TRIB
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/09/2025, n. 1915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1915 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15603/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 15603 /2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15.05.1973;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Federica Ottaviani e dall'avv. Biancamaria
Piscopo, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
– Email_1 Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09.12.2024, e Parte_1 [...]
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro CP_1 separazione personale ed in seguito il divorzio, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Messina in data 20.04.2002, che dall'unione era nato il figlio
( 15.12.2012), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi Per_1 Per_2 tanto da rendere la convivenza intollerabile. Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “1.
Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di in Via Anagnina 359 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene Per_2 assegnata alla moglie nell'interesse del figlio minore ivi stabilmente Persona_3 convivente, ed in ogni caso fino a quando lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica. PIANO GENITORIALE 3. Il figlio resta Per_1 affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena;
durante la settimana il padre si occuperà di accompagnare il figlio a scuola, mentre la madre si occuperà di riprenderlo, entrambi coadiuvati dalla baby sitter quando saranno impossibilitati per motivi lavorativi;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno,
Carnevale e Pasqua e ponti festivi ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive il figlio trascorrerà 3 settimane di Giugno presso il Centro estivo;
2 settimane di Luglio in vacanza studio all'estero e le restanti settimane con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 02/05 di ogni anno.
5. Ognuno dei genitori provvederà al mantenimento del figlio in modo autonomo quando con ciascuno di essi collocato, secondo bisogno;
6. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del
50% secondo il seguente criterio: 6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal
S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
7. Ognuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma delle condizioni proposte dai coniugi, che appaiono conformi all'interesse degli stessi e della prole minorenne.
Poiché la causa deve proseguire ai fini della pronuncia in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve disporsi la rimessione della stessa sul ruolo.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
15603/2024:
- dichiara la separazione personale tra e , Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Messina il 20.04.2002;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Messina (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002, atto n. 78, parte 2, serie A);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- rimette la causa sul ruolo come da ordinanza in data odierna.
Così deciso in Roma, in data 05.09.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 15603 /2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15.05.1973;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Federica Ottaviani e dall'avv. Biancamaria
Piscopo, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
– Email_1 Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09.12.2024, e Parte_1 [...]
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro CP_1 separazione personale ed in seguito il divorzio, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Messina in data 20.04.2002, che dall'unione era nato il figlio
( 15.12.2012), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi Per_1 Per_2 tanto da rendere la convivenza intollerabile. Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “1.
Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di in Via Anagnina 359 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene Per_2 assegnata alla moglie nell'interesse del figlio minore ivi stabilmente Persona_3 convivente, ed in ogni caso fino a quando lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica. PIANO GENITORIALE 3. Il figlio resta Per_1 affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena;
durante la settimana il padre si occuperà di accompagnare il figlio a scuola, mentre la madre si occuperà di riprenderlo, entrambi coadiuvati dalla baby sitter quando saranno impossibilitati per motivi lavorativi;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno,
Carnevale e Pasqua e ponti festivi ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive il figlio trascorrerà 3 settimane di Giugno presso il Centro estivo;
2 settimane di Luglio in vacanza studio all'estero e le restanti settimane con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 02/05 di ogni anno.
5. Ognuno dei genitori provvederà al mantenimento del figlio in modo autonomo quando con ciascuno di essi collocato, secondo bisogno;
6. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del
50% secondo il seguente criterio: 6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal
S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
7. Ognuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma delle condizioni proposte dai coniugi, che appaiono conformi all'interesse degli stessi e della prole minorenne.
Poiché la causa deve proseguire ai fini della pronuncia in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve disporsi la rimessione della stessa sul ruolo.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
15603/2024:
- dichiara la separazione personale tra e , Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Messina il 20.04.2002;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Messina (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002, atto n. 78, parte 2, serie A);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- rimette la causa sul ruolo come da ordinanza in data odierna.
Così deciso in Roma, in data 05.09.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi