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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/11/2025, n. 4971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4971 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/11435
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r. g. 11435/2024 promossa da:
nata il [...], a Buenos Aires, in [...]; Parte_1 Controparte_1
nata il [...], a Buenos Aires, in [...]; , nata il
[...] Controparte_2
31.05.1973, a Buenos Aires, in Argentina;
, nato il [...], a [...], in Parte_2
Argentina; , nata il [...], a Buenos Aires, in [...], tutti rappresentati e Parte_3 difesi dall'Avv. Vittorio Amedeo MARINELLI del Foro di Roma(C.F.: ), ed C.F._1 elettivamente domiciliati in Roma, 00149 - Largo Gaetano La Loggia n. 33, presso il suo studio;
pec:
- fax 0655271046; in subordine, presso l'indirizzo Email_1 mail - cellulare 3481317487, come da procura in atti Email_2
ricorrenti contro
, in persona del Ministro pro tempore, difeso dall'Avvocatura Controparte_3
Distrettuale dello Stato di Torino (c.f.: PEC: ), P.IVA_1 Email_3 domiciliataria resistente costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: pagina 1 di 8
1. accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani di , Parte_4 [...]
, , e;
CP_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_3
2. Per l'effetto, ordinare al e/o ad ogni altra Autorità Amministrativa Controparte_3 competente e, in ogni caso, a ogni competente Pubblico Ufficiale del Registro Civile di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello Stato civile e alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
3. Porre a carico del convenuto l'imposta di registro e/o qualsivoglia spesa relativa al CP_3 procedimento e che potrebbe essere richiesta in ragione del provvedimento conclusivo del presente procedimento;
4. Con ogni consequenziale provvedimento anche in ordine alle spese di lite, oltre spese generali, IVA e CPA, ex D.M. n. 55 del 2014 e successive modifiche e integrazioni.” Conclusioni di parte ricorrente: In via preliminare: sospendersi il presente giudizio in attesa che la Corte costituzionale si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 bis della Legge n. 91/1992 sollevata dal Tribunale di Torino;
nel merito: pronunciarsi secondo giustizia sulle domande formulate dalla parte ricorrente, previa verifica dell'ammissibilità delle stesse alla luce del corredo documentale offerto in produzione. In ogni caso, compensarsi le spese processuali, in ragione dell'impossibilità per il
[...]
di gestire il caso di cui si tratta in sede amministrativa, a causa dell'elevato numero di CP_3 analoghe richieste pendenti presso gli uffici consolari.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani iure sanguinis, Controparte_3 deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , nato il [...], in [...] Persona_1
a Novi Ligure (AL), figlio dei cittadini italiani e (cfr. Controparte_4 Controparte_5 doc. in atti n. 01), il quale emigrava in Argentina dove decedeva in data 29.06.1922 (cfr. doc. in atti n.
03) e, durante la sua permanenza nel territorio argentino, non rinunciava mai alla cittadinanza italiana, come risulta dal Certificato di Non Naturalizzazione, rilasciato dal Potere Giudiziario della Nazione –
Camera Nazionale degli Elettori prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati (Doc. 1°)
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_3 dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il si costituiva in giudizio. Controparte_3
Il Pubblico Ministero in data 17.09.2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 30/10/2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
pagina 2 di 8 ***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
***
Va poi disattesa la istanza di “sospendersi il presente giudizio in attesa che la Corte costituzionale si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 bis della Legge n. 91/1992 sollevata dal Tribunale di Torino” posto che la questione riguarda la normativa entrata in vigore a marzo 2023 non applicabile al caso in esame trattandosi di ricorso depositato in data anteriore.
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
l'avo , in data 18.10.1920, in Argentina, contraeva matrimonio con Persona_1 [...]
(cfr. doc. in atti n.2). Dall'unione era nato, quale figlio naturale, prima del matrimonio, Per_2 in Argentina il 13.05.1912, (cfr. doc. in atti n.4). Persona_3
In data 05.01.1945, si univa in matrimonio con (cfr. Persona_3 Persona_4 doc. in atti n.05). Dall'unione coniugale nasceva l' 01.07.1947, a Buenos Aires, in Argentina,
[...]
(cfr. doc. in atti n.7), odierna ricorrente. In data 02.03.2007, Persona_5 Persona_3 ecedeva in Argentina (cfr. doc. in atti n. 6).
[...]
In data 15.05.1970, contraeva matrimonio con , Persona_5 Controparte_6
(cfr. doc. in atti n. 8). Dall'unione coniugale nascevano a Buenos Aires, in Argentina: il 29.03.1971
(cfr. doc. in atti n. 9); il 31.05.1973 , (cfr. doc. in Controparte_1 Controparte_2 atti n. 10), odierne ricorrenti.
In data 12.08.1993, si univa in matrimonio con , Controparte_1 Persona_6
(cfr. doc. in atti n.11). Dall'unione coniugale nascevano a Buenos Aires, in Argentina: l'01.07.1997
(cfr. doc. in atti n.12); il 25.08.2000 (cfr. doc. in atti Parte_2 Controparte_1
n.13), odierni ricorrenti.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario pagina 3 di 8 iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione. A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n.
555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna pagina 4 di 8 italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta in primo luogo al e la relativa Controparte_3 domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza del ricorrente viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
pagina 5 di 8 Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
In concreto, l'interesse ad agire va agli stessi riconosciuto, essendo pacifico e di dominio comune che presso il in Argentina, le liste di attesa per il primo esame della domanda di Parte_5 cittadinanza superano anche i 10 anni concretizzandosi, di fatto, tale notevole lasso di tempo, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano con riferimento ai ricorrenti.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita nel quale si legge Persona_1 che fosse cittadino italiano (cfr. doc. in atti n. 01). In quanto italiano, dunque, Persona_1 trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al figlio in Argentina il Persona_3
13.05.1912 (cfr. doc. in atti n.4), il quale contraeva matrimonio con (cfr. doc. in Persona_4 atti n.05) e dall'unione coniugale nasceva a Buenos Aires, in Argentina, l'01.07.1947, Persona_5
(cfr. doc. in atti n.7).
[...]
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinata all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno Stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza pagina 6 di 8 italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero
e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel
Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in Paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto, si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando i ricorrenti Parte_1
; Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 Pt_3
cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei
[...] Controparte_3 provvedimenti conseguenti.
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nata il [...], a Parte_1
Buenos Aires, in Argentina;
, nata il [...], a [...], in Controparte_1
Argentina; , nata il [...], a Buenos Aires, in [...]; Controparte_2 Pt_2
, nato il [...], a Buenos Aires, in [...]; , nata il [...], a
[...] Parte_3
Buenos Aires, in Argentina, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_7 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 30 ottobre 2025. pagina 7 di 8
Il giudice unico
Dott.ssa Roberta Dotta
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r. g. 11435/2024 promossa da:
nata il [...], a Buenos Aires, in [...]; Parte_1 Controparte_1
nata il [...], a Buenos Aires, in [...]; , nata il
[...] Controparte_2
31.05.1973, a Buenos Aires, in Argentina;
, nato il [...], a [...], in Parte_2
Argentina; , nata il [...], a Buenos Aires, in [...], tutti rappresentati e Parte_3 difesi dall'Avv. Vittorio Amedeo MARINELLI del Foro di Roma(C.F.: ), ed C.F._1 elettivamente domiciliati in Roma, 00149 - Largo Gaetano La Loggia n. 33, presso il suo studio;
pec:
- fax 0655271046; in subordine, presso l'indirizzo Email_1 mail - cellulare 3481317487, come da procura in atti Email_2
ricorrenti contro
, in persona del Ministro pro tempore, difeso dall'Avvocatura Controparte_3
Distrettuale dello Stato di Torino (c.f.: PEC: ), P.IVA_1 Email_3 domiciliataria resistente costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: pagina 1 di 8
1. accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani di , Parte_4 [...]
, , e;
CP_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_3
2. Per l'effetto, ordinare al e/o ad ogni altra Autorità Amministrativa Controparte_3 competente e, in ogni caso, a ogni competente Pubblico Ufficiale del Registro Civile di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello Stato civile e alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
3. Porre a carico del convenuto l'imposta di registro e/o qualsivoglia spesa relativa al CP_3 procedimento e che potrebbe essere richiesta in ragione del provvedimento conclusivo del presente procedimento;
4. Con ogni consequenziale provvedimento anche in ordine alle spese di lite, oltre spese generali, IVA e CPA, ex D.M. n. 55 del 2014 e successive modifiche e integrazioni.” Conclusioni di parte ricorrente: In via preliminare: sospendersi il presente giudizio in attesa che la Corte costituzionale si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 bis della Legge n. 91/1992 sollevata dal Tribunale di Torino;
nel merito: pronunciarsi secondo giustizia sulle domande formulate dalla parte ricorrente, previa verifica dell'ammissibilità delle stesse alla luce del corredo documentale offerto in produzione. In ogni caso, compensarsi le spese processuali, in ragione dell'impossibilità per il
[...]
di gestire il caso di cui si tratta in sede amministrativa, a causa dell'elevato numero di CP_3 analoghe richieste pendenti presso gli uffici consolari.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani iure sanguinis, Controparte_3 deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , nato il [...], in [...] Persona_1
a Novi Ligure (AL), figlio dei cittadini italiani e (cfr. Controparte_4 Controparte_5 doc. in atti n. 01), il quale emigrava in Argentina dove decedeva in data 29.06.1922 (cfr. doc. in atti n.
03) e, durante la sua permanenza nel territorio argentino, non rinunciava mai alla cittadinanza italiana, come risulta dal Certificato di Non Naturalizzazione, rilasciato dal Potere Giudiziario della Nazione –
Camera Nazionale degli Elettori prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati (Doc. 1°)
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_3 dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il si costituiva in giudizio. Controparte_3
Il Pubblico Ministero in data 17.09.2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 30/10/2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
pagina 2 di 8 ***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
***
Va poi disattesa la istanza di “sospendersi il presente giudizio in attesa che la Corte costituzionale si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 bis della Legge n. 91/1992 sollevata dal Tribunale di Torino” posto che la questione riguarda la normativa entrata in vigore a marzo 2023 non applicabile al caso in esame trattandosi di ricorso depositato in data anteriore.
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
l'avo , in data 18.10.1920, in Argentina, contraeva matrimonio con Persona_1 [...]
(cfr. doc. in atti n.2). Dall'unione era nato, quale figlio naturale, prima del matrimonio, Per_2 in Argentina il 13.05.1912, (cfr. doc. in atti n.4). Persona_3
In data 05.01.1945, si univa in matrimonio con (cfr. Persona_3 Persona_4 doc. in atti n.05). Dall'unione coniugale nasceva l' 01.07.1947, a Buenos Aires, in Argentina,
[...]
(cfr. doc. in atti n.7), odierna ricorrente. In data 02.03.2007, Persona_5 Persona_3 ecedeva in Argentina (cfr. doc. in atti n. 6).
[...]
In data 15.05.1970, contraeva matrimonio con , Persona_5 Controparte_6
(cfr. doc. in atti n. 8). Dall'unione coniugale nascevano a Buenos Aires, in Argentina: il 29.03.1971
(cfr. doc. in atti n. 9); il 31.05.1973 , (cfr. doc. in Controparte_1 Controparte_2 atti n. 10), odierne ricorrenti.
In data 12.08.1993, si univa in matrimonio con , Controparte_1 Persona_6
(cfr. doc. in atti n.11). Dall'unione coniugale nascevano a Buenos Aires, in Argentina: l'01.07.1997
(cfr. doc. in atti n.12); il 25.08.2000 (cfr. doc. in atti Parte_2 Controparte_1
n.13), odierni ricorrenti.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario pagina 3 di 8 iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione. A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n.
555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna pagina 4 di 8 italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta in primo luogo al e la relativa Controparte_3 domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza del ricorrente viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
pagina 5 di 8 Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
In concreto, l'interesse ad agire va agli stessi riconosciuto, essendo pacifico e di dominio comune che presso il in Argentina, le liste di attesa per il primo esame della domanda di Parte_5 cittadinanza superano anche i 10 anni concretizzandosi, di fatto, tale notevole lasso di tempo, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano con riferimento ai ricorrenti.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita nel quale si legge Persona_1 che fosse cittadino italiano (cfr. doc. in atti n. 01). In quanto italiano, dunque, Persona_1 trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al figlio in Argentina il Persona_3
13.05.1912 (cfr. doc. in atti n.4), il quale contraeva matrimonio con (cfr. doc. in Persona_4 atti n.05) e dall'unione coniugale nasceva a Buenos Aires, in Argentina, l'01.07.1947, Persona_5
(cfr. doc. in atti n.7).
[...]
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinata all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno Stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza pagina 6 di 8 italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero
e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel
Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in Paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto, si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando i ricorrenti Parte_1
; Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 Pt_3
cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei
[...] Controparte_3 provvedimenti conseguenti.
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nata il [...], a Parte_1
Buenos Aires, in Argentina;
, nata il [...], a [...], in Controparte_1
Argentina; , nata il [...], a Buenos Aires, in [...]; Controparte_2 Pt_2
, nato il [...], a Buenos Aires, in [...]; , nata il [...], a
[...] Parte_3
Buenos Aires, in Argentina, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_7 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 30 ottobre 2025. pagina 7 di 8
Il giudice unico
Dott.ssa Roberta Dotta
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