CA
Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/02/2024, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
n. 174/2023 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente
d.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliere dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 25/01/2024 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, Parte_1
rappresentata e difesa da: avv. MAZZARELLA GIUSEPPE, elettivamente domiciliata come in atti;
-appellante-appellata in via incidentale-
e
rappresentato e difeso da: avv. PROIA GIAMPIERO, Controparte_1
elettivamente domiciliato come in atti;
-appellato-appellante incidentale-
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. Appello avverso la sentenza n. 57/2023 del 01/03/2023, emessa dal Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del
Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 25/01/2024.
Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 17/04/2023 la Parte_1
ha impugnato la sentenza indicata in oggetto, pronunciata il 01/03/2023, depositata
[...]
in pari data e non notificata, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto in data
21/9/2022 da , geometra dipendente della , era stata Controparte_1 CP_2 CP_3 dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione dell' alla Cassa di previdenza professionale, CP_1 disposta d'ufficio con provvedimento del 17/9/2019 con decorrenza dall'anno 2017, ed era stata dichiarata l'insussistenza del relativo obbligo contributivo.
L'impugnata sentenza ha accolto le domande dell' ritenendo che egli avesse svolto CP_1
attività professionale di geometra riconducibile in via esclusiva alle mansioni professionali ricollegabili al rapporto di lavoro subordinato con la , poiché relative ad Controparte_4
opere di progettazione, manutenzione o ristrutturazione di uffici postali rientranti nell'ambito territoriale di competenza dell'Ufficio cui era addetto quale Responsabile di Struttura
Complessa, attività per le quali l'iscrizione all'albo professionale dei geometri rappresentava un presupposto necessario, con conseguente insussistenza di obbligo di iscrizione alla
[...]
professionale in base ai criteri di cui all'art. 5 dello Statuto ed alle delibere nn. Parte_1
2/2003 e 124/2009.
La appellante, nei motivi articolati, ha dedotto: Pt_1
1. violazione degli artt. 2 e 3 l. n. 335/1995, 1 l. n. 37/1967 2 d.lgs. 30/2006 ed 1 segg. d.lgs.
n. 509/1994, ed erroneità della motivazione, poiché l'appellato, iscritto all'Albo professionale dei geometri, pur avendo inizialmente autocertificato il non esercizio di libera professione, ha svolto negli anni 2017 e 2018 -come accertato a seguito di controlli incrociati presso banche dati pubbliche- quattro atti professionali, relativi a pratiche edilizie presentate quale direttore dei lavori, riservati alla professione di geometra ex r.d. n. 274/1929, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, sussisteva obbligo di iscrizione ex art. 5 dello
Statuto, non avendo egli fornito prova contraria alla presunzione di esercizio della libera professione, derivante dall'iscrizione all'albo, né prova dello svolgimento di attività professionale nell'ambito delle proprie mansioni e nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, nei modi di cui alle delibere nn. 2/2003 e 123/2009;
2. erroneità della condanna al pagamento delle spese giudiziali, sussistendo gravi ed eccezionali motivi, in considerazione dei non univoci orientamenti giurisprudenziali in materia, idonei alla compensazione delle spese ex art. 92 c. 2 c.p.c..
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata: il rigetto delle domande proposte in primo grado dall'appellato ovvero la rideterminazione del proprio credito contributivo con condanna dell'appellato al pagamento della relativa somma;
in subordine, la compensazione delle spese giudiziali.
si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, eccependone Controparte_1
l'inammissibilità per genericità in violazione dell'art. 434 c.p.c. e nel merito deducendo la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza di motivi, non avendo mai svolto attività riconducibile a quella propria del geometra né percepito compensi ulteriori rispetto alla retribuzione erogatagli dalla datrice di lavoro, ed avendo svolto le attività contestategli dall'appellante nell'esercizio delle proprie mansioni e nell'esclusivo interesse della datrice stessa. Ha inoltre proposto appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale, deducendo l'illegittimità dell'art. 5 dello Statuto della Pt_1 appellante per violazione dell'art. 22 l. n. 773/1982 e la conseguente insussistenza di obbligo di iscrizione alla stessa. Pt_1
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
1. La sollevata eccezione di inammissibilità dell'appello principale per genericità è infondata.
1.1. In base alla pacifica giurisprudenza formatasi sugli artt. 342 e 434 c.p.c. nel testo formulato dal d.l. n. 83/2012 ed anteriore alle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 149/2022,
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, con espressa censura delle argomentazioni poste a fondamento dell'impugnata sentenza, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, sicché l'appellante il quale lamenti violazione di legge, vizi di motivazione o erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a sottoporre al giudice di appello le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado e chiedere la valutazione ex novo delle prove già raccolte (cfr. Cass. Sez. U. n.
27199 del 16/11/2017 rv. 645991 – 01 e 36481 del 13/12/2022 rv. 666375 - 01; Cass. Sez. L. nn. 15412 del 20/07/2020 rv. 658491 – 01 e 24604 del 4.11.2020 – ud. 5.2.2020; Cass. Sez. 6
– 3 nn. 13535 del 30/05/2018 rv. 648722 – 01 e 40560 del 17/12/2021 rv. 663516 - 01).
1.2. Tali principi sono riferibili anche all'attuale formulazione dell'art. 434 c.p.c. stesso, in tutto analoga alla previgente come interpretata dalla richiamata giurisprudenza di legittimità.
1.3. In base a detti principi, va osservato che il ricorso introduttivo contiene specifico riferimento ai capi della sentenza oggetto di gravame (quelli relativi alla ritenuta insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla previdenza professionale) nonché indicazione delle Pt_1
risultanze fattuali e delle norme che il primo giudice non avrebbe correttamente valutato, ed esposizione di argomentazioni giuridiche a sostegno della propria tesi.
2. Nel merito, l'appello principale è infondato, con conseguente assorbimento di quello incidentale.
3. Dalla documentazione prodotta in primo grado dall' risulta quanto segue. CP_1
3.1. Egli è dipendente della dal marzo 2006 con qualifica di quadro ed è Controparte_4 addetto all'Area Immobiliare Centro quale responsabile di struttura complessa - referente del
(cfr. docc. 2, 6 e 36); tra le sue mansioni rientra anche Organizzazione_1 la cura, nell'ambito delle competenze dell'ordine professionale di appartenenza, di attività di progettazione e direzione lavori per interventi di manutenzione, ristrutturazione ed adeguamento normativo degli immobili aziendali, definizione di specifiche tecniche per i relativi capitolati di gara e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di lavori, controllo tecnico specialistico della corretta esecuzione dei lavori (cfr.
CCNL per i dipendenti postali e accordo della commissione paritetica per la classificazione del personale in data 24/2/2010 – docc. 3 e 4); le attività di direzione lavori da lui svolte, in conseguenza delle quali la appellante sostiene sussistere l'obbligo di iscrizione, sono Pt_1
tutte relative ad immobili aziendali della datrice di lavoro, adibiti ad uffici postali (docc. 12-
22).
3.2. Inoltre, va considerato che non risulta che l' , iscritto all'albo professionale dei CP_1
geometri dal 28/1/2005, abbia mai svolto libera professione di geometra, né prima dell'assunzione presso la , né in costanza di rapporto di lavoro Controparte_4 nell'interesse di soggetti diversi dalla datrice di lavoro.
4. Ciò posto, in diritto osserva la Corte quanto segue.
4.1. Ex art. 5 dello Statuto della appellante sono obbligatoriamente iscritti alla i Pt_1 Pt_1 geometri iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione, e l'esercizio della professione si presume per tutti gli iscritti all'albo, tranne prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità stabilite dal CdA della stessa. Pt_1
4.2. Tali modalità, in base a quanto previsto dalla delibera C.I.P.A.G. 27/02/2003, consistono nell'obbligo di presentare autocertificazione con la quale il geometra interessato dichiara di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA.
4.3. Dette disposizioni vanno ritenute legittime, come ormai pacifico in giurisprudenza, non avendo la modifica statutaria esteso l'obbligo di iscrizione a nuove categorie di soggetti, ma esclusivamente definito il sistema degli obblighi contributivi, modificando l'accertamento delle modalità di esercizio della libera professione, che rileva ai fini contributivi anche se priva dei caratteri di continuità ed esclusività (cfr. Cass. Sez. L. nn. 4568 del 19/02/2021 rv.
660620 - 01 e 28188 del 28/09/2022 rv. 665731 – 01).
4.4. Ex art. 22 c. 2 l. n. 773/82 l'iscrizione alla cassa è però facoltativa per i geometri iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta.
4.5. Su tale norma non ha inciso la modifica statutaria sopra richiamata, appunto in quanto essa, nell'interpretazione datane dalla S.C., non ha esteso l'obbligo di iscrizione, sicché deve ritenersi che i geometri iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, i quali non svolgano attività libero-professionale, nemmeno saltuariamente, non siano tenuti all'iscrizione.
4.6. Ne segue, con evidenza, che il geom. , in quanto iscritto ad altra forma di CP_1
previdenza obbligatoria quale lavoratore dipendente, e non svolgente attività libero- professionale, nemmeno in via saltuaria o occasionale, deve qualificarsi come geometra lavoratore dipendente iscritto all'Albo professionale ma non alla , e non Parte_1 poteva quindi esservi iscritto d'ufficio, appunto in quanto in regime di iscrizione facoltativa.
4.7. Difatti, l'attività di geometra da lui svolta, in quanto prestata nell'esclusivo interesse della datrice di lavoro e nell'ambito dell'esecuzione delle proprie mansioni, non può in alcun modo qualificarsi come libero-professionale, ma va qualificata al contrario come di lavoro subordinato (cfr. Cass. Sez. L. nn. 3594 del 14/02/2011 rv. 616086 – 01 e 3713 del
16/02/2009 rv. 606895 - 01).
4.8. Né sarebbe rilevante, agli effetti di legittimare l'iscrizione d'ufficio operata dalla Pt_1 appellante, l'omessa autocertificazione da parte dell'interessato, in sede amministrativa, dell'insussistenza di esercizio professionale, nei modi previsti dalla citata delibera C.I.P.A.G.
n. 2/2003.
4.9. Detta autocertificazione, come visto in base ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, attiene esclusivamente all'accertamento delle modalità di esercizio della libera professione da parte dei soggetti tenuti all'iscrizione, sicché l'omissione di essa non potrebbe mai comportare l'automatica iscrizione di soggetto non tenutovi a norma di legge e statuto, poiché ciò si risolverebbe nell'attribuire alla previsione regolamentare effetti di estensione dell'obbligo di iscrizione, con conseguente illegittimità di essa per violazione della riserva di legge in materia di obbligo di iscrizione e contribuzione ex artt. 1 c. 3 e 3 c. 4 d.lgs. n. 509/94.
4.10. In secondo luogo, non risulta che all' , per le annualità successive alla citata CP_1 delibera n. 2/2003, sia stato mai richiesto di rilasciare l'autocertificazione di non Pt_1
esercizio di attività, nei modi ivi previsti (cfr. punto 4 della motivazione della delibera), sicché nella presente fattispecie l'omissione deve ritenersi, in punto di fatto, del tutto irrilevante, in quanto a lui non imputabile.
4.11. Infine, in ogni caso l'omissione non potrebbe avere l'effetto di impedire all'interessato di fornire aliunde la prova contraria alla presunzione di esercizio professionale contenuta nell'art. 5 dello Statuto essendo pacifico in giurisprudenza che agli effetti Parte_2 previdenziali e contributivi l'iscrizione in albi o elenchi costituisce una presunzione semplice di svolgimento dell'attività comportante le relative obbligazioni (cfr. Cass. Sez. L. nn. 8651 del 12/04/2010 rv. 613569 – 01 e 260 del 09/01/2009 rv. 606264 - 01) e, in particolare, che i criteri di accertamento dell'esercizio dell'attività professionale adottati dalle casse di previdenza dei liberi professionisti hanno carattere di meri strumenti di verifica, non si sostituiscono né si sovrappongono al requisito legale per l'iscrizione e non sono pertanto configurabili come presunzioni iuris et de iure (cfr. Cass. Sez. L. n. 4957 del 18/05/1998 rv.
515544 - 01).
4.11.1. Nel presente giudizio, pertanto, la prova contraria alla presunzione di esercizio di attività professionale può essere fornita senza limitazione di mezzi o contenuto, ex art. 2728
c.c. nonché in base al principio generale di cui all'art. 8 l. n. 533/73.
4.11.2. In materia, per l'ammissibilità di prova contraria alla presunzione dello svolgimento dell'attività professionale posta a base della richiesta contributiva della anche con Parte_1
modalità diverse da quelle indicate dalla citata delibera, cfr. peraltro Cass. Sez. L. n. 19586 del 04/08/2017 rv. 645274 - 01.
5. Va pertanto osservato che l' ha fornito piena prova, sulla scorta della CP_1
documentazione sopra indicata, di avere svolto attività di geometra non in regime libero- professionale, ma esclusivamente quale lavoratore dipendente inquadrato in profilo professionale che espressamente ricomprende lo svolgimento di attività professionali pertinenti all'ordine professionale di appartenenza, nello svolgimento delle proprie mansioni e nell'interesse della datrice di lavoro, ciò che, in base alle stesse previsioni della delibera C.I.P.A.G. n. 123/2009, esclude l'obbligo di iscrizione, e che di contro la appellante Pt_1 non ha fornito prova alcuna di svolgimento da parte dell' di ulteriore attività libero- CP_1 professionale, sicché correttamente l'impugnata sentenza ha escluso la sussistenza del detto obbligo.
5.1. Con evidenza, quindi, l'attività lavorativa dell' è unica ed interamente di natura CP_1
subordinata anche quanto al contenuto professionale, sicché, contrariamente a quanto sostenuto dalla appellante, non può in alcun modo considerarsi come una sorta di Pt_1
esercizio abusivo di attività professionale in favore della datrice di lavoro, appunto in quanto non libero-professionale ma subordinata.
6. Nemmeno l può ritenersi obbligato al versamento di contribuzione integrativa CP_1
(dovuta ex art. 11 l. n. 773/82 e art. 2 reg. contributivo della cassa convenuta da tutti gli iscritti all'Albo), non avendo egli svolto attività qualificabile come libero-professionale e comunque non risultando che egli abbia percepito compensi, ulteriori rispetto all'ordinaria retribuzione, dalle citate attività professionali svolte nell'interesse della datrice di lavoro.
6.1. In particolare, tale obbligo non potrebbe farsi derivare dal principio giurisprudenziale per cui in materia di previdenza dei liberi professionisti l'imponibile contributivo va determinato alla stregua dell'oggettiva riconducibilità alla professione dell'attività concretamente svolta, poiché le cognizioni tecniche di cui dispone il professionista influiscono sull'esercizio dell'attività (cfr. tra le più recenti Cass. Sez. L. n. 14684 del 29/08/2012 rv. 623724), poiché tale principio si riferisce alla determinazione del reddito su cui quantificare i contributi previdenziali dovuti da professionista per il quale sia già aliunde accertata la sussistenza dei requisiti per l'obbligatoria iscrizione alla Cassa professionale, e non già per accertare tale sussistenza.
7. Quanto, infine, al motivo di appello attinente alla regolamentazione delle spese giudiziali del primo grado del giudizio, correttamente l'impugnata sentenza le ha poste a carico della appellante in applicazione del principio della soccombenza, non rilevandosi alcun Pt_1
contrasto giurisprudenziale in tema di obblighi contributivi dei professionisti lavoratori dipendenti che non svolgano attività libero-professionale.
8. L'appello principale va quindi rigettato, con conseguente assorbimento di quello incidentale condizionato.
9. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
10. Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante principale di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 57/2023 in data 01/03/2023 del Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: rigetta l'appello principale;
dichiara assorbito l'appello incidentale;
condanna la appellante principale alla refusione in favore di delle Pt_1 Controparte_1
spese del presente grado del giudizio, liquidate in €. 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 25/01/2024.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente
d.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliere dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 25/01/2024 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, Parte_1
rappresentata e difesa da: avv. MAZZARELLA GIUSEPPE, elettivamente domiciliata come in atti;
-appellante-appellata in via incidentale-
e
rappresentato e difeso da: avv. PROIA GIAMPIERO, Controparte_1
elettivamente domiciliato come in atti;
-appellato-appellante incidentale-
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. Appello avverso la sentenza n. 57/2023 del 01/03/2023, emessa dal Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del
Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 25/01/2024.
Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 17/04/2023 la Parte_1
ha impugnato la sentenza indicata in oggetto, pronunciata il 01/03/2023, depositata
[...]
in pari data e non notificata, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto in data
21/9/2022 da , geometra dipendente della , era stata Controparte_1 CP_2 CP_3 dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione dell' alla Cassa di previdenza professionale, CP_1 disposta d'ufficio con provvedimento del 17/9/2019 con decorrenza dall'anno 2017, ed era stata dichiarata l'insussistenza del relativo obbligo contributivo.
L'impugnata sentenza ha accolto le domande dell' ritenendo che egli avesse svolto CP_1
attività professionale di geometra riconducibile in via esclusiva alle mansioni professionali ricollegabili al rapporto di lavoro subordinato con la , poiché relative ad Controparte_4
opere di progettazione, manutenzione o ristrutturazione di uffici postali rientranti nell'ambito territoriale di competenza dell'Ufficio cui era addetto quale Responsabile di Struttura
Complessa, attività per le quali l'iscrizione all'albo professionale dei geometri rappresentava un presupposto necessario, con conseguente insussistenza di obbligo di iscrizione alla
[...]
professionale in base ai criteri di cui all'art. 5 dello Statuto ed alle delibere nn. Parte_1
2/2003 e 124/2009.
La appellante, nei motivi articolati, ha dedotto: Pt_1
1. violazione degli artt. 2 e 3 l. n. 335/1995, 1 l. n. 37/1967 2 d.lgs. 30/2006 ed 1 segg. d.lgs.
n. 509/1994, ed erroneità della motivazione, poiché l'appellato, iscritto all'Albo professionale dei geometri, pur avendo inizialmente autocertificato il non esercizio di libera professione, ha svolto negli anni 2017 e 2018 -come accertato a seguito di controlli incrociati presso banche dati pubbliche- quattro atti professionali, relativi a pratiche edilizie presentate quale direttore dei lavori, riservati alla professione di geometra ex r.d. n. 274/1929, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, sussisteva obbligo di iscrizione ex art. 5 dello
Statuto, non avendo egli fornito prova contraria alla presunzione di esercizio della libera professione, derivante dall'iscrizione all'albo, né prova dello svolgimento di attività professionale nell'ambito delle proprie mansioni e nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, nei modi di cui alle delibere nn. 2/2003 e 123/2009;
2. erroneità della condanna al pagamento delle spese giudiziali, sussistendo gravi ed eccezionali motivi, in considerazione dei non univoci orientamenti giurisprudenziali in materia, idonei alla compensazione delle spese ex art. 92 c. 2 c.p.c..
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata: il rigetto delle domande proposte in primo grado dall'appellato ovvero la rideterminazione del proprio credito contributivo con condanna dell'appellato al pagamento della relativa somma;
in subordine, la compensazione delle spese giudiziali.
si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, eccependone Controparte_1
l'inammissibilità per genericità in violazione dell'art. 434 c.p.c. e nel merito deducendo la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza di motivi, non avendo mai svolto attività riconducibile a quella propria del geometra né percepito compensi ulteriori rispetto alla retribuzione erogatagli dalla datrice di lavoro, ed avendo svolto le attività contestategli dall'appellante nell'esercizio delle proprie mansioni e nell'esclusivo interesse della datrice stessa. Ha inoltre proposto appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale, deducendo l'illegittimità dell'art. 5 dello Statuto della Pt_1 appellante per violazione dell'art. 22 l. n. 773/1982 e la conseguente insussistenza di obbligo di iscrizione alla stessa. Pt_1
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
1. La sollevata eccezione di inammissibilità dell'appello principale per genericità è infondata.
1.1. In base alla pacifica giurisprudenza formatasi sugli artt. 342 e 434 c.p.c. nel testo formulato dal d.l. n. 83/2012 ed anteriore alle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 149/2022,
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, con espressa censura delle argomentazioni poste a fondamento dell'impugnata sentenza, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, sicché l'appellante il quale lamenti violazione di legge, vizi di motivazione o erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a sottoporre al giudice di appello le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado e chiedere la valutazione ex novo delle prove già raccolte (cfr. Cass. Sez. U. n.
27199 del 16/11/2017 rv. 645991 – 01 e 36481 del 13/12/2022 rv. 666375 - 01; Cass. Sez. L. nn. 15412 del 20/07/2020 rv. 658491 – 01 e 24604 del 4.11.2020 – ud. 5.2.2020; Cass. Sez. 6
– 3 nn. 13535 del 30/05/2018 rv. 648722 – 01 e 40560 del 17/12/2021 rv. 663516 - 01).
1.2. Tali principi sono riferibili anche all'attuale formulazione dell'art. 434 c.p.c. stesso, in tutto analoga alla previgente come interpretata dalla richiamata giurisprudenza di legittimità.
1.3. In base a detti principi, va osservato che il ricorso introduttivo contiene specifico riferimento ai capi della sentenza oggetto di gravame (quelli relativi alla ritenuta insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla previdenza professionale) nonché indicazione delle Pt_1
risultanze fattuali e delle norme che il primo giudice non avrebbe correttamente valutato, ed esposizione di argomentazioni giuridiche a sostegno della propria tesi.
2. Nel merito, l'appello principale è infondato, con conseguente assorbimento di quello incidentale.
3. Dalla documentazione prodotta in primo grado dall' risulta quanto segue. CP_1
3.1. Egli è dipendente della dal marzo 2006 con qualifica di quadro ed è Controparte_4 addetto all'Area Immobiliare Centro quale responsabile di struttura complessa - referente del
(cfr. docc. 2, 6 e 36); tra le sue mansioni rientra anche Organizzazione_1 la cura, nell'ambito delle competenze dell'ordine professionale di appartenenza, di attività di progettazione e direzione lavori per interventi di manutenzione, ristrutturazione ed adeguamento normativo degli immobili aziendali, definizione di specifiche tecniche per i relativi capitolati di gara e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di lavori, controllo tecnico specialistico della corretta esecuzione dei lavori (cfr.
CCNL per i dipendenti postali e accordo della commissione paritetica per la classificazione del personale in data 24/2/2010 – docc. 3 e 4); le attività di direzione lavori da lui svolte, in conseguenza delle quali la appellante sostiene sussistere l'obbligo di iscrizione, sono Pt_1
tutte relative ad immobili aziendali della datrice di lavoro, adibiti ad uffici postali (docc. 12-
22).
3.2. Inoltre, va considerato che non risulta che l' , iscritto all'albo professionale dei CP_1
geometri dal 28/1/2005, abbia mai svolto libera professione di geometra, né prima dell'assunzione presso la , né in costanza di rapporto di lavoro Controparte_4 nell'interesse di soggetti diversi dalla datrice di lavoro.
4. Ciò posto, in diritto osserva la Corte quanto segue.
4.1. Ex art. 5 dello Statuto della appellante sono obbligatoriamente iscritti alla i Pt_1 Pt_1 geometri iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione, e l'esercizio della professione si presume per tutti gli iscritti all'albo, tranne prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità stabilite dal CdA della stessa. Pt_1
4.2. Tali modalità, in base a quanto previsto dalla delibera C.I.P.A.G. 27/02/2003, consistono nell'obbligo di presentare autocertificazione con la quale il geometra interessato dichiara di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA.
4.3. Dette disposizioni vanno ritenute legittime, come ormai pacifico in giurisprudenza, non avendo la modifica statutaria esteso l'obbligo di iscrizione a nuove categorie di soggetti, ma esclusivamente definito il sistema degli obblighi contributivi, modificando l'accertamento delle modalità di esercizio della libera professione, che rileva ai fini contributivi anche se priva dei caratteri di continuità ed esclusività (cfr. Cass. Sez. L. nn. 4568 del 19/02/2021 rv.
660620 - 01 e 28188 del 28/09/2022 rv. 665731 – 01).
4.4. Ex art. 22 c. 2 l. n. 773/82 l'iscrizione alla cassa è però facoltativa per i geometri iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta.
4.5. Su tale norma non ha inciso la modifica statutaria sopra richiamata, appunto in quanto essa, nell'interpretazione datane dalla S.C., non ha esteso l'obbligo di iscrizione, sicché deve ritenersi che i geometri iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, i quali non svolgano attività libero-professionale, nemmeno saltuariamente, non siano tenuti all'iscrizione.
4.6. Ne segue, con evidenza, che il geom. , in quanto iscritto ad altra forma di CP_1
previdenza obbligatoria quale lavoratore dipendente, e non svolgente attività libero- professionale, nemmeno in via saltuaria o occasionale, deve qualificarsi come geometra lavoratore dipendente iscritto all'Albo professionale ma non alla , e non Parte_1 poteva quindi esservi iscritto d'ufficio, appunto in quanto in regime di iscrizione facoltativa.
4.7. Difatti, l'attività di geometra da lui svolta, in quanto prestata nell'esclusivo interesse della datrice di lavoro e nell'ambito dell'esecuzione delle proprie mansioni, non può in alcun modo qualificarsi come libero-professionale, ma va qualificata al contrario come di lavoro subordinato (cfr. Cass. Sez. L. nn. 3594 del 14/02/2011 rv. 616086 – 01 e 3713 del
16/02/2009 rv. 606895 - 01).
4.8. Né sarebbe rilevante, agli effetti di legittimare l'iscrizione d'ufficio operata dalla Pt_1 appellante, l'omessa autocertificazione da parte dell'interessato, in sede amministrativa, dell'insussistenza di esercizio professionale, nei modi previsti dalla citata delibera C.I.P.A.G.
n. 2/2003.
4.9. Detta autocertificazione, come visto in base ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, attiene esclusivamente all'accertamento delle modalità di esercizio della libera professione da parte dei soggetti tenuti all'iscrizione, sicché l'omissione di essa non potrebbe mai comportare l'automatica iscrizione di soggetto non tenutovi a norma di legge e statuto, poiché ciò si risolverebbe nell'attribuire alla previsione regolamentare effetti di estensione dell'obbligo di iscrizione, con conseguente illegittimità di essa per violazione della riserva di legge in materia di obbligo di iscrizione e contribuzione ex artt. 1 c. 3 e 3 c. 4 d.lgs. n. 509/94.
4.10. In secondo luogo, non risulta che all' , per le annualità successive alla citata CP_1 delibera n. 2/2003, sia stato mai richiesto di rilasciare l'autocertificazione di non Pt_1
esercizio di attività, nei modi ivi previsti (cfr. punto 4 della motivazione della delibera), sicché nella presente fattispecie l'omissione deve ritenersi, in punto di fatto, del tutto irrilevante, in quanto a lui non imputabile.
4.11. Infine, in ogni caso l'omissione non potrebbe avere l'effetto di impedire all'interessato di fornire aliunde la prova contraria alla presunzione di esercizio professionale contenuta nell'art. 5 dello Statuto essendo pacifico in giurisprudenza che agli effetti Parte_2 previdenziali e contributivi l'iscrizione in albi o elenchi costituisce una presunzione semplice di svolgimento dell'attività comportante le relative obbligazioni (cfr. Cass. Sez. L. nn. 8651 del 12/04/2010 rv. 613569 – 01 e 260 del 09/01/2009 rv. 606264 - 01) e, in particolare, che i criteri di accertamento dell'esercizio dell'attività professionale adottati dalle casse di previdenza dei liberi professionisti hanno carattere di meri strumenti di verifica, non si sostituiscono né si sovrappongono al requisito legale per l'iscrizione e non sono pertanto configurabili come presunzioni iuris et de iure (cfr. Cass. Sez. L. n. 4957 del 18/05/1998 rv.
515544 - 01).
4.11.1. Nel presente giudizio, pertanto, la prova contraria alla presunzione di esercizio di attività professionale può essere fornita senza limitazione di mezzi o contenuto, ex art. 2728
c.c. nonché in base al principio generale di cui all'art. 8 l. n. 533/73.
4.11.2. In materia, per l'ammissibilità di prova contraria alla presunzione dello svolgimento dell'attività professionale posta a base della richiesta contributiva della anche con Parte_1
modalità diverse da quelle indicate dalla citata delibera, cfr. peraltro Cass. Sez. L. n. 19586 del 04/08/2017 rv. 645274 - 01.
5. Va pertanto osservato che l' ha fornito piena prova, sulla scorta della CP_1
documentazione sopra indicata, di avere svolto attività di geometra non in regime libero- professionale, ma esclusivamente quale lavoratore dipendente inquadrato in profilo professionale che espressamente ricomprende lo svolgimento di attività professionali pertinenti all'ordine professionale di appartenenza, nello svolgimento delle proprie mansioni e nell'interesse della datrice di lavoro, ciò che, in base alle stesse previsioni della delibera C.I.P.A.G. n. 123/2009, esclude l'obbligo di iscrizione, e che di contro la appellante Pt_1 non ha fornito prova alcuna di svolgimento da parte dell' di ulteriore attività libero- CP_1 professionale, sicché correttamente l'impugnata sentenza ha escluso la sussistenza del detto obbligo.
5.1. Con evidenza, quindi, l'attività lavorativa dell' è unica ed interamente di natura CP_1
subordinata anche quanto al contenuto professionale, sicché, contrariamente a quanto sostenuto dalla appellante, non può in alcun modo considerarsi come una sorta di Pt_1
esercizio abusivo di attività professionale in favore della datrice di lavoro, appunto in quanto non libero-professionale ma subordinata.
6. Nemmeno l può ritenersi obbligato al versamento di contribuzione integrativa CP_1
(dovuta ex art. 11 l. n. 773/82 e art. 2 reg. contributivo della cassa convenuta da tutti gli iscritti all'Albo), non avendo egli svolto attività qualificabile come libero-professionale e comunque non risultando che egli abbia percepito compensi, ulteriori rispetto all'ordinaria retribuzione, dalle citate attività professionali svolte nell'interesse della datrice di lavoro.
6.1. In particolare, tale obbligo non potrebbe farsi derivare dal principio giurisprudenziale per cui in materia di previdenza dei liberi professionisti l'imponibile contributivo va determinato alla stregua dell'oggettiva riconducibilità alla professione dell'attività concretamente svolta, poiché le cognizioni tecniche di cui dispone il professionista influiscono sull'esercizio dell'attività (cfr. tra le più recenti Cass. Sez. L. n. 14684 del 29/08/2012 rv. 623724), poiché tale principio si riferisce alla determinazione del reddito su cui quantificare i contributi previdenziali dovuti da professionista per il quale sia già aliunde accertata la sussistenza dei requisiti per l'obbligatoria iscrizione alla Cassa professionale, e non già per accertare tale sussistenza.
7. Quanto, infine, al motivo di appello attinente alla regolamentazione delle spese giudiziali del primo grado del giudizio, correttamente l'impugnata sentenza le ha poste a carico della appellante in applicazione del principio della soccombenza, non rilevandosi alcun Pt_1
contrasto giurisprudenziale in tema di obblighi contributivi dei professionisti lavoratori dipendenti che non svolgano attività libero-professionale.
8. L'appello principale va quindi rigettato, con conseguente assorbimento di quello incidentale condizionato.
9. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
10. Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante principale di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 57/2023 in data 01/03/2023 del Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: rigetta l'appello principale;
dichiara assorbito l'appello incidentale;
condanna la appellante principale alla refusione in favore di delle Pt_1 Controparte_1
spese del presente grado del giudizio, liquidate in €. 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 25/01/2024.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -