Art. 11.
L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) e' autorizzato - oltre a quanto previsto dall'articolo 16 - ad assumere, da solo o in consorzio, dagli Istituti od Aziende di credito di cui all' articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , i titoli relativi ai crediti derivanti agli stessi dai finanziamenti di cui all'articolo 8, nonche' a concedere sui medesimi anticipazioni o riporti agli istituti stessi, con l'osservanza - in tali ultime ipotesi - delle norme di cui all'articolo 18.
Il Mediocredito centrale e', altresi', autorizzato a compiere dette operazioni anche a fronte di:
a) titoli in lire italiane o in valuta estera, emessi dagli Istituti od Aziende di credito avanti previsti, rappresentativi della proprieta' di speciali gruppi di valori o di titoli pubblici o privati pervenuti a detti Istituti od Aziende in dipendenza dei finanziamenti di cui al precedente articolo 8;
b) titoli obbligazionari, in lire italiane od in valuta estera, emessi, anche in deroga alle disposizioni di cui all' articolo 2410 del Codice civile , dagli Istituti od Aziende di credito predetti a fronte dei finanziamenti dagli stessi concessi ai sensi del precedente articolo 8.
Per effetto delle operazioni di cui al comma precedente e per la quota afferente a dette operazioni, il Mediocredito centrale ha speciale prelazione sui rimborsi dei finanziamenti a fronte dei quali sono state emesse le obbligazioni di cui alla precedente lettera b). ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.
L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) e' autorizzato - oltre a quanto previsto dall'articolo 16 - ad assumere, da solo o in consorzio, dagli Istituti od Aziende di credito di cui all' articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , i titoli relativi ai crediti derivanti agli stessi dai finanziamenti di cui all'articolo 8, nonche' a concedere sui medesimi anticipazioni o riporti agli istituti stessi, con l'osservanza - in tali ultime ipotesi - delle norme di cui all'articolo 18.
Il Mediocredito centrale e', altresi', autorizzato a compiere dette operazioni anche a fronte di:
a) titoli in lire italiane o in valuta estera, emessi dagli Istituti od Aziende di credito avanti previsti, rappresentativi della proprieta' di speciali gruppi di valori o di titoli pubblici o privati pervenuti a detti Istituti od Aziende in dipendenza dei finanziamenti di cui al precedente articolo 8;
b) titoli obbligazionari, in lire italiane od in valuta estera, emessi, anche in deroga alle disposizioni di cui all' articolo 2410 del Codice civile , dagli Istituti od Aziende di credito predetti a fronte dei finanziamenti dagli stessi concessi ai sensi del precedente articolo 8.
Per effetto delle operazioni di cui al comma precedente e per la quota afferente a dette operazioni, il Mediocredito centrale ha speciale prelazione sui rimborsi dei finanziamenti a fronte dei quali sono state emesse le obbligazioni di cui alla precedente lettera b). ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.