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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 02/04/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 498/2024 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 02/04/2025 davanti al Giudice, dott. Claudio Michelucci, compaiono per parte ricorrente l'avv. Elisa Mauri e la ricorrente personalmente.
Nessuno è presente per parte resistente.
L'avv. MAURI chiede che venga dichiarata la contumacia della parte resistente e l'accoglimento delle conclusioni come in atti. Fa presente che l'importo lordo complessivo richiesto a titolo di credito retributivo ammonta ad € 4.652,26 già detratta la somma netta di € 19,74, credito cui va aggiunto l'importo richiesto per l'indennità di mancato preavviso pari ad € 400,35 lordi.
Il Giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle cause della mattina.
L'avv. MAURI acconsente alla lettura della sentenza anche in sua assenza.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa pronunciando la sentenza scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
N. 498/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 498/2024 R.G. Lav. promossa da: (c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Baveno Via San Carlo n.6, rappresentata e difesa dall'avv. Luca GUAGLIONE, dall'avv.
Fabio MARCHETTI e dall'avv. Luca GUAGLIONE ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GUAGLIONE e dell'avv. MARCHETTI in Milano Via della Commenda 35, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
(C.F.: ), titolare della ditta individuale Parte_2 CodiceFiscale_2
(p. iva , con sede legale Controparte_1 P.IVA_1
in Arona (NO), Via Cavour n. 46
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“accertare e dichiarare il diritto della signora a percepire da Parte_1 [...]
(P.IVA: ), in persona della titolare Controparte_1 P.IVA_1 Parte_2
), a corrispondente al netto CodiceFiscale_2 retribuzioni di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2024, nonché a titolo di TFR e competenze di fine rapporto, nonché la somma lorda di euro 400,35 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, ovvero altra somma ritenuta di Giustizia;
e per l'effetto, condannare (P.IVA: , in persona della Controparte_1 P.IVA_1 titolare (C.F.: ), al pagamento in favore della Parte_2 CodiceFiscale_2 signora della somma lorda corrispondente al netto di € 3.236,74 a titolo delle Parte_1 retribuz braio, marzo, aprile e maggio 2024, nonché a titolo di TFR e competenze di fine rapporto, nonché la somma lorda di euro 400,35 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, ovvero altra somma ritenuta di Giustizia. Con vittoria di spese, compensi e onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio. Con ricorso depositato in data 27.11.2024, esponeva di essere stata Parte_1
formalmente assunta alle dipendenze di (dopo Controparte_1
un periodo di lavoro non regolare) in data 21 febbraio 2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale (part-time 45%) e indeterminato e con qualifica di impiegata e inquadramento al quinto livello del CCNL Commercio e terziario;
di essere stata pagata nel corso del rapporto in modo discontinuo;
che il rapporto di lavoro era cessato in data
15.5.2024 a seguito di dimissioni della lavoratrice per giusta causa;
di non aver percepito integralmente le proprie spettanze e, in particolare, d'essere rimasta creditrice dell'importo lordo corrispondente al netto di € 3.236,74 a titolo delle retribuzioni di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2024, T.F.R. e competenze di fine rapporto nonché della somma lorda di € 400,35 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, come da buste paga e conteggi elaborati. Concludeva chiedendo l'accertamento del diritto a percepire le predette spettanze e la condanna della convenuta al pagamento delle somme sopra specificate.
Nonostante la regolarità della notifica, nessuno compariva per la convenuta, che deve pertanto considerarsi contumace.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'odierna udienza, mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è fondata, avendo la ricorrente assolto l'onere relativo alla prova dei fatti costitutivi del diritto azionato (art. 2697 cod. civ.).
La sussistenza di un rapporto di lavoro part-time (al 45%) a tempo indeterminato con mansione di commessa e inquadramento al quinto livello del CCNL Commercio e terziario
è provato attraverso la produzione della lettera di assunzione (doc. 4 parte ricorrente); parimenti documentato è il fatto che il rapporto si sia interrotto a seguito di dimissioni per giusta causa del 15.5.2024 (doc. 5).
Parte ricorrente ha prodotto in atti anche copia delle buste paga relative al rapporto per il periodo da Marzo a Dicembre 2023 (doc. 2) e da Gennaio a Maggio 2024 (doc. 1).
Ha quindi dedotto di essere ad oggi creditrice delle seguenti spettanze:
- saldo della retribuzione di Gennaio 2024 (comprensiva di rateo mensile di T.F.R.), pari alla somma lorda corrispondente al netto di € 661,26 (dedotto l'acconto di € 19,74 risultante dai pagamenti dell'anno 2023, eccedenti per detto importo il dovuto); - retribuzione di Febbraio 2024 (comprensiva di rateo mensile di T.F.R.), pari alla somma lorda corrispondente al netto di € 681,00;
- retribuzione di Marzo 2024, comprensiva di rateo mensile di T.F.R., pari alla somma lorda corrispondente al netto di € 681,00;
- retribuzione di Aprile 2024, comprensiva di rateo mensile di T.F.R., pari alla somma lorda corrispondente al netto di € 714,00;
- retribuzione di Maggio 2024, comprensiva di rateo mensile di TFR, pari alla somma lorda corrispondente al netto di € 499,48.
Ai prospetti paga prodotti dal ricorrente deve attribuirsi natura di confessione stragiudiziale, sicchè assumono piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni in essi contenute (cfr. Cass. Sezione lavoro, n. 2239 del 30.1.2017).
In particolare, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che nei confronti del datore di lavoro le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (l. 4/1953), prevedente la obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (cfr. Cass. 20 gennaio 2016, n. 991; Cass.
21 gennaio 1989, n. 364).
Avendo dedotto il lavoratore di non avere ricevuto le competenze di cui alle buste paga delle mensilità di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio 2024 (salvo l'acconto di € 19,74 derivante da pagamenti eccedenti relativi all'anno precedente), gravava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di averle effettivamente corrisposte.
Parte resistente, invece, ha scelto di non costituirsi in giudizio, ciò che comporta da parte sua la mancata possibilità di offrire prova di eventuali fatti modificativi o estintivi del diritto azionato o di un diverso ammontare del dovuto.
Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 420 cod. proc. civ., deve darsi atto della mancata comparizione personale del datore di lavoro all'udienza di discussione.
Dunque, in adesione ai prospetti paga emessi dalla stessa datrice di lavoro (considerato il valore lordo delle competenze in essi riportati e detratta la somma netta di € 19,74 che parte ricorrente ammette di avere già ricevuto) e in assenza di prova circa fatti estintivi della pretesa azionata, parte resistente deve essere condannata a pagare a favore della ricorrente la somma lorda di € 4.652,21 [(847,44-19,74)+856,84+865,84+912,49+1189,54], oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione di ciascuna partita retributiva mensile al saldo effettivo. Va, infine, accertata la sussistenza di una giusta causa per le dimissioni rassegnate dalla ricorrente e, pertanto, deve essere ritenuta fondata la domanda di indennità sostituiva del mancato preavviso formulata dal ricorrente.
Come è noto, il lavoratore può rassegnare le dimissioni in tronco - e dunque senza preavviso - quando si sia verificata una causa che non consenta la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto.
Da questo punto di vista, la giurisprudenza ha chiarito che il reiterato mancato pagamento di voci retributive legittima il lavoratore al recesso per giusta causa esonerandolo dall'obbligo di preavviso (cfr. Cassazione civile sez. lav., 23/05/1998, n.5146).
Il lavoratore che receda per giusta causa conserva, al contrario, il diritto a percepire l'indennità sostitutiva del mancato preavviso, a titolo di indennizzo per la mancata percezione delle retribuzioni per il periodo necessario al reperimento di una nuova occupazione, tenuto conto che l'interruzione immediata del rapporto è, in realtà, imputabile al datore di lavoro.
Non risulta contestato nella sua quantificazione, l'importo richiesto a tale titolo dalla ricorrente, commisurato, in applicazione del disposto di cui all'art. 254 del CCNL di riferimento, a 15 giorni e dunque pari ad euro 400,35 al lordo fiscale e contributivo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 498/2024 RG Lav., ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
- in accoglimento del ricorso, accerta il diritto della ricorrente a Parte_1
percepire, in forza del rapporto di lavoro intercorso con Controparte_1
la somma lorda di € 4.652,21 a titolo di retribuzioni per i mesi gennaio, febbraio,
[...] marzo, aprile e maggio 2024, TFR e competenze di fine rapporto nonché lordi € 400,35 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e, per l'effetto, condanna Parte_2
al pagamento a favore della ricorrente della somma lorda di € 4.652,21 a titolo di
[...] retribuzioni per i mesi gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2024, TFR e competenze di fine rapporto nonché la somma lorda di € 400,35 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo diritto al saldo.
Condanna parte resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in €.
1.686 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Verbania, 2.4.2025
Il Giudice del lavoro Claudio Michelucci
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 02/04/2025 davanti al Giudice, dott. Claudio Michelucci, compaiono per parte ricorrente l'avv. Elisa Mauri e la ricorrente personalmente.
Nessuno è presente per parte resistente.
L'avv. MAURI chiede che venga dichiarata la contumacia della parte resistente e l'accoglimento delle conclusioni come in atti. Fa presente che l'importo lordo complessivo richiesto a titolo di credito retributivo ammonta ad € 4.652,26 già detratta la somma netta di € 19,74, credito cui va aggiunto l'importo richiesto per l'indennità di mancato preavviso pari ad € 400,35 lordi.
Il Giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle cause della mattina.
L'avv. MAURI acconsente alla lettura della sentenza anche in sua assenza.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa pronunciando la sentenza scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
N. 498/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 498/2024 R.G. Lav. promossa da: (c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Baveno Via San Carlo n.6, rappresentata e difesa dall'avv. Luca GUAGLIONE, dall'avv.
Fabio MARCHETTI e dall'avv. Luca GUAGLIONE ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GUAGLIONE e dell'avv. MARCHETTI in Milano Via della Commenda 35, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
(C.F.: ), titolare della ditta individuale Parte_2 CodiceFiscale_2
(p. iva , con sede legale Controparte_1 P.IVA_1
in Arona (NO), Via Cavour n. 46
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“accertare e dichiarare il diritto della signora a percepire da Parte_1 [...]
(P.IVA: ), in persona della titolare Controparte_1 P.IVA_1 Parte_2
), a corrispondente al netto CodiceFiscale_2 retribuzioni di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2024, nonché a titolo di TFR e competenze di fine rapporto, nonché la somma lorda di euro 400,35 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, ovvero altra somma ritenuta di Giustizia;
e per l'effetto, condannare (P.IVA: , in persona della Controparte_1 P.IVA_1 titolare (C.F.: ), al pagamento in favore della Parte_2 CodiceFiscale_2 signora della somma lorda corrispondente al netto di € 3.236,74 a titolo delle Parte_1 retribuz braio, marzo, aprile e maggio 2024, nonché a titolo di TFR e competenze di fine rapporto, nonché la somma lorda di euro 400,35 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, ovvero altra somma ritenuta di Giustizia. Con vittoria di spese, compensi e onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio. Con ricorso depositato in data 27.11.2024, esponeva di essere stata Parte_1
formalmente assunta alle dipendenze di (dopo Controparte_1
un periodo di lavoro non regolare) in data 21 febbraio 2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale (part-time 45%) e indeterminato e con qualifica di impiegata e inquadramento al quinto livello del CCNL Commercio e terziario;
di essere stata pagata nel corso del rapporto in modo discontinuo;
che il rapporto di lavoro era cessato in data
15.5.2024 a seguito di dimissioni della lavoratrice per giusta causa;
di non aver percepito integralmente le proprie spettanze e, in particolare, d'essere rimasta creditrice dell'importo lordo corrispondente al netto di € 3.236,74 a titolo delle retribuzioni di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2024, T.F.R. e competenze di fine rapporto nonché della somma lorda di € 400,35 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, come da buste paga e conteggi elaborati. Concludeva chiedendo l'accertamento del diritto a percepire le predette spettanze e la condanna della convenuta al pagamento delle somme sopra specificate.
Nonostante la regolarità della notifica, nessuno compariva per la convenuta, che deve pertanto considerarsi contumace.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'odierna udienza, mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è fondata, avendo la ricorrente assolto l'onere relativo alla prova dei fatti costitutivi del diritto azionato (art. 2697 cod. civ.).
La sussistenza di un rapporto di lavoro part-time (al 45%) a tempo indeterminato con mansione di commessa e inquadramento al quinto livello del CCNL Commercio e terziario
è provato attraverso la produzione della lettera di assunzione (doc. 4 parte ricorrente); parimenti documentato è il fatto che il rapporto si sia interrotto a seguito di dimissioni per giusta causa del 15.5.2024 (doc. 5).
Parte ricorrente ha prodotto in atti anche copia delle buste paga relative al rapporto per il periodo da Marzo a Dicembre 2023 (doc. 2) e da Gennaio a Maggio 2024 (doc. 1).
Ha quindi dedotto di essere ad oggi creditrice delle seguenti spettanze:
- saldo della retribuzione di Gennaio 2024 (comprensiva di rateo mensile di T.F.R.), pari alla somma lorda corrispondente al netto di € 661,26 (dedotto l'acconto di € 19,74 risultante dai pagamenti dell'anno 2023, eccedenti per detto importo il dovuto); - retribuzione di Febbraio 2024 (comprensiva di rateo mensile di T.F.R.), pari alla somma lorda corrispondente al netto di € 681,00;
- retribuzione di Marzo 2024, comprensiva di rateo mensile di T.F.R., pari alla somma lorda corrispondente al netto di € 681,00;
- retribuzione di Aprile 2024, comprensiva di rateo mensile di T.F.R., pari alla somma lorda corrispondente al netto di € 714,00;
- retribuzione di Maggio 2024, comprensiva di rateo mensile di TFR, pari alla somma lorda corrispondente al netto di € 499,48.
Ai prospetti paga prodotti dal ricorrente deve attribuirsi natura di confessione stragiudiziale, sicchè assumono piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni in essi contenute (cfr. Cass. Sezione lavoro, n. 2239 del 30.1.2017).
In particolare, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che nei confronti del datore di lavoro le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (l. 4/1953), prevedente la obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (cfr. Cass. 20 gennaio 2016, n. 991; Cass.
21 gennaio 1989, n. 364).
Avendo dedotto il lavoratore di non avere ricevuto le competenze di cui alle buste paga delle mensilità di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio 2024 (salvo l'acconto di € 19,74 derivante da pagamenti eccedenti relativi all'anno precedente), gravava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di averle effettivamente corrisposte.
Parte resistente, invece, ha scelto di non costituirsi in giudizio, ciò che comporta da parte sua la mancata possibilità di offrire prova di eventuali fatti modificativi o estintivi del diritto azionato o di un diverso ammontare del dovuto.
Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 420 cod. proc. civ., deve darsi atto della mancata comparizione personale del datore di lavoro all'udienza di discussione.
Dunque, in adesione ai prospetti paga emessi dalla stessa datrice di lavoro (considerato il valore lordo delle competenze in essi riportati e detratta la somma netta di € 19,74 che parte ricorrente ammette di avere già ricevuto) e in assenza di prova circa fatti estintivi della pretesa azionata, parte resistente deve essere condannata a pagare a favore della ricorrente la somma lorda di € 4.652,21 [(847,44-19,74)+856,84+865,84+912,49+1189,54], oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione di ciascuna partita retributiva mensile al saldo effettivo. Va, infine, accertata la sussistenza di una giusta causa per le dimissioni rassegnate dalla ricorrente e, pertanto, deve essere ritenuta fondata la domanda di indennità sostituiva del mancato preavviso formulata dal ricorrente.
Come è noto, il lavoratore può rassegnare le dimissioni in tronco - e dunque senza preavviso - quando si sia verificata una causa che non consenta la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto.
Da questo punto di vista, la giurisprudenza ha chiarito che il reiterato mancato pagamento di voci retributive legittima il lavoratore al recesso per giusta causa esonerandolo dall'obbligo di preavviso (cfr. Cassazione civile sez. lav., 23/05/1998, n.5146).
Il lavoratore che receda per giusta causa conserva, al contrario, il diritto a percepire l'indennità sostitutiva del mancato preavviso, a titolo di indennizzo per la mancata percezione delle retribuzioni per il periodo necessario al reperimento di una nuova occupazione, tenuto conto che l'interruzione immediata del rapporto è, in realtà, imputabile al datore di lavoro.
Non risulta contestato nella sua quantificazione, l'importo richiesto a tale titolo dalla ricorrente, commisurato, in applicazione del disposto di cui all'art. 254 del CCNL di riferimento, a 15 giorni e dunque pari ad euro 400,35 al lordo fiscale e contributivo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 498/2024 RG Lav., ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
- in accoglimento del ricorso, accerta il diritto della ricorrente a Parte_1
percepire, in forza del rapporto di lavoro intercorso con Controparte_1
la somma lorda di € 4.652,21 a titolo di retribuzioni per i mesi gennaio, febbraio,
[...] marzo, aprile e maggio 2024, TFR e competenze di fine rapporto nonché lordi € 400,35 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e, per l'effetto, condanna Parte_2
al pagamento a favore della ricorrente della somma lorda di € 4.652,21 a titolo di
[...] retribuzioni per i mesi gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2024, TFR e competenze di fine rapporto nonché la somma lorda di € 400,35 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo diritto al saldo.
Condanna parte resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in €.
1.686 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Verbania, 2.4.2025
Il Giudice del lavoro Claudio Michelucci