Art. 126. Reparti elicotteri della Marina militare 1. I reparti elicotteri, istituiti presso la Marina militare, integrano i servizi e l'efficacia dei relativi mezzi di impiego. 2. I reparti elicotteri della Marina militare sono organicamente inseriti nei comandi e nelle unita' individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.
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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
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- 1. Cassazione civile n. 9218/1995https://www.brocardi.it/
(massima n. 1) Qualora un soggetto impugni un matrimonio, sostenendone l'inesistenza, per il fatto che il relativo atto di stato civile non contiene le indicazioni di cui ai nn. 6 («la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie») e 8 («la dichiarazione fatta dall'ufficiale di stato civile che gli sposi sono uniti in matrimonio») dell'art. 126 dell'ordinamento dello stato civile, la difesa della controparte, la quale eccepisca che l'omissione riguarda l'atto e non la celebrazione, può provare, con ogni mezzo, che tali dichiarazioni sono state rese, anche se non siano materialmente inserite nell'atto, non sussistendo la limitazione dei mezzi di prova …
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