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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 63/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore
09:00 in composizione monocratica:
BALDASSARRE DOMENICO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1952/2025 depositato il 31/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Bari
Difeso da
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 124 2025 00076368 31000 CONTRIBUTO UNIF 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2879/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. 124 2025 00076368 31, notificata il 12.6.2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva richiesto il pagamento della somma complessiva di euro
1.191,22 per omesso versamento del Contributo Unificato di euro 390,00, oltre accessori, conseguente a un mero avviso non ritualmente a lei notificato, così come non era stato altresì a lei notificato nessun correlato atto tipico di accertamento.
Nel merito, rappresentava che la pretesa conseguiva alla rettifica del contributo di che trattasi disposto dalla Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bari, elevato da euro 30,00 a euro
390,00 a seguito rideterminazione degli atti impugnati con ricorso depositato in data 17.7.2024, iscritto al n. 2524/2024 di RGR, avente ad oggetto la richiesta tributaria da parte del Consorzio di Bonifica che, secondo la richiamata Segreteria, riguardava quattro atti e, segnatamente: un atto di valore inferiore a euro 2.582,28 e tre atti 3 di valore indeterminabile.
Di contro, l'odierna ricorrente rappresentava di avere impugnato solo l'ingiunzione di pagamento dell'importo di complessivi euro 26,88, in quanto gli altri tre atti di valore indeterminato considerati dalla
Segreteria della Corte Tributaria costituivano semplici contestazioni di atti amministrativi presupposti a quello impugnato, peraltro non di competenza della giurisdizione tributaria, bensì di quella amministrativa;
il tutto come desumibile dalla Nota di Iscrizione a Ruolo nonché dalla correlata sentenza di accoglimento del ricorso n. 501/2025, emessa dalla II Sezione di questa Corte di Giustizia Tributaria, depositata il
27.2.2025.
Previa richiesta di trattazione del ricorso mediante collegamento da remoto, concludeva per sentir accertare e dichiarare la revoca della cartella di pagamento impugnata.
Con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi a favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario.
Con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccepiva difetto di legittimazione passiva, sia riguardo all'eccepita omessa notifica del prodromico avviso di accertamento, sia riguardo al merito, trattandosi di attività di esclusiva competenza dell'ente impositore.
Concludeva per sentir dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, sentir dichiarare la sua estraneità e ciò anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente.
Con vittoria delle spese del giudizio.
Con controdeduzioni il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Giustizia Tributaria –
Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bari, contrastava le avverse eccezioni e deduzioni. In particolare, opponeva che in data 30.7.2024, ai sensi dell'art. 248 del Testo Unico Spese di Giustizia, aveva notificato l'atto di invito alla regolarizzazione del pagamento del contributo unificato tributario n.
V14 2024 0003799591, a mezzo pec prot. n. 87226/2024 del 30.7.2024, all'indirizzo pec del difensore costituito tratto dai pubblici registri pec ed espressamente indicato in ricorso come proprio domicilio digitale per le notificazioni, presso cui il ricorrente aveva eletto domicilio per qualunque comunicazione e notifica;
atto resosi definitivo per mancata impugnativa.
Per quanto attiene al merito, opponeva che il ricorso iscritto al n. 2524/2024 di RGR afferiva all'impugnazione cumulativa sia della cartella di pagamento che degli atti presupposti costituiti dalla Lista di carico, il Piano di classifica, il Piano annuale di riparto, sì da lasciare intendere alla Segreteria che si stesse impugnando tutti i quattro atti puntualmente elencati nelle conclusioni.
Per cui, posto che nella determinazione del valore delle liti tributarie il servizio amministrativo di verifica e liquidazione del c.u.t. non può sostituirsi al Giudicante nel valutare la ammissibilità e la fondatezza delle richieste contenute nel ricorso, né fare un giudizio prognostico in ordine alla futura pronuncia, nella valutazione della natura degli atti impugnati la Segreteria si era limitata al dato testuale e letterario che, nel caso di specie, richiedeva espressamente l'annullamento di numero quattro atti.
Ciò premesso, comunque rappresentava che l'Avvocatura Generale di Stato, con parere recentemente reso alla Direzione Generale, vertente sulla questione in argomento, si è espressa sulla non tassabilità di detti atti, affermando che il piano di classifica non può rientrare nel novero degli atti impugnabili appartenenti alla giurisdizione del giudice tributario.
Per cui, aderendo a siffatto orientamento, la resistente aveva deciso di annullare l'imposizione tributaria contenuta nell'invito al pagamento.
Concludeva per sentir dichiarare la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese.
Con nota del 3.11.2025 il Difensore della ricorrente, nel comunicare che la sua Assistita si era dichiarata sodisfatta nelle proprie pretese, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto del venir meno di qualsivoglia interesse delle Parti in causa, in applicazione dell'art. 46, D. Lgs.
546/1992, il giudice monocratico dichiara la cessazione della materia del contendere, dichiarando interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il giudice monocratico dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore
09:00 in composizione monocratica:
BALDASSARRE DOMENICO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1952/2025 depositato il 31/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Bari
Difeso da
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 124 2025 00076368 31000 CONTRIBUTO UNIF 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2879/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. 124 2025 00076368 31, notificata il 12.6.2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva richiesto il pagamento della somma complessiva di euro
1.191,22 per omesso versamento del Contributo Unificato di euro 390,00, oltre accessori, conseguente a un mero avviso non ritualmente a lei notificato, così come non era stato altresì a lei notificato nessun correlato atto tipico di accertamento.
Nel merito, rappresentava che la pretesa conseguiva alla rettifica del contributo di che trattasi disposto dalla Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bari, elevato da euro 30,00 a euro
390,00 a seguito rideterminazione degli atti impugnati con ricorso depositato in data 17.7.2024, iscritto al n. 2524/2024 di RGR, avente ad oggetto la richiesta tributaria da parte del Consorzio di Bonifica che, secondo la richiamata Segreteria, riguardava quattro atti e, segnatamente: un atto di valore inferiore a euro 2.582,28 e tre atti 3 di valore indeterminabile.
Di contro, l'odierna ricorrente rappresentava di avere impugnato solo l'ingiunzione di pagamento dell'importo di complessivi euro 26,88, in quanto gli altri tre atti di valore indeterminato considerati dalla
Segreteria della Corte Tributaria costituivano semplici contestazioni di atti amministrativi presupposti a quello impugnato, peraltro non di competenza della giurisdizione tributaria, bensì di quella amministrativa;
il tutto come desumibile dalla Nota di Iscrizione a Ruolo nonché dalla correlata sentenza di accoglimento del ricorso n. 501/2025, emessa dalla II Sezione di questa Corte di Giustizia Tributaria, depositata il
27.2.2025.
Previa richiesta di trattazione del ricorso mediante collegamento da remoto, concludeva per sentir accertare e dichiarare la revoca della cartella di pagamento impugnata.
Con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi a favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario.
Con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccepiva difetto di legittimazione passiva, sia riguardo all'eccepita omessa notifica del prodromico avviso di accertamento, sia riguardo al merito, trattandosi di attività di esclusiva competenza dell'ente impositore.
Concludeva per sentir dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, sentir dichiarare la sua estraneità e ciò anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente.
Con vittoria delle spese del giudizio.
Con controdeduzioni il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Giustizia Tributaria –
Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bari, contrastava le avverse eccezioni e deduzioni. In particolare, opponeva che in data 30.7.2024, ai sensi dell'art. 248 del Testo Unico Spese di Giustizia, aveva notificato l'atto di invito alla regolarizzazione del pagamento del contributo unificato tributario n.
V14 2024 0003799591, a mezzo pec prot. n. 87226/2024 del 30.7.2024, all'indirizzo pec del difensore costituito tratto dai pubblici registri pec ed espressamente indicato in ricorso come proprio domicilio digitale per le notificazioni, presso cui il ricorrente aveva eletto domicilio per qualunque comunicazione e notifica;
atto resosi definitivo per mancata impugnativa.
Per quanto attiene al merito, opponeva che il ricorso iscritto al n. 2524/2024 di RGR afferiva all'impugnazione cumulativa sia della cartella di pagamento che degli atti presupposti costituiti dalla Lista di carico, il Piano di classifica, il Piano annuale di riparto, sì da lasciare intendere alla Segreteria che si stesse impugnando tutti i quattro atti puntualmente elencati nelle conclusioni.
Per cui, posto che nella determinazione del valore delle liti tributarie il servizio amministrativo di verifica e liquidazione del c.u.t. non può sostituirsi al Giudicante nel valutare la ammissibilità e la fondatezza delle richieste contenute nel ricorso, né fare un giudizio prognostico in ordine alla futura pronuncia, nella valutazione della natura degli atti impugnati la Segreteria si era limitata al dato testuale e letterario che, nel caso di specie, richiedeva espressamente l'annullamento di numero quattro atti.
Ciò premesso, comunque rappresentava che l'Avvocatura Generale di Stato, con parere recentemente reso alla Direzione Generale, vertente sulla questione in argomento, si è espressa sulla non tassabilità di detti atti, affermando che il piano di classifica non può rientrare nel novero degli atti impugnabili appartenenti alla giurisdizione del giudice tributario.
Per cui, aderendo a siffatto orientamento, la resistente aveva deciso di annullare l'imposizione tributaria contenuta nell'invito al pagamento.
Concludeva per sentir dichiarare la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese.
Con nota del 3.11.2025 il Difensore della ricorrente, nel comunicare che la sua Assistita si era dichiarata sodisfatta nelle proprie pretese, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto del venir meno di qualsivoglia interesse delle Parti in causa, in applicazione dell'art. 46, D. Lgs.
546/1992, il giudice monocratico dichiara la cessazione della materia del contendere, dichiarando interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il giudice monocratico dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate.