CA
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/06/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
Dott.ssa Barbara Fatale Presidente
Dott. Rosario Murgida Consigliere
Dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 188 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con gli Avv.ti Parte_1
Fabrizio Allegrini e Arcidiacono Giovanni
Appellante
E con gli Avv.ti Turco Domenico e Turco Francesco Controparte_1
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso di primo grado aveva dedotto di aver subito un infortunio in Controparte_1 data 18.10.2018, a seguito del quale l' accogliendo la richiesta avanzata, aveva Pt_1 riconosciuto postumi nella misura del 7 % procedendo alla liquidazione dell'indennizzo in capitale determinato su tale percentuale. Sostenendo l'erroneità di tale valutazione, in quanto di contro, sussistente un danno biologico non inferiore al 12%, chiedeva l'accertamento di postumi invalidanti nella misura appena indicata.
Il tribunale di Castrovillari sulla scorta della ctu espletata ha accolto il ricorso con condanna dell' alla liquidazione dell'indennizzo in capitale in proporzione al grado di invalidità Pt_1 accertato del 12%.
Avverso tale decisione ha interposto gravame l' e ha contestato le conclusioni cui era Pt_1 giunto il consulente tecnico d'ufficio nominato in primo grado, ritenute viziate da erronea valutazione delle menomazioni;
ha evidenziato che il perito non aveva risposto in modo esauriente alle osservazioni mosse alla bozza dell'elaborato peritale, che ha riproposto con il gravame, lamentando l'utilizzo indifferenziato di una unica voce tabellare – la n. 280 - laddove la percentuale complessiva di menomazione che affligge l'appellato per ogni singolo danno – sulla base delle distinte voci tabellari 282, 289 e 36, ed applicando il metodo riduzionistico - è da quantificarsi in ragione del 9%.
Nella resistenza della parte appellata che ha chiesto il rigetto dell'appello perché infondato, il
Collegio, all'esito della scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., decide la causa nei termini che seguono.
1.L'appello è fondato.
Il ctu di primo grado ha affermato che il Sig. è affetto da: 1)Esiti lesione Controparte_1 meniscale esterna con meniscectomia laterale ginocchio dx;
Esiti lesione legamento crociato anteriore e ricostruzione chirurgica tramite Artroscopia ginocchio dx Cod. 280 fino al 16% per analogia 12% 2)Ferita chirurgica cicatrizzata con lieve danno estetico.
Il consulente ha rilevato nelle osservazioni che 1.il perito ha utilizzato una unica voce Pt_1 di tabella per tutti gli esiti menomativi;
2. la voce 280 che ha utilizzato non è pertinente perché prevede la lesione di entrambi i legamenti crociati ( e non solo di uno, come nella specie ), non operata e bisognevole di tutore, laddove e al contrario con l'intervento in artroscopia l'arto era tornato efficiente e senza bisogno di sostegno;
3. per la meninscectomia artroscopica la voce 282 assegna un fisso del 2%; per la valutazione del trattamento chirurgico del LCA è più equo utilizzare – in base al criterio dell'analogia - la voce 289 (che prevede un massimo del 8%), assegnando il 7%, considerati i buoni esiti;
la valutazione del lievissimo esito cicatriziale, con utilizzo della voce tabellare 36 consente di assegnare l'1%; pertanto applicando il metodo riduzionistico la valutazione congrua è quella del 9%, misura, quindi, proposta dal CTP in sede di censure alla bozza. Pt_1
Orbene, a fronte di tali osservazioni, il ctu non ha obiettato che le voci tabellari da applicare siano quelle indicate dal consulente dell' ma laconicamente ha risposto che anche Pt_1 valutando singolarmente le patologie il risultato non cambierebbe, assegnando il 2% per la voce 282, l'8% per la voce 289, ed il 3% per la voce 36.
Sennonchè, pacifico 1. che i codici tabellari siano quelli individuati dal consulente dell' Pt_1
2. che il trattamento chirurgico ha avuto un buon esito, sicchè non si può attribuire la percentuale massima dell'8% di cui alla voce 289; 3. che lievissimo è l'esito cicatriziale
(tant'è che nella prima valutazione il perito neanche l'aveva considerato), applicando, altresì il metodo riduzionistico - noto anche come formula di Balthazard, da utilizzare per calcolare
Pag. 2 di 3 la percentuale di invalidità complessiva in presenza di più menomazioni, non potendosi sommare semplicemente le singole percentuali di invalidità, e dovendosi tener conto - al contrario - con tale formula anche della loro interazione – si ritiene che la percentuale di menomazione da assegnare sia quella del 9%.
Tale rideterminazione non incide sul tipo di prestazione riconoscibile all'assicurato - rimanendo nel range che va dal 6% al 15% - che ha comunque diritto alla liquidazione in capitale dell'indennizzo, ai sensi del D.lgs. n. 38/2000, sebbene in misura ridotta rispetto a quanto riconosciuto in primo grado e di poco superiore a quella attribuita in fase amministrativa.
2. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio e della reciproca soccombenza parziale, le spese del doppio grado di giudizio vengono integralmente compensate, confermandosi la statuizione su quelle di ctu che rimangono a carico dell' nella misura Pt_1 già liquidata.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso depositato in data 6.3.2023 avverso la sentenza del Tribunale di Pt_1
Castrovillari n. 123/2023 così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto in riforma parziale della gravata sentenza, condanna l' Pt_1
a corrispondere a favore dell'appellato l'indennizzo di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 nella misura corrispondente al grado di menomazione pari al 9% per l'infortunio per cui è causa, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2. compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio;
3. conferma nel resto
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 13.06.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara fatale
Pag. 3 di 3
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
Dott.ssa Barbara Fatale Presidente
Dott. Rosario Murgida Consigliere
Dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 188 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con gli Avv.ti Parte_1
Fabrizio Allegrini e Arcidiacono Giovanni
Appellante
E con gli Avv.ti Turco Domenico e Turco Francesco Controparte_1
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso di primo grado aveva dedotto di aver subito un infortunio in Controparte_1 data 18.10.2018, a seguito del quale l' accogliendo la richiesta avanzata, aveva Pt_1 riconosciuto postumi nella misura del 7 % procedendo alla liquidazione dell'indennizzo in capitale determinato su tale percentuale. Sostenendo l'erroneità di tale valutazione, in quanto di contro, sussistente un danno biologico non inferiore al 12%, chiedeva l'accertamento di postumi invalidanti nella misura appena indicata.
Il tribunale di Castrovillari sulla scorta della ctu espletata ha accolto il ricorso con condanna dell' alla liquidazione dell'indennizzo in capitale in proporzione al grado di invalidità Pt_1 accertato del 12%.
Avverso tale decisione ha interposto gravame l' e ha contestato le conclusioni cui era Pt_1 giunto il consulente tecnico d'ufficio nominato in primo grado, ritenute viziate da erronea valutazione delle menomazioni;
ha evidenziato che il perito non aveva risposto in modo esauriente alle osservazioni mosse alla bozza dell'elaborato peritale, che ha riproposto con il gravame, lamentando l'utilizzo indifferenziato di una unica voce tabellare – la n. 280 - laddove la percentuale complessiva di menomazione che affligge l'appellato per ogni singolo danno – sulla base delle distinte voci tabellari 282, 289 e 36, ed applicando il metodo riduzionistico - è da quantificarsi in ragione del 9%.
Nella resistenza della parte appellata che ha chiesto il rigetto dell'appello perché infondato, il
Collegio, all'esito della scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., decide la causa nei termini che seguono.
1.L'appello è fondato.
Il ctu di primo grado ha affermato che il Sig. è affetto da: 1)Esiti lesione Controparte_1 meniscale esterna con meniscectomia laterale ginocchio dx;
Esiti lesione legamento crociato anteriore e ricostruzione chirurgica tramite Artroscopia ginocchio dx Cod. 280 fino al 16% per analogia 12% 2)Ferita chirurgica cicatrizzata con lieve danno estetico.
Il consulente ha rilevato nelle osservazioni che 1.il perito ha utilizzato una unica voce Pt_1 di tabella per tutti gli esiti menomativi;
2. la voce 280 che ha utilizzato non è pertinente perché prevede la lesione di entrambi i legamenti crociati ( e non solo di uno, come nella specie ), non operata e bisognevole di tutore, laddove e al contrario con l'intervento in artroscopia l'arto era tornato efficiente e senza bisogno di sostegno;
3. per la meninscectomia artroscopica la voce 282 assegna un fisso del 2%; per la valutazione del trattamento chirurgico del LCA è più equo utilizzare – in base al criterio dell'analogia - la voce 289 (che prevede un massimo del 8%), assegnando il 7%, considerati i buoni esiti;
la valutazione del lievissimo esito cicatriziale, con utilizzo della voce tabellare 36 consente di assegnare l'1%; pertanto applicando il metodo riduzionistico la valutazione congrua è quella del 9%, misura, quindi, proposta dal CTP in sede di censure alla bozza. Pt_1
Orbene, a fronte di tali osservazioni, il ctu non ha obiettato che le voci tabellari da applicare siano quelle indicate dal consulente dell' ma laconicamente ha risposto che anche Pt_1 valutando singolarmente le patologie il risultato non cambierebbe, assegnando il 2% per la voce 282, l'8% per la voce 289, ed il 3% per la voce 36.
Sennonchè, pacifico 1. che i codici tabellari siano quelli individuati dal consulente dell' Pt_1
2. che il trattamento chirurgico ha avuto un buon esito, sicchè non si può attribuire la percentuale massima dell'8% di cui alla voce 289; 3. che lievissimo è l'esito cicatriziale
(tant'è che nella prima valutazione il perito neanche l'aveva considerato), applicando, altresì il metodo riduzionistico - noto anche come formula di Balthazard, da utilizzare per calcolare
Pag. 2 di 3 la percentuale di invalidità complessiva in presenza di più menomazioni, non potendosi sommare semplicemente le singole percentuali di invalidità, e dovendosi tener conto - al contrario - con tale formula anche della loro interazione – si ritiene che la percentuale di menomazione da assegnare sia quella del 9%.
Tale rideterminazione non incide sul tipo di prestazione riconoscibile all'assicurato - rimanendo nel range che va dal 6% al 15% - che ha comunque diritto alla liquidazione in capitale dell'indennizzo, ai sensi del D.lgs. n. 38/2000, sebbene in misura ridotta rispetto a quanto riconosciuto in primo grado e di poco superiore a quella attribuita in fase amministrativa.
2. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio e della reciproca soccombenza parziale, le spese del doppio grado di giudizio vengono integralmente compensate, confermandosi la statuizione su quelle di ctu che rimangono a carico dell' nella misura Pt_1 già liquidata.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso depositato in data 6.3.2023 avverso la sentenza del Tribunale di Pt_1
Castrovillari n. 123/2023 così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto in riforma parziale della gravata sentenza, condanna l' Pt_1
a corrispondere a favore dell'appellato l'indennizzo di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 nella misura corrispondente al grado di menomazione pari al 9% per l'infortunio per cui è causa, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2. compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio;
3. conferma nel resto
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 13.06.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara fatale
Pag. 3 di 3