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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 21/01/2026, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 587/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente
PICCIONE DOMENICO, OR
IN GIORGIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6819/2023 depositato il 03/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Come da narrativa)
Resistente/Appellato: (Come da narrativa)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la contribuente impugnava il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso presentata in data 07.02.2023, avente ad oggetto la restituzione della somma di
€ 9.071,64, versata a seguito di pignoramento presso terzi promosso dall'Agente della Riscossione per il recupero di tributi successivamente riconosciuti non dovuti.
Il versamento traeva origine da procedura esecutiva fondata su una pretesa tributaria definitivamente travolta dalla sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – Sezione staccata di Catania, n.
7510/13/2022, depositata l'08.09.2022, passata in giudicato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, la quale eccepiva, tra l'altro, il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la competenza al rimborso spettasse all'Agenzia delle Entrate – Riscossione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 112/1999.
Successivamente alla proposizione del ricorso e alla costituzione dell'Ufficio, la contribuente otteneva, nell'anno 2024, il rimborso integrale della somma richiesta.
La ricorrente chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con riconoscimento della soccombenza virtuale dell'Amministrazione resistente e conseguente condanna alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio rileva che l'avvenuto rimborso integrale della somma oggetto di causa ha determinato il venir meno dell'interesse alla decisione sul merito del ricorso.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992.
Tuttavia, la cessazione della materia del contendere non comporta automaticamente la compensazione delle spese processuali, dovendo il giudice procedere alla loro regolamentazione secondo il principio della soccombenza virtuale, allorché l'esito del giudizio risulti sostanzialmente favorevole a una delle parti.
Nel caso di specie, il rimborso è intervenuto solo successivamente alla proposizione del ricorso, a fronte di una pretesa tributaria già definitivamente esclusa con giudicato. Ciò consente di affermare che, ove il giudizio fosse proseguito, il ricorso sarebbe stato integralmente accolto.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, in tali ipotesi, debba farsi applicazione del criterio della soccombenza virtuale, con condanna alle spese della parte che ha dato causa al giudizio (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. V, n. 1778/2016; Cass. civ., Sez. V, n. 22010/2017; Cass. civ., Sez. V, n. 24048/2021). Deve essere, altresì, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle
Entrate.
Il rimborso richiesto trae origine dall'accertata inesistenza del debito tributario, definitivamente sancita con sentenza passata in giudicato, e trova fondamento nell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, che configura una obbligazione ex lege da indebito in capo all'Ente impositore.
La Corte di Cassazione ha chiarito che, in tali casi, la legittimazione passiva spetta all'Agenzia delle Entrate, restando la ripartizione delle competenze con l'Agente della Riscossione confinata ai rapporti interni tra
Amministrazioni (Cass. civ., Sez. V, ordinanza n. 8500 del 24.03.2023).
Ne consegue che il ricorso è stato correttamente proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Catania.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza virtuale e vanno poste a carico dell'Amministrazione resistente.
Tenuto conto del valore della controversia (€ 9.071,64), della natura della causa e dell'attività difensiva espletata, le spese possono essere equitativamente liquidate in € 1.970,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Sezione 10, dichiara cessata la materia del contendere;
riconosce la soccombenza virtuale dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania;
condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 1.350,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Catania, 19 gennaio 2023
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente
PICCIONE DOMENICO, OR
IN GIORGIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6819/2023 depositato il 03/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Come da narrativa)
Resistente/Appellato: (Come da narrativa)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la contribuente impugnava il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso presentata in data 07.02.2023, avente ad oggetto la restituzione della somma di
€ 9.071,64, versata a seguito di pignoramento presso terzi promosso dall'Agente della Riscossione per il recupero di tributi successivamente riconosciuti non dovuti.
Il versamento traeva origine da procedura esecutiva fondata su una pretesa tributaria definitivamente travolta dalla sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – Sezione staccata di Catania, n.
7510/13/2022, depositata l'08.09.2022, passata in giudicato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, la quale eccepiva, tra l'altro, il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la competenza al rimborso spettasse all'Agenzia delle Entrate – Riscossione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 112/1999.
Successivamente alla proposizione del ricorso e alla costituzione dell'Ufficio, la contribuente otteneva, nell'anno 2024, il rimborso integrale della somma richiesta.
La ricorrente chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con riconoscimento della soccombenza virtuale dell'Amministrazione resistente e conseguente condanna alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio rileva che l'avvenuto rimborso integrale della somma oggetto di causa ha determinato il venir meno dell'interesse alla decisione sul merito del ricorso.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992.
Tuttavia, la cessazione della materia del contendere non comporta automaticamente la compensazione delle spese processuali, dovendo il giudice procedere alla loro regolamentazione secondo il principio della soccombenza virtuale, allorché l'esito del giudizio risulti sostanzialmente favorevole a una delle parti.
Nel caso di specie, il rimborso è intervenuto solo successivamente alla proposizione del ricorso, a fronte di una pretesa tributaria già definitivamente esclusa con giudicato. Ciò consente di affermare che, ove il giudizio fosse proseguito, il ricorso sarebbe stato integralmente accolto.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, in tali ipotesi, debba farsi applicazione del criterio della soccombenza virtuale, con condanna alle spese della parte che ha dato causa al giudizio (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. V, n. 1778/2016; Cass. civ., Sez. V, n. 22010/2017; Cass. civ., Sez. V, n. 24048/2021). Deve essere, altresì, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle
Entrate.
Il rimborso richiesto trae origine dall'accertata inesistenza del debito tributario, definitivamente sancita con sentenza passata in giudicato, e trova fondamento nell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, che configura una obbligazione ex lege da indebito in capo all'Ente impositore.
La Corte di Cassazione ha chiarito che, in tali casi, la legittimazione passiva spetta all'Agenzia delle Entrate, restando la ripartizione delle competenze con l'Agente della Riscossione confinata ai rapporti interni tra
Amministrazioni (Cass. civ., Sez. V, ordinanza n. 8500 del 24.03.2023).
Ne consegue che il ricorso è stato correttamente proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Catania.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza virtuale e vanno poste a carico dell'Amministrazione resistente.
Tenuto conto del valore della controversia (€ 9.071,64), della natura della causa e dell'attività difensiva espletata, le spese possono essere equitativamente liquidate in € 1.970,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Sezione 10, dichiara cessata la materia del contendere;
riconosce la soccombenza virtuale dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania;
condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 1.350,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Catania, 19 gennaio 2023