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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 23/12/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Mantova, Sezione Civile, dott. Giorgio
Bertola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1269/2022 del R.A.C.C. in data
10/05/2022, iniziata con atto di citazione notificato in data 03/05/2022
d a
- (C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. AC PP, elettivamente domiciliati in
VIA SOPRAMURO 29 29100 PIACENZA, presso il difensore avv.
AC PP, attori
c o n t r o
- (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
MA ER, elettivamente domiciliato in VIA FR
BARACCA 127 31035 CROCETTA DEL MONTELLO presso lo studio dell'avv. MA ER, convenuto avente per oggetto: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat, trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
23/09/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
Pag. 1 CONCLUSIONI
- per e Parte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, Parte_1
elibata nelle dichiarazioni oggetto di causa l'esistenza dell'abrogato delitto di ingiuria aggravata per l'attribuzione di un fatto determinato e per la presenza di più persone, e comunque la lesione dell'onore e del decoro del sig. e la lesione della reputazione della soc. Parte_1 [...]
e ravvisata, in ogni caso, la natura di Parte_1
illecito extracontrattuale di tali dichiarazioni:
-condannare il convenuto sig. al risarcimento dei danni morali, CP_1
esistenziali e non patrimoniali, patiti e patiendi dal sig. Parte_1
anche nella sua qualità, nella somma di euro750.000,00, ovvero in quella diversa ritenuta di giustizia ed attualizzata al momento della decisione.
- condannare altresì il convenuto alla sanzione pecuniaria civile di cui agli art. 4 e 5 del D. Lgs., n. 7/2016, nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
Previa, in via istruttoria, ammissione di CTU audio fonica finalizzata:
- al riconoscimento vocale di coloro che parlano, anche tramite raccolta di campioni vocali attraverso saggi fonici sulle persone menzionate nel predetto doc. 1 ( si precisa che la trascrizione di cui al doc. n. 1 inizia al minuto 3.40 della registrazione); - alla certificazione della coerenza e corrispondenza tra il contenuto del file audio agli atti di causa quali allegati documentali e il contenuto della trascrizione depositata in atti ed anche della genuinità della registrazione e assenza di sua manipolazione.
Con ogni conseguente e necessario provvedimento di legge e con vittoria di spese e compensi di causa”;
- per : “Nel merito: CP_1
Pag. 2 In via principale:
Per tutte le ragioni indicate in narrativa, ed in particolare previo accertamento e dichiarazione circa la nullità della citazione, rigettarsi in quanto inammissibili, illegittime, generiche ed infondate in fatto ed in diritto le domande attoree.
Respingersi la domanda di condanna di pagamento della sanzione pecuniaria civile ex artt. 4 e 5 D. Lgs. 7/2016, non sussistendone i presupposti ed in ogni caso in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In via subordinata: Nella denegatissima e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, ridursi l'avversa pretesa nei soli limiti di quanto accertato e provato in corso di causa.
In ogni caso:
Con vittoria di compensi professionali, anticipazioni e spese di lite, compreso il rimborso spese generali del 15% ex D.M. n. 55/2014, oltre IVA e CPA come per legge, relativi al presente giudizio, alla sentenza e successive occorrende.
Con condanna di controparte ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c. al pagamento di una somma equitativamente determinata.
Emettere ogni altra statuizione, dichiarazione e/o declaratoria del caso.
In via istruttoria:
Si ripropongono tutte le istanze istruttorie formulate con le memorie ex art.
183, comma VI n. 2 e 3 c.p.c.
In particolare si insiste per la prova per testi, formulata con la seconda memoria istruttoria del 28 novembre 2022, sui capitoli di prova non ammessi, con i testi già indicati.
Pag. 3 Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie ex adverso formulate, contestando altresì la documentazione avversaria allegata.
Come da terza memoria istruttoria del 16 dicembre 2002, in ipotesi di ammissione dei capitoli di prova ex adverso formulati, si chiede di essere abilitati alla prova contraria con i medesimi testi indicati a prova diretta”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'attore evoca in giudizio il convenuto chiedendo che lo stesso sia condannato al risarcimento del danno patito per averlo diffamato davanti ad un cliente per il quale egli svolgeva l'incarico di agente di commercio alludendo al fatto che la sua commissione di agente fosse stata individuata nella misura del 7%, e quindi in misura superiore alla media, perché l'attore doveva distribuire dei soldi a qualcuno all'interno della struttura della cliente per garantire i volumi di ordini che la cliente inviava periodicamente alla società del convenuto.
Si è costituito il convenuto chiedendo il rigetto delle domande attoree.
La causa è stata istruita mediante prova orale e documentale ed in particolare mediante la trascrizione di un cd depositato agli atti che contiene il file audio della registrazione effettuata dall'attore nel corso di una riunione avvenuta tra lui, il convenuto ed il responsabile degli acquisti della cliente in questione in data 30/06/2021.
La causa va decisa sulla base della ragione più liquida, in forza dei principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale, che consentono di decidere sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre (da ultimo cfr. Cass. 11458/2018 e SSUU
9936/2014).
Pag. 4 Preliminarmente l'atto introduttivo attoreo è sufficientemente esaustivo per non essere nullo o la domanda indeterminata, d'altronde la convenuta si è ampiamente difesa nel merito segno evidente che l'atto avversario fosse sufficientemente determinato per consentire l'instaurazione del contraddittorio sulle domande svolte in causa.
Le domande attoree sono fondate e vanno accolte nei limiti della seguente motivazione.
Quando al file audio prodotto su cd-rom e trascritto, è bene ricordare che le registrazioni tra presenti, pur se effettuate senza il consenso dei presenti, sono perfettamente lecite ed utilizzabili poiché altro non sono che una forma di appunto vocale di quanto succede in un dato momento ed in un dato luogo se utilizzato a fini di difesa in un processo (tra le molte Cass. Sez. L, Sentenza
n. 27424 del 29/12/2014 “La registrazione fonografica di un colloquio tra presenti, rientrando nel "genus" delle riproduzioni meccaniche di cui all'art.
2712 cod. civ., ha natura di prova ammissibile nel processo civile, sicchè la sua effettuazione, operata dal lavoratore ed avente ad oggetto un colloquio con il proprio datore di lavoro, non integra illecito disciplinare. Né tale condotta, comunque scriminata ex art. 51 cod. pen., in quanto esercizio del diritto di difesa, la cui esplicazione non è limitata alla sede processuale, può ritenersi lesiva del rapporto fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro, che concerne esclusivamente l'affidamento di quest'ultimo sulle capacità del dipendente di adempimento dell'obbligazione lavorativa” confermata da
Cass. Sez. L, Sentenza n. 11322 del 10/05/2018, Cass. Sez. L, Sentenza n.
31204 del 02/11/2021).
Pag. 5 Quella registrazione, poi oggetto di trascrizione e contraddittorio tra le parti,
è pienamente legittima ed utilizzabile nel presente procedimento ed non lascia alcun margine al dubbio sull'esito che deve avere la presente causa.
In ultimo va aggiunto che del contenuto di quella conversazione il convenuto ha già fatto ampio uso allorquando ne ha ritrascritto alcuni passaggi in un atto giudiziario depositato in altra causa che si è svolta avanti al Tribunale di
Modena come si ricava dall'esame degli atti di questo giudizio visto che l'attore ne ha ricopiato ampi stralci nei suoi scritti difensivi: “il sig. a CP_1
mezzo del suo difensore, ha ribadito in un atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 2773/2021 del 21.10.21 emesso dal Tribunale di
Modena, le dichiarazioni ingiuriose nei confronti di e . In Pt_1 Pt_1
particolare, si legge nell'atto in data 07.12.21 che: “11) In verità da successiva dichiarazione dello stesso agente egli bensì Parte_1
necessitava di tali provvigioni maggiorata non solo e non tanto quale corrispettivo per la propria produttività, bensì perché con tali denari egli doveva, stando a quanto egli stessi rivendicava, a sua volta “retribuire” la struttura di perché venissero mantenuti i volmu di produzione in Parte_2
essere presso di lui…. 13) Vistasi, infatti, ampiamente alzare la provvigione relativamente a tali clienti, che poteva mantenere grazie alla propria attività
“nell'ombra”, la 90 si dedicò esclusivamente alla “cura” di essi, Pt_1
abbandonando tutti gli altri clienti, attuali e potenziali….” ( pag. 3 dell'atto).
Ancora, “…da agente di comemrcio, incaricato di procurare nuovi affari, a mero “mediatore” di ordini provenienti sempre dai consuti clienti, quelli da cui egli traeva il proprio maggiore interesse e profitto, e rispetto ai quali si era garantito una posizione dominante a mezzo delle poco chiare pratiche
(per usare un eufemismo) già descritte. “(pag. 12 dell'atto). “… per coltivare
Pag. 6 solo la clientela da cui traeva provvigioni maggiorate, e la cui fedeltà poteva agevolmente garantirsi non già con la propria abilità di agente, bensì
“ammorbidendo” le maglie più appropriate con le risorse aggiuntive che aveva preteso dalla mandante, e così riducendo la propria attività al minimo per incassare cifre ingentissime…” (pag. 14 dell'atto)”.
Dall'esame della trascrizione versata in atti, anche nella versione corretta fornita dalla parte convenuta e quindi in un'ottica a lei più favorevole, si ricava che in quella riunione del 30 giugno il convenuto abbia avuto la seguente conversazione con il responsabile acquisti della alla Parte_2
Con presenza altresì dell'attore e del dott. , direttore di stabilimento di Per_1
fino al 2021 ed escusso in questo procedimento come testimone introdotto proprio dalla medesima parte convenuta, che il convenuto abbia fatto le seguenti dichiarazioni: “
3.47 ZAGO: ...bruscamente, ecco. Poi sai io questo devo comunque sempre tener conto di una provvigione fuori dal mondo... perché qui era tutto fuori dal mondo... il mondo [incomprensibile] Parte_2
del sette percento, che da noi si paga... su un cliente così.., no, no ma glielo dico...
Interviene il DIR. ACQ. ma con frasi incomprensibili
: ma già il fatto che parliamo di questo... Parte_1
: è giusto che lei sappia, è giusto che... CP_1
DIR.ACQ: ognuno ha la sua struttura la sua struttura commerciale...
4.09 : ...ma siccome siete coinvolti anche voi in questa struttura CP_1
commerciale, questo modo di comportarsi è tutto diverso. Quando io ho detto
a vedo questo signore... se vuole andare al tre percento che è il massimo della provvigione che paghiamo...
Pag. 7 [si sente una musichetta che potrebbe essere la suoneria di un cellulare]
: ...in un cliente di queste dimensioni andiamo anche a due... ha detto CP_1
che non può... non può perché lui deve pagare anche qualcuno per avere questi volumi
: io credo che lei si assumerà la responsabilità di quello che Parte_1
dice... : eh? CP_1
FR: lei se le assumerà le responsabilità di quello che sta dicendo eh? ZAGO: sì, ripeto quello che ha detto lei
: basta, basta, no, no, io non ho mai detto quello... Parte_1
4.41 : bah, io ripeto, lei si assumerà le responsabilità per Parte_1
quello che sta dicendo
: lei ha detto che ha delle spese... CP_1
: di struttura, certo! Parte_1
: no, delle spese che deve distribuire anche a altri non credo che CP_1
[incomprensibile]
: di agenzia! di agenzia... struttura per fare quello che stiamo Parte_1
facendo oggi : ...ha delle spese di agenzia CP_1
: esatto! Parte_1
ZAGO: … che deve distribuire ad altri per avere...
: ...ha delle spese di agenzia che deve distribuire ad altri per... CP_1
: che devo utilizzare per poter gestire il lavoro che stiamo Parte_1
facendo
: che devi utilizzare... dimmi quello che vuoi... se le gli paghi la CP_1
gnocca, se gli paghi… [incomprensibile] cambia un cazzo
FR: c'è differenza tra quello che sta dicendo... ripeto... no, no, non
è questione di pagare la ? Pt_3
Pag. 8 : noooo, io ho detto la mia... tu la tua la dirai in altro campo, perché CP_1
io non c'entro. ecco! FR: no, però mi ha preso in mezzo...
: siccome hai coinvolto la dicendo che devi distribuire CP_1 Parte_2
qualcosa senza fare il nome perché sei stato molto attento... ma siccome parlavamo di ... Parte_2
: no, ma... ha interpretato malissimo e, ripeto, ci son dei Parte_1
testimoni... ed è importante che ci siano... perché si assumerà la responsabilità di quello che sta dicendo...
: ma sicuramente sì, sicuramente sì CP_1
: assolutissimamente... perché è un'affermazione gravissima Parte_1
quella che lei sta facendo : ...perché in questo mondo... non c'è uno CP_1
che prende il sette [incomprensibile] percento...
: ma questo è un altro discorso. Prima di tutto è scorretto farlo Parte_1
questo ragionamento in occasione di questa... i panni sporchi si lavano in casa propria! Primo aspetto. Seconda cosa... seconda cosa ripeto, ha detto una cosa molto molto grave, dove ci son dei testimoni... e senz'altro la riprenderemo
: bene! ottimo! io l'ho tirata in ballo... CP_1
: no no no ma lei l'ha detta però, lei ha speso delle parole... Parte_1
: io l'ho detta oggi perché lei me l'ha detta... coinvolgendo il cliente... CP_1
che stavamo discutendo
FR: no no no no no no! sbagliatissimo! il mio coinvolgimento sul cliente era legato allatto al fatto di spese di struttura di agenzia, che sono poi quello che lei vive tutti i giorni oggi con il lavoro che stiamo facendo... e credo che abbia potuto verificare l'enorme mole di lavoro che c'è dietro... ma guardi... lei... no no no ma ha ragione! ha ragione!
Pag. 9 : [incomprensibile] CP_1
: certo! certo! certo! Parte_1
Altra voce, incomprensibile
: ...lei dirà quello che doveva dire... comunque... non importa! CP_1
...perché anch'io ho le mie spese... di agenzia... eh... [incomprensibile] sono pesanti... perché se io dò il trenta [incomprensibile] percento...
: ma che allora... a conclusione di questo diciamo che... mi ha Parte_1
confermato oggi che verrà mandata la lettera di recesso... quindi le spese di agenzia con oggi terminano... perché mi ha confermato prima...
: a lei l'ho già detto ancora [incomprensibile] un mese fa che sei lei CP_1
non era...
FR: no... vabbè... per concludere... il discorso... il ragionamento... che quelle non ci sono più : no... CP_1
: basta! quelle non ci sono più Parte_1
: ...se io ho parlato di meno trenta... percento CP_1
FR: considerando anche... perfetto! perfetto!”.
Il teste sentito all'udienza del 20/05/2024 ha dichiarato, peraltro Per_1
smentendo quello che il convenuto aveva “frainteso”: “Interrogato sul capitolo 2 della memoria del 28/11/22 di parte attrice: sì è vero
Interrogato sul capitolo 3 della memoria del 28/11/22 di parte attrice: sì è vero
ADR chiesto la disponibilità a ridurre la percentuale della Per_2
provvigione
Interrogato sul capitolo 4 della memoria del 28/11/22 di parte attrice: ho già risposto. non era disponibile. Diceva che il cliente che CP_3
seguiva gli richiedeva molti costi. ADR Costi di struttura poiché il cliente
Pag. 10 era seguito da una sua collaboratrice in 90 oltre ad altri Parte_2 Pt_1
costi durante visite presso i numerosi stabilimenti in Italia della Parte_2
ADR Non mi disse mai che utilizzava parte dei fondi per corrompere dipendenti della ADR Sono stato presente ad un incontro a fine Parte_2
maggio 2021 in OM tra e per affrontare il tema provvigioni Pt_1 CP_1
Interrogato sul capitolo 6 della memoria del 28/11/22 di parte attrice: Ho già risposto
Interrogato sul capitolo 7 della memoria del 28/11/22 di parte attrice: Ho
Con già risposto. La era disponibile a farsi carico di parte dei costi.
Interrogato sul capitolo 8 della memoria del 28/11/22 di parte attrice: Ho già risposto
Interrogato sul capitolo 9 della memoria del 28/11/22 di parte attrice: sì è vero
Interrogato sul capitolo 10 della memoria del 28/11/22 di parte attrice: Ho già risposto
Interrogato sul capitolo 11 della memoria del 28/11/22 di parte attrice: Sì perché disse che voleva gestire lui il cliente che era di lunga data e con rapporti consolidati.
Interrogato sul capitolo 15 della memoria del 28/11/22 di parte attrice: Non ricordo esattamente la data ma sicuramente avvenne entro fine maggio
Interrogato sul capitolo 16 della memoria del 28/11/22 di parte attrice: è vero
Interrogato sul capitolo 17 della memoria del 28/11/22 di parte attrice: sì è vero
Interrogato sul capitolo 18 della memoria del 28/11/22 di parte attrice: sì è vero. Ho già risposto”.
Pag. 11 Dalle risposte rilasciate dal teste (che è teste che è stato introdotto Per_1
dalla parte convenuta) si ricava come il teste smentisca la ricostruzione svolta dalla parte convenuta per cui sarebbe stato l'attore a dirgli che la sua percentuale del 7% si giustificava perché doveva pagare qualcuno all'interno di perché garantisse i volumi di ordini che effettuava. Parte_2
Poiché la difesa della parte convenuta si basa sul fatto che l'accusa rivolta dal al di dover pagare qualcuno all'interno di , CP_1 Pt_1 Parte_2
deriverebbe da quanto detto proprio dallo stesso nel corso di una Pt_1
riunione a cui partecipò anche il , la sua deposizione smentisce Per_1
categoricamente tale premessa e rende quindi calunniosa e diffamatoria la tesi posta come premessa alla difesa del convenuto, ovvero che l'attore dovesse distribuire tangenti a terzi all'interno di per giustificare Parte_2
una percentuale del 7%.
D'altronde non si può dubitare che accusare qualcuno, alla presenza di più persone, di dover pagare delle tangenti a qualcuno di per garantire Parte_2
i volumi di ordini sia una affermazione gravemente diffamatoria poiché presuppone la commissione da parte dell'attore di un reato.
Conseguentemente quella espressione presuppone che da parte di Parte_2
ci sia qualcuno che per garantire i volumi di ordini alla società del convenuto pretendesse illegittime dazioni di denaro.
Non è certo un caso che tale affermazione sia stata fatta proprio alla presenza del responsabile degli acquisti della visto che, Parte_4 Pt_5
nella prospettazione del convenuto, sarebbe stato logico attendersi che fosse proprio lui il soggetto destinatario delle tangenti asseritamente pagate dall'attore visto che il signor era proprio il responsabile degli Pt_5
acquisti per e quindi in ultima analisi colui che avrebbe avuto il Parte_2
Pag. 12 potere di scegliere se o quanti ordini effettuare presso la società del convenuto invece che presso altre società.
Tale conclusione, oltre ad essere priva di alcun riscontro, è categoricamente esclusa dallo stesso teste , introdotto proprio dalla parte convenuta Per_1
(ho già risposto. non era disponibile. Diceva che il cliente che CP_3
seguiva gli richiedeva molti costi. ADR Costi di struttura poiché il cliente
era seguito da una sua collaboratrice in oltre ad altri Parte_2 Pt_1
costi durante visite presso i numerosi stabilimenti in Italia della Parte_6
Non mi disse mai che utilizzava parte dei fondi per corrompere
[...]
dipendenti della Sono stato presente ad un incontro a fine Parte_6
maggio 2021 in OM tra e per affrontare il tema provvigioni). Pt_1 CP_1
La difesa del convenuto è quindi risultata totalmente smentita dal suo stesso testimone, mentre è certamente offensivo, calunnioso e diffamatorio accusare taluno (e l'attore nello specifico) di ottenere grandi volumi di ordinativi solo grazie al fatto di pagare delle tangenti a qualcuno di che aveva il Parte_2
potere di scegliere da quale fornitore rifornirsi per gli imballaggi che venivano forniti dalla società del convenuto.
In questo contesto appare fuori luogo la domanda retorica che il convenuto si fa allorquando osserva che dopo quell'incontro e quando l'agente interruppe i rapporti, la cliente non fece più ordini alla società del convenuto. Parte_2
Non si vede infatti per quale motivo una società come , ed il suo Parte_2
responsabile acquisiti in particolare, avrebbe dovuto continuare ad avvalersi di un fornitore che pensava che la pretendesse tangenti per Parte_2
ordinare merce.
Il motivo per cui la società del convenuto ha perso la cliente si ricava dall'ascolto della registrazione dal minuto 25 in poi dove si comprende molto
Pag. 13 bene come è andata la trattativa con il responsabile acquisti della e Parte_2
quali erano i toni e le capacità di contrattazione del convenuto il quale ha apertamente dichiarato alla cliente di non essere intenzionato a Parte_2
rispettare il contratto sottoscritto.
Con queste premesse non appare incomprensibile il motivo per il quale la cliente, appena ha potuto, ha trovato un diverso fornitore e questo ovviamente non ha nulla a che vedere con i rapporti economici con l'attore legati alla commissione del 7%.
Appare necessario ricordare che il motivo per cui l'attore poteva pretendere il pagamento di una provvigione pari al 7% sugli ordinativi della cliente dipendeva dal fatto, che il convenuto sembra ignorare, che così Parte_2
prevedeva il contratto che lui aveva in essere da oltre 15 anni e non certo per motivi legati ad un suo capriccio personale.
Quel contratto non fu certo stipulato del convenuto, ma dalla precedente proprietà della società di imballaggi e che in ogni caso sarebbe stato nella facoltà della società di rinegoziare il contratto con il suo agente, se entrambe le parti avessero raggiunto una intesa sul punto.
Accordo che tuttavia non fu raggiunto, viste anche le premesse emerse in quella riunione del 30 giugno.
Tale circostanza, tuttavia, non legittimava il convenuto ad insinuare, alla presenza di terzi soggetti, che il motivo per cui l'attore aveva ottenuto quella consistente provvigione ormai molti anni addietro, fosse legato al fatto che doveva pagare tangenti a qualcuno o che dovesse retribuire “la ” per Pt_3
usare le parole del convenuto.
Poiché la commissione di un reato è fonte ex se di un illecito che costituisce il diritto ad ottenere, a favore del danneggiato, il risarcimento del danno non
Pag. 14 patrimoniale patito ex art. 2059 c.c. per la evidente lesione della reputazione a fronte di una condotta avvenuta alla presenza di più persone, il punto diventa allora quale sia il criterio da utilizzare per ristorare tale danno.
Quanto alla misura del risarcimento, quello richiesto dall'attore nella misura di euro 750.000 non trova alcun elemento di conforto in atti ed è quindi frutto di una valutazione puramente equitativa che appare eccessiva, nonostante la gravità della condotta posta in essere.
Poiché non viene allegato un importo di danno specifico da risarcire, la quantificazione non può che essere affidata alla valutazione equitativa pura.
Tra gli elementi da valorizzare affinché l'uso del criterio equitativo non diventi arbitrario, si possono certamente esaminare i certificati medici prodotti dall'attore e le dichiarazioni emerse in sede testimoniale da cui si evince come, dopo quell'incontro, si diffuse la voce nel settore che il rapporto di collaborazione tra la società del convenuto e l'agenzia dell'attore si fosse bruscamente interrotto.
Quanto al danno per la invalidità temporanea conseguente allo stato ansioso derivante dagli effetti di quella riunione del 30 giugno 2021 data dai 90 giorni prescritti dai certificati medici prodotti in atti (doc. 11) e liquidato il singolo giorno di invalidità temporanea al valore unitario di euro 144, facendo applicazione dei valori mediani espressi dalle tabelle del Tribunale di
Milano (max 173 min 115 valore mediano 144), si ricava un valore di euro
12.960.
A questa somma va aggiunto il risarcimento per il danno morale soggettivo da reato derivante dal fatto di aver falsamente accusato l'attore di porre in essere delle condotte delittuose, in particolare pagando tangenti a chi all'interno di era in grado di garantir elevati volumi di ordinativi (e Parte_2
Pag. 15 quindi evidentemente il responsabile degli acquisti per ), va Parte_2
riconosciuta una somma equitativamente determinata nella misura di euro
130.000 ovvero un valore pari a circa 10 volte di quanto riconosciuto per la inabilità certificata a causa dell'evidente pregiudizio che hanno avuto quelle accuse all'interno del mondo lavorativo dell'attore per come emerso dall'istruttoria orale e conseguente all'evidente lesione della reputazione dell'Agente.
L'importo complessivo di euro 142.960, liquidato all'attualità, va maggiorato degli interessi di cui all'art. 1284 c. 1 c.c. dalla domanda alla presente decisione per un valore pari ad euro 157.649,63.
Non vi sono elementi per censurare l'azione dell'attore ex art. 96 c.p.c., come chiesto dal convenuto, visto che è risultato vincitore nel presente giudizio.
Il convenuto va altresì condannato, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 7/2016 alla corresponsione alla Cassa delle Ammende della sanzione pecuniaria di euro
3.950 che è il valore mediano tra il minimo ed il massimo edittale in
Pag. 16 considerazione della particolare gravità delle accuse rivolte ed in considerazione del fatto che quelle accuse sono state rivolte alla presenza di più persone.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi per discostarsi dai valori medi.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) NN (C.F. ) a CP_1 C.F._2
corrispondere a (C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
(C.F. ) la somma Parte_1 C.F._1 CP_4
di euro 157.649,63;
2) NN (C.F. ) a CP_1 C.F._2
corrispondere, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 7/2016, alla CP_5
della sanzione pecuniaria di euro 3.950,00 che l'
[...] CP_6
recupererà con le procedure previste dalla parte VII del D.P.R. 115/2002;
3) NN (C.F. ) a CP_1 C.F._2
rifondere a (C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
(C.F. ) le spese di lite del Parte_1 C.F._1
presente procedimento che si liquidano in € 1.713,00 per esborsi ed €
14.103,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 55/2014, C.N.P.A. ed I.V.A.;
Pag. 17 Così deciso in Mantova, il 20 dicembre 2025.
IL GIUDICE
- Dott. Giorgio Bertola -
Pag. 18