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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/12/2025, n. 1793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1793 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2305/2022 R.A.C.L., promossa da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , Parte_6 Parte_7 CP_1 Controparte_2 CP_3
, , , CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_7 CP_8 [...]
, CP_9 CP_10 CP_11 CP_12 Controparte_13 [...]
, , CP_14 CP_15 Controparte_16 Controparte_17 [...]
, , , CP_18 CP_19 Controparte_20 CP_21 Controparte_22
e elettivamente CP_23 Controparte_24 Controparte_25 domiciliati in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Giulia Andreozzi, che li rappresenta e difende per procure speciali allegate alla comparsa di costituzione in prosecuzione depositata il 2 luglio 2025, ricorrenti contro
Controparte_26
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso la sede legale
[...] dell'ente, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppa Rutilio e dall'avv. Gesuino Campus, per procura speciale agli atti del fascicolo informatico,
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso Controparte_27 gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Braglia e dall'avv. Giovanni Parisi, per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, resistenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28 luglio 2022, i lavoratori in epigrafe indicati hanno Contr agito in giudizio nei confronti della e dell'
[...]
(in prosieguo , per “accertare e Controparte_26 Controparte_26
pagina 1 di 4 dichiarare l'invalidità dell'Accordo in data 21 luglio 2021 stipulato tra il e le CP_28 rappresentanze sindacali per l'attuazione della Deliberazione della Giunta regionale 28/1 del
26.07.2019 avente ad oggetto “Indirizzi al ai sensi dell'art. 63 della L.R. n. 31/1998 CP_28 per l'attuazione della L.R. n. 6 del 2019 e n. 43 del 2018. , nella parte in Controparte_26 cui ha inquadrato i ricorrenti, capi-squadra dell nella categoria B prevista Controparte_26 dal CCRL 2001 del 15 maggio 2001 per i Dipendenti dell'Amministrazione, Enti, Istituti,
Aziende e Agenzie Regionali, e successive modificazioni e integrazioni, in luogo della categoria C;
per l'effetto, dichiarare il diritto degli odierni ricorrenti al pagamento delle differenze retributive relative ai maggiori compensi dovuti per la superiore qualifica C rispetto a quella erogata, con decorrenza dalla data di attuazione del predetto accordo;
condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_26 pagamento delle relative somme, con la rivalutazione e gli interessi di legge”. Contr La e l hanno resistito con separate difese. Controparte_26
2. In estrema sintesi, i ricorrenti, tutti operai dipendenti dell' con qualifica Controparte_26 di caposquadra, hanno contestato la validità dell'accordo collettivo stipulato in data 21 luglio
2021 tra il e le rappresentanze sindacali, in forza del quale è stato governato il CP_28 passaggio del personale della stessa al comparto di contrattazione regionale, così CP_26 come previsto dall'art. 48 bis della legge regionale del 27 aprile 2016, n. 8.
In particolare, essi contestano il nuovo inquadramento nella categoria B prevista dal
C.C.R.L. 2001 del 15 maggio 2001 per i dipendenti dell'Amministrazione, Enti, Istituti,
Aziende e Agenzie Regionali, in luogo della categoria C, alla quale ambiscono.
3. Così ricostruito in sintesi il thema decidendum, deve in limine osservarsi che - essendo in discussione il diritto dei ricorrenti all'inquadramento in una categoria superiore rispetto a quella loro riconosciuta dall oltre che il diritto al riconoscimento del Controparte_26 trattamento economico conseguente – la è priva di Controparte_27 legittimazione passiva.
Si tratta, infatti, di una lite che vede coinvolte le parti del rapporto di pubblico impiego, ricorrenti/lavoratori subordinati, da un lato, ed Agenzia Forestas/datrice di lavoro, dall'altro, mentre rimane del tutto estranea l'Amministrazione regionale, la cui attività di indirizzo nei confronti del proprio ente strumentale non vale ad attribuirle la qualità di Controparte_26 parte datoriale (datrice o codatrice di lavoro).
Neppure la domanda di accertamento dell'invalidità delle disposizioni del contratto collettivo del 21 luglio 2021 vale a spostare i termini della questione, posto che, in assenza di pagina 2 di 4 tutte le parti legittimate alla stipula, la richiesta deve intendersi formulata in via incidentale e strumentale rispetto alla statuizione relativa ai rapporti di lavoro dedotti in giudizio.
In altri termini, non v'è un rapporto giuridico che leghi i ricorrenti alla RAS, su cui pronunciare.
4. Nel merito, la domanda è infondata e deve, pertanto, essere respinta.
Occorre ricordare che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 16038 del
2010 (cui hanno fatto seguito numerose pronunce della Sezione Lavoro della Cassazione, tra cui le sentenze n. 22437 del 2011, n. 26140 del 2013 e n. 1241 del 2016), ha affermato che “in tema di pubblico impiego privatizzato, la materia degli inquadramenti del personale contrattualizzato è stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva nel settore pubblico, che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato privato. Ne consegue che le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono sottratte al sindacato giurisdizionale, ed il principio di non discriminazione di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, art. 45 non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo”.
In applicazione del suddetto principio, deve dichiararsi insindacabile la scelta, operata dalle parti collettive con l'accordo del 21 luglio 2021, di inquadrare gli operai dell' CP_26 con qualifica di caposquadra in categoria B, fascia 2.
[...]
5. Il rigetto delle domande giustifica, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo, secondo il d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto dei parametri per i procedimenti di lavoro di valore indeterminabile.
Non si concede l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/2014 per il caso in cui lo Contr stesso avvocato assista un solo soggetto contro più soggetti, posto che la difesa della e quella dell' non risultano aggravate per la pluralità delle parti attrici. Controparte_26
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_27
- rigetta l'azione proposta contro l' Controparte_26
- condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore delle resistenti CP_27
pagina 3 di 4 autonoma e delle spese processuali, che liquida CP_27 Controparte_26 distintamente per ciascuna parte vincitrice in euro 4.800,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 13 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2305/2022 R.A.C.L., promossa da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , Parte_6 Parte_7 CP_1 Controparte_2 CP_3
, , , CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_7 CP_8 [...]
, CP_9 CP_10 CP_11 CP_12 Controparte_13 [...]
, , CP_14 CP_15 Controparte_16 Controparte_17 [...]
, , , CP_18 CP_19 Controparte_20 CP_21 Controparte_22
e elettivamente CP_23 Controparte_24 Controparte_25 domiciliati in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Giulia Andreozzi, che li rappresenta e difende per procure speciali allegate alla comparsa di costituzione in prosecuzione depositata il 2 luglio 2025, ricorrenti contro
Controparte_26
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso la sede legale
[...] dell'ente, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppa Rutilio e dall'avv. Gesuino Campus, per procura speciale agli atti del fascicolo informatico,
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso Controparte_27 gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Braglia e dall'avv. Giovanni Parisi, per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, resistenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28 luglio 2022, i lavoratori in epigrafe indicati hanno Contr agito in giudizio nei confronti della e dell'
[...]
(in prosieguo , per “accertare e Controparte_26 Controparte_26
pagina 1 di 4 dichiarare l'invalidità dell'Accordo in data 21 luglio 2021 stipulato tra il e le CP_28 rappresentanze sindacali per l'attuazione della Deliberazione della Giunta regionale 28/1 del
26.07.2019 avente ad oggetto “Indirizzi al ai sensi dell'art. 63 della L.R. n. 31/1998 CP_28 per l'attuazione della L.R. n. 6 del 2019 e n. 43 del 2018. , nella parte in Controparte_26 cui ha inquadrato i ricorrenti, capi-squadra dell nella categoria B prevista Controparte_26 dal CCRL 2001 del 15 maggio 2001 per i Dipendenti dell'Amministrazione, Enti, Istituti,
Aziende e Agenzie Regionali, e successive modificazioni e integrazioni, in luogo della categoria C;
per l'effetto, dichiarare il diritto degli odierni ricorrenti al pagamento delle differenze retributive relative ai maggiori compensi dovuti per la superiore qualifica C rispetto a quella erogata, con decorrenza dalla data di attuazione del predetto accordo;
condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_26 pagamento delle relative somme, con la rivalutazione e gli interessi di legge”. Contr La e l hanno resistito con separate difese. Controparte_26
2. In estrema sintesi, i ricorrenti, tutti operai dipendenti dell' con qualifica Controparte_26 di caposquadra, hanno contestato la validità dell'accordo collettivo stipulato in data 21 luglio
2021 tra il e le rappresentanze sindacali, in forza del quale è stato governato il CP_28 passaggio del personale della stessa al comparto di contrattazione regionale, così CP_26 come previsto dall'art. 48 bis della legge regionale del 27 aprile 2016, n. 8.
In particolare, essi contestano il nuovo inquadramento nella categoria B prevista dal
C.C.R.L. 2001 del 15 maggio 2001 per i dipendenti dell'Amministrazione, Enti, Istituti,
Aziende e Agenzie Regionali, in luogo della categoria C, alla quale ambiscono.
3. Così ricostruito in sintesi il thema decidendum, deve in limine osservarsi che - essendo in discussione il diritto dei ricorrenti all'inquadramento in una categoria superiore rispetto a quella loro riconosciuta dall oltre che il diritto al riconoscimento del Controparte_26 trattamento economico conseguente – la è priva di Controparte_27 legittimazione passiva.
Si tratta, infatti, di una lite che vede coinvolte le parti del rapporto di pubblico impiego, ricorrenti/lavoratori subordinati, da un lato, ed Agenzia Forestas/datrice di lavoro, dall'altro, mentre rimane del tutto estranea l'Amministrazione regionale, la cui attività di indirizzo nei confronti del proprio ente strumentale non vale ad attribuirle la qualità di Controparte_26 parte datoriale (datrice o codatrice di lavoro).
Neppure la domanda di accertamento dell'invalidità delle disposizioni del contratto collettivo del 21 luglio 2021 vale a spostare i termini della questione, posto che, in assenza di pagina 2 di 4 tutte le parti legittimate alla stipula, la richiesta deve intendersi formulata in via incidentale e strumentale rispetto alla statuizione relativa ai rapporti di lavoro dedotti in giudizio.
In altri termini, non v'è un rapporto giuridico che leghi i ricorrenti alla RAS, su cui pronunciare.
4. Nel merito, la domanda è infondata e deve, pertanto, essere respinta.
Occorre ricordare che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 16038 del
2010 (cui hanno fatto seguito numerose pronunce della Sezione Lavoro della Cassazione, tra cui le sentenze n. 22437 del 2011, n. 26140 del 2013 e n. 1241 del 2016), ha affermato che “in tema di pubblico impiego privatizzato, la materia degli inquadramenti del personale contrattualizzato è stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva nel settore pubblico, che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato privato. Ne consegue che le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono sottratte al sindacato giurisdizionale, ed il principio di non discriminazione di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, art. 45 non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo”.
In applicazione del suddetto principio, deve dichiararsi insindacabile la scelta, operata dalle parti collettive con l'accordo del 21 luglio 2021, di inquadrare gli operai dell' CP_26 con qualifica di caposquadra in categoria B, fascia 2.
[...]
5. Il rigetto delle domande giustifica, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo, secondo il d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto dei parametri per i procedimenti di lavoro di valore indeterminabile.
Non si concede l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/2014 per il caso in cui lo Contr stesso avvocato assista un solo soggetto contro più soggetti, posto che la difesa della e quella dell' non risultano aggravate per la pluralità delle parti attrici. Controparte_26
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_27
- rigetta l'azione proposta contro l' Controparte_26
- condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore delle resistenti CP_27
pagina 3 di 4 autonoma e delle spese processuali, che liquida CP_27 Controparte_26 distintamente per ciascuna parte vincitrice in euro 4.800,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 13 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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