Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 01/07/2025, n. 1527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1527 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
n.9121/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. PINTO MICHELE -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 01°/07/2025 - all'esito della discussione orale - ha emesso, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 02/12/2024 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo, previo accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge, il riconoscimento del diritto all'iscrizione nelle liste speciali di collocamento ex
L. n.68/1999 con decorrenza dalla data di presentazione della
1
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che la legge n. 68/1999 stabilisce che tutti gli invalidi civili con una percentuale superiore al 45% possono iscriversi alle liste speciali di collocamento, che sono attivate presso gli Uffici del lavoro competenti.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
Adriana Doronzo, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo
– le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della
2 parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha escluso, anche all'esito dei chiarimenti scritti resi nel corso del presente giudizio di merito ATP, la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per la fruizione dell'iscrizione nelle liste speciali di collocamento ex L. n. 68/1999, avendo valutato l'invalidità permanente nella misura pari al 30%, che è inferiore a quella del
46% prescritta dalla legge per il riconoscimento del diritto alla predetta iscrizione (si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni esposte dal CTU a pagg.6 e 7 della sua relazione scritta e nei chiarimenti del 27/02/2025).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU: «Le risultanze dell'esame clinico del sig.
integrato dalla documentazione medica allegata Parte_1 agli atti, consente di affermare che il ricorrente è affetto da:
Protrusione discale L5-S1 a lieve incidenza funzionale, lieve ipertensione arteriosa.
È utile ricordare che l'istante in data 07.11.2023 presentava domanda per l'accertamento del suo status di invalido civile alla competente Commissione medica per gli Invalidi Civili;
in data
04.03.2024 era sottoposto a visita medica e si riteneva non sussistente lo stato invalidante utile ai fini del collocamento mirato.
La suddetta patologia non consente di riconoscere il ricorrente invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 30% dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 07.11.2023, confermando la valutazione espressa dal centro Medico Legale di Andria il 04.03.2024.
Tenuto conto che il complesso invalidante riscontrato nel ricorrente è contraddistinto da un'infermità e dopo valutazione dei correlati riflessi sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto (art. 3 D.Lgs. 509/88), si può affermare che tale patologia non consente di riconoscere il soggetto invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 30%, in considerazione delle indicazioni
3 tabellari del D.M. 05.02.1992 e per analogia con altre infermità tabellate dell'apparato locomotore (cod. 7010; lombalgia da protrusione discale L5-S1: 30%).
La lieve ipertensione arteriosa è una patologia le cui evidenze strumentali non mostrano una patologia acuta in atto, per cui sulla capacità lavorativa deve ritenersi inferiore al 10%, pertanto da non contemplare ai fini del calcolo riduzionistico della capacità lavorativa.
CONCLUSIONI
Ai quesiti proposti si risponde quanto segue: il sig. in base alla documentazione medica in Parte_1 atti e all'esito del nostro esame clinico, risulta essere affetto dalle seguenti patologie: Protrusione discale L5-S1 a lieve incidenza funzionale, lieve ipertensione arteriosa.
Si tratta di un complesso invalidante che non consente di riconoscere il ricorrente invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 30% a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 07.11.2023.
Può, quindi, concludersi per l'accertamento del seguente requisito sanitario: (NEGATIVO), esclusa la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'iscrizione nelle liste speciali di collocamento
(…)
Alle osservazioni di parte ricorrente si risponde quanto segue: preliminarmente si evidenzia che in sede di visita peritale l'istante ha lamentato solamente lombalgia, nulla a livello cardiologico e a carico delle ginocchia;
sulla base della documentazione allegata agli atti e sulla base delle risultanze del nostro esame clinico, il ricorrente è risultato essere affetto da: minima protrusione discale L5-S1 a lieve incidenza funzionale, lieve ipertensione arteriosa, iniziale gonartrosi ginocchio destro senza alcuna ripercussione funzionale;
in merito alla minima protrusione discale L5-S1: la RM del rachide lombare del 12.09.2023 evidenzia “… minima protrusione discale posteriore a livello di L5-S1 …”, e il nostro esame obiettivo ha
4 rilevato: “… l'articolarità lombare è limitata ai gradi terminali, appianata la fisiologica lordosi lombare, normotrofismo muscolare,
Lasegue negativo bilateralmente, Wassermann negativo bilateralmente”, in pratica uno sfumato quadro disfunzionale a carico del rachide lombare;
in merito all'iniziale gonartrosi ginocchio destro: la RM del ginocchio destro del 26.04.2019 evidenzia “Esito distrattivo a carico del LCA, che appare disomogeneo. Meniscopatia mediale, più evidente a carico del corno posteriore, discreta quota di versamento articolare e sottoquadricipitale, nella norma le restanti strutture esaminate, iniziali segni di gonartrosi …”, mentre la visita ortopedica effettuata il 30.04.2019 (a pochi giorni dalla RM) evidenzia “Sindrome rotulea ginocchio dx … E.O.: cassetto negativo, negativi i segni clinici per patologia meniscale …”, in pratica l'assenza di lassità legamentosa a carico del LCA e di segni clinici di patologia meniscale, e il nostro esame obiettivo ha rilevato: “L'articolarità è conservata, deambulazione autonoma, corretta, cambi posturali autonomi. ROM articolare delle anche e delle ginocchia è nei limiti della norma”, in pratica un quadro clinico nella norma a livello del ginocchio destro;
in merito alla lieve ipertensione arteriosa: l'unica visita cardiologica documentata del 14.02.2021 evidenzia “… ipertensione arteriosa lieve … FE 70% …”, e il nostro esame obiettivo ha rilevato un quadro cardiologico nella norma con valori pressori fisiologici, PA: 110/85 mmHg. Non sono stati documentati né riferiti ulteriori controlli cardiologici.
Tenuto conto che il complesso invalidante riscontrato nel ricorrente è contraddistinto dalle suddette patologie coesistenti e dopo valutazione dei correlati riflessi sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto (art. 3 D.Lgs. 509/88), si può affermare che tale patologia non consente di riconoscere il soggetto invalido civile, con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 30%, in considerazione delle indicazioni tabellari del D.M. 05.02.1992 e per analogia con altre
5 infermità tabellate dell'apparato locomotore (cod. 7010; lombalgia da protrusione discale L5-S1: 30%).
Evidenziato che a mente dell'art. 5 D.L. n. 509 del 1988, nella valutazione complessiva della invalidità, non sono considerate le minorazioni inscritte tra lo 0 ed il 10%, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori;
la lieve ipertensione arteriosa è una patologia le cui evidenze strumentali non mostrano una patologia acuta in atto, per cui sulla capacità lavorativa deve ritenersi inferiore al 10%, pertanto da non contemplare ai fini del calcolo riduzionistico della capacità lavorativa;
l'iniziale gonartrosi ginocchio destro senza ripercussione funzionale è una patologia le cui evidenze strumentali non mostrano una patologia acuta in atto, per cui sulla capacità lavorativa deve ritenersi inferiore al 10%, pertanto da non contemplare ai fini del calcolo riduzionistico della capacità lavorativa.
Può, quindi, concludersi per l'accertamento del seguente requisito sanitario: (NEGATIVO), esclusa la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'iscrizione nelle liste speciali di collocamento».
Quindi, si può affermare che il CTU ha tenuto in debita considerazione anche le osservazioni formulate nell'interesse di parte ricorrente.
Pertanto, la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dal CTU nominato nella fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa anche in funzione soltanto dell'accertamento
6 di un eventuale aggravamento, in quanto non documentato in maniera idonea.
Pertanto, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Infine, attesa la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per beneficiare dell'iscrizione nelle liste speciali di collocamento ex L. n.68/1999;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 01°/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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