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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/03/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1045/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. IA EL RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1045/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
E
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. FEOLI Parte_2 CodiceFiscale_2
SIMONE
ATTORI
Contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. DI Controparte_1 P.IVA_1
BRIGIDA MASSIMILIANO e dall'Avv. Rosalba Padroni.
CONVENUTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto notificato il 17.02.2023 e notificavano a Parte_2 Parte_1 [...] lo sfratto per la morosità nel pagamento dei canoni di locazione ed oneri Controparte_1 condominiali dell'immobile ad uso commerciale sito in Civitavecchia, Corso Marconi n. 21, dovuti in virtù di contratto del 18.03.2019;
si costituiva la ditta , opponendosi allo sfratto e deducendo l'assolvimento Controparte_1 della sua obbligazione come da bonifici che depositava, all'udienza del 13 marzo 2023 il giudice, preso atto della mancata persistenza della morosità e pagina 1 di 2 dell'opposizione proposta dalla convenuta, disponeva il mutamento del rito rinviando all'udienza del
11.12.2023 ed assegnando alle parti i termini per il deposito di note integrative.
La sola parte convenuta procedeva al deposito della memoria integrativa e la causa è stata assunta oggi in decisione.
In mancanza di memoria integrativa la domanda degli attori, a seguito del mutamento del rito, si è trasformata in quella di risoluzione per inadempimento e di pagamento dei canoni;
E' stata però la stessa parte attrice a richiedere di dichiararsi la cessazione della materia del contendere in quanto entrambe le sue pretese sono state soddisfatte in diversi giudizi.
La domanda di condanna della convenuta alle spese del giudizio è fondata sotto i profili della cd. soccombenza virtuale in quanto, il canone di gennaio 2023, era stato effettivamente pagato dalla ditta convenuta solo successivamente alla notifica dell'intimazione, perfezionata il 20.2.2023.
Ciò premesso, non è in base alla valutazione prognostica della possibilità che la domanda di risoluzione sarebbe stata accolta nel presente giudizio a cognizione piena che può evincersi la soccombenza virtuale della convenuta, anche per la mancanza di elementi idonei, in presenza di specifiche contestazioni, atti a poter stabilire la sussistenza del grado di gravità dell'inadempimento tale da costituire ostacolo alla prosecuzione del rapporto e determinarne la sua cessazione.
Va in ogni caso rilevato che la domanda proposta possedeva un suo fondamento in quanto, l'art. 5 L.
392/78, seppur valido per le sole locazioni abitative e che richiama il criterio predeterminato dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto del mancato pagamento di un canone decorsi
20 giorni, può essere esteso quale criterio accessorio di valutazione per le locazioni ad uso commerciale, come quella relativa alla fattispecie.
In base alle considerazioni che precedono va condannata al pagamento, in Controparte_1 favore degli attori, delle spese di giudizio relativamente alla sola fase speciale locatizia, anche in considerazione della mancata redazione delle memorie integrative entro i termini inderogabili disposti e che vengono liquidate come in dispositivo ai valori medi per i giudizi di convalida di sfratto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
condanna al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_2 Parte_1
delle spese del procedimento che liquida in complessive Euro 1.100,00,00 di cui Euro 76,00 per
[...] spese vive ed Euro 1.024,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Simone Feoli.
Civitavecchia, 25 marzo 2025
dott. IA EL RA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. IA EL RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1045/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
E
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. FEOLI Parte_2 CodiceFiscale_2
SIMONE
ATTORI
Contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. DI Controparte_1 P.IVA_1
BRIGIDA MASSIMILIANO e dall'Avv. Rosalba Padroni.
CONVENUTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto notificato il 17.02.2023 e notificavano a Parte_2 Parte_1 [...] lo sfratto per la morosità nel pagamento dei canoni di locazione ed oneri Controparte_1 condominiali dell'immobile ad uso commerciale sito in Civitavecchia, Corso Marconi n. 21, dovuti in virtù di contratto del 18.03.2019;
si costituiva la ditta , opponendosi allo sfratto e deducendo l'assolvimento Controparte_1 della sua obbligazione come da bonifici che depositava, all'udienza del 13 marzo 2023 il giudice, preso atto della mancata persistenza della morosità e pagina 1 di 2 dell'opposizione proposta dalla convenuta, disponeva il mutamento del rito rinviando all'udienza del
11.12.2023 ed assegnando alle parti i termini per il deposito di note integrative.
La sola parte convenuta procedeva al deposito della memoria integrativa e la causa è stata assunta oggi in decisione.
In mancanza di memoria integrativa la domanda degli attori, a seguito del mutamento del rito, si è trasformata in quella di risoluzione per inadempimento e di pagamento dei canoni;
E' stata però la stessa parte attrice a richiedere di dichiararsi la cessazione della materia del contendere in quanto entrambe le sue pretese sono state soddisfatte in diversi giudizi.
La domanda di condanna della convenuta alle spese del giudizio è fondata sotto i profili della cd. soccombenza virtuale in quanto, il canone di gennaio 2023, era stato effettivamente pagato dalla ditta convenuta solo successivamente alla notifica dell'intimazione, perfezionata il 20.2.2023.
Ciò premesso, non è in base alla valutazione prognostica della possibilità che la domanda di risoluzione sarebbe stata accolta nel presente giudizio a cognizione piena che può evincersi la soccombenza virtuale della convenuta, anche per la mancanza di elementi idonei, in presenza di specifiche contestazioni, atti a poter stabilire la sussistenza del grado di gravità dell'inadempimento tale da costituire ostacolo alla prosecuzione del rapporto e determinarne la sua cessazione.
Va in ogni caso rilevato che la domanda proposta possedeva un suo fondamento in quanto, l'art. 5 L.
392/78, seppur valido per le sole locazioni abitative e che richiama il criterio predeterminato dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto del mancato pagamento di un canone decorsi
20 giorni, può essere esteso quale criterio accessorio di valutazione per le locazioni ad uso commerciale, come quella relativa alla fattispecie.
In base alle considerazioni che precedono va condannata al pagamento, in Controparte_1 favore degli attori, delle spese di giudizio relativamente alla sola fase speciale locatizia, anche in considerazione della mancata redazione delle memorie integrative entro i termini inderogabili disposti e che vengono liquidate come in dispositivo ai valori medi per i giudizi di convalida di sfratto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
condanna al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_2 Parte_1
delle spese del procedimento che liquida in complessive Euro 1.100,00,00 di cui Euro 76,00 per
[...] spese vive ed Euro 1.024,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Simone Feoli.
Civitavecchia, 25 marzo 2025
dott. IA EL RA
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