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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 18/02/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 348/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 18/02/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza fissata per la data odierna è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni;
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.).
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 348/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 348/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 348 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024,
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
avvocati Francesco STARA e Maria Antonietta SANNA, elettivamente domiciliata a Nuoro,
via Giovanni XXIII n. 8, presso lo studio dell'avv. STARA;
ricorrente
contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 348/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 2 , elettivamente domiciliata a Cagliari, via Cesare Battisti n. 6, presso CP_2
l'Avvocatura della Direzione Generale della CP_1
convenuta
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
17.2.2025):
“si chiede che il signor Giudice trattenga la causa in decisone e se ritiene fissi udienza in
presenza per la discussione orale.
In subordine si chiede ammettere la prova testimoniale così come dedotta nel ricorso
introduttivo”.
Nell'interesse della parte convenuta (rassegnate nella memoria difensiva e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data odierna):
“affinché l'Ill.mo Tribunale adito voglia, contrariis reiectis, rigettare le avverse domande ed in
particolare: rigettare l'istanza di sospensiva in quanto difetta il fumus boni iuris; dichiarare
infondata e rigettare la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità e/o annullabilità
e/o inefficacia del provvedimento dirigenziale adottato da in quanto infondata in fatto ed CP_1
in diritto per le ragioni suesposte;
dichiarare infondata e rigettare la domanda diretta a
ottenere la dichiarazione del subentro di diritto della ricorrente e, per l'effetto, accertare e
dichiarare la legittimità della procedura (di rigetto dell'istanza di subentro) adottata
dall' nei confronti dell'opponente in quanto detentore e/o occupante dell'alloggio sine CP_1
titulo;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 348/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 11 del D.P.R. 1035/1972, depositato l'11.4.2024 nella cancelleria di questo Tribunale, ha esposto quanto segue: Parte_1
a. il 23.3.2023 essa ricorrente aveva presentato l'istanza di voltura dell'atto di concessione amministrativa relativa all'alloggio di edilizia residenziale popolare sito a Ottana, Via G. Soru (U.I. n. 3433), di cui era stata beneficiaria la madre fino al suo decesso, in data 7.11.2022; Persona_1
b. tale istanza era stata respinta con determinazione n. 868 del 7.3.2024 del
Direttore del Servizio dell Controparte_3
, provvedimento comunicatole il 12.3.2024, con contestuale
[...]
intimazione al rilascio dell'immobile – siccome occupato abusivamente – entro trenta giorni dalla ricezione della missiva;
c. la suddetta determinazione, nel richiamare l'art. 19 della L.R. Sardegna n. 13 del
1989, era fondata sostanzialmente su due ragioni, rispettivamente:
i. i cambi di residenza effettuati da essa ricorrente nel periodo compreso tra l'1.1.1999 e l'1.5.2000, nonché tra il 31.5.2003 e il 29.10.2006, con successivo rientro nell'alloggio occupato della madre in data 30.10.2006,
senza tuttavia che quest'ultima, in occasione dei due rientri nell'abitazione materna, avesse domandato l'ampliamento del nucleo familiare, ottenendo l'autorizzazione della medesima;
CP_1
ii. il fatto che essa ricorrente fosse comproprietaria, unitamente al coniuge,
dell'unità immobiliare sita a Budoni e censita al N.C.E.U. di detto
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Proc. n. 348/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 4 Comune al foglio 15, particella 1219, sub. 3, di 68 mq.;
d. a suo dire:
i. la determinazione del 23.3.2023 era nulla, siccome non sottoscritta dal
Dirigente del Servizio, nonché comunicata via mail;
ii. essa ricorrente era titolare del diritto al preteso subentro, poiché:
o aveva vissuto stabilmente nell'alloggio de quo con la precedente assegnataria, dall'epoca della concessione (1977), convivenza durante la quale erano nati i figli (2.7.1998) e Persona_2
(19.5.2003); Persona_3
o i periodi in cui si era trasferita erano stati talmente brevi da non comportare il venire meno della stabilità della convivenza con la madre, circostanza che non rendeva necessario presentare alcuna domanda di ampliamento del nucleo;
o quanto all'immobile di Budoni, la sua adeguatezza avrebbe dovuto essere valutata con riferimento alla quota di comproprietà di cui era titolare, non già in considerazione dell'intero bene;
o sussisteva anche il requisito reddituale previsto dall'art. 2 della
L.R. Sardegna n. 13/1989.
La ricorrente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“In via pregiudiziale:
Dichiarare la nullità della determina n. 868 del 7 marzo 2023 e della nota di accompagnamento (prot. 0012222/24 per mancata sottoscrizione da parte del Dirigente del Servizio e in quanto inviata via mail che non certifica la provenienza.
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Proc. n. 348/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 5 Nella denegata ipotesi di non accoglimento della pregiudiziale voglia in Via Preliminare:
Sospendere, inaudita altera parte, qualsiasi attività esecutiva che in persona del CP_1 legale rappresentante p.t., dovesse porre in essere tesa al rilascio dell'alloggio.
Nel merito e in via principale: dichiarare che la ricorrente è subentrata di diritto nel contratto di locazione n. 3833 stipulato da , e per l'effetto dichiarare che la ricorrente a norma della Persona_1
legislazione Regionale, ha tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi a continuare ad abitare
l'alloggio di Via Soru n. 1 interno 6 in Ottana contrassegnato con il n. 3433 fabbricato n.
2 scala D piano terzo.
Condannare in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese, spese CP_1 generali e compensi professionale e accessori come per legge se dovuti”.
2. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 17.9.2024 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 18.9.2024 ai sensi del comma 3 della predetta diposizione, il giudice ha invitato la parte ricorrente a documentare il perfezionamento della notifica via PEC nei confronti della convenuta, rigettando contestualmente l'istanza di sospensione inaudita
altera parte.
3. In seguito all'ordine di rinnovazione della notifica, con memoria difensiva depositata il
9.12.2024, la ha contestato la fondatezza delle domande formulate dalla CP_1
ricorrente, sostenendo quanto segue:
a. riguardo all'allegata nullità della determinazione, quest'ultima e la relativa nota di accompagnamento recavano la sottoscrizione con firma digitale del Dirigente, oltre ad essere state trasmesse via PEC al precedente legale della ricorrente;
b. in base al disposto dell'art. 19 della L.R. Sardegna n. 13/1989 la ricorrente non era
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Proc. n. 348/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 6 titolare del diritto di subentrare nel contratto di locazione oggetto di causa, poiché:
i. nella sua scheda anagrafica, era sempre risultata unica Persona_1
componente del nucleo familiare;
ii. alla fine dei due periodi in cui la ricorrente aveva trasferito la residenza dall'immobile de quo – il primo durato un anno e mezzo, mentre il secondo oltre tre anni (nell'abitazione di Ottana, via Santa Caterina n. 13, unitamente al coniuge – il rientro (con contestuale nuovo Persona_4
trasferimento della residenza) in quest'ultimo era stato effettuato senza informare, né tantomeno chiedere l'autorizzazione a essa convenuta in ordine all'ampliamento del nucleo familiare;
iii. non essendo quindi convivente con la madre al tempo dell'assegnazione, in seguito al decesso di quest'ultima, il subentro della ricorrente necessitava quindi, sia della previa domanda di ampliamento del nucleo familiare, sia dell'autorizzazione di essa convenuta – sempreché fosse stata data dimostrazione della stabile convivenza con la precedente conduttrice –
presupposti insussistenti nella vicenda in esame.
4. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 19.12.2025 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 20.12.2024 ai sensi del comma 3 della predetta diposizione, il giudice ha fissato l'udienza del 18.2.2025 per la discussione.
5. In seguito alla sostituzione dell'udienza odierna del 18.2.2025 ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note nelle quali hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e il giudice ha pronunciato la presente sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
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Proc. n. 348/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 7 ***
6. Riguardo all'allegata nullità della determinazione n. 868 del 7.3.2024 – sul rilievo dell'assenza di sottoscrizione da parte del dirigente – è sufficiente osservare come trattasi di questione del tutto irrilevante ai fini della decisione, laddove il presente giudizio verte sull'accertamento del diritto vantato dalla ricorrente, a prescindere dalla legittimità
formale del provvedimento di rigetto reso dall'odierna convenuta.
7. Ebbene, la domanda con cui ha chiesto l'accertamento in Parte_1
suo favore del diritto al subentro “nel contratto di locazione n. 3833 stipulato da
[...]
, e per l'effetto dichiarare che la ricorrente a norma della legislazione Per_1
Regionale, ha tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi a continuare ad abitare l'alloggio di
Via Soru n. 1 interno 6 in Ottana contrassegnato con il n. 3433 fabbricato n. 2 scala D
piano terzo”, deve essere respinta, poiché:
a. ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 13/1989, “In caso di decesso dell'aspirante
assegnatario, o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella posizione di
graduatoria o nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito
al precedente articolo 2 e secondo l'ordine ivi indicato” (comma 1). “Al
momento della voltura del contratto, l'ente gestore verifica che non sussistano per
il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative
alla permanenza nell'alloggio”. “Agli effetti del precedente comma,
l'ampliamento stabile del nucleo familiare, è ammissibile qualora non comporti la
perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza, previa
verifica da parte dell'ente gestore, oltre che nei confronti di persone legate
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Proc. n. 348/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 8 all'assegnatario da vincoli di coniugio o di convivenza more-uxorio, di
parentela ed affinità, anche - secondo la definizione di nucleo familiare indicata
al precedente articolo 2 nei confronti di persone prive di vincoli di parentela o
affinità, qualora siano, nell'uno e nell'altro caso, riscontrabili le finalità di
costituzione di una stabile e duratura convivenza con i caratteri della mutua
solidarietà ed assistenza economica ed affettiva” (comma 3). “L'ampliamento
stabile del nucleo familiare istituisce per il nuovo componente autorizzato il
diritto al subentro con relativa applicazione della normativa di gestione”
(comma 4). “In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di
cessazione degli effettivi civili del medesimo, l'ente gestore provvede
all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione
del giudice” (comma 5). “L'ospitalità a titolo provvisorio o precario di terze
persone non ingenera in queste alcun diritto al subentro né comporta alcuna
variazione di carattere gestionale, salva la necessità di renderla compatibile con
l'assegnazione - quando ecceda in sei mesi di durata - attraverso istanze all'ente
gestore dell'alloggio ed autorizzazione scritta di quest'ultimo. L'autorizzazione
può essere concessa per un periodo complessivamente non superiore a due anni,
ed è prorogabile per un solo ulteriore biennio quando la convivenza
temporanea scaturisca da motivate esigenze di assistenza effettiva e materiale a
tempo determinato o da altre documentate ragioni di effettiva rilevanza
sociale” (comma 6);
b. alla luce del perspicuo dato letterale, emerge anzitutto che, indipendentemente
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Proc. n. 348/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 9 dalla prova della stabile convivenza tra l'odierna ricorrente e la precedente assegnataria nel biennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di concorso – circostanza peraltro rilevante unicamente al fine di ritenere sussistente il “nucleo familiare” o il suo eventuale ampliamento, ai sensi dell'art. 2 della medesima L.R. 13/1989 – i commi 2-3-4 della disposizione sopra trascritta enucleano una serie di presupposti, la verifica della cui sussistenza compete all accertamenti il cui esito può sfociare o meno nel riconoscimento CP_1
dell'autorizzazione in favore del richiedente, sul quale a propria volta grava l'onere di comunicare alla medesima le sopravvenienze afferenti ai CP_1
suddetti presupposti;
risulta quindi dirimente accertare se, e in quale misura, l'inosservanza di tali incombenti – sub specie di omessa comunicazione alla dell'ampliamento CP_1
del nucleo familiare – incida sulla sussistenza dell'invocato diritto al subentro nel contratto di locazione;
c. in proposito, con specifico riferimento alla normativa prevista in subiecta materia
dalle Regioni Lazio e Campania – normativa analoga a quella in esame, a cui sono logicamente estensibili i medesimi canoni interpretativi, aventi comunque portata sostanzialmente generale – la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che:
i. “in materia di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica,
l'unico titolo che abilita alla locazione è l'assegnazione, di tal ché, in caso
di morte dell'assegnatario, si determinano la cessazione dell'assegnazione
- locazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale
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Proc. n. 348/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 10 può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova
assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nel D.P.R. 30
dicembre 1972, n. 1035, art. 12, che, in qualità di conviventi ed in
presenza delle altre condizioni generali previste dalla normativa, hanno un
titolo preferenziale per l'assegnazione, dovendo, invece, escludersi che
possa configurarsi, in base ad un'interpretazione dei principi generali in
materia di edilizia residenziale pubblica, un diritto al subentro automatico
(Cass. 22/04/2021, n. 10587; Cass 20/12/2019, n. 34161; Cass.
09/05/2017, n. 11230; Cass. 04/07/2017, n. 16466; Cass. 17/09/2004, n.
18738)”, ciò in quanto “l'intero sistema risulta imperniato sulla verifica,
tanto al momento della assegnazione, quanto nel corso del rapporto - in
relazione ad eventuali modifiche della composizione del nucleo familiare o
di variazioni inerenti condotte o condizioni soggettive riferibili
all'assegnatario ed ai familiari - della sussistenza dei requisiti legali che
giustificano l'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica”
e, pertanto, “La regolamentazione della materia presuppone: a) l'adozione
di un provvedimento di assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale
pubblica; b) la permanenza al momento della pubblicazione del bando e
dell'assegnazione, nonché in costanza di rapporto, dei requisiti legali che
giustificano l'assegnazione. Le vicende successorie non incidono sui
presupposti indicati, in assenza dei quali non può insorgere, in capo dei
familiari dell'assegnatario, il diritto al subentro nel titolo di assegnazione
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Proc. n. 348/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 11 dell'alloggio e.r.p., attribuito iure proprio (cfr. Cass. 10/01/2003, n. 178;
Cass. 28/04/2003, n. 6588). Invero, l'accertamento dei requisiti soggettivi
(che qualificano l'erede come componente del nucleo familiare originario
od ampliato) costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente al
riconoscimento del diritto al subentro nella assegnazione dell'alloggio,
occorrendo che in capo al medesimo si verifichi anche il possesso dei
requisiti legali prescritti per la concessione del titolo di assegnazione
dell'alloggio (Cass. 09/05/2017, n. 11230): dunque, il fatto che un
congiunto superstite rientri tra i soggetti che possono vedersi assegnato
l'alloggio di edilizia residenziale pubblica non determina ex se l'insorgenza
della titolarità del diritto a subentrare al de cuius, già assegnatario (Cass.
20/12/2019, n. 34161; Cass. 19/02/2020, 4235), che richiede, invece, la
previa verifica di tutti i fatti costitutivi previsti dalla fattispecie normativa
(e, precisamente, la verifica della effettiva sussistenza in capo ai
"successibili" dei requisiti prescritti per l'accesso all'edilizia residenziale
pubblica destinata all'assistenza abitativa)” (Cass. n.12957/2023, n.
10857/2021);
ii. in particolare, in caso di decesso dell'originario assegnatario dell'immobile,
il subentro e la voltura del contratto a favore di altro soggetto, quand'anche parente stabilmente convivente, presuppone (in aggiunta alle ulteriori condizioni, come detto, oggetto anch'esse di necessaria verifica) che questi sia stato già incluso nel nucleo familiare di appartenenza del defunto, ivi
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Proc. n. 348/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 12 compreso il suo eventuale ampliamento, tramite un provvedimento di ricognizione positiva da parte dell'ente concedente e gestore;
iii. la medesima Corte di Cassazione ha infatti evidenziato che “in caso di
decesso dell'originario assegnatario dell'immobile, il subentro e la voltura
del contratto a favore di altro soggetto che fosse stato già incluso nel
nucleo familiare di appartenenza del defunto, ovvero per successivo
ampliamento, presupponeva (in aggiunta ad ulteriori condizioni oggetto
anch'esse di verifica) un provvedimento di ricognizione positiva da parte
dell'ente concedente e gestore. Ed invero pur se le norme non indicavano
termini specifici per la proposizione delle istanze di subentro o di
ampliamento né per il compimento, da parte dell'ente concedente, delle
diverse verifiche e constatazioni alle stesse correlate in ragione anche dei
relativi scopi, in ogni caso dovevano essere anteriori al conseguimento dei
benefici richiesti...ancorché l'attività della P.A. fosse vincolata e non
discrezionale in quanto risolventesi in provvedimento certativo e non
costitutivo dei diritti in questione” (Cass. n. 6008/2018, n. 9783/2015);
d. applicando al caso in esame le condivisibili coordinate ermeneutiche sopra esposte, si osserva quanto segue:
i. è incontestato tra le parti che:
o tra l'1.6.1977 e il 7.11.2022 (rispettivamente, data di assegnazione dell'alloggio alla madre e data di decesso di Persona_1
quest'ultima), l'odierna ricorrente ha trasferito due volte la sua
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Proc. n. 348/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 13 residenza presso indirizzi differenti da quello dell'immobile oggetto di causa;
o tali trasferimenti hanno riguardato il periodo compreso tra l'1.1.1999 e l'1.5.2000 e quello compreso tra il 31.5.2003 e il
29.10.2006;
o i due rientri della ricorrente nell'immobile de quo – dopo l'1.5.200
e il 29.10.2006 – e il contestuale trasferimento della residenza nel medesimo, non sono stati comunicati alla CP_1
dall'assegnataria, la quale non ha formulato alcuna richiesta di ampliamento del nucleo familiare;
ii. non è minimamente condivisibile la tesi della parte ricorrente, secondo cui si tratterebbe di trasferimenti brevi e quindi non qualificabili come fuoriuscite dal nucleo familiare, sull'evidente rilievo che trattasi di periodi lunghi, rispettivamente, un anno e mezzo e oltre tre anni, trasferimento quest'ultimo effettuato peraltro insieme al coniuge Persona_4
iii. è altresì incontestata la circostanza, allegata dalla convenuta, secondo cui
“nella scheda anagrafica la signora risultava essere unico Persona_1
componente”;
iv. si appalesano ininfluenti ai fini della decisione, sia la stabile convivenza della ricorrente con la madre – con conseguente Persona_1
irrilevanza dei capitoli di prova per testimoni formulati dalla ricorrente,
siccome volti a provare la predetta circostanza – sia il certificato storico di
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Proc. n. 348/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 14 famiglia (doc. 4 ricorso) – attestante la situazione alla data del 30.10.2006
e nel quale risulta parte del nucleo anche la defunta – Persona_1
trattandosi di elementi inidonei a paralizzare gli effetti della mancata presentazione della richiesta di ampliamento del nucleo familiare,
omissione ex se costituente fatto impeditivo del diritto vantato dalla ricorrente.
8. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste a carico della ricorrente, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene applicando i valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile, ritenuta congrua l'applicazione dello scaglione compreso tra 1.100,01 euro e 5.200,00 euro – in virtù del condivisibile insegnamento secondo cui “L'art. 5, comma 6, D.M. 55/2014 non impedisce
- dunque - al giudice di scendere al di sotto dei limiti indicati dalle disposizioni,
allorquando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola"
predisposti dal legislatore, impregiudicato il dovere di dare adeguatamente conto in
motivazione delle ragioni delle decisione” (Cass. n. 10452/2023) – considerato il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto circostanza che giustifica altresì la riduzione della metà dei compensi delle fasi di studio e introduttiva, riduzione che deve applicarsi in pari misura per la fase decisionale, non essendo stato assegnato un termine per il deposito di note conclusione (termine, peraltro, neppure chiesto dalla convenuta).
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Proc. n. 348/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 15 Poiché non vi è stata attività istruttoria, non sono dovuti compensi in relazione a tale fase.
PER QUESTI MOTIVI
9. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. accerta che non è titolare del diritto a subentrare Parte_1
nel contratto di locazione n. 3833 (stipulato l'1.6.1977 da con Persona_1
l'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Nuoro, oggi , CP_1
relativo all'alloggio sito a Ottana, via Soru n. 1, interno 6, contrassegnato con il n.
3433, fabbricato n. 2, scala D, piano terzo;
b. condanna a rimborsare alla le spese Parte_1 CP_1
processuali, così liquidate:
€ 212,50 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 212,50 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 425,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 850,50 complessivi, oltre a spese generali (15%), CPA e IVA di legge.
Nuoro, 18.2.2025
Il Giudice dott. Salvatore Falzoi
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Proc. n. 348/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 16
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SEZIONE CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 18/02/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza fissata per la data odierna è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni;
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.).
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 348/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 348/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 348 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024,
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
avvocati Francesco STARA e Maria Antonietta SANNA, elettivamente domiciliata a Nuoro,
via Giovanni XXIII n. 8, presso lo studio dell'avv. STARA;
ricorrente
contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 348/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 2 , elettivamente domiciliata a Cagliari, via Cesare Battisti n. 6, presso CP_2
l'Avvocatura della Direzione Generale della CP_1
convenuta
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
17.2.2025):
“si chiede che il signor Giudice trattenga la causa in decisone e se ritiene fissi udienza in
presenza per la discussione orale.
In subordine si chiede ammettere la prova testimoniale così come dedotta nel ricorso
introduttivo”.
Nell'interesse della parte convenuta (rassegnate nella memoria difensiva e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data odierna):
“affinché l'Ill.mo Tribunale adito voglia, contrariis reiectis, rigettare le avverse domande ed in
particolare: rigettare l'istanza di sospensiva in quanto difetta il fumus boni iuris; dichiarare
infondata e rigettare la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità e/o annullabilità
e/o inefficacia del provvedimento dirigenziale adottato da in quanto infondata in fatto ed CP_1
in diritto per le ragioni suesposte;
dichiarare infondata e rigettare la domanda diretta a
ottenere la dichiarazione del subentro di diritto della ricorrente e, per l'effetto, accertare e
dichiarare la legittimità della procedura (di rigetto dell'istanza di subentro) adottata
dall' nei confronti dell'opponente in quanto detentore e/o occupante dell'alloggio sine CP_1
titulo;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
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Proc. n. 348/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 11 del D.P.R. 1035/1972, depositato l'11.4.2024 nella cancelleria di questo Tribunale, ha esposto quanto segue: Parte_1
a. il 23.3.2023 essa ricorrente aveva presentato l'istanza di voltura dell'atto di concessione amministrativa relativa all'alloggio di edilizia residenziale popolare sito a Ottana, Via G. Soru (U.I. n. 3433), di cui era stata beneficiaria la madre fino al suo decesso, in data 7.11.2022; Persona_1
b. tale istanza era stata respinta con determinazione n. 868 del 7.3.2024 del
Direttore del Servizio dell Controparte_3
, provvedimento comunicatole il 12.3.2024, con contestuale
[...]
intimazione al rilascio dell'immobile – siccome occupato abusivamente – entro trenta giorni dalla ricezione della missiva;
c. la suddetta determinazione, nel richiamare l'art. 19 della L.R. Sardegna n. 13 del
1989, era fondata sostanzialmente su due ragioni, rispettivamente:
i. i cambi di residenza effettuati da essa ricorrente nel periodo compreso tra l'1.1.1999 e l'1.5.2000, nonché tra il 31.5.2003 e il 29.10.2006, con successivo rientro nell'alloggio occupato della madre in data 30.10.2006,
senza tuttavia che quest'ultima, in occasione dei due rientri nell'abitazione materna, avesse domandato l'ampliamento del nucleo familiare, ottenendo l'autorizzazione della medesima;
CP_1
ii. il fatto che essa ricorrente fosse comproprietaria, unitamente al coniuge,
dell'unità immobiliare sita a Budoni e censita al N.C.E.U. di detto
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Proc. n. 348/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 4 Comune al foglio 15, particella 1219, sub. 3, di 68 mq.;
d. a suo dire:
i. la determinazione del 23.3.2023 era nulla, siccome non sottoscritta dal
Dirigente del Servizio, nonché comunicata via mail;
ii. essa ricorrente era titolare del diritto al preteso subentro, poiché:
o aveva vissuto stabilmente nell'alloggio de quo con la precedente assegnataria, dall'epoca della concessione (1977), convivenza durante la quale erano nati i figli (2.7.1998) e Persona_2
(19.5.2003); Persona_3
o i periodi in cui si era trasferita erano stati talmente brevi da non comportare il venire meno della stabilità della convivenza con la madre, circostanza che non rendeva necessario presentare alcuna domanda di ampliamento del nucleo;
o quanto all'immobile di Budoni, la sua adeguatezza avrebbe dovuto essere valutata con riferimento alla quota di comproprietà di cui era titolare, non già in considerazione dell'intero bene;
o sussisteva anche il requisito reddituale previsto dall'art. 2 della
L.R. Sardegna n. 13/1989.
La ricorrente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“In via pregiudiziale:
Dichiarare la nullità della determina n. 868 del 7 marzo 2023 e della nota di accompagnamento (prot. 0012222/24 per mancata sottoscrizione da parte del Dirigente del Servizio e in quanto inviata via mail che non certifica la provenienza.
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Proc. n. 348/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 5 Nella denegata ipotesi di non accoglimento della pregiudiziale voglia in Via Preliminare:
Sospendere, inaudita altera parte, qualsiasi attività esecutiva che in persona del CP_1 legale rappresentante p.t., dovesse porre in essere tesa al rilascio dell'alloggio.
Nel merito e in via principale: dichiarare che la ricorrente è subentrata di diritto nel contratto di locazione n. 3833 stipulato da , e per l'effetto dichiarare che la ricorrente a norma della Persona_1
legislazione Regionale, ha tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi a continuare ad abitare
l'alloggio di Via Soru n. 1 interno 6 in Ottana contrassegnato con il n. 3433 fabbricato n.
2 scala D piano terzo.
Condannare in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese, spese CP_1 generali e compensi professionale e accessori come per legge se dovuti”.
2. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 17.9.2024 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 18.9.2024 ai sensi del comma 3 della predetta diposizione, il giudice ha invitato la parte ricorrente a documentare il perfezionamento della notifica via PEC nei confronti della convenuta, rigettando contestualmente l'istanza di sospensione inaudita
altera parte.
3. In seguito all'ordine di rinnovazione della notifica, con memoria difensiva depositata il
9.12.2024, la ha contestato la fondatezza delle domande formulate dalla CP_1
ricorrente, sostenendo quanto segue:
a. riguardo all'allegata nullità della determinazione, quest'ultima e la relativa nota di accompagnamento recavano la sottoscrizione con firma digitale del Dirigente, oltre ad essere state trasmesse via PEC al precedente legale della ricorrente;
b. in base al disposto dell'art. 19 della L.R. Sardegna n. 13/1989 la ricorrente non era
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Proc. n. 348/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 6 titolare del diritto di subentrare nel contratto di locazione oggetto di causa, poiché:
i. nella sua scheda anagrafica, era sempre risultata unica Persona_1
componente del nucleo familiare;
ii. alla fine dei due periodi in cui la ricorrente aveva trasferito la residenza dall'immobile de quo – il primo durato un anno e mezzo, mentre il secondo oltre tre anni (nell'abitazione di Ottana, via Santa Caterina n. 13, unitamente al coniuge – il rientro (con contestuale nuovo Persona_4
trasferimento della residenza) in quest'ultimo era stato effettuato senza informare, né tantomeno chiedere l'autorizzazione a essa convenuta in ordine all'ampliamento del nucleo familiare;
iii. non essendo quindi convivente con la madre al tempo dell'assegnazione, in seguito al decesso di quest'ultima, il subentro della ricorrente necessitava quindi, sia della previa domanda di ampliamento del nucleo familiare, sia dell'autorizzazione di essa convenuta – sempreché fosse stata data dimostrazione della stabile convivenza con la precedente conduttrice –
presupposti insussistenti nella vicenda in esame.
4. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 19.12.2025 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 20.12.2024 ai sensi del comma 3 della predetta diposizione, il giudice ha fissato l'udienza del 18.2.2025 per la discussione.
5. In seguito alla sostituzione dell'udienza odierna del 18.2.2025 ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note nelle quali hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e il giudice ha pronunciato la presente sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
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Proc. n. 348/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 7 ***
6. Riguardo all'allegata nullità della determinazione n. 868 del 7.3.2024 – sul rilievo dell'assenza di sottoscrizione da parte del dirigente – è sufficiente osservare come trattasi di questione del tutto irrilevante ai fini della decisione, laddove il presente giudizio verte sull'accertamento del diritto vantato dalla ricorrente, a prescindere dalla legittimità
formale del provvedimento di rigetto reso dall'odierna convenuta.
7. Ebbene, la domanda con cui ha chiesto l'accertamento in Parte_1
suo favore del diritto al subentro “nel contratto di locazione n. 3833 stipulato da
[...]
, e per l'effetto dichiarare che la ricorrente a norma della legislazione Per_1
Regionale, ha tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi a continuare ad abitare l'alloggio di
Via Soru n. 1 interno 6 in Ottana contrassegnato con il n. 3433 fabbricato n. 2 scala D
piano terzo”, deve essere respinta, poiché:
a. ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 13/1989, “In caso di decesso dell'aspirante
assegnatario, o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella posizione di
graduatoria o nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito
al precedente articolo 2 e secondo l'ordine ivi indicato” (comma 1). “Al
momento della voltura del contratto, l'ente gestore verifica che non sussistano per
il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative
alla permanenza nell'alloggio”. “Agli effetti del precedente comma,
l'ampliamento stabile del nucleo familiare, è ammissibile qualora non comporti la
perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza, previa
verifica da parte dell'ente gestore, oltre che nei confronti di persone legate
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Proc. n. 348/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 8 all'assegnatario da vincoli di coniugio o di convivenza more-uxorio, di
parentela ed affinità, anche - secondo la definizione di nucleo familiare indicata
al precedente articolo 2 nei confronti di persone prive di vincoli di parentela o
affinità, qualora siano, nell'uno e nell'altro caso, riscontrabili le finalità di
costituzione di una stabile e duratura convivenza con i caratteri della mutua
solidarietà ed assistenza economica ed affettiva” (comma 3). “L'ampliamento
stabile del nucleo familiare istituisce per il nuovo componente autorizzato il
diritto al subentro con relativa applicazione della normativa di gestione”
(comma 4). “In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di
cessazione degli effettivi civili del medesimo, l'ente gestore provvede
all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione
del giudice” (comma 5). “L'ospitalità a titolo provvisorio o precario di terze
persone non ingenera in queste alcun diritto al subentro né comporta alcuna
variazione di carattere gestionale, salva la necessità di renderla compatibile con
l'assegnazione - quando ecceda in sei mesi di durata - attraverso istanze all'ente
gestore dell'alloggio ed autorizzazione scritta di quest'ultimo. L'autorizzazione
può essere concessa per un periodo complessivamente non superiore a due anni,
ed è prorogabile per un solo ulteriore biennio quando la convivenza
temporanea scaturisca da motivate esigenze di assistenza effettiva e materiale a
tempo determinato o da altre documentate ragioni di effettiva rilevanza
sociale” (comma 6);
b. alla luce del perspicuo dato letterale, emerge anzitutto che, indipendentemente
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Proc. n. 348/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 9 dalla prova della stabile convivenza tra l'odierna ricorrente e la precedente assegnataria nel biennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di concorso – circostanza peraltro rilevante unicamente al fine di ritenere sussistente il “nucleo familiare” o il suo eventuale ampliamento, ai sensi dell'art. 2 della medesima L.R. 13/1989 – i commi 2-3-4 della disposizione sopra trascritta enucleano una serie di presupposti, la verifica della cui sussistenza compete all accertamenti il cui esito può sfociare o meno nel riconoscimento CP_1
dell'autorizzazione in favore del richiedente, sul quale a propria volta grava l'onere di comunicare alla medesima le sopravvenienze afferenti ai CP_1
suddetti presupposti;
risulta quindi dirimente accertare se, e in quale misura, l'inosservanza di tali incombenti – sub specie di omessa comunicazione alla dell'ampliamento CP_1
del nucleo familiare – incida sulla sussistenza dell'invocato diritto al subentro nel contratto di locazione;
c. in proposito, con specifico riferimento alla normativa prevista in subiecta materia
dalle Regioni Lazio e Campania – normativa analoga a quella in esame, a cui sono logicamente estensibili i medesimi canoni interpretativi, aventi comunque portata sostanzialmente generale – la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che:
i. “in materia di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica,
l'unico titolo che abilita alla locazione è l'assegnazione, di tal ché, in caso
di morte dell'assegnatario, si determinano la cessazione dell'assegnazione
- locazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale
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Proc. n. 348/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 10 può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova
assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nel D.P.R. 30
dicembre 1972, n. 1035, art. 12, che, in qualità di conviventi ed in
presenza delle altre condizioni generali previste dalla normativa, hanno un
titolo preferenziale per l'assegnazione, dovendo, invece, escludersi che
possa configurarsi, in base ad un'interpretazione dei principi generali in
materia di edilizia residenziale pubblica, un diritto al subentro automatico
(Cass. 22/04/2021, n. 10587; Cass 20/12/2019, n. 34161; Cass.
09/05/2017, n. 11230; Cass. 04/07/2017, n. 16466; Cass. 17/09/2004, n.
18738)”, ciò in quanto “l'intero sistema risulta imperniato sulla verifica,
tanto al momento della assegnazione, quanto nel corso del rapporto - in
relazione ad eventuali modifiche della composizione del nucleo familiare o
di variazioni inerenti condotte o condizioni soggettive riferibili
all'assegnatario ed ai familiari - della sussistenza dei requisiti legali che
giustificano l'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica”
e, pertanto, “La regolamentazione della materia presuppone: a) l'adozione
di un provvedimento di assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale
pubblica; b) la permanenza al momento della pubblicazione del bando e
dell'assegnazione, nonché in costanza di rapporto, dei requisiti legali che
giustificano l'assegnazione. Le vicende successorie non incidono sui
presupposti indicati, in assenza dei quali non può insorgere, in capo dei
familiari dell'assegnatario, il diritto al subentro nel titolo di assegnazione
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Proc. n. 348/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 11 dell'alloggio e.r.p., attribuito iure proprio (cfr. Cass. 10/01/2003, n. 178;
Cass. 28/04/2003, n. 6588). Invero, l'accertamento dei requisiti soggettivi
(che qualificano l'erede come componente del nucleo familiare originario
od ampliato) costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente al
riconoscimento del diritto al subentro nella assegnazione dell'alloggio,
occorrendo che in capo al medesimo si verifichi anche il possesso dei
requisiti legali prescritti per la concessione del titolo di assegnazione
dell'alloggio (Cass. 09/05/2017, n. 11230): dunque, il fatto che un
congiunto superstite rientri tra i soggetti che possono vedersi assegnato
l'alloggio di edilizia residenziale pubblica non determina ex se l'insorgenza
della titolarità del diritto a subentrare al de cuius, già assegnatario (Cass.
20/12/2019, n. 34161; Cass. 19/02/2020, 4235), che richiede, invece, la
previa verifica di tutti i fatti costitutivi previsti dalla fattispecie normativa
(e, precisamente, la verifica della effettiva sussistenza in capo ai
"successibili" dei requisiti prescritti per l'accesso all'edilizia residenziale
pubblica destinata all'assistenza abitativa)” (Cass. n.12957/2023, n.
10857/2021);
ii. in particolare, in caso di decesso dell'originario assegnatario dell'immobile,
il subentro e la voltura del contratto a favore di altro soggetto, quand'anche parente stabilmente convivente, presuppone (in aggiunta alle ulteriori condizioni, come detto, oggetto anch'esse di necessaria verifica) che questi sia stato già incluso nel nucleo familiare di appartenenza del defunto, ivi
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Proc. n. 348/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 12 compreso il suo eventuale ampliamento, tramite un provvedimento di ricognizione positiva da parte dell'ente concedente e gestore;
iii. la medesima Corte di Cassazione ha infatti evidenziato che “in caso di
decesso dell'originario assegnatario dell'immobile, il subentro e la voltura
del contratto a favore di altro soggetto che fosse stato già incluso nel
nucleo familiare di appartenenza del defunto, ovvero per successivo
ampliamento, presupponeva (in aggiunta ad ulteriori condizioni oggetto
anch'esse di verifica) un provvedimento di ricognizione positiva da parte
dell'ente concedente e gestore. Ed invero pur se le norme non indicavano
termini specifici per la proposizione delle istanze di subentro o di
ampliamento né per il compimento, da parte dell'ente concedente, delle
diverse verifiche e constatazioni alle stesse correlate in ragione anche dei
relativi scopi, in ogni caso dovevano essere anteriori al conseguimento dei
benefici richiesti...ancorché l'attività della P.A. fosse vincolata e non
discrezionale in quanto risolventesi in provvedimento certativo e non
costitutivo dei diritti in questione” (Cass. n. 6008/2018, n. 9783/2015);
d. applicando al caso in esame le condivisibili coordinate ermeneutiche sopra esposte, si osserva quanto segue:
i. è incontestato tra le parti che:
o tra l'1.6.1977 e il 7.11.2022 (rispettivamente, data di assegnazione dell'alloggio alla madre e data di decesso di Persona_1
quest'ultima), l'odierna ricorrente ha trasferito due volte la sua
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Proc. n. 348/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 13 residenza presso indirizzi differenti da quello dell'immobile oggetto di causa;
o tali trasferimenti hanno riguardato il periodo compreso tra l'1.1.1999 e l'1.5.2000 e quello compreso tra il 31.5.2003 e il
29.10.2006;
o i due rientri della ricorrente nell'immobile de quo – dopo l'1.5.200
e il 29.10.2006 – e il contestuale trasferimento della residenza nel medesimo, non sono stati comunicati alla CP_1
dall'assegnataria, la quale non ha formulato alcuna richiesta di ampliamento del nucleo familiare;
ii. non è minimamente condivisibile la tesi della parte ricorrente, secondo cui si tratterebbe di trasferimenti brevi e quindi non qualificabili come fuoriuscite dal nucleo familiare, sull'evidente rilievo che trattasi di periodi lunghi, rispettivamente, un anno e mezzo e oltre tre anni, trasferimento quest'ultimo effettuato peraltro insieme al coniuge Persona_4
iii. è altresì incontestata la circostanza, allegata dalla convenuta, secondo cui
“nella scheda anagrafica la signora risultava essere unico Persona_1
componente”;
iv. si appalesano ininfluenti ai fini della decisione, sia la stabile convivenza della ricorrente con la madre – con conseguente Persona_1
irrilevanza dei capitoli di prova per testimoni formulati dalla ricorrente,
siccome volti a provare la predetta circostanza – sia il certificato storico di
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Proc. n. 348/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 14 famiglia (doc. 4 ricorso) – attestante la situazione alla data del 30.10.2006
e nel quale risulta parte del nucleo anche la defunta – Persona_1
trattandosi di elementi inidonei a paralizzare gli effetti della mancata presentazione della richiesta di ampliamento del nucleo familiare,
omissione ex se costituente fatto impeditivo del diritto vantato dalla ricorrente.
8. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste a carico della ricorrente, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene applicando i valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile, ritenuta congrua l'applicazione dello scaglione compreso tra 1.100,01 euro e 5.200,00 euro – in virtù del condivisibile insegnamento secondo cui “L'art. 5, comma 6, D.M. 55/2014 non impedisce
- dunque - al giudice di scendere al di sotto dei limiti indicati dalle disposizioni,
allorquando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola"
predisposti dal legislatore, impregiudicato il dovere di dare adeguatamente conto in
motivazione delle ragioni delle decisione” (Cass. n. 10452/2023) – considerato il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto circostanza che giustifica altresì la riduzione della metà dei compensi delle fasi di studio e introduttiva, riduzione che deve applicarsi in pari misura per la fase decisionale, non essendo stato assegnato un termine per il deposito di note conclusione (termine, peraltro, neppure chiesto dalla convenuta).
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Proc. n. 348/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 15 Poiché non vi è stata attività istruttoria, non sono dovuti compensi in relazione a tale fase.
PER QUESTI MOTIVI
9. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. accerta che non è titolare del diritto a subentrare Parte_1
nel contratto di locazione n. 3833 (stipulato l'1.6.1977 da con Persona_1
l'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Nuoro, oggi , CP_1
relativo all'alloggio sito a Ottana, via Soru n. 1, interno 6, contrassegnato con il n.
3433, fabbricato n. 2, scala D, piano terzo;
b. condanna a rimborsare alla le spese Parte_1 CP_1
processuali, così liquidate:
€ 212,50 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 212,50 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 425,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 850,50 complessivi, oltre a spese generali (15%), CPA e IVA di legge.
Nuoro, 18.2.2025
Il Giudice dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 348/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 16