Articolo 126 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 125Articolo 127
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9 ottobre 2010
Art. 126. Reparti elicotteri della Marina militare 1. I reparti elicotteri, istituiti presso la Marina militare, integrano i servizi e l'efficacia dei relativi mezzi di impiego. 2. I reparti elicotteri della Marina militare sono organicamente inseriti nei comandi e nelle unita' individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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