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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/03/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessandra Villecco Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11085/2024 r.g., promossa da nata ad [...] il [...] (c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Angelo Lupoi del C.F._1
Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore e CP_1
nato a [...] il [...] (c.f.
[...]
), rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Atzeni del Foro di C.F._2
Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“i difensori concludono chiedendo che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e alle condizioni Parte_1 Controparte_1
concordate dai ricorrenti e riportate nel ricorso e nel verbale dell'odierna udienza”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
1 “dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento della domanda”.
Il Tribunale, vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 24 settembre 2024 da e Parte_1 Controparte_1
osservato che i ricorrenti, sentiti all'udienza del 25 febbraio 2025, hanno escluso una riconciliazione ed hanno confermato la volontà di divorziare espressa nel ricorso introduttivo, alle condizioni concordate e riportate a verbale;
preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio a TE SA IE TE (Bologna) il 9 ottobre 1994 e che dalla loro unione sono nati i figli , in data 6 dicembre 1994 e , in data 23 Persona_1 Per_2
marzo 1998;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione prodotta, ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, essendosi la separazione dei coniugi protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dall'udienza presidenziale del 17 giugno 2015, nel procedimento di separazione personale omologato con decreto del Tribunale di
Bologna del 14 luglio 2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni del divorzio concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
dato atto che è comparsa all'udienza del 25 febbraio 2025 “in proprio Parte_1
e quale rappresentante dei due figli (C.F. Controparte_2
), nato a [...] il [...] e C.F._3
2 residente in [...]L, e Controparte_3
(C.F. , nato a [...] il [...] e C.F._4
residente in [...]L, giusta procura speciale del
23 dicembre 2024, rep. 99667 autenticata nelle firme dal Notaio , Persona_3
allegata sub lettera A) al verbale dell'udienza; rilevato che fra le condizioni del divorzio concordate dai coniugi e confermate all'udienza del 25 febbraio 2025, sono previsti la costituzione del diritto di abitazione e il trasferimento immobiliare regolati dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza e che di seguito si trascrivono:
“4) al fine di regolamentare i reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 c.c., i sigg.ri e effettuano Controparte_1 Parte_1
le seguenti attribuzioni:
I
Costituzione del diritto di abitazione
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali il Sig. Controparte_1
preliminarmente, costituisce a favore della Signora che accetta, il Parte_1
diritto di abitazione ai sensi dell'art. 1022 c.c. sulla quota di sua proprietà in ragione di 1/2 (un mezzo) del seguente immobile:
- porzione di fabbricato posto in Comune di TE SA IE TE (BO), in via
Scania n. 777/L, costituita da un appartamento al piano terra con annessa cantina e un'autorimessa al piano seminterrato, con circostante area cortiliva di pertinenza
(inferiore ai 5000 mq), il tutto così distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune:
- foglio 83 particella 543, Subalterno 77 graffato con il mappale 554, via Scania
777/L, piano S1-T, Categoria A/3, classe 3, Vani 5,5, superficie catastale totale mq
100, totale escluse aree scoperte mq 87, R.C. euro 553,90;
3 - foglio 83, mappale 543, Subalterno 35, Via Scania 777, piano S1, Classe 5,
Categoria C/6, consistenza mq 14, superficie catastale totale 14 mq, R. C. Euro 86,76;
In confine con via Scania, parti comuni, salvo altri.
Alle unità immobiliari in oggetto competono la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione, il tutto come meglio specificato nel rogito di provenienza infra citato che qui viene integralmente richiamato.
II
Trasferimento immobiliare a favore dei figli maggiorenni
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali derivanti dal loro matrimonio e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e in assoluzione dell'obbligo di mantenimento nei confronti della prole, il sig. trasferisce la quota di proprietà in ragione di 1/2 (un mezzo) Controparte_1
che gli compete, rispettivamente in parti uguali e quindi per un quarto pro-indiviso ciascuno, ai di lui figli e che come sopra Controparte_2 Controparte_3
rappresentati, accettano e acquistano, il seguente immobile:
- porzione di fabbricato posto in Comune di TE SA IE TE (BO), in via
Scania n. 777/L, costituita da un appartamento al piano terra con annesse, quali pertinenze, una cantina e un'autorimessa al piano seminterrato, con circostante area cortiliva di pertinenza (inferiore ai 5000 mq) il tutto così distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune:
- foglio 83 particella 543, Subalterno 77 graffato con il mappale 554, via Scania
777/L, piano S1-T, Categoria A/3, classe 3, Vani 5,5, superficie catastale totale mq
100, totale escluse aree scoperte mq 87, R.C. euro 553,90;
- foglio 83, mappale 543, Subalterno 35, Via Scania 777, piano S1, Classe 5,
Categoria C/6, consistenza mq 14, superficie catastale totale 14 mq, R. C. Euro 86,76;
In confine con via Scania, parti comuni, salvo altri.
4 Alle unità immobiliari in oggetto competono la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione, il tutto come meglio specificato nel rogito di provenienza infra citato che qui viene integralmente richiamato.
DISPOSIZIONI COMUNI
Provenienza
Detto immobile è in proprietà nella quota di ½ al sig. e di ½ alla Controparte_1
sig.ra in virtù di atto di compravendita al ministero del Notaio Dott. Parte_1
in Medicina Rep. 51867 del 25 luglio 2002, registrato a Persona_4
Bologna il 9 agosto 2002 e trascritto a Bologna l'8 agosto 2002 Reg. Gen. 41249 Reg
Part. N. 27631, cui si fa riferimento ai fini dell'esatta identificazione del bene.
La quota in oggetto viene trasferita con riferimento ai beni descritti presi a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trovano con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza, e con quelli precisati nell'assegnazione dalla “Società Cooperativa
Edilizia SPADAQUARANTA società a responsabilità limitata,” di cui al rogito in data 30 gennaio 1987 rep. n. 80697/12582 registrato a Bologna Atti Persona_5
Pubblici il 17 febbario 1987 al n. 4710 e trascritto il 6 febbraio 1987 all'art. 4489, richiamato nel citato rogito di provenienza;
Garanzie
La Parte cedente garantisce il rilievo della Parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonché la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti.
5 Dichiarazioni urbanistiche
La Parte cedente Signor consapevole delle sanzioni penali previste Controparte_1
dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonchè dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa urbanistica, dichiara che:
- la costruzione, successiva al 1° settembre 1967, del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto è stata eseguita in forza di regolare concessione edificatoria rilasciata dal Comune di TE SA IE TE (BO) n. 5745/113 in data
13/08/1977 e successivo n. 11008/178 in data 16/12/1982;
- in data 30.08.2010 è stata presentata DIA in sanatoria prot. n. 00019522, integrata in data 20.10.2011, il cui procedimento si è concluso in data 02.11.2011; in data
21.10.2011 è stata presentata richiesta di conformità edilizia prot. n. 20986; in data
06.06.2012 è stato rilasciato certificato di conformità edilizia e abitabilità prot. n.
9995;
- successivamente negli immobili in oggetto non sono state eseguite ulteriori opere soggette a licenze o concessioni e non sono stati posti in essere interventi edilizi tali da richiedere il rilascio di ulteriori provvedimenti autorizzativi, neppure in sanatoria e garantisce pertanto la piena e perfetta regolarità urbanistica ed edilizia degli immobili trasferiti.
La Parte cedente garantisce inoltre la conformità degli impianti posti al servizio degli immobili oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza e resta esonerata dalla consegna delle relative certificazioni.
Attestato di prestazione energetica
Ai sensi e per gli effetti del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto
2013 n. 90, si allega al presente verbale atto sotto la lettera B) l'originale dell'attestato
6 di prestazione energetica dell'appartamento in oggetto, Protocollo n. 01417-643291-
2024 rilasciato in data 14/12/2024 dal Geometra quale tecnico Controparte_4
abilitato e valido fino al 14/12/2034.
La Parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile e la parte cedente dichiara che alla data del suo rilascio non sono intervenute cause di decadenza.
Conformità catastale
Ai sensi dell'art.19 co.14 del d.l. n.78/2010, convertito nella legge n.122/2010, la parte cedente sig. dichiara che i dati di identificazione catastale, come Controparte_1
sopra riportati e documentati dalle visure catastali depositate, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie catastali depositate in Catasto protocollo n.
BO0122898 del 03.05.2010 (appartamento, cantina e corte esclusiva) e protocollo n.
BO0122893 03.05.2010 (autorimessa) che si allegano sub C), alle quali essi fanno riferimento.
La parte cedente sig. attuale intestatario dei diritti immobiliari Controparte_1
oggetto dei trasferimenti, dichiara che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto e in particolare, che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie catastali ai sensi della vigente normativa;
i cessionari signori,
e questi ultimi come Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
sopra rappresentati, confermano la dichiarazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto resa dal cedente,
La parte cedente sig. dichiara inoltre che vi è conformità tra gli Controparte_1
intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
Valore
7 I signori e Controparte_1 Parte_1 Controparte_2 CP_3
questi ultimi come sopra rappresentati, per quanto occorrer possa, dichiarano
[...]
che il valore della quota ceduta è pari ad euro 37.500,00.
Assenza di Mediazione - Corrispettivo in denaro
I sigg.ri e Controparte_1 Parte_1 Controparte_2 CP_3
questi ultimi come sopra rappresentati, consapevoli delle sanzioni penali
[...]
previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati dichiarano:
- di non essersi avvalsi, per la conclusione dei trasferimenti di cui al presente procedimento, di un mediatore;
- che per i presenti trasferimenti non è stato previsto alcun corrispettivo in denaro;
- che il trasferimento avviene nell'ambito della regolamentazione delle rispettive ragioni economiche dei coniugi.
Rinuncia ad ipoteca legale
La parte cedente, signor dichiara espressamente di non agire nel Controparte_1
presente atto nell'esercizio di attività commerciale, artistica o professionale e rinuncia all'ipoteca legale.
Effetti
Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
Dichiarazioni fiscali
I Signori in proprio e quale rappresentante dei figli Controparte_1 Parte_1
e intendono avvalersi dell'esenzione dal Controparte_2 Controparte_3
pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di divorzio, ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come
8 stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999,
e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa
n. 2/E in data 21 febbraio 2014.
Le parti, di comune accordo, rinunciano alla presentazione della Relazione Tecnica
Integrata relativa all'immobile in oggetto, esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e gli ausiliari.
5) I ricorrenti danno atto che il trasferimento così effettuato dal sig. Controparte_1
nei confronti sia dei figli che della sig.ra che accettano, deve essere Parte_1
considerato quale atto finalizzato all'assoluzione dell'obbligo di mantenimento nei confronti della prole e che, a fronte dei trasferimenti di cui ai punti precedenti, la signora per sé e per i figli da lei rappresentati, dichiara di rinunciare a Parte_1
ricevere dal Signor qualsivoglia corrispettivo o prestazione patrimoniale CP_1
periodica, dichiarando di essere integralmente soddisfatti a fronte di tali cessioni a loro favore. Fermo restando che tale accordo rappresenta elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e il trasferimento deve poter essere esente da ogni imposta e tassa, come risulta da ultimo dalla circolare n.
2/E del 21 febbraio 2014, con espressa richiesta di avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 497 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e successive modificazioni”; preso atto che i ricorrenti, quanto alla costituzione del diritto di abitazione e al trasferimento immobiliare concordati, hanno reso le dichiarazioni riportate a verbale, che hanno personalmente sottoscritto dinanzi al cancelliere;
rilevato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. con il provvedimento del 17 ottobre
2024 ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative alla costituzione del diritto di abitazione e al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” della costituzione del diritto reale e al trasferimento immobiliare concordati dai ricorrenti, in
9 conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del
Tribunale di Bologna, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 14 febbraio
2025); ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in merito alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 9 ottobre
1994 a TE SA IE TE (Bologna) da nata ad [...] Parte_1
(Etiopia) il 28 novembre 1974 e nato a [...] Controparte_1
(Bologna) il 13 dicembre 1973, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di TE SA IE TE al n. 61, p. 2, s. A, anno 1994;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di TE SA IE TE di procedere all'annotazione della sentenza;
C) prende atto che in base all'accordo fra i ricorrenti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
“2) la casa coniugale non sarà più assegnata alla Signora Pt_1
3) il padre non sarà più tenuto al versamento del contributo per il mantenimento dei figli ed;
Persona_1 Per_2
4) al fine di regolamentare i reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 c.c., i sigg.ri e effettuano Controparte_1 Parte_1
le seguenti attribuzioni”: “il Sig. preliminarmente, costituisce a Controparte_1
favore della Signora che accetta, il diritto di abitazione ai sensi Parte_1
dell'art. 1022 c.c. sulla quota di sua proprietà in ragione di 1/2 (un mezzo) del
10 seguente immobile: - porzione di fabbricato posto in Comune di TE SA IE
TE (BO), in via Scania n. 777/L, costituita da un appartamento al piano terra con annessa cantina e un'autorimessa al piano seminterrato, con circostante area cortiliva di pertinenza (inferiore ai 5000 mq), il tutto così distinto al Catasto Fabbricati di detto
Comune: - foglio 83 particella 543, Subalterno 77 graffato con il mappale 554, via
Scania 777/L, piano S1-T, Categoria A/3, classe 3, Vani 5,5, superficie catastale totale mq 100, totale escluse aree scoperte mq 87, R.C. euro 553,90; - foglio 83, mappale 543, Subalterno 35, Via Scania 777, piano S1, Classe 5, Categoria C/6, consistenza mq 14, superficie catastale totale 14 mq, R. C. Euro 86,76; In confine con via Scania, parti comuni, salvo altri”. “A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali derivanti dal loro matrimonio e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e in assoluzione dell'obbligo di mantenimento nei confronti della prole, il sig. Controparte_1
trasferisce la quota di proprietà in ragione di 1/2 (un mezzo) che gli compete, rispettivamente in parti uguali e quindi per un quarto pro-indiviso ciascuno, ai di lui figli e che come sopra rappresentati, Controparte_2 Controparte_3
accettano e acquistano, il seguente immobile: - porzione di fabbricato posto in
Comune di TE SA IE TE (BO), in via Scania n. 777/L, costituita da un appartamento al piano terra con annesse, quali pertinenze, una cantina e un'autorimessa al piano seminterrato, con circostante area cortiliva di pertinenza
(inferiore ai 5000 mq) il tutto così distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune: - foglio 83 particella 543, Subalterno 77 graffato con il mappale 554, via Scania 777/L, piano S1-T, Categoria A/3, classe 3, Vani 5,5, superficie catastale totale mq 100, totale escluse aree scoperte mq 87, R.C. euro 553,90; - foglio 83, mappale 543,
Subalterno 35, Via Scania 777, piano S1, Classe 5, Categoria C/6, consistenza mq 14, superficie catastale totale 14 mq, R. C. Euro 86,76; In confine con via Scania, parti comuni, salvo altri”. “I signori Controparte_1 Parte_1 Persona_1
11 e questi ultimi come sopra rappresentati, per quanto CP_1 Controparte_3
occorrer possa, dichiarano che il valore della quota ceduta è pari ad euro 37.500,00”, che “per i presenti trasferimenti non è stato previsto alcun corrispettivo in denaro” e che il trasferimento avviene nell'ambito della regolamentazione delle rispettive ragioni economiche dei coniugi”. “La parte cedente, signor dichiara Controparte_1
espressamente di non agire nel presente atto nell'esercizio di attività commerciale, artistica o professionale e rinuncia all'ipoteca legale”. “Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla pubblicazione della sentenza di divorzio”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 25 febbraio 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato;
“5) I ricorrenti danno atto che il trasferimento così effettuato dal sig. Controparte_1
nei confronti sia dei figli che della sig.ra che accettano, deve essere Parte_1
considerato quale atto finalizzato all'assoluzione dell'obbligo di mantenimento nei confronti della prole e che, a fronte dei trasferimenti di cui ai punti precedenti, la signora per sé e per i figli da lei rappresentati, dichiara di rinunciare a Parte_1
ricevere dal Signor qualsivoglia corrispettivo o prestazione patrimoniale CP_1
periodica, dichiarando di essere integralmente soddisfatti a fronte di tali cessioni a loro favore. Fermo restando che tale accordo rappresenta elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e il trasferimento deve poter essere esente da ogni imposta e tassa, come risulta da ultimo dalla circolare n.
2/E del 21 febbraio 2014, con espressa richiesta di avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 497 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e successive modificazioni.
6) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere alcuna ulteriore reciproca pretesa economica a titolo di alimenti e/o mantenimento;
7) Le spese del presente procedimento si intendono compensate. Le parti si faranno carico, in misura pari al 50% ciascuna del compenso dell' ”; CP_5
12 D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il giorno
11 marzo 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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