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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 31/01/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3591 /2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
in persona del legale rapp. te pt rappresentato Parte_1
e difeso dall' avv. to COPPOLA DANIELE giusta mandato in atti
Ricorrente
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. to CARLONE ATTILIO giusta procura in atti
Resistente
Nonché
in persona del legale rapp. te pt rapp. to e difeso dall'avv. to CP_2
SERRELLI SUSANNA giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 2.07.2024 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 100 2024 90085536 00/000 limitatamente agli avvisi di addebito ivi richiamati nn. 400 2018 00 00739578 000, 400 2018 00 04947933 000, 400
2018 00 05341462 000 eccependone la illegittimità per mancata notifica degli atti sottesi e per prescrizione dei crediti anche successiva all'assunta notificazione degli avvisi di addebito. Pertanto, adiva il Tribunale di Salerno in funzione del giudice del lavoro per vedere: “accogliere il presente ricorso per tutti i motivi sopra rassegnati e, conseguentemente , annullare, revocare o comunque dichiarare prive di effetti la
:Intimazione di Pagamento n. 100 2024 90085536 00/000 per mancata notifica degli avviso di addebito;
dichiarare illegittima la Intimazione di Pagamento n. 100 2024 90085536
00/000 perchè portante crediti prescritti;
dichiarare prescritti i crediti contributivi, per decorso del termine prescrizionale , portati dall'avviso di addebito chiarificati e dichiarare illegittima la Intimazione di Pagamento n. 100 2024 90085536 00/000 ; Accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione dei crediti sottesi agli avvisi di addebito per cui vi è Intimazione, per decorso del termine quinquennale - Prescrizione del diritto di procedere ad esecuzione –
Decadenza dell'Ente impositore e dichiarare illegittima di detti Avvisi e della Intimazione di
Pagamento n. 100 2024 90085536 00/000 ; accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione dell'avverso diritto, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto di procedere ad esecuzione;
d) Prescrizione del ruoli e dagli avvisi di addebito opposti e e) intervenuta prescrizione del credito portato degli avvisi di addebito sottesi ed impugnati, anche successivamente alla sua assunta notificazione;
f) decadenza della Concessionaria della
Riscossione e dell' nell'esercizio dell'azione di riscossione dei crediti per prescrizione CP_2
del credito e del diritto di procedere in executiviis;
condannare le resistenti
[...] in persona del L.R. p.t. , e l in persona del Direttore e Controparte_3 CP_4
L.R.p.t. alla cancellazione, a loro cura e spese,della posizione debitorie contributive impugnate ed iscritte presso i loro registri/ruoli; condannare l Controparte_1
– in persona del L.R. p.t. e l' in persona del Direttore e L.R. p.t. a
[...] CP_2
provvedere alla cancellazione dei ruoli debitori/sanzionatori impugnati e iscritti presso i propri registri;
condannare le resistenti - in persona del Controparte_3
L.R. p.t., e l' - in persona del Legale Rapp.te p.t. - alla restituzione delle somme CP_2 eventualmente versate al fine di evitare azioni esecutive sul patrimonio della ricorrente;
condannare le resistenti - in persona del L.R. p.t., e l' Controparte_3
- in persona del Legale Rapp.te p.t. al pagamento delle spese e compensi, Iva e Cassa CP_2
come per legge, Contributo Unificato versato, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario”.
Si costituiva l eccependo preliminarmente il Controparte_5
difetto di legittimazione passiva e chiedendo nel merito il rigetto della domanda, stante la presenza di atti interruttivi della prescrizione, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
CP_ Si costituiva l , chiedendo parimenti il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
Il giudice, tenuto conto della natura documentale della causa, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 31.01.2025, decideva come da sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente, va accolta l'eccezione dell di difetto di legittimazione Controparte_6
passiva.
Ebbene, sul punto occorre richiamare la recente pronuncia delle Sezioni Unite della
Cassazione (n. 7514/2022 del 08.03.2022) che, al fine di individuare i legittimi contraddittori, si è soffermata, in primo luogo, sulla natura dell'azione in discussione, richiamando Cass.
19 giugno 2019 n. 16425 la quale ha motivatamente affermato (citando Cass. 25 maggio
2007 n. 12239) che nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dall'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999, sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione. L'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito, e, a tal proposito, ha precisato la Corte, non deve trarre in inganno il fatto che il ricorrente lamenti anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (come segnala Cass. 8 novembre 2018 n.
28583), altrimenti tardiva, e a far valere la prescrizione (che è pur sempre questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore), in un ambito, quello della prescrizione dei contributi previdenziali, in cui, secondo un principio costantemente affermato (Cass. 10 dicembre
2004 n. 23116), il regime della prescrizione già maturata, avente efficacia estintiva e non meramente preclusiva, è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza di quanto accade nella materia civile.
Pertanto, dopo aver dato atto di un contrasto giurisprudenziale in ordine all'individuazione dei legittimi contradditori e dell'eventuale sussistenza di un litisconsorzio necessario tra ente titolare della pretesa ed esattore nelle controversie in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo contestando il merito della pretesa contributiva, ha affermato che nell'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per maturarsi del termine prescrizionale (come nel caso affrontato dalla Suprema Corte, in cui l'interesse del ricorrente era solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione del credito), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107
o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo.
Si legge nella sentenza che “con specifico riguardo al processo di opposizione all'iscrizione a ruolo di crediti previdenziali, l'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 - emanato, come l'art. 39 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 112, in attuazione della legge delega
28 settembre 1998 n. 337 - disponeva, nel testo originario, che «contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario». L'art. 4, comma 2 - quater del d.l. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con legge n. 265 del 22 novembre 2002, ha modificato il testo dell'art. 24 comma 5, prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore" ed espungendo, quindi, l'obbligo di notifica al concessionario. Nel testo oggi vigente, e vigente ratione temporis, l'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 dispone, dunque, che nel giudizio contro l'iscrizione a ruolo la legittimazione spetta all'ente impositore. Poiché la disposizione del comma 5 dell'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 non è stata modificata nella parte concernente la legittimazione dell'ente impositore, anche quando il legislatore ha deciso di mettervi mano espungendo l'obbligo di notifica del ricorso al concessionario, si deve escludere che questa disposizione sia stata implicitamente superata dall'art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112, emanato successivamente all'art. 24 citato. Ne consegue che, limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione l'art. 39 d.lgs. 13 aprile
1999 n. 112 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria.
Ricostruita nei termini che precedono la disciplina peculiare della riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali e delle implicazioni applicative, ne discende che le soluzioni sulla legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione, adottate dalla giurisprudenza tributaria, o quelle sulla legittimazione necessariamente congiunta, fatta propria dal giudice dell'opposizione ad ordinanza- ingiunzione derivata da illecito amministrativo, risultano non applicabili alle fattispecie in esame”.
Pertanto, la Suprema Corte ha ritenuto per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore.
Nel sistema di disciplina della riscossione dei contributi previdenziali a mezzo ruolo esattoriale, l'art. 24, su richiamato prevede l'onere della parte di notificare il ricorso (in opposizione) al solo ente impositore, una legittimazione del concessionario residuando solo in caso di opposizione agli atti esecutivi, ipotesi che - secondo Cass. n. 16425/19, cit. - non ricorre allorchè eventuali vizi di notifica della cartella vengano fatti valere solo in funzione recuperatoria dell'opposizione all'esecuzione.
Nel caso di specie, non vengono sollevate questioni afferenti alla regolarità formale dell'opposta intimazione di pagamento, ma si discute del merito della pretesa creditoria sul presupposto di una prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito contenuti nella detta intimazione. Analoghe considerazioni valgono per la eccepita omessa notifica degli avvisi di
CP_ addebito trattandosi di atti formati e notificati direttamente dall' e non più dall'agente della riscossione.
Ed invero, il d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in l. 30 luglio 2010, n.
CP_ 122, ha introdotto un nuovo sistema di recupero dei crediti , prevedendo l'abbandono della cartella esattoriale e introducendo l'avviso d'addebito con valore di titolo esecutivo. CP_ Il nuovo sistema di riscossione si applica solo all' e non agli altri Enti pubblici previdenziali ed esclusivamente per il recupero dei crediti accertati dall' a partire dal CP_7
1° gennaio 2011, anche se di competenza di periodi antecedenti al 2011.
Nella Relazione illustrativa del decreto, si legge «la disposizione è finalizzata a realizzare, attraverso una semplificazione del processo di gestione del recupero dei crediti contributivi denunciati o accertati d'ufficio e dei crediti per prestazioni previdenziali indebitamente erogate, una più efficace azione di contrasto all'omissione contributiva e ad assicurare la correttezza delle prestazioni dell' contribuendo Controparte_8 alla sostenibilità del sistema e alla riduzione di costi dell'azione amministrativa». CP_ L' , nella circolare 30 dicembre 2010, n. 168 ribadisce che «la disposizione si inquadra nella logica dell'intera manovra ed è finalizzata ad indirizzare l'attività dell' verso una CP_7 più efficace azione di contrasto dell'omissione contributiva con immediate ricadute sulla correttezza delle prestazioni erogate».
In sostanza, l'introduzione di un nuovo sistema di riscossione mediante avviso di addebito appare finalizzato ad una «semplificazione del processo di gestione del recupero dei crediti contributivi per contrastare più efficacemente il fenomeno dell'omissione/evasione contributiva» .
A ben vedere, ai sensi del comma 14 dell'art 30 del d.l. 78/2010, conv. In l. 122/210, “tutti i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo
CP_ all' al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito…”.
Pertanto, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_5
.
[...]
Nei confronti dell' , il ricorso va disatteso per le ragioni di seguito illustrate. CP_2
Occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del
1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n.
594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617
c.p.c. primo comma).
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatori dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. Ed invero, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una ''relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016).
E' stato ancora precisato che in materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi
9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. 18256/2020; Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del
2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016).
Laddove l'opposizione ex art. 615 cpc- che è un tipo di azione di accertamento negativo del credito - sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n.
22292 del 2019; n. 29294 del 2019).
Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come "la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. Nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili.
E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito)".
Pertanto, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza).
Nel caso che ci occupa, essendo il ricorso proposto (in data 2.07.2024) oltre i 40 giorni dalla notifica dell'intimazione (del 21.05.2024) sarà possibile solo verificare la sussistenza di fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica degli avvisi di addebito, non essendo tale azione soggetta ad alcun termine di decadenza.
A ben vedere, divenuta intangibile la pretesa contributiva per la richiamata mancata opposizione agli avvisi di addebito nn. 400 2018 00 00739578 000, 400 2018 00 04947933
000, 400 2018 00 05341462 000 – quali atti presupposti della intimazione impugnata -, notificati rispettivamente in data 11.05.2018, 14.09.2018 ed 11.10.2018, la prescrizione quinquennale , al momento della notifica dell'intimazione del 21.05.2024 non era decorsa tenendo conto dell'atto interruttivo della prescrizione costituito dalla intimazione di pagamento n. 10020239003906647000, notificata via pec il 26.06.2023, e per il primo avviso richiamato anche dei due distinti periodi di sospensione dei termini di prescrizione correnti:
l'uno, dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e, il secondo, dal 31.12.2020 al 30.06.2021, rispettivamente previsti, in ragione della pandemia COVID ed in riferimento ai contributi previdenziali, dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ( convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dall'articolo 11, comma 9, del decreto- legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,
n. 21).
L'art. 37 citato dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
L'art. 11 D.L. 183/2020 ha poi previsto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo (comma 9).
Le norme introducono una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria, in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19: l'effetto è quello di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) e per il periodo dal 31.12.2020 al 30.06.2021
(pari a 182 giorni), che, pertanto, risulta neutralizzato ai fini del decorso del termine di prescrizione.
Nel caso di specie la prescrizione del diritto di credito è iniziata a decorrere antecedentemente alla data del 23.2.2020, con la conseguenza che, se il periodo neutralizzato non consuma il termine quinquennale di cui all'art. 3, co. 9, L. 335/1995, ciò vuol dire che alla data di cessazione della causa di sospensione il termine di prescrizione subirà uno slittamento in avanti di un periodo pari a quello di sospensione e potrà ritenersi compiuto quando la somma del periodo antecedente al 23 febbraio 2020 e di quello successivo al 30 giugno 2020 sarà pari complessivamente a cinque anni.
Pertanto, in relazione all'avviso di addebito notificato in data 11.05.2018, il termine di prescrizione quinquennale sarebbe maturato alla data dell'11.05.2023 ma aggiungendo i suindicati periodi di sospensione (pari a giorni n. 311), ne deriva che il termine di prescrizione quinquennale sarebbe maturato alla data del 17.04.2024, dunque, è stato validamente interrotto dalla notifica via pec, in data 26.06.2023, dell'intimazione di pagamento n. 10020239003906647000, in relazione alla quale alcuna doglianza è stata sollevata dall'opponente.
Solo per completezza motivazionale, rileva evidenziare che nel caso della posta elettronica certificata la prova della notificazione (pur se non sino a querela di falso ma sino a prova contraria, come affermato dalla recente sentenza n. 15035 del 21 luglio 2016 della prima sezione civile della Corte di Cassazione) è assolta dai due messaggi elettronici previsti dall'art. 6 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 (regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3) che così recita nei primi sei commi che qui rilevano:
“1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.
2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna.
3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.
4. La ricevuta di avvenuta consegna può contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato secondo quanto specificato dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.
5. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario.
6. La ricevuta di avvenuta consegna è emessa esclusivamente a fronte della ricezione di una busta di trasporto valida secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17”.
La Suprema Corte ha chiarito che 'la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario' (cfr Cass. civ. 15035/16; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26705 del 21/10/2019).
Ed invero, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina una presunzione di conoscenza dell'atto, analoga a quella prevista, per le dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335, pertanto, il destinatario, ove deduca la nullità della notifica, è tenuto a dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico (cfr. Sez. 3 - , Sentenza n. 25819 del 31/10/2017; Cass. 4624/2020; Cass. n.
15001 del 28/05/2021). L'operatività dei principi già operanti in tema di notificazioni secondo i sistemi tradizionali, determina che gravava sul destinatario della notifica la prova della difformità fra il contenuto dei messaggi pec in esame e l' atto interruttivo sopra richiamato
(ex plurimis, v. Cass. 20 ottobre 2002, n. 18141).
Nella situazione in esame, l ha depositato i file concernenti l'accettazione della pec e CP_9
la sua consegna al destinatario, rilasciati dal suo gestore di posta elettronica certificata e dal gestore utilizzato dal destinatario. Questi danno certezza circa il documento oggetto della notifica, ossia l'intimazione di pagamento n. 10020239003906647000 allegata al messaggio all'interno della “busta” telematica, visualizzabile come file in formato PDF.
La notifica è avvenuta presso l'indirizzo pec dell'opponente corrispondente a quello presso cui è stata notificato l'opposta intimazione di pagamento.
La Suprema Corte ha ribadito che la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, salva la prova contraria di cui è onerata la parte che sollevi la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato, deduzione e prova non fornite.
Dunque, alla luce dei principi sopra richiamati, la prova della consegna della PEC all'indirizzo PEC del ricorrente, risultante dalle ricevute di accettazione e consegna prodotte, fa presumere la conoscenza dell'atto che l' ha allegato alle PEC da parte del CP_9
ricorrente, il quale, ove avesse voluto dedurre che la PEC non conteneva alcun atto o un atto diverso da quello indicato, avrebbe dovuto fornirne la prova, evenienza questa non verificatasi nella specie in cui non vi è alcuna specifica contestazione, né- come detto - sono stati dedotti errori di sistema o altri elementi atti a confutare le ricevute di avvenuta consegna.
Ebbene nel caso di specie, pacifica la consegna della busta, la parte ricorrente nemmeno deduce la mancata conoscenza degli atti notificati, non avendo, come detto, avanzato alcun concreto dubbio in relazione alla integrità o eventuale modificazione del file allegato al messaggio trasmesso per posta elettronica certificata.
Parimenti alcuna prescrizione è maturata per gli avvisi di addebito notificati il 14.09.2018 ed
11.10.2018 alla luce del richiamato atto interruttivo notificato il 26.06.2023, cui ha fatto seguito la opposta intimazione di pagamento.
Giova infine aggiungere che, in relazione ai detti avvisi di addebito, è stato effettuato anche un pagamento in data 25/09/21, in alcun modo contestato oltre che risultante dall'estratto di ruolo;
è stato altresì concessa una dilazione dall' in data 24/09/2021, Controparte_6 successivamente revocata, tutti elementi anche in contrasto con l'originaria asserzione dell'omessa notifica di tali atti.
Pertanto, il ricorso nei confronti dell' va disatteso. CP_2
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell;
Controparte_1
2. rigetta il ricorso nei confronti dell' ; CP_2
3. condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
854,00 oltre 15% per rimborso spese generali in favore di ciascuna parte convenuta Contr e con attribuzione al procuratore dell' dichiaratosi antistatario
Salerno, 31.01.2025
Il Giudice dott.ssa Caterina Petrosino