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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 19/12/2025, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
UC CC Presidente
IL NO giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1370/2023 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il 17/12/2025, vertente tra , nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, difeso dall'avv. Giancarlo Di Biase, e , nata a [...] il [...], c.f.
[...] Controparte_1
, difesa dall'avv. Filomena Somma, con l'intervento del Pubblico Ministero. CodiceFiscale_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 18/4/2023 il signor premesso di aver contratto matrimonio civile con la Parte_1 signora a TA (LT) il 16/12/2017 e di aver avuto dalla donna, durante la convivenza, Controparte_1 il figlio (nato il [...]), ha chiesto che il Collegio dichiari a separazione giudiziale e il divorzio Per_1 dei coniugi alle condizioni riportate nell'atto.
***
Costituita con comparsa del 7/7/23, la signora non si è opposta alla separazione e al CP_1 divorzio. Ha chiesto, nondimeno, statuizioni di contenuto diverso rispetto a quelle invocate nel ricorso.
***
Con sentenza non definitiva n. 595/2025, pubblicata l'8/5/2025, è stata dichiarata la separazione dei consorti alle condizioni concordate dalle parti all'udienza dell'8/5/2025. Nelle successive fasi del processo le parti hanno chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio in conformità alle predette intese.
***
Ricostruiti in questo modo i termini della causa, il Tribunale reputa che le richieste dei signori e Pt_1
inerenti al divorzio meritino di essere accolte. Dalla documentazione acquisita emerge che CP_1 il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di
TA (LT) dell'anno 2017 al numero 24, parte I. Come anticipato, il Collegio durante la trattazione ha dichiarato la separazione dei coniugi con sentenza non definitiva n. 595/2025, pubblicata l'8/5/2025.
Il provvedimento non risulta impugnato. Nessun elemento induce ad affermare che le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori e sia venuta meno in via definitiva. Sussistono le condizioni contemplate Pt_1 CP_1 dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970. Nulla osta allo scioglimento del matrimonio.
***
Le intese dei coniugi sulle questioni connesse allo stato sono conformi alla legge e agli interessi della prole. Anche in questo caso non vi è motivo di non riconoscere gli accordi degli interessati.
***
La definizione consensuale giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1370/2023 R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a TA (FR) il 16/12/2017 tra e Parte_1
, trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di TA (LT) dell'anno Controparte_2
2017 al numero 24, parte I;
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di TA (LT) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di TA
(LT) dell'anno 2017 al numero 24, parte I;
➢ riconosce le altre intese raggiunte in corso di causa tra e con Parte_1 Controparte_1 riferimento al divorzio;
➢ compensa le spese di lite
Cassino, 17/12/2025 il Giudice est
IL NO
il Presidente
UC CC
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
UC CC Presidente
IL NO giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1370/2023 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il 17/12/2025, vertente tra , nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, difeso dall'avv. Giancarlo Di Biase, e , nata a [...] il [...], c.f.
[...] Controparte_1
, difesa dall'avv. Filomena Somma, con l'intervento del Pubblico Ministero. CodiceFiscale_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 18/4/2023 il signor premesso di aver contratto matrimonio civile con la Parte_1 signora a TA (LT) il 16/12/2017 e di aver avuto dalla donna, durante la convivenza, Controparte_1 il figlio (nato il [...]), ha chiesto che il Collegio dichiari a separazione giudiziale e il divorzio Per_1 dei coniugi alle condizioni riportate nell'atto.
***
Costituita con comparsa del 7/7/23, la signora non si è opposta alla separazione e al CP_1 divorzio. Ha chiesto, nondimeno, statuizioni di contenuto diverso rispetto a quelle invocate nel ricorso.
***
Con sentenza non definitiva n. 595/2025, pubblicata l'8/5/2025, è stata dichiarata la separazione dei consorti alle condizioni concordate dalle parti all'udienza dell'8/5/2025. Nelle successive fasi del processo le parti hanno chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio in conformità alle predette intese.
***
Ricostruiti in questo modo i termini della causa, il Tribunale reputa che le richieste dei signori e Pt_1
inerenti al divorzio meritino di essere accolte. Dalla documentazione acquisita emerge che CP_1 il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di
TA (LT) dell'anno 2017 al numero 24, parte I. Come anticipato, il Collegio durante la trattazione ha dichiarato la separazione dei coniugi con sentenza non definitiva n. 595/2025, pubblicata l'8/5/2025.
Il provvedimento non risulta impugnato. Nessun elemento induce ad affermare che le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori e sia venuta meno in via definitiva. Sussistono le condizioni contemplate Pt_1 CP_1 dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970. Nulla osta allo scioglimento del matrimonio.
***
Le intese dei coniugi sulle questioni connesse allo stato sono conformi alla legge e agli interessi della prole. Anche in questo caso non vi è motivo di non riconoscere gli accordi degli interessati.
***
La definizione consensuale giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1370/2023 R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a TA (FR) il 16/12/2017 tra e Parte_1
, trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di TA (LT) dell'anno Controparte_2
2017 al numero 24, parte I;
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di TA (LT) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di TA
(LT) dell'anno 2017 al numero 24, parte I;
➢ riconosce le altre intese raggiunte in corso di causa tra e con Parte_1 Controparte_1 riferimento al divorzio;
➢ compensa le spese di lite
Cassino, 17/12/2025 il Giudice est
IL NO
il Presidente
UC CC