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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/08/2025, n. 1786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1786 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RR AN
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RE TA , in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 28/5/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4212/2023 del Ruolo generale previdenza vertente
TRA
, nata il [...] a [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Raffaele Ferrara, presso il cui studio Parte_1 elett.te domicilia in Aversa (CE) alla Via S. D'Acquisto n. 200
ricorrente
E
(già ), in Controparte_1 Controparte_2 persona del p.t., nonché , in persona del legale rapp.te CP_3 Controparte_4
p.t., rapp.ti e difesi dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, con il quale elett.te domiciliano in Napoli alla Via
Ponte della Maddalena n. 55, presso l' Controparte_4
resistente
NONCHE'
CP_5
Controinteressata contumace
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
Con atto depositato il 4/7/2023 la ricorrente, docente immessa in ruolo presso l'Istituto Superiore “Striano –
Terzigno”, riassumeva il giudizio già proposto dinanzi al Tribunale di Napoli con ricorso del 9/7/2021, procedimento conclusosi con declaratoria di incompetenza territoriale del Giudice adito.
La ricorrente chiedeva, con varie argomentazioni, accertarsi e dichiararsi il proprio diritto di priorità nella CP_ scelta della sede, in ragione dell'invalidità nella misura del 70% riconosciutale dall' con conseguente rettifica dell'assegnazione disposta dall'Amministrazione scolastica e riconoscimento del diritto a ottenere l'assegnazione presso l'ISS “Europa” di Pomigliano d'Arco, con preferenza rispetto alla controinteressata
. CP_5
Il convenuto si è costituito , depositando rituale memoria difensiva, mentre la controinteressata CP_1 non si è costituita.
Ciò detto, va dichiarata cessata la materia del contendere, come concordemente richiesto dai procuratori delle parti costituite, atteso che , come risulta dalla documentazione in atti, con provvedimento emesso il
24/5/2023 ed eseguito l'1/9/2023 è stato disposto il trasferimento della ricorrente presso la sede di
Pomigliano d'Arco.
La parte ricorrente, pertanto, ha già ottenuto, in via amministrativa, l'integrale soddisfazione della propria pretesa. Poiché il riconoscimento del diritto è avvenuto solo successivamente al deposito del ricorso giudiziale (il presente giudizio, peraltro, costituisce la prosecuzione di quello instaurato dinanzi al Tribunale di Napoli con ricorso del 9/7/2021), per il principio della soccombenza virtuale il convenuto deve essere CP_1 condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, da attribuirsi al procuratore costituito.
Vanno, invece, compensate integralmente le spese di lite tra la ricorrente e , atteso che CP_5 quest'ultima, al di là della sua formale posizione di controinteressata, non ha avuto alcun ruolo nella vicenda de qua.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1 del 4/7/2023 nei confronti del e di così provvede : Controparte_1 CP_5
a)dichiara cessata la materia del contendere;
b)condanna il al Controparte_7 pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2000 (duemila) dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione ,
c)compensa le spese tra la ricorrente e . CP_5
Così deciso in RE TA il 14/8/2025 Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RE TA , in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 28/5/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4212/2023 del Ruolo generale previdenza vertente
TRA
, nata il [...] a [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Raffaele Ferrara, presso il cui studio Parte_1 elett.te domicilia in Aversa (CE) alla Via S. D'Acquisto n. 200
ricorrente
E
(già ), in Controparte_1 Controparte_2 persona del p.t., nonché , in persona del legale rapp.te CP_3 Controparte_4
p.t., rapp.ti e difesi dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, con il quale elett.te domiciliano in Napoli alla Via
Ponte della Maddalena n. 55, presso l' Controparte_4
resistente
NONCHE'
CP_5
Controinteressata contumace
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
Con atto depositato il 4/7/2023 la ricorrente, docente immessa in ruolo presso l'Istituto Superiore “Striano –
Terzigno”, riassumeva il giudizio già proposto dinanzi al Tribunale di Napoli con ricorso del 9/7/2021, procedimento conclusosi con declaratoria di incompetenza territoriale del Giudice adito.
La ricorrente chiedeva, con varie argomentazioni, accertarsi e dichiararsi il proprio diritto di priorità nella CP_ scelta della sede, in ragione dell'invalidità nella misura del 70% riconosciutale dall' con conseguente rettifica dell'assegnazione disposta dall'Amministrazione scolastica e riconoscimento del diritto a ottenere l'assegnazione presso l'ISS “Europa” di Pomigliano d'Arco, con preferenza rispetto alla controinteressata
. CP_5
Il convenuto si è costituito , depositando rituale memoria difensiva, mentre la controinteressata CP_1 non si è costituita.
Ciò detto, va dichiarata cessata la materia del contendere, come concordemente richiesto dai procuratori delle parti costituite, atteso che , come risulta dalla documentazione in atti, con provvedimento emesso il
24/5/2023 ed eseguito l'1/9/2023 è stato disposto il trasferimento della ricorrente presso la sede di
Pomigliano d'Arco.
La parte ricorrente, pertanto, ha già ottenuto, in via amministrativa, l'integrale soddisfazione della propria pretesa. Poiché il riconoscimento del diritto è avvenuto solo successivamente al deposito del ricorso giudiziale (il presente giudizio, peraltro, costituisce la prosecuzione di quello instaurato dinanzi al Tribunale di Napoli con ricorso del 9/7/2021), per il principio della soccombenza virtuale il convenuto deve essere CP_1 condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, da attribuirsi al procuratore costituito.
Vanno, invece, compensate integralmente le spese di lite tra la ricorrente e , atteso che CP_5 quest'ultima, al di là della sua formale posizione di controinteressata, non ha avuto alcun ruolo nella vicenda de qua.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1 del 4/7/2023 nei confronti del e di così provvede : Controparte_1 CP_5
a)dichiara cessata la materia del contendere;
b)condanna il al Controparte_7 pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2000 (duemila) dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione ,
c)compensa le spese tra la ricorrente e . CP_5
Così deciso in RE TA il 14/8/2025 Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco