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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/12/2025, n. 5884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5884 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14194/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE Prima CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
Parte_1 ATTORE e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 10 dicembre 2025 innanzi al dott. Silvia Bianchi, sono comparsi:
l'avv. Bramati, oggi sostituito dall'avv. Biagioli
l'avv. Scorbatti per parte convenuta
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti introduttivi. L'avv. Bramati chiede in estremo subordine la compensazione delle spese di lite. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott. Silvia Bianchi
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Silvia Bianchi
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Bianchi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14194/2025 promossa da:
Parte_1 ATTORE Contro
CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO e SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra ha notificato in data 6.10.2024 precetto al sig. per € 69.251,78, oltre interessi e Pt_2 Pt_1 spese, in forza della sentenza n. 799/2015, con la quale era stato stabilito, in sede di separazione e a far data dalla pronuncia, l'obbligo del sig. di contribuire nella misura di € 600,00 mensili al Pt_1 mantenimento del figlio.
In data 11.10.2024 il sig. ha provveduto al versamento della somma di € 40.000,00, facendo Pt_1 presente alla controparte che la restante somma precettata era prescritta o non dovuta in forza del titolo azionato.
In data 23.10.2024 la sig.ra ha notificato al sig. pignoramento presso terzi. Pt_3 Pt_1
Il sig. ha proposto opposizione all'esecuzione, eccependo la intervenuta prescrizione Pt_1 quinquennale rispetto agli assegni successivi alla denuncia querela del 20.5.2014, sfociata nel procedimento penale conclusosi con la condanna dell'imputato per l'omesso mantenimento della moglie e del figlio.
L'opponente ha, altresì, fatto valere l'intervenuto versamento di acconti e, infine, la assenza di titolo con riferimento agli assegni dal marzo 2024 all'agosto 2024, posto che la sentenza di separazione era stata sostituita dai provvedimenti provvisori assunti nella causa di divorzio nel frattempo instaurata.
Ritiene questo giudice che la opposizione sia meritevole di accoglimento.
Con riferimento al primo motivo di opposizione, va ricordato che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 18097/2005), la sentenza penale passata in giudicato che, ai sensi dell'art. 570 cod. pen., condanni l'obbligato in relazione all'omessa corresponsione dell'assegno di pagina 2 di 3 mantenimento con riferimento ai mesi per i quali fu sporta denunzia penale comporta che sono soggetti a prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.. soltanto i crediti oggetto del giudicato penale e non anche quelli successivi a tale data.
Posto che la sentenza della Suprema Corte non attribuisce espressamente alcuna rilevanza alla natura permanente della violazione dell'obbligo di assistenza familiare, deve giocoforza ritenersi che, per gli assegni successivi alla denunzia, operi la prescrizione quinquennale.
Peraltro, la sentenza penale del Tribunale di Monza non specifica in alcun modo a quali assegni si riferisca l'inadempimento che ha portato alla condanna penale del sig. di tal ché unico elemento Pt_1 temporale certo è desumibile dalla denuncia che ha dato inizio al procedimento penale.
Devono, quindi, considerarsi prescritti i crediti precettati nella misura di € 32.800,00 (si fa presente che parte opposta nulla ha controdedotto circa gli specifici conteggi contenuti nell'atto di citazione e nell'atto di reclamo avverso il provvedimento di rigetto della sospensione pronunciato dal G.E.).
Il secondo motivo di opposizione è, invece, infondato, posto che gli acconti versati sono stati già conteggiati nel precetto (si fa presente che, sul punto, nulla è stato controdedotto dal sig. nel Pt_1 corso del presente giudizio).
Quanto all'ultimo motivo di opposizione, ritiene questo giudice di condividere la doglianza espressa dal sig. Pt_1
Peraltro, la sig.ra non ha preso posizione rispetto alla questione della valenza di titolo Pt_2 esecutivo, in luogo della sentenza di separazione, dei provvedimenti assunti in sede di giudizio di divorzio.
Devono, quindi, considerarsi privi di titolo i crediti precettati nella misura di € 3.600,00.
Posto che in data 11.10.2024 (e, quindi, prima della instaurazione della esecuzione) il sig. ha Pt_1 onorato la minor somma in realtà dovuta, deve ritenersi che la opposizione spiegata dallo stesso sia fondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 14194/2025 promossa da nei confronti di Parte_1
ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, Parte_4
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, accerta che non può procedere ad esecuzione Parte_4 forzata nei confronti di per la somma precettata;
Parte_1
- condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite, che liquida in Parte_4 Parte_1 complessivi € 4.000,00, di cui nulla per spese, oltre a spese generali e accessori come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Venezia, 10 dicembre 2025
Il Giudice dott. Silvia Bianchi
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE Prima CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
Parte_1 ATTORE e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 10 dicembre 2025 innanzi al dott. Silvia Bianchi, sono comparsi:
l'avv. Bramati, oggi sostituito dall'avv. Biagioli
l'avv. Scorbatti per parte convenuta
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti introduttivi. L'avv. Bramati chiede in estremo subordine la compensazione delle spese di lite. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott. Silvia Bianchi
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Silvia Bianchi
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Bianchi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14194/2025 promossa da:
Parte_1 ATTORE Contro
CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO e SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra ha notificato in data 6.10.2024 precetto al sig. per € 69.251,78, oltre interessi e Pt_2 Pt_1 spese, in forza della sentenza n. 799/2015, con la quale era stato stabilito, in sede di separazione e a far data dalla pronuncia, l'obbligo del sig. di contribuire nella misura di € 600,00 mensili al Pt_1 mantenimento del figlio.
In data 11.10.2024 il sig. ha provveduto al versamento della somma di € 40.000,00, facendo Pt_1 presente alla controparte che la restante somma precettata era prescritta o non dovuta in forza del titolo azionato.
In data 23.10.2024 la sig.ra ha notificato al sig. pignoramento presso terzi. Pt_3 Pt_1
Il sig. ha proposto opposizione all'esecuzione, eccependo la intervenuta prescrizione Pt_1 quinquennale rispetto agli assegni successivi alla denuncia querela del 20.5.2014, sfociata nel procedimento penale conclusosi con la condanna dell'imputato per l'omesso mantenimento della moglie e del figlio.
L'opponente ha, altresì, fatto valere l'intervenuto versamento di acconti e, infine, la assenza di titolo con riferimento agli assegni dal marzo 2024 all'agosto 2024, posto che la sentenza di separazione era stata sostituita dai provvedimenti provvisori assunti nella causa di divorzio nel frattempo instaurata.
Ritiene questo giudice che la opposizione sia meritevole di accoglimento.
Con riferimento al primo motivo di opposizione, va ricordato che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 18097/2005), la sentenza penale passata in giudicato che, ai sensi dell'art. 570 cod. pen., condanni l'obbligato in relazione all'omessa corresponsione dell'assegno di pagina 2 di 3 mantenimento con riferimento ai mesi per i quali fu sporta denunzia penale comporta che sono soggetti a prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.. soltanto i crediti oggetto del giudicato penale e non anche quelli successivi a tale data.
Posto che la sentenza della Suprema Corte non attribuisce espressamente alcuna rilevanza alla natura permanente della violazione dell'obbligo di assistenza familiare, deve giocoforza ritenersi che, per gli assegni successivi alla denunzia, operi la prescrizione quinquennale.
Peraltro, la sentenza penale del Tribunale di Monza non specifica in alcun modo a quali assegni si riferisca l'inadempimento che ha portato alla condanna penale del sig. di tal ché unico elemento Pt_1 temporale certo è desumibile dalla denuncia che ha dato inizio al procedimento penale.
Devono, quindi, considerarsi prescritti i crediti precettati nella misura di € 32.800,00 (si fa presente che parte opposta nulla ha controdedotto circa gli specifici conteggi contenuti nell'atto di citazione e nell'atto di reclamo avverso il provvedimento di rigetto della sospensione pronunciato dal G.E.).
Il secondo motivo di opposizione è, invece, infondato, posto che gli acconti versati sono stati già conteggiati nel precetto (si fa presente che, sul punto, nulla è stato controdedotto dal sig. nel Pt_1 corso del presente giudizio).
Quanto all'ultimo motivo di opposizione, ritiene questo giudice di condividere la doglianza espressa dal sig. Pt_1
Peraltro, la sig.ra non ha preso posizione rispetto alla questione della valenza di titolo Pt_2 esecutivo, in luogo della sentenza di separazione, dei provvedimenti assunti in sede di giudizio di divorzio.
Devono, quindi, considerarsi privi di titolo i crediti precettati nella misura di € 3.600,00.
Posto che in data 11.10.2024 (e, quindi, prima della instaurazione della esecuzione) il sig. ha Pt_1 onorato la minor somma in realtà dovuta, deve ritenersi che la opposizione spiegata dallo stesso sia fondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 14194/2025 promossa da nei confronti di Parte_1
ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, Parte_4
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, accerta che non può procedere ad esecuzione Parte_4 forzata nei confronti di per la somma precettata;
Parte_1
- condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite, che liquida in Parte_4 Parte_1 complessivi € 4.000,00, di cui nulla per spese, oltre a spese generali e accessori come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Venezia, 10 dicembre 2025
Il Giudice dott. Silvia Bianchi
pagina 3 di 3