Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00050/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01411/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1411 del 2022, proposto da
EL RR, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberta Cacco, Nicola Magaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Segusino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Meneguzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione del Veneto, Regione del Veneto - Genio Civile di Treviso, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della nota prot. n. REP_PROV_TV/TV-SUPRO/0238980 del 05.08.2022 del Comune di Segusino (TV) avente ad oggetto “Comunicazione di chiusura negativa del procedimento e di inibitoria della scia in quanto inefficace ai sensi dell'art. 19, c. 1 e c. 3 della L. 241/1990, relativa a “Lavori di ripristino di fabbricato ad uso magazzino oggetto di incendio doloso” a firma della Responsabile del procedimento dott. ing. Elisa Vanin, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero conseguente a quello impugnato anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Segusino, del Ministero della Cultura-Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 2 dicembre 2025 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente, in qualità di proprietaria di un immobile sito nel Comune di Segusino, località Mielis col de Miotto, catastalmente identificato al Foglio 6, mappale 601, ha impugnato il provvedimento con il quale l’Amministrazione comunale ha inibito gli effetti della scia presentata in data 8 giugno 2022 per il ripristino del suo fabbricato ad uso magazzino, oggetto di incendio doloso.
1.1. Come si evince dalla lettura del provvedimento impugnato, il Comune ha disposto l’inibitoria della scia evidenziando:
a) la mancata richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e smi, obbligo consequenziale all’apposizione del vincolo paesaggistico avvenuto in data 30/09/2010 sull’intero territorio comunale di Segusino;
b) la non veridicità della dichiarazione resa con riferimento alla conformità dello stato attuale dell’immobile rispetto alla documentazione dello stato di fatto legittimato dal titolo edilizio C.E. in variante n. 2325/994 del 28/12/1994, oltre alla difformità tra quanto rilevato in sede di sopralluogo e lo stato di fatto riportato dal tecnico della ricorrente negli elaborati grafici;
c) la mancanza dell’autorizzazione sismica che abbia legittimato la realizzazione dell’edificio in variante rispetto a quella rilasciata dall’ufficio del Genio civile, dato che quest’ultimo, con nota di protocollo n° 288375 del 28/06/2022 trasmessa al Comune di Segusino, ha dichiarato che lo stato dei luoghi emerso dalla documentazione fotografica risulterebbe differire in modo sostanziale dall’ultimo stato di progetto architettonico e strutturale da esso autorizzato;
d) la diversa posizione planimetrica in cui il fabbricato risulterebbe essere accatastato rispetto a quella raffigurata nella concessione edilizia del 1994, che ai sensi dell’art. 32 comma 1 lettera c) del DPR 380/2001 e smi fa configurare l’intervento come una variazione essenziale per modifiche sostanziali della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;
e) la difformità tra elaborati grafici di progetto autorizzato con concessione edilizia di cui alla P.E. 2325/1994 e quelli dello stato di fatto depositato per l’intervento oggetto di s.c.i.a. consistenti in aumenti di superficie e volume, aumento dell’altezza di gronda e di colmo, difformità nei prospetti delle canne fumarie;
f) l’errata indicazione del foglio catastale n. 14 nel documento MDA, a fronte della corretta indicazione negli elaborati grafici del foglio catastale n. 6;
g) la mancata indicazione in merito ai materiali di risulta di rimozione dell’intonaco ammalorato dall’incendio e di tutti i materiali che sono bruciati durante l’incendio; h) la presenza di una baracca abusiva adiacente al fabbricato che non sarebbe stata riportata in planimetria di progetto e nemmeno in accatastamento e non risulterebbe altresì essere mai stata autorizzata;
i) la mancanza di titolo autorizzativo per l’impianto di smaltimento delle acque meteoriche e per la vasca di raccolta.
2. Dell’ impugnato provvedimento la ricorrente ha domandato l’annullamento, lamentando:
I. la violazione di legge in relazione all’art. 149 D.Lgs. n. 42/2004, nonché l’eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria e difetto di presupposto. In sintesi, la ricorrente ha evidenziato che per l’intervento di restauro e di risanamento conservativo del fabbricato, come quello oggetto della sua scia, non era necessaria alcuna autorizzazione paesaggistica, in virtù di quanto disposto dalla norma richiamata in rubrica;
II. l’eccesso di potere per difetto di presupposto e travisamento in quanto l’affermazione per la quale vi sarebbe difformità tra lo stato di fatto e quello autorizzato sarebbe il frutto di travisamento e di totale difetto di istruttoria e traggono origine da mere presupposizioni dell’Ufficio e non da quanto evincibile per tabulas ;
III. la violazione di legge in relazione all’art. 92, comma 3 lett. e) della L.R. Veneto n. 61/1985, in relazione all’art. 3 L n. 241/1990, nonché l’eccesso di potere per difetto di presupposto e carenza assoluta di motivazione. Con riferimento all’assenza dell’autorizzazione sismica idonea a legittimare la realizzazione dell’edificio in variante rispetto a quella rilasciata dal Genio civile con riferimento all’originario progetto del 1991, la ricorrente ha evidenziato che “[…] era prassi all’epoca (ma di fatto anche ora è così) non conseguire una nuova autorizzazione sismica ma, in fase di collaudo, dichiarare (motivando) che l’edificio era diverso rispetto a quello autorizzato, ma che le difformità strutturali non erano tali da richiedere una nuova autorizzazione e si procedeva al collaudo della struttura” (v. pagina 16 del ricorso introduttivo). In ogni caso, la concessione edilizia in variante del 1994 non avrebbe prescritto espressamente il rilascio di una nuova autorizzazione sismica, non prevedendo alcuna variazione essenziale di quanto già autorizzato;
IV. la violazione di legge in relazione all’art. 3 L n. 241/1990, l’eccesso di potere per difetto di presupposto, difetto di istruttoria e carenza assoluta di motivazione e l’illogicità manifesta. In quarto luogo, in ordine alla differente posizione planimetrica del fabbricato, la ricorrente ha evidenziato di avere già chiarito che nella scia sono state indicate le stesse quote altimetriche rinvenibili nella concessione in variante del 1994;
V. in subordine, la violazione di legge in relazione all’art. 32, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 380/2001 in quanto il Comune non ha dato atto di quale consistenza avrebbe la presunta modifica della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza;
VI. l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di presupposto e l’illogicità manifesta dato che le discrepanze rilevate dal Comune (con riferimento ad ipotizzati aumenti di superfici, dell’altezza di gronda e di colmo rispetto a quanto autorizzato) sarebbero riconducibili ad un errato metodo di calcolo dei volumi. A titolo esemplificativo, la ricorrente ha esposto che le misure planimetriche interne (presunti aumenti di superficie e volume), in progetto sono state segnate come rilevate in sede di sopralluogo, mentre sulla concessione edilizia del 1994 erano segnate le misure considerando il rivestimento interno in legno che è andato bruciato nell’incendio;
VII. la violazione di legge in relazione all’art. 3 L n. 241/1990, nonché l’eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione e illogicità manifesta in quanto l’Amministrazione ha riconosciuto rilievo ostativo anche ad un mero errore materiale, come quello relativo all’indicazione del foglio catastale n. 14 in luogo del n. 6;
VIII. l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento in quanto l’Amministrazione ha riconosciuto rilievo ostativo anche alla mancata indicazione dei materiali di risulta dalla rimozione dell’intonaco danneggiato dall’incendio, mentre già con le osservazioni si era chiarito che sarebbe stato affidato tale compito ad apposita ditta specializzata;
IX. l’eccesso di potere per difetto di presupposto, carenza di motivazione e illogicità manifesta dato che la censura relativa alla presenza di una “baracca abusiva” adiacente al fabbricato non era mai stata formulata prima dell’adozione del provvedimento finale;
X. la violazione di legge in relazione all’art. 6 D.p.r. n. 380/2001, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e lo sviamento, non avendo l’Amministrazione precisato in virtù di quale norma sarebbe necessaria una specifica autorizzazione allo scarico per il ripristino del collegamento preesistente tra la vasca di raccolta delle acque meteoriche (realizzabile in regime di edilizia libera) e la fontanella/lavatoio;
XI. e XII. la violazione di legge in relazione agli artt. 99 e 90 D.Lgs. n. 81/2008, l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di presupposto. Tramite tali motivi, la ricorrente ha inteso censurare, per scrupolo defensionale, anche i restanti punti a preteso sostegno del procedimento sanzionatorio, già indicati in sede di comunicazione di avvio del procedimento e non reiterati in occasione dell’emanazione del provvedimento conclusivo, nonché l’asserita carenza di documentazione fotografica dell’edificio;
XIII. la violazione di legge in relazione all’art. 3 L n. 241/1990, l’eccesso di potere per difetto di motivazione e perplessità manifesta. Infine, sempre per scrupolo defensionale, la ricorrente ha censurato la contestazione riguardante l’asserita mancanza di approfondimento nella relazione tecnica della descrizione degli interventi da effettuare, con riferimento alle caratteristiche del minimo impianto di illuminazione da ripristinare, al dettaglio costruttivo, alla fontanella/lavatoio. Al riguardo, la ricorrente ha evidenziato come tali aspetti fossero chiaramente esplicati nelle tavole presentate e come sarebbe stato ridondante riportarli anche nella relazione.
3. Il Comune di Segusino e il Ministero della Cultura si sono costituiti in giudizio, per resistere all’accoglimento del ricorso.
4. In previsione dell’udienza straordinaria di trattazione del merito, le parti hanno depositato documenti e memorie ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm. L’Amministrazione, con la memoria depositata il 31 ottobre 2025, ha eccepito, fra le altre cose l’inammissibilità del ricorso in ragione della mancata impugnazione di una delle ragioni ostative indicate nel provvedimento, relativa all’avanzato stato di avanzamento dei lavori rilevato in sede di sopralluogo del 22 giugno 2022, nonostante la scia indicasse il loro inizio in data 6 luglio 2022.
5. All’udienza straordinaria del 2 dicembre 2025, svolta con modalità da remoto, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, il Collegio ritiene di prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità formulata dall’Amministrazione comunale in ragione dell’infondatezza nel merito del ricorso.
2. Sul punto, il Collegio osserva che la ricorrente ha impugnato un provvedimento inibitorio plurimotivato per la cui legittimità, per costante orientamento giurisprudenziale, “ è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni giustificatrici per sostenere il provvedimento, tenuto conto che, anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un’autonoma ragione giustificatrice” (cfr., ex multis, e fra le più recenti Cons. Stato, Sez. VI, n. 3160/2022; n. 3026/2022; Sez. IV, n. 438/2022 e n. 2403/2020).
2.1. Nel caso di specie, non è stata superata dalla ricorrente la censura inerente alla mancanza dell’autorizzazione sismica con riferimento a quanto realizzato in esecuzione della concessione in variante ottenuta nel 1994.
Quest’ultima aveva previsto l’ampliamento, la sopraelevazione del secondo piano fuori terra e alcune modifiche forometriche, con la realizzazione di una nuova ala a ridosso del monte, più bassa dell’edificio già in fase di costruzione. Alla luce di queste modifiche, era pertanto palesemente necessario – e come tale specificato nella concessione – ottenere una nuova autorizzazione sismica, ai sensi della normativa statale vigente (art. 17 l. n. 64/1974 e art. 4, co. 1 e 5 della l. n. 1086/1971).
La ricorrente, invece, si è limitata ad osservare come fosse prassi procedere direttamente al collaudo dei lavori, senza conseguire una nuova autorizzazione, con ciò confermando il mancato conseguimento dell’autorizzazione. Siffatta carenza, a ben vedere, rileva non tanto in relazione all’ipotizzata decadenza dal titolo autorizzativo, evidenziata dalla difesa dell’Amministrazione ma non dal provvedimento impugnato, quanto piuttosto quale autonoma ragione giustificativa del provvedimento inibitorio, atteso che il Comune non poteva esimersi dall’inibire l’esecuzione dei lavori indicati nella scia in relazione a un fabbricato, già oggetto di incendio doloso, di cui non era dimostrata la conformità alla normativa statale vigente per le zone sismiche. Non giova alla ricorrente segnalare che il nuovo progetto presentato avrebbe potuto colmare tale vizio, garantendo la conformità dell’immobile alla normativa antisismica all’esito del restauro, atteso che in alcun modo tale circostanza avrebbe garantito la sicurezza dei lavori da svolgere nell’edificio danneggiato dall’incendio, ma tuttora esistente e di cui non era nota la tenuta antisismica.
Il Collegio ritiene, pertanto, che sotto tale aspetto il Comune abbia legittimamente inibito l’esecuzione di tali lavori; la legittimità di tale ragione ostativa rende superfluo l’esame delle ulteriori motivazioni addotte dal Comune, atteso che la fondatezza eventuale del ricorso sotto tali aspetti non potrebbe comunque determinare l’annullamento del provvedimento impugnato.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
3. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della complessità della fattispecie trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco LD, Presidente
LE RB, Primo Referendario
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | Marco LD |
IL SEGRETARIO