TRIB
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/04/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Margherita Valeriani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4064/2020 R.G.
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Raffaele D'Innella, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
opponente
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio CP C.F._2 dell'avv. Giovanni Schiavulli, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
opposto
CONCLUSIONI
Le parti, ottemperando al decreto del 3.11.2024, hanno depositato le note di trattazione scritta, pre- cisando le proprie conclusioni che qui si intendono integralmente riportate;
la causa, all'esito dell'udienza cartolare del 30.1.2025, è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di di- ritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posi- zioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.- Con atto di citazione notificato il 23.7.2020, ha proposto opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 691/2020 del 13.3.2020, con cui il Tribunale di Foggia le ha ingiunto di
1 pagare € 150.000, oltre interessi e spese di lite, in favore di , sulla base della CP
ricognizione di debito del 31.1.2016.
L'opponente ha riferito:
- di avere intrattenuto una relazione sentimentale con il convenuto tra il 2009 e il 2015, durante la quale sarebbe stata vittima di maltrattamenti, mai denunciati, perpetrati dal che avrebbe CP mostrato ben presto “la sua reale natura, comportandosi in modo violento, compulsivo, possessivo, offensivo, ricattatorio, minaccioso (all'ordine del giorno le minacce di morte),
, persecutorio […] anche nei confronti dei figli” della Per_1 PT
- di avere acquistato, con atto pubblico del 30.5.2011, l'abitazione sita al primo piano di via
Teodato Albanese n. 67, a Cerignola, e un garage-deposito sito al piano terra dello stesso stabile, al prezzo complessivo di € 180.000, di cui € 110.000 versati mediante assegni circolari e
€ 70.000 versati grazie al mutuo sottoscritto congiuntamente al con iscrizione di ipoteca CP
su un bene della opponente;
- di aver versato e di versare regolarmente le rate previste dal piano di rientro del mutuo;
- di avere sempre avuto disponibilità economica, come risulterebbe dall'estratto conto al
30.6.2011 e da quelli successivi;
- che la ristrutturazione degli immobili acquistati era preceduta dalla presentazione dalla SCIA del 16.11.2011 a firma della per l'abitazione, e dalla SCIA del 13.5.2014 a firma del PT
per il solo garage;
CP
- di avere pagato di tasca propria i lavori di ristrutturazione dell'immobile, ultimati nel 2013, ma che, successivamente, il si era appropriato di tutta la documentazione contabile e fiscale CP
inerente ai lavori, come risultante da una serie di messaggi telefonici scambiati tra le parti;
- di non avere ricevuto la somma di € 150.000 dal ma solo il minore importo di € 51.000, CP per la ristrutturazione, come risultante dall'atto di compravendita del 17.6.2013 con il quale era stata trasferita al la proprietà del garage, così estinguendo ogni rapporto di debito/credito CP
esistente tra le parti;
- di avere firmato di proprio pugno il riconoscimento di debito del 31.1.2016, ma solo per timore del male ingiusto prospettatole dal CP
La parte ha quindi dedotto l'inesistenza del rapporto fondamentale e l'annullabilità della ricognizione di debito per vizio del consenso dovuto a vis compulsiva, chiedendo in particolare di:
1) accertare e dichiarare l'insussistenza del riferito e presupposto rapporto di mutuo di cui all'opposto ricorso e decreto monitorio, accertando che non è creditore nei CP confronti della IG della somma di €. 150.000,00 per il titolo oggetto Parte_1
2 della ricognizione di debito del 31/01/2016 azionata con la domanda monitoria e/o a nessun altro titolo, con declaratoria di nullità della stessa per mancanza di causa.
2) in ogni caso, in applicazione degli artt. 1434 e ss. c.c., accertare e dichiarare il ricorrere di una violenza solo per effetto della quale la IG ha sottoscritto la Parte_1 dichiarazione recante la data del 31/01/2016 e, per l'effetto, annullarla per vizio del consenso, ad ogni utile effetto e conseguenza di legge.
3) accertare e dichiarare, comunque, l'inammissibilità, infondatezza in fatto, erroneità in diritto e comunque la carenza di prova di tutte le avversarie domande di pagamento e per l'effetto accogliere l'opposizione e revocare l'opposto decreto ingiuntivo, con ogni conseguente statuizione e diritto che possa risultare utile quale mezzo al fine.
4) con vittoria di spese e di compensi di causa, con distrazione in favore del sottoscritto
patrocinatore.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 26.11.2020, si è costituito in giudizio e ha esposto: CP
- che la dopo aver subito una grossa perdita finanziaria nell'anno 2008, per il mancato PT acquisto di una villetta, ha deciso di acquistare l'immobile di via Teodato Albanese con l'accordo che egli avrebbe temporaneamente anticipato l'importo necessario per far fronte a urgenti lavori di ristrutturazione della fatiscente abitazione ottocentesca, salvo poi restituirli a rate;
- che tale prestito ha raggiunto la cifra complessiva di € 150.000;
- di aver ottenuto una ricognizione di debito dalla sottoscritta il 31.1.2016; PT
- di aver dovuto adire il Tribunale stante l'inadempimento della la quale aveva anche PT
omesso di rispondere alla missiva del 17.11.2016;
- che l'opponente ha omesso di riferire che l'1.7.2020, dopo lunga attesa e senza che alcuna violenza o persecuzione fosse mai stata commessa in danno della la ricognizione di PT debito era stata sottoposta a un'indagine grafologica in contraddittorio tra le parti, all'esito della quale la dott.ssa aveva appurato che il documento era stato sottoscritto dalla Persona_2
PT
- che, sino a quel momento, la non aveva mai accennato di essere stata costretta con PT
violenza a sottoscrivere quel documento;
- di aver svolto e svolgere una professione con reddito importante, nella misura di oltre € 100.000 annui, come risultante dalle dichiarazioni dei redditi prodotte, mentre la non avrebbe PT
avuto fonti di reddito da lavoro;
3 - di aver chiesto un ulteriore prestito a a causa della tipologia di lavori e per le difficoltà CP_2 tecniche emerse durante la ristrutturazione dell'immobile;
- di possedere la documentazione amministrativa, contrattuale e contabile della ristrutturazione non per essersene appropriato contro la volontà dell'opponente, ma per aver pagato di tasca propria tali lavori;
- che la vicenda inerente alla compensazione dei € 51.000 sarebbe totalmente inconferente rispetto al credito oggetto di causa.
L'opposto ha, infine, eccepito l'inutilizzabilità delle trascrizioni dei messaggi depositati dalla controparte, che ha disconosciuto, per poi concludere chiedendo il rigetto di ogni avversa richiesta, pretesa ed eccezione, perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, la conferma integrale del d.i., con condanna di parte opponente al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., unitamente a quelle del procedimento monitorio.
II. Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ed esperito inutilmente il tentativo di mediazione, la causa è stata istruita con prove documentali e orali (prova testimoniale di
, fratello del convenuto, e interrogatorio formale di entrambe le parti) e, dopo la Testimone_1
formulazione di due proposte conciliative ex art. 185 bis c.p.c., l'ultima delle quali non accettata dal la causa è pervenuta all'udienza del 30.1.2025, svoltasi in modalità cartolare e, all'esito del CP
deposito di note di trattazione scritta, in cui le parti hanno precisate le loro conclusioni, è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
III.- In premessa, deve richiamarsi la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giu- dizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale. L'opposto deve, quindi, fornire la prova dei fatti costitutivi della propria creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente – convenuto in senso sostanziale – ha l'onere di contestare il diritto fatto valere allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
Sul piano probatorio, è utile premettere che, secondo pacifici principi in tema di inadempi- mento contrattuale, il creditore che agisce per l'adempimento deve provare la fonte negoziale o le- gale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circo- stanza dell'inadempimento, integrale o inesatto che sia, della controparte;
di contro, il debitore con- venuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, dovendo pertanto di- mostrare l'avvenuto ed esatto adempimento (così Cass. Civ. SS.UU. n. 13533/2001 e la successiva giurisprudenza di legittimità, Cass. Civ. n. 13685/2019).
4 A tale regola va associata, in relazione alla fattispecie di causa, quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui la promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., ed altresì la ricognizione di debito, non costituiscono fonti autonome di obbligazione, ma rappresentano una astrazione proces- suale della causa debendi, determinando una relevatio ab onere probandi, ovvero una dispensa dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale per il beneficiario della ricognizione di debito (Cass. Civ. n. 23285 del 28.8.2024).
In sostanza, per effetto dell'astrazione della causa debendi, il destinatario della promessa o della ricognizione di debito (art. 1988 c.c.), allorché agisca per l'adempimento delle obbligazioni, ha solo l'onere di provare la ricorrenza della promessa o della ricognizione medesime, e non anche l'esistenza del rapporto giuridico sottostante (che si presume fino a prova contraria), mentre incom- be sull'autore della dichiarazione l'onere di provare la inesistenza, l'invalidità o l'estinzione di tale rapporto (ex multis, Cass. Civ. n. 11766/2018; Cass. Civ. n. 13506/2014).
Va, altresì, rammentato che la giurisprudenza di legittimità, nell'affrontare la questione ine- rente alla distinzione tra la promessa di pagamento (o la ricognizione di debito) e la confessione, cui conseguono rilevanti conseguenze in termini di ammissione di prova contraria, ha affermato che, se, in linea di principio, si deve escludere la natura confessoria ad una promessa di pagamento (anche se titolata), dal momento che essa, consistendo in una dichiarazione di volontà intesa ad impegnare il promittente all'adempimento della prestazione oggetto della promessa, non può confondersi con la confessione, la quale, dal canto suo, consiste in una dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiaran- te e assume, quindi, il contenuto di una dichiarazione di scienza, tuttavia, si ritiene che, nell'ambito di un unico documento, accanto alla volontà diretta alla promessa, possa coesistere la dichiarazione di fatti storici dai quali far scaturire il rapporto fondamentale.
Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che, ferma restando la distinzione concettuale e so- stanziale delle due figure, non si deve escludere che, nell'ambito dello stesso documento, una pro- messa di pagamento (o una ricognizione di debito) possa coesistere con una confessione di fatti per- tinenti al rapporto fondamentale e, qualora ciò risulti, poiché la confessione (specie in ipotesi con- cernente l'esistenza del credito) ha valore di prova legale, sarà preclusa la prova contraria ai sensi dell'art. 1988 c.c. sull'inesistenza o sull'estinzione della prestazione promessa, salva la eventuale revoca della confessione per errore di fatto o per violenza (ex multis, Cass. Civ. ord. n. 23246 del
05/10/2017 e, in senso conforme, Cass. Civ. n. 259 del 13/01/1997).
In altri termini, laddove nel medesimo documento vi sia la coesistenza della dichiarazione di riconoscimento con l'affermazione di fatti storici sfavorevoli al dichiarante, devono ritenersi sussi- stenti le limitazioni di prova previste per la confessione (art. 2732 c.c.).
5 Tanto chiarito, occorre innanzitutto qualificare dal punto di vista giuridico la scrittura priva- ta del 31.1.2016, posta a base del d.i. impugnato, che testualmente recita: “io sottoscritta PT
, nata a [...] il [...], con la sottoscrizione della presente mi dichiaro
[...]
debitrice nei confronti del signor , nato a [...] lil 11 Ottobre 1957, della comples- CP
siva somma di euro 150.000,00 (centocinquantamila), che il signor ha corrisposto a CP
, in mio nome e per mio conto, nel corso dei lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Parte_2
Cerignola alla via Teodato Albanese n. 67, di mia proprietà, che era stato previsto dovesse essere
l'immobile da utilizzare per la vita in comune.
Tanto confermo e preciso ad ogni effetto di legge.
Cerignola, 31 gennaio 2016”.
Facendo applicazione dei richiamati principi al caso di specie, deve rilevarsi come la _3
, con la scrittura privata soprarichiamata, non si sia limitata a riconoscersi debitrice nei confron-
[...]
ti del ma abbia anche affermato circostanze a sé sfavorevoli, quali, nella specie, il fatto che i CP lavori di ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà siano stati pagati dal (“a vario titolo, CP in mio e nome e per mio conto”) per il complessivo importo di € 150.000.
In altri termini, non è revocabile in dubbio che debba essere attribuita natura confessoria alla dichiarazione contenuta nella scrittura privata del 31.1.2016 dal momento che in essa la PT nella qualità di proprietaria dell'immobile per cui è causa, ha ammesso con animus confitendi – stante la chiara consapevolezza di riconoscere un fatto a sé sfavorevole e vantaggioso per l'altra parte – l'effettuazione di spese sostenute, a vario titolo, dal in nome e per conto della stessa, CP per la ristrutturazione dell'immobile che avrebbe dovuto essere la loro casa coniugale.
In tale contesto rimane, quindi, esclusa sia la prova contraria, ai sensi dell'art. 1988 c.c., che l'ammissibilità della prova testimoniale finalizzata a dimostrare che la dazione di danaro non era avvenuta e, cioè, l'inesistenza del rapporto sottostante alla dichiarazione del 31.1.2016.
Va, pertanto, confermata in toto l'ordinanza del 5.12.2022 di rigetto delle prove testimoniali artico- late sul punto dall'opponente.
Ciò in quanto la confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. ha valore di prova legale (fa pie- na prova), purché proveniente da persona capace di disporre del diritto e vertente su fatti relativi a diritti disponibili, salva la eventuale revoca per errore di fatto o violenza (art. 2732 c.c.).
Va, infine, precisato – ad abundantiam – che la circostanza che il abbia articolato ri- CP
chieste istruttorie volte a provare il rapporto fondamentale, a fronte delle contestazioni mosse dalla controparte, non determina alcuna rinuncia (implicita) ad avvalersi dell'astrazione processuale deri- vante dalla ricognizione di debito, come erroneamente sostenuto da parte opponente.
6 Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dalla scrivente, infatti,
“la rinuncia al vantaggio della dispensa dell'onere della prova del rapporto fondamentale, deri- vante dall'effetto di astrazione processuale prodotto dalla promessa di pagamento ai sensi dell'art.
1988 c.c., può essere anche implicita, ma richiede una inequivoca manifestazione della volontà ab- dicativa, la quale è configurabile quando il beneficiario, nell'azionare il credito, deduca, oltre alla promessa di pagamento, il rapporto ad essa sottostante chiedendo "sua sponte" di provarlo, e non anche quando lo stesso promissario formuli tale richiesta istruttoria per reagire alle eccezioni del promittente” (Cass. Civ. n. 20899/2018; Cass. Civ. n. 14773/2019), come avvenuto nella specie.
Passando ad analizzare il secondo motivo di opposizione, ossia l'annullabilità della scrittura privata per vizio del consenso, sub specie di violenza morale, ai sensi degli artt. 1434 ss. c.c., deve osservarsi che l'autrice della dichiarazione, ai fini della revoca della confessione, è tenuta ad allega- re e provare non solo l'inesistenza del fatto confessato, ma anche che, al momento della confessio- ne, la stessa è stata vittima di violenza, provando quelle circostanze idonee ad alterare in misura ri- levante la sua volontà.
Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in materia di annulla- mento del contratto per vizi della volontà, si verifica l'ipotesi della violenza, invalidante il negozio giuridico, qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, proveniente dalla controparte o da un terzo e di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio” (Cass. Civ. n. 12058/2022).
Affinché, quindi, la minaccia sia idonea ad invalidare il negozio, occorre che sussistano de- terminati presupposti e, tra questi, in primis, che essa sia specificamente diretta ad estorcere la di- chiarazione negoziale della quale si deduce l'annullabilità e, in secondo luogo, che risulti di natura tale da incidere, con efficacia causale concreta, sulla libertà di autodeterminazione dell'autore di es- sa (Cass. Civ. n. 27323/2022).
Ciò chiarito, dagli atti di causa non si evince in alcun modo che le minacce del siano CP state finalizzate ad estorcere il consenso alla sottoscrizione dell'atto ricognitivo.
Non può non rimarcarsi che è la stessa parte opponente ad allegare nei suoi scritti che il
[...]
poco dopo l'inizio della loro relazione (iniziata nel Settembre del 2009 e terminata i primi me- Pt_3 si del 2015), diventò “violento, compulsivo, possessivo, offensivo, ricattatorio, minaccio (all'ordine del giorno le minacce di morte”)” (cfr. pag. 13 citazione), sicché tale comportamento intimidatorio ha caratterizzato tutta il corso della relazione sentimentale, senza alcun collegamento causale con la dichiarazione di debito del 31 Gennaio 2016, sottoscritta due mesi dopo la fine dello scambio di
7 messaggi SMS e comunicazioni e-mail intercorse tra le parti (che coprono un arco temporale che va da Marzo 2015 al 2 Dicembre 2015).
Preme poi evidenziare che, dall'analisi dei documenti depositati in atti dall'opponente, a fronte delle centinaia di messaggi SMS e e-mail intercorse tra le parti, i messaggi riferibili specifi- catamente al prestito, oggetto dell'atto ricognitivo, sono gli SMS del 2.4.2015, 16.6.2015,
20.11.2015 e la mail del 26.1.2015. Tali documenti, tuttavia, non contengono minacce o intimida- zioni (esplicite o implicite) finalizzate ad estorcere il consenso della ma la mera “richie- PT sta di restituzione delle somme di denaro”, accompagnata dalla richiesta “definire il tutto con una carta scritta”, attraverso l'utilizzo di un linguaggio sicuramente poco appropriato e dai toni indub- biamente accesi, manifestazione di un atteggiamento insistente e irremovibile del ma non CP idoneo a coartare in maniera rilevante la volontà dell'autrice (cfr. pag. 16 della citazione e pagg. 32-
34 della comparsa conclusionale: “se non vuoi più stare con me quei soldi me li devi restituire an- che tra 10 anni ma con qualcosa di scritto”, “i soldi me li devi restituire fino all'ultimo centesimo”
“e te lo dico a voce anche in piazza duomo. Ti faccio visita e ti dirò quanto tu sei merda. Ti faccio restare a bocca aperta. E mi ridarai i soldi fino all'ultimo hai capito”, “io non voglio farti nulla ma non continuare ad esasperarmi ancora. Quello che c'è da fare si deve fare e basta. Tra me e te ci deve essere una carta scritta”, “questa storia si deve chiudere una volta per tutte tu e tua figlia an- date a lavorare e ridatemi i miei soldi”, “tu i soldi che ti sei fregato me li devi restituire con i dovuti interessi vedi tu come cazzi dei fare. io so aspettare. ma tu me li devi dare costi quel che costi”).
A conferma della insussistenza di una minaccia, e quindi della inconfigurabilità della vio- lenza morale di cui all'art. 1434 c.c., depongono anche le risultanze istruttorie e, in particolare, la dichiarazione resa all'udienza del 23.3.2023 dal teste , fratello nonché commerciali- Testimone_1
sta di parte opposta, il quale ha dichiarato di aver curato personalmente, presso il suo studio, la re- dazione del documento, sottoscritto in sua presenza dalla sig.ra la quale si era impegnata PT
a vendere l'immobile dalla stessa comprato per saldare il debito che aveva nei confronti del CP precisando che il clima tra le parti, all'atto della sottoscrizione, era disteso (non ricordando se all'epoca dei fatti stessero insieme oppure no).
A fronte delle dichiarazioni discordanti rese da parte opponente e parte opposta in sede di interrogatorio formale, assume portata dirimente la dichiarazione resa dal testimone oculare Tes_1
della cui attendibilità questo Giudice non ha motivo di dubitare.
[...]
Contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, infatti, le dichiarazioni rese dal
[...]
e dal non sono tra loro contraddittorie: entrambi i soggetti hanno dichiara- Testimone_2 CP to che l'incontro tra le parti è avvenuto un pomeriggio di domenica presso lo studio del CP_4
8 chele, che la sig.ra che ha sottoscritto il documento alla loro presenza, si era impegnata a PT vendere l'immobile per ripagare il debito che aveva nei confronti del , pari alla somma CP di € 150.000 che lo stesso aveva speso per i lavori di ristrutturazione dell'immobile, tant'è che il documento costituiva una mera forma di garanzia per quest'ultimo.
L'unico elemento di discordanza riguarda la formazione del predetto documento, che l'opposto ha dichiarato “se mal non ricordo” essere stato predisposto dalla sig.ra mentre PT
il ha dichiarato di averlo personalmente redatto a macchina. Testimone_1
Tale discrasia, tuttavia, non è di gravità tale da incidere sull'attendibilità e, quindi, sulla cre- dibilità del teste, tanto più se si considera che il contenuto della predetta dichiarazione fa propende- re per la tesi sostenuta dal , alla luce della forma e delle espressioni utilizzate nella Testimone_1
scrittura privata (che richiedono una competenza giuridica certamente in possesso del testimone, in quanto di professione commercialista), senza considerare il fatto che i predetti soggetti hanno reso le loro dichiarazioni a distanza di più di sette anni (deposizione testimoniale del 23.3.2023 – inter- rogatorio formale del 29.6.2023) dalla sottoscrizione dell'atto in contestazione (del 31.1.2016).
La circostanza che i messaggi inviati dal e relativi alla richiesta di restituzione delle CP
somme non contengano minacce, il fatto che non risulti alcun ulteriore scambio di messaggi tra le parti dopo il 2.12.2015 (e, quindi, nei due mesi antecedenti il 31.1.2016), in uno alla presenza di un clima sereno tra le parti all'atto della sottoscrizione della dichiarazione, sono tutti indizi che fanno propendere per l'assenza di una pressione psichica esercitata dal nei confronti della CP Pt_4
[..
in epoca coeva all'incontro avvenuto presso lo studio del fratello dell'opposto.
Deve aggiungersi che i capitoli di prova articolati sul punto dall'opponente non sono stati ammessi perché non idonei a provare che la minaccia fosse finalizzata ad estorcere la dichiarazione di debito, in quanto del tutto generici e non circostanziati (pag. 18 della memoria ex art. 183, 6 co.,
n. 2, c.p.c. capitoli da R a U: “r) ha minacciato di morte la IG CP CP_5
? -teste s) ha minacciato di sfigurare la IG
[...] Parte_5 CP
facendo uso del vetriolo? -teste t) Parte_1 Parte_5 CP
ha picchiato e percosso la IG -teste u) Parte_1 Parte_5 [...]
ha minacciato la figlia della IG IG;
Parte_6 Parte_1 Parte_5 [...]
, dicendole “...Ti mando all'Ospedale...”? -teste ”). CP_6 Parte_5
Va, da ultimo, evidenziato anche il contegno stragiudiziale tenuto dalla opponente, la quale ha dapprima omesso di riscontrare la missiva del 17.11.2016 con cui era stata invitata dal al CP
pagamento delle somme date in prestito e, successivamente, ha chiesto di sottoporre a indagine gra- fologica la sottoscrizione apposta in calce al documento del 31.1.2016, dichiarando di non ricordarsi
9 l'esistenza del documento.
In sostanza, la condotta tenuta dal antecedente la sottoscrizione della scrittura del CP
31.1.2016, indubbiamente poco commendevole, non ha assunto i connotati della violenza morale di cui all'art. 1434 c.c. e, quindi, non ha avuto alcuna incidenza causale sulla libertà di autodetermina- zione della PT
Esula dall'oggetto del contendere e, quindi, dal sindacato di questo Giudice, la verifica circa la sussistenza di condotte del violative di altre norme giuridiche, eventualmente rilevanti in CP
altre sedi.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, non risulta provato che la dichiarazione sia stata estorta con violenza né che la dichiarante abbia subito una coazione psichica, proveniente dalla controparte o da un terzo, atta ad alterare la propria volontà e ad arrecare un pregiudizio oggettivo tale da condizionarne la scelta.
In conclusione, l'opposizione va rigettata e il d.i. confermato in ogni sua parte. Resta assor- bita ogni altra questione.
IV.- Non merita, invece, accoglimento la domanda di condanna per lite temeraria proposta dall'opposto, mancando elementi che provino adeguatamente la mala fede o la colpa grave dell'opponente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
V.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi d'ufficio – in assenza di nota spese – ai sensi del
D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione fino a € 260.000,00, applicando i valori minimi per tutte e quattro le fasi, in ragione della natura della causa e della non particolare difficoltà delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il d.i. n. 691/2020, emesso dal
Tribunale di Foggia in data 13.3.2020, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. CONDANNA alla rifusione, in favore di , delle Parte_1 CP spese di lite che liquida nella somma di € 7.052,00, oltre a rimborso forfettario spese generali
(15%), IVA e CAP come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 28 Aprile 2025 Il Giudice – Margherita Valeriani
10