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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 19/03/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
PROC. UN. 11-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di:
dott.ssa Francesca Bortolotti Presidente
dott. Massimiliano Segarizzi Giudice
dott.ssa Cristina Longhi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata presentato in proprio da RA
SI (c.f. [...]), con gli avv.ti Corrado Gallo e Giancarlo Marzo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Ancona n. 20,
- esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato;
- rilevato che
• SI RA ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni;
• al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
• non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
osserva quanto segue:
pagina 1 di 4 • sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII, poiché il centro di interessi principale del ricorrente è situato in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Bolzano e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
• ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) CCII, posto che:
➢ da un punto di vista soggettivo, il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
➢ da un punto di vista oggettivo, il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. per mezzo della propria relazione: in particolare, la ricorrente ha debiti per complessivi Euro 580.000,00 circa, in parte nei confronti dell'Erario
ed altri enti pubblici, derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriale mediante la propria ditta individuale costituita nel 2010 e cancellata nel 2017, ed in parte per due contratti di mutuo fondiario contratti in solido con l'ex coniuge, pari ad oltre Euro 264.000,00
(creditore Evolve Spv S.r.l., vedi all. 29 alla relazione particolareggiata); la ricorrente non possiede alcun bene mobile o immobile, essendo unicamente titolare di rapporto di lavoro subordinato in essere con Ecorott S.r.l. con mansioni di addetta all'amministrazione ambientale e contabile;
lo stipendio mensile medio percepito dalla ricorrente è pari ad Euro
2.000,00 circa, come risulta dall'integrazione depositata dall'OCC in data 10.3.2025;
• la somma che appare necessaria per il sostentamento della debitrice, in considerazione delle spese esposte nella relazione particolareggiata e della compartecipazione ad esse da parte del coniuge convivente, la cui congruità è stata attestata dal gestore della crisi, e che quindi è
esclusa dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 268 comma 4 lett. b) CCII, va determinata in euro
1.140,00 mensili, con conseguente necessità di destinare ogni importo eccedente tale limite alla soddisfazione dei creditori per il periodo di tre anni, considerata la possibilità del debitore di ottenere l'esdebitazione trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, ai sensi dell'art. 282
pagina 2 di 4 CCII;
la ricorrente metterà a disposizione dei creditori anche ogni ulteriore bene che perverrà
nel suo patrimonio dall'apertura della procedura sino alla pronuncia di esdebitazione;
- ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII,
P.Q.M.
Il Tribunale,
visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 CCII,
dichiara
l'apertura della liquidazione controllata di SI RA (c.f. [...]),
residente in [...], Vicolo dei Pellegrini n. 7;
nomina
Giudice delegato per la procedura la dott.ssa Cristina Longhi;
nomina
Liquidatore della procedura l'avv. Caterina Giarmoleo, già nominato gestore della crisi dall'O.C.C.;
ordina
al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
assegna
ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo PEC, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201
CCII;
ordina
la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
dispone
pagina 3 di 4 che il liquidatore provveda all'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del
Tribunale, nonché alla pubblicazione presso il Registro delle Imprese, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa;
ordina
la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
dispone
• che il liquidatore depositi rapporti semestrali sull'andamento della procedura, indicando se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento ed indicando altresì ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione;
• che il liquidatore, prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282 comma 2 CCII (evidenziando anche l'eventuale causazione della situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode da parte del debitore);
• che il liquidatore esamini e prenda posizione sulle eventuali osservazioni formulate e depositi infine nel fascicolo della procedura una relazione finale (allegando la relazione, la prova della notifica della relazione ai creditori e le eventuali osservazioni pervenute) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
dispone
la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Bolzano, il 13/03/2025.
La Giudice est. La Presidente
dott.ssa Cristina Longhi dott.ssa Francesca Bortolotti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di:
dott.ssa Francesca Bortolotti Presidente
dott. Massimiliano Segarizzi Giudice
dott.ssa Cristina Longhi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata presentato in proprio da RA
SI (c.f. [...]), con gli avv.ti Corrado Gallo e Giancarlo Marzo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Ancona n. 20,
- esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato;
- rilevato che
• SI RA ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni;
• al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
• non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
osserva quanto segue:
pagina 1 di 4 • sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII, poiché il centro di interessi principale del ricorrente è situato in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Bolzano e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
• ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) CCII, posto che:
➢ da un punto di vista soggettivo, il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
➢ da un punto di vista oggettivo, il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. per mezzo della propria relazione: in particolare, la ricorrente ha debiti per complessivi Euro 580.000,00 circa, in parte nei confronti dell'Erario
ed altri enti pubblici, derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriale mediante la propria ditta individuale costituita nel 2010 e cancellata nel 2017, ed in parte per due contratti di mutuo fondiario contratti in solido con l'ex coniuge, pari ad oltre Euro 264.000,00
(creditore Evolve Spv S.r.l., vedi all. 29 alla relazione particolareggiata); la ricorrente non possiede alcun bene mobile o immobile, essendo unicamente titolare di rapporto di lavoro subordinato in essere con Ecorott S.r.l. con mansioni di addetta all'amministrazione ambientale e contabile;
lo stipendio mensile medio percepito dalla ricorrente è pari ad Euro
2.000,00 circa, come risulta dall'integrazione depositata dall'OCC in data 10.3.2025;
• la somma che appare necessaria per il sostentamento della debitrice, in considerazione delle spese esposte nella relazione particolareggiata e della compartecipazione ad esse da parte del coniuge convivente, la cui congruità è stata attestata dal gestore della crisi, e che quindi è
esclusa dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 268 comma 4 lett. b) CCII, va determinata in euro
1.140,00 mensili, con conseguente necessità di destinare ogni importo eccedente tale limite alla soddisfazione dei creditori per il periodo di tre anni, considerata la possibilità del debitore di ottenere l'esdebitazione trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, ai sensi dell'art. 282
pagina 2 di 4 CCII;
la ricorrente metterà a disposizione dei creditori anche ogni ulteriore bene che perverrà
nel suo patrimonio dall'apertura della procedura sino alla pronuncia di esdebitazione;
- ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII,
P.Q.M.
Il Tribunale,
visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 CCII,
dichiara
l'apertura della liquidazione controllata di SI RA (c.f. [...]),
residente in [...], Vicolo dei Pellegrini n. 7;
nomina
Giudice delegato per la procedura la dott.ssa Cristina Longhi;
nomina
Liquidatore della procedura l'avv. Caterina Giarmoleo, già nominato gestore della crisi dall'O.C.C.;
ordina
al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
assegna
ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo PEC, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201
CCII;
ordina
la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
dispone
pagina 3 di 4 che il liquidatore provveda all'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del
Tribunale, nonché alla pubblicazione presso il Registro delle Imprese, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa;
ordina
la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
dispone
• che il liquidatore depositi rapporti semestrali sull'andamento della procedura, indicando se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento ed indicando altresì ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione;
• che il liquidatore, prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282 comma 2 CCII (evidenziando anche l'eventuale causazione della situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode da parte del debitore);
• che il liquidatore esamini e prenda posizione sulle eventuali osservazioni formulate e depositi infine nel fascicolo della procedura una relazione finale (allegando la relazione, la prova della notifica della relazione ai creditori e le eventuali osservazioni pervenute) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
dispone
la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Bolzano, il 13/03/2025.
La Giudice est. La Presidente
dott.ssa Cristina Longhi dott.ssa Francesca Bortolotti
pagina 4 di 4