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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 11/12/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 997/2021
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 997/2021 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO
Oggi 11/12/2025 a seguito di udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note delle parti;
Il Giudice
Pronuncia sentenza ex art. 420 c.p.c. dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice
dott. Simona Di Paolo
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n° 997/2021 RG del Tribunale di Isernia, discussa all'udienza del
11.12.2025, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Raniei ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Colli al Volturno (IS), alla via C.so Risorgimento n. 193 presso lo studio del difensore
ATTRICE nei confronti di
, in persona Controparte_2 del Direttore dell' , che elegge domicilio presso Controparte_3 la sede dell' di Campobasso-Isernia, sede di , Via G. Berta, presso ilP Controparte_2 CP_1
, rappresentato – ex art. 22 L. 689/81 come integrato e modificato dall'art. 6 del Controparte_4
D.lgs. 150/11- dal Dr. , funzionario in servizio presso l' Testimone_1 Controparte_5
sede di , per delega del Direttore come da atto inserito nel fascicolo di
[...] CP_1 parte;
CONVENUTO
e nei confronti di
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_6
CONVENUTO CONTUMACE
avente ad oggetto: opposizione all'ordinanza ingiunzione
Conclusioni: come da verbale di udienza del 11.12.2025.
pagina 2 di 7 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, la sig.ra ha proposto opposizione alla cartella Parte_1 esattoriale n. 05320200000431237000, contenente l'iscrizione a ruolo della ordinanza – ingiunzione n.
69/17 del 7.9.2017 dell' . In particolare, Controparte_2
l'opponente ha sostenuto che l'ordinanza – ingiunzione non le era mai stata notificata e di averne avuto conoscenza solo dopo la notifica della cartella esattoriale 05320200000431237000 avvenuta in data
22.9.2021.
A fondamento della impugnazione ha, quindi eccepito, in via preliminare, l'omessa notificazione dell'ordinanza ingiunzione e, sul merito della violazione, la ricorrente ha rilevato vizi procedurali riguardanti la mancata consegna del verbale di primo accesso ispettivo, nonché l'infondatezza degli illeciti contestati relativi alla presunta lavoratrice Parte_2
Si è costituito in giudizio l' contestando Controparte_2 quanto argomentato nel ricorso in opposizione e eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso proposto ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, esperibile solo nel caso di mancata notifica dell'ordinanza-ingiunzione, mentre, nel caso di specie, sarebbe destituita di fondamento l'affermazione secondo cui la cartella esattoriale costituirebbe, per la ricorrente, il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata per non esserle mai stata notificata l'ordinanza- ingiunzione. Nel merito l' convenuto ha contestato le ricostruzioni di parte ricorrente e ha CP_2 chiesto il rigetto dell'opposizione.
L , regolarmente citata, non si è costituita e deve, pertanto, esserne Controparte_7 dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita solo documentalmente e pervenuta infine alla scrivente giudice, è stata discussa all'udienza del 11.12.2025.
L'opposizione è inammissibile per i motivi che seguono.
Come correttamente rilevato dall' , il ricorso avverso la cartella esattoriale, in Controparte_2 termini di azione recuperatoria, è ammesso solo nel caso di mancata notifica dell'ordinanza- ingiunzione. Ove vi sia stata la notifica dell'ordinanza ingiunzione, diverrebbe inammissibile il ricorso volto a far valere contestazioni relative al contenuto dell'ordinanza – ingiunzione e/o nel merito del verbale di accertamento, suscettibili di essere proposte in sede di opposizione contro la stessa ordinanza-ingiunzione nei termini del D.lgs, 150/2011 da farsi decorrere dalla notifica della ordinanza- ingiunzione e non dalla cartella esattoriale.
Ebbene, nel caso di specie, l'ordinanza ingiunzione è stata notificata alla in data Parte_1
2.1.2018 dal messo comunale di Ercolano. Nonostante l'improprio richiamo all'art. 140 c.p.c., infatti, pagina 3 di 7 non può non rilevarsi come il messo notificatore abbia dato atto di aver “notificato e dato copia del presente atto al/alla sig. , domiciliato/a in via Castelluccio n. 10 […] Parte_1 consegnandone copia a mani […]”.
La circostanza per cui l'atto sia stato recapitato direttamente alla a prescindere dall'errata Pt_1 qualificazione giuridica ex art. 140 c.p.c. anziché 139 c.p.c., rende superfluo l'invio della raccomandata informativa.
Laddove l'opponente avesse voluto dimostrare di non aver direttamente ricevuto l'atto, diversamente da come attestato dal messo comunale, avrebbe dovuto impugnare per querela di falso la relazione di notificazione, considerato che la stessa, nella parte in cui si afferma di aver dato la copia dell'atto alla sig. fa – appunto - piena prova fino a querela di falso. Parte_1
Ad ogni modo, anche qualora – in forza dell'equivoco richiamo all'art. 140 c.p.c. operato dal messo comunale – dovesse ritersi ammissibile l'opposizione recuperatoria nei confronti della cartella di pagamento, la stessa dovrà ritenersi infondata nel merito.
Va, infatti, premesso che laddove sia mancata la notifica dell'ordinanza ingiunzione, non vi sarebbe comunque alcuna nullità o illegittimità dell'iscrizione a ruolo e degli atti conseguenti, ma si renderebbe, appunto, soltanto ammissibile l'opposizione in relazione alla cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie.
Come stabilito, infatti, dai giudici di legittimità, “in sede di opposizione a cartella esattoriale, emessa per il pagamento di sanzione amministrativa, è consentito all'intimato, qualora si deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione o dell'ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione, contestare per la prima volta la validità del titolo esecutivo;
in tal caso al soggetto esattore deve riconoscersi, insieme all'ente impositore titolare della pretesa contestata, la concorrente legittimazione passiva. Di conseguenza, l'opposizione deve essere proposta anche nei confronti del medesimo esattore, che ha emesso la cartella esattoriale ed al quale va riconosciuto l'interesse a resistere anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'ente, che ha provveduto ad inserire la sanzione nei ruoli trasmessi ai sensi dell'articolo 27 della legge 24 novembre 1981 n. 689. Inoltre, trattandosi d'ipotesi di litisconsorzio necessario, la mancata integrazione del contraddittorio può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo” (Cass. n. 24154/2007). Gli stessi giudici di legittimità, pronunciandosi a Sezioni
Unite, hanno affermato che “è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario ed alla competenza del pretore - secondo i principi fissati, in tema di sanzioni amministrative, dalla legge 24 novembre 1981 n.
689 - il giudizio di opposizione proposto avverso una cartella esattoriale notificata, contenente l'intimazione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa ma priva, secondo pagina 4 di 7 l'assunto dell'opponente, delle indicazioni necessarie a stabilire se sia stata previamente emessa un'ordinanza ingiunzione o comunque se quest'ultima sia stata debitamente notificata;
la mancata notificazione (e, a maggior ragione, la mancata emissione) dell'ordinanza ingiunzione priva, infatti, il destinatario della cartella esattoriale del rimedio (opposizione) previsto dalla legge e pertanto il suddetto momento di garanzia deve essere recuperato a livello della cartella esattoriale, parallelamente a quanto avviene in materia tributaria nella quale, quando non viene notificato il titolo della pretesa
(avviso di accertamento, avviso di liquidazione, atto di irrogazione della sanzione pecuniaria) il contribuente può ricorrere contro il successivo atto di esazione non solo per vizi propri di quest'ultimo, ma anche per contestare la sussistenza del debito” (Cass, SS.UU. n. 12544/1998).
Quanto alla doglianza relativa alla mancata consegna del verbale di primo accesso, va evidenziato che quest'ultimo è stato notificato a mezzo raccomanda del 18.3.2015 atteso che al momento dell'ingresso dell'ispettore nel luogo di lavoro la sig.ra - titolare dell'attività commerciale - era assente e Pt_1 che, prima della notifica, l'ispettore aveva tentato alla notifica a mani in data 12.3.2015 che l'odierna ricorrente aveva rifiutato, come da lei stessa riconosciuto nel ricorso introduttivo.
A ciò si aggiunga che, secondo quanto anche riconosciuto dai giudici di legittimità, “in tema di sanzioni amministrative in materia di previdenza e lavoro, il vizio procedimentale integrato dalla mancata consegna, al momento dell'accertamento ispettivo, del verbale di primo accesso assume rilevanza, in sede di opposizione ad ordinanza ingiunzione, solo ove abbia determinato una lesione effettiva del diritto di difesa e la predetta lesione sia stata allegata” (Cass. n. 26050/2023).
Ebbene, nel caso di specie è evidente che non vi sia stata alcuna lesione del diritto di difesa dell'opponente, la quale, non solo è venuta comunque a conoscenza dell'avvio del procedimento ispettivo ma ha anche avuto l'effettiva possibilità di esercitare, nel corso dell'istruttoria, i propri diritti partecipativi e di difesa, di cui vi è prova nel ricorso inoltrato al Comitato per i rapporti di lavoro e negli scritti difensivi e nella successiva audizione ai sensi dell'art. 18. L. 689/81.
La ricorrente si duole, poi, del fatto che alla trovata sul luogo di lavoro, non sarebbe stato Pt_2 permesso di richiedere assistenza nel corso dell'ispezione e non le è stato richiesto se avesse intenzione di avvalersi di tale facoltà.
Al riguardo, premesso che, nel caso di specie, il datore di lavoro o, comunque, il titolare della ditta era assente al momento dell'ispezione e che il fatto che non venga riportato nulla nella sezione del verbale in cui si legge “il datore di lavoro o chi lo assiste o la persona presente all'ispezione dichiara” ben può esser stato determinato dalla circostanza per cui la persona presente all'ispezione non abbia dichiarato alcunchè, va considerato che parte ricorrente non ha articolato prove volte a dimostrare l'affermazione della ricorrente secondo cui “il verbalizzante non [permetteva] alla sig.ra di richiedere Pt_2
pagina 5 di 7 assistenza nel corso dell'ispezione, non avendole neppure richiesto se intendesse avvalersi di tale facoltà” e che, in ogni caso, le dichiarazioni eventualmente rese dai lavoratori nel corso dell'ispezione o dalle persone presenti al momento della stessa avrebbero avuto, comunque, solo carattere indiziario.
Nessuna violazione dei diritti di difesa della ricorrente può, dunque ricavarsi dall'assenza di compilazione della parte del verbale ispettivo richiamato, considerato, appunto, che non v'è prova (e, finanche allegazione) che la persona abbia dichiarato cose non verbalizzate dagli ispettori o che gli ispettori non abbiano avvisato la della facoltà (che resta, appunto, tale) di farsi assistere da un Pt_2 consulente del lavoro o da altro soggetto abilitato.
Da ultimo, infine, parte ricorrente sostiene l'insussistenza di qualsiasi elemento utile a qualificare in termini di rapporto di lavoro la presenza, all'atto dell'accesso ispettivo, della sig.ra presso la Pt_2 sede della ditta. Sostiene, infatti, la ricorrente che nel momento in cui la è stata trovata dietro il Pt_2 bancone a maneggiare un capo di abbigliamento, l'esercizio era privo di clienti e si attendeva l'arrivo di una parente della per le procedure di chiusura della boutique. Pt_1
In verità, al contrario, la circostanza stessa che in assenza di titolare, la ditta sia stata lasciata totalmente nelle mani di una conoscente e/o amica della in un orario in cui il negozio era ancora aperto Pt_1
a possibili clienti, non essendo stato chiuso e non essendovi eventuali cartelli (banalmente “torno subito”) che lasciassero intendere a possibili avventori una chiusura momentanea per l'assenza del titolare, lascia presumere che la fosse avvezza a tale responsabilità e che tra la e la Pt_2 Pt_2 sussistesse una rapporto di fiducia e di affidamento tale da lasciare alla persona trovata al Pt_1 momento dell'ispezione la responsabilità del negozio e, finanche della possibilità di servire eventuali clienti e di sistemare la merce presente (a prescindere dalla presenza o meno del cartellino).
In altre parole, laddove, veramente la presenza della NC fosse stata casuale e del tutto occasionale e che l'assenza della titolare fosse solo momentanea (ancorchè non segnalata da eventuali cartelli visibili dall'esterno), difficilmente si riesce ad immaginare che la titolare del negozio lo abbia completamente lasciato alla disponibilità di un'”amica” e/o “conoscente”, senza chiuderlo (anche solo con chiave dall'interno) con la possibilità concreta dell'ingresso di possibili clienti e con la responsabilità legata alla presenza della cassa e della merce esposta.
A ciò si aggiunga che il rapporto tra la e la relativamente al giorno 12.3.2015 è stato Pt_1 Pt_2 definitivamente regolarizzato con l'assunzione della a tempo determinato per il solo giorno Pt_2
12.3.2015 e, successivamente, con la formale assunzione della stessa nell'estate 2016.
Deve, pertanto, dichiararsi che gli elementi istruttori raccolti nel corso della verifica ispettiva hanno confermato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la sig.ra e la sig.ra Pt_1
con conseguente rigetto del ricorso e conferma della cartella esattoriale n. Pt_2
pagina 6 di 7 05320200000431237000, dell'ordinanza – ingiunzione n. 69/17 del 7.9.2017 e dell'iscrizione a ruolo n.
2020/000328.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con riduzione del 20% rispetto ai valori di cui al DM 147/2022 (parametri medi per le prime due fasi e minimi per la fase decisionale, con esclusione della fase istruttoria) in applicazione dell'art. 15, comma 2-bis, del D.Lgs.
546/1992
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma la cartella Parte_1 esattoriale n. 05320200000431237000, l'ordinanza – ingiunzione n. 69/17 del 7.9.2017 e l'iscrizione a ruolo n. 2020/000328;
- condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in Parte_1 favore dell' che si liquidano in € Controparte_2
2.037,60 (già ridotta del 20%) oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge;
- dichiara non ripetibili le spese di lite tra la ricorrente e l , Controparte_6 stante la contumacia di quest'ultima.
Isernia, lì 9.12.2025 Il Giudice Dott.ssa Simona Di Paolo
pagina 7 di 7
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 997/2021 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO
Oggi 11/12/2025 a seguito di udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note delle parti;
Il Giudice
Pronuncia sentenza ex art. 420 c.p.c. dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice
dott. Simona Di Paolo
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n° 997/2021 RG del Tribunale di Isernia, discussa all'udienza del
11.12.2025, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Raniei ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Colli al Volturno (IS), alla via C.so Risorgimento n. 193 presso lo studio del difensore
ATTRICE nei confronti di
, in persona Controparte_2 del Direttore dell' , che elegge domicilio presso Controparte_3 la sede dell' di Campobasso-Isernia, sede di , Via G. Berta, presso ilP Controparte_2 CP_1
, rappresentato – ex art. 22 L. 689/81 come integrato e modificato dall'art. 6 del Controparte_4
D.lgs. 150/11- dal Dr. , funzionario in servizio presso l' Testimone_1 Controparte_5
sede di , per delega del Direttore come da atto inserito nel fascicolo di
[...] CP_1 parte;
CONVENUTO
e nei confronti di
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_6
CONVENUTO CONTUMACE
avente ad oggetto: opposizione all'ordinanza ingiunzione
Conclusioni: come da verbale di udienza del 11.12.2025.
pagina 2 di 7 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, la sig.ra ha proposto opposizione alla cartella Parte_1 esattoriale n. 05320200000431237000, contenente l'iscrizione a ruolo della ordinanza – ingiunzione n.
69/17 del 7.9.2017 dell' . In particolare, Controparte_2
l'opponente ha sostenuto che l'ordinanza – ingiunzione non le era mai stata notificata e di averne avuto conoscenza solo dopo la notifica della cartella esattoriale 05320200000431237000 avvenuta in data
22.9.2021.
A fondamento della impugnazione ha, quindi eccepito, in via preliminare, l'omessa notificazione dell'ordinanza ingiunzione e, sul merito della violazione, la ricorrente ha rilevato vizi procedurali riguardanti la mancata consegna del verbale di primo accesso ispettivo, nonché l'infondatezza degli illeciti contestati relativi alla presunta lavoratrice Parte_2
Si è costituito in giudizio l' contestando Controparte_2 quanto argomentato nel ricorso in opposizione e eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso proposto ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, esperibile solo nel caso di mancata notifica dell'ordinanza-ingiunzione, mentre, nel caso di specie, sarebbe destituita di fondamento l'affermazione secondo cui la cartella esattoriale costituirebbe, per la ricorrente, il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata per non esserle mai stata notificata l'ordinanza- ingiunzione. Nel merito l' convenuto ha contestato le ricostruzioni di parte ricorrente e ha CP_2 chiesto il rigetto dell'opposizione.
L , regolarmente citata, non si è costituita e deve, pertanto, esserne Controparte_7 dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita solo documentalmente e pervenuta infine alla scrivente giudice, è stata discussa all'udienza del 11.12.2025.
L'opposizione è inammissibile per i motivi che seguono.
Come correttamente rilevato dall' , il ricorso avverso la cartella esattoriale, in Controparte_2 termini di azione recuperatoria, è ammesso solo nel caso di mancata notifica dell'ordinanza- ingiunzione. Ove vi sia stata la notifica dell'ordinanza ingiunzione, diverrebbe inammissibile il ricorso volto a far valere contestazioni relative al contenuto dell'ordinanza – ingiunzione e/o nel merito del verbale di accertamento, suscettibili di essere proposte in sede di opposizione contro la stessa ordinanza-ingiunzione nei termini del D.lgs, 150/2011 da farsi decorrere dalla notifica della ordinanza- ingiunzione e non dalla cartella esattoriale.
Ebbene, nel caso di specie, l'ordinanza ingiunzione è stata notificata alla in data Parte_1
2.1.2018 dal messo comunale di Ercolano. Nonostante l'improprio richiamo all'art. 140 c.p.c., infatti, pagina 3 di 7 non può non rilevarsi come il messo notificatore abbia dato atto di aver “notificato e dato copia del presente atto al/alla sig. , domiciliato/a in via Castelluccio n. 10 […] Parte_1 consegnandone copia a mani […]”.
La circostanza per cui l'atto sia stato recapitato direttamente alla a prescindere dall'errata Pt_1 qualificazione giuridica ex art. 140 c.p.c. anziché 139 c.p.c., rende superfluo l'invio della raccomandata informativa.
Laddove l'opponente avesse voluto dimostrare di non aver direttamente ricevuto l'atto, diversamente da come attestato dal messo comunale, avrebbe dovuto impugnare per querela di falso la relazione di notificazione, considerato che la stessa, nella parte in cui si afferma di aver dato la copia dell'atto alla sig. fa – appunto - piena prova fino a querela di falso. Parte_1
Ad ogni modo, anche qualora – in forza dell'equivoco richiamo all'art. 140 c.p.c. operato dal messo comunale – dovesse ritersi ammissibile l'opposizione recuperatoria nei confronti della cartella di pagamento, la stessa dovrà ritenersi infondata nel merito.
Va, infatti, premesso che laddove sia mancata la notifica dell'ordinanza ingiunzione, non vi sarebbe comunque alcuna nullità o illegittimità dell'iscrizione a ruolo e degli atti conseguenti, ma si renderebbe, appunto, soltanto ammissibile l'opposizione in relazione alla cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie.
Come stabilito, infatti, dai giudici di legittimità, “in sede di opposizione a cartella esattoriale, emessa per il pagamento di sanzione amministrativa, è consentito all'intimato, qualora si deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione o dell'ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione, contestare per la prima volta la validità del titolo esecutivo;
in tal caso al soggetto esattore deve riconoscersi, insieme all'ente impositore titolare della pretesa contestata, la concorrente legittimazione passiva. Di conseguenza, l'opposizione deve essere proposta anche nei confronti del medesimo esattore, che ha emesso la cartella esattoriale ed al quale va riconosciuto l'interesse a resistere anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'ente, che ha provveduto ad inserire la sanzione nei ruoli trasmessi ai sensi dell'articolo 27 della legge 24 novembre 1981 n. 689. Inoltre, trattandosi d'ipotesi di litisconsorzio necessario, la mancata integrazione del contraddittorio può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo” (Cass. n. 24154/2007). Gli stessi giudici di legittimità, pronunciandosi a Sezioni
Unite, hanno affermato che “è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario ed alla competenza del pretore - secondo i principi fissati, in tema di sanzioni amministrative, dalla legge 24 novembre 1981 n.
689 - il giudizio di opposizione proposto avverso una cartella esattoriale notificata, contenente l'intimazione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa ma priva, secondo pagina 4 di 7 l'assunto dell'opponente, delle indicazioni necessarie a stabilire se sia stata previamente emessa un'ordinanza ingiunzione o comunque se quest'ultima sia stata debitamente notificata;
la mancata notificazione (e, a maggior ragione, la mancata emissione) dell'ordinanza ingiunzione priva, infatti, il destinatario della cartella esattoriale del rimedio (opposizione) previsto dalla legge e pertanto il suddetto momento di garanzia deve essere recuperato a livello della cartella esattoriale, parallelamente a quanto avviene in materia tributaria nella quale, quando non viene notificato il titolo della pretesa
(avviso di accertamento, avviso di liquidazione, atto di irrogazione della sanzione pecuniaria) il contribuente può ricorrere contro il successivo atto di esazione non solo per vizi propri di quest'ultimo, ma anche per contestare la sussistenza del debito” (Cass, SS.UU. n. 12544/1998).
Quanto alla doglianza relativa alla mancata consegna del verbale di primo accesso, va evidenziato che quest'ultimo è stato notificato a mezzo raccomanda del 18.3.2015 atteso che al momento dell'ingresso dell'ispettore nel luogo di lavoro la sig.ra - titolare dell'attività commerciale - era assente e Pt_1 che, prima della notifica, l'ispettore aveva tentato alla notifica a mani in data 12.3.2015 che l'odierna ricorrente aveva rifiutato, come da lei stessa riconosciuto nel ricorso introduttivo.
A ciò si aggiunga che, secondo quanto anche riconosciuto dai giudici di legittimità, “in tema di sanzioni amministrative in materia di previdenza e lavoro, il vizio procedimentale integrato dalla mancata consegna, al momento dell'accertamento ispettivo, del verbale di primo accesso assume rilevanza, in sede di opposizione ad ordinanza ingiunzione, solo ove abbia determinato una lesione effettiva del diritto di difesa e la predetta lesione sia stata allegata” (Cass. n. 26050/2023).
Ebbene, nel caso di specie è evidente che non vi sia stata alcuna lesione del diritto di difesa dell'opponente, la quale, non solo è venuta comunque a conoscenza dell'avvio del procedimento ispettivo ma ha anche avuto l'effettiva possibilità di esercitare, nel corso dell'istruttoria, i propri diritti partecipativi e di difesa, di cui vi è prova nel ricorso inoltrato al Comitato per i rapporti di lavoro e negli scritti difensivi e nella successiva audizione ai sensi dell'art. 18. L. 689/81.
La ricorrente si duole, poi, del fatto che alla trovata sul luogo di lavoro, non sarebbe stato Pt_2 permesso di richiedere assistenza nel corso dell'ispezione e non le è stato richiesto se avesse intenzione di avvalersi di tale facoltà.
Al riguardo, premesso che, nel caso di specie, il datore di lavoro o, comunque, il titolare della ditta era assente al momento dell'ispezione e che il fatto che non venga riportato nulla nella sezione del verbale in cui si legge “il datore di lavoro o chi lo assiste o la persona presente all'ispezione dichiara” ben può esser stato determinato dalla circostanza per cui la persona presente all'ispezione non abbia dichiarato alcunchè, va considerato che parte ricorrente non ha articolato prove volte a dimostrare l'affermazione della ricorrente secondo cui “il verbalizzante non [permetteva] alla sig.ra di richiedere Pt_2
pagina 5 di 7 assistenza nel corso dell'ispezione, non avendole neppure richiesto se intendesse avvalersi di tale facoltà” e che, in ogni caso, le dichiarazioni eventualmente rese dai lavoratori nel corso dell'ispezione o dalle persone presenti al momento della stessa avrebbero avuto, comunque, solo carattere indiziario.
Nessuna violazione dei diritti di difesa della ricorrente può, dunque ricavarsi dall'assenza di compilazione della parte del verbale ispettivo richiamato, considerato, appunto, che non v'è prova (e, finanche allegazione) che la persona abbia dichiarato cose non verbalizzate dagli ispettori o che gli ispettori non abbiano avvisato la della facoltà (che resta, appunto, tale) di farsi assistere da un Pt_2 consulente del lavoro o da altro soggetto abilitato.
Da ultimo, infine, parte ricorrente sostiene l'insussistenza di qualsiasi elemento utile a qualificare in termini di rapporto di lavoro la presenza, all'atto dell'accesso ispettivo, della sig.ra presso la Pt_2 sede della ditta. Sostiene, infatti, la ricorrente che nel momento in cui la è stata trovata dietro il Pt_2 bancone a maneggiare un capo di abbigliamento, l'esercizio era privo di clienti e si attendeva l'arrivo di una parente della per le procedure di chiusura della boutique. Pt_1
In verità, al contrario, la circostanza stessa che in assenza di titolare, la ditta sia stata lasciata totalmente nelle mani di una conoscente e/o amica della in un orario in cui il negozio era ancora aperto Pt_1
a possibili clienti, non essendo stato chiuso e non essendovi eventuali cartelli (banalmente “torno subito”) che lasciassero intendere a possibili avventori una chiusura momentanea per l'assenza del titolare, lascia presumere che la fosse avvezza a tale responsabilità e che tra la e la Pt_2 Pt_2 sussistesse una rapporto di fiducia e di affidamento tale da lasciare alla persona trovata al Pt_1 momento dell'ispezione la responsabilità del negozio e, finanche della possibilità di servire eventuali clienti e di sistemare la merce presente (a prescindere dalla presenza o meno del cartellino).
In altre parole, laddove, veramente la presenza della NC fosse stata casuale e del tutto occasionale e che l'assenza della titolare fosse solo momentanea (ancorchè non segnalata da eventuali cartelli visibili dall'esterno), difficilmente si riesce ad immaginare che la titolare del negozio lo abbia completamente lasciato alla disponibilità di un'”amica” e/o “conoscente”, senza chiuderlo (anche solo con chiave dall'interno) con la possibilità concreta dell'ingresso di possibili clienti e con la responsabilità legata alla presenza della cassa e della merce esposta.
A ciò si aggiunga che il rapporto tra la e la relativamente al giorno 12.3.2015 è stato Pt_1 Pt_2 definitivamente regolarizzato con l'assunzione della a tempo determinato per il solo giorno Pt_2
12.3.2015 e, successivamente, con la formale assunzione della stessa nell'estate 2016.
Deve, pertanto, dichiararsi che gli elementi istruttori raccolti nel corso della verifica ispettiva hanno confermato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la sig.ra e la sig.ra Pt_1
con conseguente rigetto del ricorso e conferma della cartella esattoriale n. Pt_2
pagina 6 di 7 05320200000431237000, dell'ordinanza – ingiunzione n. 69/17 del 7.9.2017 e dell'iscrizione a ruolo n.
2020/000328.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con riduzione del 20% rispetto ai valori di cui al DM 147/2022 (parametri medi per le prime due fasi e minimi per la fase decisionale, con esclusione della fase istruttoria) in applicazione dell'art. 15, comma 2-bis, del D.Lgs.
546/1992
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma la cartella Parte_1 esattoriale n. 05320200000431237000, l'ordinanza – ingiunzione n. 69/17 del 7.9.2017 e l'iscrizione a ruolo n. 2020/000328;
- condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in Parte_1 favore dell' che si liquidano in € Controparte_2
2.037,60 (già ridotta del 20%) oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge;
- dichiara non ripetibili le spese di lite tra la ricorrente e l , Controparte_6 stante la contumacia di quest'ultima.
Isernia, lì 9.12.2025 Il Giudice Dott.ssa Simona Di Paolo
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