Articolo 11 della Legge 7 aprile 2017, n. 47
Articolo 10Articolo 12
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6 maggio 2017
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31 gennaio 2018
Art. 11. Elenco dei tutori volontari 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni tribunale per i minorenni e' istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di piu' minori, ((nel numero massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni.)) . Appositi protocolli d'intesa tra i predetti garanti per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari. Nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in cui il garante non e' stato nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonche' degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle universita'. ((L'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza monitora lo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo. A tal fine i garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano collaborano costantemente con l'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza alla quale presentano, con cadenza bimestrale, una relazione sulle attivita' realizzate.)) 2. Si applicano le disposizioni del libro primo, ((titolo X, capo I,)) , del codice civile .
Entrata in vigore il 31 gennaio 2018
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