 62, il credito dell'ATI sarebbe stato svuotato di contenuto , con operazioni di compensazione di poste creditorie del tutto “gonfiate”; al riguardo la parte contesta l'esito della CTU;
grande rilievo è poi attribuito alla circostanza che l'opera pubblica era già ultimata, residuando marginali lavori di completamento (tenuto conto del valore complessivo dell'appalto); CO Impresa segnala anche la contraddittorietà della motivazione, che – da un lato- riconosce che non poteva tardare il rilascio delle E.M., dall'altro rileva che, comunque, anche in caso di adempimento, le fatture non sarebbero state pagabili in ragione della inesigibilità dei relativi crediti CO (essendo egittimata a sospendere i pagamenti in favore dell'appaltatore a fronte della mancata dimostrazione dell'avvenuto adempimento di tutte le obbligazioni pregresse con fornitori e subappaltatori); osserva ancora che, anche se si fosse trattato di crediti inesigibili, gli stessi CP_4 34
avrebbero potuto formare oggetto di cessione pro solvendo;
da qui anche la doglianza relativa al mancato esame del provvedimento del Tribunal di Roma, di cui si è già detto (v. in ultimo la conclusionale di , p. 9 ss); ; CP_4
-l'altro appellante svolge considerazioni simili (v. in ultimo la conclusionale ormai di , p. 14 CP_23 CO ss), che pure pone l'accento sul grave inadempimento in cui sarebbe incorso con riferimento agli obblighi contrattuali, per la reiterata e prolungata condotta di emissione delle E.M.;
-la parte ribadisce che il giudice di primo grado si è concentrato , nel valutare la condotta delle parti, sul solo periodo successivo alla sottoscrizione dell n. 4 del 10\3\09; in tal modo però si sarebbe CP_19 CO ridotta la “lente di accertamento” delle condotte inadempienti di causa diretta delle difficoltà CO dell'ATI di far fronte al pagamento si subappaltatori e fornitori;
in realtà er circa 8 mesi (e non
4) , a seguito delle emissioni dei SAL, ometteva di emettere le E.M. (in particolare relativamente ai
SAL dal 55 al 60); l'inadempimento della stazione appaltante, in violazione dell'art. 43.2 delle condizioni generali di contratto (secondo cui all'emissione del documento di E.M. deve seguire l'emissione del documento di E.M.) avrebbe in definitiva impedito la formazione del credito documentabile, precludendo in radice all'ATI l'accesso al finanziamento pubblico;
-in primo luogo è opportuno riportare l'ampia motivazione del Tribunale al riguardo, a fondamento CO dell'accoglimento della domanda di
“ Nel merito, occorre esaminare le contrapposte domande di risoluzione del contratto di appalto inter partes (Convenzione rep. n. 58 del 31.10.2003 e successivi atti integrativi e modificativi), fondate sui CO reciproci inadempimenti… Da un lato, contesta a quale stazione appaltante) e Parte_2
a (quale incaricata della gestione della commessa e direttore dei lavori) di avere omesso di CP_10 vigilare sul corretto andamento dei lavori e sul regolare adempimento degli obblighi nei confronti dei subappaltatori da parte della capogruppo mandataria, che nel frattempo aveva perso i requisiti di legge per l'esecuzione dei lavori con la cessione del ramo di azienda ad altra società, unitamente alla relativa SOA, e di non averle consentito di completare i lavori in luogo della mandataria;
il
Fallimento Costruzioni LE eccepisce, invece, l'inadempimento della committente per anomalo andamento dei lavori e ritardo nell'emissione della c.d. Entrata Merci, documento CO necessario per consentire all'Ati la fatturazione e quindi ottenere il pagamento dei Sal. Dall'altro, lamenta, oltre all'omesso pagamento dei subappaltatori e all'omesso inoltre delle relative fatture quietanzate, la mancata ultimazione dei lavori entro il 20.5.2009, termine ultimo fissato con l'Atto
Integrativo e Modificativo (AIM) n. 4, e gli ulteriori termini assegnati dal Direttore dei lavori con l'Ordine di Servizio (OdS) n. 2014 del 31.7.2009 (31.8.2009 per alcuni lavori e 29.9.2009 per altri) e l'abbandono ingiustificato del cantiere, nonché l'omessa consegna della documentazione as built e di tutte le aree di cantiere nei tempi e nelle forme stabilite dal contratto, chiedendo, in via riconvenzionale, di accertare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto, ai sensi del combinato disposto degli art. 28 della Convenzione, art. 59 delle Condizioni Generali di COratto (CGC) per gli appalti del Gruppo F.S. e art. 1456 c.c., per effetto della dichiarazione di volersi avvalere della 35
clausola risolutiva espressa di cui alla delibera del Referente di Progetto n. 4 dell'11.2.2010 (doc. 22 CO Co fasc. e, subordinatamente, di risolvere il contratto per inadempimento dell x art. 1453 c.c…. occorre accertare se sussistano i presupposti per dichiarare l'avvenuta risoluzione ope legis del CO contratto ex art. 1456 c.c., in forza della clausola risolutiva espressa di cui il a dichiarato di Co volersi avvalere nella delibera del Referente di Progetto n. 4 dell'11.2.2010, comunicata all il
10.3.2010 con l'OdS n. 2027, avendo ravvisato l'inadempimento da parte dell'appaltatore dell'obbligo di trasmissione di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori (art. 38.2 CGC) e di completamento dei lavori appaltati nei termini previsti in contratto, successivamente prorogati (art. 59.1, lett. d, CGC). Le imprese appaltatrici non negano l'esistenza delle omissioni contestate, ma lamentano gravi inadempimenti imputabili alla committente, come sopra precisati, che avrebbero impedito la regolare prosecuzione dei lavori e alterato gli equilibri economico-finanziari del contratto, sì da escludere l'esistenza della colpa e l'operatività della clausola. Orbene, è stato affermato in giurisprudenza che, anche quando la parte interessata abbia manifestato la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, il giudice, se è esonerato dall'indagine sull'importanza dell'inadempimento, deve accertare la sua imputabilità al debitore almeno a titolo di colpa. Deve valutare, dunque, l'eccezione di inadempimento proposta dall'altra parte, attesa la sua pregiudizialità logica rispetto all'avverarsi degli effetti risolutivi che normalmente discendono in modo automatico, ai sensi dell'art. 1456 c.c., dall'accertamento di un inadempimento colpevole (sulla compatibilità dell'exceptio inadimpleti non est adimplendum con la clausola risolutiva espressa, vedi: Cass. 11.10.1989 n. 4058; Cass. 11.6.1983 n. 4023; Cass. 27.6.1987 n. 5710; sulla necessità di accertare la sussistenza di un inadempimento colpevole al fine dell'attivazione degli effetti risolutivi ex art. 1456 c.c.: Cass. 27.8.2013 n. 19602; Cass. 30.4.2012 n. 6634; Cass. 6.2.2007
n. 2553). Tenuto conto di quanto sopra esposto occorre indagare su quali siano stati i prevalenti profili di colpa nei rispettivi inadempimenti, procedendo ad un apprezzamento comparato, globale e unitario, delle ragioni evidenziate dalle parti, sulla base della documentazione in atti e delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, le cui conclusioni – basate su un accurato esame degli atti di causa, immuni da errori o vizi logici e non superate dalle contestazioni delle parti, cui è stata data ampia risposta nella relazione e nell'integrazione – si condividono, tranne per gli aspetti di cui si dirà appresso”;
-la sentenza, alla stregua della Ctu, ancora osserva:
“La disciplina contrattuale per il pagamento della rata d'acconto e l'emissione del documento di
Entrata Merci è contenuta negli artt. 38 e 43 delle CGC del Gruppo FS. In particolare: Co CO
- l'art. 38.2 obbliga l a trasmettere a copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori e/o cottimisti, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento con CO l'indicazione delle ritenute eventualmente effettuate;
in difetto, uò sospendere il pagamento dei corrispettivi contrattuali fino al rilascio della suddetta documentazione. Ove il ritardo ecceda i 60 36
giorni, il committente può risolvere il contratto per fatto e colpa dell'appaltatore. Non è prevista la facoltà del committente di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori;
- l'art. 43.2 dispone che entro 30 giorni dalla scadenza del termine fissato in contratto (trentunesimo giorno successivo al completamento del mese di lavori, cui si riferisce il singolo Sal, ex art. 8, comma,
3 del contratto) venga compilato un apposito stato di avanzamento in contradditorio con l'appaltatore ed emesso il documento di “Entrata Merci”; Part
- secondo l'art. 44.3, una volta emesso il l'appaltatore può emettere fattura, alla quale va allegato la Entrata Merci e il pagamento delle somme dovute ha luogo alla fine del secondo mese successivo alla data di emissione della fattura. Co Orbene, l rallentati i lavori a partire dal mese di aprile 2008, dal successivo mese di settembre non ha più provveduto, con la dovuta regolarità, a pagare i subappaltatori e a trasmettere alla
Direzione Lavori le fatture quietanzate;
e ciò nonostante i numerosi solleciti del D.L. (OOddSS n.
1845 del 16.9.2008, n. 1894 del 24.11.2008, n. 1896 del 28.11.2008, n. 1901 del 5.12.2008, n. 1950 del 6.3.2009), del Rup (il PM e di 'adempimento non vi è stato neppure dopo lo sblocco CP_10 CP_3 delle Entrate Merci (OdS n. 2011 del 27.7.2009). CO Se è vero che on poteva ritardare – come invece avvenuto – il rilascio delle Entrate Merci relative ai Sal nn. 58, 59 e 60 (le pretese attinenti ai Sal nn. 55, 56 e 57 non vanno considerate perché transatte e rinunciate ai sensi dell'art. 9 dell'AIM n. 4), determinando il differimento nell'emissione delle fatture, è pur vero che queste ultime, qualora emesse, non sarebbero state pagabili, neppure all'eventuale cessionario o factor, essendo i relativi crediti inesigibili in ragione del CO mancato pagamento dei subappaltatori che legittimava sospendere il successivo pagamento a favore dell'appaltatore. Co Nel corso del rapporto, peraltro, l non ha mai rappresentato alla controparte l'esigenza di emettere le fatture al fine di cedere a terzi i crediti da esse portati, nei termini consentiti dall'art. 7 bis delle CGC. CO È da escludere, quindi, che il mancato rilascio da parte di el documento di Entrata Merci per quattro mesi (da aprile a luglio 2009), abbia influito negativamente sulla corretta e regolare esecuzione delle opere e abbia compromesso i rapporti con la gran parte delle imprese e dei fornitori operanti in cantiere. Il rallentamento e il successivo blocco totale delle lavorazioni (sia pure giunte ad uno stato di avanzamento del 98%) fino all'abbandono del cantiere non trovano la loro causa in un inadempimento imputabile al committente (e al suo rappresentante), dipendendo piuttosto dalla Co grave carenza organizzativo-finanziaria dell che fin da settembre 2008 non è stata più in grado di fare fronte ai pagamenti dei subappaltatori e, di conseguenza, di adempiere l'obbligo di inoltro a CO elle fatture quietanzate, contemplato anch'esso tra gli eventi legittimanti la risoluzione di diritto
(art. 38.2 Convenzione).
Ciò è dimostrato anche dal fatto che, quando vi è stato lo sblocco del documento di Entrata Merci che autorizzava l'Ati alla fatturazione, i subappaltatori hanno continuato a non essere pagati (per un 37
ammontare che ha raggiunto circa tre milioni di euro) e i lavori non sono ripresi, fino al definitivo abbandono del cantiere nel mese di agosto 2009.
Si aggiunga che la mandante ha comunque continuato ad emettere fatture nel periodo di CP_4 blocco delle Entrate Merci (in particolare, le quattro fatture relative al Sal n. 55 al n. 58).
L'assunto dell'Ati della sostanziale ultimazione dei lavori e della natura dei lavori residui come marginali e di mera finitura, non propedeutici né essenziali rispetto all'uso e alla funzionalità delle opere (posto a base delle domande sub nn. 2, 3 e 4 della citazione di Impresa), appare, oltre che irrilevante, infondato.
Irrilevante trattandosi di lavori rientranti nell'oggetto del contratto, la cui mancata esecuzione, anche solo parziale, nel termine concordato era stata dedotta nella clausola risolutiva espressa.
Infondato alla luce degli accertamenti svolti dall'ausiliario, il quale, nel rispondere al quesito n. 5, CO voce n. 1, ha stimato in € 621.696,93 la spesa che ovrebbe sopportare per il riappalto dei lavori di completamento.
Né sono ravvisabili gli ulteriori profili di inadempimento lamentati da Impresa, neppure ripresi negli CO Part scritti difensivi conclusivi: come già detto, a sospeso i pagamenti a partire dal . 55 a causa del mancato inoltro delle fatture quietanzate dei subappaltatori da parte della capogruppo mandataria, nel legittimo esercizio della facoltà riconosciutale dall'art. 38.2, con conseguente rigetto CO delle domande di accertamento e manleva sub nn. 6), 7) e 9) della citazione di Impresa;
on era obbligata ad accogliere l'istanza della mandante di completare autonomamente i lavori, pervenuta peraltro ben oltre il termine di ultimazione fissato e quando il rapporto era ormai compromesso e prossimo alla risoluzione.
Alla stregua delle considerazioni svolte deve dichiararsi risolto il contratto in seguito alla dichiarazione dell'11.2.2010 della committente di avvalersi della clausola risolutiva espressa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e degli artt. 28, 38 e 59 delle CGC, contenuta nell'articolata e motivata delibera n. 4 dell'11.2.2010, non già nell'esercizio del potere di autotutela attribuito al committente dall'art. 28.2 della Convenzione in caso di gravi inadempimenti dell'appaltatore alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori (in analogia a quanto previsto dagli art. 340 della L. n. 2248/1865 e art. 159 D.P.R. n. 554/1999, e poi dall'art. 136 D.Lgs.
n. 163/2006)”;
§ 12 b)
-si tratta di argomentazioni logiche e giuridicamente impeccabili, non scalfite dai motivi di gravame in esame, come subito si dirà, cui la Corte presta piena adesione;
- la pronuncia è conforme sia alla normativa primaria (in tema di appalto e di risoluzione) che contrattuale richiamata, quale interpretata dalla giurisprudenza;
e infatti, si noti, le parti appellanti, al di là di opachi e generici riferimenti, ben si guardano dal lamentare la violazione di disposizioni 38
codicistiche ovvero contenute nella legislazione speciale;
è certo invocato il principio alla stregua del quale, in tema di risoluzione, il giudice deve procedere ad una valutazione comparativa delle parti;
certo, beninteso,
“Ai fini della pronuncia di risoluzione, il giudice non può isolare singole condotte di una delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, procedere alla valutazione sinergica del comportamento di questi ultimi, attraverso un'indagine globale ed unitaria dell'intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento”, Cass. 9/01/2013, n. 336;
- nella specie il Tribunale ha prestato piena osservanza a tale insegnamento, valutando (come sopra riportato) le condotte delle parti – committente e appaltatore- con riferimento a un significativo periodo di tempo, e rimarcando da un lato la mancata emissione degli E.M., ma dall'altro il ben più rilevante (e alla base di quell'omissione) costante e crescente inadempimento dell'ATI , sin dal 2008
: non ha allora pregio giuridico la doglianza relativa al “periodo di valutazione” delle condotte delle parti (che certo non può “muovere” dalla stipula del contratto e successive integrazioni , ma – appunto- dal manifestarsi delle “anomalie” rilevanti ai fini della risoluzione);
-entrambe le parti pongono l'accento sulla violazione dei doveri contrattuali di correttezza da parte CO di
-la giurisprudenza, merita segnalare, ha affermato che
“L'agire dei contraenti va valutato, anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, secondo il criterio generale della buona fede, sia quanto alla ricorrenza dell'inadempimento che del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risoluzione, sicchè, qualora il comportamento del debitore, pur integrando il fatto contemplato dalla suddetta clausola, appaia comunque conforme a quel criterio, non sussiste l'inadempimento, né i presupposti per invocare la risoluzione, dovendosi ricondurre tale verifica non al requisito soggettivo della colpa, ma a quello, oggettivo, della condotta inadempiente”, v. Cass. 23\3\23 n. 8282;
-nella specie, però, entrambi gli appelli sono almeno evasivi con riferimento alla sussistenza dei CO presupposti della clausola risolutiva espressa, di cui si è avvalsa , come riscontrato dal
Tribunale; in effetti è incontroverso che, da un lato, i lavori non sono stati completati nei termini contrattuali, il che espressamente legittima il committente ad avvalersi della clausola (v. art. 59 cond. gen. contr.; oltretutto – ma lo si osserva ad abundantiam- la parte rimasta inadempiuta ha un rilevanza economica di sicura rilevanza e quindi tutt'altro che trascurabile, come rimarcato dalla sentenza, sicchè ii richiamo al valore complessivo dell'appalto, oltre che incongruo, è irrilevante);
-non solo: il perdurante e gravissimo inadempimento dell'ATI nei confronti di subappaltatori e fornitori
è documentato e ammesso dagli appellanti, e del resto riscontrato dalla circostanza che, in un breve volgere di tempo, la crisi di si manifestò nella liquidazione e, quindi, nel fallimento, mentre CP_2
ha dovuto accedere alla amministrazione straordinaria;
si tratta di circostanze che, in quanto CP_4 tali, almeno corroborano la valutazione di prevalenza (assoluta) dell'inadempimento di tali parti;
39
CO
-ne segue che oteva e anzi doveva- trattandosi di appalto pubblico- avvalersi della clausola risolutiva (di cui, come detto, sussistevano i requisiti);
-le parti appellanti invocano, del tutto genericamente, i principi di correttezza e buona fede che, però, alla stregua dell'insegnamento giurisprudenziale sopra richiamato, avrebbero dovuto connotare semmai le condotte proprio di tali parti, sicuramente onerate della prova al riguardo (una CO volta accertata la sussistenza dei requisiti della clausola risolutiva espressa in capo a;
-le appellanti, certo, assumono che le proprie gravissime difficoltà economiche, e quindi la mancata CO esatta e tempestiva soddisfazione di subappaltatori e fornitori sia riferibile proprio a colpa di e da qui il grave e prevalente inadempimento di quest'ultima); CO
-quello configurato dalle appellanti è un rapporto causale (tra condotta di quella delle appellanti medesime) già in via di fatto formulato in termini vaghi e apodittici, una sorta di petizione di principio;
oltretutto la circostanza (fattuale) che l'inadempimento nei confronti dei subappaltatori è continuato anche successivamente all'emissione delle E.M. fa agevolmente ritenere che la crisi di CoNap e
Impresa trovi ampiamente causa nella decozione (come detto poi accertata) di tali imprese;
-certo è centrale, nella prospettiva delle appellanti, la mancata tempestiva emissione da parte di CO elle E.M., come previsto dalle condizioni generali di contratto, successivamente alle emissioni dei SAL;
- tuttavia è agevole osservare che – a fronte dei gravi e continuati inadempimenti ATI nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori– l'emissione delle E.M., nell'ambito di un appalto pubblico, avrebbe integrato, essa sì, gli estremi della condotta gravemente imprudente;
il riferimento all'art. 43.2 delle condizioni generali di contratto è incongruo;
tale disposizione va interpretata con riferimento alle obbligazioni contrattuali nel suo complesso, e presuppone e implica l'esatto adempimento anche da CO parte della stazione appaltante;
e d'altronde - come rilevato dal Tribunale – la condotta di lungi da essere omissiva o in contrasto con le obbligazioni in parola, trova comunque fondamento nell'art. 38.2 delle condizioni cit. (a fronte dell'accertato inadempimento dell'obbligo gravante sull'Ati di trasmettere le fatture quietanzate relative ai pagamenti dei subappaltatori, perdurato fino alla risoluzione del contratto); CO
-le deduzioni svolte al riguardo da (in ultimo in conclusionale e replica) sono pienamente condivisibili;
effettivamente, alla stregua della disciplina contrattuale, ma in generale della normativa in tema di appalti pubblici, l'autorizzazione alla fatturazione di ogni nuovo SAL (e evidentemente il rilascio dell'E.M.) presuppone il documentato (rectius quietanzato) pagamento dei subappaltatori di quelli precedenti , il che – nella specie- pacificamente non ha avuto luogo (e da qui la condotta più CO volte richiamata di come pure detto legittima e anzi necessitata); corretto- ma superfluo- il riferimento alla osservanza della normativa c.d. antimafia;
-del tutto incongruo poi il riferimento degli appellanti – che peraltro finiscono per ammettere CO l'inesigibilità dei crediti vantati nei confronti di – al danno che sarebbe loro derivato 40
dall'impossibilità di ricorrere alla cessione dei crediti stessi, anche pro solvendo, al fine di acquisire la valuta necessaria per assolvere le proprie obbligazioni;
-è davvero arduo desumere da quanto sopra- dalla mancata possibilità di ricorrere al credito bancario (da parte, poi, di imprese in gravissima e strutturale crisi)- una qualche responsabilità di CO;
a ben vedere, anzi, quest'ultima, qualora avesse rilasciato le E.M. per consentire alle appellanti di ricorrere al credito bancario, nella consapevolezza di non poter comunque provvedere al pagamento delle fatture (per le ragioni dette), avrebbe – e solo in questo caso- tenuto una condotta non conforme ai canoni di correttezza (assumendosi poi il concreto rischio della insolvenza delle parti in questione);
- in definitiva i motivi di appello in esame sono destituiti di ogni fondamento, sicchè la sentenza anche per il capo in questione va pienamente confermata;
è assorbita (rectius, travolta, ogni altra richiesta degli appellanti conseguenziale all'accoglimento degli stessi);
§ 13 a)
-vanno quindi delibati i motivi di appello attinenti le riserve, e precisamente quello sub c) di Impresa
( riserve n. 65, 66, 67) , nonché c) e d) del (riserve n. 66 e 67; ma l'appellante COroparte_2 in parola muove censure anche con riferimento alla riserva n. 65);
-in particolare Impresa richiama, quanto alla riserva n. 65 ( con la quale l'ATI richiese i maggiori oneri e danni causati dall'anomalo andamento dei lavori ) ; quanto alla riserva n. 66 (con la quale l'ATI richiese CO la restituzione di un importo addebitato da er saldature difettose) lamenta le conclusioni del
Ctu, secondo cui tale riserva era stata intempestiva;
quanto alla riserva n. 67 (apposta in calce al
S.A.L. n.61 per lavori eseguiti a tutto il 31.05.2009, con la quale l ha rivendicato il proprio CP_17 diritto a conseguire il pagamento dell'importo di € 568.574,27, oltre I.V.A., nonché interessi legali e moratori, per effetto dell'istanza di compensazione dei costi dei materiali impiegati nelle lavorazioni e contabilizzati nell'anno 2008) l'appellante pure si duole della recezione, da parte del primo giudice, delle conclusioni del Ctu , contrastanti anche con circolare del Ministero dei Trasporti)
-l'altro appellante , con riferimento alle riserve sopra richiamate, sostanzialmente si muove nello stesso alveo, censurando la Ctu in quanto recepita dal Tribunale;
-così la motivazione di prime cure:
“ l'onere di iscrizione delle riserve negli appalti di opere pubbliche sussiste solo nella persistenza del rapporto contrattuale e cessa, quindi, allorché esso venga anticipatamente risolto (v. in termini, Cass.
1.6.1994 n. 5332), come pacificamente avvenuto nella specie, essendovi contrasto tra le parti soltanto nel giudizio sul relativo addebito. 41
Ciò posto, con la riserva n. 65 (iscritta il 15.4. 2009 nel Registro di contabilità n. 58 e reiterata in Co quelli successivi) l chiede i maggiori oneri e i danni (spese generali, mancato utile, tardata formazione dell'utile, prolungamento dell'organizzazione di cantiere, ritardato svincolo delle polizze fideiussorie e assicurative) causati dall'anomalo andamento dei lavori determinato dal mancato tempestivo rilascio Co del documento di Entrata Merci da parte del committente e dalla conseguente impossibilità per l di emettere le corrispondenti fatture e o ttenere il pagamento, che ha quantificato in complessivi €
4.734.700,00. Non si pone per tale riserva un problema di ammissibilità per mancata formulazione specifica e tempestiva, che è condizione per far valere maggiori pretese verso l'amministrazione appaltante che siano comunque idonee ad incidere sul compenso complessivo spettante all'appaltatore, ma non anche per quelle implicanti la valutazione giuridica di fatti e comportamenti non controversi, e diretti a ottenere la risoluzione del contratto per colpa dell'amministrazione e la condanna di questa al risarcimento dei conseguenti danni.
La relativa pretesa è comunque infondata, tenuto conto di quanto già esposto in ordine alla carenza CO di nesso di causalità tra l'inadempimento imputato a oncernente la ritardata emissione del document o di Entrata
Merci e la irregolare esecuzione dei lavori, con prolungamento del rapporto. Co Con la riserva n. 66 (iscritta nel Registro di COabilità n. 60, sottoscritto il 31.7.2009) l ha chiesto CO la restituzione dell'importo di € 141.100,00, erroneamente addebitato a a mezzo del Modello
R66) per le n. 83 saldature riscontrate difettose.
La riserva è vuoi intempestiva, perché non iscritta nel primo Registro di COabilità successivo all'OdS n. 1953 dell'11.3.2009, che è quello relativo al Sal n. 58, disponibile il 15.4.2009, né in quello successivo relativo al Sal n. 59, disponibile il 15.5.2009, vuoi infondata, poiché la soluzione tecnica Co prospettata dall non è valida tecnicamente (la sostituzione doveva necessariamente avvenire inserendo uno spezzone unico di rotaia di 12 metri, in corrispondenza di ogni saldatura, trattandosi di infrastrutture ferroviarie per l'alta velocità e non di linea ordinaria) e contraria alle previsione del
Capitolato Speciale di Appalto (CSA). Co Con la riserva n. 67 (apposta in calce al Sal n. 61) l ha rivendicato il diritto ad ottenere il pagamento della somma di € 568.574,27, oltre Iva e interessi, per effetto della richiesta di compensazione dei materiali ferrosi e petroliferi impiegati nei lavori contabilizzati nell'anno 2008, CO trasmessa a on not a del 15.5.2009, secondo quanto disposto dal Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 30.4.2009.
La riserva, tempestivamente iscritta, non può essere accolta, non avendo l'appaltatore provato la maggiore onerosità subita “ con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare pagato dall'appaltatore rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimen to al momento dell'offerta, almeno pari alle variazioni percentuali riportate nel predetto decreto ”, 42
come richiesto dall'art.
2.5 della Circolare n. 871 del 4.8.2005 (contenente le modalità operative per l'applicazione dell'art. 26 -bis L. n. 109/1994 e s.m.i., ma da ritenersi applicabile anche in riferimento alla nuova normativa, dettando criteri generali in materia di compensazione negli appalti pubblici).
Il prospetto di congruità (per un importo peraltro inferiore rispetto a quello riportato nella riserva) fornito in sede di operazioni peritali dai consulenti tecnici di parte delle imprese componenti la Co disciolta che inizialmente avevano sostenuto l'automatica spettanza del diritto de quo, oltre a non essere stato depositato nei termini previsti, n on è idoneo a dimostrare la maggiore onerosità in modo oggettivo e preciso, occorrendo a tal fine un confronto analitico delle previsioni di spesa (non in atti) poste a base di gara con le fatture del 2008 saldate (non in atti), alla luce dei dati risultanti dalla tabella ministeriale e dai listini della Camera di commercio, necessari ai fini del computo dell'alea e della franchigia da applicare agli scostamenti di prezzi”;
§ 13 b)
-i motivi surrichiamati sono tutti infondati, non senza profili di inammissibilità (v. infra), non scalfendo l'ampia e corretta motivazione sopra riportata, che la Corte condivide;
CO
- del resto il rigetto dei motivi inerenti alla risoluzione per colpa di ravolge ampiamente quelli relativi alle riserve;
tale è la “sorte” della riserva n. 65 che, già nella prospettiva dell'appellante CO
, presuppone che la risoluzione sia addebitabile a l'impugnazione della stessa riserva, CP_4 da parte dell'altro appellante (nel corpo poi del motivo attinente il merito della risoluzione) è effettivamente apodittica e generica, in contrasto quindi con le prescrizioni dell'art. 342 c.p.c., come CO correttamente dedotto da
-pure apodittiche (e quindi in contrasto con l'art. 342 cit.) sono le argomentazioni, di entrambe le parti, relative alla riserva n. 66, senza che l'uno e l'altro appellante riescano a “vincere” la tardività riscontrata dal Tribunale (all'esito della Ctu): la riserva è stata formulata solo il 10\9\09, oltre quindi il termine di 15 gg contrattualmente previsto (v. art. 34 cond. generali, nonché 17 della conv., disposizioni estremamente rigorose anche in punto di formulazione delle riserve), e decorrente- beninteso- dalla conoscenza\conoscibilità dei fatti a fondamento delle riserve (e non certo dalla successiva contabilizzazione, come invece prospettato incongruamente dalle appellanti) ;
-non sono provati -da entrambi gli appellanti – i presupposti per l'accoglimento dei gravami riguardo alla riserva n. 67; e certamente non ha alcuna rilevanza probatoria il prospetto- mero atto di parte – peraltro pure tardivamente prodotto in primo grado, che poi riflette(solo richiamati) listini prezzi;
per il resto le parti muovono censure generiche alla Ctu, richiamando una irrilevante (e non certo vincolante) circolare ministeriale;
-in definitiva i motivi attinenti le riserve vanno complessivamente rigettati;
43
§ 14 a)
CO Ritenuto che vanno infine delibati i (complessi) motivi di merito di appello incidentale di formulati nei riguardi di entrambe le parti appellanti principali): CO
-in primo luogo amenta l'erroneo accertamento, da parte del primo giudice, del credito dell'ATI; in primo luogo assume che il mancato rispetto dei termini contrattuali per la predisposizione dello stato finale sia imputabile esclusivamente all'ATI, incidendo anche sui tempi di collaudo (che neppure aveva provveduto alla riconsegna dell'area di cantiere, delle certificazioni di sicurezza e della documentazione as built); il Tribunale non avrebbe inoltre adeguatamente considerato, nella liquidazione del compenso spettante all'ATI, diverse disposizioni contrattuali;
Rfi contesta anche la validità dello stato finale, e diversi errori compiuti dal Ctu, e non corretti dal Tribunale;
infine il
Tribunale non ha considerato il collaudo intervenuto in corso di causa;
-conviene anche con riferimento a tale motivo riportare la motivazione di prime cure:
“Con riferimento al compenso per i lavori già effettuati, si premette che l'appalto, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, e fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche, non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica e, pertanto, non si sottrae alla regola generale, dettata dall'art. 1458 c.c., della piena retroattività di tutti gli effetti della risoluzione, anche in ordine alle prestazioni già eseguite. Ne consegue che può riconoscersi all'appaltatore , anche in caso di risoluzione del contratto per sua colpa, il prezzo delle opere già eseguite e delle quali il committente si sia giovato, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta restitutio in integrum (v. Cass. 21.6.2013 n. 15705; Cass. 16.3.2011 n. 6181; Cass. 13.12.1977 n. 5444).
Spetta altresì all'appaltatore un compenso per i materiali a piè d'opera trattenuti dal committente, calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattualmente pattuiti o, qualora non possibile, sulla base dei prezzi di mercato per beni uguali o simili (art. 60 CGC, ultimo punto).
Ciò premesso, si rileva che il consulente d'ufficio, in risposta al quesito n. 2), ha stimato il totale delle attività eseguite dall'Ati nell'importo di € 132.282.560,61, come modificato nell'integrazione della relazione dell'11.5.2015.
Le valutazioni e i conteggi relativi sono stati compiuti sulla base di un autonomo Stato Finale che lo stesso consulente ha elaborato utilizzando i dati risultanti dal verbale di constatazione del 18.3.2010, in rettifica del “Sal n. 62 – FINALE”, redatto dal Direttore dei lavori l'11.10.2013 e recepito nel
Collaudo tecnico-amministrativo del 17.11.2014, che ha ritenuto inidoneo e inaffidabile perché contenente molteplici errori, vizi valutativi e omissioni, come spiegato in modo articolato e preciso nella relazione, nell'integrazione e nei chiarimenti all'integrazione, nei quali ha risposto anche alle osservazioni critiche svolte dalle parti, in parte riproposte negli scritti difensivi conclusivi. 44
Il totale delle attività dell'Ati comprende i lavori “a misura” finiti ed effettivamente consolidati e la parte eseguita dei lavori “a corpo” non completati (oltre ai relativi oneri di sicurezza), valorizzati in percentuale, in applicazione del criterio di cui agli artt. 41.9 e 43.3 del CSA, ritenuto l'unico CO accettabile dall'ausiliario, ma fortemente contestato dalla difesa di che considera valido il diverso criterio “a misura” usato dal Direttore dei lavori e dal Collaudatore, che è previsto però dall'art. 16.5 della Convenzione per la diversa ipotesi delle Modifiche Tecniche.
Le considerazioni svolte in precedenza con riguardo all'insussistenza dell'onere di formulazione CO delle riserve allorché il rapporto sia cessato priva di rilievo quanto evidenziato da circa la mancanza di contestazioni sollevate dalle controparti in ordine alla metodologia di calcolo utilizzata dal Direttore dei lavori e dal Collaudatore nella contabilizzazione a misura delle opere non eseguite Co dall
Nelle attività da remunerare all'Ati il Consulente d'ufficio ha inserito anche i lavori in economia consolidati, le compensazioni per maggiore onerosità dei materiali ferrosi per gli anni 2004 -2007
(espressamente escluse dai precedenti accordi transattivi) e i materiali a piè d'opera trattenuti da CO er i suoi utilizzi futuri (nella misura stimata dal Collaudatore in € 42.913,72).
L'ausiliario ha poi sottratto gli acconti già percepiti (pari a € 128.123.310,05), la parte delle lavorazioni “a corpo” non eseguite (€ 1.768.741,59) e i relativi oneri di sicurezza (€ 41.335,78), le Co Modifiche Tecniche (RdM) per € 510.035,50, calcolando così le spettanze residue dell nell'importo di € 1.831.137,69, ripartito in € 1.281.796,38 per il Parte_1
(in quota al 70%) e € 549.341,31 per in (in quota al 30%) CP_4 Pt_2
(…) In conclusione, esclusa qualsiasi responsabilità personale e accessoria della rappresentante CO
che ha agito in nome e per conto di quest'ultima, in qualità di stazione appaltante, va CP_10 condannata a pagare la somma di € 1.281.796,38 al e quella di € 549.341,31 ad Parte_1 in Dette somme non vanno attualizzate, avendo natura di crediti di valuta”; CP_4 Pt_2
§ 14 b)
-la motivazione che precede è immune da vizi;
-giova qui richiamare i principi giurisprudenziali che regolano la materia, e correttamente applicati dal Tribunale:
“in tema di appalto, gli effetti recuperatori della risoluzione in ordine alle prestazioni già eseguite operano retroattivamente, in base alla regola generale prevista dall'art. 1458 c.c., verificandosi, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, una totale
"restitutio in integrum". Ne consegue che, nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore, quest'ultimo ha diritto, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente, al riconoscimento del compenso per le opere effettuate e delle quali, comunque, il committente 45
stesso si sia giovato”, v. Cass. 30\10\18 n. 27640; v. anche Cass. 12\7\22 n. 22065, secondo cui la regola generale “ anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo” è quella “ dettata dall'art. 1458 c.c., della piena retroattività degli effetti della risoluzione, con la conseguenza che il prezzo delle opere già eseguite può essere liquidato, a seguito della risoluzione del contratto, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta "restitutio in integrum";
-“In tema di appalto di opere pubbliche, in caso di risoluzione anticipata del contratto per fatto e colpa dell'appaltatore, quando i lavori, sebbene non integralmente ultimati, siano stati almeno parzialmente eseguiti e l'interesse creditorio sia stato, almeno in parte, soddisfatto, l'ente pubblico appaltante è tenuto ad emettere il certificato di collaudo sia pure parziale, ossia limitato alla parte dei lavori eseguiti”, v. Cass. 4\12\23 n. 33858; in termini Cass. 4\12\23, n. 33858;
-“ In tema di appalto di opera pubblica, l'obbligo di procedere a tempestivo collaudo viene meno nel caso di una condotta o di un evento riferibile all'impresa e tale da impedire od ostacolare specificamente lo svolgimento delle relative operazioni nel termine previsto dalla legge, che può anche consistere in una condotta gravemente inadempiente (nella specie, l'interruzione ingiustificata dei lavori), che induca la stazione appaltante a porre fine al rapporto contrattuale mediante l'attivazione dei poteri ufficiosi di risoluzione anticipata, rendendo così impossibile il completamento delle opere ed il loro collaudo”, Cass. 3\2\25, n. 2574;
-l'appello incidentale in parola, ad onta dell'ampiezza delle argomentazioni, al di là della minuziosa analiticità delle doglianze, non si confronta realmente con gli snodi fondamentali della motivazione surrichiamata (non senza, quindi, profili di inammissibilità ex art. 342 c.p.c.);
-l'appellante finisce per contestare – ma apoditticamente- lo stesso an debeatur dell'appaltatore per le opere realizzate e i materiali, e non solo il quantum (di contro sicuramente dovuto, già alla stregua della disposizione e dei principi sopra richiamati) ; il Ctu ha proceduto a una autonoma elaborazione del quantum in parola, alla stregua di una attenta valutazione del materiale documentale sottoposto alla sua valutazione, in primo luogo il verbale di constatazione sopra richiamato, elaborando (del tutto legittimamente, alla stregua dei principi in parola), un proprio “autonomo Stato Finale”; ne segue l'irrilevanza della imputabilità circa l'inosservanza dei termini (si è detto che le restituzioni competono anche all'appaltatore “in colpa”, a fronte della risoluzione conseguita da controparte); né
– a fronte dell'ampiezza e rilevanza della documentazione esaminata, il Ctu era tenuto a tener conto degli esiti del collaudo finale (atteso che quest'ultimo non vincola in nessun modo la statuizione del giudice sia in punto di an che di quantum);
per il resto l'appellante – pur sotto l'”usbergo” (già rimarcato) della analiticità dei rilievi, propone una
“lettura alternativa” della documentazione, anche quanto alle modalità di calcolo, ancorchè evidenziare effettivi vizi e lacune della relazione peritale, quale recepita dal Tribunale;
-ne segue il rigetto del motivo;
§ 15) 46
CO
- infondato è anche il motivo di appello incidentale di (nei confronti di ) relativo al CP_4 mancato accoglimento della eccezione di compensazione con crediti dello stesso appellante incidentale;
così la sentenza: CO
“ sostiene, sotto diverso profilo, che i crediti risarcitori azionati dovrebbero essere accertati comunque al fine di opporli in compensazione con gli importi eventualmente riconosciuti a favore delle procedure, richiamando il principio giurisprudenziale secondo cui, qualora nel giudizio intrapreso dal fallimento venga formulata dalla controparte l'eccezione riconvenzionale di compensazione non opera il rito speciale per l'accertamento del passivo, previsto dagli art. 93 e ss.
L.Fall., e l'eccezione va esaminata dal giudice della lite. Nella fattispecie, tuttavia, tale principio non CO è stato correttamente evocato poiché fin dall'inizio (v. comparse di risposta e memorie ex art. 183, comma 6, n. 1), senza alcuna modifica dopo la riassunzione del giudizio interrotto per il fallimento di da parte dei suoi curatori e la costituzione del Parte_3 [...]
, non si è limitata a formulare un'eccezione riconvenzionale diretta a Parte_8 neutralizzare le domande attrici ottenendone il rigetto totale o parziale, ma ha proposto una domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo alla medesima spettante una volta operata la compensazione.
Si aggiunga che, ai fini dell'operatività della speciale compensazione tra crediti del fallito e crediti verso il fallito, prevista dall'art. 56 L.Fall., che costituisce una particolare ipotesi di compensazione legale, non occorre che i secondi presentino il requisito della esigibilità, in quanto, ai sensi dell'art. 55 della legge predetta e dell'art. 1186 c.c., i debiti del fallito si considerano scaduti alla data del fallimento, ma è necessario che abbiano gli ulteriori requisiti della certezza e liquidità, richiesti in generale dall'art. 1243 c.c.
Nel caso in esame, quindi, anche ove si reputasse formulata un'eccezione riconvenzionale di compensazione, poiché i pretesi (maggiori) (contro)crediti risarcitori che ne costituiscono l'oggetto sono stati contestati dalle controparti, difetterebbero in ogni caso i requisiti di certezza e liquidità dell'invocata compensazione legale (v. in termini, Cass. 30.12.2014 n. 27441)”. CO
-l'appellante si attarda sui profili processuali (inerenti alla qualificazione giuridica della eccezione proposta), nonché sulla esatta portata dell'art. 56 l. fall.;
-nella specie, però, in diritto, non è dubbio che “nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione”, Cass. 14/05/2024 n. 13345; e anzi- precisa Cass. 30\12\2021, n. 42008 “la 47
compensazione nel fallimento è ammessa anche quando il controcredito del debitore del fallito divenga liquido ed esigibile dopo il fallimento, purché il fatto genetico della obbligazione sia anteriore alla relativa dichiarazione, mentre è irrilevante che la sentenza di accertamento del controcredito intervenga successivamente alla stessa dichiarazione di fallimento”;
-il profilo dirimente attiene però, nella specie, al carattere non certo, e non liquido, del credito vantato CO da come già rilevato dal Tribunale, circostanza lasciata in ombra dall'appellante incidentale
(con ricadute negative sulla stessa ammissibilità del motivo, ex art. 342 c.p.c.); solo in memoria di CO replica (p. 31), del tutto tardivamente, educe che le SSUU (a seguito della rimessione di cui si
è già detto) si pronunceranno anche sull'ammissione al passivo del proprio preteso credito;
ma – in CO tal modo- inisce per ammettere che il credito in questione attualmente non è né certo né liquido
(e anche una successiva pronuncia favorevole delle SSUU non potrà certo determinare di per sé tali requisiti);
§ 16
Ritenuto infine che:
-l'esito del giudizio (con il rigetto di tutti i motivi di appello, principali e incidentale, tenuto poi conto della rilevanza economica di quanto da tutte le parti richiesto) consente l'integrale compensazione delle spese tra tutte le parti;
- sussistono, altresì, i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.p.r.
115/2002;
P.Q.M
La Corte d'appello di Roma rigetta: a) l'appello di (quale successore a titolo CP_1 particolare di Fallimento Costruzioni LE S.r.l., come in motivazione), b) l'appello di
; c) l'appello incidentale di COroparte_4 [...]
d) quanto chiesto da COroparte_3 COroparte_5
e ; e)
[...] COroparte_7 ogni altra domanda, f) compensa integralmente le spese tra tutte le parti del giudizio;
g) dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del c.u.
Roma, data del deposito.
Il presidente est. (dr. G. Casaburi)
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
Così composta:
Dott. G. CASABURI Presidente rel.
Dott. A.M. STERLICCHIO Consigliere,
Dott. B.R. CIMINI Consigliere. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al N. 774\19 del Ruolo Generale degli Affari Civili COenziosi, cui è riunito il proc. n.r.g. 894\19 riservata in decisione con ordinanza del 29 maggio 2025, all'esito della udienza del 27 maggio 2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c, avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Roma del n. 13685\18 del 4 luglio 2025 e vertente
TRA
COr
(di seguito “ ”, quale successore a titolo particolare di Fallimento Costruzioni CP_1
LE S.r.l., di seguito “ ”) -avv. F. Saltelli;
COroparte_2
– appellante –
E CO
(di seguito “ - avv. F. Albertelli;
COroparte_3
– appellata\ appellante incidentale
E
(di seguito “ ) -avv. G. Sartorio COroparte_4 CP_4
-appellante e appellata
E 2
(di seguito: COroparte_5 CP_6
e (di seguito: ), -avv. COroparte_7 CP_7 [...]
e CP_8 CP_9
E
(contumace) CP_10
- appellati
IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1)
Rilevato che:
-il Tribunale di Roma , con la sentenza di cui in epigrafe, decidendo sulle cause riunite n.r.g.
13506\10 e 61028\10, ha così disposto:
“- dichiara l'avvenuta risoluzione di diritto della Convenzione n. 58/2003 di Rubrica stipulata il
31.10.2003 da in nome e per conto di e CP_10 COroparte_3 dall Temporanea di Imprese costituita da (poi CP_11 COroparte_12
Costruzioni LE s.r.l.) e (poi , in forza della dichiarazione di COroparte_13 CP_4 CO i volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui alla delibera del Referente di Progetto
n. 4 dell'11.2.2010;
- dichiara improcedibile la domanda di risarcimento danni avanzata da CP_3
- condanna al pagamento della somma di € 1.281.796,38 in favore del CP_3 [...]
e della somma di € 549.341,31 in favore di Parte_1 [...]
, a titolo di compenso spettante per i lavori eseguiti e i COroparte_4 CO materiali a piè d'opera trattenuti da oltre interessi legali dal 16.7.2010 al saldo;
- rigetta ogni altra domanda;
- compensa interamente tra le parti costituite le spese di lite;
- pone definitivamente la spesa della consulenza tecnica d'ufficio a carico di tutte le parti costituite in uguale misura;
- nulla per le spese in relazione a contumace”; CP_10
-le vicende per cui è causa, per quanto qui interessa, saranno infra ricostruite;
§ 2)
-proposero appello: C
.a) soc. (già parte attrice nel proc. n.r.g. 13506\10; appello n. r.g. 894\19), articolando i CP_4 seguenti motivi: a) error in iudicando- travisamento dei fatti;
erronea imputazione a titolo di colpa degli inadempimenti degli ATI dedotti come causa di risoluzione unilaterale dell'appalto- contraddittorietà della motivazione – omesso esame del precedente giur. In atti (pag. 7 ss atto di 3
appello); b) error in iudicando- vizio di omessa pronuncia- violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (p. 13 appello); c) error in iudicando- inammissibilità e infondatezza delle riserve n. 65, 66, 67 (p. 13 ss atto di appello);
- il (la società in bonis fu parte attrice del giudizio n.r.g. 61028\10; appello n.r.g. COroparte_2
774\19), articolando i seguenti motivi: a) erronea dichiarazione di procedibilità della domanda di CO risoluzione contrattuale proposta da in violazione degli artt. 93 ss legge fall. (p. 14 ss atto di appello); b) comunque erroneità della pronuncia di risoluzione per colpa delle imprese della dissolta
ATI, con violazione dell'art. 1456 c.c. (pag. 19 ss appello); c) erroneo rigetto della riserva n. 66 (p.
29 ss); d) erroneo rigetto della riserva n. 67 (p. 31 ss appello); CO
-in entrambi i giudizi, poi riuniti, si costituì chiedendo disattendere gli appelli principali e formulando i seguenti motivi di appello incidentale: a) mancata partecipazione dell
[...]
nel giudizio n. r.g. 13506/2010; b) validità e rilevanza dello stato finale dei COroparte_15 lavori e del collaudo;
c) eccezione di compensazione, disattesa dal Tribunale;
-si sono costituiti, in appello, anche le società assicurative di cui in epigrafe (le stesse avevano CO rilasciato polizze fideiussorie, escusse poi da n forza di decreti ingiuntivi del tribunale di Milano, poi revocati in sede di giudizio di opposizione, in punto di determinazione degli interessi), aderendo all'appello del Fallimento cit.;
-in corso di causa ha spiegato intervento quale successore a titolo particolare CP_1 dell'appellante principale (v. infra);
§ 3)
-le parti hanno reso le conclusioni con note scritte, sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., che qui di seguito è opportuno riportare integralmente;
-queste le conclusioni di : CP_1
“Voglia l'On.le Corte di Appello adita cosi provvedere:
1. in accoglimento del presente gravame, riformare parzialmente la sentenza n. 13685/2018 nella parte in cui il Tribunale di Roma ha:
i) dichiarato l'avvenuta risoluzione di diritto della Convenzione n. 58/2003 stipulata in data
31.10.2003 da in nome e per conto di e dall' CP_10 CP_3 COroparte_16
costituita da (poi Costruzioni LE S.r.l.) e
[...] COroparte_12
(poi , in forza della dichiarazione di di volersi avvalere della COroparte_13 CP_4 CP_3 clausola risolutiva espressa di cui alla delibera del Referente di Progetto n. 4 dell'11.2.2010, previa affermazione della propria competenza funzionale a decidere della domanda di risoluzione contrattuale, affermando la sola competenza del Tribunale fallimentare a pronunziarsi sulle 4
domande risarcitorie avanzate da in ragione del supposto ed inadempimento contrattuale delle CP_3 CP_1 imprese componenti l'
ii) accolto solo parzialmente le domande proposte, rispettivamente dalle imprese componenti la disciolta condannando al pagamento del solo importo di € 1.281.796,38 a titolo CP_17 CP_3 di compenso spettante per i lavori eseguiti e i materiali a piè d'opera trattenuti da oltre interessi CP_3 legali dal 16.07.2010 al saldo;
rigettando, per il resto ogni ulteriore domanda avanzata dal
[...]
nel giudizio R.G. 61028/2010, successivamente riunito Parte_1 al giudizio R.G. 13506/2010; e, per l'effetto:
2. accerti e dichiari l'adita Corte se il comportamento tenuto dalla committente integri gli estremi di un grave inadempimento agli obblighi contrattuali e, conseguentemente, dichiari la risoluzione della convenzione rep. n. 58 del 31.10.2003 per colpa e in danno del committente medesimo, previa eventuale disapplicazione del provvedimento risolutorio adottato da R.F.I. del 10.03.2010;
3. accerti e dichiari l'adita Corte che spetta all'istante, in conseguenza della risoluzione del contratto di appalto per colpa e in danno del committente, il risarcimento di tutti i danni patiti, sia sotto il profilo emergente (oneri a qualsiasi titolo sostenuti e a sostenersi), sia sotto il profilo del lucro cessante
(mancato utile) oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
ne determini, pertanto, l'importo nella misura che risulterà in corso di giudizio e condanni, pertanto, la committente al relativo pagamento;
4. accerti e dichiari l'adita Corte che, in ogni caso, spettano al fallimento gli importi richiesti con le riserve, iscritte successivamente alla sottoscrizione del secondo accordo bonario e del 4^ A.I.M. entrambi del 10.03.2009, da essa formulate ed indipendentemente dalla risoluzione in danno e per colpa della committente della convenzione rep. n. 58 del 31.10.2003;
5. accerti e dichiari l'adita Corte che, alla luce della domanda che precede, spetta al fallimento, in relazione alla riserva n. 65, il complessivo importo di € 3.314.290,00 (importo ricalcolato limitatamente alla quota di partecipazione della società in bonis alla disciolta A.T.I. ovvero 70% sulla riserva azionata nell'atto introduttivo del giudizio quantificata nella misura di € 4.734.700,00) oltre interessi e rivalutazione monetaria per l'anomalo andamento dei lavori verificatosi successivamente al 10.03.2009, ovvero la diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
condanni, pertanto, in tal senso, la committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
6. accerti e dichiari l'adita Corte, che, spetta altresì al Fallimento, in relazione alla riserva n. 66, il complessivo importo di € 98.700,00 (importo ricalcolato limitatamente alla quota di partecipazione della società in bonis alla disciolta A.T.I. ovvero 70% sulla riserva azionata nell'atto introduttivo del giudizio quantificata nella misura di € 141,000,00) oltre interessi e rivalutazione monetaria, quale addebito per saldature difettose, ovvero la diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
condanni, pertanto, in tal senso la committente al relativo pagamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
5
7. accerti e dichiari l'adita Corte, che spetta al fallimento, in relazione alla riserva n. 67, l'importo di
€ 398.001,99 (importo ricalcolato limitatamente alla quota di partecipazione della società in bonis alla disciolta A.T.I. ovvero 70% sulla riserva azionata nell'atto introduttivo del giudizio quantificata nella misura di €
568.574,27) oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di mancata corresponsione del compenso di cui al D.M. del 30.04.1999, ovvero la diversa maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali e condanni, pertanto, in tal senso, la committente, al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
8. accerti e dichiari, l'adita Corte, che spetta al Fallimento la corresponsione degli interessi legali e moratori, maturati per la ritardata contabilizzazione ed il ritardato pagamento degli acconti dei lavori, secondo i tassi e le decorrenze di cui agli artt.li 35 e 36 del D.P.R. n. 1063/1962 e successive modifiche ed integrazioni, calcolati con i criteri di contabilizzazione di cui all'art. 4 della legge n.
741/1981, ovvero secondo tassi e decorrenze eventualmente applicabili, e condanni, pertanto, la stazione appaltante, al pagamento dell'importo di € 21.564,53, oltre ulteriori interessi moratori che andranno a maturare sino al saldo, in ragione del ritardato pagamento delle rate di acconto e/o ritardata contabilizzazione dei lavori eseguiti;
9. accerti e dichiari l'adita Corte che spetta al il risarcimento dei maggiori oneri e danni CP_2 derivanti dall'anomalo e frammentario andamento dei lavori a far data dall'ultimo aggiornamento della riserva n. 65, sino alla data di consegna delle aree, nella misura che risulterà in corso di giudizio;
condanni, pertanto, in tal senso, la committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
10. accerti e dichiari l'adita Corte che spetta al il risarcimento del danno derivante dal CP_2 controvalore dei macchinari e delle attrezzature di cantiere, determinandone il relativo importo;
condanni, pertanto, in tal senso, la committente, al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
11. accerti e dichiari l'adita Corte, che spetta al fallimento il risarcimento del danno derivante dalla mancata tempestiva emissione del provvedimento di entrata merci, nella misura che risulterà in corso di giudizio;
condanni, pertanto, in tal senso la committente, al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
12. l'adita Corte condanni, pertanto, la convenuta stazione appaltante, al pagamento di tutte le somme di cui ai quesiti che precedono, in favore dell'impresa, riconoscendole, ove ne ravvisi i presupposti, in via subordinata, anche a titolo di responsabilità extracontrattuale, ovvero a titolo di indebito arricchimento;
condanni, pertanto, in tal senso, la committente, al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
13. confermi, per il resto, l'adita Corte, l'impugnata sentenza;
6
14. condanni, infine, l'adita Corte, in persona del legale COroparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze professionali, oltre spese generali, ex D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.p.a. come per legge.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c, si richiamano tutte le domande, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate in primo grado, qui da intendersi per integralmente ripetute e trascritte”.
-queste le conclusioni di Impresa:
“ - accertare e dichiarare che il comportamento tenuto dalla Committente ha integrato gli estremi del grave inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti, contestualmente dichiarando la CO risoluzione della convenzione rep.58/03 per colpa e in danno di previa disapplicazione del provvedimento risolutorio unilaterale da quest'ultima adottato con delibera di Referente di Progetto
n. 4 del 10.03.2010;
- accertare e dichiarare che, a fronte della perdita dei requisiti tecnici da parte della mandataria,
nella sua qualità di mandante, avrebbe avuto titolo alla prosecuzione in autonomia Parte_2 della parte residua dei lavori;
- accertare e dichiarare che spetta ad Impresa in a.s., in conseguenza della risoluzione del contratto di appalto per colpa e in danno della committente, il risarcimento di tutti i danni patiti, sia sotto il profilo del danno emergente, sia sotto il profilo del lucro cessante (mancato utile), oltre rivalutazione ed interessi, nella misura del 30% in ragione della quota di partecipazione di Impresa in a.s. nell'ATI, con condanna della Committente al relativo pagamento;
- accertare e dichiarare che, in ogni caso, spetta all'ATI, in relazione alla riserva n.65, il complessivo importo di Euro 4.734.700,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per l'anomalo andamento dei CO lavori verificatosi successivamente al 10.03.2009, con condanna di l relativo pagamento;
- accertare e dichiarare che, in relazione alla riserva n.66, spetta all'ATI il complessivo importo di
Euro 141.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, quale addebito per saldature difettose, CO con condanna di l relativo pagamento;
- accertare e dichiarare che, in relazione alla riserva n.67, spetta all'ATI il complessivo importo di
Euro 568.574,27, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di mancata corresponsione del CO compenso di cui al DM del 30.04.2009, con condanna di l relativo pagamento.
Con vittoria di spese e compensi con gli accessori fiscali e contributivi”:
-queste le conclusioni di Impresa:
- accertare e dichiarare che il comportamento tenuto dalla Committente ha integrato gli estremi del grave inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti, contestualmente dichiarando la CO risoluzione della convenzione rep.58/03 per colpa e in danno di previa disapplicazione del provvedimento risolutorio unilaterale da quest'ultima adottato con delibera di Referente di Progetto
n. 4 del
10.03.2010; 7
- accertare e dichiarare che, a fronte della perdita dei requisiti tecnici da parte della mandataria,
Impresa in a.s., nella sua qualità di mandante, avrebbe avuto titolo alla prosecuzione in autonomia della parte residua dei lavori;
- accertare e dichiarare che spetta ad Impresa in a.s., in conseguenza della risoluzione del contratto di appalto per colpa e in danno della committente, il risarcimento di tutti i danni patiti, sia sotto il profilo del danno emergente, sia sotto il profilo del lucro cessante (mancato utile), oltre rivalutazione ed interessi, nella misura del 30% in ragione della quota di partecipazione di Impresa in a.s. nell'ATI, con condanna della Committente al relativo pagamento;
- accertare e dichiarare che, in ogni caso, spetta all'ATI, in relazione alla riserva n.65, il complessivo importo di Euro 4.734.700,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per l'anomalo andamento dei CO lavori verificatosi successivamente al 10.03.2009, con condanna di l relativo pagamento;
- accertare e dichiarare che, in relazione alla riserva n.66, spetta all'ATI il complessivo importo di
Euro 141.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, quale addebito per saldature difettose, CO con condanna di l relativo pagamento;
- accertare e dichiarare che, in relazione alla riserva n.67, spetta all'ATI il complessivo importo di
Euro 568.574,27, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di mancata corresponsione del CO compenso di cui al DM del 30.04.2009, con condanna di l relativo pagamento.
Con vittoria di spese e compensi con gli accessori fiscali e contributivi.
CO
-queste le conclusioni di
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, nell'ipotesi in cui non ritenga di rinviare la causa in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel procedimento r.g. 28928/2016 tra CO
Fallimento Costruzioni LE: nel giudizio r.g. 774/2019 in via preliminare CO
- dichiarare la nullità/tardività della notifica dell'appello a disponendo il rinnovo della notifica CO ovvero la rimessione in termini della stessa er quanto sub I della comparsa di risposta;
- dichiarare parzialmente nullo e/o inammissibile l'appello proposto dal e fatto COroparte_18 proprio dalla per le ragioni esposte ai paragrafi IV lettera d) e V della comparsa di CP_1 risposta;
- dichiarare inammissibili/improponibili sia le domande svolte dalla
[...]
FA) che quelle proposte da per le ragioni COroparte_5 CP_7 spiegate nel paragrafo VIII della comparsa di risposta e dichiarare la nullità/inammissibilità delle conclusioni sub 2g di e CFA per quanto eccepito nella nota 10.06.2019; CP_7
- accertare se la costituzione della sia ammissibile e legittima e, all'esito, adottare gli CP_1 opportuni provvedimenti;
8
- respingere l'appello svolto dal e fatto proprio da in quanto COroparte_18 CP_1 infondato in fatto e in diritto per quanto dedotto sub paragrafi da II a VI della comparsa di risposta;
- respingere le domande svolte dalla COroparte_5
e da perché infondate in fatto e in diritto;
[...] CP_7 il tutto con vittoria di spese e compensi delle due fasi di giudizio e di quelle della ctu resa in I grado;
nel giudizio r.g. 894/2019
- in via preliminare, dichiarare parzialmente nullo e/o inammissibile l'appello di
[...]
per le ragioni esposte ai paragrafi II e III della comparsa di risposta;
COroparte_4
- sempre in via preliminare, dichiarare inammissibili le nuove domande riproposte in appello dalla stessa in sede di conclusioni, per le ragioni spiegate nel paragrafo IV della comparsa CP_4 di risposta;
- in via principale, respingere l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto per quanto dedotto sub paragrafi da I a III della comparsa di risposta;
- in via incidentale, riformare parzialmente la sentenza impugnata nelle parti e per le ragioni indicate nel paragrafo V nn. 1 e 2 della comparsa di risposta e, per l'effetto, rigettare ogni domanda di CO condanna nei confronti di titolo di saldo dei lavori eseguiti e per qualsiasi altro titolo o ragione;
- sempre in via incidentale, ma in subordine, per quanto sub paragrafo V n. 3 della comparsa di risposta, nella denegata ipotesi in cui fosse accolto l'appello, in tutto o in parte, ovvero confermata la sentenza sul punto dell'accertamento del credito dell'a.t.i. per lavori eseguiti e materiali e mezzi a CO piè d'opera, dichiarare il diritto di lla compensazione tra i crediti accertati in capo controparti e CO quelli di mmessi al passivo delle stesse procedure concorsuali;
- il tutto con vittoria di spese e compensi delle due fasi di giudizio e di quelle della ctu resa in I grado”;
-queste le conclusioni di : CP_7
“1. nel giudizio n.r.g. 774/2019
Si chiede che la Corte d'Appello Ecc.ma,
−respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
−previi gli accertamenti pronunce e declaratorie del caso;
.1) accolga l'appello proposto dal nella specie e, previa Parte_3 occorrendo la relativa istruttoria, per l'effetto:
1a) accerti e dichiari il grave inadempimento della committente agli obblighi contrattuali e CP_3 conseguentemente dichiari la risoluzione della convenzione n. 58 di rep. del 31 ottobre 2003 per colpa ed in danno del Committente medesimo, previa eventuale disapplicazione del provvedimento CO risolutorio adottato da el 10 marzo 2010;
1b) accerti e dichiari che spetta all'ATI appaltatrice, in conseguenza della risoluzione del contratto di appalto per colpa ed in danno del Committente, il risarcimento di tutti i danni patiti, sia sotto il profilo del danno emergente (oneri a qualsiasi titolo sostenuti e a sostenersi), sia sotto il profilo del 9
lucro cessante (mancati utili), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, determinandone l'importo nella misura che risulterà in corso di giudizio e condanni, pertanto, in tal senso, la
Committente al relativo pagamento;
1c) accerti e dichiari che spetta all'ATI, in conseguenza della risoluzione del contratto, il controvalore attualizzato di tutti i lavori eseguiti, contabilizzati e non, al lordo del ribasso d'asta, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi e conseguentemente condanni la Stazione
Appaltante al pagamento dell'importo che risulterà in corso di giudizio;
1d) accerti e dichiari che, in ogni caso, spettano all'ATI gli importi richiesti con le riserve (oggetto dei quesiti che seguono) iscritte successivamente alla sottoscrizione del secondo AC e del Pt_4
4° entrambi del 10 marzo 2009, da essa formulate ed indipendentemente dalla risoluzione in CP_19 danno e per colpa della Committente della convenzione n. 58 rep. del 31 ottobre 2003;
1e) accerti e dichiari che, alla luce del quesito che precede, spetta all'ATI, in relazione alla riserva n.
65, il complessivo importo di €. 4.734.700,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per l'anomalo andamento dei lavori verificatosi successivamente al 10 marzo 2009, ovvero, la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia;
condanni, pertanto, in tal senso, la Committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
1f) accerti e dichiari che, alla luce del quesito n. 4, spetta all'ATI, in relazione alla riserva n. 66, il complessivo importo di €. 141.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, quale addebito per saldature difettose, ovvero, la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia;
condanni, pertanto, in tal senso, la Committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
1g) accerti e dichiari che, alla luce del quesito n. 4, spetta all'ATI, in relazione alla riserva n. 67, il complessivo importo di €. 568.574,27, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di mancata corresponsione del compenso di cui al D.M. del 30 aprile 2009, ovvero, la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi e condanni, pertanto, in tal senso, la Committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
1h) accerti e dichiari che spetta all'ATI appaltatrice la corresponsione degli interessi legali e moratori maturati per la ritardata contabilizzazione ed il ritardato pagamento degli acconti dei lavori, secondo i tassi e le decorrenze di cui agli artt. 35 e 36 del DPR. n. 1063/62 e successive modifiche ed integrazioni, calcolati con i criteri di contabilizzazione di cui all'art. 4 della legge n. 741/81, ovvero secondo diversi tassi e decorrenze eventualmente applicabili e condanni, pertanto, la Stazione
Appaltante al pagamento dell'importo che risulterà dovuto in corso di giudizio sino al soddisfo;
1i) accerti e dichiari che spetta all'Impresa la corresponsione del saldo dei lavori, determinandone il relativo importo, determinato includendo gli importi di cui ai lavori eseguiti e non contabilizzati, nonché quelli contabilizzati ma non ancora pagati, il tutto oltre gli interessi legali e moratori maturati CO per la ritardata contabilizzazione ed il ritardato pagamento dei citati lavori, condannando al relativo pagamento nella misura che risulterà in corso di giudizio;
10
1l) accerti e dichiari che spetta all'ATI il risarcimento dei maggiori oneri e danni derivanti dall'anomalo e frammentario andamento dei lavori a far data dal momento dell'ultimo aggiornamento della riserva n. 65, sino alla definitiva consegna delle aree, nella misura che risulterà in corso di giudizio;
condanni, pertanto, in tal senso, la Committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
1m) accerti e dichiari che spetta all'Impresa il risarcimento del danno derivante dal controvalore dei macchinari e delle attrezzature di cantiere, determinandone il relativo importo, nella misura che risulterà in corso di giudizio;
condanni, pertanto, in tal senso, la Committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
1n) accerti e dichiari che spetta all'Impresa il risarcimento del danno derivante dalla mancata tempestiva emissione del provvedimento di Entrata Merci, nella misura che risulterà in corso di giudizio;
condanni, pertanto, in tal senso, la Committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
1o) condanni, pertanto, la Stazione Appaltante al pagamento di tutte le somme di cui ai quesiti che precedono in favore dell , riconoscendole, ove ne ravvisi i presupposti, in via COroparte_20 subordinata, anche a titolo di responsabilità extracontrattuale ovvero a titolo di indebito arricchimento;
condanni, pertanto, in tal senso, la Committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
CO
.2) accolga le domande e le conclusioni rassegnate da contro el giudizio RG n. CP_4
13506/10 del Tribunale di Roma e, previa la relativa istruttoria, per l'effetto:
2 a) accerti il completamento essenziale delle opere di cui al contratto sin dall'agosto 2009;
2b) accerti la eventuale sussistenza di lavorazioni non eseguite e verifichi l'incidenza sul contratto come non gravi né pregiudiziali all'opera;
2c) accerti la funzionalità dell'opera anche in assenza di eventuali marginali lavorazioni;
2d) accerti i requisiti tecnico giuridico di al completamento dell'opera; CP_4
2e) verifichi nella esecuzione e nella contabilità la corrispondenza degli Stati di avanzamento all'esecuzione dell'opera e la corrispondenza tra l'emissione dei certificati di pagamento successivi e la quietanza dei subappaltatori del certificato precedente;
CO 2f) accerti la responsabilità di e ciascuno per il proprio ruolo e in solido tra loro CP_10 nell'eventuale discrasia tra i certificati di pagamento e i debiti sussistenti tutt'ora con i subappaltatori riferenti ai certificati precedenti ritenendoli esclusivi responsabili degli omessi pagamenti ai subappaltatori;
CO 2g) accerti la responsabilità di o iascuno per il proprio ruolo e in solido tra loro per CP_10
l'omessa prosecuzione del cantiere così determinando la risoluzione del contratto in loro danno con conseguente accertamento del maggior danno subito dalla scrivente rappr. COroparte_7
Generale per l'Italia; 11
2h) per codesti comportamenti dichiari risolto il contratto per grave inadempimento per colpa e dolo CO della e CP_10
2i) per l'effetto accerti lo stato di consistenza finale per quanto di ragione della mandante CO condannando e individualmente o in solido tra loro, al pagamento del quantum debeatur CP_10 comprensivi di riserve accertande (riportate in citazione e che abbiansi per ripetuti e trascritti)
(€4.734.700,00 pro quota;
€ 141.000,00 pro quota;
€ 568.574,27 pro quota) e nella misura massima richiesta in citazione ed in proporzione e di maggiorazioni da danno subito per interruzione cantiere anch'esso precisando nei termini concedendi e comunque da riscontrarsi con chiedenda CTU;
2l) in via gradata accerti il recesso di dal contratto con conseguente accertamento del CP_10 CO maggior danno subito dalla scrivente e relativa condanna di e individualmente o in solido CP_10 tra loro, al pagamento del quantum debeatur come sopra precisato in favore dell'attore
2m) il tutto con interessi di mora e legali a maturarsi.
Ci si rimette alle valutazioni della Corte Ecc.ma in ordine alle spese atteso il carattere adesivo dipendente dell'atto di intervento dispiegato da COroparte_7
nella specie in primo grado di giudizio.
[...]
2. nel giudizio n.r.g. 894/2019
Si chiede che la Corte d'Appello Ecc.ma,
−respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
−previi gli accertamenti pronunce e declaratorie del caso;
.1) accolga le domande e conclusioni del nel giudizio n.r.g. Parte_3
61028/2010 e, previa occorrendo la relativa istruttoria, per l'effetto:
1a) accerti e dichiari il grave inadempimento della committente agli obblighi contrattuali e CP_3 conseguentemente dichiari la risoluzione della convenzione n. 58 di rep. del 31 ottobre 2003 per colpa ed in danno del Committente medesimo, previa eventuale disapplicazione del provvedimento CO risolutorio adottato da el 10 marzo 2010;
1b) accerti e dichiari che spetta all'ATI appaltatrice, in conseguenza della risoluzione del contratto di appalto per colpa ed in danno del Committente, il risarcimento di tutti i danni patiti, sia sotto il profilo del danno emergente (oneri a qualsiasi titolo sostenuti e a sostenersi), sia sotto il profilo del lucro cessante (mancati utili), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, determinandone l'importo nella misura che risulterà in corso di giudizio e condanni, pertanto, in tal senso, la Committente al relativo pagamento;
1c) accerti e dichiari che spetta all'ATI, in conseguenza della risoluzione del contratto, il controvalore attualizzato di tutti i lavori eseguiti, contabilizzati e non, al lordo del ribasso d'asta, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi e conseguentemente condanni la Stazione
Appaltante al pagamento dell'importo che risulterà in corso di giudizio;
1d) accerti e dichiari che, in ogni caso, spettano all'ATI gli importi richiesti con le riserve (oggetto dei quesiti che seguono) iscritte successivamente alla sottoscrizione del secondo AC NA e del 12
4° entrambi del 10 marzo 2009, da essa formulate ed indipendentemente dalla risoluzione in CP_19 danno e per colpa della Committente della convenzione n. 58 rep. del 31 ottobre 2003;
1e) accerti e dichiari che, alla luce del quesito che precede, spetta all'ATI, in relazione alla riserva n.
65, il complessivo importo di €. 4.734.700,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per l'anomalo andamento dei lavori verificatosi successivamente al 10 marzo 2009, ovvero, la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia;
condanni, pertanto, in tal senso, la Committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
1f) accerti e dichiari che, alla luce del quesito n. 4, spetta all'ATI, in relazione alla riserva n. 66, il complessivo importo di €. 141.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, quale addebito per saldature difettose, ovvero, la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia;
condanni, pertanto, in tal senso, la Committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
1g) accerti e dichiari che, alla luce del quesito n. 4, spetta all'ATI, in relazione alla riserva n. 67, il complessivo importo di €. 568.574,27, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di mancata corresponsione del compenso di cui al D.M. del 30 aprile 2009, ovvero, la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi e condanni, pertanto, in tal senso, la Committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
1h) accerti e dichiari che spetta all'ATI appaltatrice la corresponsione degli interessi legali e moratori maturati per la ritardata contabilizzazione ed il ritardato pagamento degli acconti dei lavori, secondo i tassi e le decorrenze di cui agli artt. 35 e 36 del DPR. n. 1063/62 e successive modifiche ed integrazioni, calcolati con i criteri di contabilizzazione di cui all'art. 4 della legge n. 741/81, ovvero secondo diversi tassi e decorrenze eventualmente applicabili e condanni, pertanto, la Stazione Appaltante al pagamento dell'importo che risulterà dovuto in corso di giudizio sino al soddisfo;
1i) accerti e dichiari che spetta all'Impresa la corresponsione del saldo dei lavori, determinandone il relativo importo, determinato includendo gli importi di cui ai lavori eseguiti e non contabilizzati, nonché quelli contabilizzati ma non ancora pagati, il tutto oltre gli interessi legali e moratori maturati CO per la ritardata contabilizzazione ed il ritardato pagamento dei citati lavori, condannando al relativo pagamento nella misura che risulterà in corso di giudizio;
1l) accerti e dichiari che spetta all'ATI il risarcimento dei maggiori oneri e danni derivanti dall'anomalo e frammentario andamento dei lavori a far data dal momento dell'ultimo aggiornamento della riserva n. 65, sino alla definitiva consegna delle aree, nella misura che risulterà in corso di giudizio;
condanni, pertanto, in tal senso, la Committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
1m) accerti e dichiari che spetta all'Impresa il risarcimento del danno derivante dal controvalore dei macchinari e delle attrezzature di cantiere, determinandone il relativo importo, nella misura che 13
risulterà in corso di giudizio;
condanni, pertanto, in tal senso, la Committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
1n) accerti e dichiari che spetta all'Impresa il risarcimento del danno derivante dalla mancata tempestiva emissione del provvedimento di Entrata Merci, nella misura che risulterà in corso di giudizio;
condanni, pertanto, in tal senso, la Committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
1o) condanni, pertanto, la Stazione Appaltante al pagamento di tutte le somme di cui ai quesiti che precedono in favore dell , riconoscendole, ove ne ravvisi i presupposti, in via COroparte_20 subordinata, anche a titolo di responsabilità extracontrattuale ovvero a titolo di indebito arricchimento;
condanni, pertanto, in tal senso, la Committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
CO
.2) accolga l'appello proposto da contro nella specie e, previa la relativa CP_4 istruttoria, per l'effetto:
2 a) accerti il completamento essenziale delle opere di cui al contratto sin dall'agosto 2009;
2b) accerti la eventuale sussistenza di lavorazioni non eseguite e verifichi l'incidenza sul contratto come non gravi né pregiudiziali all'opera;
2c) accerti la funzionalità dell'opera anche in assenza di eventuali marginali lavorazioni;
2d) accerti i requisiti tecnico giuridico di al completamento dell'opera; CP_4
2e) verifichi nella esecuzione e nella contabilità la corrispondenza degli Stati di avanzamento all'esecuzione dell'opera e la corrispondenza tra l'emissione dei certificati di pagamento successivi e la quietanza dei subappaltatori del certificato precedente;
CO 2f) accerti la responsabilità di e ciascuno per il proprio ruolo e in solido tra loro CP_10 nell'eventuale discrasia tra i certificati di pagamento e i debiti sussistenti tutt'ora con i subappaltatori riferenti ai certificati precedenti ritenendoli esclusivi responsabili degli omessi pagamenti ai subappaltatori;
CO 2g) accerti la responsabilità di o iascuno per il proprio ruolo e in solido tra loro per CP_10
l'omessa prosecuzione del cantiere così determinando la risoluzione del contratto in loro danno con conseguente accertamento del maggior danno subito dalla scrivente rappr. COroparte_7
Generale per l'Italia;
2h) per codesti comportamenti dichiari risolto il contratto per grave inadempimento per colpa e dolo CO della e CP_10
2i) per l'effetto accerti lo stato di consistenza finale per quanto di ragione della mandante CO condannando e individualmente o in solido tra loro, al pagamento del quantum debeatur CP_10 comprensivi di riserve accertande (riportate in citazione e che abbiansi per ripetuti e trascritti)
(€4.734.700,00 pro quota;
€ 141.000,00 pro quota;
€ 568.574,27 pro quota) e nella misura massima richiesta in citazione ed in proporzione e di maggiorazioni da danno subito per interruzione cantiere anch'esso precisando nei termini concedendi e comunque da riscontrarsi con chiedenda CTU;
14
2l) in via gradata accerti il recesso di dal contratto con conseguente accertamento del CP_10 CO maggior danno subito dalla scrivente e relativa condanna di e individualmente o in solido CP_10 tra loro, al pagamento del quantum debeatur come sopra precisato in favore dell'attore
2m) il tutto con interessi di mora e legali a maturarsi.
Ci si rimette alle valutazioni della Corte Ecc.ma in ordine alle spese atteso il carattere adesivo dipendente dell'atto di intervento dispiegato da COroparte_7
nella specie in primo grado di giudizio”.
[...]
Queste le conclusioni di CFACE:
“1. nel giudizio n.r.g. 774/2019
Si chiede che la Corte d'Appello Ecc.ma,
−respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
−previi gli accertamenti pronunce e declaratorie del caso;
.1) accolga l'appello proposto dal nella specie e, previa Parte_3 occorrendo la relativa istruttoria, per l'effetto:
1a) accerti e dichiari il grave inadempimento della committente agli obblighi contrattuali e CP_3 conseguentemente dichiari la risoluzione della convenzione n. 58 di rep. del 31 ottobre 2003 per colpa ed in danno del Committente medesimo, previa eventuale disapplicazione del provvedimento CO risolutorio adottato da el 10 marzo 2010;
1b) accerti e dichiari che spetta all'ATI appaltatrice, in conseguenza della risoluzione del contratto di appalto per colpa ed in danno del Committente, il risarcimento di tutti i danni patiti, sia sotto il profilo del danno emergente (oneri a qualsiasi titolo sostenuti e a sostenersi), sia sotto il profilo del lucro cessante (mancati utili), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, determinandone l'importo nella misura che risulterà in corso di giudizio e condanni, pertanto, in tal senso, la
Committente al relativo pagamento;
1c) accerti e dichiari che spetta all'ATI, in conseguenza della risoluzione del contratto, il controvalore attualizzato di tutti i lavori eseguiti, contabilizzati e non, al lordo del ribasso d'asta, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi e conseguentemente condanni la Stazione
Appaltante al pagamento dell'importo che risulterà in corso di giudizio;
1d) accerti e dichiari l'adito Tribunale che, in ogni caso, spettano all'ATI gli importi richiesti con le riserve (oggetto dei quesiti che seguono) iscritte successivamente alla sottoscrizione del secondo
AC e del 4° A.I.M., entrambi del 10 marzo 2009, da essa formulate ed Pt_4 indipendentemente dalla risoluzione in danno e per colpa della Committente della convenzione n.
58 rep. del 31 ottobre 2003;
1e) accerti e dichiari che, alla luce del quesito che precede, spetta all'ATI, in relazione alla riserva n.
65, il complessivo importo di €. 4.734.700,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per l'anomalo andamento dei lavori verificatosi successivamente al 10 marzo 2009, ovvero, la diversa somma, 15
maggiore o minore, che risulterà di giustizia;
condanni, pertanto, in tal senso, la Committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
1f) accerti e dichiari che, alla luce del quesito n. 4, spetta all'ATI, in relazione alla riserva n. 66, il complessivo importo di €. 141.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, quale addebito per saldature difettose, ovvero, la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia;
condanni, pertanto, in tal senso, la Committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
1g) accerti e dichiari che, alla luce del quesito n. 4, spetta all'ATI, in relazione alla riserva n. 67, il complessivo importo di €. 568.574,27, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di mancata corresponsione del compenso di cui al D.M. del 30 aprile 2009, ovvero, la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi e condanni, pertanto, in tal senso, la Committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
1h) accerti e dichiari che spetta all'ATI appaltatrice la corresponsione degli interessi legali e moratori maturati per la ritardata contabilizzazione ed il ritardato pagamento degli acconti dei lavori, secondo i tassi e le decorrenze di cui agli artt. 35 e 36 del DPR. n. 1063/62 e successive modifiche ed integrazioni, calcolati con i criteri di contabilizzazione di cui all'art. 4 della legge n. 741/81, ovvero secondo diversi tassi e decorrenze eventualmente applicabili e condanni, pertanto, la Stazione
Appaltante al pagamento dell'importo che risulterà dovuto in corso di giudizio sino al soddisfo;
1i) accerti e dichiari che spetta all'Impresa la corresponsione del saldo dei lavori, determinandone il relativo importo, determinato includendo gli importi di cui ai lavori eseguiti e non contabilizzati, nonché quelli contabilizzati ma non ancora pagati, il tutto oltre gli interessi legali e moratori maturati CO per la ritardata contabilizzazione ed il ritardato pagamento dei citati lavori, condannando al relativo pagamento nella misura che risulterà in corso di giudizio;
1l) accerti e dichiari che spetta all'ATI il risarcimento dei maggiori oneri e danni derivanti dall'anomalo e frammentario andamento dei lavori a far data dal momento dell'ultimo aggiornamento della riserva n. 65, sino alla definitiva consegna delle aree, nella misura che risulterà in corso di giudizio;
condanni, pertanto, in tal senso, la Committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
1m) accerti e dichiari che spetta all'Impresa il risarcimento del danno derivante dal controvalore dei macchinari e delle attrezzature di cantiere, determinandone il relativo importo, nella misura che risulterà in corso di giudizio;
condanni, pertanto, in tal senso, la Committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
1n) accerti e dichiari che spetta all'Impresa il risarcimento del danno derivante dalla mancata tempestiva emissione del provvedimento di Entrata Merci, nella misura che risulterà in corso di giudizio;
condanni, pertanto, in tal senso, la Committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
16
1o) condanni, pertanto, la convenuta Stazione Appaltante al pagamento di tutte le somme di cui ai CP_2 quesiti che precedono in favore dell appaltatrice, riconoscendole, ove ne ravvisi i presupposti, in via subordinata, anche a titolo di responsabilità extracontrattuale ovvero a titolo di indebito arricchimento;
condanni, pertanto, in tal senso, la Committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
CO
.2) accolga le domande e le conclusioni rassegnate da contro el giudizio RG n. CP_4
13506/10 del Tribunale di Roma e, previa la relativa istruttoria, per l'effetto:
2 a) accerti il completamento essenziale delle opere di cui al contratto sin dall'agosto 2009;
2b) accerti l'eventuale sussistenza di lavorazioni non eseguite e ne verifichi l'incidenza sul contratto come non gravi né pregiudiziali all'opera;
2c) accerti la funzionalità dell'opera anche in assenza di eventuali marginali lavorazioni;
2d) accerti i requisiti tecnico giuridico di al completamento dell'opera; CP_4
2e) verifichi nella esecuzione e nella contabilità la corrispondenza degli Stati di avanzamento all'esecuzione dell'opera e la corrispondenza tra l'emissione dei certificati di pagamento successivi e la quietanza dei subappaltatori del certificato precedente;
CO 2f) accerti la responsabilità di e ciascuno per il proprio ruolo e in solido tra loro CP_10 nell'eventuale discrasia tra i certificati di pagamento e i debiti sussistenti tutt'ora con i subappaltatori riferenti ai certificati precedenti ritenendoli esclusivi responsabili degli omessi pagamenti ai subappaltatori;
CO 2g) accerti la responsabilità di o iascuno per il proprio ruolo e in solido tra loro per CP_10
l'omessa prosecuzione del cantiere così determinando la risoluzione del contratto in loro danno con conseguente accertamento del maggior danno subito dalla scrivente Compagnie
[...]
COroparte_5
2h) per codesti comportamenti dichiari risolto il contratto per grave inadempimento per colpa e dolo CO della e CP_10
2i) per l'effetto accerti lo stato di consistenza finale per quanto di ragione della mandante CO condannando e individualmente o in solido tra loro, al pagamento del quantum debeatur CP_10 comprensivi di riserve accertande (€ 4.734.700,00 pro quota;
€ 141.000,00 pro quota;
€ 568.574,27 pro quota) e nella misura massima richiesta in citazione in primo grado di giudizio ed in proporzione e di maggiorazioni da danno subito per interruzione cantiere anch'esso precisando nei termini concedendi e comunque da riscontrarsi con chiedenda CTU;
2l) in via gradata accerti il recesso di dal contratto con conseguente accertamento del CP_10 maggior danno subito dalla scrivente e relativa condanna dei convenuti individualmente o in solido tra loro al pagamento del quantum debeatur come sopra precisato in favore dell'attore
2m) il tutto con interessi di mora e legali a maturarsi. 17
Ci si rimette alle valutazioni della Corte Ecc.ma in ordine alle spese atteso il carattere adesivo dipendente dell'atto di intervento dispiegato da COroparte_5 nella specie in primo grado di giudizio.
[...]
2. nel giudizio n.r.g. 894/2019
Si chiede che la Corte d'Appello Ecc.ma,
−respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
−previi gli accertamenti pronunce e declaratorie del caso;
.1) accolga le domande e conclusioni rassegnate dal nel giudizio Parte_3
n.r.g. 61028/2010 del Tribunale di Roma e, previa occorrendo la relativa istruttoria, per l'effetto:
1a) accerti e dichiari il grave inadempimento della committente agli obblighi contrattuali e CP_3 conseguentemente dichiari la risoluzione della convenzione n. 58 di rep. del 31 ottobre 2003 per colpa ed in danno del Committente medesimo, previa eventuale disapplicazione del provvedimento CO risolutorio adottato da el 10 marzo 2010;
1b) accerti e dichiari che spetta all'ATI appaltatrice, in conseguenza della risoluzione del contratto di appalto per colpa ed in danno del Committente, il risarcimento di tutti i danni patiti, sia sotto il profilo del danno emergente (oneri a qualsiasi titolo sostenuti e a sostenersi), sia sotto il profilo del lucro cessante (mancati utili), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, determinandone l'importo nella misura che risulterà in corso di giudizio e condanni, pertanto, in tal senso, la
Committente al relativo pagamento;
1c) accerti e dichiari che spetta all'ATI, in conseguenza della risoluzione del contratto, il controvalore attualizzato di tutti i lavori eseguiti, contabilizzati e non, al lordo del ribasso d'asta, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi e conseguentemente condanni la Stazione
Appaltante al pagamento dell'importo che risulterà in corso di giudizio;
1d) accerti e dichiari l'adito Tribunale che, in ogni caso, spettano all'ATI gli importi richiesti con le riserve (oggetto dei quesiti che seguono) iscritte successivamente alla sottoscrizione del secondo
AC e del 4° A.I.M., entrambi del 10 marzo 2009, da essa formulate ed Pt_4 indipendentemente dalla risoluzione in danno e per colpa della Committente della convenzione n.
58 rep. del 31 ottobre 2003;
1e) accerti e dichiari che, alla luce del quesito che precede, spetta all'ATI, in relazione alla riserva n.
65, il complessivo importo di €. 4.734.700,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per l'anomalo andamento dei lavori verificatosi successivamente al 10 marzo 2009, ovvero, la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia;
condanni, pertanto, in tal senso, la Committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
1f) accerti e dichiari che, alla luce del quesito n. 4, spetta all'ATI, in relazione alla riserva n. 66, il complessivo importo di €. 141.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, quale addebito per saldature difettose, ovvero, la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia;
18
condanni, pertanto, in tal senso, la Committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
1g) accerti e dichiari che, alla luce del quesito n. 4, spetta all'ATI, in relazione alla riserva n. 67, il complessivo importo di €. 568.574,27, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di mancata corresponsione del compenso di cui al D.M. del 30 aprile 2009, ovvero, la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi e condanni, pertanto, in tal senso, la Committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
1h) accerti e dichiari che spetta all'ATI appaltatrice la corresponsione degli interessi legali e moratori maturati per la ritardata contabilizzazione ed il ritardato pagamento degli acconti dei lavori, secondo i tassi e le decorrenze di cui agli artt. 35 e 36 del DPR. n. 1063/62 e successive modifiche ed integrazioni, calcolati con i criteri di contabilizzazione di cui all'art. 4 della legge n. 741/81, ovvero secondo diversi tassi e decorrenze eventualmente applicabili e condanni, pertanto, la Stazione
Appaltante al pagamento dell'importo che risulterà dovuto in corso di giudizio sino al soddisfo;
1i) accerti e dichiari che spetta all'Impresa la corresponsione del saldo dei lavori, determinandone il relativo importo, determinato includendo gli importi di cui ai lavori eseguiti e non contabilizzati, nonché quelli contabilizzati ma non ancora pagati, il tutto oltre gli interessi legali e moratori maturati CO per la ritardata contabilizzazione ed il ritardato pagamento dei citati lavori, condannando al relativo pagamento nella misura che risulterà in corso di giudizio;
1l) accerti e dichiari che spetta all'ATI il risarcimento dei maggiori oneri e danni derivanti dall'anomalo e frammentario andamento dei lavori a far data dal momento dell'ultimo aggiornamento della riserva n. 65, sino alla definitiva consegna delle aree, nella misura che risulterà in corso di giudizio;
condanni, pertanto, in tal senso, la Committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
1m) accerti e dichiari che spetta all'Impresa il risarcimento del danno derivante dal controvalore dei macchinari e delle attrezzature di cantiere, determinandone il relativo importo, nella misura che risulterà in corso di giudizio;
condanni, pertanto, in tal senso, la Committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
1n) accerti e dichiari che spetta all'Impresa il risarcimento del danno derivante dalla mancata tempestiva emissione del provvedimento di Entrata Merci, nella misura che risulterà in corso di giudizio;
condanni, pertanto, in tal senso, la Committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
1o) condanni, pertanto, la convenuta Stazione Appaltante al pagamento di tutte le somme di cui ai CP_2 quesiti che precedono in favore dell appaltatrice, riconoscendole, ove ne ravvisi i presupposti, in via subordinata, anche a titolo di responsabilità extracontrattuale ovvero a titolo di indebito arricchimento;
condanni, pertanto, in tal senso, la Committente al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
.2) accolga l'appello proposto da e, previa la relativa istruttoria, per l'effetto: CP_4 19
2a) accerti il completamento essenziale delle opere di cui al contratto sin dall'agosto 2009;
2b) accerti l'eventuale sussistenza di lavorazioni non eseguite e ne verifichi l'incidenza sul contratto come non gravi né pregiudiziali all'opera;
2c) accerti la funzionalità dell'opera anche in assenza di eventuali marginali lavorazioni;
2d) accerti i requisiti tecnico giuridico di al completamento dell'opera; CP_4
2e) verifichi nella esecuzione e nella contabilità la corrispondenza degli Stati di avanzamento all'esecuzione dell'opera e la corrispondenza tra l'emissione dei certificati di pagamento successivi e la quietanza dei subappaltatori del certificato precedente;
CO 2f) accerti la responsabilità di e ciascuno per il proprio ruolo e in solido tra loro CP_10 nell'eventuale discrasia tra i certificati di pagamento e i debiti sussistenti tutt'ora con i subappaltatori riferenti ai certificati precedenti ritenendoli esclusivi responsabili degli omessi pagamenti ai subappaltatori;
CO 2g) accerti la responsabilità di o iascuno per il proprio ruolo e in solido tra loro per CP_10
l'omessa prosecuzione del cantiere così determinando la risoluzione del contratto in loro danno con conseguente accertamento del maggior danno subito dalla scrivente Compagnie
[...]
COroparte_5
2h) per codesti comportamenti dichiari risolto il contratto per grave inadempimento per colpa e dolo CO della e CP_10
2i) per l'effetto accerti lo stato di consistenza finale per quanto di ragione della mandante CO condannando e individualmente o in solido tra loro, al pagamento del quantum debeatur CP_10 comprensivi di riserve accertande (€ 4.734.700,00 pro quota;
€ 141.000,00 pro quota;
€ 568.574,27 pro quota) e nella misura massima richiesta in citazione in primo grado di giudizio ed in proporzione e di maggiorazioni da danno subito per interruzione cantiere anch'esso precisando nei termini concedendi e comunque da riscontrarsi con chiedenda CTU;
2l) in via gradata accerti il recesso di dal contratto con conseguente accertamento del CP_10 maggior danno subito dalla scrivente e relativa condanna dei convenuti individualmente o in solido tra loro al pagamento del quantum debeatur come sopra precisato in favore dell'attore
2m) il tutto con interessi di mora e legali a maturarsi
Ci si rimette alle valutazioni del Tribunale in ordine alle spese atteso il carattere adesivo dipendente dell'atto di intervento dispiegato da COroparte_5 nella specie in primo grado di giudizio”.
[...]
-all'esito questa Corte ha assegnato la causa a decisione, con i termini ex 190 c.p.c.;
§ 4)
Ritenuto che: 20
-va in primo luogo rimarcata l'eccessiva ampiezza degli scritti difensivi , soprattutto di quelli CO conclusionali ma si veda anche l'ampiezza delle stesse conclusioni, in particolare quelle delle due società assicurative), pur tenuto conto della complessità e rilevanza del giudizio, tanto in contrasto con i principi di chiarezza e sinteticità ormai normativamente sanciti;
§ 5)
-in rito, va quindi ribadito che in appello non vi è alcuno spazio per domande nuove e per nuove produzioni documentali, ex art. 353 c.p.c., v. infra per le ricadute nel presente giudizio;
-la Corte è chiamata a pronunciarsi sugli appelli sia del che di , nonché COroparte_2 CP_4 CO su quello incidentale di tenuto anche conto della interferenza di taluni dei motivi di impugnazione;
- in rito, occorre delibare in primo luogo la legittimazione attiva delle parti appellanti;
§ 6)
-in questo grado di appello va specificamente accertata quella del (appello COroparte_2 originariamente n.r.g. 774\19, in primo grado n.r.g. 61028\10);
-il giudizio di primo grado fu introdotto da Costruzioni LE S.r.l. (già COroparte_12 CO
, in proprio e quale capogruppo mandataria dell in corso di causa intervenne il
[...] fallimento di tale società (già in liquidazione), pronunciato dal Tribunale di Napoli- sentenza 9 luglio
2013- con apertura del proc. fall. n. 214/2013;
-fu quindi la Curatela fallimentare a proporre l' appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma
n. 13685\18 (giudizio in questa Corte, come accennato, n.r.g.774\19 ), poi riunito con quello proposto, avverso la stessa sentenza, dalla soc. Impresa;
-quanto al fallimento, il Tribunale di Napoli, con decreto del 17 febbraio 2021, ormai definitivo, ha omologato la proposta di concordato, ex art. 124 l. fall., di GU CA S.p.A. (di seguito: GU), quale terzo assuntore;
da qui il trasferimento a quest'ultima di tutti gli attivi concorsuali già in capo al fallimento, tra cui rientra il credito litigioso di cui al presente giudizio;
a sua volta , in CP_1 forza di contratto intercorso con l'istituto bancario surrichiamato, “ di cessione di crediti litigiosi” del
31 marzo 2022, ha acquistato (pro soluto) “tutti i crediti sorti e /o derivanti da procedimenti giudiziali e vantati nei confronti di Rete Ferroviarie Italiane S.p.a., unitamente ai relativi diritti ad essi connessi e/o accessori, ivi incluse le posizioni giuridiche soggettive vantate da GU ancora oggetto di accertamento e/o oggetto di accertamento futuro in relazione alle vicende per cui sono attualmente pendenti i relativi giudizi”, tra cui quello per cui è causa;
quanto sopra è documentato esaustivamente
(v. anche G.U. del 16 aprile 2022, Parte II, Foglio Inserzioni, n.44, ma anche l'attestazione in atti di
GU specificamente riferita ai crediti litigiosi di cui al presente giudizio di appello); 21
-ACO VP si è quindi costituita in questo giudizio di appello con memoria del 21 maggio 2025, facendo proprio l'appello originario, e dando prova documentale (assolvendo così il relativo onere) della propria legittimazione attiva;
CO
-si noti , del resto, che siffatta legittimazione di non è realmente contestata: ancora CP_1 in conclusionale, manifesta al riguardo “dubbi”, senza ulteriori specificazioni, sicchè non occorre argomentare ulteriormente al riguardo;
-ne segue che , quale successore a titolo particolare nel diritto (controverso), ex art. 111 CP_1
c.p.c., è subentrato all'originario appellante ed è l'unico legittimato attivo nel presente giudizio, mentre è del tutto venuta meno la legittimazione del originario appellante (delle cui CP_2 vicende si è detto ampiamente);
§ 7)
-è invece tuttora controversa la legittimazione attiva dell'altro appellante principale (giudizio originariamente n.r.g. 894\19), la soc. Impresa: deve così delibarsi , sempre in via preliminare, il CO motivo di appello incidentale sub a) di v. ancora pag. 48 ss conclusionale), che – nella sostanza
– conferma quanto già eccepito in primo grado, e disatteso dal Tribunale;
-così infatti la sentenza appellata: CO
“Va preliminarmente disattesa l'eccezione preliminare, sollevata da nella comparsa conclusionale, di avvenuta estinzione del giudizio n. 13506/2010 R.G. in conseguenza dell'interruzione determinata dall'ammissione di alla procedura di amministrazione CP_4 straordinaria e della sua mancata riassunzione.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10.7.2013, è stata ammessa CP_4 ad amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.L. n. 347/2003 (“Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza”), convertito nella L. n. 39/2004
e s.m.i., ed è stato nominato il commissario straordinario.
Il comma 2-bis dell'art. 2 del D.L. n. 347/2003 stabilisce che ciò determina “lo spossessamento del debitore e l'affidamento al commissario straordinario della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente. Determina altresì gli effetti di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 270 e agli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario straordinario”.
Alla stregua di tale disposizione, dunque, l'ammissione di un'impresa all'amministrazione straordinaria comporta non già la perdita della capacità di stare in giudizio, bensì lo spostamento dei poteri decisionali e di rappresentanza in capo al nominato commissario straordinario. Effetto che è perfettamente in linea con la finalità propria della procedura in oggetto, che non è liquidatoria, ma conservativa del patrimonio aziendale, in vista della possibile prosecuzione dell'attività, come tale 22
non assimilabile ad una delle ipotesi tipiche che, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., causano l'interruzione del giudizio (cfr. tra le molte, Cons. Stato, 9.12.2010 n. 8687; Cons. Stato, 26.10.2009 n. 6544; Tar
Cagliari, 15.6.2017 n. 406; Tar Brescia, 29.12.2016 n. 1786; Tar Milano, 12.7.2012 n. 1973; Tar
Napoli, 3.5.2012 n. 2021).
E ciò diversamente da quanto previsto dall'art. 43, comma 3, L.Fall., nel testo vigente (a tenore del quale l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo), non richiamato dal citato art. 2, comma 2-bis, D.L. n. 347/2003, ma richiamato invece dall'art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 270/1999 sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, fuori dall'ambito applicativo della disciplina del 2003.
Nel caso in esame, pertanto, appare sufficiente la semplice costituzione, effettuata con comparsa del 9.12.2013, del , soggetto in capo al quale si radica la legittimazione Parte_5 processuale (attiva e passiva) e la rappresentanza legale della società sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria” ; nonostante la già rimarcata ampiezza delle difese, non si confronta realmente con tale ampia CP_3
e chiara motivazione il che incide negativamente sulla stessa ammissibilità del motivo, ex art. 342
c.p.c.; il motivo di gravame in parola, infatti, si attarda sulla costituzione del commissario nel solo giudizio promosso dal Fallimento cit., non anche in quello promosso da , con conseguente CP_4 estinzione del giudizio in parola;
-di contro la Corte reputa che l'ammissione alla amministrazione straordinaria, funzionale alla conservazione dell'impresa, non comporti l'interruzione automatica dei giudizi in corso, in cui è parte l'impresa in questione;
l'art. 2 bis, in fine, del d.l. 347\03 conv. In l. 39\04 , secondo cui “nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il
”, costituisce sicura conferma della continuità, anche processuale- sia Parte_5 pure con la legittimazione (attiva e passiva) spostata in capo al commissario, di tutti i giudizi pendenti;
nella specie, oltretutto, il commissario spiegò il suo intervento allorchè i due giudizi erano ormai riuniti (sin dall'udienza del 19 luglio 2011);
-in ogni caso (lo si osserva per completezza), anche a voler ritenere- con parte della giurisprudenza- che l'ammissione alla amministrazione straordinaria comporti, al pari della dichiarazione di fallimento
(art. 43 l. fall.) , l'interruzione di diritto (quindi automatica) del giudizio pendente, i tre mesi per la riassunzione non possono che decorrere, come correttamente osservato da , dal giorno in CP_4 cui il commissario acquisti legale conoscenza della pendenza del giudizio di cui si tratta ovvero dalla pronuncia giudiziale di estinzione, se adottata;
v., per il fallimento, Cass. 22714 del 06/08/2025: “In seguito all'apertura di una procedura concorsuale liquidatoria a carico di una delle parti, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, del R.D. n. 267 del 1942, ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte, dovendosi aver riguardo alla conoscenza legale non dell'evento interruttivo, ma dell'ordinanza del giudice che dichiara 23
l'interruzione”; con riferimento alla liquidazione coatta amministrativa v. Cass. 34785 del 28/12/2024;
Cass. 18285 del 04/07/2024 sottolinea in particolare l'irrilevanza delle altre forme di conoscenza che le parti possano avere avuto dell'evento interruttivo);
-comunque è dirimente, anche con riferimento al caso di specie, un ancora recente arresto, Cass.
15 marzo 2025, n. 6955; nella specie, in corso di causa, una impresa era stata ammessa alla amministrazione straordinaria, senza però che il commissario straordinario intervenisse;
nonostante ciò il giudizio non era stato interrotto, e la sentenza era stata pronunciata nei confronti della parte originaria;
la S.C. ha ritenuto che “in virtù del combinato disposto degli artt. 43, l. fall. e
19 d.lgs. n. 270 del 1999… anche l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, come la dichiarazione di fallimento, comporta l'automatica interruzione del processo. Ove la dichiarazione giudiziale di interruzione del processo manchi, e il processo prosegua, si determina la nullità di tutti gli atti successivi all'evento interruttivo, compresa la sentenza di primo grado, ai sensi degli artt. 298 e 304 c.p.c. … Si tratta, tuttavia, di nullità relativa, soggetta alla disciplina dell'art. 157 c.p.c., e dunque non rilevabile d'ufficio, ed eccepibile solo dalla parte colpita dall'evento (Cass. Sez. U., sentenza n. 12154 del 07/05/2021; conf. da ultimo Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 27688 del 02/10/2023), e non anche dalle altre parti che, non risentendo di alcun pregiudizio dall'evento interruttivo, non sono legittimati a far valere, come motivo di nullità della sentenza pronunciata, la violazione delle norme che disciplinano l'interruzione del processo, le quali sono dirette a tutelare solo la parte nei cui confronti si verifica l'evento interruttivo e che da esso può essere pregiudicata (v., in generale, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 34867 del 25/11/2022; Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 18804 del 02/07/2021). Non assume, infatti, rilievo la circostanza che, ai sensi dell'art. 43, comma 3, l.fall., l'apertura del fallimento determina l'interruzione automatica del processo pendente, poiché la disciplina della nullità conseguente alla mancata interruzione è diversa dalla disciplina dell'interruzione, dovendosi applicare il disposto dell'art. 157, comma 1, c.p.c., secondo il quale non può pronunciarsi una nullità senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia denunciata d'ufficio”;
-nella specie (a differenza che nella fattispecie esaminata dalla S.C.) il si Parte_5
è tempestivamente costituito, sanando in radice ogni possibile vizio;
CO
-ne segue che l'eccezione di in quanto parte non legittimata a proporla, è del tutto infondata, e così il relativo motivo di appello;
§ 8)
CO
-di contro sono parzialmente fondate le eccezioni di n relazione alle società assicuratrici già intervenute in primo grado (si tratta, peraltro, di profili rilevabili d'ufficio); già la sentenza appellata, del tutto correttamente (e sul punto incontestata) osservò che resta “estraneo dall'oggetto del 24
presente giudizio l'accertamento della natura abusiva dell'escussione delle garanzie dalle medesime CO Co prestate a favore di e nell'interesse dell a seguito dell'incameramento della cauzione definitiva disposto con la Delibera n. 4/2010, e il conseguente regresso nei confronti delle società contraenti, già oggetto dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo decisi dal Tribunale e dalla
Corte di Appello di Milano”;
-va qui ribadito che entrambe le società (le cui difese convergono: i difensori del resto sono i medesimi) hanno articolato conclusioni di eccessiva ampiezza, e soprattutto di inutile analiticità (oltre i limiti della opacità, e in palese contrasto con i principi di chiarezza e di sinteticità di cui pure si è detto) e – soprattutto- ben oltre- si noti (anche nel petitum) – quelle rese dagli appellanti principali, alla cui posizione prestano piena adesione;
-entrambe le parti, inoltre (sub 2 g) articolano conclusioni (la Corte “accerti la responsabilità di CO
o iascuno per il proprio ruolo e in solido tra loro per l'omessa prosecuzione del CP_10 cantiere così determinando la risoluzione del contratto in loro danno con conseguente accertamento del maggior danno” subito dall'uno e dall'altro istituto) che si risolvono, palesemente, in veri e propri appelli incidentali autonomi (in quanto del tutto estranei ai motivi di appello principale sia del che di che avrebbero dovuto essere non solo evidenziati come tali, a COroparte_2 CP_4 tutela del contraddittorio (sicchè tali parti sono incorse anche in una violazione del principio di lealtà processuale, ex art. 88 c.p.c.), ma anche notificati a tutte le parti, compresa la contumace CP_10
(nei cui confronti, oltretutto, è volta la domanda), v. l'art. 333 c.p.c.; CO
- ssume che, in realtà, le domande delle due società – risolvendosi in appelli adesivi a quelli degli appellanti principali, sono inammissibili perché tardive (entrambe le società si sono costituite con comparse del 2 maggio 2019, mentre la sentenza appellata, come detto, è stata pubblicata il 4 luglio 2018), non trovando applicazione l'art . 334 c.p.c.;
-RFI richiama precedenti giurisprudenziali non pertinenti, tenuto poi conto che nella specie non si verte in tema di appello incidentale (e ferma l'inammissibilità di tutto quanto chiesto eccedente la mera adesione ai gravami degli appellanti principali); v. Cass. 24 agosto 2020, n. 17614, secondo cui “le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., si applicano esclusivamente a quella incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione, mentre per il ricorso di una parte che abbia contenuto adesivo a quello principale si deve osservare la disciplina dell'art. 325 c.p.c., cui è altrettanto soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia valenza d'impugnazione incidentale qualora investa un capo della sentenza non impugnato o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale”;
-la questione, comunque, è assorbita (principio della ragione più liquida), come si dirà, dall'esito del giudizio sugli appelli principali;
§ 9) 25
CO
-ancora in rito, merita rilevare che ha dichiarato (v. pag. 19 conclusionale) di non aver più interesse (in forza della riunione dei giudizi) alla declaratoria di nullità e\o tardività dell'appello del
(e ora, come detto, ); solo per completezza la Corte rimarca che siffatto COroparte_2 CP_1 CO motivo è comunque infondata: la costituzione di che spiegò (e ampiamente, come detto) le proprie difese nel merito ha sanato ogni vizio della vocatio in ius(raggiungimento dello scopo) ; la CO sostanziale adesione di a tale prospettazione esonera la Corte da ogni ulteriore approfondimento;
§ 10 a )
CO
-sempre in rito, è del tutto generica, e quindi inammissibile, la doglianza di ulla proposizione, da parte di , di domande tardive (stravolgendo le conclusioni rese in primo grado, v. ancora CP_4 CO p. 44 ss conclusionale possono però fin d'ora disattendersi i motivi di appello di relativi : CP_4
.a) all'omesso esame di Trib. Roma 11932\17 (motivo sub a), in fine); del tutto correttamente il primo giudice ha rimarcato la tardività della relativa produzione documentale, e sul punto nulla deduce l'appellante in questione (con conseguente inammissibilità della doglianza, ex art 342 c.p.c.); peraltro
– lo si osserva per completezza- il “precedente” in parola non solo non è pregiudiziale a quello per cui è causa (il che, del resto, neppure è stato dedotto) , ma – riguardando comunque diversa vicenda- non potrebbe mai avere rilevanza probatoria nel procedimento per cui è causa;
nelle difese successive (e quindi inammissibilmente) Impresa lamenta che il Tribunale “avrebbe dovuto tener conto di tale sentenza nel suo valore di precedente giurisprudenziale”, attenendo a fattispecie corrispondente a quella per cui è causa;
sotto tale profilo il motivo è giuridicamente (anche) inconsistente: l'omesso esame di un precedente giurisprudenziale, fosse pure di legittimità, non può mai costituire vizio di una pronuncia, attesa la soggezione del giudice solo alla legge (art. 101 cpv
Cost.); e certamente alcuna rilevanza nomofilattica può essere attribuita, come nella specie, a una pronuncia di merito;
.b) alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (motivo sub b) per non essersi il primo giudice pronunciato sulle domande relative all'accertamento della perdita dei requisiti della per l'esecuzione dei lavori e al Parte_1 conseguente accertamento della sussistenza dei requisiti previsti per il completamento dell'opera in capo ad essa Impresa;
il Tribunale ha ritenuto l'esame di tale domande assorbito dall'esito del giudizio, argomentando specificamente in tema di scioglimento del rapporto di mandato (p. 10) e, comunque, sull'inadempimento di allorchè erano in bonis;
l'esito del giudizio (qui CP_21 CP_4 confermato) comporta comunque l'assorbimento delle domande in oggetto;
neppure va trascurato- 26
sotto altro profilo- che la circostanza di fatto sottesa alla domanda in parola costituisce conferma CO (ulteriore) della gravissima crisi dell'ATI (e quindi della correttezza della condotta di v. infra);
§ 10 b)
-infine, in rito, ma con evidenti ricadute di merito, la Corte prende atto delle vicende giudiziarie che CO hanno riguardato talune delle parti, e su cui si dilunga inammissibilmente nelle note ex art. 127 ter c.p.c., che avrebbero dovuto limitarsi alle sole conclusioni) e poi nelle difese conclusionali;
va però rimarcato che siffatti procedimenti, adottati in sede fallimentare, definiti o meno (v. infra, con riferimento a quello di cui a Cass. 2931\25) non hanno rilevanza giuridicamente rilevante con riferimento a quello per cui è causa;
§ 11 a)
Ancora ritenuto che:
-centrale, ai fini della decisione (e con riferimento a entrambe le cause poi riunite dal Tribunale), è la delibazione del primo motivo di appello già del , e ora del successore a titolo COroparte_2 CO particolare, in relazione al capo della sentenza che ha ritenuto procedibile la domanda di relativa alla risoluzione del contratto inter partes;
ad avviso della Curatela – ora di tale domanda CP_1 avrebbe dovuto essere rimessa alla cognizione esclusiva del giudice fallimentare;
CO
-così la sentenza appellata: “Bisogna a questo punto valutare se le domande riconvenzionali di di risoluzione contrattuale (di diritto, in via principale, e giudiziale, in via subordinata) e risarcimento del danno siano procedibili a seguito della sopravvenienza del fallimento e dell'amministrazione straordinaria cui sono state sottoposte le società costituenti l'Ati o rientrino nella competenza funzionale, esclusiva e inderogabile del tribunale che ha dichiarato il fallimento (art. 24 L. Fall.) e lo stato di insolvenza (art. 13 D.Lgs. n. 270/1999, modellato sull'omologo art. 24 L.Fall., applicabile alle imprese ammesse ad amministrazione straordinaria ex D.L. n. 347/2003, in forza del richiamo di cui all'art. 8 del medesimo decreto legge). Trattasi di questione da esaminare a prescindere dall'eccezione di parte, essendo rilevabile di ufficio. Sul punto è stato affermato, invero, che tutti i crediti verso l'imprenditore insolvente vanno fatti valere e devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso (art. 93 e ss. L.Fall.), sicché il creditore non può più agire giudizialmente in via ordinaria dovendo azionare nella sede propria della verifica del passivo davanti agli organi della procedura il suo credito, poi tutelabile davanti al giudice in via di opposizione avverso lo stato passivo. Ne consegue che la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile. Tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, non sussistendo la preclusione prevista dall'art. 38, comma 4, c.p.c., poiché discende dall'art. 52 L.Fall., cui rinvia anche l'art. 18 D.Lgs. n. 270/1999, 27
inderogabilmente dettata a tutela del principio della par condicio creditorum (così Cass. 21.1.2014
n. 1115; Cass. 15.5.2001 n. 6659). Ciò premesso, con riferimento alla posizione dell'impresa fallita, occorre partire dall'art. 72, comma 5, L.Fall. (nel testo novellato dal D.Lgs. n. 5/2006, applicabile ratione temporis) … La disposizione è stata interpretata dalla dottrina maggioritaria e da parte della giurisprudenza di merito nel senso che l'azione di risoluzione contrattuale può essere esperita nei confronti della curatela fallimentare avanti al tribunale ordinario ovvero proseguita avanti al medesimo, nell'ipotesi in cui sia stata iniziata prima del fallimento del convenuto, soltanto quando alla richiesta di risoluzione del contratto non si accompagni la contestuale domanda di restituzione del prezzo e di risarcimento dei danni conseguenti. Laddove invece vengano chieste contemporaneamente l'azione di risoluzione e la conseguente azione di ripetizione e condanna, entrambe le domande devono essere trasferite in sede fallimentare, in quanto legate da un vincolo di connessione e dipendenza tale da rendere indispensabile una loro trattazione unitaria, posto che la regola dell'unicità del concorso impone la concentrazione processuale davanti al giudice fallimentare di tutte le controversie che possono incidere nella esatta individuazione del passivo fallimentare. Secondo diverso orientamento, prevalente in giurisprudenza, invece, la domanda di risoluzione può proseguire dinanzi al giudice che ne è stato investito prima del fallimento, mentre al tribunale fallimentare, in sede di insinuazione al passivo deve essere rivolta solo la domanda diretta al riconoscimento del credito di restituzione e/o per danni spettante al contraente in bonis: credito che dovrebbe essere ammesso con riserva, condizionatamente all'esito favorevole del giudizio di risoluzione. Reputa il Giudicante di condividere il secondo orientamento, al quale ha aderito di recente anche la Suprema Corte, affermando (in una fattispecie nella quale era prevista la trascrizione della domanda giudiziale) la proseguibilità nella sede ordinaria delle domande principali di simulazione e risoluzione del contratto e l'attrazione nel rito speciale di verifica dei crediti delle sole domande accessorie di restituzione e risarcimento (Cass. 29.2.2016 n. 3953). Alla luce dei suesposti principi deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, mentre la domanda di risoluzione va decisa in questo giudizio, essendo assoggettata al rito ordinario”;
, e ora il successore, contesta appunto tale statuizione, a suo dire in contrasto con la CP_22 prevalente giurisprudenza;
§ 11 b)
-la Corte è ben consapevole che, sulla questione giuridica in oggetto vi è contrasto nella giurisprudenza di legittimità, e che – proprio al fine di pervenire ad una composizione- dovranno pronunciarsi le SSUU della S.C., in forza di remissione disposta dal Primo Presidente (art. 374 c.p.c.)
a seguito delle ordinanze interlocutorie n. 1679/2025, 1702/2025 , 1703/2025, nonché 2931\25, CO quest'ultima relativa a giudizio pendente proprio tra il e e che ha posto, tra gli altri, il CP_2 28
seguente quesito, su cui le SSUU dovranno pronunciarsi: “se la domanda di risoluzione del contratto proposta nei confronti del contraente poi fallito debba o meno essere trasferita in sede fallimentare unitamente alle domande risarcitorie o restitutorie conseguenti alla risoluzione”; le SSUU saranno chiamate a pronunciarsi anche sulla esatta portata dei “crediti condizionati” di cui al n. 1 art. 96 CO l.fall.); nelle difese conclusionali educe che l'udienza innanzi alle SSUU è prevista il prossimo
11 novembre 2025;
-beninteso, e come già accennato, non solo non sussiste alcuna pregiudizialità giuridica tra la pronuncia per cui è causa e quest'ultimo procedimento, ma neppure appare opportuno differire la presente statuizione (come pure richiesto) in attesa della pronuncia delle SSUU, tanto sia perché la cognizione di questa Corte è e resta piena, sia perché deve darsi attuazione al principio della ragionevole durata del processo (essendo poi del tutto astratto il “rischio” di un conflitto di giudicati, tenuto anche conto dei limiti della efficacia delle pronunce del giudice fallimentare); né d'altronde CO spiega efficacia nel presente giudizio Cass. 20576\14, che ha rigettato il ricorso di vverso il decreto del giudice fallimentare di Roma n. 2514\19, di solo parziale accoglimento dell'opposizione CO ex art. 98 l. fall. della stessa llo stato passivo di (quanto ala mancata ammissione di CP_4 taluni crediti, alcuni dei quali attinenti al giudizio per cui è causa);
-viene qui in rilievo- così già il Tribunale- l'interpretazione dell'art. 72, 5° comma l. fall. (applicabile ratione temporis, v. ora l'art. 172, 5° comma, cod. crisi d'impresa; beninteso, le disposizioni della legge fall. non possono essere interpretate e “rilette” alla stregua delle norme innovative del Codice della crisi, v Cass. 27 marzo 2023, n. 8557):
“L'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda;
se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V”;
-al riguardo la giurisprudenza ha formulato due letture divergenti, quella della “divaricazione processuale”, fatta propria dalla sentenza appellata, e quella della “trasmigrazione integrale (o della concentrazione processuale)” invocata dall'appellante;
-la prima opta per una lettura restrittiva della disposizione che, pertanto, laddove richiama le modalità processuali del capo V, farebbe riferimento alle alle sole domande restitutorie e risarcitorie conseguenziali alla domanda di risoluzione contrattuale anteriore al fallimento che, invece, prosegue davanti al giudice ordinario;
v. al riguardo Cass. 29 febbraio 2016, n. 3953, richiamata dalla sentenza ora appellata (nonché Cass. 7547/2018, con riferimento a domanda ex art. 2932 c.c.);
-la seconda interpretazione muove invece dal rilievo che la domanda da proporre secondo le disposizioni del capo V sarebbe proprio quella di risoluzione (evocata dalla norma sin dalla parte iniziale); tale domanda pertanto dovrà essere sempre “traslata” in sede fallimentare unitamente alle richieste restitutorie e risarcitorie di cui costituisce presupposto necessario;
il giudice delegato 29
potrebbe perciò trattare e decidere tutte le domande fra loro connesse secondo rapporto di pregiudizialità-dipendenza ex art. 34 c.p.c. o legate da vincolo di accessorietà ex art. 31 c.p.c., consentendo in tal modo un contraddittorio allargato a tutti i creditori concorsuali anche in ordine alla domanda pregiudiziale/principale intesa ad ottenere lo scioglimento del vincolo contrattuale;
in termini Cass. 7 febbraio 2020, n. 2990 e 2991 (richiamate dall'appellante);
-la giurisprudenza (v. in particolare l'argomentatissima ordinanza n. 1679\25 e i provvedimenti ivi indicati) richiama un ulteriore e connesso profilo problematico, quanto alla qualificazione dei crediti come “condizionati” ai fini della loro ammissione con riserva o meno;
è anche emersa una soluzione
“intermedia”, v. Cass. n. 5368/2022 (nonché n. 25393/2023) , che muove dall'assunto (comune ai due indirizzi) alla stregua del quale la domanda di risoluzione non trascritta antecedentemente all'apertura della procedura concorsuale dovrebbe essere esaminata incidentalmente dal giudice delegato prima di passare all'accertamento (o meno) dei crediti insinuati allo stato passivo;
alla stregua di tale indirizzo intermedio anche la domanda di risoluzione non autonoma ma unicamente posta quale antecedente logico/giuridico delle domande di risarcimento o restitutorie andrebbe esaminata in sede concorsuale, ove andrebbe altresì trasferita ove non trascritta antecedentemente al fallimento;
-tanto premesso, la Corte reputa che appaia preferibile, tenuto conto delle peculiarità giuridiche del giudizio per cui è causa (v. infra) la prima opzione, quella della “divaricazione processuale” prescelta già dal Tribunale;
-si tratta di un insegnamento più volte espresso dalla giurisprudenza;
è sicuramente rilevante, come riconosciuto dal Tribunale, Cass. 29 febbraio 2016, n. 3953: “Le domande principali (prodromiche) di simulazione e risoluzione contrattuale, trascritte anteriormente alla dichiarazione di fallimento della parte convenuta in giudizio, proseguono legittimamente con il rito ordinario attesa l'opponibilità della relativa sentenza alla massa dei creditori in ragione dell'effetto prenotativo della trascrizione, mentre le pretese, accessorie, di restituzione e risarcimento del danno devono necessariamente procedere, previa separazione dalle prime, nelle forme degli art. 93 e ss. l.fall., in quanto assoggettate alla regola del concorso e non suscettibili di sopravvivere in sede ordinaria”;
-in motivazione la S.C. osserva che “quando la domanda è stata trascritta prima della dichiarazione di fallimento, la sentenza che l'accoglie, anche se trascritta successivamente, è opponibile alla massa dei creditori e impedisce l'apprensione del bene da parte alla procedura;
tanto che, in generale, il curatore del fallimento non può avvalersi del potere di scioglimento accordatogli, in via generale, dall'art. 72 della legge fall. quanto al preliminare...” Pertanto, “l'istanza di risoluzione di un contratto (di compravendita o di permuta) per inadempimento dell'acquirente non trova ostacolo nella sopravvenienza del fallimento del convenuto qualora la risoluzione risulti "quesita" prima della sentenza dichiarativa del fallimento stesso attraverso la trascrizione della relativa domanda giudiziale” mentre “solo la pretesa accessoria di restituzione o di risarcimento doveva 30
necessariamente esser fatta valere nelle forme degli artt. 93 e seg. legge fall. Sicché il giudizio di cognizione poteva proseguire nella sede sua propria salvo che per tali domande accessorie”;
-tale pronuncia è espressiva di un principio generale, circa la procedibilità del giudizio relativo alla risoluzione in sede ordinaria, non limitato solo alla fattispecie della trascrizione della domanda in parola anteriormente al fallimento (e a questo opponibile in forza dell'effetto prenotativo della trascrizione e della sua opponibilità al fallimento ex art. 45 l. fall.); e infatti la stessa S.C. aggiunge che la soluzione accolta è quella più coerente con la CEDU e l'art. 111 cost. che annoverano, fra i diritti fondamentali, quello alla ragionevole durata del processo che sarebbe, all'opposto, frustrato, ove la parte sia tenuta a ricominciare da capo il giudizio avanti al Giudice Delegato invece che proseguire quello ordinario di cognizione fondato su una domanda trascritta anteriormente all'apertura del fallimento;
-si veda in termini la più recente Cass. 2 settembre 2024, n. 23462, relativa proprio a un contratto di appalto (e quindi a un ambito in cui non vi è necessità di trascrizione della domanda giudiziale), così massimata:
“Il fallimento del contraente inadempiente preclude alla controparte l'esperibilità dell'azione di risoluzione del contratto, i cui effetti restitutori e risarcitori sarebbero lesivi della "par condicio creditorum", ma non la proseguibilità nei confronti del curatore della domanda di risoluzione intentata dal contraente "in bonis" prima della dichiarazione del fallimento della controparte, come pure nel caso in cui la parte non inadempiente abbia dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contrattualmente pattuita prima dell'apertura del concorso”;
-qui di seguito è opportuno riportare gli snodi principali della motivazione, che muove proprio dalla conferma dell'orientamento qui sostenuto, richiamando la propria giurisprudenza, in particolare: “ per un verso, l'insegnamento a tenor del quale, nei contratti con prestazioni corrispettive, intervenuto il fallimento del contraente inadempiente, l'altro non può proporre l'azione di risoluzione contro la curatela, con effetti, cioè, nei confronti della massa, perché il fallimento determina la destinazione del patrimonio del fallito al soddisfacimento paritario di tutti i creditori e la cristallizzazione delle loro posizioni giuridiche, cosicché la pronunzia di risoluzione non può produrre gli effetti restitutori e risarcitori suoi propri, che sarebbero lesivi della par condicio (cfr. Cass. 30.5.1983, n. 3708, ove si precisa che tale principio opera, per i fatti di inadempimento anteriori al fallimento, anche quando il curatore sia subentrato nel contratto ex art. 72 l.fall.)…per altro verso, l'insegnamento a tenor del quale il contraente in bonis non solo può proseguire l'azione di risoluzione dapprima intrapresa nei confronti del contraente asseritamente inadempiente successivamente fallito (cfr. Cass. 18.9.2013,
n. 21388; Cass. (ord.) 16.1.2018, n. 826), ma può esperire l'azione di risoluzione pur successivamente alla dichiarazione di fallimento del contraente asseritamente inadempiente, allorché abbia (il contraente in bonis che si assuma adempiente) dichiarato antecedentemente al fallimento di controparte che intende valersi della clausola risolutiva espressa (cfr. Cass. 18.11.1961,
n. 2684; con tale pronuncia questa Corte, con riferimento ad un contratto d'appalto, dopo aver 31
puntualizzato che l'art. 81 l.fall. riguarda lo scioglimento e non già la risoluzione del medesimo contratto, siccome attribuisce al fallimento l'attitudine a farne cessare soltanto ex nunc l'efficacia e quindi l'ulteriore esecuzione, ferma restando l'efficacia del contratto d'appalto per il tempo anteriore al verificarsi della causa di scioglimento, ha ulteriormente specificato che la dichiarazione di fallimento, sciogliendo il contratto d'appalto con efficacia ex nunc, impedisce, di regola, che possa successivamente dichiararsene la risoluzione;
e che l'acquisizione del diritto alla risoluzione ex art. 1453 cod. civ. ovvero ex art. 1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa) si ha soltanto quando la proposizione della domanda giudiziale di risoluzione o, rispettivamente, la dichiarazione della parte adempiente di volersi avvalere della clausola, siano anteriori alla sentenza dichiarativa di fallimento.
Cfr. Cass. (ord.) 18.9.2013, n. 21411, e Cass. (ord.) 25.8.2017, n. 20398. Cfr. Cass. (ord.) 8.4.2024,
n. 9369, secondo cui la risoluzione di diritto di un contratto, prevista dalle parti con apposita pattuizione quale conseguenza dell'inadempimento di una determinata obbligazione, non opera automaticamente, bensì produce effetti solo dal momento in cui il contraente, nel cui interesse è stata pattuita, comunica all'altro inadempiente l'intenzione di avvalersene. Cfr. Cass. 4.5.2005, n.
9275, secondo cui, in tema di clausola risolutiva espressa, la dichiarazione del creditore della prestazione inadempiuta di volersi avvalere dell'effetto risolutivo di diritto di cui all'art. 1456 cod. civ. non deve essere necessariamente contenuta in un atto stragiudiziale precedente alla lite, potendo essa per converso manifestarsi, del tutto legittimamente, con lo stesso atto di citazione o con altro atto processuale ad esso equiparato)” ;
-sostanzialmente in termini , per la separazione della domanda di risoluzione dalle pretese conseguenziali, v. – Cass. 19025\13; per l'assetto normativo preriforma Cass. 25984\08; 2439\06
(secondo cui, sostanzialmente, il contraente adempiente, proponendo la relativa domanda, prima del fallimento, ha ormai acquisito il relativo diritto);
- può allora affermarsi che quel che rileva ai fini della (perdurante) cognizione del giudice ordinario, per le domande di risoluzione anteriori al fallimento, e relativo a contratti non soggetti a trascrizione,
è che gli atti e le formalità determinanti la pendenza del relativo giudizio siano stati effettuati anteriormente all'apertura del concorso;
d'altronde, come segnalato in dottrina (a confutazione della tesi della “concentrazione”) da un lato è giuridicamente estremamente dubbia la stessa configurazione di un atto di riassunzione della domanda di risoluzione innanzi al giudice fallimentare, dall'altro il giudizio di verifica dello stato passivo ha un oggetto tipico, sicchè in esso non sembra possano essere azionate situazioni giuridiche diverse da quelle indicate, quali appunto quella qui in esame, né del resto possono essere proposte, da alcuna delle parti del giudizio (ricorrente, curatore e creditori concorrenti), domande di mero accertamento o di carattere costitutivo (altro è il possibile accertamento incidentale anche della risoluzione da parte del giudice fallimentare, nell'ambito delle questioni presupposto concernenti la validità o l'efficacia del titolo su cui si fonda la richiesta di ammissione del credito), merita poi attenzione la riflessione dottrinale (sempre a suffragio della “divaricazione”) alla stregua del quale 32
l'art. 72 , 5°comma l . fall. non consente autorizzi (neppure implicitamente) la “trasmigrazione”
(translatio judicii) dal giudizio di cognizione ordinaria sulla domanda di risoluzione (e sulle consequenziali domande di restituzione e/o di condanna) al giudizio sommario di verifica del passivo;
e tanto in ragione della diversa attitudine alla stabilità del provvedimento finale del giudizio di cognizione ordinaria e del giudizio di verifica del passivo: il primo attinge all'autorità del giudicato ex art. 2909 c.c.; il secondo può, al massimo, aspirare alla stabilizzazione endoconcorsuale, alla luce della previsione di cui all'art. 96, ult. comma, l.fall . (d'altronde- va aggiunto- ogni decisione adottata in sede di ammissione al passivo o nelle sedi di impugnazione dello stesso ha un valore puramente endo-concorsuale);
-quanto sopra ha particolare rilevanza proprio allorchè- come nella specie “le domande di risoluzione avanzate prima della dichiarazione di fallimento innanzi al tribunale sono “incrociate” (così proprio Cass. CO 2831\25, correttamente richiamata sul punto da il giudizio su siffatte domande contrapposte non può che essere unitario, come costantemente affermato dalla S.C.; v. la motivazione di Cass. 10 ottobre 2023, n. 28325: “nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di entrambe le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma (cfr., ex plurimus, Cass. n. 3273/2020) e che, in questo tipo di contratti, “qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza,
l'inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico - sociale del contratto” (Cass. n. 6564/2004;
Cass. n. 6656/2005; Cass. n. 13969/2006)”; paradossalmente proprio l'opzione interpretativa qui non accolta (ma v. Cass. 2931\25 cit.) osterebbe a una tale cognizione unitaria ( tenuto conto dei limiti della cognizione del giudice fallimentare);
-in definitiva deve ritenersi che la domanda di risoluzione del contratto avanzata in sede ordinaria prima del fallimento, è “quesita”, e pertanto può proseguire in quella stessa sede, sia se (beninteso, anteriormente al fallimento) sia stata trascritta ex art. 2652 c.c. ove relativa a beni immobili, sia se sia stata semplicemente proposta (nelle forme di legge), , qualora relativa ad altri diritti o contratti non immobiliari;
ogni altra questione o implicazione (su cui si pronunceranno le SSUU in questa sede non rileva;
-nella specie gli eventi a fondamento della risoluzione (pur nell'opposta prospettiva delle parti) risalgono al 2010, allorchè furono introdotti i giudizi (poi riuniti) di primo grado, mentre sia il fallimento di che l'ammissione di mministrazione risalgono al 2013; le CP_2 Parte_6 CP_4 33
CO domande di risoluzione, proposte a diverso titolo dal Fallimento cit., da , da on possono CP_4 che essere valutate unitariamente: anche da qui la correttezza della statuizione, già richiamata, del primo giudice, in punto di procedibilità della domanda in oggetto;
-ne segue il rigetto del primo motivo di appello (già) del , e l'assorbimento delle COroparte_2 domande adesive delle assicurazioni (non occorrendo pertanto necessario valutarne la CO ammissibilità, contestata da
-il Tribunale era quindi sicuramente competente a decidere nel merito sulle domande di risoluzione contrattuale;
come detto, il primo giudice, accogliendo la domanda riconvenzionale di RTI, ha dichiarato risolto di diritto, in forza della clausola risolutiva espressa, la convenzione n. 58\23;
§ 12 a)
-possono allora scrutinarsi gli ulteriori motivi di appello attinenti al merito della decisione, sia quelli di (già) di (sub b, ma anche c) e d) che- per l'evidente connessione- di Impresa COroparte_2
(sub a);
-entrambe le parti lamentano che l'inadempimento (sicuramente prevalente, in una ottica CO comparativa estesa al rapporto contrattuale nel suo complesso) sarebbe quello determinato da
(e per essa da;
CP_10
-entrambe le parti pongono l'accento . nell'ambito di una valutazione comparativa delle condotte CO delle parti- sul ritardo, di nell'emissione delle Entrate Merci (E.M.) e quindi sulla mancata liquidazione del credito di parte appaltatrice;
da tale omissione sarebbe scaturito il mancato pagamento dei subappaltatori (con conseguente mancata ultimazione dei lavori);
-Impresa, in particolare, pone l'accento sulla rilevanza di tale credito (cinque milioni di euro) che, rapportato all'entità dei lavori residui, avrebbe consentito l'esecuzione dei lavori residui;
oltretutto, CO secondo tale parte, en conosceva le gravi difficoltà economiche della mandataria sicchè, con l'omissione di cui si è detto, sarebbe incorsa nella violazione dei generali principi di correttezza e di CO buona fede;
l'inadempimento di continua l'appellante in esame, sarebbe stato aggravato anche dal fatto che, con l'emissione del SAL n. 62, il credito dell'ATI sarebbe stato svuotato di contenuto , con operazioni di compensazione di poste creditorie del tutto “gonfiate”; al riguardo la parte contesta l'esito della CTU;
grande rilievo è poi attribuito alla circostanza che l'opera pubblica era già ultimata, residuando marginali lavori di completamento (tenuto conto del valore complessivo dell'appalto); CO Impresa segnala anche la contraddittorietà della motivazione, che – da un lato- riconosce che non poteva tardare il rilascio delle E.M., dall'altro rileva che, comunque, anche in caso di adempimento, le fatture non sarebbero state pagabili in ragione della inesigibilità dei relativi crediti CO (essendo egittimata a sospendere i pagamenti in favore dell'appaltatore a fronte della mancata dimostrazione dell'avvenuto adempimento di tutte le obbligazioni pregresse con fornitori e subappaltatori); osserva ancora che, anche se si fosse trattato di crediti inesigibili, gli stessi CP_4 34
avrebbero potuto formare oggetto di cessione pro solvendo;
da qui anche la doglianza relativa al mancato esame del provvedimento del Tribunal di Roma, di cui si è già detto (v. in ultimo la conclusionale di , p. 9 ss); ; CP_4
-l'altro appellante svolge considerazioni simili (v. in ultimo la conclusionale ormai di , p. 14 CP_23 CO ss), che pure pone l'accento sul grave inadempimento in cui sarebbe incorso con riferimento agli obblighi contrattuali, per la reiterata e prolungata condotta di emissione delle E.M.;
-la parte ribadisce che il giudice di primo grado si è concentrato , nel valutare la condotta delle parti, sul solo periodo successivo alla sottoscrizione dell n. 4 del 10\3\09; in tal modo però si sarebbe CP_19 CO ridotta la “lente di accertamento” delle condotte inadempienti di causa diretta delle difficoltà CO dell'ATI di far fronte al pagamento si subappaltatori e fornitori;
in realtà er circa 8 mesi (e non
4) , a seguito delle emissioni dei SAL, ometteva di emettere le E.M. (in particolare relativamente ai
SAL dal 55 al 60); l'inadempimento della stazione appaltante, in violazione dell'art. 43.2 delle condizioni generali di contratto (secondo cui all'emissione del documento di E.M. deve seguire l'emissione del documento di E.M.) avrebbe in definitiva impedito la formazione del credito documentabile, precludendo in radice all'ATI l'accesso al finanziamento pubblico;
-in primo luogo è opportuno riportare l'ampia motivazione del Tribunale al riguardo, a fondamento CO dell'accoglimento della domanda di
“ Nel merito, occorre esaminare le contrapposte domande di risoluzione del contratto di appalto inter partes (Convenzione rep. n. 58 del 31.10.2003 e successivi atti integrativi e modificativi), fondate sui CO reciproci inadempimenti… Da un lato, contesta a quale stazione appaltante) e Parte_2
a (quale incaricata della gestione della commessa e direttore dei lavori) di avere omesso di CP_10 vigilare sul corretto andamento dei lavori e sul regolare adempimento degli obblighi nei confronti dei subappaltatori da parte della capogruppo mandataria, che nel frattempo aveva perso i requisiti di legge per l'esecuzione dei lavori con la cessione del ramo di azienda ad altra società, unitamente alla relativa SOA, e di non averle consentito di completare i lavori in luogo della mandataria;
il
Fallimento Costruzioni LE eccepisce, invece, l'inadempimento della committente per anomalo andamento dei lavori e ritardo nell'emissione della c.d. Entrata Merci, documento CO necessario per consentire all'Ati la fatturazione e quindi ottenere il pagamento dei Sal. Dall'altro, lamenta, oltre all'omesso pagamento dei subappaltatori e all'omesso inoltre delle relative fatture quietanzate, la mancata ultimazione dei lavori entro il 20.5.2009, termine ultimo fissato con l'Atto
Integrativo e Modificativo (AIM) n. 4, e gli ulteriori termini assegnati dal Direttore dei lavori con l'Ordine di Servizio (OdS) n. 2014 del 31.7.2009 (31.8.2009 per alcuni lavori e 29.9.2009 per altri) e l'abbandono ingiustificato del cantiere, nonché l'omessa consegna della documentazione as built e di tutte le aree di cantiere nei tempi e nelle forme stabilite dal contratto, chiedendo, in via riconvenzionale, di accertare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto, ai sensi del combinato disposto degli art. 28 della Convenzione, art. 59 delle Condizioni Generali di COratto (CGC) per gli appalti del Gruppo F.S. e art. 1456 c.c., per effetto della dichiarazione di volersi avvalere della 35
clausola risolutiva espressa di cui alla delibera del Referente di Progetto n. 4 dell'11.2.2010 (doc. 22 CO Co fasc. e, subordinatamente, di risolvere il contratto per inadempimento dell x art. 1453 c.c…. occorre accertare se sussistano i presupposti per dichiarare l'avvenuta risoluzione ope legis del CO contratto ex art. 1456 c.c., in forza della clausola risolutiva espressa di cui il a dichiarato di Co volersi avvalere nella delibera del Referente di Progetto n. 4 dell'11.2.2010, comunicata all il
10.3.2010 con l'OdS n. 2027, avendo ravvisato l'inadempimento da parte dell'appaltatore dell'obbligo di trasmissione di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori (art. 38.2 CGC) e di completamento dei lavori appaltati nei termini previsti in contratto, successivamente prorogati (art. 59.1, lett. d, CGC). Le imprese appaltatrici non negano l'esistenza delle omissioni contestate, ma lamentano gravi inadempimenti imputabili alla committente, come sopra precisati, che avrebbero impedito la regolare prosecuzione dei lavori e alterato gli equilibri economico-finanziari del contratto, sì da escludere l'esistenza della colpa e l'operatività della clausola. Orbene, è stato affermato in giurisprudenza che, anche quando la parte interessata abbia manifestato la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, il giudice, se è esonerato dall'indagine sull'importanza dell'inadempimento, deve accertare la sua imputabilità al debitore almeno a titolo di colpa. Deve valutare, dunque, l'eccezione di inadempimento proposta dall'altra parte, attesa la sua pregiudizialità logica rispetto all'avverarsi degli effetti risolutivi che normalmente discendono in modo automatico, ai sensi dell'art. 1456 c.c., dall'accertamento di un inadempimento colpevole (sulla compatibilità dell'exceptio inadimpleti non est adimplendum con la clausola risolutiva espressa, vedi: Cass. 11.10.1989 n. 4058; Cass. 11.6.1983 n. 4023; Cass. 27.6.1987 n. 5710; sulla necessità di accertare la sussistenza di un inadempimento colpevole al fine dell'attivazione degli effetti risolutivi ex art. 1456 c.c.: Cass. 27.8.2013 n. 19602; Cass. 30.4.2012 n. 6634; Cass. 6.2.2007
n. 2553). Tenuto conto di quanto sopra esposto occorre indagare su quali siano stati i prevalenti profili di colpa nei rispettivi inadempimenti, procedendo ad un apprezzamento comparato, globale e unitario, delle ragioni evidenziate dalle parti, sulla base della documentazione in atti e delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, le cui conclusioni – basate su un accurato esame degli atti di causa, immuni da errori o vizi logici e non superate dalle contestazioni delle parti, cui è stata data ampia risposta nella relazione e nell'integrazione – si condividono, tranne per gli aspetti di cui si dirà appresso”;
-la sentenza, alla stregua della Ctu, ancora osserva:
“La disciplina contrattuale per il pagamento della rata d'acconto e l'emissione del documento di
Entrata Merci è contenuta negli artt. 38 e 43 delle CGC del Gruppo FS. In particolare: Co CO
- l'art. 38.2 obbliga l a trasmettere a copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori e/o cottimisti, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento con CO l'indicazione delle ritenute eventualmente effettuate;
in difetto, uò sospendere il pagamento dei corrispettivi contrattuali fino al rilascio della suddetta documentazione. Ove il ritardo ecceda i 60 36
giorni, il committente può risolvere il contratto per fatto e colpa dell'appaltatore. Non è prevista la facoltà del committente di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori;
- l'art. 43.2 dispone che entro 30 giorni dalla scadenza del termine fissato in contratto (trentunesimo giorno successivo al completamento del mese di lavori, cui si riferisce il singolo Sal, ex art. 8, comma,
3 del contratto) venga compilato un apposito stato di avanzamento in contradditorio con l'appaltatore ed emesso il documento di “Entrata Merci”; Part
- secondo l'art. 44.3, una volta emesso il l'appaltatore può emettere fattura, alla quale va allegato la Entrata Merci e il pagamento delle somme dovute ha luogo alla fine del secondo mese successivo alla data di emissione della fattura. Co Orbene, l rallentati i lavori a partire dal mese di aprile 2008, dal successivo mese di settembre non ha più provveduto, con la dovuta regolarità, a pagare i subappaltatori e a trasmettere alla
Direzione Lavori le fatture quietanzate;
e ciò nonostante i numerosi solleciti del D.L. (OOddSS n.
1845 del 16.9.2008, n. 1894 del 24.11.2008, n. 1896 del 28.11.2008, n. 1901 del 5.12.2008, n. 1950 del 6.3.2009), del Rup (il PM e di 'adempimento non vi è stato neppure dopo lo sblocco CP_10 CP_3 delle Entrate Merci (OdS n. 2011 del 27.7.2009). CO Se è vero che on poteva ritardare – come invece avvenuto – il rilascio delle Entrate Merci relative ai Sal nn. 58, 59 e 60 (le pretese attinenti ai Sal nn. 55, 56 e 57 non vanno considerate perché transatte e rinunciate ai sensi dell'art. 9 dell'AIM n. 4), determinando il differimento nell'emissione delle fatture, è pur vero che queste ultime, qualora emesse, non sarebbero state pagabili, neppure all'eventuale cessionario o factor, essendo i relativi crediti inesigibili in ragione del CO mancato pagamento dei subappaltatori che legittimava sospendere il successivo pagamento a favore dell'appaltatore. Co Nel corso del rapporto, peraltro, l non ha mai rappresentato alla controparte l'esigenza di emettere le fatture al fine di cedere a terzi i crediti da esse portati, nei termini consentiti dall'art. 7 bis delle CGC. CO È da escludere, quindi, che il mancato rilascio da parte di el documento di Entrata Merci per quattro mesi (da aprile a luglio 2009), abbia influito negativamente sulla corretta e regolare esecuzione delle opere e abbia compromesso i rapporti con la gran parte delle imprese e dei fornitori operanti in cantiere. Il rallentamento e il successivo blocco totale delle lavorazioni (sia pure giunte ad uno stato di avanzamento del 98%) fino all'abbandono del cantiere non trovano la loro causa in un inadempimento imputabile al committente (e al suo rappresentante), dipendendo piuttosto dalla Co grave carenza organizzativo-finanziaria dell che fin da settembre 2008 non è stata più in grado di fare fronte ai pagamenti dei subappaltatori e, di conseguenza, di adempiere l'obbligo di inoltro a CO elle fatture quietanzate, contemplato anch'esso tra gli eventi legittimanti la risoluzione di diritto
(art. 38.2 Convenzione).
Ciò è dimostrato anche dal fatto che, quando vi è stato lo sblocco del documento di Entrata Merci che autorizzava l'Ati alla fatturazione, i subappaltatori hanno continuato a non essere pagati (per un 37
ammontare che ha raggiunto circa tre milioni di euro) e i lavori non sono ripresi, fino al definitivo abbandono del cantiere nel mese di agosto 2009.
Si aggiunga che la mandante ha comunque continuato ad emettere fatture nel periodo di CP_4 blocco delle Entrate Merci (in particolare, le quattro fatture relative al Sal n. 55 al n. 58).
L'assunto dell'Ati della sostanziale ultimazione dei lavori e della natura dei lavori residui come marginali e di mera finitura, non propedeutici né essenziali rispetto all'uso e alla funzionalità delle opere (posto a base delle domande sub nn. 2, 3 e 4 della citazione di Impresa), appare, oltre che irrilevante, infondato.
Irrilevante trattandosi di lavori rientranti nell'oggetto del contratto, la cui mancata esecuzione, anche solo parziale, nel termine concordato era stata dedotta nella clausola risolutiva espressa.
Infondato alla luce degli accertamenti svolti dall'ausiliario, il quale, nel rispondere al quesito n. 5, CO voce n. 1, ha stimato in € 621.696,93 la spesa che ovrebbe sopportare per il riappalto dei lavori di completamento.
Né sono ravvisabili gli ulteriori profili di inadempimento lamentati da Impresa, neppure ripresi negli CO Part scritti difensivi conclusivi: come già detto, a sospeso i pagamenti a partire dal . 55 a causa del mancato inoltro delle fatture quietanzate dei subappaltatori da parte della capogruppo mandataria, nel legittimo esercizio della facoltà riconosciutale dall'art. 38.2, con conseguente rigetto CO delle domande di accertamento e manleva sub nn. 6), 7) e 9) della citazione di Impresa;
on era obbligata ad accogliere l'istanza della mandante di completare autonomamente i lavori, pervenuta peraltro ben oltre il termine di ultimazione fissato e quando il rapporto era ormai compromesso e prossimo alla risoluzione.
Alla stregua delle considerazioni svolte deve dichiararsi risolto il contratto in seguito alla dichiarazione dell'11.2.2010 della committente di avvalersi della clausola risolutiva espressa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e degli artt. 28, 38 e 59 delle CGC, contenuta nell'articolata e motivata delibera n. 4 dell'11.2.2010, non già nell'esercizio del potere di autotutela attribuito al committente dall'art. 28.2 della Convenzione in caso di gravi inadempimenti dell'appaltatore alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori (in analogia a quanto previsto dagli art. 340 della L. n. 2248/1865 e art. 159 D.P.R. n. 554/1999, e poi dall'art. 136 D.Lgs.
n. 163/2006)”;
§ 12 b)
-si tratta di argomentazioni logiche e giuridicamente impeccabili, non scalfite dai motivi di gravame in esame, come subito si dirà, cui la Corte presta piena adesione;
- la pronuncia è conforme sia alla normativa primaria (in tema di appalto e di risoluzione) che contrattuale richiamata, quale interpretata dalla giurisprudenza;
e infatti, si noti, le parti appellanti, al di là di opachi e generici riferimenti, ben si guardano dal lamentare la violazione di disposizioni 38
codicistiche ovvero contenute nella legislazione speciale;
è certo invocato il principio alla stregua del quale, in tema di risoluzione, il giudice deve procedere ad una valutazione comparativa delle parti;
certo, beninteso,
“Ai fini della pronuncia di risoluzione, il giudice non può isolare singole condotte di una delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, procedere alla valutazione sinergica del comportamento di questi ultimi, attraverso un'indagine globale ed unitaria dell'intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento”, Cass. 9/01/2013, n. 336;
- nella specie il Tribunale ha prestato piena osservanza a tale insegnamento, valutando (come sopra riportato) le condotte delle parti – committente e appaltatore- con riferimento a un significativo periodo di tempo, e rimarcando da un lato la mancata emissione degli E.M., ma dall'altro il ben più rilevante (e alla base di quell'omissione) costante e crescente inadempimento dell'ATI , sin dal 2008
: non ha allora pregio giuridico la doglianza relativa al “periodo di valutazione” delle condotte delle parti (che certo non può “muovere” dalla stipula del contratto e successive integrazioni , ma – appunto- dal manifestarsi delle “anomalie” rilevanti ai fini della risoluzione);
-entrambe le parti pongono l'accento sulla violazione dei doveri contrattuali di correttezza da parte CO di
-la giurisprudenza, merita segnalare, ha affermato che
“L'agire dei contraenti va valutato, anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, secondo il criterio generale della buona fede, sia quanto alla ricorrenza dell'inadempimento che del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risoluzione, sicchè, qualora il comportamento del debitore, pur integrando il fatto contemplato dalla suddetta clausola, appaia comunque conforme a quel criterio, non sussiste l'inadempimento, né i presupposti per invocare la risoluzione, dovendosi ricondurre tale verifica non al requisito soggettivo della colpa, ma a quello, oggettivo, della condotta inadempiente”, v. Cass. 23\3\23 n. 8282;
-nella specie, però, entrambi gli appelli sono almeno evasivi con riferimento alla sussistenza dei CO presupposti della clausola risolutiva espressa, di cui si è avvalsa , come riscontrato dal
Tribunale; in effetti è incontroverso che, da un lato, i lavori non sono stati completati nei termini contrattuali, il che espressamente legittima il committente ad avvalersi della clausola (v. art. 59 cond. gen. contr.; oltretutto – ma lo si osserva ad abundantiam- la parte rimasta inadempiuta ha un rilevanza economica di sicura rilevanza e quindi tutt'altro che trascurabile, come rimarcato dalla sentenza, sicchè ii richiamo al valore complessivo dell'appalto, oltre che incongruo, è irrilevante);
-non solo: il perdurante e gravissimo inadempimento dell'ATI nei confronti di subappaltatori e fornitori
è documentato e ammesso dagli appellanti, e del resto riscontrato dalla circostanza che, in un breve volgere di tempo, la crisi di si manifestò nella liquidazione e, quindi, nel fallimento, mentre CP_2
ha dovuto accedere alla amministrazione straordinaria;
si tratta di circostanze che, in quanto CP_4 tali, almeno corroborano la valutazione di prevalenza (assoluta) dell'inadempimento di tali parti;
39
CO
-ne segue che oteva e anzi doveva- trattandosi di appalto pubblico- avvalersi della clausola risolutiva (di cui, come detto, sussistevano i requisiti);
-le parti appellanti invocano, del tutto genericamente, i principi di correttezza e buona fede che, però, alla stregua dell'insegnamento giurisprudenziale sopra richiamato, avrebbero dovuto connotare semmai le condotte proprio di tali parti, sicuramente onerate della prova al riguardo (una CO volta accertata la sussistenza dei requisiti della clausola risolutiva espressa in capo a;
-le appellanti, certo, assumono che le proprie gravissime difficoltà economiche, e quindi la mancata CO esatta e tempestiva soddisfazione di subappaltatori e fornitori sia riferibile proprio a colpa di e da qui il grave e prevalente inadempimento di quest'ultima); CO
-quello configurato dalle appellanti è un rapporto causale (tra condotta di quella delle appellanti medesime) già in via di fatto formulato in termini vaghi e apodittici, una sorta di petizione di principio;
oltretutto la circostanza (fattuale) che l'inadempimento nei confronti dei subappaltatori è continuato anche successivamente all'emissione delle E.M. fa agevolmente ritenere che la crisi di CoNap e
Impresa trovi ampiamente causa nella decozione (come detto poi accertata) di tali imprese;
-certo è centrale, nella prospettiva delle appellanti, la mancata tempestiva emissione da parte di CO elle E.M., come previsto dalle condizioni generali di contratto, successivamente alle emissioni dei SAL;
- tuttavia è agevole osservare che – a fronte dei gravi e continuati inadempimenti ATI nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori– l'emissione delle E.M., nell'ambito di un appalto pubblico, avrebbe integrato, essa sì, gli estremi della condotta gravemente imprudente;
il riferimento all'art. 43.2 delle condizioni generali di contratto è incongruo;
tale disposizione va interpretata con riferimento alle obbligazioni contrattuali nel suo complesso, e presuppone e implica l'esatto adempimento anche da CO parte della stazione appaltante;
e d'altronde - come rilevato dal Tribunale – la condotta di lungi da essere omissiva o in contrasto con le obbligazioni in parola, trova comunque fondamento nell'art. 38.2 delle condizioni cit. (a fronte dell'accertato inadempimento dell'obbligo gravante sull'Ati di trasmettere le fatture quietanzate relative ai pagamenti dei subappaltatori, perdurato fino alla risoluzione del contratto); CO
-le deduzioni svolte al riguardo da (in ultimo in conclusionale e replica) sono pienamente condivisibili;
effettivamente, alla stregua della disciplina contrattuale, ma in generale della normativa in tema di appalti pubblici, l'autorizzazione alla fatturazione di ogni nuovo SAL (e evidentemente il rilascio dell'E.M.) presuppone il documentato (rectius quietanzato) pagamento dei subappaltatori di quelli precedenti , il che – nella specie- pacificamente non ha avuto luogo (e da qui la condotta più CO volte richiamata di come pure detto legittima e anzi necessitata); corretto- ma superfluo- il riferimento alla osservanza della normativa c.d. antimafia;
-del tutto incongruo poi il riferimento degli appellanti – che peraltro finiscono per ammettere CO l'inesigibilità dei crediti vantati nei confronti di – al danno che sarebbe loro derivato 40
dall'impossibilità di ricorrere alla cessione dei crediti stessi, anche pro solvendo, al fine di acquisire la valuta necessaria per assolvere le proprie obbligazioni;
-è davvero arduo desumere da quanto sopra- dalla mancata possibilità di ricorrere al credito bancario (da parte, poi, di imprese in gravissima e strutturale crisi)- una qualche responsabilità di CO;
a ben vedere, anzi, quest'ultima, qualora avesse rilasciato le E.M. per consentire alle appellanti di ricorrere al credito bancario, nella consapevolezza di non poter comunque provvedere al pagamento delle fatture (per le ragioni dette), avrebbe – e solo in questo caso- tenuto una condotta non conforme ai canoni di correttezza (assumendosi poi il concreto rischio della insolvenza delle parti in questione);
- in definitiva i motivi di appello in esame sono destituiti di ogni fondamento, sicchè la sentenza anche per il capo in questione va pienamente confermata;
è assorbita (rectius, travolta, ogni altra richiesta degli appellanti conseguenziale all'accoglimento degli stessi);
§ 13 a)
-vanno quindi delibati i motivi di appello attinenti le riserve, e precisamente quello sub c) di Impresa
( riserve n. 65, 66, 67) , nonché c) e d) del (riserve n. 66 e 67; ma l'appellante COroparte_2 in parola muove censure anche con riferimento alla riserva n. 65);
-in particolare Impresa richiama, quanto alla riserva n. 65 ( con la quale l'ATI richiese i maggiori oneri e danni causati dall'anomalo andamento dei lavori ) ; quanto alla riserva n. 66 (con la quale l'ATI richiese CO la restituzione di un importo addebitato da er saldature difettose) lamenta le conclusioni del
Ctu, secondo cui tale riserva era stata intempestiva;
quanto alla riserva n. 67 (apposta in calce al
S.A.L. n.61 per lavori eseguiti a tutto il 31.05.2009, con la quale l ha rivendicato il proprio CP_17 diritto a conseguire il pagamento dell'importo di € 568.574,27, oltre I.V.A., nonché interessi legali e moratori, per effetto dell'istanza di compensazione dei costi dei materiali impiegati nelle lavorazioni e contabilizzati nell'anno 2008) l'appellante pure si duole della recezione, da parte del primo giudice, delle conclusioni del Ctu , contrastanti anche con circolare del Ministero dei Trasporti)
-l'altro appellante , con riferimento alle riserve sopra richiamate, sostanzialmente si muove nello stesso alveo, censurando la Ctu in quanto recepita dal Tribunale;
-così la motivazione di prime cure:
“ l'onere di iscrizione delle riserve negli appalti di opere pubbliche sussiste solo nella persistenza del rapporto contrattuale e cessa, quindi, allorché esso venga anticipatamente risolto (v. in termini, Cass.
1.6.1994 n. 5332), come pacificamente avvenuto nella specie, essendovi contrasto tra le parti soltanto nel giudizio sul relativo addebito. 41
Ciò posto, con la riserva n. 65 (iscritta il 15.4. 2009 nel Registro di contabilità n. 58 e reiterata in Co quelli successivi) l chiede i maggiori oneri e i danni (spese generali, mancato utile, tardata formazione dell'utile, prolungamento dell'organizzazione di cantiere, ritardato svincolo delle polizze fideiussorie e assicurative) causati dall'anomalo andamento dei lavori determinato dal mancato tempestivo rilascio Co del documento di Entrata Merci da parte del committente e dalla conseguente impossibilità per l di emettere le corrispondenti fatture e o ttenere il pagamento, che ha quantificato in complessivi €
4.734.700,00. Non si pone per tale riserva un problema di ammissibilità per mancata formulazione specifica e tempestiva, che è condizione per far valere maggiori pretese verso l'amministrazione appaltante che siano comunque idonee ad incidere sul compenso complessivo spettante all'appaltatore, ma non anche per quelle implicanti la valutazione giuridica di fatti e comportamenti non controversi, e diretti a ottenere la risoluzione del contratto per colpa dell'amministrazione e la condanna di questa al risarcimento dei conseguenti danni.
La relativa pretesa è comunque infondata, tenuto conto di quanto già esposto in ordine alla carenza CO di nesso di causalità tra l'inadempimento imputato a oncernente la ritardata emissione del document o di Entrata
Merci e la irregolare esecuzione dei lavori, con prolungamento del rapporto. Co Con la riserva n. 66 (iscritta nel Registro di COabilità n. 60, sottoscritto il 31.7.2009) l ha chiesto CO la restituzione dell'importo di € 141.100,00, erroneamente addebitato a a mezzo del Modello
R66) per le n. 83 saldature riscontrate difettose.
La riserva è vuoi intempestiva, perché non iscritta nel primo Registro di COabilità successivo all'OdS n. 1953 dell'11.3.2009, che è quello relativo al Sal n. 58, disponibile il 15.4.2009, né in quello successivo relativo al Sal n. 59, disponibile il 15.5.2009, vuoi infondata, poiché la soluzione tecnica Co prospettata dall non è valida tecnicamente (la sostituzione doveva necessariamente avvenire inserendo uno spezzone unico di rotaia di 12 metri, in corrispondenza di ogni saldatura, trattandosi di infrastrutture ferroviarie per l'alta velocità e non di linea ordinaria) e contraria alle previsione del
Capitolato Speciale di Appalto (CSA). Co Con la riserva n. 67 (apposta in calce al Sal n. 61) l ha rivendicato il diritto ad ottenere il pagamento della somma di € 568.574,27, oltre Iva e interessi, per effetto della richiesta di compensazione dei materiali ferrosi e petroliferi impiegati nei lavori contabilizzati nell'anno 2008, CO trasmessa a on not a del 15.5.2009, secondo quanto disposto dal Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 30.4.2009.
La riserva, tempestivamente iscritta, non può essere accolta, non avendo l'appaltatore provato la maggiore onerosità subita “ con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare pagato dall'appaltatore rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimen to al momento dell'offerta, almeno pari alle variazioni percentuali riportate nel predetto decreto ”, 42
come richiesto dall'art.
2.5 della Circolare n. 871 del 4.8.2005 (contenente le modalità operative per l'applicazione dell'art. 26 -bis L. n. 109/1994 e s.m.i., ma da ritenersi applicabile anche in riferimento alla nuova normativa, dettando criteri generali in materia di compensazione negli appalti pubblici).
Il prospetto di congruità (per un importo peraltro inferiore rispetto a quello riportato nella riserva) fornito in sede di operazioni peritali dai consulenti tecnici di parte delle imprese componenti la Co disciolta che inizialmente avevano sostenuto l'automatica spettanza del diritto de quo, oltre a non essere stato depositato nei termini previsti, n on è idoneo a dimostrare la maggiore onerosità in modo oggettivo e preciso, occorrendo a tal fine un confronto analitico delle previsioni di spesa (non in atti) poste a base di gara con le fatture del 2008 saldate (non in atti), alla luce dei dati risultanti dalla tabella ministeriale e dai listini della Camera di commercio, necessari ai fini del computo dell'alea e della franchigia da applicare agli scostamenti di prezzi”;
§ 13 b)
-i motivi surrichiamati sono tutti infondati, non senza profili di inammissibilità (v. infra), non scalfendo l'ampia e corretta motivazione sopra riportata, che la Corte condivide;
CO
- del resto il rigetto dei motivi inerenti alla risoluzione per colpa di ravolge ampiamente quelli relativi alle riserve;
tale è la “sorte” della riserva n. 65 che, già nella prospettiva dell'appellante CO
, presuppone che la risoluzione sia addebitabile a l'impugnazione della stessa riserva, CP_4 da parte dell'altro appellante (nel corpo poi del motivo attinente il merito della risoluzione) è effettivamente apodittica e generica, in contrasto quindi con le prescrizioni dell'art. 342 c.p.c., come CO correttamente dedotto da
-pure apodittiche (e quindi in contrasto con l'art. 342 cit.) sono le argomentazioni, di entrambe le parti, relative alla riserva n. 66, senza che l'uno e l'altro appellante riescano a “vincere” la tardività riscontrata dal Tribunale (all'esito della Ctu): la riserva è stata formulata solo il 10\9\09, oltre quindi il termine di 15 gg contrattualmente previsto (v. art. 34 cond. generali, nonché 17 della conv., disposizioni estremamente rigorose anche in punto di formulazione delle riserve), e decorrente- beninteso- dalla conoscenza\conoscibilità dei fatti a fondamento delle riserve (e non certo dalla successiva contabilizzazione, come invece prospettato incongruamente dalle appellanti) ;
-non sono provati -da entrambi gli appellanti – i presupposti per l'accoglimento dei gravami riguardo alla riserva n. 67; e certamente non ha alcuna rilevanza probatoria il prospetto- mero atto di parte – peraltro pure tardivamente prodotto in primo grado, che poi riflette(solo richiamati) listini prezzi;
per il resto le parti muovono censure generiche alla Ctu, richiamando una irrilevante (e non certo vincolante) circolare ministeriale;
-in definitiva i motivi attinenti le riserve vanno complessivamente rigettati;
43
§ 14 a)
CO Ritenuto che vanno infine delibati i (complessi) motivi di merito di appello incidentale di formulati nei riguardi di entrambe le parti appellanti principali): CO
-in primo luogo amenta l'erroneo accertamento, da parte del primo giudice, del credito dell'ATI; in primo luogo assume che il mancato rispetto dei termini contrattuali per la predisposizione dello stato finale sia imputabile esclusivamente all'ATI, incidendo anche sui tempi di collaudo (che neppure aveva provveduto alla riconsegna dell'area di cantiere, delle certificazioni di sicurezza e della documentazione as built); il Tribunale non avrebbe inoltre adeguatamente considerato, nella liquidazione del compenso spettante all'ATI, diverse disposizioni contrattuali;
Rfi contesta anche la validità dello stato finale, e diversi errori compiuti dal Ctu, e non corretti dal Tribunale;
infine il
Tribunale non ha considerato il collaudo intervenuto in corso di causa;
-conviene anche con riferimento a tale motivo riportare la motivazione di prime cure:
“Con riferimento al compenso per i lavori già effettuati, si premette che l'appalto, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, e fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche, non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica e, pertanto, non si sottrae alla regola generale, dettata dall'art. 1458 c.c., della piena retroattività di tutti gli effetti della risoluzione, anche in ordine alle prestazioni già eseguite. Ne consegue che può riconoscersi all'appaltatore , anche in caso di risoluzione del contratto per sua colpa, il prezzo delle opere già eseguite e delle quali il committente si sia giovato, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta restitutio in integrum (v. Cass. 21.6.2013 n. 15705; Cass. 16.3.2011 n. 6181; Cass. 13.12.1977 n. 5444).
Spetta altresì all'appaltatore un compenso per i materiali a piè d'opera trattenuti dal committente, calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattualmente pattuiti o, qualora non possibile, sulla base dei prezzi di mercato per beni uguali o simili (art. 60 CGC, ultimo punto).
Ciò premesso, si rileva che il consulente d'ufficio, in risposta al quesito n. 2), ha stimato il totale delle attività eseguite dall'Ati nell'importo di € 132.282.560,61, come modificato nell'integrazione della relazione dell'11.5.2015.
Le valutazioni e i conteggi relativi sono stati compiuti sulla base di un autonomo Stato Finale che lo stesso consulente ha elaborato utilizzando i dati risultanti dal verbale di constatazione del 18.3.2010, in rettifica del “Sal n. 62 – FINALE”, redatto dal Direttore dei lavori l'11.10.2013 e recepito nel
Collaudo tecnico-amministrativo del 17.11.2014, che ha ritenuto inidoneo e inaffidabile perché contenente molteplici errori, vizi valutativi e omissioni, come spiegato in modo articolato e preciso nella relazione, nell'integrazione e nei chiarimenti all'integrazione, nei quali ha risposto anche alle osservazioni critiche svolte dalle parti, in parte riproposte negli scritti difensivi conclusivi. 44
Il totale delle attività dell'Ati comprende i lavori “a misura” finiti ed effettivamente consolidati e la parte eseguita dei lavori “a corpo” non completati (oltre ai relativi oneri di sicurezza), valorizzati in percentuale, in applicazione del criterio di cui agli artt. 41.9 e 43.3 del CSA, ritenuto l'unico CO accettabile dall'ausiliario, ma fortemente contestato dalla difesa di che considera valido il diverso criterio “a misura” usato dal Direttore dei lavori e dal Collaudatore, che è previsto però dall'art. 16.5 della Convenzione per la diversa ipotesi delle Modifiche Tecniche.
Le considerazioni svolte in precedenza con riguardo all'insussistenza dell'onere di formulazione CO delle riserve allorché il rapporto sia cessato priva di rilievo quanto evidenziato da circa la mancanza di contestazioni sollevate dalle controparti in ordine alla metodologia di calcolo utilizzata dal Direttore dei lavori e dal Collaudatore nella contabilizzazione a misura delle opere non eseguite Co dall
Nelle attività da remunerare all'Ati il Consulente d'ufficio ha inserito anche i lavori in economia consolidati, le compensazioni per maggiore onerosità dei materiali ferrosi per gli anni 2004 -2007
(espressamente escluse dai precedenti accordi transattivi) e i materiali a piè d'opera trattenuti da CO er i suoi utilizzi futuri (nella misura stimata dal Collaudatore in € 42.913,72).
L'ausiliario ha poi sottratto gli acconti già percepiti (pari a € 128.123.310,05), la parte delle lavorazioni “a corpo” non eseguite (€ 1.768.741,59) e i relativi oneri di sicurezza (€ 41.335,78), le Co Modifiche Tecniche (RdM) per € 510.035,50, calcolando così le spettanze residue dell nell'importo di € 1.831.137,69, ripartito in € 1.281.796,38 per il Parte_1
(in quota al 70%) e € 549.341,31 per in (in quota al 30%) CP_4 Pt_2
(…) In conclusione, esclusa qualsiasi responsabilità personale e accessoria della rappresentante CO
che ha agito in nome e per conto di quest'ultima, in qualità di stazione appaltante, va CP_10 condannata a pagare la somma di € 1.281.796,38 al e quella di € 549.341,31 ad Parte_1 in Dette somme non vanno attualizzate, avendo natura di crediti di valuta”; CP_4 Pt_2
§ 14 b)
-la motivazione che precede è immune da vizi;
-giova qui richiamare i principi giurisprudenziali che regolano la materia, e correttamente applicati dal Tribunale:
“in tema di appalto, gli effetti recuperatori della risoluzione in ordine alle prestazioni già eseguite operano retroattivamente, in base alla regola generale prevista dall'art. 1458 c.c., verificandosi, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, una totale
"restitutio in integrum". Ne consegue che, nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore, quest'ultimo ha diritto, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente, al riconoscimento del compenso per le opere effettuate e delle quali, comunque, il committente 45
stesso si sia giovato”, v. Cass. 30\10\18 n. 27640; v. anche Cass. 12\7\22 n. 22065, secondo cui la regola generale “ anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo” è quella “ dettata dall'art. 1458 c.c., della piena retroattività degli effetti della risoluzione, con la conseguenza che il prezzo delle opere già eseguite può essere liquidato, a seguito della risoluzione del contratto, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta "restitutio in integrum";
-“In tema di appalto di opere pubbliche, in caso di risoluzione anticipata del contratto per fatto e colpa dell'appaltatore, quando i lavori, sebbene non integralmente ultimati, siano stati almeno parzialmente eseguiti e l'interesse creditorio sia stato, almeno in parte, soddisfatto, l'ente pubblico appaltante è tenuto ad emettere il certificato di collaudo sia pure parziale, ossia limitato alla parte dei lavori eseguiti”, v. Cass. 4\12\23 n. 33858; in termini Cass. 4\12\23, n. 33858;
-“ In tema di appalto di opera pubblica, l'obbligo di procedere a tempestivo collaudo viene meno nel caso di una condotta o di un evento riferibile all'impresa e tale da impedire od ostacolare specificamente lo svolgimento delle relative operazioni nel termine previsto dalla legge, che può anche consistere in una condotta gravemente inadempiente (nella specie, l'interruzione ingiustificata dei lavori), che induca la stazione appaltante a porre fine al rapporto contrattuale mediante l'attivazione dei poteri ufficiosi di risoluzione anticipata, rendendo così impossibile il completamento delle opere ed il loro collaudo”, Cass. 3\2\25, n. 2574;
-l'appello incidentale in parola, ad onta dell'ampiezza delle argomentazioni, al di là della minuziosa analiticità delle doglianze, non si confronta realmente con gli snodi fondamentali della motivazione surrichiamata (non senza, quindi, profili di inammissibilità ex art. 342 c.p.c.);
-l'appellante finisce per contestare – ma apoditticamente- lo stesso an debeatur dell'appaltatore per le opere realizzate e i materiali, e non solo il quantum (di contro sicuramente dovuto, già alla stregua della disposizione e dei principi sopra richiamati) ; il Ctu ha proceduto a una autonoma elaborazione del quantum in parola, alla stregua di una attenta valutazione del materiale documentale sottoposto alla sua valutazione, in primo luogo il verbale di constatazione sopra richiamato, elaborando (del tutto legittimamente, alla stregua dei principi in parola), un proprio “autonomo Stato Finale”; ne segue l'irrilevanza della imputabilità circa l'inosservanza dei termini (si è detto che le restituzioni competono anche all'appaltatore “in colpa”, a fronte della risoluzione conseguita da controparte); né
– a fronte dell'ampiezza e rilevanza della documentazione esaminata, il Ctu era tenuto a tener conto degli esiti del collaudo finale (atteso che quest'ultimo non vincola in nessun modo la statuizione del giudice sia in punto di an che di quantum);
per il resto l'appellante – pur sotto l'”usbergo” (già rimarcato) della analiticità dei rilievi, propone una
“lettura alternativa” della documentazione, anche quanto alle modalità di calcolo, ancorchè evidenziare effettivi vizi e lacune della relazione peritale, quale recepita dal Tribunale;
-ne segue il rigetto del motivo;
§ 15) 46
CO
- infondato è anche il motivo di appello incidentale di (nei confronti di ) relativo al CP_4 mancato accoglimento della eccezione di compensazione con crediti dello stesso appellante incidentale;
così la sentenza: CO
“ sostiene, sotto diverso profilo, che i crediti risarcitori azionati dovrebbero essere accertati comunque al fine di opporli in compensazione con gli importi eventualmente riconosciuti a favore delle procedure, richiamando il principio giurisprudenziale secondo cui, qualora nel giudizio intrapreso dal fallimento venga formulata dalla controparte l'eccezione riconvenzionale di compensazione non opera il rito speciale per l'accertamento del passivo, previsto dagli art. 93 e ss.
L.Fall., e l'eccezione va esaminata dal giudice della lite. Nella fattispecie, tuttavia, tale principio non CO è stato correttamente evocato poiché fin dall'inizio (v. comparse di risposta e memorie ex art. 183, comma 6, n. 1), senza alcuna modifica dopo la riassunzione del giudizio interrotto per il fallimento di da parte dei suoi curatori e la costituzione del Parte_3 [...]
, non si è limitata a formulare un'eccezione riconvenzionale diretta a Parte_8 neutralizzare le domande attrici ottenendone il rigetto totale o parziale, ma ha proposto una domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo alla medesima spettante una volta operata la compensazione.
Si aggiunga che, ai fini dell'operatività della speciale compensazione tra crediti del fallito e crediti verso il fallito, prevista dall'art. 56 L.Fall., che costituisce una particolare ipotesi di compensazione legale, non occorre che i secondi presentino il requisito della esigibilità, in quanto, ai sensi dell'art. 55 della legge predetta e dell'art. 1186 c.c., i debiti del fallito si considerano scaduti alla data del fallimento, ma è necessario che abbiano gli ulteriori requisiti della certezza e liquidità, richiesti in generale dall'art. 1243 c.c.
Nel caso in esame, quindi, anche ove si reputasse formulata un'eccezione riconvenzionale di compensazione, poiché i pretesi (maggiori) (contro)crediti risarcitori che ne costituiscono l'oggetto sono stati contestati dalle controparti, difetterebbero in ogni caso i requisiti di certezza e liquidità dell'invocata compensazione legale (v. in termini, Cass. 30.12.2014 n. 27441)”. CO
-l'appellante si attarda sui profili processuali (inerenti alla qualificazione giuridica della eccezione proposta), nonché sulla esatta portata dell'art. 56 l. fall.;
-nella specie, però, in diritto, non è dubbio che “nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione”, Cass. 14/05/2024 n. 13345; e anzi- precisa Cass. 30\12\2021, n. 42008 “la 47
compensazione nel fallimento è ammessa anche quando il controcredito del debitore del fallito divenga liquido ed esigibile dopo il fallimento, purché il fatto genetico della obbligazione sia anteriore alla relativa dichiarazione, mentre è irrilevante che la sentenza di accertamento del controcredito intervenga successivamente alla stessa dichiarazione di fallimento”;
-il profilo dirimente attiene però, nella specie, al carattere non certo, e non liquido, del credito vantato CO da come già rilevato dal Tribunale, circostanza lasciata in ombra dall'appellante incidentale
(con ricadute negative sulla stessa ammissibilità del motivo, ex art. 342 c.p.c.); solo in memoria di CO replica (p. 31), del tutto tardivamente, educe che le SSUU (a seguito della rimessione di cui si
è già detto) si pronunceranno anche sull'ammissione al passivo del proprio preteso credito;
ma – in CO tal modo- inisce per ammettere che il credito in questione attualmente non è né certo né liquido
(e anche una successiva pronuncia favorevole delle SSUU non potrà certo determinare di per sé tali requisiti);
§ 16
Ritenuto infine che:
-l'esito del giudizio (con il rigetto di tutti i motivi di appello, principali e incidentale, tenuto poi conto della rilevanza economica di quanto da tutte le parti richiesto) consente l'integrale compensazione delle spese tra tutte le parti;
- sussistono, altresì, i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.p.r.
115/2002;
P.Q.M
La Corte d'appello di Roma rigetta: a) l'appello di (quale successore a titolo CP_1 particolare di Fallimento Costruzioni LE S.r.l., come in motivazione), b) l'appello di
; c) l'appello incidentale di COroparte_4 [...]
d) quanto chiesto da COroparte_3 COroparte_5
e ; e)
[...] COroparte_7 ogni altra domanda, f) compensa integralmente le spese tra tutte le parti del giudizio;
g) dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del c.u.
Roma, data del deposito.
Il presidente est. (dr. G. Casaburi)