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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/04/2025, n. 1865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1865 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 16/04/2025 innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 2386/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9.45 sono presenti l'avv. Francesca Adamo in sostituzione dell'avv. Bruno Maria per parte ricorrente nonché l'avv. Accardi in sostituzione dell'avv. Delia Cernigliaro per la parte resistente.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
L'avv. Adamo insiste nella liquidazione del gratuito patrocinio
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 14.45, all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Carmela Fachile pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2386 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, nata a [...] il [...] C.F: , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Maria Bruno, per mandato in atti
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro CP_1
il Grande 21, rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro per mandato in atti.
Resistente
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 16/04/2025
DISPOSITIVO Il Giudice, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa:
- Rigetta il ricorso;
-Dichiara che il ricorrente non è tenuto al pagamento delle spese processuali in favore dell' ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; CP_1
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambi le fasi del giudizio, CP_1 come liquidate con separati decreti di pagamento.
- Pone a carico dell'Erario le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio,
come liquidate con separato decreto.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, dopo avere contestato le risultanze della consulenza tecnica resa nel procedimento per ATP, depositava ricorso, nei termini stabiliti dall'art. 445 bis – comma 6 - cpc, chiedendo di dichiarare la sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di portatore di Handicap grave ex art 3 comma 3 L 104/92, negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
L' si costituiva in giudizio, contestando la domanda della quale chiedeva il rigetto. CP_1
Espletata c.t.u. medico-legale, la causa all'odierna udienza viene decisa.
Nel merito l'opposizione è infondata.
A seguito di rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU, nominato in questa fase di opposizione,
la dott.ssa , ha negato la sussistenza in capo alla ricorrente delle condizioni sanitarie Persona_1
per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di portatore di Handicap
grave.
Invero la consulenza tecnica individua con chiarezza, ed in maniera perfettamente coerente con le risultanze documentali e l'obiettività clinica riscontrabile in atti, i criteri che hanno indotto il CTU ad esprimere un giudizio negativo circa la sussistenza dei requisiti sanitari in contestazione e le relative considerazioni appaiono condivisibili.
Pertanto, il ricorso va rigettato, nulla statuendosi sulle spese ex art. 152 att. c.p.c. e rimanendo definitivamente a carico dell' le spese della CTU di entrambi le fasi del giudizio, come liquidate CP_1
con separati decreti di pagamento.
Vanno poste a carico dell'Erario le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio,
liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo, il 16.4.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile